Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13204

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con ricorso del 7 agosto 2003 M.T., T. A. e T.G. proposero, innanzi al Tribunale di Como, opposizione al pignoramento loro notificato a istanza dell’avvocato V.L., deducendo l’inesistenza e/o la nullità della notifica dello stesso; la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 555 c.p.c., necessari ai fini della esatta identificazione del pignorante nonchè dei cespiti colpiti dal vincolo; l’incertezza sull’ammontare del credito azionato; la mancanza di un valido precetto, posto che quello notificato il 30 maggio 2003 era stato preceduto da altro identico precetto notificato il giorno precedente.

Sulla base di tali premesse, gli opponenti chiesero che il pignoramento venisse dichiarato giuridicamente inesistente e/o nullo, con ogni conseguente pronuncia.

Costituitosi in giudizio, l’opposto contestò le avverse difese.

Con sentenza del 7 febbraio 2006 il giudice adito ha respinto il ricorso, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto la cancellazione di varie espressioni, ritenute sconvenienti ed offensive, condannando in solido gli opponenti al pagamento in favore dell’opposto, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 3.000,00, con gli interessi legali dal 21 novembre 2005 al saldo.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte M.T., T.A. e T.G..

Resiste con controricorso V.L..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Va premesso che il ricorso non risulta articolato in una serie di motivi aventi ciascuno un proprio numero identificativo, ma piuttosto in aree tematiche all’interno delle quali sono esposte le critiche alla decisione impugnata. La numerazione è pertanto frutto di un ordine espositivo autonomamente ricostruito dal collegio.

2. Con il primo motivo gli impugnanti, denunciando mancanza assoluta di motivazione e violazione dell’art. 111 Cost., artt. 115, 140 e 132 c.p.c., censurano la negativa valutazione del giudice di merito in ordine alla giuridica inesistenza della notifica del pignoramento.

Detta inesistenza era stata da essi sostenuta in quanto l’ufficiale giudiziario solo apparentemente aveva eseguito la notifica con il rito degli irreperibili, ex art. 140 c.p.c., il 2 agosto 2003, posto che, essendo quel giorno sabato, non vi era stata in realtà alcun deposito dell’atto presso la Casa Comunale, come del resto inequivocabilmente attestato agli opponenti dal personale amministrativo. Oggetto dei rilievi degli esponenti è dunque l’affermazione del giudice di merito secondo cui: a) la tempestività dell’opposizione privava di qualsivoglia rilevanza ogni accertamento sull’avvenuto deposito, ivi comprese, dunque, le ragioni per le quali l’ufficiale giudiziario avesse scelto di effettuare l’adempimento il sabato, piuttosto che il lunedì; b) la circostanza che gli uffici fossero chiusi al pubblico, non implicava che lo fossero anche per l’ufficiale giudiziario, e comunque ogni contestazione al riguardo poteva essere fatta valere solo mediante proposizione di querela di falso; c) peraltro gli stessi opponenti, articolando prova testimoniale sul punto, avevano dato per scontata la presenza di un’impiegata negli uffici del Comune, il che significava che esso non era del tutto chiuso; d) la dedotta riduzione dei già brevi termini difensionali non aveva rilevanza, in un contesto in cui la parte si era anche avvalsa della facoltà di richiedere i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, così adeguatamente svolgendo la propria linea difensiva.

Tale apparato motivazionale, secondo gli impugnanti, sarebbe meramente apparente e assolutamente inappagante, a fronte degli articolati rilievi svolti negli scritti difensivi. Aggiungono che del tutto apoditticamente il decidente non avrebbe ammesso la prova orale da essi articolata, nè avrebbe considerato la carenza in capo all’ufficiale giudiziario dei requisiti di soggetto pubblico notificatore al momento dell’asserita notifica.

3. Con il secondo mezzo i ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 555, 615 e 617 c.p.c., art. 2826 c.c.; L. 27 febbraio 1985, n. 52, artt. 13 e 29, censurano la ritenuta validità del pignoramento, malgrado la denunciata assenza nello stesso degli essenziali requisiti di specificità e certezza richiesti dalla norma codicistica richiamata. Le critiche si appuntano quindi contro l’affermazione del giudice di merito, secondo cui andava esclusa ogni incertezza in ordine alla individuazione del compendio immobiliare pignorato, per mancata indicazione dei confini, e tanto anche a prescindere dalla tardività del rilievo, esplicitato solo nella comparsa conclusionale.

E invero, in base al comb. disp. dell’art. 555 c.p.c., e art. 2826 c.c., doveva escludersi che l’omessa indicazione di tre dei confini costituisse motivo di nullità o annullabilità del pignoramento, una volta indicati i dati catastali, la natura del bene e il Comune in cui lo stesso si trovava. Del resto gli opponenti neppure avevano sollevato questioni in ordine alla individuazione dei beni pignorati.

Assumono per contro gli esponenti che, a norma della L. 27 febbraio 1985, art. 29, negli atti in cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre confini.

Aggiungono anche che nel contestato pignoramento mancherebbe, altresì, la precisazione della natura del bene pignorato; che i numeri di mappale sarebbero solo apparentemente indicati, essendo, in realtà, esattamente riconducibili al contesto ambientale cui li riferisce il soggetto pignorante; che del tutto criptica e incomprensibile era l’assunto secondo cui l’identificazione del cespite non era stata posta in discussione dagli esecutati, posto che le conseguenze della omessa, esatta individuazione dello stesso ad opera del creditore procedente non poteva essere rovesciata sulla controparte.

4. Con il terzo gli impugnanti lamentano mancanza di motivazione con riferimento alla dedotta carenza di interesse del creditore pignorante, e conseguente violazione dell’art. 111 Cost., artt. 100 e 132 c.p.c..

Oggetto delle critiche è l’assunto del giudice di merito secondo cui un secondo pignoramento, il quale venga effettuato sui medesimi beni di uno precedente, non può ritenersi, di per sè illegittimo, e ciò tanto più quando siano insorti dubbi sulla estensione del primo pignoramento. Del resto – ha argomentato il decidente – per il creditore pignorante non vige il principio del ne bis in idem, e la pluralità di pignoramenti relativi allo stesso bene genera solo il dovere dell’ufficio di riunire i successivi al primo.

Secondo gli esponenti tale motivazione sarebbe intrinsecamente illogica e giuridicamente inconsistente, posto che la giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale si riferiva a pignoramenti per titoli e precetti diversi, non già a pignoramenti identici per il medesimo titolo e magari sulla scorta della reiterazione del medesimo precetto.

5. Con il quarto e con il quinto mezzo i ricorrenti censurano le affermazioni della sentenza impugnata in ordine alla denunciata carenza di un valido precetto e alla incertezza del credito azionato.

Ha osservato sul punto il decidente che nessuna norma impone che con l’atto di pignoramento il credito azionato in executivis sia determinato fino all’ultimo centesimo di Euro, calcolando in limine spese di procedura e accessori; che nel precetto, i soli interessi già maturati si prestano a essere specificamente indicati; che gli opponenti, lungi dall’avere contestato la specifica debenza di alcune somme, avevano piuttosto sollevato un’eccezione di irritualità e carenza di interesse per il fatto che un identico precetto era stato già notificato alla parte debitrice; che sul punto valevano considerazioni analoghe a quelle già svolte relativamente al pignoramento, atteso che l’esistenza di un precedente precetto non precludeva la possibilità di precettare la stessa somma, tenuto conto, altresì, dell’opposizione allo stesso proposta dalla controparte.

Gli impugnanti contestano tali affermazioni, deducendo mancanza assoluta di motivazione, e quindi violazione dell’art. 111 Cost., artt. 100 e 132 c.p.c., in ordine al prospettato difetto di interesse del creditore pignorante a notificare un nuovo precetto, fino a che quelle precedente mantenga la sua efficacia. Nella fattispecie, poi, il creditore non aveva notificato un precetto difforme dal precedente, ma aveva semplicemente rinnovato la notifica.

Sostengono anche i ricorrenti, con riguardo al vizio di indeterminatezza del credito azionato, che la sentenza impugnata violava il comb. disp. degli artt. 492 e 555 c.p.c.. E invero l’intimante avrebbe colto l’occasione del precetto de quo per azionare in executivis pretese indebite, quali, come già segnalato a pag. 12 del ricorso in opposizione, spese e competenze del precetto precedente a quello reiterato.

Aggiungono che la sentenza n. 1373/2004 del Tribunale di Como aveva cominciato ad accertare, quantificandole, tale pretese indebite.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 124 e 163 c.p.c., con riferimento alla omessa indicazione della residenza del creditore pignorante. Le critiche hanno dunque ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui, considerato che nell’atto di pignoramento immobiliare erano indicati sia l’indirizzo dello studio dell’avvocato V., con relative utenze telefoniche e fax, sia il numero di codice fiscale dello stesso, del tutto irrilevante era l’omessa indicazione della residenza, non sussistendo alcuna incertezza nella identificazione del creditore procedente.

Sostengono per contro gli esponenti che il problema posto era quello di rispettare sempre e comunque le forme di rito, laddove queste erano state dal giudice di merito ingiustamente minimizzate.

7. Con il settimo mezzo gli impugnanti denunciano violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., e art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4. Oggetto delle critiche è la valutazione come gratuitamente offensive di talune espressione contenute nei loro scritti difensivi, con condanna degli opponenti al risarcimento del danno, ex art. 89 c.p.c., equitativamente liquidato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in Euro 3.000,00, con gli interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza, e cioè dal 25 novembre 2005.

Assumono che siffatto giudizio sarebbe del tutto apodittico; che la cancellazione non è il presupposto della pronuncia risarcitoria (confr. Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11063); che, senza alcuna motivazione, mentre la controparte aveva chiesto la condanna in solido degli opponenti e del loro patrono, il giudice di merito aveva omesso di condannare il difensore, di talchè la sentenza impugnata aveva pronunciato in modo difforme dalla domanda; che la decorrenza degli interessi era stata illegittimamente fissata nella data di pronuncia della sentenza, piuttosto che in quella della sua pubblicazione.

8. Il ricorso è infondato.

Occorre muovere dalla considerazione che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, di talchè, ove il ricorrente non indichi la specifica lesione subita, il lamentato vulnus procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 12 settembre 2009, n. 18635).

In sostanza, tutte le deduzioni concernenti l’osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell’interesse al gravame, e cioè alla verifica dell’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373), il che comporta che l’impugnante, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata nullità processuale (confr. Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12952).

9. Venendo al caso di specie, a prescindere dalla correttezza o meno delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla sostanziale legittimità dell’operato dell’ufficiale giudiziario e alla rilevanza della omessa indicazione della residenza del creditore pignorante, segnatamente svolte nel primo e nel sesto motivo di ricorso, nulla deduce il ricorrente in ordine alla decisività di tali, pretesi vizi processuali, e, con particolare riguardo alla asserita riduzione dei tempi necessari all’approntamento delle proprie difese, sulle attività difensive effettivamente conculcate, il che disvela il carattere meramente formale e sostanzialmente specioso delle irregolarità denunciate.

A ciò aggiungasi, con riguardo ai rilievi formulati nel primo mezzo, che esse difettano di autosufficienza nella parte in cui l’impugnante lamenta la mancata ammissione della prova orale, senza indicare, a tacer d’altro, i capitoli sui quali avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni, nè l’esatta allocazione della deduzione nel fascicolo processuale. Non è superfluo in proposito ricordare che l’onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (confr.

Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione); che sull’interpretazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la norma, novellata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale la deduzione difensiva risulti formulata o il documento risulti prodotto, evidenziando altresì che la prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, (Cass. civ. 25 marzo 2010, n. 7161;

Cass. civ. 2 dicembre 2008, n. 28547); che, con specifico riferimento a tale ultima disposizione, le sezioni unite, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).

10. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.

Le critiche relative alla mancata indicazione della natura del bene pignorato e alla confusa riproduzione dei dati catastali sono, all’evidenza, nuove e prive di autosufficienza.

A ciò aggiungasi che – a prescindere dal rilievo per cui, non sussistendo incertezze in ordine alla individuazione del bene pignorato, le critiche presentano, ancora una volta, profili di inammissibilità per difetto di un interesse concreto e attuale alla deduzione del vizio – l’impugnante omette di confutare la preliminare e decisiva considerazione che la doglianza relativa alla mancata indicazione dei confini era stata prospettata solo in sede di comparsa conclusionale, ed era quindi tardiva.

Questa Corte ha invece ripetutamente affermato che l’opposizione, con cui si lamenta che l’atto di pignoramento immobiliare è viziato per la mancata indicazione dei confini degli immobili staggiti, non è volta a far valere l’inesistenza, ma la semplice invalidità del pignoramento e pertanto, dovendo essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, non è svincolata dal termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c., (confr. Cass. civ. 23 gennaio 1998, n. 660; Cass. civ. 14 aprile 1977, n. 1407).

11. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, i successivi tre motivi di ricorso.

Le critiche in essi svolte sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 c.p.c., – la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice – ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poichè, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (confr. Cass. civ. 18 settembre 2008, n. 23847).

A ciò aggiungasi, con specifico riguardo ai pretesi vizi relativi all’atto di precetto, che la linea difensiva è confusa e contraddittoria: e invero, da un lato, si prospetta una mera rinnovazione della sola notifica di tale atto, dall’altro, si denunciano come azionate pretese indebite, in totale spregio, a tacer d’altro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Valga al riguardo considerare che la non debenza di alcuni degli importi indicati nel secondo precetto è questione del tutto nuova, e che è, d’altra parte, ignoto sia il contenuto sia l’allocazione nel fascicolo processuale della sentenza del Tribunale di Como n. 1373 del 2004, menzionata nel quinto mezzo.

12. Anche l’ultimo motivo di ricorso è privo di pregio.

L’apprezzamento sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite; l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime nonchè il riconoscimento del connesso e correlativo risarcimento del danno, a norma dell’art. 89 c.p.c., implicano una valutazione di stretto merito e integrano esercizio di un potere discrezionale incensurabile in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11063).

Quanto poi alle critiche volte a far valere l’omessa condanna del patrono, insieme alle parti in proprio, al pagamento della somma liquidata a titolo di ristoro, le doglianze, ove riferite al difensore, sono chiaramente viziate da difetto di interesse; ove, invece, riferite alle parti in proprio, sono nulle in quanto proposte da un patrocinate in conflitto di interessi con gli assistiti, vizio rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che esso investe tout court la validità della procura, e quindi il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. 4 novembre 2005, n. 21350; Cass. civ. 19 luglio 2005, n. 15183).

13. Relativamente agli interessi, infine, tenuto conto della natura aquiliana della responsabilità processuale qui fatta valere e della conseguente decorrenza degli accessori dal momento del verificarsi dell’evento dannoso, (confr. Cass. civ. 9 luglio 2009, n. 16121;

Cass. civ. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. civ. 7 agosto 2001, n. 10916), non par dubbio che il loro riconoscimento a partire dalla pronuncia della sentenza impugnata rappresenta semmai una decorrenza di favore per i ricorrenti, della quale sarebbe in tesi stata legittimata a dolersi soltanto la controparte.

In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.

Segue la condanna degli impugnanti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50631

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 7 aprile 2011, condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 12000,00 di multa, riconosciuta la recidiva contestata, B.A., imputato: A) del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver contraffatto la patente di guida apponendovi la sua fotografia in luogo di quella di I.G.; B) del reato di cui all’art. 494 c.p., per aver indotto in errore, esibendo il falso documento di cui al capo A), il titolare di una agenzia automobilistica intestando a nome dell’ I. il ciclomotore da lui acquistato per mezzo di detta agenzia; C) del reato di cui agli artt. 337 e 339 c.p., per aver minacciato con una pistola personale di P.S. per opporsi in tal modo ai controlli di polizia; D) del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, per aver detenuto senza licenza un pistola Beretta cal. 9×21 con matricola abrasa; E) del reato di cui al L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, perchè deteneva l’arma clandestina di cui al precedente capo; F) del reato di cui all’art. 648 c.p., per aver ricettato l’arma detta; G) dell’art. di cui all’art. 697 c.p., per aver detenuto cartucce cal. 9 senza averne fatto denuncia all’autorità; H) del reato di cui all’art. 116 C.d.S., per aver circolato alla guida del motociclo targato (OMISSIS) sprovvisto di patente di guida perchè revocatagli; in (OMISSIS).
2. Il tribunale in tal modo ricostruiva le vicende di causa: agenti della Polizia di Stato, in borghese e con auto civetta, il pomeriggio del 31 agosto 2010 avvistavano un giovane, già in precedenza notato per il suo fare sospetto, a bordo di una Gilera Runner privo del casco di protezione e gli intimavano di fermarsi per controllarlo; il giovane rispondeva alla intimazione dandosi alla fuga inseguito dall’auto della polizia; nel corso del lungo inseguimento in due occasioni l’auto riusciva ad affiancare il motociclo; la prima volta il giovane aveva puntato una pistola contro i poliziotti ottenendo il rallentamento degli inseguitori e la seconda volta era rovinato a terra nel tentativo di eseguire una manovra di depistaggio; anche in questa seconda occasione, pur a terra, il giovane aveva nuovamente minacciato i poliziotti inseguitori puntando contro di loro la pistola in suo possesso, riuscendo in tal modo a dileguarsi nuovamente anche grazie ad una vespa di colore rosso che lo aveva preso a bordo; in detto parapiglia il giovane perdeva l’arma che veniva sequestrata e riscontrata perfettamente funzionante ed armata per l’uso; sul motociclo la polizia rinveniva una copia del passaggio di proprietà redatto dall’agenzia Ca. e ciò consentiva il rapido accertamento delle falsificazioni contestate e la identificazione del giovane nell’imputato attuale ricorrente.
A sostegno della decisione il giudice di prime cure, dopo aver rigettato le eccezioni processuali proposte dalla difesa relative al mancato rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia, al mutamento del Collegio ed alla contestazione della recidiva non chiaramente indicata nella copia notificata all’imputato del decreto di citazione a giudizio, poneva: le testimonianze dei due poliziotti impegnati nell’inseguimento, il loro riconoscimento del B. come il giovane alla guida del motociclo inseguito, le testimonianze del titolare dell’agenzia presso cui fu esibita la patente intestata falsamente e di I.G., il verbale di fermo dell’imputato e quelli di perquisizione e sequestro.
3. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello l’imputato ribadendo le medesime eccezioni processuali e contestando il quadro indiziario valorizzato dal Tribunale per la condanna impugnata e la Corte di appello di Bari, con sentenza del 12.4.2012, respingeva i rilievi procedimentali e le censure di merito, limitando poi la riforma della pronuncia di primo grado alla pena, che veniva ridotta ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa con la revoca delle sanzioni accessorie.
4. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza il B., assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un unico motivo di impugnazione, variamente articolato tra censure processuali e motivazionali relative, altresì, a tutte le norme incriminatrici contestate ed a quelle relative alla recidiva, alla determinazione della pena ed alle attenuanti generiche.
Deduce in particolare la difesa ricorrente:
A. sul legittimo impedimento del difensore per l’udienza del 16.2.2011 in considerazione di concomitante impegno professionale del difensore medesimo ed in costanza di adesione dell’imputato alla istanza difensiva, che l’impegno ulteriore era dato da una udienza davanti al tribunale del riesame di xxx, non rinviabile, e che il difensore di ufficio non aveva svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;
B. sulla violazione dell’art. 525 c.p.p., che nel corso del processo il collegio dell’udienza del 22.10.2012 era mutato nella sua composizione e che il nuovo Collegio aveva provveduto all’espletamento dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione di testi ammessi dal primo collegio;
C. sulla regolare contestazione della recidiva, che la stessa corte di merito riconosce la scarsa leggibilità della medesima nella copia notificata all’imputato, che nel dubbio deve darsi una interpretazione favorevole all’imputato, che la mancata conoscenza della contestazione ha portato a conseguenze negative per l’imputato il quale avrebbe potuto scegliere un rito alternativo;
D) sulla perizia ammessa in sede di appello al fine di esaminare tracce papillari presenti sulla pistola, perizia conclusasi con esiti negativi nel senso che le tracce erano risultate confuse, che le imprudenti manipolazioni del personale di polizia non poteva avere conseguenze negative per l’imputato, ma anzi risolversi in suo favore;
E) sul mancato controesame del teste Ca., impedito dal Presidente della corte nonostante si trattasse di un teste indicato altresì dalla difesa, che trattasi di provvedimento istruttorio nullo dappoichè inficiante il diritto della difesa. Quanto ai rilievi motivazionali e di legittimità non processuali, rilevava ancora la difesa ricorrente: testi estranei a contesti delinquenziali, i testi C. e Ca., hanno escluso la riconducibilità al B. della persona acquirente del motoveicolo in sequestro; dette testimonianze devono ritenersi di gran lunga più robuste di quelle dei verbalizzanti i quali, viceversa, hanno appena scorto il volto del giovane inseguito in condizioni di concitazione e scarsissima concentrazione; il teste C. ha negato in aula di aver mai venduto il ciclomotore in sequestro a B., nè dette dichiarazioni, nonostante la minaccia del P.M. di udienza, sono mai state trasmesse all’ufficio del P.M. per l’inizio dell’azione penale;
anche il teste Ca. ha rilevato che la persona che si rivolse alla sua agenzia era più alto dell’imputato; il poliziotto T. ha dichiarato in aula di aver soltanto percepito che il giovane avesse puntato la pistola; il giovane in fuga indossava una magliettina corta eppertanto avrebbero dovuto i poliziotti notare i tatuaggi del B., viceversa non notati; anche l’acquisto della scheda Mediaset non ha carattere indiziante dappoichè potenzialmente riferibile alla compagna; l’abitazione del B. non era affatto ignota risultando invece all’ufficio anagrafe; l’imputato ha fornito un alibi non smentito dalla compagna, prova d’alibi del tutto ignorata dalla corte di merito; l’ I. ha riferito in dibattimento di non aver mai smarrito la sua patente e questo priva di sostanza la contestazione di cui al capo A) la quale, viceversa, descrive la condotta di falsificare la patente dell’ I. attraverso la sostituzione della fotografia; anche la recidiva è stata contestata e ritenuta in assenza di motivazione esplicita; del pari immotivato si appalesa il diniego delle attenuanti generiche.
5. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa alla omessa motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e quanto alla contestata recidiva, mentre è infondato nel resto.
5.1 Quanto ai rilievi processuali: in ordine al legittimo impedimento, rileva il Collegio la palese genericità dell’eccezione, sia perchè relativa essa ad una sola delle udienze di prime cure, sia perchè non illustrato il pregiudizio difensivo eventualmente provocato, sia perchè infine non adeguatamente illustrati modi e termini in cui esso maturò e venne comunicato alla corte. E’ noto infatti che il difensore, nel caso in cui l’impedimento legittimo, ex art. 486 c.p.p., sia dovuto alla contemporanea fissazione di altro dibattimento, non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, non appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al Giudice al quale deve chiedere il rinvio (Cass., Sez. 6^, 17/04/2012, n. 28477; Cass., Sez. 3^, 18/10/2011, n. 44411).
Rammenta inoltre la Corte che in tema di legittimo impedimento del difensore, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale dello stesso deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltrechè da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5 (Cass., Sez. 6^, 22/01/2010, n. 6668) giustificazione che nello specifico non risulta essere stata fornita.
In ordine invece al denunciato mutamento del Collegio, deve ribadirsi il rilievo di genericità della eccezione, giacchè rilevatane in sede di appello la tardività l’infondatezza in assenza di adeguata replica difensiva, in questa sede di legittimità, alla puntuale confutazione del giudice di secondo grado.
Va peraltro confermato il principio di diritto in materia formulato da questa istanza di legittimità, principio in forza del quale, nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso.
Tanto vale nella fattispecie in cui le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all’assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie (Cass., Sez. 2^, 04/06/2008, n. 34723; Cass., Sez. 1^, 14/01/2011, n. 18308, rv. 250220).
In ogni caso non risulta specificato neppure in questo caso il vulnus difensivo eventualmente subito dall’imputato e ritiene il Collegio di confermare l’insegnamento di legittimità secondo cui "il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l’istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza" (Cass., Sez. 6^, 21/10/2009, n. 2928;
Cass., Sez. 6^, 03/04/2012, n. 43005, rv. 253789).
In riferimento, all’eccezione di non chiara contestazione della ritenuta recidiva, non può che confermarsi la motivazione del giudice di secondo grado, il quale ha rilevato, correttamente, che la contestazione non era affatto omessa ma soltanto di non agevole leggibilità eppertanto facilmente riscontrabile sia attraverso un attento esame dell’atto notificato, sia attraverso il doveroso confronto con l’originale.
Del tutto generiche si appalesano infine le censure in relazione agli esiti della perizia ammessa in seconde cure circa l’esame di tracce papillari sulla pistola in sequestro ovvero sulla impedita possibilità di rivolgere domande difensive al teste Ca..
Sulla impossibilità dell’esame peritale perchè compromesse le tracce dalla manipolazione degli operatori di P.G., nessuna apprezzabile tesi difensiva appare proponibile, nè tampoco può da essa impossibilità trarsi, come pure pare accreditare l’ardita tesi difensiva, una prova a favore dell’imputato, dovendosi e potendosi semplicemente dedurre dalla vicenda processuale la mancata acquisizione di una prova a carico del prevenuto. Quanto invece al mancato controesame, nulla di specifico evidenzia la difesa in ordine alla decisività delle domande stesse, peraltro considerate dal presidente del Collegio, con valutazione istruttoria non censurabile per cassazione, già proposte in precedenza. 5.2 Venendo ora alle doglianze non procedimentali, giova ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici.
Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 xxx; Cass. 6.05.03 xxx). cfr. Sez. 4^, n. 15227 dell’11/4/2008, xxx, Rv.239735;
cfr. in termini: Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380 dell’11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. xxx); Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003, xxx, Rv. 223061).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova indiziaria puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ritenuto con la sentenza impugnata.
Con indubbia coerenza logica e corretto sillogismo dialettico i giudici di merito sono pervenuti a considerare provata la colpevolezza dell’imputato in ordine a tutti i reati contestatigli sulla base di un quadro indiziario complesso, grave e convergente.
Hanno innanzitutto valorizzato infatti i giudici territoriali il riconoscimento dei due poliziotti che intimarono l’alt all’imputato e che poi lo inseguirono allorchè lo stesso si diede alla fuga, affiancandolo per due volte, provocandone la caduta rovinosa, guardandolo quando puntò contro di loro la pistola, inseguendolo ancora fino al suo definitivo dileguarsi.
A parte siffatta acquisizione processuale di per sè importante e fortemente significativa, vi è poi il sequestro della pistola con matricola abrasa abbandonata dal prevenuto, riscontro del racconto dei poliziotti e prova delle contestazioni relative alle armi, nonchè l’acquisizione del documento attestante il passaggio di proprietà del motoveicolo a tale I.G., passaggio curato dall’agenzia di Ca.Gi. il quale, con la documentazione in suo possesso relativa a detta compravendita, ha consegnato fotocopia della patente di guida dell’ I., disconosciuta da questi perchè completata con la fotografia formato tessera dell’imputato.
Questi è stato pertanto riconosciuto come colui che acquistò il motociclo, che lo guidava in occasione del suo inseguimento e che puntò la pistola contro i poliziotti, pistola poi buttata per terra al momento di dileguarsi con l’aiuto di un complice su una vespa rossa accora in aiuto. Natura di prova indiziaria a carico devono altresì riconoscersi sia alle ferite riscontrate sull’imputato dopo la sua identificazione, compatibili con la sua rovinosa caduta dal motociclo, sia allo scontrino di acquisto rinvenuto nel sottosella del motociclo usato dall’imputato, scontrino di acquisto di una tessera ricaricabile Mediaset Premium acquistata pochi giorni prima dei fatti di causa presso un supermercato nelle vicinanze dell’abitazione del B., tenuto conto della circostanza che lo stesso giorno una tessera analoga venne attivata nell’abitazione dell’imputato e della convivente.
A fronte di un "si" complesso quadro indiziario univocamente articolato a carico dell’imputato, la sua difesa evoca l’incertezza del riconoscimento dei poliziotti, le testimonianze del venditore del motociclo e del titolare dell’agenzia di vendita che non hanno riconosciuto l’imputato, l’incertezza dell’indizio dato dallo scontrino di acquisto della tessera mediaset premium. Trattasi, giova ribadirlo, di valutazioni alternative delle circostanze indiziarie valorizzate dai giudicanti, che devono necessariamente cedere di fronte a dati documentali acquisiti al processo e probanti oltre ogni dubbio: la patente di guida falsificata dell’acquirente del motociclo, il falso I.G. in realtà B.A., che rende palesemente incerta e fors’anche in malafede la testimonianza del venditore (come peraltro motivatamente sostenuto dalle sentenze di merito).
5.3 Rimane il rilievo di legittimità sulla contestazione di cui al capo A), con la quale si imputa al B. di aver apposto la propria fotografia sulla patente di guida di I.G. eliminando quella del legittimo proprietario del documento, mentre in realtà l’ I. ha confermato di non aver mai smarrito la propria patente di guida.
Di qui un fatto diverso e cioè la formazione di un titolo autorizzativo alla guida totalmente diverso e non soltanto parzialmente falsificato. Trattasi di eccezione infondata.
Ed invero appare utile sul punto richiamare l’insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, insegnamento in forza del quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Cass., Sez. Unite, 15/07/2010, n. 36551).
Nel caso in esame ed in applicazione degli esposti principi osserva il Collegio che l’imputato non ha subito alcuna limitazione del diritto di difesa, giacchè la condotta in conclusione imputatagli doveva ritenersi ricompresa in quella più ampia e certamente penalmente più rilevante descritta nel capo di imputazione. In altri termini tra la contestazione iniziale di aver apposto la foto di una persona diversa da quella i cui dati erano riportati nella patente di guida e la condotta di aver, invece, formato ex novo una patente di guida falsa, non sussiste alcuna apprezzabile diversità e comunque tale diversità non ha in nulla inciso, nè poteva essere il contrario, sui diritti difensivi dell’imputato, di guisa che, in conclusione sul punto, nessuna violazione del principio di cui all’art. 521 c.p.p. è configurabile nella fattispecie in esame.
6. Come già innanzi anticipato l’impugnazione dell’imputato va invece condivisa là dove censura l’omessa motivazione in ordine alle ragioni di merito prospettate al giudice di secondo grado quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva.
Al riguardo è doveroso rilevare che la difesa dell’imputato ebbe a prospettare col ricorso in appello l’onere motivazionale in capo al giudicante di argomentare in ordine all’applicazione della recidiva, tesi fondata sull’insegnamento di questo giudice di legittimità (in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa; Cass., Sez. Unite, 27/10/2011, n. 5859) e sulle confutazioni difensive delle ragioni sviluppate dal giudice di primo grado, del tutto ignorate dalla corte territoriale. Del pari nulla ha opinato il giudice dell’appello in ordine alle censure dell’imputato al diniego delle circostanze generiche giacchè non adeguatamente valutato il suo comportamento processuale, nello specifico descritto e valorizzato ai fini di un suo favorevole bilanciamento rispetto alle circostanze viceversa nettamente negative richiamate in prime cure.
Sui punti detti si impone pertanto un annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte distrettuale barese per nuovo giudizio da esprimersi, a tali limitati fini, in piena libertà di valutazione.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena ed alle circostanze e rinvia per nuovo giudizio sui detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22599 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Riferiscono i ricorrenti che in data 6 giugno 1996 – tutti proprietari dell’area "M.", individuata per la realizzazione di n.280 posti auto a seguito dell’adozione da parte del Comune di Velletri del Programma urbano parcheggio, ai sensi della Legge n. 122 del 1989 – hanno presentato, congiuntamente alla sig.ra Anna R. (anch’essa proprietaria proquota), come da invito del Comune, un progetto per la sistemazione del detto Comparto urbano Area "M.", sito tra via San Martino, V.le Regina Margherita e via Bonese e, in data 13 ottobre 2000 gli stessi ricorrenti, unitamente alla sig.ra R., hanno chiesto al Comune l’autorizzazione per la realizzazione di un parcheggio interrato per n. 225 tra box e posti auto, allegando relazione tecnica, a cui è seguito il parere favorevole del Responsabile del procedimento.

In data 22.6.2001 è stata presentata al Comune una nuova istanza per la realizzazione del parcheggio interrato con nuovi allegati e modifica del numero dei box e posti auto (istanza presentata dalla sig.ra R. e da C. M. in nome e per conto degli eredi M., con sottoscrizione non autografa). Nuovi elaborati grafici sono stati allegati con nuova istanza in data 10.9.2001 (con riduzione del numero di posti auto a soli 168) presentata dalla sig.ra R. con sottoscrizione (non autografa) del signor C. M.. Un ulteriore progetto è stato presentato in data 24.10.2001 dalla sig.ra sig.ra R. e dal sig. C. M., con la firma disconosciuta espressamente dallo stesso sig. M..

Espongono i ricorrenti che in data 4.8.2003 la sola sig.ra R. ha presentato autonoma istanza per la realizzazione di un parcheggio interrato per n.83 posti auto a cui è seguita la conferenza di servizi in data 28.10.2003 per l’acquisizione di pareri relativi al detto progetto.

Il Comune di Velletri con lettera prot. n. 42521 in data 31.10.2003 ha comunicato che i precedenti progetti presentati dalla sig.ra R. e dagli Eredi M. si intendevano archiviati, inviando tale comunicazione soltanto presso la residenza della sig.ra R. e non recapitata al destinatario C. M., in quanto risultato sconosciuto.

In relazione al nuovo progetto presentato dalla sig.ra R. il responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole e successivamente anche la CEC ha accolto favorevolmente il progetto. In data 3.12.2003 il Comune di Velletri ha inviato una lettera prot.n. 47759 con la quale ha comunicato che i precedenti progetti presentati dalla sig.ra R. congiuntamente agli Eredi M. si intendevano archiviati, comunicazione non recapitata al destinatario C. M. in quanto risultante trasferito.

La società M. srl, subentrata nella proprietà a seguito di acquisto dell’area destinata a parcheggio, in data 13.12.2005 ha chiesto al Comune la voltura a nome della società della pratica edilizia di richiesta della concessione edilizia per il parcheggio e a ciò è seguita la convenzione, in data 28.3.2006, stipulata tra la stessa società M. e il Comune, ottenendo il rilascio del permesso di costruire n.187/06 per la realizzazione del parcheggio multipiano per n.83 posti auto.

Soltanto in data 6 febbraio 2006, il Comune ha ritenuto opportuno comunicare che il progetto presentato dagli eredi M. ed approvato dal CEC non era giunto a termine per carenza di documentazione e che il permesso di costruire veniva rilasciato con riferimento al progetto presentato dalla sig.ra R.. Tale lettera veniva inviata agli indirizzi corretti degli eredi M. contrariamente a tutte le comunicazioni precedenti.

Con lettera AR del 15.2.2006 i ricorrenti, replicando al Comune la mancata ricezione delle comunicazioni inviate dallo stesso, hanno comunicato la disponibilità di depositare la documentazione mancante attesa la validità del progetto già approvato posto che quello presentato dalla sig.ra R. sarebbe successivo.

Il Comune, riscontrando detta lettera, ha comunicato in data 30.3.2006 che il progetto degli eredi M. non era mai giunto al termine per carenza di documentazione e perché erano stati presentati successivamente ulteriori progetti a firma congiunta degli eredi M. e della sig.ra R. che superavano quanto approvato dal CEC nel 2001 fino ad arrivare all’ultimo progetto presentato a firma della proprietaria dell’area sig.ra R.. Inoltre, il Comune ha dichiarato che tutte le comunicazioni erano state inviate ad indirizzi errati e che l’approvazione del progetto della sig.ra R. non avrebbe pregiudicato la possibilità di realizzare un ulteriore parcheggio sulla rimanente area.

A seguito di richiesta di accesso agli atti da parte del sig. M., non immediatamente riscontrata, in data 6.10.2006, il Comune ha rilasciato copia delle intestazioni dei tre progetti inerenti la pratica edilizia n.90/96 e i signori M. e T.N. hanno proposto ricorso avverso i provvedimenti indicati in epigrafe affidando lo stesso ai seguenti articolati motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione di legge per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dell’art.7 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto al momento del rilascio del permesso di costruire n.187/2006 a seguito dell’istanza n. 29857/03 presentata dalla sig.ra R., a cui è seguita la voltura della soc. M. srl, i ricorrenti risulterebbero titolari di un interesse meritevole di tutela, ma nei loro confronti non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento. Gli esiti del procedimento inerente il progetto presentato in data 4.8.2003 si sarebbero potuti riverberare negativamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti atteso che il rilascio alla sig.ra R., e poi alla società M., del permesso di costruire avrebbe necessariamente determinato l’impossibilità di realizzazione del primo progetto presentato a firma congiunta. 2) Violazione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, posto che il permesso di costruire n. 187/2006 non descriverebbe l’iter logicogiuridico seguito dal Comune nella scelta dell’ultimo progetto presentato, con un numero, tra l’altro, inferiore di posti auto rispetto a quanto previsto dal PUP, non garantendo l’interesse pubblico tutelato dalla Legge n.122 del 1989 con evidente difetto di motivazione e una insanabile carenza di istruttoria. 3)Violazione di legge per mancata comunicazione dell’archiviazione (conclusione del procedimento) e mancata motivazione dell’archiviazione. Difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere, atteso che la lettera inviata dal Comune di Velletri in data 31.10.2003 prot. n. 4251 che comunicava la notizia dell’archiviazione dei progetti presentati dagli eredi M. congiuntamente alla sig.ra R. sarebbe stata inviata ad indirizzo errato, documentalmente provato; il Responsabile del procedimento, rilevata tale circostanza, avrebbe inviato di nuovo la comunicazione presso altro indirizzo solo al sig. C.M..Parimenti viziate risulterebbero le lettere prot. n. 5820/2006 e n. 13683/2006 in ordine alle generiche indicazioni della archiviazione nonché con riferimento alla evidente carenza di istruttoria laddove il Comune avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per richiedere agli interessati l’integrazione della documentazione necessaria, ritenuta insufficiente.

Il Comune di Velletri si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha depositato documentazione; con ordinanza n. 480/2007, pronunciata nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2007, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta.

In prossimità dell’udienza di discussione in data 18 giugno 2009 i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva insistendo su un ordine istruttorio di esibizione degli atti e documenti relativi al progetto presentato dalla sola sig.ra R. chiedendo, altresì, una verificazione tramite CTU per un accertamento dell’iter tecnicoamministrativo dei due progetti presentati dalle parti.

Con sentenza interlocutoria n. 6675/2009, depositata l’8 luglio 2009, sono stati disposti, tra l’altro, incombenti istruttori a carico del Comune, non eseguiti nei termini.

Alla udienza pubblica del 19 novembre 2009 sono stati depositati dal Comune di Velletri, prot. n. 66333, documenti in ottemperanza alla predetta sentenza, riguardo ai quali la difesa della parte ricorrente, da un sommario esame, ha eccepito la tardività del deposito e, comunque, la non completezza rispetto a quanto richiesto.

Con successiva sentenza interlocutoria n. 12814/2009 sono stati disposti ulteriori adempimenti istruttori, rinviando il prosieguo alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010.

In prossimità dell’udienza pubblica il Comune ha depositato documentazione e i ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva con la quale hanno contestato la non completezza della documentazione depositata dall’Amministrazione comunale in ottemperanza agli incombenti istruttori disposti da questo Collegio, chiedendo una eventuale verificazione tecnica al riguardo.

Alla odierna Pubblica udienza la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. Viene in decisione la controversa e articolata vicenda, meglio descritta in fatto, con la quale i ricorrenti hanno sottoposto all’esame del Collegio la procedura seguita dal Comune di Velletri relativamente al rilascio di un permesso di costruire per la esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio, su area privata, procedimento articolato in una serie di atti, che sono stati contestati con i sopra esposti argomentati motivi, basati sulla violazione delle generali regole procedimentali sotto i più vari profili.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza sulla base delle seguenti ragioni.

Il Collegio rileva che le argomentazioni avanzate dai ricorrenti nei tre motivi di ricorso dedotti – volti a censurare i profili di illegittimità del permesso di costruire n.187/2006 rilasciato dal Comune alla predetta società M. srl e degli atti del procedimento per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e carenza di istruttoria – appaiono condivisibili alla luce di quanto rappresentato e documentato riguardo la concreta situazione.

Emerge in atti che la presentazione dell’istanza n. 29857/2003 da parte della sigra R. (a cui è seguita la voltura della soc. M. srl) è avvenuta successivamente a quella di richiesta di autorizzazione a firma congiunta dei ricorrenti e della sig.ra R. n. 90/96, con evidente sussistenza di posizione di specifico interesse differenziato tra i diversi interessati, sig.ra R. da un lato destinataria del provvedimento autorizzatorio ed Eredi M. dall’altro, anch’essi richiedenti l’assentibilità di un intervento sull’area.

In tale situazione, il Comune di Velletri avrebbe dovuto consentire la partecipazione dei soggetti ricorrenti interessati al procedimento autorizzatorio avviato nei confronti della sola sig.ra R., attesa la particolare situazione di affidamento tutelabile, comunicando l’avvio del procedimento stesso.

In tal senso, l’Amministrazione avrebbe consentito il necessario contraddittorio procedimentale con i soggetti ricorrenti interessati anch’essi alla richiesta e destinati a subire gli effetti diretti del provvedimento finale.

D’altra parte, proprio le circostanze legate alla mancata notifica al sig.M. della lettera del Comune di Velletri in data 31.10.2003 prot. n. 4251 che comunicava la notizia dell’archiviazione dei progetti presentati dagli eredi M. congiuntamente alla sig.ra R. e detta rilevata circostanza da parte del Responsabile del procedimentoche ha inviato di nuovo la comunicazione presso altro indirizzo solo al sig. C.M. – avrebbero dovuto essere tenute in considerazione dal Comune ai fini del procedimento attesa la non conoscenza dell’evolversi dello stesso da parte dei ricorrenti pure coinvolti. La comunicazione dell’avvio del procedimento ai detti ricorrenti avrebbe potuto consentire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione edilizia favorendo la collaborazione degli interessati per incidere sulla determinazione finale anche per un eventuale possibile accordo tra le parti per la formazione del provvedimento conclusivo.

Al riguardo, occorre richiamare i principi generali in tema di partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990 e succ. mod. che hanno lo scopo di assicurare l’acquisizione corretta e imparziale degli interessi privati coinvolti nell’esercizio del pubblico potere. Essi devono essere intesi quali canoni interpretativi che governano il procedimento amministrativo garantendo il principio di trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei doveri di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Né varrebbe obiettare che non sussiste la violazione dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990 ove sia carente la comunicazione di avvio in relazione a procedimenti amministrativi avviati ad istanza del ricorrente, come quello in questione, atteso che tale obbligo sussiste invece per l’Amministrazione nelle ipotesi nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia e procedimentali volte a farlo estendere anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento finale possano ricevere pregiudizio, come nella specie, laddove il provvedimento autorizzatorio per la medesima area e intervento edilizio è stato richiesto da distinti soggetti titolari di specifica situazione, interesse e qualificata aspettativa (cfr.Cons.Stato, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 1535; idem, sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3024).

Né l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21 octies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; d’altra parte non emerge anche dal permesso di costruire assentito la indicazione di specifico interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi di parte ricorrente in luogo di una più completa e meditata volontà dell’Amministrazione procedente, con conseguente fondatezza delle censure sul difetto motivazionale e non adeguatezza istruttoria.

Dalla suesposta fondatezza delle censure riguardo la violazione delle regole procedimentali per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e carenza di istruttoria deriva l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di gravame non espressamente esaminato in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione; conseguentemente, vanno annullati gli atti impugnati.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni la stessa non può essere accolta in quanto genericamente formulata: difetta una effettiva prospettazione del danno emergente sicchè, per tale capo, la domanda va rigettata per difetto di argomentazione e prova non essendo utilizzabile il potere del giudice di far luogo a criteri equitativi per colmare carenze imputabili alla parte.

La particolarità del caso consente di far luogo alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. II bis, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Lavoro 19-07-2006, n. 16542 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – Assegno di invalidità – Requisito reddituale – Elemento costitutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

R. C., a mezzo del suo difensore avv. G? A? M?, ricorre per cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Venezia ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria del Regno del Belgio, accogliendo la richiesta di cui al mandato d’arresto europeo, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Charleroi in data 29.9.2005, per il reato di truffa.

L’arreso fu operato in Italia il 13 ottobre 2005 dai Carabinieri di Porto Viro e – previa audizione della C., che rifiutò il consenso all’estradizione in Belgio – fu convalidato il successivo giorno 15 dal Presidente della Corte d’appello di Venezia, che applicò la misura cautelare della custodia in carcere.

3. Risulta dalla descrizione dei fatti inserita nel mandato d’arresto europeo, compilato secondo il modello allegato alla decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002 (G.U.C.E. del 18.7.2002), che la C., si era incontrata con diverse persone proponendo loro di investire in borsa, suo tramite, rilevanti somme di danaro, con promessa di reddito molto elevato. Cinque persone avevano consegnato la somma complessiva di 114.800 euro, senza più recuperare il loro danaro, avendo la C. abbandonato il proprio domicilio in Belgio, senza lasciare alcun recapito.

Si dà, altresì, atto della pendenza d’altro procedimento per i reati di truffa e falsità, per i quali era stata prima raggiunta da misura cautelare personale e poi scarcerata su cauzione.

Nel provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria belga (acquisito dalla Corte d’appello), si specifica che la donna è imputata "di essersi, nel Belgio, a Charleroi e in connessione altrove, in data indeterminata, ripetutamente, tra il 1 settembre 2002 e il 9 aprile 2004, quale autore, coautore e complice, allo scopo di appropriarsi di roba altrui, fatto consegnare o rilasciare fondi" (e precisamente 114.800 euro) da cinque persone nominativamente indicate, "sia usando falsi nomi o false qualità, sia impiegando manovre fraudolente per convincere dell’esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, per far nascere la speranza o il timore di un successo, di un incidente o di tutt’altro evento chimerico, o per approfittare della fiducia o della credulità".

Si ritengono sussistenti sia "indizi seri di colpevolezza a carico dell’imputata" del reato di cui all’art. 496 del codice penale belga, con riferimento al "ruolo centrale dell’imputata che ha lasciato credere alle vittime che aveva la disponibilità di mezzi che le consentivano di assicurarsi un altissimo reddito nel caso che l’investimento di somme di danaro le venisse affidato e facendosi passare per una specialista della finanza", sia le esigenza cautelari collegate alla scomparsa della C. dal territorio belga senza lasciare alcun’indicazione di recapito.

Per il reato d’escroquerie, l’art. 496 del codice penale belga (come emerge dal testo della disposizione di legge trasmessa dall’autorità belga) prevede la reclusione da un mese a cinque anni.

Sulla base di tali elementi e atti, la Corte veneziana – prendendo atto dell’esistenza della doppia incriminazione in Belgio e in Italia del reato di truffa (escroquerie), delle informazioni di cui all’art. 6 L. 69/2005, della descrizione dei fatti contestati e dell’acquisizione della copia del provvedimento del giudice belga, contenente adeguata motivazione delle circostanze fattuali che collegano la C. alla fattispecie contestata e danno conto di specifiche esigenza cautelari – ha ritenuto, da un lato, sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta di consegna e, dall’altro, l’inesistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 18 L. 69/2005.

Nel ricorso per cassazione si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione della legge 69/2005 e, segnatamente, per:

mancato accertamento dell’autenticità del mandato di arresto europeo;

sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all’art. 18 lett. e; c) sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all’art. 18 lett. p; d) insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 17.

Considerato in diritto

6. La ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento cautelare emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Charleroi non sia stato acquisito né in originale né in copia autentica, ma sia pervenuto soltanto a mezzo telefax. Da ciò conseguirebbe "l’impossibilità di ritenere accertata, nel procedimento, l’autenticità e, quindi, in ultima analisi, la stessa esistenza dei provvedimenti oggetto del contraddittorio".

La censura è infondata. Si osserva innanzi tutto che è neppure prospettabile che il mandato di arresto europeo sia acquisito in originale, trattandosi di documento emesso da un’autorità nazionale di un paese europeo e destinato a tutti gli altri stati membri dell’Unione. In secondo luogo, nel caso in esame non può dubitarsi dell’esistenza del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Charleroi, attesa la sovrabbondanza di elementi documentali (dall’inserimento della relativa segnalazione del mandato di arresto europeo nel "Sistema di Informazione Schengen" ai contatti diretti tra le autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione) che lo comprovano.

Per quanto concerne la deduzione di illegittimità per mancata autenticazione della copia, osserva il Collegio che nessuna disposizione della legge 60/2005 o della decisione-quadro 2002/584/GAI prevede l’acquisizione del documento in copia autentica, come presupposto di ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna.

Nel nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra le autorità giudiziarie dei paesi dell’Unione, si è voluto liberare i procedimenti da ogni inutile appesantimento burocratico, tipico delle comunicazioni ufficiali a mezzo dei rispettivi apparati ministeriali della giustizia o degli esteri, senza ovviamente nulla sacrificare alle garanzie delle persona ed alla certezza del traffico giuridico. A tal fine le comunicazioni a mezzo telefax, con annotazione sui documenti del numero di apparecchio ricevente e trasmittente, possono considerarsi pienamente idonee a fornire le normali garanzie di affidabilità.

Poiché è ovviamente necessaria la certezza che la copia acquisita, ricevuta dall’autorità giudiziaria italiana, sia conforme al documento originale, è stato espressamente previsto che "nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o all’autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria", il presidente della Corte d’appello "prende contatti diretti con questa alfine di risolverli" (art. 9.2 L. 69/2005).

Nel caso di specie nessuna difficoltà di tal genere è insorta né risulta essere mai stata prospettata dalla difesa alla Corte territoriale. Rileva, inoltre, il Collegio che dal fascicolo emerge che contatti diretti sono intercorsi tra il presidente della Corte veneziana e il giudice istruttore di Charleroi che ha emesso il provvedimento cautelare (v. atti e corrispondenza a fll. 231, 235, 236, 237), aventi ad oggetto la specifica procedura in esame, cosicché nessun dubbio o questione è prospettabile sull’autenticità del mandato di arresto emesso nei confronti di R. C..

7. Manifestamente infondato è il motivo sub c), che deduce la sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all’art. 18 lett. p della legge, assumendosi che il fatto, così come descritto, "non consente di escludere che il reato oggetto del mandato di arresto europeo in discussione debba considerarsi commesso in tutto o in parte in Italia ai sensi dell’art. 6 comma 2 cod. pen.".

Il ricorrente fonda tale conclusione sulla "lettura combinata" della contestazione mossa dall’autorità giudiziaria belga e delle dichiarazioni, rese in sede di udienza di convalida dell’arresto, dalla C., che assume di essere rientrata in Italia alla fine del 2002.

In questa sede, al fine di valutare l’eventuale sussistenza della giurisdizione italiana e, quindi, della causa ostativa sopra indicata, occorre fare riferimento soltanto alla prospettazione accusatoria risultante dal mandato di arresto, senza possibilità di valutare contestazioni fattuali defensionali, peraltro generiche e sfornite del minimo sostegno probatorio. I fatti illeciti addebitati alla C. sono collocati temporalmente nel periodo "tra il 1° settembre 2002 e il 9 aprile 2004" e geograficamente "nel Belgio, a Charleroi e in connessione altrove", dove le eventuali diverse localizzazioni sono "in connessione" con Charleroi e, comunque, con il territorio belga, senza alcune possibilità di ipotizzare una parziale connessione in territorio italiano.

8. Infondato è anche il motivo sub d), con cui si contesta che la documentazione in atti consenta di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 17.4 e si protesta che "manca ?la descrizione di un fatto storico astrattamente riconducibile ad una fattispecie incriminatrice, manca l’indicazione delle fonti di prova, manca la motivazione dell’autorità giudiziaria belga.".

Lungi dall’ipotizzarsi "un’attività di intermediazione finanziaria non andata a buon fine", come sostiene il ricorrente, nella descrizione del provvedimento del giudice istruttore belga, si addebitano alla C. una condotta integrante artifici e raggiri (autoattribuzione di nome e qualità false), idonei a indurre in errore le vittime, e la realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno, ossia tutti gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 640 del codice penale italiano {truffa) e dell’art. 496 del codice penale belga (escroquerie).

Pur non ricorrendo l’espressione "fonti di prova", nella motivazione del provvedimento sono sinteticamente, ma chiaramente indicati tutti gli elementi fattuali addebitati all’accusata, emergenti dalle denunce e dalle dichiarazioni delle cinque parti offese, nominativamente indicate. Ne consegue che sono rispettate le previsioni di cui all’art. 6, commi 1 lett. e) e 4 lett. a, della legge n. 69/2005.

Quanto alla denuncia di carenza di motivazione, il Collegio ribadisce innanzi tutto quanto è stato recentemente affermato da questa stessa sezione della Corte: a) il giudice italiano deve limitarsi a verificare che il mandato di arresto europeo, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente dimostrativo di un fatto-reato, commesso dalla persona di cui si chiede la consegna; b) il presupposto della necessaria motivazione del mandato d’arresto, cui è subordinato l’accoglimento della domanda di consegna non può essere inteso alla stregua della nozione propria del nostro ordinamento giuridico e sconosciuta ad altri ordinamenti, ossia l’esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio: quello che non può mancare è che l’autorità giudiziaria emittente dia comunque ragione del provvedimento coercitivo, ciò che può risultare anche dalla descrizione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (v. Cass., sez. 6A, n. 34355 del 26/09/2005, Rv. 232053-232054).

Alla stregua di tali condivisi principi di diritto, la sentenza impugnata appare corretta e condivisibile, giacché l’indicata espressione (^atteso che sussistono indizi seri dì colpevolezza a carico dell’imputata"), censurata dal ricorrente, è soltanto lo stilema sintetico posto in testa all’analitica motivazione (sopra sintetizzata al paragrafo 1.3 e relativa ai seri indizi di colpevolezza, oltre che alle esigenze di cautela che sorreggono la misura coercitiva), motivazione che, in questo caso, risulta non soltanto sussistente, ma anche sostanzialmente conforme al modello italiano di provvedimento. Va, perciò, rigettata la censura avanzata con riferimento agli artt. 17.4 e 18.1 lett. t1. cit.

9. La ricorrente invoca, con il secondo motivo, la sussistenza della causa ostativa alla consegna espressamente prevista dalla lettera e) dell’art. 18 della legge 69/2005, in quanto "la documentazione presente agli atti del procedimento non fa alcun cenno circa l’esistenza, nell’ordinamento giuridico dello Stato emittente, della previsione di limiti massimi della carcerazione preveniva".

Il motivo si articola in due questioni: la prima riferita alla mancanza di comunicazione da parte dell’autorità belga delle norme di legge relative ai termini massimi di carcerazione preventiva; la seconda più propriamente relativa al divieto di consegna della persona colpita da mandato di arresto europeo nel caso in cui la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti massimi di carcerazione preventiva.

9.1. Osserva il Collegio che la conclusione negativa del procedimento, invocata dalla ricorrente, determinata dalla mera mancata trasmissione del testo delle disposizioni relative ai termini massimi di carcerazione da parte dell’autorità belga, costituirebbe un’abnorme espressione di formalismo burocratico, contraria allo spirito ed alla lettera della decisione-quadro perché scollegata da ogni esigenza di reale garanzia, mentre è criterio ermeneutico ormai pacifico che la legge interna, attuativa di normativa europea, deve interpretarsi in senso conforme alla disciplina comunitaria, come più volte ha ripetuto sia la Corte europea di giustizia (da ultimo, sentenza su ricorso 105/03, P. c/ Italia del 16.6.2005) e dalla Corte costituzionale italiana (tra le tante, v. sent. n. 170 del 1984). Va anche considerato che la realtà istituzionale dell’Unione europea -ordinamento giuridico di cui è parte integrante la Repubblica italiana, con tutti i suoi organi giurisdizionali ordinari- non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli stati membri -almeno per quanto concerne "i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario" (art. 6 n. 2 del vigente Trattato UE), nonché nella parte in cui s’intreccia con la funzione giurisdizionale italiana- devono considerarsi parte del diritto che il giudice nazionale deve conoscere, secondo l’antico brocardo "iura novìt curia".

In ogni caso, è preciso dovere del giudice del paese richiesto adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescritto dalla 1. 69/05 all’art. 16 {informazioni e accertamenti integrativi), richiamato dall’art. 6.2, proprio con riferimento alla necessità di verificare la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di consegna previste dall’art. 18, nonché dalla norma generale in materia di estradizione, che impone alla corte d’appello di decidere "dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari" (art. 704 comma 2 c.p.p.).

Supplendo alla mancata richiesta di informazioni da parte del giudice veneziano, questa Corte, all’udienza del 12 dicembre 2005, ha richiesto al Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 6 sopra indicato, l’urgente acquisizione delle disposizioni del Regno del Belgio applicabili ai fini della decisione, con particolare riferimento all’esistenza di [revisione di limiti massimi di carcerazione preventiva, espressamente richiesti -a pena di rifiuto di consegna- dall’art. 18 lett. e della legge n. 69/2005

Con nota del Ministro della giustizia datata 4.4.2006, pervenuta alla Corte il giorno seguente, è stata trasmessa la risposta dell’autorità giudiziaria belga, la quale comunica che ”per quanto concerne il quesito relativo all’esistenza di un limite massimo alla custodia preventiva, la risposta è negativa". Per la custodia preventiva per reati puniti con pena superiore ad un anno di reclusione (come il delitto contestato), è previsto l’esame in camera di consiglio da parte della giurisdizione d’istruzione, una prima volta entro il quinto giorno dall’arresto e, successivamente, con cadenza mensile e "nel rispetto del ragionevole durata prevista dall’art. 5, comma 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali".

9.2. Si pone, dunque, il problema di stabilire se la C., pur in presenza di tutti gli altri presupposti e condizioni richiesti dalla decisione-quadro comunitaria e dalla legge italiana n. 69/05, che ad essa ha dichiaratamente inteso dare attuazione, possa essere consegnata all’autorità giudiziaria del Regno del Belgio, in presenza di una condizione ostativa posta dal legislatore nazionale, la quale non solo non è prevista dalla predetta decisione-quadro, ma non è neppure richiesta dalla procedura ordinaria di estradizione, disciplinata dalla Convenzione europea firmata a Parigi il 13.12.1957, che è stata espressamente sostituita da un "nuovo sistema semplificato di consegna" tra autorità giudiziarie, in attuazione della "libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale" proprio al fine di "eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione" (v. n. 5 dei considerando della decisione-quadro).

Questa Corte ha ben presente il dibattito in corso da anni nella dottrina europea e, soprattutto, nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo concernente il rispetto della fondamentale garanzia dell’effettiva ragionevole durata della detenzione, richiesta dall’art. 5.3 C.e.d.u., anche in relazione alla più generale garanzia della durata ragionevole del processo, richiesta dall’art. 6.1 della stessa Convenzione.

Non necessita un approfondito esame comparativo dei vari ordinamenti europei per constatare che, all’identico scopo di perseguire l’intento di limitare la detenzione in attesa di giudizio, i vari ordinamenti percorrono strade differenti.

Mentre in Italia, dall’inizio degli anni settanta del secolo corso, si è fatto ricorso alla determinazione di termini massimi di carcerazione -differenzianti a seconda della natura del reato e delle diverse fasi del procedimento- il cui superamento determina la scarcerazione automatica dell’imputato, in altri paesi (tra cui il Belgio) si utilizza, secondo il modello inglese, il meccanismo dei controlli periodici da parte del giudice, predeterminati a breve e frequente scadenza, senza previsione di automatismi liberatori connessi al superamento di limiti massimi.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha non soltanto ripetutamente giudicato questi ultimi sistemi perfettamente rispettosi della garanzie fondamentali prevista dall’art. 5 comma 3 della Convenzione "Ogni persona arrestata o detenuta ?ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria"), ma si è mostrata piuttosto scettica verso astratte, pur se ovviamente legittime, previsioni legislative (cfr. sentenza St. c/ Austria del 10 novembre 1969; W. c/ Svizzera del 26 gennaio 1993; Er. c/ Repubblica Federale Tedesca del 5 luglio 2001), ritenendo, invece, preferibile più responsabilizzanti sistemi che impongano alle autorità giudiziarie nazionali di vigilare costantemente affinché, negli specifici e concreti casi giudiziari, la durata della detenzione preventiva non superi il limite della ragionevolezza, a prescindere anche dal rispetto dei limiti massimi di custodia (W. c/ Svizzera del 26 gennaio 1993; T. c/ Francia del 28 agosto 1992; I.A. c/ Francia del 23 settembre 1998; G. c/ Belgio del 16 settembre 2002; P. c/ Italia del 6 novembre 2003).

Proprio in una causa concernente l’osservanza dell’art. 5 co. 3 C.e.d.u. in relazione ad una custodia cautelare sofferta da un imputato in un procedimento penale italiano, la Corte ha evidenziato che la valutazione circa la ragionevolezza della carcerazione preventiva non può avvenire in astratto, ma deve tenere conto delle specifiche circostanze del caso. La

Corte ha rilevato che la persistenza di forti indizi di colpevolezza costituisce la condicio sine qua non della liceità della detenzione preventiva, ma dopo un certo lasso di tempo, essa non è più sufficiente, poiché occorre verificare se vi siano altri rilevanti motivi che giustifichino la privazione della libertà individuale e, infine, se le competenti giudiziarie nazionali abbiano adoperato una "speciale diligenza" nel portare a termine la relativa procedura (Sar. c/ Italia del 17 febbraio 2005, ric.56271/00).

Che sistemi giuridici diversi, di pari livello di civiltà giuridica, possano legittimamente adottare differenti modalità in materia di misure cautelare personali è anche confermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ambito estradizionale, che non ha individuato nella differente disciplina processuale, pur direttamente incidente in senso peggiorativo sulla libertà dell’imputato, un motivo d’impedimento all’estradizione, se non quando essa implica una lesione di diritti fondamentali.

é il mancato rispetto di questi ultimi da parte dell’ordinamento giuridico del paese richiedente la causa ostativa all’estradizione, secondo il codice di procedura penale (art. 705.2 lett. a), in perfetta sintonia con la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, che ha individuato nella violazione dei diritti fondamentali previsti dalla C.e.d.u. un limite all’estradizione.

In sintesi, non è necessario che nello Stato richiedente vigano garanzie processuali corrispondenti a quelle dello Stato richiesto; ciò che conta, invece, è che quell’ordinamento assicuri le fondamentali esigenze di difesa dell’imputato ed il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla C.e.d.u.

Tale criterio è seguito in Inghilterra, dove la legge di attuazione della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo "prevede che il giudice debba verificare la compatibilità dell’estradizione, cioè del mandato d’arresto, con le disposizioni della Convenzione europea per le tutela dei diritti dell’uomo", e in Germania dove la richiesta di consegna "può essere respinta se ritenuta inammissibile di fronte ai principi" della predetta Convenzione (v. relazione di maggioranza alla Camera dei deputati sulla della legge n. 69/2005- seduta del 12 maggio 2004).

Questa Corte di legittimità deve prendere atto che il legislatore nazionale, con la legge nazionale attuativa del mandato d’arresto europeo, ha ritenuto di assumere la disciplina italiana della custodia cautelare come esclusivo parametro di riferimento, superando la problematicità del dibattito giurisprudenziale e dottrinario, molto vivo in Europa, nonché le conclusioni di autorevole dottrina comparativistica, secondo cui i sistemi di paesi europei che sono articolati sul meccanismo dei frequenti controlli periodici sembrano più idonei a soddisfare concretamente le esigenze di un’effettiva ragionevole durata della carcerazione preventiva.

L’art. 18 lett. e della L. 69/2005 espressamente e testualmente impone "il rifiuto dì consegna? se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva".

Tale previsione non è contenuta nelle decisione-quadro comunitaria, ma è diretta trasposizione dell’art. 13, ult. comma della Costituzione italiana, che realizza la presunzione di innocenza dell’imputato, principio fondamentale comune ai paesi dell’Unione europea e a quelli che hanno sottoscritto la C.e.d.u.

In ordine a tal espressa previsione ostativa non appare legittima un’interpretazione sistematica e razionalizzatrice sul modello di quella recentemente e doverosamente operata da questa Corte (Cass., sez. 6A, n. 34355 del 26/09/2005, Rv. 232053-4, già sopra citata), con riferimento alla condizione ostativa prevista dall’art. 18 lett. t (esigenza di motivazione del mandato d’arresto europeo).

Il vincolante principio di interpretazione conforme al diritto comunitario, posto a fondamento del risultato ermeneutico raggiunto in quella pronuncia, trova un limite invalicabile, più volte affermato proprio della Corte europea di giustizia di Lussemburgo, che pure quell’obbligo ha elaborato ed imposto ai giudici nazionali: "l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto dì una decisione-quadro nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest ‘ultimo non può ricevere un ‘applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale" (Corte di giustizia -grande sezione- in causa C-105/03, P. c/ Italia, del 16 giugno 2005).

Ciò impedisce non soltanto di adottare un’interpretazione diversa da quella fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla chiarissima intenzione del legislatore nazionale (art. 12 pre-leggi), ma anche di formulare alla Corte di giustizia di Lussemburgo una domanda di pronuncia pregiudiziale "sulla validità o sull’interpretazione delle decisioni-quadro e [?] sulla validità e sulla interpretazione delle misure di applicazione delle stesse" (art. 34 T.U.E.).

Anche la Corte di giustizia, infatti, alla pari del giudice nazionale, trova l’indicato limite di compatibilità nell’adozione di un’interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto comunitario.

Né strada percorribile appare l’avvio della verifica di costituzionalità della norma da parte della Corte costituzionale, in primo luogo perché essa riproduce una norma costituzionale (art. 13, ult. comma, Cost.) e, inoltre, perché il non breve tempo necessario alla verifica costituzionale sarebbe paradossalmente pagato con ulteriore compressione della libertà della ricorrente.

Allo stato della legislazione, questa Corte di legittimità deve affermare che sussiste una condiziona ostativa, espressamente voluta dalla legge nazionale, che vieta di dar corso al mandato di arresto europeo e di consegnare R. C. all’autorità del Regno del Belgio.

Rientra nell’esclusiva competenza del legislatore stabilire se quella condizione ostativa, vincolante ed insuperabile per la giurisdizione, non debba essere rimeditata, valutando se -nel processo di progressiva formazione dell’Unione europea e nel rispetto dell’equilibrato bilanciamento dei principi stabiliti dagli artt. 10,11,13,26 e 27 della Costituzione italiana- non possano ritenersi equipollenti alla previsione legislativa italiana di limiti massimi di carcerazione preventiva i meccanismi di controllo periodico sopra indicati, che in altri ordinamenti europei assicurano concretamente la ragionevole durata della detenzione preventiva, anche al fine di evitare, sul piano giuridico, l’insorgenza di difficoltà nei rapporti tra l’Italia e gli altri membri dell’Unione il cui ordinamento non prevede limiti massimi di custodia cautelare e, sul piano fattuale, l’individuazione dell’Italia come privilegiato rifugio degli imputati al fine di sottrarsi più agevolmente alle ricerche delle autorità giudiziarie dei predetti paesi.

10. In conclusione, non si può che procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed alla immediata scarcerazione della C., se non detenuta per altra causa, risultando illegittima l’ulteriore protrazione della sua detenzione.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 18 lett. e della L. 29 aprile 2005, n. 69, annulla senza

rinvio la sentenza impugnata. Ordina l’immediata scarcerazione di C. R. se non detenuta per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimento di cui all’art. 626 c.p.p.. Dispone che copia del presente dispositivo sia immediatamente trasmesso al Ministro della giustizia, anche a mazzo telefax. Riserva il deposito della motivazione.

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