REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. 12

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Disposizioni relative all’assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
25 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Personale dedicato alla ricerca
1. Il personale dedicato alla ricerca in attivita’ presso gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e’ assimilabile a
quello dedicato all’assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di
equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2
Ulteriori modifiche all’art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007,
n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 14/2007, gia’
sostituito dal comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 28 aprile
2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e’
sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati
provvedono nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalita’ previste dal comma
3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei
differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente
comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che
versi in una delle seguenti condizioni:
1) presti servizio da almeno tre anni, anche non
continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti
stipulati prima del 31 dicembre 2008;
2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31
dicembre 2008;
b) gia’ utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia’ espletato attivita’
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda
o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma
5, con salvaguardia delle procedure gia’ definite ai sensi del
predetto comma;
c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purche’ ricorrano le
condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti
previsti dalle norme per l’accesso al pubblico impiego.».

Art. 3
Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca
1. Gli IRCCS di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni e
integrazioni, al fine del perseguimento delle loro attivita’ di
ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo
indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico,
compatibilmente con le loro disponibilita’ finanziarie e nell’ambito
di un apposito piano predisposto dall’Ente, approvato dalla Giunta
regionale e dal Ministero della salute.
2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base
dei vigenti regolamenti.
3. Per il triennio 2009-2011, il servizio prestato dal personale
degli IRCCS impiegato per l’attuazione dei programmi di ricerca o in
possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e’
equiparato, esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli, a
quello prestato a tempo determinato o di ruolo, sulla base dei
rispettivi profili professionali.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche al personale che
svolge attivita’ di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione e’
approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.

Art. 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 28 aprile 2009
Burlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0493&tmstp=1255513775043

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 4 Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali
e culturali con le comunita’ molisane presenti in altre regioni
italiane, riconosce e sostiene le associazioni di molisani, che hanno
sede ed operano al di fuori del territorio regionale da almeno tre
anni, e le funzioni che esse svolgono per promuovere e rinsaldare i
legami con la propria terra di origine.
2. Sono consentite associazioni miste composte da cittaclini
molisani e di altre regioni.

Art. 2
Istituzione dell’albo regionale delle associazioni
dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale competente in
materia di rapporti con i molisani nel mondo l’albo regionale delle
associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del
territorio regionale, di seguito denominato: «albo».
2. La domanda di iscrizione all’albo e’ inoltrata alla Presidenza
della Giunta regionale e deve contenere:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’associazione da cui si evinca che essa:
1) svolga attivita’ a vantaggio della locale comunita’ di
molisani;
2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;
3) sia gestita con metodo democratico;
4) assegni le proprie cariche mediante elezione;
b) relazione, a firma del legale rappresentante
dell’associazione, che documenti l’attivita’ svolta nel triennio
precedente la domanda di iscrizione.
3. Possono essere iscritte all’albo regionale le associazioni che
abbiano un numero di soci non inferiore a 40.
4. L’iscrizione all’albo e’ disposta, previa istruttoria compiuta
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione presso
l’assessorato regionale competente in materia di rapporti con i
molisani nel mondo, con provvedimento dirigenziale.
5. Qualora un’associazione perda uno dei requisiti indicati ai
commi 2 e 3, con provvedimento dirigenziale ne e’ disposta la
cancellazione dall’albo.

Art. 3
Interventi
1. Alle associazioni iscritte all’albo di cui al’art. 2 la Giunta
regionale concede contributi per sostenere le attivita’ ordinarie,
nonche’ per la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di
iniziative conformi alle finalita’ della legge regionale n. 2 ottobre
2006, n. 31 (interventi della Regione a favore dei «Molisani nel
mondo»).
2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi
rientranti tra quelli previsti dal Capo II della citata legge
regionale n. 31/2006.

Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri finanziari per
l’esercizio finanziario in corso.
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi
approvative del bilancio.

Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0270&tmstp=1255513775046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 23 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Conferimento al consorzio per la valorizzazione e la tutela dei vini a D.O.C. «San Severo», in San Severo, dell’incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull’applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui consorzi
volontari di tutela e consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e’ stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire
l’attivita’ dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 5 giugno 2006, con il quale, ai sensi della citata
normativa, e’ stato da ultimo confermato al consorzio per la
valorizzazione e la tutela dei vini a D.O.C. «San Severo», con sede
in San Severo (Foggia), viale Due Giugno n. 166, costituito per la
tutela dei vini a D.O.C «San Severo», l’incarico a svolgere le
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli
interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;
Vista l’istanza presentata in data 1° giugno 2009 dal citato
consorzio di tutela, intesa ad ottenere l’autorizzazione a svolgere
le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei
riguardi delle denominazioni di origine controllata citate, ai sensi
dell’art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della
documentazione prescritta dall’art. 4 del predetto decreto n.
256/1997;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 15 settembre 2009
sulla predetta richiesta;
Considerato che dall’esame della documentazione prodotta e’
risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i
requisiti previsti dall’art. 19, comma 1, lettera a), b), c), d)
della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l’incarico
a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «San Severo», le funzioni
di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull’applicazione
della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di
D.O., ai sensi dell’art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei Vini a D.O.C.
«San Severo», con sede in San Severo (Foggia), viale Due Giugno n.
166, gia’ incaricato con il decreto 5 giugno 2006, richiamato in
premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine
citata, nonche’ di proposta e di consultazione nei confronti della
pubblica amministrazione, e’ conferito l’incarico a svolgere, nei
riguardi dei vini a D.O.C. «San Severo», le funzioni di vigilanza nei
confronti dei propri affiliati sull’applicazione della normativa di
riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi
dell’art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

Il presente incarico ha la validita’ di tre anni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e
comporta per il Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei Vini
a D.O.C. «San Severo», l’obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti
previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento
all’incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le
comunicazioni di cui all’art. 4, paragrafo 5, del decreto
ministeriale n. 256/1997.
Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il
Ministero procedera’ alla verifica della sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del
consorzio per la valorizzazione e la tutela dei Vini a D.O.C. «San
Severo» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il
Ministero procedera’ alla sospensione dell’incarico attribuito con
l’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11804&tmstp=1256288754575

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009 Disciplina dei criteri e delle modalita’ di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2008.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 21-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 138, commi 16 e 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, recante l’istituzione del «Fondo regionale di protezione civile»; Visto l’art. 25, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante disposizioni per la prosecuzione, per l’anno 2008, dell’operativita’ del Fondo regionale di protezione civile, il quale prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la disciplina dei criteri e delle modalita’ di trasferimento delle risorse; Visto il verbale della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome della riunione del 6 novembre 2008, tenutasi presso la sede di Roma della regione Friuli-Venezia Giulia, recante, tra l’altro, l’approvazione della proposta di riparto dell’annualita’ 2008 del Fondo regionale di protezione civile; Vista la nota del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2008, prot. n. 3630/C5PC con la quale e’ stato trasmesso lo schema di riparto dell’annualita’ 2008 del Fondo regionale di protezione civile; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, n. 3719 con il quale per la realizzazione del progetto «colonna mobile nazionale delle Regioni» il Dipartimento della protezione civile e’ stato autorizzato a trattenere l’importo di euro 7.285.200, pari al 5% dell’annualita’ 2006 del Fondo regionale di protezione civile, dall’annualita’ 2008 del medesimo Fondo; Visto il verbale della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 9 febbraio 2007, il quale prevede che, per l’anno 2008, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad accantonare una quota pari al 5% del citato Fondo necessaria al finanziamento della seconda annualita’ del progetto «dorsale a microonde»; Visto l’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734 il quale prevede che al fine di sviluppare e rafforzare le reti e i sistemi di monitoraggio ovvero di potenziare e attivare centri funzionali regionali, le Regioni sono autorizzate ad utilizzare le risorse del Fondo regionale di protezione civile; Ritenuto necessario stabilire criteri e modalita’ per l’erogazione dell’annualita’ 2008 del Fondo regionale di protezione civile che tengano conto della effettiva capacita’ di intervento da parte delle Regioni; Decreta: Art. 1. I programmi di utilizzo dell’annualita’ 2008 del Fondo regionale di protezione civile sono trasmessi dalle Regioni interessate al Dipartimento della protezione civile per l’acquisizione dell’intesa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2. 1. Le risorse del Fondo regionale di protezione civile dell’anno 2008 di spettanza di ciascuna Regione, sulla base del riparto citato in premessa, al netto degli accantonamenti previsti per la realizzazione della «Colonna mobile delle Regioni» e per il finanziamento della seconda annualita’ del progetto «Dorsale a microonde» sono trasferite alla contabilita’ speciale del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, qualora sussistano, in capo alla Regione richiedente, i seguenti presupposti: – siano state programmate piu’ dell’80% delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per gli anni 2006 e precedenti; – siano stati effettuati pagamenti per il 60% delle risorse programmate negli anni 2006 e precedenti. 2. Al fine di dare attuazione all’art. 8, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, citata in premessa, la quota del Fondo regionale di protezione civile destinata alla realizzazione degli interventi ivi indicati e’ trasferita in deroga alle disposizioni di cui al comma 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2009 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 349

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-21&task=dettaglio&numgu=245&redaz=09A12259&tmstp=1256292214734