DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e…

…dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 20-1-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 1, lettera b) dell’articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono
individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione generale dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo 1994, n. 765, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e
della navigazione e degli uffici responsabili della relativa
istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18
aprile 1994, n. 594, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997,
n. 524, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
riferimento ai procedimenti di competenza degli organi
dell’Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
novembre 2000, n. 454, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che
prevede l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla
rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di
competenza;
Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, adottato di concerto con il
Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state
approvate le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7
della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta
giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal
presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta
giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto, altresi’, conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni
di legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 23 giugno 2011;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente
ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio,
sono individuati nell’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile
1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2000, n. 454.
3. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della
normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni, per l’adozione delle
modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi’ 11 novembre 2011

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 16, foglio n. 82

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 novembre 2011, n. 236 Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti….

…professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 56 del 7-3-2012

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l’articolo 6, comma 2-sexies, del citato
decreto legislativo, introdotto dall’articolo 2 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob,
individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche’ i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta
possono essere trattati come clienti professionali e la relativa
procedura di richiesta;
Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante norme
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
materia di intermediari;
Visto in particolare l’allegato 3 della citata delibera che
stabilisce i requisiti per l’individuazione dei clienti professionali
privati;
Visto l’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
sostituito dall’articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
tema di contenimento dell’uso degli strumenti derivati e
dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali;
Sentita la Banca d’Italia;
Sentita la Consob;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;
Vista la nota del 21 luglio 2011 con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo
schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Visto il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento
comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3
ottobre 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «cliente»: il soggetto al quale vengono prestati servizi di
investimento, accessori o di gestione collettiva;
b) «cliente professionale»: il cliente che possiede l’esperienza,
le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente
le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti
finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume;
c) «cliente professionale pubblico»: il cliente individuato ai
sensi del successivo articolo 2;
d) «intermediari»: le imprese di investimento di cui all’articolo
1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di cui all’articolo
1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, gli agenti di cambio e la societa’ Poste Italiane – Divisione
Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001.

Art. 2 Clienti professionali pubblici 1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti: a) il Governo della Repubblica; b) la Banca d’Italia. 2. L’intermediario informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso e’ considerato di diritto un cliente professionale e che sara’ trattato come tale, a meno che l’intermediario e il cliente convengano diversamente. L’intermediario inoltre informa il cliente del fatto che puo’ richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione. 3. I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello piu’ elevato di protezione. 4. Il cliente professionale pubblico puo’ richiedere un livello piu’ elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

Art. 3

Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il
riconoscimento

1. Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come
clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche’ gli enti pubblici nazionali e regionali,
a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione
approvato superiori a 40 milioni di euro;
b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore
nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel
corso del triennio precedente la stipula del contratto;
c) presenza in organico di personale addetto alla gestione
finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed
esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli
di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
2. La disapplicazione di regole di condotta previste per la
prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali
e’ consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle
competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile
della gestione finanziaria presso i soggetti di cui al comma 1,
l’intermediario puo’ ragionevolmente ritenere, tenuto conto della
natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente e’
effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie
decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che
assume.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alle protezioni
previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la
procedura seguente:
a) i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario di
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a
titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o
tipo di operazione o di prodotto;
b) alla comunicazione di cui alla lettera a) e’ allegata una
dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante
il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia
finanziaria, con indicazione dell’esperienza maturata nel settore
finanziario;
c) l’intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una
comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i
diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato
dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti
dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.
4. Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di
protezione dell’investitore, l’intermediario adotta le misure idonee
ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato
cliente professionale soddisfa i requisiti indicati nel comma 1.
L’intermediario rilascia al cliente specifica attestazione dalla
quale risulta che l’intermediario ha valutato i requisiti ed ha
accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente
professionale.
5. I soggetti di cui al comma 1 informano l’intermediario delle
eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro
classificazione; in ogni caso, l’intermediario adotta provvedimenti
appropriati se constata che il cliente non soddisfa piu’ le
condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai
clienti professionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2,
Economia e finanze, foglio n. 112

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 22 marzo 2012, n. 33 Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 3-4-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita
negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) competente per
territorio, sentita la societa’ o ente di gestione aeroportuale, a
salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell’accessibilita’,
della fruibilita’ e della sicurezza dell’utenza, puo’, con ordinanza
adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e’ limitato
l’accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche
caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto.
2. Le limitazioni all’accesso e al tempo di permanenza nelle corsie
o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo
sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo
dell’accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo’
essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi
elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui
al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti
veicoli.
4. L’accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di
permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo’ essere
effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui
al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che
svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita’ alle norme
vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e’ necessaria e
per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle
ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del
titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a
carico delle societa’ o degli enti di gestione aeroportuale
interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 22 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4663):
Presentato dall’On. Biasotti il 30 settembre 2011.
Assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 6 ottobre 2011 con pareri
delle Commissioni I, II, V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, 1’11, 25
ottobre 2011, 3 e 8 novembre 2011 e 9 dicembre 2011.
Nuovamente assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede legislativa il 24 gennaio 2012.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 24
gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3121):
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),
in sede deliberante, il 1° febbraio 2012 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª, 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, 1’8, 21, 28
febbraio 2012 ed approvato il 7 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012 , n. 54 Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della….

….Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 10-5-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Ravvisata l’esigenza di apportare modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la
disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza Stato – citta’ ed autonomie
locali ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;
E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al
Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i
regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a
norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,
n. 127), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2000, n. 303, S.O.
Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali):
«Art. 9. (Funzioni) – 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita’ montane.
2. La Conferenza unificata e’ comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita’
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita’ montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita’ montane, al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita’ di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita’ di cui all’articolo 6;
f) e’ consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita’ del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l’attivita’ dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita’ montane.
4. Ferma restando la necessita’ dell’assenso del
Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l’assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita’ montane e’ assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali. L’assenso e’ espresso di regola all’unanimita’ dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l’assenso e’ espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita’ montane.
6. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, in
particolare, e’ sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche’ delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio’
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita’ di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita’ relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu’ comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

Note all’art. 1:
Il titolo X del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 396 del 2000 reca: "Dei cambiamenti e delle
modificazioni del nome e del cognome".
Si riporta il testo dell’art. 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita’, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio’ non ostacoli la conoscibilita’
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
restando l’obbligo di porre in essere le procedure
stesse.».

Art. 2

Cambiamenti del nome o del cognome 1. All’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole
cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’
rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato
civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a
fondamento della richiesta.". Note all’art. 2:
Si riporta il testo dell’art. 89 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 89. (Modificazioni del nome o del cognome) – 1.
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o
vergognoso o perche’ rivela l’origine naturale o aggiungere
al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto
della provincia del luogo di residenza o di quello nella
cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato civile
dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni
a fondamento della richiesta.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che
si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il
cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso puo’ essere richiesta l’attribuzione
di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre
in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie
illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova
l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua
residenza.».

Art. 3

Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del
nome o del cognome 1. All’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo’
stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto
della domanda.". Note all’art. 3:
Si riporta il testo dell’art. 90 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 90. (Affissione) – 1. Il prefetto, assunte
informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di
essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto
il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del
comune di nascita e di attuale residenza del medesimo
richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
L’affissione deve avere la durata di giorni trenta
consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal
responsabile in calce all’avviso.
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione
puo’ stabilire che il richiedente notifichi a determinate
persone il sunto della domanda.».

Art. 4

Opposizione 1. L’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e’ sostituito dal seguente:
"Art. 91.

(Opposizione) 1. Chiunque ne abbia interesse puo’ fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione
ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con
atto notificato al prefetto.". Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’art. 91 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
sostituito dal presente decreto:
«Art. 91. (Opposizione) – 1. Chiunque ne abbia
interesse puo’ fare opposizione alla domanda entro il
termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione
ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone
interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90.
L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.».

Art. 5

Decreto di concessione del prefetto 1. L’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e’ sostituito dal seguente:
"Art. 92.

(Decreto di concessione del prefetto) 1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente
presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione
attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonche’ la
documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita’ delle affissioni e delle
notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla
domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui
vi e’ stata opposizione, deve essere notificato, a cura del
richiedente, agli opponenti.". Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’art. 92 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
sostituito dal presente decreto:
«Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) – 1.
Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente
presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la
relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata,
nonche’ la documentazione comprovante le avvenute
notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita’ delle
affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali
opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei
casi in cui vi e’ stata opposizione, deve essere
notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».

Art. 6

Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Note all’art. 6:
Il testo degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000,
abrogati dal presente decreto, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Art. 7

Clausola di invarianza della spesa 1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento
l’amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2012
NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Cancellieri, Ministro dell’interno
Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012
Registro n. 3, foglio n. 344

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.