Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 28 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Trento revocava la misura della detenzione domiciliare alla quale D.B.F. era stato ammesso in data 2.11.2009.

Riteneva, in specie, il tribunale che il comportamento del condannato sia durante la misura alternativa, sia nel periodo immediatamente precedente, quando il D.B. era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, denotavano evidente insofferenza ai controlli da parte degli organi a tanto preposti che era stati in più occasioni fatti oggetto di vere e proprie aggressioni verbali e fisiche.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il D.B. contestando la valutazione del tribunale in ordine alle condotte che ad avviso del ricorrente non sono idonee a giustificare la revoca della misura alternativa, non potendosi configurare alcuna incompatibilità con la prosecuzione della misura.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’Interesse.

Invero, come si rileva dal certificato del DAP del Ministero della giustizia, D.B.F. è stato scarcerato in data 2.12.2010 per aver interamente espiato la pena.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23144 Diritti politici e civili

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olgimento del processo

che L.G., con ricorso del 13 maggio 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 17 aprile 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del L. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 8.600,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 14 dicembre 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) il L., asseritamente creditore, in nome e per conto della figlia minore, dell’indennità di accompagnamento, aveva proposto – con ricorso del 29 dicembre 1999 – la relativa domanda dinanzi al Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro; b) il Pretore adito aveva deciso favorevolmente la causa con sentenza del 9 aprile 2004;

c) in costanza di inadempimento dell’INPS, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 giugno 2005, aveva assegnato la somma dovuta in sede di pignoramento presso terzi;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto questo è stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla data in cui la sentenza che ha definito il processo presupposto è divenuta definitiva:

cioè, in data 14 dicembre 2005, mentre la sentenza del Pretore di Napoli del 9 aprile 2004 è passata in giudicato in data 9 aprile 2005.

Motivi della decisione

che, con i tre motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione -, si sostiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui dispone che la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva, deve interpretarsi nel senso che il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione, con la conseguenza che, nella specie, il predetto termine iniziale avrebbe dovuto esser fatto decorrere dal 27 giugno 2005, data della ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione della somma dovuta;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, secondo diritto vivente, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, situazioni che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono "diritti e obblighi", ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi, con la conseguenza che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi, con l’ulteriore conseguenza che, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e che, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza (cfr., ex plurimis, le sentenze delle Sezioni unite nn. 27348 e 27365 del 2009, nonchè le successive sentenze nn. 16828 del 2010 e 820 del 2011);

che pertanto, nella specie, il termine semestrale di decadenza dal diritto di proporre l’azione di riparazione, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 è scaduto – come esattamente rilevato dai Giudici a quibus – in data 9 ottobre 2005, mentre la stessa azione è stata intempestivamente promossa in data 14 dicembre 2005;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 08-07-2011, n. 26824

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Svolgimento del processo

1. Propone ricorso I.V.A. avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari il 10/5/2011 con la quale è stata disposta la sua consegna all’autorità giudiziaria bulgara richiedente, per esecuzione della pena.

Si eccepisce difetto di motivazione riguardo le condizioni ostative alla consegna di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. l) ed r), osservando che era stato condannato in Bulgaria per il delitto di furto consumato nel (OMISSIS) e di guida in stato di ebbrezza consumato nel (OMISSIS).

Il ricorrente assume inoltre di vivere in Italia dal 2006, a (OMISSIS), ove svolge attività lavorativa, circostanza che legittimerebbe, secondo la sua prospettazione il rifiuto della consegna e l’esecuzione della pena in Italia.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risultando che i reati per cui è stata chiesta l’esecuzione della pena sono stati commessi negli anni (OMISSIS), periodi in relazione ai quali non sono stati emessi provvedimenti di amnistia nel nostro paese.

2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, poichè la Corte ha compiutamente argomentato in fatto sulla mancanza di prova del radicamento del ricorrente nel territorio, presupposto legittimante il preteso rifiuto della consegna, valorizzando sia elementi concreti, quali l’incapacità dell’interessato di esprimersi in italiano e la mancata registrazione dell’interessato all’anagrafe ove egli assume di essere residente, sia l’assenza di documentazione sullo svolgimento di una continuativa attività di lavoro, risultando il richiedente essere stato impegnato in attività produttiva solo due giorni, in epoca prossima alla data di arresto.

Rispetto a tali emergenze di fatto l’interessato nulla ha provato o dedotto in senso contrario, limitandosi a reiterare le conclusioni di segno contrario.

La fase processuale successiva all’emissione della sentenza impugnata, ha confermato l’assenza del richiamato radicamento, non essendo stato possibile procedere alla notifica del provvedimento di fissazione della comparizione dinanzi a questo giudice, per irreperibilità dell’interessato, risultato non più abitante all’indirizzo fornito, tanto che si è provveduto ad una nuova citazione, con notifica ex art. 161 c.p.p..

3. L’inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla corresponsione della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma d Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29531 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16/4/07, dichiarava M. B.G. colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, perchè deteneva per la vendita n. 772 supporti illecitamente duplicati; e art. 648 c.p., e lo condannava alla pena di giorni 10 di reclusione ed Euro 410 di multa.

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 6/4/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

– insussistenza del reato contestato in quanto la sola mancanza del contrassegno SIAE non determina la concretizzazione della condotta illecita prevista dalla L. n. 633 del 2001, art. 171 ter;

– non corretta determinazione della pena, per effetto delle concesse attenuanti generiche, rilevato che queste furono concesse in giudizio di bilanciamento con l’aggravante L. n. 633 del 1941, ex art. 171 ter, comma 2, lett. a), ritenuta nel capo di imputazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale. sviluppata in sentenza, si palesa del tutto logica e corretta.

Con la prima censura la difesa del prevenuto contesta la sussistenza del reato, di cui al capo a) della rubrica, rilevando che la sola mancanza del contrassegno SIAE non può essere determinante a concretizzare la cristallizzazione della fattispecie criminosa.

La doglianza è del tutto priva di pregio, visto che il giudice di merito, nello svolgere il discorso giustificativo, a mezzo del quale è pervenuto alla affermazione di colpevolezza del M., ha richiamato le emergenze istruttorie, in particolare la confessione di costui, il quale alla udienza di convalida dell’arresto, ha dichiarato di dedicarsi alla vendita di merce abusivamente riprodotta, nonchè le dichiarazioni dell’appuntato Mu., che ha sottoposto a controllo a campione i DVD e i CD, rilevandone la illecita duplicazione.

Per cui la ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) è stata correttamente desunta dalla dimostrata contraffazione del materiale in questione e non dalla mancanza del contrassegno SIAE. Del pari non meritevole di accoglimento, in quanto non solo del tutto infondata, ma anche in contrasto con la pronuncia resa dal decidente, risulta essere la seconda censura formulata: il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale, di poi confermato dalla Corte territoriale, disponeva la concessione delle attenuanti generiche, senza procedere ad alcun giudizio di bilanciamento con l’aggravante di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.