DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato…

…a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 263 del 11-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare
l’articolo 4-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 25, della legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l’emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e delle modalita’ di sottoscrizione da
parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione da conseguire nel periodo di validita’ del permesso di
soggiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita’ per
la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di
integrazione di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche’ i
casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione;
disciplina, altresi’, i contenuti, l’articolazione per crediti e i
casi di sospensione dell’accordo, le modalita’ e gli esiti delle
verifiche a cui esso e’ soggetto e l’istituzione dell’anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo straniero di eta’ superiore ai
sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio
nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di
rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 5 del
testo unico, di durata non inferiore a un anno.

Art. 2

Sottoscrizione, contenuto e durata dell’accordo
di integrazione

1. Lo straniero di cui all’articolo 1, comma 2, che presenta
istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula
con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato
«accordo», articolato per crediti. L’accordo e’ redatto, secondo il
modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e’ consegnato
allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio’ non
e’ possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Per lo Stato, l’accordo e’ stipulato dal prefetto o da un suo
delegato.
2. L’accordo, qualora abbia come parte un minore di eta’ compresa
tra i sedici e i diciotto anni, e’ sottoscritto anche dai genitori o
dai soggetti esercenti la potesta’ genitoriale regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo
straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza
della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto
previsto ai punti 1 e 2 dell’allegato B.
4. Con l’accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua
italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro
comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita’, della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei
figli minori.
5. Lo straniero dichiara, altresi’, di aderire alla Carta dei
valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del
Ministro dell’interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a
rispettarne i principi.
6. Con l’accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di
integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
collaborazione con i centri per l’istruzione degli adulti, di cui
all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001,
e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell’immediato, lo
Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le
modalita’ di cui all’articolo 3.
7. L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8. Non si fa luogo alla stipula dell’accordo ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende
adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da
disabilita’ tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da
determinare gravi difficolta’ di apprendimento linguistico e
culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla sottoscrizione dell’accordo per:
a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti a tutela, per i quali l’accordo e’ sostituito dal
completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui
all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave
sfruttamento, per le quali l’accordo e’ sostituito dal completamento
del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all’articolo 18 del testo unico.
10. L’accordo decade di diritto qualora il questore disponga il
rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di
legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono
inseriti, a cura della questura, nell’anagrafe nazionale di cui
all’articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
di vicende estintive dell’accordo, la gestione di quest’ultimo nelle
fasi successive alla stipula e’ affidata allo sportello unico. A tale
fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con
modalita’ informatiche allo sportello medesimo.

Art. 3

Sessione di formazione civica e di informazione

1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui
all’articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di
stipula dell’accordo. La sessione ha una durata non inferiore a
cinque e non superiore a dieci ore e prevede l’utilizzo di materiali
e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio’
non e’ possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall’interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a
cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all’articolo 2,
comma 4, lettere b) e c), definite d’intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed e’ informato dei
diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta’ e
degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci
dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l’ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all’obbligo
di istruzione. Lo straniero e’ informato, altresi’, delle principali
iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a
cui egli puo’ accedere nel territorio della provincia di residenza e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e
di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici
dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione
dell’accordo ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

Art. 4

Articolazione dell’accordo per crediti

1. L’accordo e’ articolato per crediti di ammontare proporzionale
ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica
e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della
frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di
formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo
di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli
assegnati all’atto della sottoscrizione, sono indicati nell’allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura
indicata nell’allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna
anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;
b) l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza
personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di
legge;
c) l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non
inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e
tributari.
3. I crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo
vengono confermati, all’atto della verifica dell’accordo di cui
all’articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell’allegato B, si provvede
al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato.

Art. 5 Modalita’ di assegnazione e decurtazione dei crediti 1. I crediti di cui all’allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell’accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l’istruzione degli adulti, di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall’allegato C avviene: a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita’ previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Verifica dell’accordo

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo,
lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo
straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non vi abbia gia’ provveduto, la documentazione necessaria ad
ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa
all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in
assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi’, lo straniero della facolta’, in
assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto
gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5,
comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in
lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di
Bolzano, e’ valutabile ai fini del riconoscimento di crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell’allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un
mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione
di cui all’articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata
partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici
crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della
verifica di cui al comma 1.
4. L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 4,
lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per
garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli
successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per
inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, lo sportello unico
procede all’assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
indicati negli allegati B e C e con le modalita’ di cui all’articolo
5. La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e
l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla
soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche’ siano stati
conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana
parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia, e’ decretata l’estinzione
dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e
inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata,
della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla
lettera a), e’ dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle
medesime condizioni. Della proroga e’ data comunicazione allo
straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a
zero, e’ decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con
gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono
assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione
dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c),
determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo
rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale,
previa comunicazione, con modalita’ informatiche, dello sportello
unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello
straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell’accordo
per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto
l’autorita’ competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali
di cui al testo unico.
9. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima
della scadenza dell’anno di proroga, lo sportello unico, previa
comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita
all’intero triennio, che potra’ dare luogo alle determinazioni di cui
alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora
persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il
prefetto, nel risolvere l’accordo, ne decreta l’inadempimento
parziale, di cui l’autorita’ competente tiene conto per l’adozione
dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

Art. 7

Agevolazioni connesse alla fruizione
di attivita’ culturali e formative

1. Allo straniero che alla scadenza dell’accordo risulti aver
raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta
sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche
attivita’ culturali e formative. A tale scopo il Ministero
dell’interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di
integrazione.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede all’individuazione dei soggetti erogatori delle attivita’
culturali e formative di cui al comma 1.
3. All’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Sospensione dell’accordo

1. L’efficacia dell’accordo puo’ essere sospesa o prorogata, a
domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o
un legittimo impedimento al rispetto dell’accordo, attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o
tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
ovvero da motivi di studio all’estero. I gravi motivi di salute sono
attestati attraverso la presentazione di una certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 9 Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e’ istituita e gestita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 2. Nell’anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell’accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche’ le vicende modificative ed estintive dell’accordo. 3. Gli estremi dell’accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche’ le vicende modificative ed estintive dell’accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita’ informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e’ data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell’anagrafe destinati a dar luogo all’assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell’accordo. Attraverso l’accesso diretto all’anagrafe, lo straniero, puo’ controllare in ogni momento l’iter dell’accordo da lui stipulato. 4. L’anagrafe nazionale e’ completamente informatizzata ed e’ interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), nonche’ con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L’anagrafe e’ formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e’ consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all’assolvimento dei rispettivi adempimenti. 5. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all’anagrafe ai fini dell’immissione o della consultazione dei dati. 6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e dell’articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 10

Collaborazione interistituzionale

1. Ai fini dell’efficacia, dell’economicita’ e della sostenibilita’
organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di
cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme
di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura
territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale, i
centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo
1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese
le universita’, relativamente all’organizzazione e allo svolgimento
degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui
all’articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all’articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con
la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al
riconoscimento delle attivita’ di formazione linguistica e
orientamento civico.

Art. 11 Ruolo dei consigli territoriali per l’immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. 1. I consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all’articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall’attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell’ambito del piu’ generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.

Art. 12

Disposizioni finali

1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al
quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal
Consiglio d’Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la
prova documentale, e’ comprovata attraverso le certificazioni di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e conseguite presso
le sedi presenti nel territorio italiano e all’estero, nonche’
attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di
lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di
crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con
profitto di corsi finalizzati all’apprendimento della lingua e
cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in Italia, tenuti anche all’estero da amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali
private a cio’ accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa
vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13 Disposizione finanziaria 1. All’attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Alle risorse destinate all’istituzione dell’Anagrafe di cui all’articolo 9 e’ data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell’interno mediante l’istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 Registro n. 19, foglio n. 315

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 novembre 2011, n. 210 Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all’ordinamento del Consiglio superiore di sanita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 19-12-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, recante
sostituzione del regolamento concernente la composizione e
l’ordinamento del Consiglio superiore di sanita’, adottato con
decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76 e, in particolare,
l’articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del
Consiglio superiore di sanita’, come modificato dal decreto
ministeriale 22 luglio 2010, n. 172;
Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute
a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
ottobre 2010, di proroga degli organismi collegiali del Ministero
della salute e, in particolare, del Consiglio superiore di sanita’,
fino al 21 luglio 2012;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale si e’
provveduto ad istituire l’Ordine degli psicologi, ente di diritto
pubblico vigilato dal Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del
13 settembre 1946, n. 233 e il decreto del Presidente della
Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, che disciplina l’Ordine dei
veterinari, ente amministrativo di diritto pubblico, vigilato dal
Ministero della salute;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione
giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di
radiologia medica e il decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1968, n. 680, recante regolamento per l’esecuzione della
predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio 1983,
n. 25;
Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato
decreto ministeriale n. 342 del 2003, avvalersi dei rappresentanti
istituzionali di talune categorie del sistema sanitario quali
psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine
di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio
superiore di sanita’;
Ritenuto, pertanto, di dovere aggiornare il medesimo decreto
ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento all’articolo
1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni del
Consiglio superiore di sanita’ del Presidente dell’Ordine degli
psicologi, del Presidente dell’Ordine dei veterinari e del Presidente
del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, in qualita’
di componenti di diritto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del 10 novembre
2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha
comunicato il proprio nulla osta;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n.
172, dopo le parole «il presidente della Federazione nazionale
collegi infermieri (IPASVI)» e’ sostituita la congiunzione «e» con
«,» e, infine, dopo le parole «Federazione nazionale collegi
ostetriche (FNCO)» sono aggiunte le seguenti: «, il presidente
dell’Ordine degli psicologi, il Presidente dell’Ordine dei veterinari
e il Presidente dell’Ordine dei tecnici di radiologia medica».
2. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre
2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e
Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione SS UU civile n. 30785 del 30.12.2011 Professionista, commercialista, sanzioni disciplinari annullate, impugnazione, giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La commercialista Dott. ssa Tizia fu sottoposta a procedimento disciplinare per violazione delle regole di deontologia professionale Codice Deontologico Dottori Commercialisti n.d.r.) in relazione alla richiesta di compenso per un incarico collegiale conferito dal Tribunale di Roma ex art. 2501 sexies in relazione ad una operazione di fusione per incorporazione di società. Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma e Velletri, con decisione del 4 maggio 2009, inflisse alla commercialista la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per tre mesi. La decisione, impugnata dall’interessata, fu annullata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in data 16 luglio 2009. Il Consiglio dell’Ordine territoriale chiese l’annullamento di tale ultima decisione al Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2009, e, con ricorso in data 2 novembre 2009, anche al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

2. – La Tizia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in entrambi i giudizi, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Resistono con controricorso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il Consiglio dell’Ordine territoriale.

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi alla riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. – La ricorrente rileva che il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 32, che regola il procedimento disciplinare dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevede che le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall’Albo nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, mentre nulla prevede in ordine all’eventuale reclamo avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare. Tuttavia, secondo la ricorrente, è corretto ritenere che tali provvedimenti siano impugnabili innanzi al giudice ordinario, in quanto il provvedimento disciplinare incide direttamente sul diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale. In particolare, nel caso di irrogazione della sospensione, il professionista, pur continuando ad essere iscritto all’albo, non può esercitare la professione per tutta la durata della sanzione. Per la tutela del richiamato diritto soggettivo deve essere sempre data la possibilità di adire un giudice, non essendo sufficiente un rimedio meramente amministrativo quale quello indicato dal citato D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, il quale stabilisce che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, fra le altre attribuzioni, decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia disciplinare. E poiché nell’ordinamento vigente la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo si basa essenzialmente sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, spettando, in generale, al primo la tutela dei diritti soggettivi e al secondo quella degli interessi legittimi, sarebbe consequenziale che avverso i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto soggettivo all’esercizio delle “professioni protette” la tutela giurisdizionale sia offerta dal giudice ordinario, in mancanza di una norma di legge che la attribuisca ad un diverso giudice.

3. – Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha dedotto l’assenza di ogni giurisdizione o, in subordine, la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che l’ordinamento non riconosce, ai fini della tutela giurisdizionale, la posizione giuridica soggettiva di organi di giustizia amministrativa di primo grado – nella specie, l’Ordine territoriale – che lamentino la illegittimità della decisione dell’organo di giustizia amministrativa di secondo grado – nella specie, il Consiglio Nazionale – che ne abbia riformato una decisione in materia disciplinare. L’Ordine è un organismo unitario al cui interno i due organi che esercitano la funzione disciplinare sono legati da un rapporto di gerarchia impropria ad integrazione funzionale che vede al vertice il Consiglio Nazionale. E, del resto, sarebbe singolare che l’organo che ha emesso il provvedimento di prime cure in materia disciplinare possa impugnare la decisione emessa dall’organo che per legge ha il potere di sindacarlo. In subordine, ha dedotto che l’interesse fatto valere dal Consiglio territoriale nel giudizio è quello all’annullamento dell’atto amministrativo che assume viziato, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, tanto più ove si consideri che, a differenza del previgente ordinamento di cui al DPR_1067_1953 (art. 28), il nuovo ordinamento della professione, di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005 (art. 28), non prevede la facoltà di impugnare i provvedimenti disciplinari innanzi al Tribunale.

Il Consiglio territoriale ha, a sua volta, chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo che, nella nuova disciplina della professione, non si rinviene più alcun riferimento alla impugnabilità al giudice ordinario delle decisioni del Consiglio Nazionale in materia disciplinare, con conseguente configurabilità della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, essendo gli atti impugnati decisioni in via amministrativa.

4.1. – I ricorsi devono essere accolti.

4.2. – Deve anzitutto osservarsi che nel previgente assetto normativo, gli ordinamenti professionali degli Ordini, all’epoca separati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali erano disciplinati in base ai D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, e n. 1068. L’art. 28 dei due testi prevedeva che le deliberazioni del Consiglio Nazionale, che aveva la cognizione, tra l’altro, sui provvedimenti disciplinari emessi dall’Ordine territoriale, fossero impugnabili innanzi al Tribunale.

Il quadro normativo di riferimento è mutato con la emanazione, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 febbraio 2005, n. 34, che intendeva unificare i due Ordini, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L’art. 32 di tale D.Lgs. ha riprodotto la disposizione dell’art. 28 dei due testi previgenti, prevedendo la impugnabilità innanzi al Tribunale delle deliberazioni in materia di iscrizione o cancellazione dall’Albo e di eleggibilità al Consiglio dell’Ordine, ma non ha ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili le delibere in materia disciplinare. E l’art. 55, che prevede che contro le decisioni dell’Ordine territoriale possa essere proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale, non si pronuncia in merito alla impugnativa contro le decisioni di quest’ultimo.

4.3. – Ferma la natura di diritti soggettivi delle situazioni coinvolte nella materia de qua, e la esclusione, per la evidente esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti garantita dalla Costituzione, della soluzione del difetto di giurisdizione, patrocinata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine controricorrente, deve ritenersi che, in coerenza con detta natura e con i principi generali che governano il riparto di giurisdizione, la descritta manipolazione del previgente art. 28 non abbia mutato il precedente assetto di impugnativa innanzi al Tribunale ordinario, essendo di regola le posizioni di diritto soggettivo perfetto sottratte a discrezionalità amministrativa.

5. I ricorsi vanno quindi accolti, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. In considerazione della complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio.

Depositata in Cancelleria il 30.12.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante
conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante
Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 28;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per
l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante
norme concernenti l’attivita’ di acquacoltura;
Visto l’articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca;
Visti i commi 2 e 3 dell’articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all’attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visti i commi 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto l’articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile
2011, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’ e obiettivi

1. Il presente decreto legislativo in conformita’ ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed
all’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare
corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
nonche’ dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata.

Art. 2

Pesca professionale

1. La pesca professionale e’ l’attivita’ economica organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al
traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attivita’ di pesca professionale, purche’ non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico
mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita’ di pesca ovvero di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti
attivita’:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
b) attivita’ di ospitalita’, ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita’
dell’imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche’ le azioni di promozione e
valorizzazione;
d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche’ all’articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere
provvisionali per l’accessibilita’ ed il superamento delle barriere
architettoniche.
4. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e’
autorizzato dall’autorita’ marittima dell’ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita’ fissate dalle disposizioni
vigenti.

Art. 3

Acquacoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice
civile, l’acquacoltura e’ l’attivita’ economica organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all’acquacoltura le attivita’, esercitate dal
medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita’ di cui al
comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attivita’ di acquacoltura esercitata, ivi comprese le
attivita’ di ospitalita’, ricreative, didattiche e culturali,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonche’ alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di
acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita’ dell’imprenditore stesso;
c) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita’ di cui alla
lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’
all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per
l’accessibilita’ ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4

Imprenditore ittico

1. E’ imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o
societaria, l’attivita’ di pesca professionale di cui all’articolo 2
e le relative attivita’ connesse.
2. Si considerano, altresi’, imprenditori ittici le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita’
di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi’ imprenditore
ittico l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata
l’attivita’ di cui all’articolo 3.
4. Fatte salve le piu’ favorevoli disposizioni di legge di settore,
all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per
l’imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell’effettivo esercizio delle attivita’ di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L’autocertificazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l’imprenditore ittico e’ tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu’
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all’esercizio delle attivita’ di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui
pertiene la concessione.

Art. 5

Giovane imprenditore ittico

1. E’ giovane imprenditore ittico l’imprenditore di cui
all’articolo 4 avente una eta’ non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e
comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano
imprese ittiche giovanili:
a) le societa’ semplici, in nome collettivo e cooperative ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta’ inferiore a 40 anni;
b) le societa’ in accomandita semplice ove almeno il socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu’
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla
lettera a);
c) le societa’ di capitali di cui i giovani imprenditori ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della societa’ siano costituiti in maggioranza da
giovani imprenditori ittici.
3. All’articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
dopo le parole: «imprenditorialita’ giovanile in agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali
delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura
comparativamente piu’ rappresentativi a livello nazionale».
4. All’articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e’ destinato alle finalita’
di cui al presente comma».

Art. 6 Pesca non professionale 1. La pesca non professionale e’ la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica e’ l’attivita’ diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita’ per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e’ consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Art. 7 Contravvenzioni 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e’ fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalita’ di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranita’ di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita’ di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche’ le altre attivita’ espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e’ consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni 1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con l’arresto da un mese a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 7 non e’ applicata sanzione se la cattura e’ stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.

Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell’articolo 7, comma 1; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e’ stato commesso il reato; c) l’obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell’articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; d) la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui e’ vietata la cattura.

Art. 10

Illeciti amministrativi

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e’ fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita’ iscritte nei registri di cui
all’articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca, o di un’autorizzazione in corso di
validita’;
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e’
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita’ superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita’
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa
nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e’ previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero
dopo che il medesimo e’ andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita’
della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l’apparato motore
dell’unita’ da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare
manomesso, alterato o modificato, nonche’ interrompere
volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l’identita’ o i
contrassegni di individuazione dell’unita’ da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN
(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell’elenco dell’Unione delle navi INN o nell’elenco delle navi INN
di un’organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita’ e quindi da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
t) intralciare l’attivita’ posta in essere dagli ispettori della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche’ le altre attivita’
espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa
comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e’
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n.
1967/06.

Art. 11

Sanzioni amministrative principali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti
posti dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e’ soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 10, comma 1,
lettera o), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all’articolo 6, comma 3.
4. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, relative all’esercizio della pesca sportiva,
ricreativa e subacquea;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona
minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne
faccia uso.
5. L’armatore e’ solidalmente e civilmente responsabile con il
comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti
commessi nell’esercizio della pesca marittima.

Art. 12

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4,
lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali
e comunitarie. E’ sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi
alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l’obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h)
dell’articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1
dell’articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e’
sempre disposta nei confronti del titolare dell’impresa di pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza, anche ove non venga emessa l’ordinanza di
ingiunzione.

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