T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7237 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 settembre 2000 e depositato tempestivamente avanti al TAR della Sardegna, poi riassunto avanti a questo TAR a seguito dell’istanza per il regolamento di competenza del TAR adito proposta dalla difesa erariale, il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di AlgheroSassari (v. nota correzione errore materiale 6.12.2000), durante la campagna antincendi 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 e la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.

2) Violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l’infondatezza delle censure sollevate e chiesto, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco nelle campagne anticendi dal 1994 al 1998, il ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dei compensi per l’attività svolta, che ritiene dovuti in applicazione dell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.

Con il primo motivo di gravame deduce l’eccesso di potere tra più atti atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile avrebbe richiesto, in varie occasioni, i prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal personale impiegato nella campagna antincendi salvo, poi, escludere il diritto a tale compenso.

La nota, nella quale si dava per scontata la spettanza delle somme pretese, sarebbe stata trasmessa dalla predetta Direzione Generale, con i dati richiesti, al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero della Difesa per la corresponsione del dovuto.

Stesso tenore sarebbe rilevabile dalla nota 18 agosto 1998 della Direzione generale della predetta Protezione Civile.

Soltanto nel 2000, sorprendentemente, la predetta Direzione Generale avrebbe lasciato intendere che vi erano dubbi sulla spettanza delle somme pretese e avrebbe declinato la sua competenza al riguardo.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta i profili di illegittimità costituzionale dell’interpretazione resa dalla resistente andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’azione proposta dal ricorrente è un’azione di accertamento del diritto alla corresponsione di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione resistente che è tenuta a pagare una volta accertato il debito.

Ne consegue che il comportamento tenuto da quest’ultima si presenta, eventualmente, come criticabile, se indicativo di incertezze e incoerenze per l’attività svolta peraltro legate alle complesse vicende che hanno segnato la Protezione Civile e il suo collocamento nell’ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno dell’obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte all’interessato.

Nel caso in esame, trattato unitamente ad altri simili nell’odierna Camera di Consiglio (Faddai Giulio, r. 19242/2000) vengono in rilievo tre profili: uno relativo alla vigenza della fonte generatrice del debito; l’altro relativo al tipo della prestazione resa e l’ultimo riguardante l’effettiva prestazione.

Quanto al primo dei profili appena enunciati il Collegio rileva che l’Ordinanza del Ministero Protezione Civile n. 688/FPC del 21.2.1986, con la quale è stato previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che avessero effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento di incendi boschivi con elicotteri dotati di benna, risulta vigente nel periodo interessato, secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza, al riguardo. Giurisprudenza che il Collegio ritiene perfettamente applicabile alla fattispecie in esame (cfr., in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2007, n. 4857 Cons. St.; n. 2647/2009; Cons. St., sez. VI, 3228/2008; v. anche TAR Sardegna n. 474/1998).

E’ stato, infatti, chiarito che l’avvenuta abrogazione tacita della citata Ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l’insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in questa sede, non corrisponde ad una corretta esegesi.

Nell’esaminare le due norme successive nel tempo non sussiste, infatti, quell’insanabile contrasto tra le due discipline che, solo consente, in mancanza di un’espressa previsione abrogativa, di ritenere superata la prima delle due disposizioni vigenti.

L’abrogazione tacita dell’Ordinanza in questione (desumibile, in buona sostanza, soltanto dall’omessa previsione del beneficio preteso) non sarebbe sussistente atteso che la nuova normativa si occupa della disciplina dell’attività della protezione civile o, più specificamente, dell’organizzazione dei servizi di contrasto agli incendi boschivi, e non esprime alcun contrasto insanabile con la normativa precedente.

"L’effetto dell’abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest’ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell’ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere – in quanto non armonizzabili tra di loro – a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Come già statuito dal Consiglio di Stato (CdS IV, 30 marzo 2000, n. 1833) tra la previsione originaria, che contemplava l’indennità antincendio, e le citate disposizioni successive non è dato, infatti, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l’effetto dell’abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell’asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non sono stati ritenuti, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell’indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente." (CdS, sez. VI, 3228/2008)

Precisato che l’Ordinanza di cui si chiede l’applicazione risulta vigente relativamente all’epoca interessata, deve ora accertarsi se le somme spettano soltanto a coloro che sono stati effettivamente impiegati in attività di spegnimento e comunque non spettano agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in considerazione dei loro compiti di istituto secondo quanto indicato nella legge n. 47 del 1974.

In relazione a tale circostanza, quella secondo cui il compenso de quo non spetterebbe al ricorrente perché vigile del fuoco e quindi in ragione della natura istituzionale dell’attività svolta, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge n. 47 del 1975 che (articolo 7) nel titolo II relativo alla "Difesa e ricostituzione del patrimonio forestale" attribuisce il compito di spegnimento degli incendi alla "collaborazione dei vigili del fuoco " il Collegio precisa quanto segue.

La legge appena menzionata ha attribuito al Ministero dell’Agricoltura e foreste (ora delle Politiche Agricole e forestali) il compito di spegnimento degli incendi che per quanto riguarda, in particolare, le attività a terra risulta affidato al Corpo Forestale dello Stato e, in via di collaborazione, ai Vigili del fuoco.

A partire dall’anno 1986, con l’approvazione dell’ Ordinanza n. 688 di cui è stata riaffermata la vigenza dalla giurisprudenza amministrativa citata, il Ministero del Coordinamento della protezione Civile, nel frattempo istituito (DL. n° 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella legge n. 187 dello stesso anno) ha previsto la possibilità di compensare gli equipaggi impegnati in attività di soccorso aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, nei termini espressamente richiamati dal ricorrentIl compito al quale si fa riferimento è pertanto quello di spegnimento aereo degli incendi boschivi, non il generico compito ancora affidato anche al Ministero suddetto delle Politiche Agricole.

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile "secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici……….." e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato "il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile"

Motore organizzativo dell’attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, Centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l’attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l’appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa dovendosi, soltanto, accertare se risulta provato l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività è stata prestata in base a quanto stabilito dall’ufficio incaricato del Servizio in sede nazionale di coordinare gli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.

Ebbene dalla lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente non sembra che la pretesa avanzata in questa sede dal medesimo ricorrente possa ritenersi fondata.

Assumono un rilievo decisivo al fine della definizione della vicenda in esame i documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e già acquisiti ai fascicoli di causa di identico tenore e relativi agli stessi anni, proposti dal signor Perri e dal signor Foddai Giulio introitati all’odierna Camera di Consiglio.

Risulta da questi (all.3) che il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994, e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998. E l’impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU risulta soltanto per gli anni 1998 e 2000.

Risulta, altresì, che tale situazione è stata espressamente resa nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Ufficio Affari Generali Documentazione e Volontariato- Servizio contenzioso della medesima Presidenza prot. EME/4623/A.008 dell’8 febbraio 2000 laddove si precisa per gli anni dal 1994 al 1997 "non risulta alcuna partecipazione degli equipaggi di volo del C.N. VV.F. al dispositivo aereo coordinato dal COAU per la lotta agli incendi boschivi"

Ne consegue che mancando un impiego dei velivoli dei VVF, disposto dall’organo deputato ad operare il coordinamento delle attività antincendio di competenza della Protezione Civile (il COAU) deve concludersi che la pretesa del ricorrente si rivela, relativamente a tali anni, infondata.

E tale conclusione non viene scalfita dalla sentenza istruttoria n. 462 del 1998, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha acquisito i documenti tesi ad accertare la vigenza dell’Ordinanza 688/FPC del 21.2.1986 e le ore di volo per spegnimento di incendi effettuate nel 1992 e 1993 atteso che, relativamente alla prima, si tratta di questione chiarita alla luce della giurisprudenza richiamata, mentre, relativamente alla seconda, essa si riferisce a un periodo che è estraneo all’odierna richiesta.

Il ricorso alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere, pertanto, respinto.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dal signor C.M..

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-01-2012, n. 1073 Correzione della sentenza

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Svolgimento del processo

I coniugi P.D. e A.M. hanno adito il Tribunale di Asti per chiedere la separazione personale e le conseguenti statuizioni, sia in ordine all’addebito al marito sia di ordine patrimoniale.

Il Tribunale adito con sentenza 17-5/28.5.2004 ha assegnato l’alloggio coniugale al P. ed ha ridotto l’importo dell’assegno da questo dovuto alla moglie.

Con successiva ordinanza ai sensi dell’art. 287 c.p.c., riscontrando omissione nel dispositivo,. lo ha integrato dichiarando la separazione personale tra i coniugi menzionati.

La sentenza, così corretta, è stata impugnata dalla A. innanzi alla Corte d’appello di Torino che, con la sentenza n. 1599 depositata il 10 ottobre 2007, intendendo la richiesta dell’appellante di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di correzione tesa alla riforma della sentenza così come corretta, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè contrastante con la domanda originaria.

Avverso questa decisione A.M. ha proposto infine ricorso per cassazione in base a due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 287 c.p.c. ed ascrive alla Corte del merito errore consistito nell’aver ritenuto ammissibile il procedimento ivi previsto per emendare l’errore immediatamente percepibile al caso di omessa pronuncia, ravvisabile nel caso di specie in cui la motivazione della sentenza del primo giudice non reca alcun accenno alla separazione, sì che si rendeva necessario interpretare la volontà del giudice. Il quesito chiede se si verifica un’omissione e/o un errore emendabile ai sensi dell’art. 287 c.p.c. o piuttosto un’omessa pronuncia con relativa violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ove, in caso di separazione personale fra coniugi, nel dispositivo manchi la statuizione in merito alla separazione personale fra i coniugi e la parte motiva sia carente sotto il medesimo profilo.

Il motivo è privo di giuridico fondamento. Il conclusivo quesito chiede infatti di risolvere la questione rappresentata alla luce di una regula juris evidentemente errata nè pertinente alla ratio della decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza di correzione della sentenza del primo giudice, da intendersi indirizzato avverso la sentenza corretta che aveva pronunciato la separazione tra i coniugi, in quanto in palese contrasto con la domanda originaria, appunto tesa alla pronuncia di separazione personale. Il principio richiamato nel motivo è estraneo a questo percorso argomentativo, non ne coglie senso e portata, non è idoneo pertanto all’affermazione di un principio che possa scalfirne la correttezza.

Il 2 motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 288 c.p.c. – per censurare l’impugnata sentenza laddove ha respinto la tesi volta a dimostrare la violazione del giudicato, consumata aggiungendo la pronuncia di separazione alla sentenza del Tribunale di Asti, incidendo pertanto sul suo contenuto sostanziale. Il quesito di diritto chiede se l’appello avverso l’ordinanza correttiva della sentenza sia esperibile laddove la correzione comporti modifiche sostanziali al giudicato già formatosi.

Il motivo espone censura analogamente infondata, non attinente al nucleo della decisione impugnata che, affermata la non impugnabilità dell’ordinanza di correzione, ha riscontrato l’inammissibilità dell’appello indirizzato avverso la sentenza corretta per le ragioni riferite. E’ evidente che il principio evocato nel quesito è eccentrico rispetto al senso di questa decisione, e non può perciò applicarsi alla fattispecie.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere respinto senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio, in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-02-2012, n. 2951 Concorso di colpa del danneggiato

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, accogliendo la domanda di G. A., ne ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell’INPS per averle fornito informazioni errate sulla posizione contributiva, così determinando le sue dimissioni dalla Fiat s.p.a. nel gennaio 1995 nella certezza di aver raggiunto, a tale data, le 1560 settimane contributive necessarie per poter aver accesso alla pensione di anzianità. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il comportamento colpevole dell’INPS osservando che il rigetto, nel 1995, della domanda di pensione – motivato dall’Istituto con l’insussistenza dei necessari 1560 contributi settimanali – trovava causa nell’errata comunicazione inviata all’assicurata nel febbraio 1994, perchè, nel documento in questione, tutti i contributi, sino al 31.12.1990, erano stati indicati, senza alcuna esclusione, come utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, così da ingenerare nella G. – che poteva aggiungere al conteggio dell’ente ulteriori otto settimane di contribuzione figurativa per maternità, nonchè i contributi successivamente versati dal datore di lavoro – la legittima aspettativa di aver perfezionato, alla data del gennaio 1995, il requisito contributivo necessario per ottenere il pensionamento.

L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. Resiste l’intimata con controricorso. L’INPS ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con denuncia di vizio di omessa o insufficiente motivazione l’INPS censura la sentenza impugnata per non aver esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la comunicazione del 1994 aveva ingenerato nell’assicurata un affidamento incolpevole in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo necessario per accedere al pensionamento. Secondo il ricorrente, infatti, l’accertamento che la Corte avrebbe dovuto compiere – considerando il titolo in base al quale controparte pretendeva, nel 1995, il prepensionamento e, cioè, il disposto del D.L. n. 185 del 1994, art. 10, comma 1, lett. c), come reiterato e convertito nella L. n. 451 del 1994 – consisteva nel verificare se l’informazione resa alla G. fosse stata tale da ingenerare, in costei, l’affidamento di aver perfezionato un’anzianità contributiva di 30 anni (pari a 1560 settimane), non già nel 1995, bensì entro la data del 31 dicembre 1993, giusta il combinato disposto di cui alle lett. b) e c) del ripetuto art. 10. 2. Il motivo di ricorso è inammissìbile per mancanza del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), siccome tale motivo, a prescindere dalla intitolazione, si risolve in una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. 3. Certo è che, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, il giudice d’appello non ha erroneamente ricostruito e valutato le circostanze di fatto acquisite al processo. La sentenza impugnata richiama, infatti, le conclusioni della G. (parte appellata), riferite alla richiesta della pensione di anzianità, "così come prevista dal D.L. 18 marzo 1994, n. 185, art. 10, non convertito ma reiterato sino alla conversione", come pure la circostanza che "l’INPS respingeva nel settembre 1995 la relativa domanda di pensionamento"; e, del resto, il continuo riferimento fatto, in motivazione, dalla Corte di merito al requisito dei 1560 contributi come sufficiente per accedere alla pensione mostra, già di per sè, che la Corte di merito ha espresso il proprio convincimento ben conoscendo che la valutazione del comportamento dell’INPS andava compiuta con riferimento al pensionamento "agevolato" di cui alla disposizione di legge invocata dall’assicurata.

3. In realtà, quello che si contesta alla sentenza impugnata è un tipico errore di diritto – e significativa in tal senso è la circostanza che il ricorso, come pure la memoria, si diffondono ad illustrare il contenuto e la portata del D.L. 18 marzo 1994, n. 185, art. 10, comma 1 – perchè, in sostanza, si sostiene che l’affermazione relativa all’errore compiuto dall’INPS e alla sua valenza causale quanto alla scelta della G. di rassegnare le dimissioni è il risultato della errata interpretazione, da parte della Corte di merito, del contenuto della disposizione di legge applicabile nel caso concreto (e in base alla quale, quindi, andava risolta la controversia), avendone tratto effetti diversi da quelli che da tale norma discendevano; effetti consistenti, secondo l’odierno ricorrente, nel consentire l’accesso al pensionamento esclusivamente ai soggetti che avessero perfezionato il necessario requisito contributivo – pari a 1560 settimane – entro la data del 31 dicembre 1993, escludendo, pertanto, che periodi contributivi maturati successivamente a tale data potessero essere considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito in parola.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente, al pagamento, in favore della odierna resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della odierna resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6102 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 8151 del 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze propone appello avverso due differenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rispettivamente la n. 2022 del 26 ottobre 2005 e la n. 331 del 9 marzo 2006, entrambe emesse nell’ambito dell’esecuzione del giudicato alla sentenza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 942 del 23 dicembre 1995, con cui veniva dapprima disposto che il commissario ad acta nominato provvedesse alla liquidazione di quanto spettante al ricorrente sulla base della documentazione comprovante le sue presenze in servizio, depositata in giudizio l’11 ottobre 2005, e poi prorogati i termini concessi per l’adempimento di ulteriori 120 giorni.

Nel giudizio di appello, l’amministrazione contestava la correttezza dell’azione del T.A.R. evidenziando le decisioni in merito alla sufficienza della documentazione acquisita dal commissario ad acta e sui poteri istruttori a questi attribuiti in merito alla ricostruzione dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Nel giudizio di appello, si è costituito il controinteressato, A. S., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 17 ottobre 2006, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 5448/2006.

All’udienza in camera di consiglio del 25 ottobre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello è inammissibile.

2. – Come era già stato puntualmente notato in sede di delibazione della domanda cautelare, l’appello proposto appare non meritevole di considerazione sotto un duplice profilo: quello preliminare di rito, per essere contestualmente rivolto avverso due diversi pronunciamenti del giudice di prime cure; e quello sostanziale di merito, essendo diretto ad incidere contro sentenze avente una natura fondamentalmente ordinatoria, in tema di regolazione della fase di ottemperanza ad un precedente giudicato.

Ritiene la Sezione di dover dare preliminare rilievo al primo degli aspetti, decidendo la vicenda con una pronuncia di inammissibilità.

Infatti, è del tutto pacifico in giurisprudenza come non sia valutabile processualmente l’appello, cumulativamente prodotto avverso più sentenze, in quanto è solo al giudice amministrativo di secondo grado che spetta il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione sia dell’economicità e della speditezza dei giudizi, come pure per prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati. Ne deriva che l’iniziativa dell’appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze si scontra con l’attribuzione positiva di tale potere al giudice, al quale verrebbe così sottratto il governo dei giudizi, venendo a porre le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3232).

3. – Incidentalmente, e sempre in tema di vicende processuali anomale, va notato come agli atti risulti una memoria, proposta dalla parte appellata e depositata in data 17 ottobre 2011, con la quale viene richiesto a questa Sezione di dare atto della mancata esecuzione del giudicato e di adottare i relativi provvedimenti consequenziali.

Si tratta di una mera memoria, contenente una domanda può essere introdotta solo tramite una nuova e diversa azione, e che certamente non può trovare spazio all’interno di un giudizio di appello proposto dalla controparte. Per tali ragioni, non trattandosi di una domanda ritualmente proposta né di un’azione qui ammissibile, la Sezione dà unicamente atto della presenza di tale memoria tra i documenti, senza che a tale accertamento in fatto possa seguire alcuna pronuncia.

4. – L’appello va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l’appello n. 8151 del 2006;

2. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a rifondere a A. S. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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