REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 26 Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13
del 15 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifiche all’art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32
(norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale)

1. All’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 32/2004, la
parola: «progressiva» e’ soppressa.

Art. 2

Integrazioni all’art. 11 della legge regionale n. 32/2004

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 11 della legge
regionale n. 32/2004 e’ aggiunta la seguente: «b-bis) nel caso di
pubblicazione degli statuti degli enti locali.».

Art. 3 Sostituzione dell’art. 14 della legge regionale n. 32/2004 1. L’art. 14 della legge regionale n. 32/2004 e’ sostituito dal seguente: «Art. 14 (Direttore). – 1. Il direttore e’ un dirigente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, nominato con deliberazione dell’ufficio di presidenza.».

Art. 4

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0647&tmstp=1266393355568

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Modifiche agli articoli 5 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/07/02,recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 1′ art. 7, concernente l’autonomia organizzativa della presidenza; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009; Visto, in particolare, l’art. 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, concernente le competenze dell’ufficio del segretario generale; Ritenuto di modificare, senza oneri aggiuntivi, l’organizzazione dell’ufficio del segretario generale, prevedendo la trasformazione di una posizione dirigenziale di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca in un servizio al fine di potenziare l’attivita’ della biblioteca chigiana; Ritenuto altresi’ di rivedere le competenze dell’ufficio del segretario generale e dell’ufficio studi e rapporti istituzionali; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole «dodici ulteriori unita’» sono sostituite con le parole «undici ulteriori unita’» e al terzo periodo le parole «dodici unita’» sono sostituite con le parole «undici unita’»; b) all’art. 24, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) assicura la gestione e la valorizzazione della biblioteca chigiana, curando l’aggiornamento del patrimonio librario nelle materie giuridiche, socio-politiche ed economiche funzionale alle attivita’ istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;»; c) all’art. 24, comma 1, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente: «g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124;»; d) all’art. 24, comma 1, dopo la lettera l) e’ aggiunta la seguente: «1-bis) cura le attivita’ redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna»; e) all’art. 24, comma 3, dopo le parole «Segreteria speciale» e’ inserita la parola «principale»; f) all’art. 24, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Nell’ambito dell’ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell’ufficio, l’ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non piu’ di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose, nonche’ in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Svolge inoltre compiti di studio al fine di assistere il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ivi compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale e comunitario in raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura altresi’ gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l’avvocatura dello Stato.»; g) all’art. 24, il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. L’ufficio si articola in non piu’ di sei servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell’ambito del contingente di cui all’art. 5, comma 5, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo.».

Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Con successivo decreto del segretario generale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l’organizzazione interna dell’ufficio del segretario generale. 2. L’attuale organizzazione interna dell’ufficio del segretario generale resta comunque ferma sino all’adozione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

Art. 3

Oneri

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, alla Corte dei conti ed e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 282

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=42&redaz=10A01964&tmstp=1266827139877

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Bologna e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 1-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bologna; Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 gennaio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge, Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 II consiglio comunale di Bologna e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Anna Maria Cancellieri e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 19 febbraio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=10A02551&tmstp=1267607326976

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: «Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attivita’ sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’art. 25 della legge regionale n. 24 giugno 2008, n. 18,
e’ inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Condizioni e requisiti per la stipulazione degli
accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati
accreditati).
1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi
contrattuali ed ai contratti per l’erogazione di prestazioni
sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’
ai principi di qualita’, professionalita’ e correttezza.
2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei
contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati
accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacita’
economica, tecnica ed organizzativa mediante:
a) idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione
relativa al fatturato;
b) indicazione del personale sanitario e del personale
dirigenziale, nonche’ dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione dei servizi sanitari;
c) documentazione attestante la regolarita’ della
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonche’ la
relativa regolarita’ contributiva;
d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne
l’individuazione e la rintracciabilita’, delle misure adottate per
garantire la qualita’ delle prestazioni sanitarie, nonche’ degli
strumenti disponibili.
3. La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei
requisiti accertati ai sensi del comma 2 o d’accertamento
dell’inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria
comportano, previa contestazione delle inadempienze e fissazione di
un termine per regolarizzare, la risoluzione di diritto del
contratto, la sospensione dell’accreditamento e l’avvio delle
procedure per il subentro nell’erogazione delle prestazioni di altro
soggetto accreditato. Il soggetto subentrante assicura il rispetto
della normativa di tutela dei lavoratori e della contrattazione
collettiva nazionale di categoria».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addi’ 4 agosto 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0620&tmstp=1267688938809