Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, M.F., quale erede di M.P., proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica, instaurato dal proprio genitore dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giur. Campania nel luglio 1991, definito in primo grado con sentenza depositata nel novembre 2006. La Corte d’appello, ritenuta applicabile nella specie la prescrizione decennale, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per il residuo periodo di due anni e cinque mesi di durata irragionevole la somma di Euro 2.416,66 oltre interessi.

Avverso tale decreto, depositato il 3 dicembre 2008, M. F. ha riproposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 15 dicembre 2009, formulando un motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata. Esaminando il motivo della impugnazione, con il quale si denunzia violazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 4), deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie (trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2008, quindi nella vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione del motivo di ricorso non espone alcuna sintesi contenente gli elementi sopra indicati. L’inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-12-2011, n. 9632

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO in fatto che

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd. sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere;

CONSIDERATO in diritto che:

– il ricorrente ha presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – ed è stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione, senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo in capo al ricorrente ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza del ricorrente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della mole di lavoro gravante sulle questure a seguito della procedura di emersione del 2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento "de quo" entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La RFI – R. F. I. spa ha unilateralmente risolto i contratti di appalto nn. 24/2000 e 25/2000, stipulati dall’appellante con la Direzione Compartimentale di Bari, per preteso grave inadempimento, con ordini di servizio nn. 86/M.FG e 87/M.FG del 23 aprile 2002.

Tali atti unilaterali di risoluzione sono tutt’ora sub judice e comunque rappresentato oggetto di contestazione, da parte dell’appellante, sia nel merito, sia nei presupposti di adozione.

Nel 2005 la ricorrente si è vista escludere dalla procedura selettiva indetta dalla RFI Bari, inerente "lavori e forniture per la manutenzione delle opere civili (corpo stradale, opere d’arte, fabbricati, acquedotti e manufatti ferroviari) nonché di altri lavori similari, ricadenti nella giurisdizione della Direzione Compartimentale Infrastruttura di Bari (…) lotto n. 2/FG/O.C.", in quanto secondo la resistente, si sarebbe resa responsabile di "… grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati alla stazione appaltante che bandisce la gara" (art. 75, lett. f), d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554) proprio con riferimento alle precedenti risoluzioni contrattuali.

Nel comunicare l’esclusione anzidetta, RFI non ha mai prospettato alla ricorrente che tale provvedimento sarebbe stato comunicato all’AVCP, né ha consentito all’appellante di dispiegare le proprie difese.

Dalla comunicazione della RFI è scaturita l’annotazione ad opera dell’autorità appellata, avvenuta nell’ormai remoto 16 novembre 2005 (ed evidentemente cessata di efficacia, stante il decorso di un lunghissimo lasso di tempo, comunque superiore al termine massimo di un anno dalla data di inserimento dall’annotazione nel casellario informatico gestito dall’AVCP).

La ricorrente propone ricorso in appello deducendo i seguenti motivi così epigrafati:

a) mancato definitivo accertamento del presupposto di annotazione;

b) decorso del termine annuale;

c) violazione della determinazione dell’AVCP n. 10/2003 e delle relative garanzie procedimentali;

d) illegittimità della determinazione dell’AVCP n. 8/2004;

e) violazione della contemplatio domini.

Si sono costituite le amministrazioni evocate in giudizio, che, con varie memorie, hanno chiesto il rigetto del ricorso in appello.

All’udienza del 21 giugno 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso (con il quale si sostiene l’illegittimità del provvedimento di annotazione della ricorrente nel casellario informatico tenuto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) è sufficiente osservare che ogni atto giuridico deve presumersi valido ed efficace, salva diversa disposizione, cosicché l’amministrazione resistente non era tenuta ad attendere l’esito del giudizio, che si afferma intrapreso, per procedere all’annotazione nel casellario informatico.

D’altro canto tutti i processi disciplinano procedimenti di natura anticipatoria o cautelare che la società ricorrente avrebbe potuto attivare per impedire l’annotazione nel casellario informatico.

Parimenti infondato è il motivo relativo al decorso del termine annuale.

Tale motivo si fonda su un precedente giurisprudenziale (TAR Lazio, 27 settembre 2006, n. 9461) che ha ritenuto di applicare in via analogica la previsione di cui all’art. 75, comma 1, lettera h) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’ipotesi regolata dalla lettera f).

Il primo comma dell’art. 75 cit. dispone:

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…);

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

Orbene, a parte ogni considerazione circa l’applicabilità della norma invocata dalla ricorrente al procedimento di annotazione nel casellario informatico, è sufficiente osservare che le clausole di esclusione sono tassative e nulla impediva al legislatore di indicare, anche per l’ipotesi disciplinata dalla lettera f), un termine annuale o diverso per la rilevanza della grave negligenza o malafede.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata rileva che, con successiva comunicazione, puntualmente annotata nel casellario, la società resistente (RFI) ha reso nota la pendenza del contenzioso civile dinanzi al Tribunale di Roma. Tale annotazione, la cui esistenza non è contestata dalla società ricorrente, è del tutto autonoma rispetto a quella impugnata: ne consegue che l’annullamento di quest’ultima non avrebbe effetto caducante sull’annotazione che pubblicizza la pendenza del giudizio civile e che costituisce una sorta di rinvio implicito alle ragioni che il soggetto oppone all’annotazione stesa.

La società ricorrente ha inoltre censurato l’annotazione in quanto il presupposto della negligenza o della malafede nell’esecuzione dei lavori non sarebbe disciplinato dalla normativa di riferimento ossia dall’art. 27, II comma, lett. r), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale rinvia all’art. 8, VII comma, della legge n. 109/94, che a sua volta rinvia all’art. 24, I comma, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993.

La sentenza merita conferma anche per l’assorbente considerazione in essa contenuta del rinvio alla lett. t) dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000, la quale prevede un’ipotesi di iscrizione innominata, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa, che sia ritenuta utile dall’osservatorio ai fini della tenuta del casellario.

La ricorrente ha ribadito l’assenza di un’adeguata istruttoria che dovrebbe precedere e non seguire l’annotazione: l’osservatorio non ha potuto sapere se non ex post, che l’appellante aveva intrapreso autonomi giudizi per l’accertamento della fondatezza della causa di esclusione.

Valgono in proposito le osservazioni svolte in precedenza sull’omessa impugnativa dell’annotazione relativa al contenzioso civile.

È inammissibile anche la censura relativa alla determinazione dell’AVCP n. 8/2004.

Parte ricorrente non chiarisce se il potenziale annullamento della determinazione abbia efficacia caducante sull’annotazione o sugli atti di RFI, avverso i quali, deve essere sottolineato, non viene svolta alcuna censura.

La censura in esame sembrerebbe sottendere che l’unico soggetto abilitato ad effettuare la segnalazione all’Autorità dovrebbe essere il Compartimento di RFI presso il quale è stato stipulato il contrato successivamente risolto. Ma la ricorrente non fornisce alcun indizio che la segnalazione che ha dato luogo all’annotazione impugnata sia stata effettuata da un compartimento diverso.

È infine inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla contemplatio domini.

La ricorrente ha richiamato la sentenza istruttoria del TAR Lazio 18 maggio 2006, n. 3563, adottata nel relativo ricorso n. 1267/2006 e deciso con la sentenza 16 novembre 2006, n. 12514. Con tale ultima sentenza era stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. n. RFIDLE/LEGB/42 del 17 gennaio 2006 con il quale era stata disposta l’esclusione dalla gara di appalto n. 16/2006, indetta da RFI.

Il giudice di primo grado osservava in proposito che, a seguito dell’istruttoria disposta con la sentenza istruttoria 18 maggio 2006, n. 3563, "ha trovato infatti sostanziale conferma la circostanza per cui il referente di progetto ing. Borelli ha adottato il provvedimento di esclusione in forza dei poteri conferitigli, in qualità di responsabile della "Direzione Compartimentale Infrastruttura", dall’Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A. con la procura in data 18 luglio 2003, rep. n. 67138.

In particolare, per quanto qui rileva, gli è stato riconosciuto, con il predetto negozio giuridico, il potere di "provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in capo alla società in quanto stazione appaltante, relativamente ai contratti stipulati da lui stesso".

Tale prescrizione sembra dovere essere intesa, nonostante una qualche intrinseca disarmonia, nel senso che all’ing. Borelli è riconosciuto il potere di provvedere a tutti gli adempimenti di spettanza della stazione appaltante (nella misura in cui si tratti di contratti dal medesimo sottoscritti), anche concernenti dunque la fase procedimentale della scelta del contraente.

Ed infatti nella persona dell’ing. Borelli vengono a coincidere le figure di responsabile del progetto e di responsabile della "Direzione Compartimentale Infrastrutture" di Bari; in questa seconda veste allo stesso competeva dunque di adottare anche il provvedimento finale di esclusione dalla gara".

Orbene è di tutta evidenza che la dedotta violazione della contemplatio domini, ossia della carenza di potere rappresentativo di R.F.I. in capo all’ing. Borrelli, è assolutamente in conferente con l’impugnativa in esame finalizzata all’annullamento del provvedimento di annotazione della ricorrente nel casellario informatico tenuto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e alla nota della RFI di comunicazione all’Autorità dell’esclusione e di richiesta di annotazione ed alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 8/2004.

Il provvedimento lesivo è l’annotazione disposta dall’Autorità di Vigilanza e non la richiesta di annotazione che poteva essere inviata da qualsiasi soggetto, anche privo di poteri rappresentativi, operante per conto di R.F.I.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

‘PQM: P.Q.M.’

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 15.3.10 il GUP del Tribunale di Roma condannava C. C. alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa (oltre pena accessoria e misura di sicurezza) per concorso in plurimi reati di rapina, furto, porto e detenzione di armi e traffico di stupefacenti.

Con sentenza 13.1.11 la Corte d’appello di Roma assolveva il C. dal solo reato di cui al capo O) della rubrica – per non aver commesso il fatto – e, per l’effetto, riduceva la pena ad anni 4 e mesi 11 di reclusione ed Euro 1.366,00 di multa, con modifica dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in interdizione temporanea e conferma nel resto.

Tramite il proprio difensore il C. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione e violazione dell’art. 192 c.p.p. nella parte in cui la Corte territoriale aveva ridimensionato come labili i motivi di rancore nutriti dal R. (chiamante in correità) nei confronti del C., il che, investendo la credibilità intrinseca del chiamante, prevaleva sui riscontri esterni ed individualizzanti delle relative dichiarazioni eteroaccusatorie;

b) vizio di motivazione e violazione dell’art. 110 c.p. laddove l’impugnata sentenza aveva affastellato la posizione del ricorrente in una sorta di responsabilità di tipo collettivo con i concorrenti nei reati, senza motivare in ordine ad un provato suo contributo causale;

c) vizio di motivazione in ordine al reato di porto e detenzione di armi, giacchè – una volta venuta meno la credibilità della chiamata di correo a suo carico – non vi sarebbero stati elementi sufficienti a suffragare l’accusa;

d) mancanza di motivazione del diniego di prevalenza delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., che aveva finito con lo svuotare il riconoscimento dello stato di semi-infermità del ricorrente.
Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno escluso – nell’interpretare le dichiarazioni del chiamante in correità R. – i motivi di rancore ipotizzati dal C..

Per l’esattezza, la Corte territoriale su tali pretesi motivi di rancore relativi ad un a sorta di tradimento con la moglie e a un debito verso lo stesso C. ha correttamente osservato che nulla di ciò si evince dalla confusa allegazione in proposito e che, per quanto concerne il debito del R. verso l’odierno ricorrente, semmai tale circostanza avrebbe giustificato un motivo di astio del C. verso il R. e non il contrario.

Le contrarie considerazioni a riguardo svolte dal ricorrente involgono soltanto un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze probatorie, il che è precluso in questa sede.

Nè la censura può intendersi come sostanziale denuncia di travisamento della prova, per l’assorbente e preliminare rilievo del difetto di autosufficienza a riguardo, noto essendo che il travisamento della prova da cui si assume essere affetta la sentenza d’appello deve essere dedotto con precise formalità, ossia la parte che lamenti un travisamento della prova deve necessariamente trascriverla od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata, evidenziando l’esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, il ricorso non è autosufficiente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10).

2- Il motivo che precede sub b) è generico, in quanto con esso il ricorrente non esamina specificamente – per confutarle – le considerazioni già svolte dal provvedimento impugnato.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581, lett. c) – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

3- Anche il motivo di doglianza che precede sub e) si basa sulla non credibilità intrinseca del chiamante in correità, sicchè pure a tale riguardo valgano le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo di ricorso.

4- Manifestamente infondato risulta, infine, l’ultimo motivo di censura, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento reputandolo di preminente importanza.

Ne consegue che con il richiamo alla capacità a delinquere desunta dalle gravi modalità dei numerosi fatti delittuosi ascritti all’odierno ricorrente e al livello di organizzazione dimostrato nel traffico di stupefacenti l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

Le difformi considerazioni svolte in ricorso sollecitano soltanto un nuovo apprezzamento in punto di fatto dell’entità del trattamento sanzionatorio, il che non è consentito innanzi alla S.C..

5- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.