REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 131

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli – Venezia
Giulia n. 21 del 27 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (Legge finanziaria 2009)», ed in particolare l’articolo
11, comma 28, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
agli enti locali contributi fino all’80% della spesa ammissibile per
le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio
ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle
pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilita’ e sulla
qualita’ della vita urbana, nell’ambito degli obiettivi definiti dal
Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunita’ Europea
«Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», ed in
particolare dalla strategia tematica sull’ambiente urbano
(COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21
locale e per l’attuazione del diritto all’informazione ambientale
secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
– 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel
FVG S.p.A., da concedersi secondo le modalita’ e i criteri previsti
da un apposito regolamento;
Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante «Riforma
dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1°
marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme
concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio
sanitario regionale e il commissario straordinario dell’ERSA»;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale»;
Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina
lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n.
1057;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
di cui all’articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale n. 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per iniziative
finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale», nel testo
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09R0523B&tmstp=1263375001257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Cologno Monzese e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cologno Monzese (Milano); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 novembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 7 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-21&task=dettaglio&numgu=16&redaz=10A00582&tmstp=1264152280030

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 12 Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la
valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al
contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci,
interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole
regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti
pubblici;
b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole
regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande e la vendita al pubblico;
c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti
delle aziende agricole regionali.

Art. 2

Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi
di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o
tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi
enti pubblici dipendenti nonche’ dagli istituti scolastici e
prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono
garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una
percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole
ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in
termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al
comma 1 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione
l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale
di cui al comma 1.
3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei
servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo
adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti
agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati.
4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico 1. Alle imprese esercenti attivita’ di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attivita’, l’uso di un apposito logo regionale. 2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantita’ e la qualita’ dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalita’ di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalita’ di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3.

Art. 4

Iniziative regionali

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei
prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di
carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale e, in particolare:
a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla
provenienza e le caratteristiche di tali prodotti;
b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in
termini di freschezza e qualita’ nonche’ di minor impatto ambientale,
determinato dalla riduzione degli imballaggi e dei costi di
trasporto.

Art. 5

Compatibilita’ con la normativa comunitaria

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria
vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente
legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea
abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una
decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita’ europee L 83 del 27 marzo 1999 e decorrono dalla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso
relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita.
La presente legge regionale sara’ pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0573&tmstp=1264493453584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia nell’ultima decade del mese di dicembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 22 del 28-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il territorio della regione autonoma Friuli
Venezia-Giulia e della regione Lombardia nell’ultima decade del mese
di dicembre 2009 e’ stato colpito da un’eccezionale ondata di
maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla
media stagionale;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno causato numerosi fenomeni franosi, esondazioni di corsi d’acqua
con conseguente allagamento dei centri abitati, interruzioni di
collegamenti viari, fenomeni di dissesto idraulico e fenomeni di
erosione costiera, determinando gravi danni ad edifici pubblici e
privati con grave compromissione alle attivita’ produttive e
turistiche delle zone interessate;
Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno
determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre
in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave
situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e
poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Viste le richieste del 30 dicembre 2009 della regione autonoma
Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa e’ dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione
Lombardia nell’ultima decade del mese di dicembre 2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=10A00875&tmstp=1265007765038