Legge Regionale n. 6 del 09-04-2009 Regione Liguria. Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i
minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli
adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria
allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della
società.

ARTICOLO 2

(Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la
distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti
dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989),
ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:
a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e
solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;
b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti
inviolabili dell’uomo e la pari dignità sociale;
c) riconoscendo nella famiglia l’ambito naturale e prioritario di
crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei
genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e
cura del minore.
2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:
a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di
protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete
integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo
delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi
di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori,
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura;
c) promuovere la maternità e paternità responsabile;
d) salvaguardare l’integrità fisica, facilitare lo sviluppo della
personalità e favorire l’inserimento nella realtà sociale dei minori e dei
giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza
culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;
e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e
violenza a danno dei minori;
f) diffondere la conoscenza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di
sfruttamento e abbandono;
h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della
comunità;
i) promuovere l’integrazione degli interventi rivolti ai giovani per
prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per
allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;
j) incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile e in
particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative
realizzate da Enti del Terzo Settore;
k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e
sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l’azione
nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 1 agosto 2003,
n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli
oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione
del loro ruolo);
l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme
tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche
attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 10 del 29-06-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 29 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2 del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute
e dell’ambiente”, in materia di certificazione energetica)

1. Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la
documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della
qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta
regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in
modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unit
immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla
corretta applicazione della disciplina regionale per l’efficienza energetica
in edilizia.”;

b) alla fine del comma 3 dell’articolo 25 aggiungere il seguente periodo:

“L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario
all’ammissione ai corsi di qualificazione.”;

c) dopo il comma 4 dell’articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le
indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al
comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L’attestato di
certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di
trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia
certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato,
all’atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia.

4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari
già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a
decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui
al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della
stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.

4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus,
definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a
edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli
impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario
consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione
energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal
rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l’obbligo di
allegazione o di consegna dell’attestato di certificazione energetica, secondo
quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto
ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini
sopra previsti per la consegna dell’attestato stesso, da parte
dell’aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus
o del contraente, al proprietario dell’immobile.

Legge Regionale n. 2 del13-01-2009 Regione Molise. Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 – Bilancio pluriennale 2009/2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in euro 2.578.628.071,10 lo stato di previsione delle entrate
di competenza della Regione Molise, secondo la tabella

Legge Regionale n. 6 del 04-03-2009 Regione Piemonte. Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 10
del 12 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Sanzioni)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della
Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239-8808, ai sensi degli articoli
7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla
gestione del patrimonio forestale), modificati dall’articolo 1 della legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al
presente articolo.
2. Le violazioni all’articolo 2, comma 1, lettera a), della normativa di cui
al comma 1, relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di
3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
3. Le violazioni all’articolo 2, comma 1, lettera b), della normativa di cui
al comma 1, relativa al divieto di esercitare l’attività venatoria comportano
le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione
della fauna selvatica.
4. Le violazioni all’articolo 2, comma 1, lettera c), della normativa di cui
al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti
parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti
normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e g), della
normativa di cui al comma 1, relative ai divieti di alterare e modificare le
condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i
vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse
all’attività agricola, di esercitare attività ricreative e sportive con mezzi
meccanici fuoristrada con l’esclusione delle biciclette nei percorsi
autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro
ad un massimo di 2.000,00 euro.
6. Le violazioni all’articolo 2, comma 1, lettere f) ed h), della normativa
di cui al comma 1, relative a divieti di costruire e ampliare strade se non in
funzione del mantenimento delle attività esistenti presenti sul territorio e
della fruibilità della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e alle norme
relative ad interventi edilizi, comportano le sanzioni previste dalle leggi in
materia di urbanistica.
7. Le violazioni all’articolo 3 della normativa di cui al comma 1, che
disciplina l’accesso in determinate aree della riserva naturale speciale,
comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
8. Le violazioni all’articolo 4 della normativa di cui al comma 1, che
disciplina la circolazione con mezzi motorizzati nella riserva naturale
speciale, comportano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 38
della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del
patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), da ultimo modificato
dall’articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28.
9. Le violazioni all’articolo 5, comma 2 della normativa di cui al comma 1,
relativa al divieto di accensione di fuochi a meno di 50 metri dalle aree
boscate, cespugliate o che ospitano vegetazione degli ambienti umidi, e comma
3 relativa al divieto di utilizzare barbecue al di fuori dei campeggi, delle
aree private, sulle spiagge e nelle aree limitrofe comportano la sanzione
amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
10. Le violazioni agli articoli 6, 7 e 8 della normativa di cui al comma 1,
in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della fauna minore e di
raccolta, asportazione e detenzione di prodotti del sottobosco, comportano le
sanzioni amministrative previste dall’articolo 38 della l.r. 32/1982.
11. Le violazioni all’articolo 8 della normativa di cui al comma 1, in
materia di raccolta, asportazione e detenzione di funghi, comportano le
sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della legge regionale 17
dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), da ultimo
modificato dall’articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.
12. Le violazioni all’articolo 9 della normativa di cui al comma 1, che
limita l’utilizzo della viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche
e degli accessi alle abitazioni e ad altri insediamenti esistenti, ai mezzi
per gli interventi agricoli e selvicolturali, ai veicoli di soccorso e di
servizio dell’ente di gestione, comportano la sanzione amministrativa da
100,00 euro a 1.000,00 euro.
13. Le violazioni alla norma di cui all’articolo 10 relativa al divieto di
abbandono, deposito incontrollato ed immissione di rifiuti solidi e liquidi di
qualsiasi genere sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee
e di dispersione sul terreno di resti di film plastico da pacciamatura
impiegato nelle colture floricole, comportano l’applicazione delle sanzioni
stabilite dall’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
14. Le violazioni all’articolo 11, comma 1 della normativa di cui al comma 1,
relativa al divieto di apporre elementi o strutture di tipo pubblicitario al
di fuori degli spazi appositamente individuati, salvo le esclusioni ivi
previste e comma 2 che prevede che l’installazione di qualsiasi elemento e
struttura di tipo pubblicitario è soggetta al parere favorevole dell’ente di
gestione, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione
amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
15. Le violazioni all’articolo 12 della normativa di cui al comma 1, relativa
al divieto di introdurre da parte di privati sull’intero territorio della
riserva naturale speciale di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo idoneo
all’uccisione o alla cattura della fauna, comportano, salvo che il fatto non
costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro
ed il sequestro dell’arma.
16. Le violazioni alla norma di cui all’articolo 13 della normativa di cui al
comma 1, relativa al divieto di atterraggio o sorvolo a bassa quota dell’area
protetta con qualsiasi mezzo con o senza motore, ad eccezione dei mezzi di
soccorso, vigilanza, antincendio, delle pubbliche amministrazioni in servizio
o autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Fondo
Toce, comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
17. Le violazioni all’articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che
disciplina l’attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2
(Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della
navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).
18. Le violazioni all’articolo 15 della normativa di cui al comma 1, che
disciplina la realizzazione di pontili e ormeggi comportano le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 26 della l.r. 2/2008.
19. Le violazioni all’articolo 16 della normativa di cui al comma 1, relativa
al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sull’inquinamento acustico).
20. Le violazioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della
normativa di cui al comma 1, che disciplinano le attività edilizie ed
urbanistiche, gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.
21. Le violazioni all’articolo 27 della normativa di cui al comma 1, in
materia di inquinamento luminoso comportano le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31
(Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il
corretto impiego delle risorse energetiche).
22. Le violazioni agli articoli 28, 29 e 30 della normativa di cui al comma
1, in materia di gestione del patrimonio forestale comportano le sanzioni
amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale
(PMPF) vigenti per il territorio della Provincia Verbano Cusio Ossola.
23. Le violazioni all’articolo 31, comma 1 della normativa di cui al comma 1,
relativa al divieto di effettuare trattamenti delle colture floricole e di
quelle da frutto coi fitofarmaci di classe tossicologica T + e T comportano la
sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
24. Le violazioni all’articolo 31, comma 2 della normativa di cui al comma 1,
relativa al divieto di effettuare trattamenti sulle colture da legno e su
tutte le altre colture con fitofarmaci classe T+, T e Xn ad eccezione di
interventi localizzati comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a
2.000,00 euro.
25. Le violazioni all’articolo 35 della normativa di cui al comma 1, relativa
al divieto di danneggiamento di beni di proprietà dell’Ente di gestione della
riserva naturale speciale, comportano, salvo che il fatto non costituisca
reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
26. L’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato
ai soggetti individuati all’articolo 37 della normativa contenuta nel Piano
naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

ARTICOLO 2

(Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove
possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della
situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito
provvedimento della Provincia Verbano Cusio Ossola previo parere dell’Ente di
gestione della riserva naturale speciale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono inoltre essere disposte
misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni
altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. È comunque fatta salva la possibilità da parte della Provincia Verbano
Cusio Ossola di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è
determinata previa perizia di stima.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla
notifica del verbale riportante l’oggetto della violazione.
5. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un
termine per provvedere.
6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle
modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di
compensazione, la Provincia Verbano Cusio Ossola provvede d’ufficio
rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il
maggior danno.
7. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione dei commi 1 e 6 sono
utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

ARTICOLO 3

(Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio
della Provincia Verbano Cusio Ossola in apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate per l’anno corrente, e nei capitoli corrispondenti
per gli anni successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all’articolo 2
sono computate al bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola soggetto
gestore del sito di importanza comunitaria e destinate alla riduzione dei
luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante
non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce
titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it