Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 737 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26.4.2010 il tribunale di Como, su richiesta delle parti, applicava la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8000 di multa a M.M., per il reato di cui all’art. 416 c.p. e per violazione D.Lgs. n. 236 del 1998, art. 12. 2. Avvero la sentenza interponeva ricorso per Cassazione la difesa per lamentare che il consenso del pm era stato espresso su una pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 7.5000 e che su quella successivamente applicata non sarebbe intervenuto consenso, di talchè deduceva la violazione di legge, anche in considerazione del fatto che per il reato satellite (art. 416 c.p.) non è prevista la pena pecuniaria e dunque non andava aumentata la pena ad Euro 8000, ma andava determinata in 7500 Euro. Inoltre viene dedotto il profilo di insufficiente o carente motivazione, non essendo stato dato atto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., che sono stati seguiti nel valutare congrua la pena.

3. Il Pg ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, sul presupposto che la richiesta con cui è stata aumentata la pena pecuniaria di 500 Euro, rispetto alla prima proposta, promanò dall’imputato e non dal Pm, con il che in capo all’imputato non vi è interesse a ricorrere. Quanto poi alla mancanza di motivazione è notorio che l’obbligo di motivazione va calibrato in funzione della natura della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La pena che è stata applicata è esattamente quella conforme alla richiesta della parte; non si versa in ipotesi di pena illegale, poichè una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata aumentando fino al triplo la pena per la violazione più grave, indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse (cft. Cass. Sez. 1, n. 15986) e dunque è stato corretto il calcolo della pena intervenuto in un momento successivo alla prima richiesta: difetta dunque l’interesse della parte ad impugnare.

Quanto poi alla ritenuta assenza di motivazione, la doglianza è del tutto infondata poichè, seppur succintamente, il giudice del Tribunale di Como ha dato atto che la pena proposta si profilava equa alla luce delle condizioni di vita dell’imputato, del suo corretto comportamento processuale e dell’ampia confessione resa, dati che consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con il che deve ritenersi assolto l’obbligo di motivazione, obbligo che come è noto deve essere calibrato in funzione della natura propria della sentenza e che nel caso della sentenza di applicazione pena va ritenuto adempiuto anche con un argomentare scarno.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 601 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe – con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto per ottenere l’annullamento della nota del 29.11.2007 nr. 121522 GL/3/1761, con la quale è stata respinta la richiesta di corresponsione dell’assegno funzionale e della R.I.A. – oltre accessori, con la conseguente condanna dell’Amministrazione.

Il ricorrente, per la sua qualità di ufficiale dei Carabinieri, non ancora colonnello, chiede di poter cumulare con il trattamento stipendiale ad esso corrisposto al raggiungimento del 13° anno, trascorso senza demerito, dalla nomina ad ufficiale, previsto dall’art.43 ter della legge n.121 del 1981 (introdotto dal decretolegge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con legge 30 dicembre 2002, n. 295), il trattamento proprio del personale direttivomilitare (che va dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello), previsto dal D.Lgs. n.193 del 2003, che consente anche la corresponsione dell’assegno funzionale (art.6 D.L. n.387/1987 conv. in legge n.472/1987) e della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a., ex art.3 comma primo d.P.R. n.150/1987).

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con l’argomento che al raggiungimento del 13° anno dalla nomina ad ufficiale, il carabiniere entra, per effetto di un nuovo trattamento stipendiale, nella "dirigenza economica" ( legge 250/2001), con la quale non sono compatibili tanto l’assegno funzionale quanto la r.i.a.; voci del trattamento retributivo che implicano il mantenimento del sistema parametrale di cui al d.lgs.193.

L’appellante, con deduzioni assai articolate e riprese nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, rinvenendovi violazione ed errata interpretazione di legge.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

L’appellante, proveniente dalle carriere inferiori, ha chiesto all’Amministrazione che gli venisse corrisposto l’assegno funzionale e la indennità di retribuzione individuale, non attribuiti, a suo tempo, per il servizio compreso tra il compimento del 13° e quello del 15° anno di servizio da ufficiale.

Il diniego dell’Amministrazione si basa sulla considerazione che il richiedente è percettore del trattamento economico previsto dall’art.43 ter comma 1, L. n. 121 del 1981 e solo con il compimento del 15° anno di servizio da ufficiale può aspirare ad ottenere il trattamento economico richiesto, nella forma prevista dall’art.43, comma 2 stessa L. 121/1981; cioè quello spettante al personale dirigente "omogeneizzato".

Se la richiesta fosse stata accolta, sottolinea l’appellante, si sarebbe evitato l’azzeramento totale del servizio prestato prima della nomina ad ufficiale proveniente dalla categorie inferiori.

La sentenza di primo grado sarebbe allora errata per non aver distinto tra i dirigenti veri e propri, cui tra i Carabinieri si devono equiparare i gradi che vanno da colonnello a Generale di Corpo d’Armata, i percettori del trattamento economico ex art.43 commi 22 e 23 della legge 121 del 1981 ed i percettori, come l’appellante, del trattamento stipendiale di cui all’art. 43 ter stessa legge; in sostanza si sostiene che l’appellante, pur godendo del trattamento ex art. 43 ter da ultimo citato, e quindi dello stipendio di colonnello, è un direttivo e non un dirigente e non si trova nella stessa situazione, in particolare, dei colleghi cui vanno applicati i detti commi 22 e 23.

La tesi del ricorrente si sviluppa con ampi riferimenti a tutte la norme implicate nella questione controversa: alla legge 1 aprile 1981 n. 121 concernente "Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza", il cui art.16 ha ricompreso l’Arma dei carabinieri tra le Forze di Polizia; all’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 (conv. in legge n. 472/87), che ha introdotto l’assegno funzionale; all’art. 3 del d.p.r. 10 aprile 1987 n. 150, che ha istituito la retribuzione individuale di anzianità (d’ora in poi solo r.i.a.); al decreto legislativo 193/2003, che ha introdotto il sistema di retribuzione parametrale in sostituzione del sistema dei livelli (d. lgs. 195/1995), applicabile ai direttivi, i quali vengono così sganciati dai dirigenti non contrattualizzati (ai quali si applica la legge n.448/1998).

Il tema che emerge dalla controversia all’esame non ha precedenti specifici nel panorama giurisprudenziale; tuttavia questo Consesso, sia in sede consultiva che giurisdizionale ed in particolare tramite questa Sezione, ha ripetute volte affrontato questioni riguardanti il trattamento retributivo dei carabinieri con il grado di ufficiale al 13° anno di servizio, sottolineandone la peculiarità e la spiccata autonomia, in ragione della quale non sono consentite soluzioni interpretative che ne determinerebbero variazioni non espressamente previste dalle norme di legge che lo regolano (Cons.Stato Sez. IV, n. 6452/2003; n. 1155/2004; n. 868/2007; Cons. Stato Sez. III, parere n. 3632/2009).

In tale contesto il collegio ritiene di dovere esaminare gli aspetti più significativi che emergono dal gravame, che, cioè, l’appellante considera decisivi per il riconoscimento delle proprie ragioni. Assume anzitutto l’appellante che la compatibilità dell’assegno funzionale e della r.i.a. con il trattamento stipendiale dell’ufficiale dei Carabinieri al 13° anno di servizio si ricava dal comma 4 del d.l. n.387/1987, poiché specifica che i detti benefici non competono ai dirigenti (cioè ai generali e colonnelli) e non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all’art.43 commi 22 e 23 della legge 121/191.

E poiché gli ufficiali dirigenti non sono i carabinieri ufficiali che, come l’appellante, sono disciplinati dall’art. 43 ter già citato, ne conseguirebbe che nei confronti di questi ultimi il cumulo dei predetti benefici con il trattamento stipendiale sarebbe consentito.

Per rafforzare l’argomento si aggiunge: "Né può minimamente prefigurarsi che al legislatore sia sfuggito l’aggiornamento dell’art.6 comma quarto del DL 387/1987, nel momento in cui ha introdotto l’art.43 ter legge 121/1987 con il D.L. 157 del 3 maggio 2001".

La tesi non convince.

Il citato art.43 ter è chiaro nel disciplinare un trattamento stipendiale che è "anticipazione", per effetto di una norma sopravvenuta, e nei limiti in questa strettamente previsti, del trattamento economico disciplinato dai citati commi 22 e 23; i soggetti che ne sono destinatari sono, con diversa anzianità, i medesimi.

Non vi era dunque alcuna necessità che il legislatore chiarisse che anche per gli ufficiali dell’art. 43 ter il cumulo in parola non era consentito, come non era consentito per quelli a cui si applicano gli i commi 22 e 23.

L’altro argomento cui l’appellante affida le proprie ragioni nasce dall’art.1 D.lgs 193/2003.

Ivi si stabilisce che il nuovo sistema di retribuzione (parametrale) non va applicato al personale destinatario del trattamento stipendiale o economico dirigenziale e si applica, dunque, soltanto al personale direttivo.

Il successivo articolo 3 dello stesso decreto ora in esame, trattando degli effetti dei parametri stipendiali, al comma 4 testualmente recita: "Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità…. l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4, 5".

Sostiene, quindi, l’appellante che poiché l’assegno funzionale e la r.i.a. non fanno parte del sistema retributivo istituito con il decreto sopra citato, essi vanno attribuiti (in pratica aggiunti) secondo le norme che li prevedono, di cui non è esclusa l’applicazione.

Senonché lo stipendio di cui al comma 1, richiamato dal comma 4, è lo stipendio del personale direttivo "parametrato" e non lo stipendio ex lege del carabiniere ufficiale con 13 anni di servizio, e dunque non può esservi per esso quella confluenza che si pretende.

Quest’ultimo profilo dà possibilità inoltre di risolvere il dilemma che nell’impugnazione in esame viene agitato a proposito dell’appartenenza dei carabinieri, con 13 anni di servizio da ufficiale, al personale contrattualizzato oppure a quello non contrattualizzato; cioè ai direttivi ovvero ai dirigenti.

La risposta viene dal complesso delle norme finora esaminate, ed è nel senso che essi, per quanto riguarda il trattamento stipendiale, appartengono alla categoria dei dirigenti, mentre per gli altri aspetti rientrano nella contrattualizzazione.

L’appello in conclusione va respinto

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7369 atti e contratti

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Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Toscana, che accoglieva l’appello della società Overland srl., I. C. B.F. ed B.A. avverso quella di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di liquidazione circa la maggiore imposta di registro ed accessori in ordine alla cessione di terreno oggetto di lottizzazione con relativa convenzione stipulata dopo il rogito. A sostegno del gravame essa adduce un unico motivo, mentre i contribuenti resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato con due motivi, illustrato con due memorie.
Motivi della decisione

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 e L. n. 1150 del 2042, art. 28 giacche la CTR non considerava che allorquando l’area edificabile era stata ceduta alla società nel 2001 la convenzione col Comune inerente alla lottizzazione non era stata stipulata, essendo ciò avvenuto nel mese di luglio del 2003, e quindi il beneficio della imposta a termine fisso non poteva essere riconosciuto.

La censura è infondata. Il giudice di appello osservava che la convenzione era intervenuta nel mese di luglio 2003, e che quindi il presupposto per l’agevolazione si era comunque verificato, non importa se; dopo la cessione dell’area, e che solo successivamente il legislatore negava il beneficio con la L. n. 350 del 2003, che però non era di stretta interpretazione, sicchè anche la circolare ministeriale n. 12 del 2003 non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame. L’assunto è esatto. Infatti uno dei presupposti previsti per l’agevolazione "de qua" a seguito della novella di cui alla legge suindicata era costituito proprio dalla preventiva stipula della convenzione in questione, e che prima non era necessario, bastando all’epoca solo che l’area fosse inserita nel piano particolareggiato o attuativo preventivamente approvato, prima che i B. e Overland avessero stipulato la vendita. D’altronde la ed. norma di chiusura introdotta con la novella del 2003 non avrebbe avuto alcun senso se il regime agevolativo di che trattasi non ci fosse stato in epoca precedente, dal momento che la disciplina introdotta con la stessa non è considerata con efficacia retroattiva, nè avente carattere d’interpretazione. Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ricorso incidentale condizionato.

Esso rimane assorbito dal ricorso principale dal momento che è di carattere condizionato.

Quindi in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche sopraindicate relative al motivo di ricorso principale, le doglianze della ricorrente agenzia non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, con il conseguente rigetto del medesimo, e la declaratoria di assorbimento di quello incidentale condizionato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il principale; dichiara assorbito l’incidentale condizionato, e compensa le spese.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9666 Restituzione della cosa locata

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lle spese ed accoglimento incidentale, per il risarcimento danni.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/11/2008 la Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri Br.Au. e An. e in parziale riforma della sentenza parziale Trib. Udine 4/11/1995 e della sentenza definitiva Trib. Udine 13/1/2007, revocava la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni per l’ammontare di Euro 13.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, in relazione ad immobile condotto in locazione ad uso diverso da abitazione oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dal Sindaco di Pocenia, e confermava viceversa quella al risarcimento in favore del sig. B.M. dei danni da quest’ultimo subiti in relazione all’immobile adibito ad uso abitativo da essi concessogli in locazione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i Br., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente principale denunzia "violazione e/o errata applicazione" dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia "violazione e/o errata applicazione" degli artt. 1575, 1576, 1588 e 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ motivo denunzia "violazione e/o errata applicazione" degli artt. 1575, 1576 e 1609 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo denunzia "violazione e/o errata applicazione" degli artt. 1571 e 2561 c.c., L. n. 392 del 1978, art. 34 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano erroneità della pronunzia sulle spese di lite e "sul mancato riconoscimento dei danni … per la mancata riconsegna dell’azienda da parte del B.".

I ricorsi sono, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibili.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti risultano formulati in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2003, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ( art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi del ricorso principale con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati- delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo di ricorso incidentale non reca per parte sua alcun quesito di diritto e momento di sintesi nei suesposti termini.

I motivi di entrambi i ricorsi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi.

Va disposta, attesa la reciproca soccombenza, la compensazione tra le parti spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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