Legge Regionale n. 10 del 24-04-2009 Regione Basilicata. Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ONLUS.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 20
del 24 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto
Regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione
denominata “CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS”, che sar
costituita con apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice
Civile.

2. La Fondazione persegue finalità di interesse sociale nell’ottica della
promozione di una civiltà sociale attraverso la solidarietà ed il rispetto dei
diritti umani. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione
garantisce assistenza, educazione ed istruzione ai minori in condizione di
disagio o pericolo derivanti da disastri ambientali o territori colpiti da
conflitti armati.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative
di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica secondo la normativa vigente;
c) la gratuità delle funzioni svolte dagli organi della Fondazione, con
la mera previsione di un rimborso spese che non superi complessivamente il 30%
del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione;
d) che sia stabilita una misura minima del contributo annuale offerto da
ciascun socio fondatore;
e) che il patrimonio della Fondazione, in caso di trasformazione od
estinzione, resti nella disponibilità dei soci fondatori in proporzione dei
contributi versati al fondo di dotazione.

4. La Giunta Regionale procede alla stipula dell’atto pubblico di cui al
comma 1, sentita sullo Statuto della Fondazione la Commissione Consiliare
Permanente competente per gli affari istituzionali.

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti
gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla
costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del
Consiglio regionale, nomina con proprio decreto i componenti regionali degli
organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione medesima.

ARTICOLO 3

Contributo annuale

1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di euro
25.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno 2009 in euro 25.000,00 si provvede in termini di
competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01 che presenta la
necessaria disponibilità.

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi prevederanno i relativi
stanziamenti.

ARTICOLO 5

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 aprile 2009
DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 19-01-2009 Regione Campania. Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009 – 2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 5
del 26 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009
è approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per
partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 28.551.671.877,47 in termini
di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa
delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è
approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per
partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.942.088.628,32 in termini
di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli
stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno
finanziario 2009, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge
finanziaria 2009.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base (UPB) 7.28.64
denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei
residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni
di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli
esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio
precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di
pagare nel corso dell’esercizio 2009. Per la copertura finanziaria si far
fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di
amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata “ Spese generali,
legali, amministrative e diverse” della somma di euro 50.000.000,00 per il
pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si far
fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di
amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 4.15.38 denominata “Assistenza
Sanitaria” della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende
sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 – piano decennale – annualit
2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del
risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 232.000.000,00
così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria
si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.

ARTICOLO 2

Quadro generale riassuntivo

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno
finanziario 2009 che riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i
residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

ARTICOLO 3

Bilancio Pluriennale

1. E’approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che
programmatico per gli esercizi 2010-2011.

ARTICOLO 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui
copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
2. Nel bilancio annuale 2009, per la copertura dei provvedimenti legislativi
inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano
destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli
stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al
comma 1 è consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge
regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai
fondi di cui al comma 2.

ARTICOLO 5

Ricorso al mercato finanziario

1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2009, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 9 della
legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per
partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli
obiettivi della programmazione regionale (allegato C).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato
finanziario di cui al comma 1 è di euro 376.550.000,00, la cui incidenza deve
essere contenuta entro il limite previsto dall’articolo 9, comma 2, della
legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data
anteriore al 1 ottobre 2009.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n.448 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare
operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione
degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni
di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali
a carico della Regione.

ARTICOLO 6

Fondi di riserva

1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato
previsionale della spesa per l’anno finanziario 2009, ciascuno in distinta
unità previsionale di base di parte corrente:
a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 7.655.000,00 per la
competenza ed a euro 7.655.000,00 per la cassa;
b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 5.973.255,60
per la competenza e ad euro 5.973.255,60 per la cassa;
c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini
di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00 .

ARTICOLO 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la
classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con
particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unit
previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002.

ARTICOLO 8

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’articolo 17,
comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 – allegato D.

ARTICOLO 9

Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative,
all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali
di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato
nell’elenco allegato sotto la lettera E.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra
le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo
sviluppo) nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB
22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB
22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

ARTICOLO 10

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione
Campania

1. E’ allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 sotto la
lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
della Regione Campania, giusto quanto disposto dall’articolo 58 della legge 6
agosto 2008, n.133.

ARTICOLO 11

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 i
documenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale
n.7/2002.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale
n.7/2002, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11,
lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino
all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 50 della legge
regionale n. 7/2002.

ARTICOLO 12

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è
dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO 1

ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO
2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011.

(L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 23-07-2009 Regione Emilia – Romagna.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Primo provvedimento generale di variazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 127
del 23 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale,
secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli
afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale
manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo
regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a)

Cap. 03905

Legge Regionale n. 1 del 13-02-2009 Regione Lazio. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7
del 21 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 “Disciplina delle strade
del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e
tradizionali” e successive modifiche)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì:
a) la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali;
b) la costituzione, presso la struttura del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) nel comune di Montelibretti, del centro di valutazione della
qualità dell’olio di oliva laziale e le relative modalità di funzionamento;
c) le modalità per la promozione e la valorizzazione di musei del vino e
dell’olio istituiti nell’ambito delle “strade”.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 è inserito il seguente:
“4 bis. La Regione concede, altresì, incentivi a favore dei soggetti gestori
delle enoteche ed oleoteche regionali nonché dei musei del vino e dell’olio,
istituiti nell’ambito delle “strade”, per la promozione e la valorizzazione
degli stessi nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di
aiuti de minimis.”.

3. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 le parole: “al comma 4”
sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.

ARTICOLO 2

(Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e
successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:
“Art. 42 bis
(Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o
cose causati dalla fauna selvatica)

1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi
nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della
l. 157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si
verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui
risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le
modalità per l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi
risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un
apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e
il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”,
nell’ambito dell’UPB B11, con lo stanziamento, per l’esercizio 2009, di 50
mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio
di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.”.

ARTICOLO 3

(Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo)

1. Nel territorio della Regione è vietato l’abbattimento e l’espianto degli
alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato
valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato
esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l’abbattimento o l’espianto di alberi di olivo,
diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:
a) accertata morte fisiologica della pianta;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non
rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali
e rechi danno all’oliveto;
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità;
f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico
edilizi di livello comunale e regionale.

4. Il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta
degli interessati, l’autorizzazione all’abbattimento e all’espianto degli
alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto
la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma
da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un
massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi
abbattuti o espiantati.

6. L’accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di
abbattimento delle piante di olivo e l’irrogazione delle relative sanzioni
amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi dell’articolo 182, comma 1,
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo).

7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a
partire dalla data di abrogazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37
(Interventi nel settore dell’olivicoltura) e successive modifiche, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio” e successive
modifiche)

1. Il comma 13 dell’articolo 6 della l.r. 82/1988 è sostituito dal seguente:
“13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa
annuale di concessione di cui all’articolo 19.”.

2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 82/1988 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
(Centro regionale di tartuficoltura)

1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca,
informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e
commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il
recupero delle aree vocate, è istituito, nell’ambito della Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura,
di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità montana
del Turano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di
divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e
privati, ed in particolare:
a) redige la carta delle potenzialità tartuficole della Regione, in
collaborazione con le strutture di ricerca competenti in materia gi
presenti sul territorio regionale;
b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufaie
realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui
risultati e sulle produzioni degli impianti stessi;
c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell’area e materiale
vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufaia
cofinanziato;
d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed
associazioni, in particolare con quelli già esistenti sul territorio
regionale per lo sviluppo e la tipicizzazione della tartuficoltura
regionale;
e) promuove attività di ricerca e di studio nel settore della
micorizzazione del materiale vivaistico, insieme ad altre strutture idonee
presenti sul territorio regionale;
f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i
terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla
valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione;
g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali
ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed
estere a vocazione tartufigena;
h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine
di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto
laziale.

3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito
denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunit
montane dei territori regionali a vocazione tartufigena e da rappresentanti
delle strutture scientifiche esistenti nella regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le
funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del
comitato è a titolo gratuito.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 “Interventi a favore
degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza
sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue)” e successive modifiche)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 dopo le parole: “della
settimana precedente la vaccinazione” sono inserite le seguenti: “o, qualora
non disponibile, la media della produzione lattea giornaliera dell’ultima
settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell’arco del
trimestre precedente la vaccinazione,”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 30/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “alla presente legge” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 2, comma 1”;
b) dopo le parole: “marzo 1999.” sono aggiunte le seguenti: “Gli
interventi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 sono concessi in regime di
aiuti de minimis.”.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/