Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
lle spese ed accoglimento incidentale, per il risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25/11/2008 la Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri Br.Au. e An. e in parziale riforma della sentenza parziale Trib. Udine 4/11/1995 e della sentenza definitiva Trib. Udine 13/1/2007, revocava la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni per l’ammontare di Euro 13.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, in relazione ad immobile condotto in locazione ad uso diverso da abitazione oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dal Sindaco di Pocenia, e confermava viceversa quella al risarcimento in favore del sig. B.M. dei danni da quest’ultimo subiti in relazione all’immobile adibito ad uso abitativo da essi concessogli in locazione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso i Br., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con il 1^ motivo il ricorrente principale denunzia "violazione e/o errata applicazione" dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2^ motivo denunzia "violazione e/o errata applicazione" degli artt. 1575, 1576, 1588 e 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3^ motivo denunzia "violazione e/o errata applicazione" degli artt. 1575, 1576 e 1609 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 4^ motivo denunzia "violazione e/o errata applicazione" degli artt. 1571 e 2561 c.c., L. n. 392 del 1978, art. 34 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano erroneità della pronunzia sulle spese di lite e "sul mancato riconoscimento dei danni … per la mancata riconsegna dell’azienda da parte del B.".
I ricorsi sono, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibili.
L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.
Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.
Cass., 17/7/2007, n. 15949).
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).
Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti risultano formulati in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2003, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;
Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.
Cass., 23/6/2008, n. 17064).
L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ( art. 366-bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso i motivi del ricorso principale con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati- delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Il motivo di ricorso incidentale non reca per parte sua alcun quesito di diritto e momento di sintesi nei suesposti termini.
I motivi di entrambi i ricorsi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi.
Va disposta, attesa la reciproca soccombenza, la compensazione tra le parti spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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