T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-02-2011, n. 1412 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti inquadrati nell’area A, sono dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ramo trasporti – ed operanti presso la sede centrale della motorizzazione di Roma e nelle sedi delle province dislocate in tutt’Italia e, nel corso dell’ultimo decennio, sono rimasti esclusi dai processi di riqualificazione professionale che hanno riguardato gli appartenenti alle altre aree.

Gli odierni esponenti premettono che il ccnl Ministeri 19982001 rivedeva la classificazione dei lavoratori disponendo che le precedenti ex nove categorie venissero raggruppate in tre diverse aree, la A, la B e la C.

Tuttavia, mentre nelle aree B e C la contrattazione collettiva aveva individuato diverse posizioni economiche all’interno delle aree, nell’area A non era prevista alcuna differenziazione professionale poiché le declaratorie contrattuali facevano riferimento a mansioni di estrema semplicità, di fatto non più esistenti e, dunque, a profili professionali ormai superati. E invero, così venivano dettagliati i "contenuti professionali di base: – lavoratore che è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli".

In conseguenza di ciò, gli appartenenti all’area A non hanno potuto prendere parte al processo di rinnovamento e di adeguamento professionale che ha riguardato le altre aree professionali, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento.

Ciò in ragione del fatto che i passaggi comportavano costi aggiuntivi ai bilanci delle singole amministrazioni e che il ccnl del 1998, all’art. 32, prevedeva che il Fondo unico di amministrazione (FUA) servisse per "finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;.."; e l’Amministrazione interpretava tale disposizione nel senso di utilizzare il FUA per i passaggi nell’ambito di ciascuna area ma non per i passaggi tra aree.

La sigla del nuovo contratto collettivo, con effetto 20062009, ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree (ora rinominate I, II e III, nelle quali sono confluite rispettivamente le precedenti aree A, B e C) nonché diverse fasce retributive: da F1 a F3 per la prima area, da F1 a F6 per la seconda area e da F1 a F7 per la terza.

Inoltre, per la ex area A (ora area I), il nuovo contratto, con disposizione transitoria di cui all’art. 36, ha così disposto: "In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all’entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l’accesso dall’esterno. All’onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all’art. 3 del ccnl del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi ccnl’.

In forza di tale disposizione del ccnl, con l’ipotesi di accordo integrativo per l’utilizzo del FUA 2007 siglato l’8.2.2008, all’art. 4, lett. b), si è convenuto la "progressione tra la prima e la seconda area ai sensi dell’art. 36 del ccnl: nella misura di euro 143.718,50 per finanziare, con decorrenza 1° ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato A al ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS.".

In una tabella allegata sono stati evidenziati i contingenti numerici destinati al suddetto passaggio.

Il suddetto accordo integrativo è stato sottoposto al procedimento di verifica congiunta della compatibilità economicofinanziaria, ai sensi dell’art. 20, comma 1 – lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica del 20.6.2008 sono state formulate talune osservazioni, in parte recepite dal Ministero dei Trasporti; con successivo provvedimento del predetto Dipartimento, in data 19.9.2008, si è ancora osservato quanto segue:

"… si precisa che le progressioni tra le aree, come rilevato dal Consiglio di Stato con parere n. 3556 del 16 gennaio 2005, sono equiparate alle assunzioni e, pertanto, soggette ai limiti ed alle procedure previste dalla specifica normativa disposta in materia. In relazione a quanto sopra si ritiene che anche ai fini del rispetto dell’adeguato accesso dall’esterno, le procedure di cui all’art. 36 del ccnl vadano assoggettate alla disciplina autorizzatoria di cui all’art. 35, comma 4, del DLgs n. 165/2001". A completamento delle osservazioni, nel precitato provvedimento si è altresì rappresentato che l’accordo integrativo in esame avrebbe potuto seguire il suo corso, a condizione che lo stesso venisse modificato con la specificazione che, ai fini dell’attivazione dell’art. 36, si provvedeva nei termini suddetti.

In seguito a ciò, il Ministero dei Trasporti ha diramato in data 1.12.2008 un comunicato al personale, precisando che "In data 1° dicembre u.s. è stato sottoscritto l’accordo ora pubblicato, nel quale è stato tra l’altro sancito l’impegno delle parti a rivedersi per stabilire modalità e procedure per i passaggi d’area, qualora le iniziative già attivate consentano di superare i rilievi sopra descritti".

Al comunicato è stato allegato il nuovo accordo FUA 2007 contenente la precisazione suddetta.

Con il ricorso in epigrafe gli esponenti impugnano, chiedendone l’annullamento, la comunicazione al personale del Direttore Generale del personale in data 1.12.2008, con la quale si blocca il processo di passaggio del personale dall’area A verso l’area B, in accoglimento dei rilievi fatti dal Dipartimento della Funzione pubblica con comunicazione del 28.6.2008, ribadito con comunicazione 19.9.2008, nonché entrambi tali ultimi provvedimenti.

I ricorrenti, mentre deducono che la procedura concorsuale de qua, poiché rispetta la quota di posti riservata agli esterni, sarebbe del tutto in linea con il dettato costituzionale, contestano l’applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina richiamata dalla Funzione Pubblica, vale a dire dell’art. 35, comma 4, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, che subordina l’avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle amministrazioni dello Stato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A dire dei ricorrenti, infatti, poiché la ratio del richiamato art. 35 – introdotta dall’art. 1, comma 104, legge 30.12.2005 (legge finanziaria per il 2006) – era quella di evitare che la contrattazione collettiva disponesse procedure concorsuali al di fuori del controllo centrale, con conseguente perdita di controllo della spesa pubblica, ne consegue che la determinazione di procedere ai passaggi tra le due aree, utilizzando le disponibilità del FUA e quindi in assenza di aggravi per il bilancio, renderebbe del tutto illogica nonché inutile la sottoposizione dell’indizione del concorso alle procedure di controllo da parte dell’esecutivo.

Inoltre, il richiamo operato dalla Funzione pubblica alle procedure per le nuove assunzioni – naturalmente collegate alle procedure concorsuali di accesso alla posizione economica B1 – sarebbe pretestuoso, in quanto, come risulta dall’avviso del 29.10.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha in corso procedure di assunzione ai sensi della legge n. 56/1987, proprio per le professionalità dell’area II, qualifica funzionale F1, vale a dire quella a cui avrebbero dovuto accedere gli appartenenti dell’ex area A, per cui è controversia.

Le censure sono meritevoli di adesione.

Osserva il Collegio che, a norma dell’art. 16 della legge n. 56/1987, le Amministrazioni dello Stato effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Pertanto, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente, se il personale sino alla ex 4^ categoria (poi livello B1 e ora area II, fascia retributiva 1) può essere assunto per chiamata diretta, risulta effettivamente improprio e illogico fare riferimento, per la progressione tra le aree in esame, alle procedure concorsuali per le nuove assunzioni. Pertanto inapplicabile risulta, alle progressioni tra le aree in parola, la disciplina stabilita in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, con conseguente invalidità degli atti oggetto del presente gravame. Ciò è tanto vero che, come sopra evidenziato, l’intimato Dicastero sta procedendo all’assunzione di personale per le professionalità dell’area II, qualifica funzionale F1, tramite chiamata diretta.

Tale tesi trova conferma nella giurisprudenza della S.C. che, di recente (sent. n. 9555 del 22.4.2010), in tema di rapporti di lavoro dei portieri addetti alla vigilanza e custodia di edifici di proprietà di enti pubblici (nella specie: l’Inail), ha affermato che "detti rapporti, invero, seppure rientrano nella generale nozione di pubblico impiego, non possono essere ricondotti agli specifici rapporti di impiego pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche (cfr. Cass., sez. un., 23 giugno 1989, n. 3000). La loro instaurazione, peraltro, non avviene mediante pubblico concorso e neppure tramite particolari procedure selettive, essendo richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo ( decreto legislativo n. 29 del 1993, articolo 36, comma 1, lettera b), come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, articolo 22), oltre, beninteso, gli "eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità"; ciò che vale di per sé ad escluderne l’assoggettamento alla disciplina pubblicistica invocata dal resistente Istituto. Tale conclusione è del tutto in linea con la sentenza n. 89 del 2003, con la quale si ribadisce che la Corte Costituzionale ha sottolineato la ratio della inoperatività della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituita esclusivamente dalla salvaguardia del principio del concorso nell’accesso al pubblico impiego".

Per completezza d’indagine, occorre considerare che, come afferma la giurisprudenza amministrativa in materia di progressioni tra aree professionali nella pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1612; 13.4.2010, n. 2043), il "passaggio interno" è ipotizzabile non solo nell’ambito della stessa categoria professionale, ma anche da una categoria all’altra.

In particolare, dopo aver premesso che nella singola area esistono più posizioni, in quanto le stesse hanno una ragione prevalentemente economica e descrivono un livello omogeneo di competenze, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una progressione verticale con acquisizione di un livello giuridico superiore, si afferma che con i nuovi contratti collettivi di lavoro (per il rinnovo del 19982001 e successivi), "si è passati ad applicare, alle procedure selettive interne, non più la nozione di acquisizione e di reclutamento del personale, che era (ed è) propria dei processi selettivi dall’esterno, ma la diversa concezione dello sviluppo professionale del personale dipendente, già previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 29 del 1993 e indirettamente confermato dall’art. 35 del dlgs 30.3.2001 n. 165 (secondo cui:"1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento delle professionalità richieste, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno")."

Con ciò "lo scenario muta sostanzialmente dal momento che i nuovi contratti collettivi di lavoro hanno abolito le qualifiche ed introdotto il sistema delle "categorie" e delle "posizioni economiche" ed hanno previsto il "passaggio interno" non solo nell’ambito della stessa categoria, ma anche da una categoria all’altra ( art. 15 C.c. n. 1. Ministeri, art, 4 C.c. n. 1. Regioni Enti locali; art. 15 C.c. n. 1. Parastato; art. 32 C.c. n. 1.n. Scuola).

Tale differente disciplina, tra i passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni, appare, peraltro, confermata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), nel suo riferimento "agli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria" e alla diversa nozione di "passaggio di area o di categoria" ( L. n. 266, art. 1, comma 193).

Ne consegue – ad avviso del Collegio – che i principi espressi in passato dalla Corte Costituzionale vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 21 aprile 2005 n. 159: "non si può infatti negare che nella fattispecie il passaggio da un’area ad un’altra comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso (cfr. sentenza n. 320 del 1997). Di conseguenza deve sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra quest’ultimo principio e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative (cfr. sentenze n. 205 e n. 34 del 2004)".

La Corte, dunque, non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto che in ogni caso fosse salvaguardato il principio dell’accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevole soltanto quelle norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni e verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti."

Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che le professionalità, ora F1 della seconda area, alle quali il Ministero intimato intende far accedere gli appartenenti alla ex area A (ora prima area), sono estranee alle procedure concorsuali di cui all’art. 97 Cost. e pertanto risulta illegittima la pretesa applicazione della normativa richiamata dalla Funzione pubblica, con conseguente illegittimità degli atti impugnati che devono pertanto essere annullati.

Sussistono pertanto giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 589

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con deliberazione 25 gennaio 2010 – ARG/elt 5/10, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha dettato una nuova disciplina concernente le modalità di remunerazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, dovuta alle azioni di modulazione della produzione adottate da T. s.p.a.

Le ricorrenti, società che operano nel campo della produzione di energia elettrica da fonte eolica, hanno impugnato tale provvedimento, ritenuto lesivo sotto diversi profili, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha proposto opposizione al ricorso e, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 1199/71, ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale.

Le ricorrenti, intendendo insistere nel ricorso, hanno depositato presso la Segreteria di questo Giudice atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come anticipato, la controversia in esame ha per oggetto la deliberazione n. 5/2010, con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi anche "AEEG" o "Autorità") ha introdotto una nuova disciplina per la remunerazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, causata dagli interventi di modulazione della produzione posti in essere da T. s.p.a.

Per comprendere appieno i termini di tale controversia è opportuno illustrare brevemente il quadro fattuale e giuridico su cui la stessa si innesta.

Esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale richiedono che, in ogni istante, la quantità di energia elettrica immessa nella rete di trasporto dai produttori sia pari alla quantità prelevata dai consumatori finali.

Per assicurare tale equilibrio il Gestore della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (T. s.p.a) svolge un fondamentale servizio denominato "servizio di dispacciamento".

Il servizio di dispacciamento viene in generale espletato attraverso la stipula di appositi contratti fra il Gestore della rete e soggetti specificamente abilitati, titolari di impianti denominati unità di produzione o di consumo, i quali si obbligano a immettere e/o a prelevare energia elettrica secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso in modo da assicurare l’equilibrio energetico sulla rete trasporto.

Per ciò che concerne in particolare gli impianti di produzione da fonte eolica, l’art. 13 della deliberazione n. 5/2010 stabilisce invece che T. s.p.a., al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, e quindi al fine di assicurare il mantenimento del suindicato equilibrio, può adottare specifiche azioni di modulazione della produzione: in sostanza, utilizzando tale potere, il Gestore della rete, al ricorrere di situazioni di particolare criticità, può imporre al singolo produttore, titolare di impianti eolici, di diminuire la produzione di energia onde assicurare l’equilibrio del sistema.

La medesima deliberazione prevede anche che la mancata produzione di energia venga remunerata al produttore da T. s.p.a. attraverso il versamento di un importo pari al prodotto fra il prezzo unitario dell’energia elettrica, come determinato sul mercato del giorno prima, e la quantità di energia effettivamente non prodotta (cfr. art. 7.1 della deliberazione n.5/2010).

Tale sistema di remunerazione, innovativo rispetto a quello previsto dal previgente sistema delineato dalla deliberazione n. 330/2007 di AEEG, permette dunque al produttore di conseguire un effettivo ristoro, rapportato al corrispettivo che questi avrebbe potuto ottenere per la vendita dell’energia potenzialmente prodotta qualora non fossero intervenuti gli ordini di modulazione impartiti dal Gestore della rete.

Il precedente sistema era invece imperniato su criteri di remunerazione di carattere forfetario: il calcolo del corrispettivo non si effettuava prendendo a riferimento la quantità di energia effettivamente non prodotta, ma una quantità virtuale data (i) per le prime sei ore di modulazione, dal maggior valore fra a) la differenza tra quantità media immessa in rete dall’impianto nelle tre ore precedenti e l’energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione e b) la differenza tra quantità media immessa in rete dall’impianto negli ultimi ventiquattro mesi ed energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione; e (ii) per le ore di modulazione eccedenti le sei, dalla differenza fra quantità media di energia immessa in rete dall’impianto negli ultimi ventiquattro mesi ed energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione.

Questo sistema, proprio perché ispirato a criteri di quantificazione forfetaria dell’energia non prodotta (media della quantità di energia immessa in rete in periodi antecedenti al periodo di modulazione), non permetteva ai produttori di conseguire una remunerazione aderente al dato reale; aderente cioè all’effettiva quantità di energia non immessa nel periodo di modulazione calcolata in base alle potenzialità produttive (correlate all’intensità ed alla direzione del vento) proprie di quel periodo.

Come detto la deliberazione n. 5/2010 ha modificato le modalità di calcolo previste dalla delibera n. 330/2007, imponendo una quantificazione del corrispettivo aderente al dato reale.

Tuttavia le sue previsioni, per espressa indicazione contenuta nel punto 2) della parte dispositiva (laddove è stabilito "di prevedere che le disposizioni contenute nell’Allegato A al presente provvedimento si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2010") si riferiscono solo al periodo successivo alla data da ultimo citata; mentre per il periodo antecedente valgono ancora le previsioni di cui alla delibera n. 330/2001. Ed è proprio la mancata applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ad essere considerata lesiva degli interessi delle ricorrenti le quali, con il presente ricorso, censurano tale aspetto della disciplina.

Altro aspetto ritenuto lesivo riguarda le modalità di remunerazione dei certificati verdi.

Anche per tale profilo è necessaria una breve illustrazione della disciplina.

L’art. 11 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica"), dopo aver imposto in capo ai produttori ed agli importatori di energia elettrica l’obbligo di immettere in rete una certa quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, al comma 3 stabilisce che tale obbligo può essere adempiuto "….anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale…".

Ciò significa che il produttore e/o l’importatore non è tenuto esso stesso ad immettere in rete una quota di energia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, ma può acquistare dai produttori che si avvalgono di tali fonti una quota di energia pari alla quota che egli è tenuto ad immettere in rete.

Ne discende che il valore economico dell’energia energia elettrica prodotta utilizzando fonti rinnovabili non è correlato esclusivamente al prezzo corrisposto per il suo acquisto da parte dei consumatori finali, ma anche al valore delle suindicate quote. Tale sistema, oltre a configurare una modalità di adempimento dell’obbligo di immissione in rete di una data quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, implementa dunque anche una forma di incentivazione per i titolari degli impianti alimentati da tali fonti, i quali possono trarre profitto sia dalla vendita dell’energia prodotta sia dalla commercializzazione delle quote.

Per semplificare il sistema di commercializzazione delle quote, il Gestore del Sistema Energetico (GSE s.p.a.) – società pubblica che si occupa dello sviluppo del settore delle fonti rinnovabili ed assimilate – rilascia ai produttori di energia elettrica che si avvalgono di impianti alimentati da tali fonti appositi certificati, denominati "certificati verdi", in quantità direttamente proporzionale alla quantità di energia prodotta; i quali certificati costituiscono poi il titolo negoziabile e dunque l’oggetto materiale degli scambi economici (cfr. art. 2, comma 144, della legge 14 dicembre 2007 n. 244 ed art. 11, primo comma, del d.m. 18 dicembre 2008).

Pertanto, gli ordini di modulazione impartiti da T. s.p.a., proprio perché impongono ai titolari di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di immettere in rete meno energia di quella che si sarebbe potuta potenzialmente immettere, oltre a penalizzare l’operatore sotto il profilo della mancata vendita dell’energia non prodotta, lo penalizzano anche in ragione della minore quantità di certificati verdi ottenuta rispetto a quella che si sarebbe potuta potenzialmente conseguire.

La deliberazione impugnata prevede quindi anche una forma di remunerazione correlata alla mancata emissione di certificati verdi, rinviando alle disposizioni contenute nell’art. 11, comma 8, del d.m. 18 dicembre 2008.

Tale norma stabilisce che "a garanzia della reale durata dell’incentivazione tramite i certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto l’incentivo di cui al presente articolo, è considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorità…A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo nominale di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento".

Per comprendere appieno tale disposizione occorre premettere che il sistema di incentivazione costituito dalla commercializzazione delle quote di energia prodotta con l’uso di fonti rinnovabili, e quindi dalla commercializzazione dei certificati verdi, ha una durata temporale limitata: ciascun produttore può richiedere il rilascio di certificati verdi per un periodo di otto anni (qualora i suoi impianti siano entrati in esercizio o revisionati dopo l’aprile del 1999), e per un periodo di quindici anni per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 (cfr. art. 2, comma 144, della legge n. 244/2007 cit.).

Attraverso il richiamo all’art.11, comma 8, del d.m. 18 dicembre 2008 – che, come visto, consente un prolungamento del periodo di incentivazione – la delibera n. 5/2010 prevede pertanto, per il mancato conseguimento di certificati verdi, una particolare forma di remunerazione, consistente nel prolungamento del periodo di incentivazione per una durata pari alla durata temporale dei periodi di modulazione disposti dal Gestore della rete, incrementata del venti per cento.

Anche tale forma di remunerazione viene considerata inadeguata e lesiva degli interessi delle ricorrenti, le quali rivolgono quindi le proprie censure anche avverso tale profilo della deliberazione impugnata.

Illustrato in tal modo il quadro fattuale e normativo su cui si innesta la presente controversia, è ora possibile passare all’esame dei motivi di ricorso, non prima tuttavia di aver ribadito, onde fugare i dubbi espressi dalle ricorrenti al riguardo, che le previsioni contenute nella deliberazione impugnata – per espressa disposizione di cui al punto 2) del dispositivo – si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Nel primo motivo si evidenzia che il legislatore comunitario e quello nazionale – con le direttive 2009/28/CE e 2001/77/CE e con l’art 1 della legge n. 10/91, l’art. 1 del d.lgs. 387/2003 e l’art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 239/2004 – hanno inteso incentivare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e, a tal fine, hanno dettato norme che prevedono particolari remunerazioni di vantaggio dell’energia effettivamente prodotta con tali fonti, sia mediante tariffe agevolate sia mediante l’accesso ai certificati verdi.

Le previsioni contenute nella deliberazione impugnata, in quanto prevedono criteri di remunerazione non adeguati, sarebbero quindi in contrasto con le disposizioni contenute nelle suindicate norme.

Nel secondo motivo si rileva che la disciplina di cui alla deliberazione n. 330/2007 (relativa alla remunerazione per la mancata vendita dell’energia nel periodo antecedente al 1° gennaio 2010) e quella di cui al d.m. 18 dicembre 2008 (relativa alle forme di ristoro per la mancata emissione dei certificati verdi) potrebbero ritenersi adeguate nel caso ipotetico in cui T. avesse utilizzato i poteri di impartire ordini di modulazione solo al ricorrere di ipotesi eccezionali, correlate ad effettive situazioni di criticità; e non già nel caso concreto, avendo T., nel corso dell’anno 2009, fatto uso sistematico dei suindicati poteri al fine di ovviare alle carenze strutturali della rete di trasporto, violando in tal modo, a dire delle ricorrenti, gli art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 79/99, 13 e 14 del d.lgs. 387/2003, 16 della direttiva 2009/28/CE e 15 della direttiva 2009/72/CE.

Nel terzo motivo le ricorrenti deducono difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Sostengono in particolare che la scelta di rinviare alle disposizioni di cui alla delibera n. 330/2007 per la disciplina del periodo antecedente al 1° gennaio 2010 sarebbe del tutto irrazionale posto che è stata la stessa Autorità a riconoscerne l’inadeguatezza; e che l’irrazionalità sarebbe ancor più marcata in quanto i criteri di remunerazione ivi previsti postulerebbero, a loro dire, una piena attività – non compressa dagli ordini di modulazione – almeno biennale degli impianti di produzione; mentre l’applicazione degli stessi criteri ai casi in cui tale attività viene fortemente compressa dai suddetti ordini (come avvenuto nel caso concreto) determinerebbe l’attribuzione agli operatori di un ristoro del tutto irrisorio, con ciò frustrandosi le stesse finalità che l’Autorità si era posta.

I tre motivi possono trattarsi congiuntamente.

Ritiene il Collegio che, con riferimento alle doglianze dirette avverso la mancata applicazione retroattiva dei nuovi criteri di remunerazione dell’energia non prodotta individuati nel provvedimento impugnato, sia condivisibile l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Autorità.

Invero è del tutto evidente come le censure in esame, pur se dirette formalmente contro le (a dire delle ricorrenti, irragionevoli) limitazioni temporali imposte all’applicazione dei nuovi criteri di remunerazione sanciti con la deliberazione n. 5/2010, in realtà nella sostanza tendono surrettiziamente a contestare la previgente disciplina contenuta nella deliberazione n. 330/2007.

La lesione degli interessi delle ricorrenti ad immettere in rete tutta l’energia prodotta al prezzo di vendita di mercato è stata provocata non già dalla deliberazione impugnata (la quale assicura alle interessate una remunerazione commisurata sulla producibilità stimata della quota di energia oggetto dell’intervento di modulazione); ma dalla deliberazione previgente che, stabilendo criteri di quantificazione ispirati a parametri presuntivi, non consentiva la piena remunerazione dell’energia non prodotta per le inefficienze strutturali della rete; sicché è contro quest’ultimo provvedimento che esse avrebbero dovuto proporre tempestiva impugnazione.

Va dunque dichiarata, con riferimento a tale profilo, l’inammissibilità del ricorso.

Come si è detto i motivi di ricorso sono altresì diretti avverso quella parte del provvedimento impugnato che disciplina – attraverso il rimando alle disposizioni di cui al d.m. 18 agosto 2008 – le modalità di remunerazione per il mancato conseguimento di certificati verdi.

Anche tale profilo è, a parere del Collegio, inammissibile.

Il citato art. 11, comma 8, del d.m. 18 agosto 2008 stabilisce che, a garanzia della reale durata dell’incentivazione tramite i certificati verdi, il prolungamento del periodo di incentivazione può essere disposto fra l’altro per "…eventuali fermate disposte dalle competenti autorità in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete…".

E’ di palmare evidenza come la fattispecie normativa testé illustrata calzi perfettamente con quella che si realizza allorquando il Gestore della rete impartisce agli operatori gli ordini di modulazione: anche in tale evenienza infatti i titolari degli impianti sono tenuti a limitare la produzione di energia elettrica affinché venga assicurata la sicurezza del sistema.

A diverse conclusioni non può pervenirsi facendo leva sul termine "fermate" utilizzato dalla norma il quale, a dire delle ricorrenti, lascerebbe intendere che il decreto si riferisca solo all’ipotesi di completo arresto degli impianti. Invero è opinione del Collegio che la disposizione in esame intenda disciplinare tutte le ipotesi in cui, per ottemperare agli ordini impartiti dalle competenti autorità al fine di salvaguardare esigenze di sicurezza, l’operatore sia costretto ad immettere in rete meno energia di quanto le sue potenzialità produttive gli consentirebbero; e dunque intenda disciplinare non solo i casi di arresto totale di tutti gli impianti dell’operatore, ma anche quelli di parziale arresto.

Una lettura difforme sarebbe peraltro illogica posto che, se la norma dovesse interpretarsi in senso opposto a quello che qui si propone, si dovrebbe concludere che il decreto ministeriale non avrebbe previsto alcuna forma di ristoro per le ipotesi in cui esigenze di sicurezza impongano non già il fermo totale di tutti gli impianti dell’operatore, ma solo quello parziale.

Da ciò discende che l’Autorità non ha dettato alcuna disciplina innovativa sul punto, limitandosi la stessa, con il proprio provvedimento, a ribadire quanto già previsto nel decreto ministeriale.

Ne discende ulteriormente che le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente anche tale decreto, e non limitarsi ad impugnare la deliberazione n. 5/2010 che, sul punto, lo si ribadisce, non fa altro che rinviare alla disciplina nel primo contenuta.

Sotto tale profilo il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse, posto che l’annullamento della deliberazione impugnata non farebbe venir meno la disciplina di ristoro per mancata emissione di certificati verdi – ritenuta dalle parti lesiva dei loro interessi – contenuta nel d.m. 18 agosto 2008, in questa sede non impugnato.

In conclusione, per le motivazioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La particolarità della vicenda fattuale induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 22-03-2011, n. 11473 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

corsi.
Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli investito ex art. 324 c.p.p., delle richieste di riesame presentate nell’interesse dei coniugi B.G. e V.L., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 16.7.2010, avente ad oggetto beni immobili, quote societarie, beni aziendali e conti correnti intestati agli istanti e ritenuti appartenenti a B. R., fratello di G., indagato del reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Premessa la ricostruzione dei rapporti tra B.R. e il clan Bidognetti e illustrati gli elementi che sostenevano l’ipotesi della sua partecipazione a detta associazione mafiosa, il Tribunale osservava, con specifico riferimento alla situazione patrimoniale dei ricorrenti, che la riconducibilità delle imprese apparentemente intestate a B.R. emergeva dalle dichiarazioni del collaboratore V. ed era confermata dalle conversazioni intercettate nonchè dalla incongruenza tra le fonti di reddito accertate dei due ricorrenti, la consistenza del loro nucleo familiare (avevano tre bambini) e il valore del loro patrimonio mobiliare e immobiliare.

2. Hanno proposto ricorso B.G. e V. L., a mezzo dei rispettivi difensori avvocati Giuseppe Stellato e Filippo Trofino, con atti depositati il 7 e il 21 ottobre 2010, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

2.1. Ricorso B. per avvocato Stellato.

Denunzia con unico motivo violazione di legge e difetti di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.

Afferma che la motivazione era graficamente assente con riguardo alla posizione di B.G., dal momento che le dichiarazioni dei collaboratori, alle quali si faceva riferimento per sostenere l’esistenza di elementi indizianti, si riferivano al solo B. R., sicchè la deduzione che le quote di B.G. appartenevano in realtà a R. risultava sguarnita di qualsivoglia giustificazione. In particolare: non riguardavano il ricorrente le dichiarazioni riportate di V.G. nè le intercettazioni da cui, secondo il Tribunale, sarebbe emerso che R. era il titolare della GRB costruzioni e della Cooperativa 3B 191; lo stesso Tribunale aveva evidenziato in relazione alla posizione del ricorrente una serie di movimenti finanziari "dal contenuto assolutamente significativo", la cui differenza risultava compatibile con i redditi dichiarati, e nessun valore "indiziante" poteva essere tratto perciò da questi, tanto più in assenza di elementi probatori che riguardassero il ricorrente, e non potevano ipotizzarsi responsabilità familiari "collettive"; la difesa aveva dimostrato che il patrimonio dei fratelli B. derivava dall’eredità paterna e la circostanza risultava dallo stesso decreto di sequestro e dalle dichiarazioni di V.G., e tanto imponeva l’analisi della specifica situazione del ricorrente, cosa che il Tribunale non aveva fatto; infine neppure era stato considerato che il ricorrente esercitava in concreto delle attività nè era stata data spiegazione del giudizio di sproporzione tra redditi e "accumuli personali", ancorchè non rilevante in assenza di altri indizi.

2.2. Ricorso V. per avvocato Trofino.

2.2. Denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p., D.L. n. 306 del 1992, artt. 12 quinquies e 12 sexies, sostenendo, come nel ricorso precedente, che le dichiarazioni dei collaboratori non riguardavano la ricorrente e suo marito, che l’affermazione che i due erano teste di paglia era generica e indimostrata e la motivazione per relationem svelava l’assenza di giustificazione; che le movimentazioni finanziarie dei coniugi erano significative e la differenza era compatibile con i redditi dichiarati; che l’entità di questi era irrilevante in assenza di elementi indizianti per i coniugi; che non potevano ipotizzarsi responsabilità familiari "collettive"; che non era stata dimostrata nè l’intestazione fittizia nè la finalità elusiva; che i beni dei coniugi derivavano da acquisti ereditari e che la donna aveva goduto di reddito autonomo, avendo svolto attività di insegnante; che non poteva ammettersi una inversione dell’onere della prova. Aggiunge quindi che, pur essendo il marito della ricorrente indagato di concorso esterno e di interposizione fittizia e la V. di mera interposizione fittizia, il G.i.p. aveva respinto la richiesta di misura cautelare ma aveva disposto i sequestri sul presupposto che il loro patrimonio fosse da riferire a Raffaele B., per il quale soltanto aveva ritenuto sussistente l’ipotesi dell’art. 416 bis c.p., ma senza offrire argomenti a sostegno di tale tesi ed anzi in contraddizione con la ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti.
Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Non occorre ricordare che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall’art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali, però, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua; S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno).

2. Ora nel caso di specie il provvedimento impugnato non può affatto considerarsi immotivato giacchè, a ragione della ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, osserva: che B. G. risultava essere legale rappresentante e titolare al 50 % della G.R.B. costruzioni; legale rappresentante e titolare al 50 % della Europa Costruzioni; legale rappresentante della Manzoni Cooperativa Edilizia s.r.l.; titolare al 25 % della 3B soc. coop.;

titolare al 33 % della 3 soc. coop.; lo stesso era inoltre titolare, in comproprietà, di alcuni fondi rustici; V. risultava intestataria di svariati fondi rustici, alcuni in comproprietà, di un terreno, di una casa a (OMISSIS) con tre pertinenze; che la riferibilità a B.R. delle aziende formalmente facenti capo a G. era oggetto delle dichiarazioni del collaboratore V.G., che aveva parlato dell’"impero societario" dallo stesso costruito per arricchirsi e frodare il fisco; che dalla conversazione intercettata il 20.1.2009 si traeva conferma dell’appartenenza a B.R. della GRB; che dalla intercettazione 22.1.2008 si traeva conferma dell’appartenenza a lui della Cooperativa Manzoni e della Coop. 3B; che le movimentazioni finanziarie dei ricorrenti ammontavano ad oltre Euro 1 milioni e mezzo, a fronte di redditi complessivi dal 2000 al 2008 di circa Euro 115.000,000, sicchè detratte le spese di mantenimento le entrate lecite non giustificavano il giro di dinaro e l’accumulo patrimoniale.

Mentre le censure, per come risulta evidente dal loro riassunto nella parte in "fatto", si risolvono in doglianze sulla bontà, plausibilità o completezza degli argomenti addotti (peraltro con riferimento a profili non pertinenti in materia di sequestro probatorio, quali la colpevolezza dei ricorrenti), non prospettabili, anche a prescindere dai svariati profili di carenza di autosufficienza e dunque dalla genericità, a norma del richiamato art. 325 c.p.p., comma 1. 3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impugnazioni – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14456 Contratto

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Svolgimento del processo

Il cravattificio Tremarle srl aveva commissionato a Fates snc la riparazione di un macchinario.

Eseguito l’intervento, la Fates otteneva nel 1999 dal tribunale di Como decreto ingiuntivo, poi dichiarato provvisoriamente esecutivo, per importo superiore a L. 9 milioni.

L’opposizione della committente veniva accolta nel novembre 2002 dal giudice monocratico del tribunale, il quale rilevava che l’incarico concerneva inizialmente soltanto un pezzo triangolare, con successiva autorizzazione a sostituire una lampada non corrispondente alle norme di legge.

L’appello di Fates snc veniva accolto dalla Corte d’appello di Milano, che riteneva raggiunta la prova dell’accettazione dell’insieme dei maggiori interventi effettuati, nonchè della preventiva autorizzazione di detti interrenti da parte della committente.

Avverso questa sentenza l’opponente insorge con due motivi di ricorso per cassazione.

L’opposta ha resistito con controricorso.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., Fates rileva che nelle more è intervenuto il fallimento della società Tremark e chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Motivi della decisione

L’istanza svolta in memoria va disattesa. Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., e segg., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (Cass. 18300/03; 10218/10).

La sentenza impugnata ha ritenuto che la committente dovesse onorare il pagamento di tutti i lavori eseguiti sul macchinario, perchè il contenuto del contratto si sarebbe riferito, dopo l’iniziale più limitato accordo, a tutto quanto necessario per renderle funzionante.

A tal fine ha tratto argomento dal fatto che la bolla di consegna firmata senza contestazione alcuna dal socio legale rappresentante di Tremark recava specifica indicazione delle opere eseguite, ben più complesse delle due sole sostituzioni che secondo l’opponente erano state richieste. Ciò ha reso più credibile, secondo la Corte di merito, il teste indotto da parte opposta – che ha confermato l’avvenuta autorizzazione anche degli interventi recati sulla bolla – rispetto alle deposizioni dei testi indotti dall’opponente, in precedenza analizzate, considerate meno coerenti e convincenti con la dinamica dei fatti.

Inoltre l’avvenuta contestazione solo dopo il ricevimento della fattura, che elencava i medesimi interventi con la indicazione dei prezzi, avrebbe spiegato che la contestazione riguardava solo il prezzo e non l’esecuzione di opere non preventivamente autorizzate, come desunto anche dall’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’opponente.

Infine il prezzo sarebbe stato congruo, in quanto confrontato utilmente con altro listino prezzi, con i correnti costi di mano d’opera e con la convenienza complessiva dell’intervento, specificamente stimato.

A fronte di questa coerente e logica motivazione, che ha affrontato ed esaminato scrupolosamente ogni elemento di valutazione, parte ricorrente con il primo motivo lamenta vizi di motivazione ed erronea e contraddittoria valutazione delle prove.

Sostiene che la Corte avrebbe malvalutato alcuni passaggi delle deposizioni di altri testimoni e dell’interrogatorio formale e avrebbe fondato alla decisione su un teste interessato e inattendibile.

Il secondo motivo denuncia illegittima applicazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. e contraddittoria motivazione.

Vi si sostiene che il silenzio del compratore non assume significato di accordo, che deve essere stato precedente l’acquisto e si afferma che la mancata contestazione della fattura non può essere interpretata come accettazione del prezzo.

Le censure non colgono nel segno.

La critica svolta in ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e1 assegnato alla prova (Cass 6064/08; 18709/07).

Nel caso di specie la Corte ha offerto una lettura logica e coerente dei fatti; ha spiegato perchè ha privilegiato una deposizione rispetto ad altra; lo ha fatto agganciandosi a comportamenti certi provenienti dal legale rappresentante della opponente, il quale ebbe subito ben presenti i numerosi interventi eseguiti e nulla ebbe a contestare, fino a quando non prese visione del prezzo, a conferma del fatto, rilevato in sentenza (e imprecisamente criticato, atteso che il riferimento era alla circostanza che la contestazione fu sollevata solo dopo aver conosciuto i prezzi e non circa la contestata mancata autorizzazione preventiva) che su questo profilo e non sull’altro (esecuzione di opere non commissionate) sorse il dissenso. Con riferimento al secondo motivo giova precisare che la citazione di Cass. 7870/90 (Il compratore non ha alcun onere di contestare la fattura rilasciata dal venditore con riguardo alla indicazione dell’entità del prezzo che sia diversa da quella pattuita con il contratto, nè di conseguenza un siffatto comportamento omissivo del coinpratore può essere interpretato come accettazione di tale diverso prezzo) è inappropriata, poichè la massima si riferisce a specie in cui il prezzo diverso da quello pattuito riguardava lo stesso bene, non la fornitura di beni e servizi molto maggiori rispetto a quelli oggetto dell’accordo iniziale.

L’insieme delle valutazioni del giudice di merito, che è logico e coerente intrinsecamente e adeguatamente motivato, anche con riguardo alla scelta delle risultanze da valorizzare, resta quindi insindacabile in questa sede.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.200 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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