Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25-08-2011) 07-11-2011, n. 40155

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 20- 12-2010, confermava quella emessa dal Gip del tribunale della stessa città il 23-9-2010, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti A.A., con la contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 416 bis c.p. (appartenenza alla cosca Serraino di San Sperato di Reggio Calabria, con il ruolo di pedina incaricata di eseguire gli ordini e di portare a compimento le azioni delittuose).

Il tribunale, premesso che l’attuale operatività della cosca emergeva da sentenze irrevocabili da cui ne risultano l’organigramma e i rapporti con gli altri gruppi operanti su quel territorio, ravvisava il raggiungimento della soglia di gravità indiziaria negli esiti di intercettazioni ambientali in gran parte delle quali A., socio con i figli della Nova Edil sas, figura tra gli interlocutori, in altre viene evocato.

Conversazioni ritenute sintomatiche di strettissimi legami dell’indagato con i S. (in una gli viene chiesto se abbia visto il principale, che poi risulta essere S.D.; in un’altra A. afferma che per S.P. sarebbe disposto a tutto); di elargizione da parte sua di somme di denaro per le esigenze della consorteria; di timori per possibili controlli da parte delle forze dell’ordine; di partecipazione a summit tra i sodali, mascherati sotto incontri conviviali; di conoscenza delle infiltrazioni della cosca nel settore degli appalti.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale richiamava la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 escludendo la prova di elementi atti a vincerla.

Ricorre A. avverso tale ordinanza per il tramite del difensore avv. Antonio Managò, deducendo con unico motivo vizio di motivazione in relazione all’art. 273 c.p., commi 1 e 1 bis e art. 125 c.p.p., nonchè art. 416 bis c.p..

Sull’attuale operatività della cosca Serraino, il ricorrente rileva la mancata valutazione da parte del tribunale del recente annullamento da parte di questa corte (sentenza della sesta sezione 12-11-2009) della sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria che aveva condannato S.D. ed altri per appartenenza alla stessa associazione, sull’assunto che altri imputati dello stesso reato, giudicati con rito ordinario, erano stati assolti per insussistenza del fatto.

Sul contenuto delle intercettazioni valorizzate dal tribunale, il ricorrente osserva, quanto a quella del 7-4-2008 ( A., parlando con altri soggetti sconsiglia di recarsi per la cena in un certo locale, in quanto abitualmente frequentato da "sbirri"), che era attendibile che la ragione dell’affermazione fosse di volersi dissociare dagli altri per raggiungere la moglie in una casa al mare, non potendo comunque escludersi il desiderio di non essere visto dalle forze dell’ordine in compagnia di pregiudicati.

Quanto poi alla circostanza, risultante da un’altra intercettazione, che A. avesse fornito a S.D. 500 Euro destinati al fratello P. detenuto ad Ascoli Piceno, nonchè 250 Euro per il viaggio, l’elargizione era da attribuire a pura liberalità, e nulla aveva a che vedere con l’interesse della cosca, stante l’esistenza di un rapporto di amicizia con S.P..

Come pure costituivano gesti di liberalità le elargizioni risultanti da altre intercettazioni, mentre l’assegno emesso in favore di R. F. per 2500 Euro, era la cortesia di uno scambio di assegni.

Il fatto che in altra conversazione si parli di A., non presente (il 27-7-2008 G.N. e O.M., rientrando da un viaggio, discutono dell’opportunità di fermarsi l’indomani a Vibo Valentia, ma desistono dal progetto per timore che l’indagato possa riferirlo a Se.Do.), non è avvalorato da elementi di riscontro, indispensabili in caso di conversazioni fra terzi, senza contare che G., come anche Gi., genero del boss Se.Do., erano destinatari di procedure esecutive per crediti impagati promosse da A..

L’affetto manifestato per S.P. in una conversazione, gli accordi per far visita a Se.Do., in detenzione domiciliare, eludendo i controlli delle forze dell’ordine, la soddisfazione manifestata da R. per non essersi recato con A. ad un appuntamento dove sarebbero stati controllati dalle forze dell’ordine, che emergono da altre conversazioni intercettate, sono poi qualificati irrilevanti per sostenere l’appartenenza dell’indagato all’associazione.

Erroneamente il tribunale ha individuato dei summit nelle "mangiate" in uso in Calabria in determinate circostanze, mentre non ha tenuto conto, nella conversazione relativa all’imprenditore L., non solo che A. era rimasto in silenzio, ma che non risulta appartenere alla cosca il D. ( D.) al quale era stato consigliato all’imprenditore di rivolgersi.

Nè nell’ordinanza si è tenuto conto dell’assoluzione di A. dal reato associativo con sentenza del 2005 della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Con motivi aggiunti depositati il 5-8-2011 presso il Tribunale di Reggio Calabria, qui pervenuti il 10 agosto, l’avv. Michele Priolo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle stesse norme citate nel ricorso.

A fronte della contestazione provvisoria del ruolo di pedina incaricata di eseguire gli ordini impartiti, nell’ordinanza non si trovano riferimenti a condotte di quel tipo attribuibili all’indagato, condotte che comunque non si rinvengono nel contenuto delle intercettazioni, sempre interpretate dal tribunale in senso sfavorevole ad A. sia quando era stata fornita la prova della loro attinenza a comportamenti leciti (è il caso dello scambio di assegni con R.F., è il caso dei rapporti con Gi. e G.), sia quando era possibile leggerle in chiave quanto meno alternativa (gli incontri conviviali letti come summit degli appartenenti alla cosca). Si richiamano le dichiarazioni testimoniali ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. e le CT di parte allegate alla memoria difensiva, non considerate nell’ordinanza impugnata, che ha pure trascurato come l’indagato, nelle intercettazioni, non dialoghi mai con i capi della cosca e come le sue conversazioni non attengano mai alla programmazione di reati fine, limitandosi ad evidenziarne l’amicizia con S.P. e Do. (non indagati nel presente procedimento), che ben può giustificare talune elargizioni di denaro destinate al primo, in stato di detenzione.

Ulteriore aspetto ignorato dal tribunale: la prova della mancata fornitura da parte di A. di materiali edili alle imprese operanti sul territorio ritenuto di competenza della cosca.

Motivi della decisione

Tanto il ricorso, quanto i motivi nuovi, sono infondati e vanno disattesi.

La deduzione, da parte di entrambi i difensori, dei vizi dell’ordinanza impugnata in ordine al raggiungimento della soglia della gravità indiziaria, fa leva sulla parcellizzazione dei plurimi indizi richiamati dal tribunale, abilmente isolati uno dall’altro dai ricorrenti, per sottoporli a chiavi di lettura alternative, trascurando il quadro complessivo, emergente dal provvedimento gravato, delle risultanze delle intercettazioni, che disegnano gli strettissimi legami dell’indagato con la cosca S., avvalorati dall’elargizione da parte sua di somme di denaro per le esigenze dei sodali detenuti, dalle sue preoccupazioni per possibili controlli da parte delle forze dell’ordine, dalla sua partecipazione ai summit tra gli associati, dalla conoscenza delle infiltrazioni della cosca nel settore degli appalti.

Va in primo luogo tenuto conto che, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso principale, è privo di ricadute sulla sussistenza del requisito della gravità degli indizi, nel presente procedimento, l’annullamento da parte di questa corte (sentenza della sesta sezione penale in data 12-11-2009) della sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria che aveva condannato S.D. ed altri per il reato associativo. Infatti non solo si tratta di annullamento con rinvio, ma esso è stato determinato, come risulta dalla decisione allegata al ricorso, dal rilievo che altri imputati dello stesso reato, giudicati con diverso rito, erano stati assolti non già, come sostiene il ricorrente, per insussistenza del fatto, bensì con la diversa formula "per non aver commesso il fatto" in considerazione della ritenuta estraneità all’associazione del collaboratore di giustizia C. e quindi dell’inaffidabilità delle sue dichiarazioni, queste ultime del tutto estranee al quadro indiziario a carico di A..

Tanto premesso, del tutto logica ed immune da censure risulta la motivazione del provvedimento impugnato che, dal coacervo delle intercettazioni nelle quali A. o è partecipe, oppure viene evocato, ha tratto l’esistenza di gravi indizi della sua appartenenza alla cosca, evidenziando che:

– in quella del 7-4-2008, l’indagato, parlando con altri soggetti, sconsiglia di recarsi per la cena in un certo locale, in quanto abitualmente frequentato da "sbirri"; poi, alla domanda di R. F. se abbia visto il "principale", chiede se si riferisce a M. o a L. (rispettivamente Se.Do. e D.), dichiarando più avanti di aver dato a D. 500 Euro destinati al fratello P. detenuto ad Ascoli Piceno, nonchè 250 Euro per il viaggio; a fronte del chiaro tenore della prima parte della conversazione, significativo di organizzazione verticistica del gruppo e della preoccupazione di evitare controlli delle forze dell’ordine (preoccupazione che ritorna nella conversazione del 5-5- 2008, in cui R.F. racconta che doveva recarsi con A. a trovare una persona, appuntamento fortunatamente fallito perchè altrimenti sarebbero stati controllati dalle forze dell’ordine), è priva di qualunque logico fondamento – in quanto, se reale, sarebbe stata esplicitata – l’interpretazione alternativa sostenuta nel ricorso, secondo cui A. avrebbe in tal modo voluto sottrarsi all’incontro con gli amici – che il ricorrente stesso riconosce essere dei pregiudicati -, per raggiungere la moglie in una casa di villeggiatura;

– il 27-9-2008 R.F. dichiara di aver ricevuto da N. (l’indagato), 200 Euro che servono ad altri per recarsi ad un colloquio, conversazioni, questa e parte della precedente, entrambe ritenute, con ragione, indicative di contributi economici forniti da A. ai sodali detenuti, nell’interesse della consorteria, essendo non plausibile, stante il contesto, che si tratti di singoli atti di pura liberalità nei confronti di amici;

– in un’altra conversazione captata, R.F., detto (OMISSIS), e l’odierno indagato parlano dei loro legami con la famiglia Serraino e A. afferma che per P. farebbe qualunque cosa aggiungendo che la famiglia Serraino lo ha cresciuto;

– il 7-4-2008 più soggetti, tra i quali A. e i due omonimi R.F., si consultano circa le modalità per andare a trovare Se.Do. in regime di detenzione domiciliare, senza essere sorpresi dalle forze dell’ordine addette al controllo e più avanti A. riferisce le modalità di rinvenimento di due microspie all’interno di un’autovettura: conversazioni, questa e la precedente, con ragione ritenute dal tribunale segno di risalente e radicata devozione di A. nei confronti della famiglia Serraino, a capo della cosca.

A fronte della portata gravemente indiziaria delle conversazioni evidenziate, la circostanza che quella del 26-3-2008 tra l’Indagato e R.F., detto (OMISSIS), possa in effetti riferirsi ad un cambio di assegni – e non ad un finanziamento nell’interesse del sodalizio -, come risulta dal tenore del colloquio, avvalorato dalle produzioni documentali allegate alla memoria a firma dell’avv. Priolo, non è idonea a comportare l’abbassamento sotto la soglia della gravità degli indizi sopra ricordati.

D’altro canto, il valore indiziario della conversazione del 27-7-2008 – in cui G.N. e O.M., rientrando da un viaggio, discutono dell’opportunità di fermarsi l’indomani a Vibo Valentia, ma desistono dal progetto per timore che l’indagato possa riferirlo a Se.Do.-, significativa della posizione autorevole occupata nel gruppo da A., non è sminuito dalla circostanza che il ricorrente abbia provato, attraverso la testimonianza di una dipendente della società Nova Edil, che A. ha una vertenza civile con G. per il parziale mancato pagamento di una fornitura di materiale edile – e che è in atto un ulteriore contenzioso civile tra l’indagato e Gi.Fa., genero del boss Se.Do.-, in quanto, come ben osservato dal tribunale, l’appartenenza alla consorteria non esclude necessariamente contrasti per motivi economici tra gli appartenenti.

Nè, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la conversazione tra terzi necessita in questo caso di riscontri, essendo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato relativo a tutt’altra fattispecie, inerente ad un’unica intercettazione, di contenuto generico, e fra soggetti non appartenenti all’associazione, quale non è quella in esame.

Fondatamente, poi, il tribunale ha tratto indizi a sostegno dell’appartenenza di A. al sodalizio, da un lato dalla sua partecipazione alle cd. "mangiate" tra sodali, in realtà summit degli associati (uno dei quali organizzato personalmente da lui in una stalla di sua proprietà), la cui reale natura è stata plausibilmente desunta dalle intercettazioni in data 12 e 13 Ottobre 2010, dall’altro dal suo accesso alle notizie riservate relative alle infiltrazioni della cosca nel settore degli appalti, risultante da due intercettazioni. Nella prima, del 7-4-2008, A. comunica che l’imprenditore L.V., contiguo alla famiglia Oppedisano, si sarebbe recato da loro con G.N., presente M. (diminutivo di Se.Do.). L’interpretazione del tribunale che si tratti di un appalto e che il colloquio sia indicativo del fatto che l’associato, il quale svolge lavori in territorio diverso da quello di competenza, deve avere l’autorizzazione del gruppo che opera in quella zona e riconoscergli una congrua ricompensa, è verosimile in quanto confermata da un’altra conversazione intercettata, in cui, presente A., si parla ancora di L. e R. riferisce che, essendosi questi aggiudicato un appalto, gli ha consigliato di presentarsi a D. il piccolo.

A fronte di quanto esposto, sono destinati a restare recessivi, nella presente sede cautelare, gli elementi, di segno negativo, non suscettibili di incidere sul quadro indiziario valorizzato nel provvedimento impugnato, evidenziati nei motivi aggiunti, e cioè che le conversazioni non siano relative alla programmazione di reati fine, che A. non dialoghi mai direttamente con i capi cosca, che egli non abbia fornito materiali edili alle imprese operanti sul territorio ritenuto di competenza della cosca.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2011) 24-11-2011, n. 43659

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L.A. ricorre per cassazione personalmente e a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza in data 12/10/2011, con la quale il Consigliere Delegato dal Presidente della Corte di Appello di Roma ha convalidato l’arresto del predetto, colpito da mandato di arresto Europeo emesso in data 11/7/2011 dal Procuratore Generale della Corte di Appello della Contea di Parigi in riferimento ai reati previsti dagli artt. 450-441 c.p. francese e art. 622 Legge Francese su ingresso, soggiorno e asilo degli stranieri – per avere fatto parte di una organizzazione criminosa e favorito l’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari anche mediante falsificazione di documenti -e disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

In entrambi i ricorsi di analogo contenuto il ricorrente, dopo avere premesso di avere esercitato per ben 25 anni l’attività di conduttore di vagon-lits, consistente nel controllo dei titoli di viaggio di coloro che utilizzano i treni notturni; di essere statola far tempo dal 2010 – messo in mobilità per motivi di salute, in attesa di pensionamento, godendo di un trattamento economico assai modesto; di avere risposto ad una convocazione dell’autorità francese, redatta in lingua francese e per lui incomprensibile, con una lettera del suo avvocato per chiedere le ragioni della convocazione e l’assistenza del Consolato Italiano; di essere dappoi stato convocato dalla Corte di Appello Capitolina per il giorno 22/6/2011 e successivamente tratto in arresto in data 11/10/2011;

tanto premesso il D.L. a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata, deduce la mancata notifica del mandato di arresto Europeo in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1 e art. 2, lett. b), la mancata traduzione dello stesso in lingua italiana, nonostante il decorso di tre mesi dalla data di emissione del provvedimento avvenuta il 11/7/2011, e sostiene che l’ipotesi accusatoria mossa al ricorrente, derivante dalla "loi 622", che punisce chiunque aiuti uno straniero a introdursi in territorio francese senza alcun riferimento alle ragioni dell’aiuto, che ben possono essere di natura umanitaria, si poneva in contrasto con la vigente normativa Europea, direttiva 2008/115/C.E., non specificando tale legge le ipotesi penalmente sanzionate dal diritto italiano, diritto che prevede una partecipazione interessata del soggetto alla immigrazione di clandestini; evidenzia infine che non sussistevano le condizioni della legge italiana per l’applicazione della massima misura cautelare.

Le censure circa la mancata notifica del m.a.e. e della mancata traduzione di esso nella lingua italiana sono destituite di fondamento. Si è trattato infatti di arresto operato dalla polizia giudiziaria, la quale a norma della L. n. 69 del 2005, art. 12 è tenuta tra l’altro ad informare la persona nella lingua da lui conosciuta del mandato di arresto e del suo contenuto; nel caso in esame nessuna lamentela il ricorrente formula in ordine all’attività compiuta dalla p.g. al momento dell’arresto.

Quanto alle contestazioni mosse, rende conto l’ordinanza impugnata, laddove correttamente evidenzia che i reati previsti dagli artt. 450 – 441 c.p. francese corrispondono a quelli previsti dagli artt. 416 – 476 e 482 c.p. – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commessi dopo la data del (OMISSIS) e la pena prevista è superiore a dodici mesi di reclusione. Nessun altro controllo si esige da parte del Presidente della Corte di Appello, territorialmente competente, all’infuori di quello di una verifica meramente cartolare, che non influisce minimamente sull’esito del procedimento di consegna (Cass. Sez. 6, 19/2 – 23/2/2007 n. 7708 Rv. 235561).

Fondata è invece la censura concernente l’osservanza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare ed in particolare del pericolo di fuga.

Osserva infatti il collegio che la motivazione offerta sul punto nell’ordinanza impugnata si basa su di un astratto pericolo di fuga, riconducibile al tipo e alla gravità dei fatti contestati e alla eventualità di una condanna a pena considerevole, oltre che sulla condotta del prevenuto, che non si sarebbe presentato all’autorità di polizia francese per fornire le spiegazioni richieste.

Siffatta motivazione non appare tuttavia corrispondente alla logica e alle regole di massima esperienza, laddove non tiene conto delle circostanze particolari- e concrete della vicenda procedimentale, di cui è cenno nel ricorso, e finisce quindi per essere apodittica e assertiva, perchè priva di qualsiasi altro riferimento al caso concreto.

Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, che deve essere pronunciato con rinvio alla medesima corte di appello, per consentire un nuovo esame degli elementi, di cui deve tenersi conto a fini cautelari, onde correggere il vizio del provvedimento annullato ed emettere, se del caso, un nuovo provvedimento restrittivo valido ed efficace.

Il venir meno poi del titolo custodiale comporta l’immediata liberazione del D.L., se non detenuto per altra causa, poichè la detenzione resta priva di un valido titolo in atto, con la conseguenza ora detta in ordine al requisito della libertà personale del ricorrente (in tali sensi cfr. Cass. Sez. 6, 21/5-3/6/2008 n.22189 Rv. 239941; 4/12/09-19/1/2010 n. 2266 Rv. 245785). Conseguono gli adempimenti di legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma. Ordina l’immediata liberazione di D.L.A., se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5 e art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11248 Pensioni, stipendi e salari Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma T.M.D. ed altri litisconsorti, ex lavoratori socialmente utili, impugnavano la sentenza del 27/6/2006 con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la loro domanda, proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1996 al 2000, ed al pagamento delle differenze retributive così maturate nonchè all’adempimento degli obblighi previdenziali conseguenti.

A sostegno dell’impugnazione gli appellanti deducevano la estraneità della loro attività al quadro normativo disciplinante l’impiego dei lavoratori socialmente utili; la difformità tra l’attività lavorativa in cui erano stati impiegati e la previsione legale relativa agli ambiti di utilizzo per i lavoratori socialmente utili, di cui al D.Lgs. n. 482 del 1997, art. 2; la difformità tra la previsione dell’utilizzo indicata nei progetti giustificativi della assunzione, quali lavoratori socialmente utili, e gli ambiti, gli uffici e le mansioni cui erano stati in concreto adibiti.

Concludevano per la riforma della decisione e per la declaratoria della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1996, ovvero, in subordine dal 30 giugno 1998, e per il pagamento delle differenze retributive maturate, oltre all’assolvimento degli oneri previdenziali.

Con sentenza del 21/9-20/10/2010 l’adita Corte d’appello dichiarava il difetto di giurisdizione dell’AGO per il periodo precedente al 30/6/1998 mentre per il periodo successivo condannava il Ministero appellato a pagare agli appellanti le differenze retributive maturate per le prestazioni di lavoro dall’1/7/1998 all’ottobre 2000 (data di stipulazione dei singoli contratti a tempo determinato), ed agli oneri contributivi, da determinarsi in separato giudizio.

A fondamento della decisione osservava che il confronto tra i progetti da realizzare con l’apporto dell’attività dei lavoratori appellanti e l’ambito di utilizzo dei LSU come specificato dal D.Lgs. n. 486 del 1997, art. 2, denotava la non coincidenza tra gli uni e le previsioni dell’altro e, quindi, l’estraneità dell’utilizzo dei lavoratori rispetto a quanto voluto e consentito dal legislatore in tema di LSU. Pertanto, dovendosi escludere il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Ministero – trattandosi di pubblica amministrazione, per la quale le assunzioni devono seguire norme di accesso concorsuale (non evincibile nel caso di specie) le prestazioni fornite andavano valutate e regolate come prestazioni di fatto di cui all’art. 2126 c.c., in ragione dell’art. 36 Cost..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Ministero della Giustizia con due motivi.

Resistono gli intimati con controricorso.
Motivi della decisione

Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, il Ministero della Giustizia censura la sentenza della Corte d’appello di Roma, per violazione dell’art. 2126 c.c., e del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 2, (primo motivo), e per violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2, (secondo motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, svolgendo talune argomentazioni a sostegno delle denunciate violazioni, la cui corretta comprensione richiede alcune puntualizzazioni. Giova, anzitutto, chiarire che, in punto di fatto, è rimasto accertato che gli attuali controricorrenti, quali lavoratori socialmente utili, sono stati utilizzati dal Ministero ricorrente dal 1996 al 2000, per la realizzazione di tre distinti progetti: "Intervento in via straordinaria per garantire la funzionalità degli Uffici Giudiziari del Giudice di pace";

"Imminente istituzione delle Sezioni stralcio dei Tribunali ordinari", Completamento del processo di informatizzazione degli Uffici centrali e periferici e supporto delle strutture amministrative degli Uffici Giudiziari al momento della entrata in vigore del G.U. di primo grado".

In punto di diritto va evidenziato che la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.Lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l’istituto. Successivamente è intervenuta la ulteriore disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81 del 2000, ma quest’ultima – come correttamente osservato dalla Corte di merito – non risulta applicabile alla controversia all’esame perchè, ratione temporis, regolata dalle precedenti norme sopra individuate.

Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, definisce la qualità dei LSU, indicando che gli stessi hanno per oggetto "la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo". Specifica poi al secondo comma che le attività di cui ai LSU sono distinte secondo la seguente tipologia:

"a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione..; b) lavori mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi…; c) lavori mirati alla realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario… con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali; d) prestazioni da parte di tipolari di trattamenti prvidenziali…". Precisa che le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 "sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti".

L’art. 2 dello stesso Decreto indica poi espressamente, specificando l’ambito di utilizzo dei LSU, i settori in cui possono essere attivati i progetti di lavori di pubblica utilità: cura della persona, dell’ambiente, dei territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano, e dell’acquacoltura del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

In particolare, la stessa disposizione, in prosieguo, indica gli specifici settori di utilizzo, secondo gli ambiti sopra indicati (cura all’infanzia, agli anziani, riabilitazione tossicodipendenti…

raccolta differenziata, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…, bonifica dall’amianto, miglioramento della rete idrica, opere per la modernizzazione dell’agricoltura…, messa in sicurezza edifici a rischio…, valorizzazione del patrimonio culturale…).

Orbene, la Corte d’appello, dopo avere distinto, ai fini della giurisdizione il periodo ante giugno 1998, per il quale la giurisdizione è stata attribuita al giudice amministrativo, ed il periodo successivo, oggetto di giudizio – su tale distinzione, infatti, non vi è stata impugnativa alcuna – ha osservato, con riguardo a tale secondo periodo, che gli appellanti erano stati inseriti nei progetti sopra elencati, così come pacificamente risultante in causa. E, proprio tenendo presente i suddetti progetti, ha ritenuto fondate le pretese dei lavoratori sotto un duplice profilo: da un lato, ha rilevato che il confronto tra i progetti elencati ed il dettato legislativo di cui all’art. 2 sopra riportato, denotava la non coincidenza tra gli uni e le previsioni dell’altro, e quindi l’estraneità dell’utilizzo dei lavoratori rispetto a quanto voluto e consentito dal legislatore in tema di LSU; ciò in quanto il settore "Giustizia", in cui ciascuno degli appellanti era stato utilizzato (anche se in uffici di differente estrazione e competenza), non rientrava affatto nei settori di intervento del LSU, poichè non era assimilabile ad alcuna delle categorie di cui al citato art. 2.

Queste ultime – afferma la Corte – sono espressamente indicate nella prima parte della norma (cura della persona, del territori, e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, e dei beni culturali), e poi meglio e specificamente dettagliate nella seconda parte, allorchè la disposizione elenca le singole attività che di quelle grandi categorie devono intendersi facenti parte.

Pertanto – prosegue la Corte territoriale -, rispetto ad una espressione legislativa così attenta e dettagliata, significativa di una precisa volontà di convogliare l’utilizzo di detta categoria di lavoratori in attività scelte e contrassegnate da un comune denominatore di recupero di impegno pubblico i settori emergenti, quali la cura di soggetti deboli e la cura dell’ambiente, l’impiego in attività tutte interne a quella istituzionale del Ministero della Giustizia e degli uffici giudiziari, non poteva che risultare estraneo alla previsione di legge, e non coincidente con le finalità poste dal legislatore.

Sotto altro profilo, – osserva ancora la Corte d’appello – vi era stata diversità tra i progetti di assunzione originari e specifici riguardanti i lavoratori in questione e l’utilizzo concreto, poichè i lavoratori appellanti erano stati impegnati ed impiegati in uffici del tutto differenti rispetto a quelli oggetto del progetto, e pertanto nessuno di loro era stato inserito negli Uffici dei Giudici di Pace o nelle Sezioni Stralcio dei Tribunali, o ancora, negli Uffici del GU di primo grado (come risultante dalle indicazioni inserite dai singoli appellanti e non smentite e contestate dal Ministero).

Orbene, con il proposto ricorso il Ministero, denunciando, con il secondo motivo – da esaminare preliminarmente nell’ordine logico – violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), contesta solo il primo profilo argomentativo presente nella sentenza impugnata, sostenendo che questa "sembra confondere i Lavori socialmente utili ed i Lavori di pubblica utilità: soltanto questi ultimi possono, infatti, essere espletati nei settori previsti dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 21 (recte: art. 2), (cura della persona, dell’ambiente, del territorio, riqualificazione di spazi urbani etc.).

Diversamente, per i Lavori socialmente utili (ex art. 12 (recte art. 1), comma 2, lett. c), la disciplina prevede che questi siano preordinati alla "realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di sei mesi, prorogabili al massimo di sei mesi, con priorità di soggetti titolari di trattamenti previdenziali".

E nel caso di specie – prosegue il Ministero ricorrente – i progetti avevano evidente carattere di straordinarietà (ed urgenza), essendo connessi al processo di informatizzazione degli Uffici centrali e periferici del Ministero di Giustizia, nonchè finalizzati (anche) al supporto delle strutture amministrative degli uffici giudiziari al momento dell’entrata in vigore della normativa istitutiva del giudice unico di primo grado.

Ora, anche a rimanere in siffatta prospettiva, di fronte al chiaro disposto del comma 3, del medesimo articolo, secondo cui – giova ripetere – "Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2, sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti", il Ministero avrebbe dovuto impugnare l’assunto della Corte territoriale in ordine alla difformità dei progetti di assunzione rispetto all’attività in concreto espletata; difformità che – come correttamente affermato nella impugnata sentenza – vale ad escludere la possibilità di invocare la disciplina in materia di LSU quale fonte regolativa delle prestazioni in questione, essendo le condizioni di fatto verificatesi, estranee a quanto voluto dal legislatore in tema di LSU. Il motivo va, quindi, disatteso.

Anche il primo motivo non può trovare accoglimento. Con esso si censura la determinazione delle differenze retributive, come operata dalla Corte d’appello, fondata sulla considerazione che le prestazioni fornite andavano valutate e regolate come prestazioni di fatto di cui all’art. 2126 c.c., alla cui stregua la "prestazione di lavoro" svolta (così qualificabile per quanto sopra detto in tema di prestazione di lavori degli LSU ed ancora per prestazioni di lavoro comunque eseguite fuori dagli schemi legali dei LSU), comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione.

Così argomentando il Giudice di merito si è uniformato alle pronunce di questa Corte in materia per le quali, in tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto ed orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. n. 10759/2009).

Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui, se è provato che è stato prestato un diverso o ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e tale diverso od ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore (circostanze ritenute non controverse e non oggetto di specifiche censure nel ricorso in appello dalla Corte di merito), allora non vi sono ostacoli al riconoscimento dei diritti retributivi dichiarati dal giudice in relazione all’effettivo lavoro svolto.

Quanto poi alla compatibilita tra la regola dettata dall’art. 2126 c.c., ed i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, essa sussiste, come è stato dimostrato in più decisioni di questa Corte (fra le altre, Cass. n. 12749/2008 e Cass. n. 20009 del 2005).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione agli avv.ti Paolo Maria Montaldo ed Enrico Luberto, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 100,00 oltre Euro 6.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Paolo Maria Montaldo ed Enrico Luberto.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento notificato in data 22 marzo 2010 con il quale veniva giudicato non idoneo all’arruolamento per volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito in quanto affetto da G6PD (favismo) minore del 30% in soggetto senza comprovate manifestazioni emolitiche;

CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 991 del 23 giugno 2010 questa Sezione disponeva apposita visita medica di verificazione onde appurare la sussistenza e consistenza della causa di inidoneità rilevata dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che con nota depositata in atti il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ha trasmesso il verbale del rinnovato accertamento sanitario effettuato dal ricorrente in data 15 settembre 2010 dal quale risulta che in base alla attuale normativa, vigente dal 1 agosto 2010, il ricorrente è da giudicare idoneo quale volontario in ferma quadriennale nell’Esercito con attribuzione del coefficiente 2 (due) alla caratteristica somatofunzionale AV del profilo sanitario;

CONSIDERATO che, alla luce di tale nuovo accertamento in ordine alla idoneità del ricorrente, il presente ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre le spese possono compensarsi tra le parti in ragione della materia della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.