T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6867 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si impugna l’ordinanza dirigenziale, i cui estremi sono indicati in epigrafe, avente per oggetto una tettoia di 36 mq, realizzata a ridosso di un fabbricato, di proprietà dei ricorrenti;

Considerato:

che la tettoia in parola, stante la sua notevole consistenza, determina una trasformazione del territorio, a nulla rilevando la circostanza che essa sia aperta su tutti i lati e che non sarebbe stabilmente ancorata al suolo;

che non può fondatamente dedursi in contrario la circostanza che la tettoia avrebbe un impiego precario, in quanto per tale si intende quello che è limitato ad un circoscritto periodo temporale una tantum, ipotesi evidentemente qui non ricorrente;

che conseguentemente non è sufficiente la denuncia di inizio attività;

che non può ravvisarsi la dedotta violazione dell’art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 387/2003, che, per gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ad un certo limite, richiede unicamente la denuncia di inizio attività, atteso che non risulta dimostrato, ma solo assunto che su tale tettoia sarebbe collocato un impianto del genere;

Ritenuto:

che, stante la natura vincolata dell’attività demolitoria posta in essere, la denunciata mancata comunicazione di avvio del procedimento non possa inficiare il provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza della parte ricorrente, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-12-2011, n. 28802 Illeciti disciplinari Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto, per essere rimasti esclusi gli addebiti, il dott. C.E., il quale era stato "incolpato dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, comma 1 e al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), perchè, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, con funzioni di giudice, nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo 2003 ed il giorno 15 settembre 2008 (sottoposto a ispezione periodica ordinaria), ha omesso di rispettare i termini di deposito di 78 sentenze civili, di cui 59 monocratiche, 18 collegiali e 1 in grado di appello, nonchè di 8 sentenze penali (pari al 14,12% delle sentenze complessivamente depositate) con un ritardo massimo pari a 892 giorni e ben 21 casi di ritardo superiore all’anno; inoltre, all’atto della verifica ispettiva, risultavano non ancora depositate altre 8 sentenze civili collegiali i cui termini erano già scaduti (con un ritardo massimo di 505 giorni), come da elenco allegato. Tali ritardi, evidentemente reiterati e gravi nella loro entità complessiva, non appaiono giustificati e sono, comunque, sintomatici di mancato rispetto, nell’esercizio delle funzioni attribuite ai predetto magistrato, dei doveri di diligenza e laboriosità, con evidente lesione dei diritto del cittadino ad una corretta e sollecita amministrazione della giustizia, nonchè pregiudizio della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e conseguente compromissione del prestigio dell’Ordine Giudiziario".

Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il dott. C.E. si è costituito con controricorso e ha presentato una memoria.

Motivi della decisione

Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso il Ministero della giustizia deduce, rispettivamente, che la sentenza impugnata è affetta da "motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta efficacia giustificante di generici fattori di difficoltà individuati, senza indagine sul rapporto di causalità specifica e senza valutazioni comparative con altri magistrati dell’ufficio" e da "motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta efficacia giustificante attribuita agli incarichi extragiudiziari".

Di queste censure il controricorrente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità, in quanto formulate in violazione della regola dell’autosufficienza, cui devono conformarsi anche gli atti introduttivi del giudizio di legittimità che sono proposti nelle forme prescritte dalla procedura penale, come è stabilito per l’impugnazione delle pronunce della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

L’eccezione va disattesa, poichè in realtà nel ricorso – contrariamente a quanto sostiene il resistente – sono indicati con precisione i punti della sentenza impugnati che si assumono affetti da vizi della motivazione, con argomentazioni puntuali e senza generici rinvii ad atti del giudizio di merito, il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Oltre che ammissibile, il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. s.u. 13 settembre 2011 n. 18697) si è stabilmente e univocamente orientata nel senso che "in tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), la durata di un anno nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito".

Da tale principio – che il collegio condivide e ribadisce, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo della norma da cui è stato ricavato – si discosta la sentenza impugnata, con la quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dopo aver rilevato che i ritardi in cui è incorso il dott. C.E. risultano sia reiterati sia gravi, li ha tuttavia ritenuti giustificati, perchè "nell’arco di tempo in esame l’incolpato fu impegnato in udienza civile per circa cinque giorni alla settimana, affrontò in condizioni di disagio, per l’assenza imprevista di un collega ammalato, processi penali di eccezionale complessità, diede un contribuito determinante e di livello nazionale all’organizzazione degli uffici giudiziari, partecipò come commissario agli esami di avvocato".

La carenza di questa argomentazione risiede nella mancanza di ogni valutazione relativa all’eventuale carattere di straordinarietà in ipotesi ravvisabile negli elementi che sono stati considerati come cause di giustificazione, pur se rientrano nel novero degli impegni che comunemente un magistrato è chiamato ad assolvere, o degli incarichi che assume volontariamente. Da questi ultimi egli è tenuto a esimersi, se impediscono di espletare con puntualità i compiti strettamente di ufficio, mentre gli altri possono esentare da responsabilità, per ritardi protratti oltre un anno, soltanto in presenza di circostanze assolutamente eccezionali. Che tali potessero essere reputate quelle prospettate a sua discolpa dal dott. C.E. non emerge dalla sentenza impugnata, nella quale si è dato rilievo allo svolgimento di mansioni facoltative (come "il costante e forte impegno nell’informatica"), a vicende limitate nel tempo (come "l’impegno in un processo penale di rilevanza nazionale", "l’impegno nella commissione d’esame per gli aspiranti avvocati nel 2006", "il repentino passaggio dal settore penale a quello civile"), a situazioni usuali negli uffici giudiziari (come "l’impegno settimanale in 3/4 udienze e una precamera di consiglio"). In che modo tutto ciò possa aver impedito il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti in casi tanto numerosi e per tempi tanto prolungati (pur con il ridimensionamento della durata, per i tre indicati nella memoria del resistente), è rimasto senza adeguata spiegazione da parte del giudice a quo.

Accolto dunque il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, perchè rinnovi il giudizio alla luce del principio che si è sopra richiamato.

Data la natura del giudizio, le relative spese vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34201 Prova penale

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Svolgimento del processo

S.J. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello di Torino che lo ha condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado (e cioè escludendo la sussistenza del reato di violenza sessuale), alla pena di anni quattro di reclusione, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza in ordine ai reati di sfruttamento della prostituzione e di tentato omicidio emersi durante l’istruttoria dibattimentale.

Con un unico motivo di ricorso il S. deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato e, quanto alla contraddittorietà, con riferimento ad atti processuali specificamente indicati.

Il motivo di ricorso concerne la valutazione di attendibilità della teste persona offesa, che la corte avrebbe operato in modo contraddittorio e travisando le prove. Sotto questo profilo il ricorrente osserva che la valutazione di attendibilità della persona offesa è stata effettuata:

1. – con motivazione ancorata a percezioni di tipo personale invece che a specifici elementi risultanti dall’istruttoria; – giustificando le difformità tra le sommarie informazioni predibattimentali e la testimonianza resa nel giudizio con una non completa padronanza della lingua italiana, quando invece risulta che la teste aveva correttamente inteso il significato della violenza sessuale;

2. in secondo luogo, anche i riscontri indicati dalla corte per sostenere il giudizio di attendibilità della teste sarebbero illogici e contraddittori. Tra questi vengono indicati: – il fuggire portando con sè il mezzo principale del suo sostentamento e cioè la ragazza da sfruttare; il fatto che la persona offesa si sia determinata a parlare non di propria iniziativa, ma per le indagini avviate dalla polizia; – le dichiarazioni accusatorie rese nonostante il timore di possibili ritorsioni del S.; – i riscontri costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi portoghesi sui litigi e sul terrore che mostrava la persona offesa il giorno della caduta dalla finestra, nonchè il rinvenimento del casolare teatro del sequestro e dell’auto usata per il viaggio; – la caduta dalla camera d’albergo.

Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.

Occorre premettere che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847). Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio; le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede ovvero in poco fruttuosi tentativi di minare la coerenza logica della sentenza di secondo grado.

Esaminando brevemente le censure del ricorrente si rileva innanzitutto che correttamente la corte di secondo grado ha dato rilievo alle modalità con cui è stata resa la testimonianza, per inferirne l’attendibilità della persona offesa; attraverso le percezioni dirette, che non costituiscono affatto elementi extraprocessuali, essendo emersioni dibattimentali, la Corte ha effettuato un’operazione assolutamente legittima, che rientra nei poteri attribuiti al giudice dell’art. 192 c.p.p.; l’apprezzamento della prova che la legge riconosce al giudice si manifesta anche nella credibilità quale emerge dalle modalità con cui viene resa la deposizione in dibattimento, con le garanzie del contraddittorio.

Vale la pena, peraltro, di rilevare che nel caso di specie il convincimento che la Corte ha derivato dall’esame diretto della teste di accusa, circa la sua assoluta intrinseca attendibilità e circa la veridicità di quanto dichiarato, non costituisce l’unico elemento su cui si fonda la valutazione di attendibilità della testimonianza, ma un dato ulteriore che si somma agli altri parametri utilizzati dalla corte, quali l’intrinseca coerenza e logicità della narrazione, sempre confermata nei suoi tratti essenziali e riscontrata da precisi dati istruttori, quali per esempio le dichiarazioni dei testi portoghesi sui litigi e sullo stato di terrore della donna il giorno della caduta dalla finestra, il casolare indicato dalla persona offesa e che risultò effettivamente non solo esistente, ma anche conosciuto dagli inquirenti come base dei traffici criminali del S., la stessa autovettura utilizzata per raggiungere il Portogallo che risultò effettivamente nella sua disponibilità. La corte non si è fermata a queste valutazioni, ma ha tenuto conto delle censure già espresse con l’atto di appello dal difensore del ricorrente, avendo cura di precisare che la assoluzione per il reato di violenza sessuale non si risolveva in una minor attendibilità della persona offesa, spiegando adeguatamente le ragioni di questa valutazione (si vedano in particolare il primo capoverso della pagina 15 e il secondo capoverso della pagina 25 della sentenza).

La non perfetta padronanza della lingua italiana, che la corte ha potuto apprezzare direttamente attraverso l’esame della teste, è certamente uno degli elementi che può aver comportato lieve difformità tra le iniziali dichiarazioni rese alla polizia e la deposizione resa in dibattimento; tali differenze sono assolutamente fisiologiche e giustificano la ritenuta necessità, per il nostro codice, di conferma dibattimentale nel contraddittorio delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, proprio allo scopo di far emergere eventuali imprecisioni od incomprensioni non raramente aggravate da una imperfetta conoscenza della lingua italiana. In tale contesto non assume efficacia determinante il brano delle trascrizioni dell’udienza del 7 aprile 2010, riportato a pagina cinque del ricorso, che conferma unicamente l’esistenza, non contestata, di rapporti sessuali tra l’imputato e la sua vittima, non dovuti certo a particolari ragioni affettive di quest’ultima nei confronti del primo. Quanto all’asserito travisamento della prova, occorre affermare in linea di diritto che questo vizio richiede che un dato istruttorio sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all’affermazione dell’esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell’intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere "ictu oculi" errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell’errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell’atto e procedere all’annullamento della sentenza, ove sia rilevata l’esattezza della deduzione del ricorrente (Cassazione penale, sez. 6, 13 marzo 2009, n. 26149). Va, infine, rilevato che il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883).

Quanto premesso consente a questa Corte di affermare la piena legittimità, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata; ed invero il presunto travisamento della prova, relativo all’episodio della caduta dalla finestra, è meramente apparente e risulta superato dalla stessa deposizione della teste, riportata a pagina 20 della sentenza, in cui ella riferisce che l’imputato non era visibile alla finestra perchè questa era piccola e lui l’aveva gettata in fuori come si butta un pezzo di carta (pertanto non vi è contrasto con la testimonianza resa per rogatoria dal teste M. M., testimone oculare del fatto).

Per il resto le Censure mosse alla sentenza impugnata non evidenziano contraddizioni logiche o travisamento dei fatti, risolvendosi piuttosto in critiche al percorso logico seguito dalla corte per giungere al risultato ritenuto in sentenza della piena responsabilità del S.; su tutti gli aspetti evidenziati dal ricorrente la corte ha dato risposta con motivazione logica, coerente e approfondita, richiamando gli opportuni elementi di prova risultanti dall’istruttoria e a nulla rileva, in questa sede, che le vantazioni della corte d’appello di Torino non siano condivise, nel merito, dalla difesa dell’imputato non potendo tale sindacato essere condotto da questa corte di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 03-10-2011, n. 35734 Diritti connessi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 11 marzo 2011, ha ritenuto M.M. responsabile del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 (perchè poneva in commercio 525 Cd musicali di autori vari sprovvisti del marchio Siae) e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa.

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato come non fosse influente la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 8 novembre 2007 dal momento che la mancanza del contrassegno Siae può essere valutata, con altri elementi gravi e concordanti, come indizio di abusiva duplicazione dei supporti; le attenuanti generiche non sono state concesse per un precedente specifico dell’imputato.

Costui ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che la sola carenza del timbro Siae non è prova della avvenuta duplicazione;

– che, mancando uno specifico atto di vendita, la fattispecie di reato non si è perfezionata;

– che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La prima deduzione del ricorrente è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dallo esaminare le residue censure.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea (con sentenza emessa a sensi dell’art. 234 del Trattato CEE l’8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert) ha preso in esame la compatibilità della normativa italiana, che prevede la apposizione del contrassegno Siae, con la direttiva Europea 83/189/CEE che ha istituito una necessaria procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche. I Giudici Europei hanno rilevato che l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere di arte figurativa il marchio Siae in vista della loro commercializzazione costituisce una regola tecnica che avrebbe dovuto essere notificata (ma non lo è stata) dalla Italia alla Commissione della Comunità Europea al fine di verificare la compatibilità del suddetto obbligo con il principio di libera circolazione delle merci.

La Corte Europea ha concluso rilevando che la regola tecnica, in caso di mancata comunicazione alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti dei privati e le relative norme interne devono essere disapplicate dal giudice nazionale.

A sensi dell’art. 164 del Trattato CEE, l’interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrativa) degli Stati membri anche ultra partes. Benchè la sentenza dei Giudici Europei sia limitata allo oggetto della causa principale, (detenzione di CD contenenti opere figurative) questa Corte ne ha esteso le conclusioni a tutte le disposizioni normative che hanno introdotto la necessità del timbro Siae su ogni tipi di supporto.

Di conseguenza, la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto non penalmente rilevante la condotta di commercializzazione di supporti privi del marchio (per l’epoca antecedente al 21 aprile 2009 quando è stata perfezionata la procedura della notifica della regola tecnica alla Commissione CEE).

Rimane vietata, anche dopo la sentenza Schwibbert, qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione, contraffazione delle opere di ingegno; tuttavia, il principio enucleato nella detta decisione riverbera i suoi effetti anche sulla fattispecie di reato in esame, Ora la Corte di Appello ha ritenuto che la mancanza del contrassegno può essere un indizio, in concorso con altri elementi (peraltro non indicati), della illegittima duplicazione; tuttavia, i Giudici non hanno indicato quali fossero gli ulteriori elementi posti a conforto del loro convincimento.

In sostanza, la Corte ha optato per la illecita duplicazione avendo come referente la sola mancanza del contrassegno Siae. Questa carenza non può valere come indizio della abusiva duplicazione o riproduzione essendo la inopponibilità ai privati dello obbligo di apposizione del contrassegno (sino alla avvenuta comunicazione) tale da privarlo del valore, ordinariamente attribuitogli, di garanzia della originalità dell’opera (Sez. 3 sentenze 1073/2010, 27109/2008, 21579/2008).

Il Collegio condivide e recepisce le conclusioni delle ricordate sentenze pur consapevole di un differente orientamento giurisprudenziale che reputa la mancanza del contrassegno come sintomo della abusiva duplicazione (Sez, 3 sentenze 34266/2008, 27764/2008, 13816/2008, 128/2008); la tesi non è condivisibile perchè continua sostanzialmente a ritenere che la marchiatura Siae sia esigibile e non tiene conto che i privati non possono subire alcun pregiudizio per avere tenuto una condotta non conforme ad una norma ad essi non opponibile.

Concludendo si rileva che manchi la prova della abusiva duplicazione dei supporti per cui è processo per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

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