Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-07-2011, n. 15971 Reintegrazione o spoglio

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Svolgimento del processo

Secondo quanto si riferisce nella sentenza impugnata, con ricorso dep. il 9 gennaio 1988 B.A.G. propose domanda di reintegra possessoria in riferimento ad un sentiero sul quale veniva esercitata una servitù di passaggio a piedi, in bicicletta e con carretti a mano sull’estremo limite nord del ruapp. 193 in Comune di Romano d’Ezzelino, già di proprietà di B.A., quindi acquistato dalla convenuta Cartotecnica Scotton s.r.l., che aveva eretto una recinzione (con rete metallica) ostruendo o quanto meno impedendo il normale esercizio del passaggio, attraverso il quale la ricorrente e suoi aventi causa si recavano ai campi da loro coltivati per raccoglierne e trasportare i prodotti partendo dalla loro abitazione.

Il Pretore con decreto ordinava la reintegrazione del possesso.

La Cartotecnica Scotton s.r.l. chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a un tratto del passaggio in questione. Con ordinanza del 2 maggio 1988 era revocata la sospensione dei lavori e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Lito Tre s.n.c.: non essendo stato ottemperato a tale ordine, la causa era cancellata dal ruolo con provvedimento del 3 gennaio 1989 e riassunta nei confronti delle predette società con atto notificato il 20 e il 23 gennaio 1989:

tale giudizio era riunito al ricorso di reintegrazione del possesso depositato il 10 settembre 1988 nei confronti della Lito Tre s.n.c..

Con sentenza n. 52 del 1990 il Pretore condannava le convenute alla reintegrazione del possesso della servitù di passaggio secondo le indicazioni già indicate nel decreto del 16 gennaio 1988. Con sentenza dep. 5 agosto 2004 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l’appello proposto dalle società convenute.

Per quel che interessa nella presente sede i Giudici di appello ritenevano che alla stregua delle informazioni fornite dai carabinieri e della deposizione del teste Z., era stata raggiunta la prova della tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 1168 cod. civ., considerando che l’osservanza del termine di un anno dal sofferto spoglio andava considerato con riferimento al primo ricorso proposto il 9 gennaio 1988 nei confronti della Cartotecnica Scotton s.r.l., non essendo gli effetti del ricorso introduttivo travolti dalla cancellazione della causa, una volta che il giudizio sia stato riassunto; d’altra parte, anche se il teste Z. aveva poi contraddittoriamente rettificato l’iniziale affermazione di avere ultimato nel gennaio 1988 i lavori di recinzione iniziati nel febbraio 1987, precisando che tali lavori erano in realtà durati due soli giorni, era comunque ritenuta, in relazione al secondo ricorso datato 10 settembre 1988, l’estensione dell’effetto impeditivo della decadenza del primo ricorso.

Nel merito, la sentenza – dopo avere fra l’altro rilevato che fondo dominante era da considerare il terreno coltivato dall’attrice che dalla propria abitazione, ora di proprietà del figlio B., raggiungeva transitando anche con mezzi meccanici sul sentiero de quo – riteneva provati l’esistenza e esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte dell’attrice sulla base delle dichiarazioni rese dal teste B.G. sia nel giudizio di primo grado che in sede di gravame, essendo escluso che potesse configurarsi un interesse del teste che, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., lo legittimasse alla partecipazione del presente giudizio, mentre l’escussione in appello del teste, avendo avuto a oggetto le medesime circostanze sulle quali aveva deposto in prime cure, non incontrava il divieto di nuove prove sancito dall’art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di rinnovazione che rientrava nei poteri del Collegio ex art. 356 cod. proc. civ.. Infine, non assumeva rilievo la circostanza che il sentiero, nei pressi dell’abitazione dell’attrice, si riduce fino a mt. 1,65 e che pertanto i mezzi agricoli utilizzati dall’attrice non potevano transitare e neppure essere parcheggiati, atteso che – dopo avere effettuato lo scarico dei prodotti agricoli – era possibile che i predetti veicoli retrocedessero attraverso il medesimo sedime controverso al fine di rimettersi nella via pubblica attraversando all’uopo fondi di terzi.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la Cartotecnica Scotton s.r.l. e la Lito Tre s.r.l. (già la Lito Tre s.n.c.) sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso l’intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. in relazione agli artt. 703, 107 e 270 cod. proc. civ. nonchè insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, deducono che nessuno dei testi era stato sentito in ordine alla data di effettuazione dei lavori attraverso i quali sarebbe avvenuto il denunciato spoglio, mentre dalla deposizione Z. doveva evincersi la tardività del ricorso depositato il 10-9-1988 così come della riassunzione della causa nei confronti della Lito Tre s.n.c. che non poteva sanare l’intervenuta decadenza. Il motivo è infondato.

Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall’art. 1168 cod. civ. per la proposizione dell’azione di reintegrazione nel possesso, va determinato esclusivamente con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all’atto illecito (Cass. 10936/1993; 7617/2006), mentre irrilevanti sono al riguardo la data della sua notifica o quella in cui sia stato notificato l’atto di chiamata in causa del terzo, successivamente individuato, in base alle difese del convenuto o alle risultanze processuali, quale autore dello spoglio (Cass. 5154/2003). Pertanto, correttamente la sentenza ha tenuto conto del primo ricorso depositato nel gennaio 1988, atteso che l’originario giudizio è proseguito a seguito della riassunzione della causa cancellata dal ruolo. Con il secondo motivo le ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3 e art. 356 cod. proc. civ., comma 1, nonchè omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione, deducono che la prova ammessa in appello aveva ad oggetto circostanze, quali la data dell’avvenuto spoglio e le modalità di esercizio della servitù nell’anno precedente lo spoglio, sulle quali la parte istante si era dimenticata di chiedere prova e che non aveva di fatto provato:

ingiustificabile e inaccettabile si era rivelata l’azione di supplenza del Tribunale.

Il motivo è infondato.

La prova espletata in appello aveva a oggetto le medesime circostanze di quelle dedotte in primo grado, avendo i Giudici correttamente proceduto alla rinnovazione per sopperire alle lacune o incertezze delle deposizioni rese in primo grado dai testi escussi. L’esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni previsto dall’art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ., involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

(Cass. 322/2010).

Con il terzo motivo le ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente o contraddittorìa motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 246 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 1168 cod. civ., censurano: la valutazione della prova testimoniale, evidenziando l’inattendibilità del teste B.G. e la non veridicità delle circostanze dal medesimo riferite; l’illogicità della sentenza laddove aveva ritenuto irrilevante la riduzione della larghezza del sentiero accertata dal consulente tecnico d’ufficio; l’errore compiuto dai Giudici nel considerare fondo dominante solo il terreno ai quali l’attrice si recava per coltivarlo e non pure la sua abitazione. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà. Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità di quelle censure che, denunciando l’erronea valutazione della prova, l’inattendibilità dei testi, la non veridicità delle deposizioni escusse o ancora la contraddittorietà delle circostanze riferite dal teste involgono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito che, come tali, sono sottratti al sindacato di legittimità. Ciò posto, il vizio di motivazione denunciato appare fondato, laddove la sentenza, dopo avere evidenziato che il fondo servente viene utilizzato quale passaggio utilizzato dall’attrice per accedere dalla casa ove abita, ora di proprietà del B., ai terreni dalla medesima coltivati, ha ritenuto che fondo dominante fossero soltanto i predetti terreni quando evidentemente la funzione di collegamento fra la casa di abitazione e i predetti terreni agricoli comporta che il sentiero a tal fine utilizzato è a vantaggio sia della prima che dei secondi. Ma se la invocata servitù sarebbe stata esercitata allo scopo di consentire il passaggio di veicoli agricoli per il trasporto e lo scarico dei prodotti dai terreni coltivati alla casa di abitazione, evidentemente non appare logico affermare la sussistenza di un passaggio carraio suscettibile di possesso quando, secondo quanto ancora accertato dai Giudici, i predetti veicoli non possono giungere fino alla casa di abitazione per il restringimento della stradina nè possono ivi parcheggiare ma scaricano i prodotti nei pressi dell’abitazione di proprietà del B., non potendo transitare attraverso quest’ultima: al riguardo, occorre ricordare che il diritto di servitù si configura come un peso di natura reale che grava su un fondo ed è posto a vantaggio di un altro fondo. Ed invero, sarebbe stato necessario verificare – e l’indagine che il giudice di rinvio dovrà compiere avrà a oggetto – le modalità di esercizio del possesso della servitù di passaggio carraio così come praticato in epoca precedente allo spoglio, non essendo peraltro necessario in tema di azione di spoglio violento che il possesso abbia durata ultraannuale, dovendo qui considerarsi che la disposizione dell’art. 1066 cod. civ., secondo cui nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno precedente, indica solo i crìteri che debbono essere seguiti per risolvere nelle cause possessorie le controversie relative alla misura ed alle modalità della servitù, ma non subordina la tutela possessoria alla durata ultraannuale del potere di fatto corrispondente alla servitù (Cass. 7897/1999; 4817/1998; 5340/1982;

n 2982/1974). In particolare, occorrerà verificare se, per le obiettive caratteristiche e dimensioni del tracciato, il sentiero fosse idoneo al collegamento fra i fondi e venisse quindi in concreto utilizzato con "i veicoli agricoli" indicati nella sentenza impugnata ("trattori, carri trainati da buoi"), in modo da accertare che i prodotti fossero per L’appunto trasportati dai fondi agricoli e venissero scaricati nell’abitazione della B..

Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva disatteso l’eccezione di incapacità del teste B., quando il predetto aveva il medesimo interesse a proporre le domande avanzate dall’attrice e a invocare lo spoglio della servitù di passaggio dal medesimo esercitata, tenuto conto che fondo dominante era anche l’abitazione della B. e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, soltanto i fondi coltivati. Anche il B. aveva interesse in causa e la sua deposizione non poteva essere presa in esame.

Il motivo è infondato.

Occorre chiarire che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite); d’altra parte, la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., è rimessa – così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Nella specie la sentenza ha correttamente ritenuto che l’interesse del teste B. non l’avrebbe legittimato a essere parte nel giudizio di reintegrazione del possesso della servitù invocata dall’attrice, dovendo qui ribadirsi che – attesa la natura reale e non personale del diritto di servitù di cui si già detto e considerato che il possesso si estrinseca nel potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio di un diritto – occorre che il possesso del diritto di servitù sia esercitato a vantaggio di un fondo di cui l’attore sia legittimato a invocarne la tutela, quale proprietario o possessore. Tale situazione è stata esclusa nella specie posto che, a prescindere dalla (erronea) esclusione della natura di fondo dominante dell’abitazione dell’attrice, dalle stesse dichiarazioni del teste B., così come sono riportate nel ricorso, quest’ultimo aveva sostenuto di esercitare il passaggio per "giungere in un mio fondo … ": ne consegue che il possesso relativo all'(eventuale) diritto di servitù sarebbe stato esercitato a favore di un fondo diverso da quello a vantaggio del quale l’attrice ha invocato la tutela possessoria e non avrebbe legittimato il teste a promuovere il presente giudizio o a intervenirvi. Per quel che concerne la deposizione del teste B., la sentenza non ha esaminato le sue dichiarazioni, avendolo ritenuto incapace. Il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo nei limiti di cui si è detto; gli altri motivi vanno respinti.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso per quanto in motivazione rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 17882 Rescissione per lesione enorme

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 febbraio 2006 il Tribunale di Campobasso: a) rigettava la domanda proposta da L.L. nato il (OMISSIS) nei confronti di D.F. e L.L. nato il (OMISSIS) al fine di sentire condannare i convenuti al rilascio di due fabbricati rurali, casa colonica e parte di una stalla e dell’aia antistante, concessi loro in comodato, oltre risarcimento danni; b) accoglieva la domanda riconvenzionale dispiegata dai convenuti, avente ad oggetto la rescissione per lesione ultra dimidium del contratto di compravendita del 24 febbraio 1997, intercorso tra il L.L. nato il 1977 e D. F., L.A.M., L.C. e L. L. nato il (OMISSIS), alienanti.

La Corte di appello di Campobasso, decidendo su gravame dall’attore – L.L. nato il (OMISSIS), – rigettava il 18 ottobre 2009 l’appello.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l’originario attore, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso D.F., L.L. nato il (OMISSIS), L.A.M., L.C.. All’udienza del 10 febbraio 2011 la Corte, rilevato che non risultava ritualmente notificato il ricorso a L.G. disponeva per il rinnovo della notifica. L’incombente risulta effettuato.

Non ha svolto attività difensiva L.G., chiamato in causa dai convenuti in primo grado.

Il L.L. nato il (OMISSIS), che depositò memoria per l’udienza scorsa, per quella odierna ha depositato nuova memoria.
Motivi della decisione

1. – In punto di fatto va posto in rilievo che con rogito notarile del 24 febbraio 1997 il L. cl. (OMISSIS), su interessamento di L.G., poi chiamato in causa e fratello di L. S., marito e padre dei futuri alienanti, aveva acquistato gli immobili indicati nell’atto di citazione da D.F. e L.L. cl. (OMISSIS). A dire degli alienanti il L. G. avrebbe assicurato che si trattava di una mera formalità e gli immobili sarebbero stati ritrasferiti non appena fossero state restituite le somme pagate per estinguere i debiti del defunto S., per i quali era stato promosso pignoramento a carico degli stessi immobili oggetto del rogito.

Gli immobili predetti furono venduti dagli alienanti per la somma di L. 156.655.317, che fu riconosciuta dagli stessi alienanti a fronte di un prezzo indicato nel rogito di L. 74.050.000. 2.-Ciò posto in rilievo, con il primo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello erroneamente avrebbe ritenuto che egli, attore in primo grado, non avrebbe mai messo in discussione la ricorrenza dei presupposti per la rescindibilità del contratto e che egli avrebbe utilizzato tale assunto per escludere il sindacato sulla prova documentale, attestante il pagamento non sproporzionato e, quindi, escludere la sussistenza della lesione, ovvero del presupposto della rescissione.

Osserva il Collegio che il motivo va disatteso, per le seguenti considerazioni.

Al riguardo, emerge dalla sentenza impugnata che il giudice dell’appello ha posto a fondamento della decisione due rationes decidendi.

La prima è di natura processuale, ovvero la mancata contestazione dei requisiti della rescindibilità da parte del L. appellante, il quale si era sempre difeso, eccependo solo la prescrizione dell’azione.

La seconda è di natura sostanziale, avendo ritenuto che la documentazione prodotta non solo non assurgeva a prova contraria, ma dalla stessa si evinceva la evidente sproporzione tra il valore del complesso immobiliare venduto e quanto effettivamente corrisposto agli alienanti.

Per questo argomentare, dai contenuti valutativi corretti sul piano logico-giuridico, nessuna censura così come formulata, merita la decisione sul punto.

3.-Di qui, l’assorbimento del secondo motivo (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sotto altro profilo ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), che, peraltro, è infondato.

Infatti, il giudice dell’appello ha ritenuto non provato il pagamento riferito ad un importo "che toglieva spazio alla lesione ultra dimidium" ed ha evidenziato che la stima del compendio, fatta dal CTU, non fu oggetto di alcuna censura in primo grado, in termini di congruità nè per eccesso, nè per difetto.

4.- In merito al terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1448, 1449, 2947 c.c. e art. 644 c.p.; violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 342 c.p.c., – art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5) va precisato quanto segue. Con esso il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia esaminato le considerazioni da lui addotte e i riferimenti giurisprudenziali posti a sostegno della invocata prescrizione annuale dell’azione di rescissione, per cui chiede che venga riconosciuta la ammissibilità del motivo di appello sul punto, affermando, inoltre, che se si seguisse l’argomentare del giudice a quo si potrebbe giungere all’abrogazione dell’art. 1449 c.c., comma 1. In estrema sintesi, il giudice del gravame erroneamente e con argomentazioni carenti avrebbe ritenuto non sussistere i presupposti del termine prescrizionale.

La censura non merita accoglimento sotto nessuno dei profili dedotti.

E valga il vero.

Il giudice dell’appello ha accertato, incidenter tantum, la sussistenza del reato di usura, rinvenendo nella realtà documentale portata al suo esame, che gli eredi di L.S. versavano in una situazione di precarietà finanziaria, per cui si risolsero a liquidare il complesso "l’immobiliare, stimato dal CTU nel corso della procedura esecutiva per L. 551.700.000, alienandolo, invece al prezzo di L. 156.655.317, che, come è evidente, non raggiungeva nemmeno un terzo del complesso valore dei cespiti.

Il L.L. cl. (OMISSIS) – acquirente – era ben a conoscenza della pendenza delle procedure esecutive, come da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio formale, per cui indebitamente ebbe a conseguire un vantaggio esorbitante dal negozio di compravendita con i venditori esecutati. Sulla base di circostanze, che non risultano contraddette nemmeno nel presente ricorso se non per affermare la validità ed efficacia dei documenti prodotti, il giudice dell’appello ha rinvenuto che i motivi del gravame non fossero specifici, in quanto al di là della riaffermazione dell’applicabilità della prescrizione al caso in esame, l’attuale ricorrente in quella sede non avrebbe congruamente e specificamente confutato la motivazione del Tribunale. Infatti, il giudice a quo ha ritenuto che le matrici degli assegni bancari erano privi di efficacia probatoria così come le fotocopie degli stessi, in quanto i titoli non erano stati assegnati alle persone a favore delle quali risultavano emessi e, comunque, il loro ammontare complessivo era ed è inferiore alla soma di L. 156.655.317 che fu versata agli alienanti.

La ritenuta, in appello, genericità della censura resiste anche in questa sede, ove il ricorrente non apporta alcun elemento che possa contraddirla, soffermandosi e dilungandosi su problematiche astratte ed ancora una volta generiche (v. 48-56 ricorso).

Nè corrisponde al vero che "sempre e comunque la semplice lesione ultra dimidium comporterebbe, nella tesi impugnata, il comportamento usuraio", per cui l’art. 1449 c.c., comma 1, primo periodo, sarebbe, dunque, implicitamente abrogato (n. 57 del ricorso).

Infatti, il giudice dell’appello non solo ha evidenziato la sussistenza di tale lesione, ma anche lo stato di bisogno degli alienanti, l’approfittamento del L. acquirente. Peraltro, nel suo accertamento incidentale, che in concreto non riceve contestazione specifica, come già detto, il giudice a quo ha rinvenuto la sostanziale coincidenza tra la fattispecie dedotta in sede civile dall’attore a fondamento della propria pretesa e la fattispecie penalistica. Di vero, per il reato di usura, quali si configura a seguito della novella del 7 marzo 1996, applicabile ratione temporis, non rientra tra gli elementi costitutivi la condotta dell’usurario, perchè occorre guardare alla conclusine del negozio unitamente agli elementi dell’approfittamento e dello stato di bisogno della vittima, entrambi ritenuti sussistenti attese le ricostruzioni temporali ed oggettive della vicenda.

In altri termini, per la fattispecie di cui al novellato nel 1996 art. 644 c.p., la condotta criminosa risulta caratterizzata dal solo requisito oggettivo di uno squilibrio finanziario legalmente qualificato nell’ambito del contratto a prestazioni corrispettive, come nella specie, per cui fondamentale a tal fine è la sproporzione, come linea di confine, tra condotta penalmente rilevante ed operazione lecita in relazione alle concrete e complesse caratteristiche del rapporto.

Sperequazione che è stata rinvenuta nel caso in esame con motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, immune da ogni censura in questa sede.

Ciò detto, appare di tutta evidenza che la decisione sul punto è corretta.

4. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe dichiarato inammissibile l’offerta di reductio ad aequitatem, perchè domanda nuova.

Al riguardo, devesi osservare che il giudice del merito ha ritenuta la inammissibilità sotto due profili, ovvero sia perchè nuova, qualora la si consideri, come pure è giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1037/76), come vera domanda giudiziale sia perchè "formulata in modo assolutamente generico che non consente al giudice di individuare il limite entro cui sussiste la disponibilità dell’offerente alla reductio ed alla controparte di vagliarne la convenienza, se tale offerta dovesse essere considerata, come parte della dottrina ravvisa, atto prenegoziale.

Come si può notare nessuno di vizi denunciati può trovare ingresso in questa sede.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida a favore delle parti costituite in Euro 3.600/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 1300 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 28.12.2009, le esponenti hanno depositato in giudizio istanza per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, non avendo più interesse alla decisione, insistendo però per la condanna alle spese delle controparti.

Con successiva memoria del 28.4.2011, depositata in vista dell’udienza pubblica, le ricorrenti hanno confermato la sopravvenuta carenza di interesse, pur chiedendo nuovamente la condanna alle spese delle parti intimate.

Queste ultime, nelle loro memorie del 18.4.2011, si sono opposte alla suddetta condanna, pur dando anch’esse atto della mancanza di interesse alla pronuncia di merito sulla lite.

Ciò premesso, reputa il Collegio che il presente ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse (ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c, del D.Lgs. 104/2010, codice del processo amministrativo), mentre le spese devono essere compensate, visto il particolare andamento della presente controversia e la condotta delle parti.

Infatti, se è pur vero che attraverso il presente ricorso è stato impugnato un atto inesistente (vale a dire il permesso di costruire, in realtà negato alla controinteressata dal Comune di Teglio), parimenti il progetto per la realizzazione dell’impianto distributore di carburanti è stato poi abbandonato, come risulta dalla richiesta di archiviazione di pratiche edilizie, presentata da A.E. Srl all’Amministrazione comunale il 10.11.2010 (cfr. doc. 14 del Comune).

La peculiarità della presente vicenda, che giustifica la compensazione delle spese, è stata del resto messa in evidenza anche da altra pronuncia di questo Tribunale, vale a dire la sentenza della IV Sezione n. 238/2011, nella quale sono state – significativamente – compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5179 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in date 4 e 5 ottobre 1999 e depositato il successivo 27 ottobre i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e del Ministero della salute al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento con decorrenza dal 30 dicembre 1987 e dall’1 luglio 1989 (primo ricercatore) e dal 26 marzo 1993 (dirigente di ricerca), da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Espongono, in fatto, che con decreto del Ministero della sanità (ora, Ministero della salute) dell’1 aprile 1992 sono stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore, decima qualifica funzionale, con decorrenza 30 dicembre 1987 e nel secondo livello professionale con decorrenza 1 luglio 1989. Successivamente, con decreti del direttore dell’I.S.P.E.S.L. del 17 ottobre 1995 (relativi ai ricorrenti Delle Piane, Emidi e Sampietro) e del 20 settembre 1996 (relativo al ricorrente Silvestri) sono stati inquadrati nella decima qualifica funzionale, profilo di dirigente di ricerca con decorrenza 26 marzo 1993 ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, punto II, D.P.R. n. 568 del 1987 e dell’art. 36 del R.O.P. nel primo livello professionale – profilo di dirigente di ricerca.

Con i cedolini dello stipendio di marzo e giugno 1993 e di luglio 1996 (relativi ai ricorrenti Delle Piane, Emidi e Sampietro) e di marzo 1997 (relativo al ricorrente Silvestri) l’I.S.P.E.S.L. ha erogato gli arretrati stipendiali per effetto dei suddetti reinquadramenti dapprima a primo ricercatore e poi a dirigente di ricerca senza però corrispondere anche le somme dovute per rivalutazione monetaria e per interessi legali sui suddetti arretrati.

Illegittimamente però su detti conguagli l’ente non ha corrisposto le ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali per il ritardato pagamento.

2. I ricorrenti chiedono dunque la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

3. L’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e il Ministero della salute si sono costituiti in giudizio.

Con memoria depositata il 7 gennaio 2011 l’I.S.P.E.S.L. ha preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione del credito vantato dai ricorrenti mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

4. Con ordinanza n. 1413 del 15 febbraio 2011 la Sezione ha disposto l’estensione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.A.I.L.. Ciò in quanto nelle more del giudizio l’ I.S.P.E.S.L. è stato soppresso dall’art. 7, primo comma, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e le relative funzioni sono state attribuite all’I.N.A.I.L., che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto ente.

5. A seguito dell’estensione del contraddittorio l’I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio ed ha affermato l’infondatezza del ricorso.

6. All’udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento con decorrenza dal 30 dicembre 1987 e dall’1 luglio 1989 (primo ricercatore) e dal 26 marzo 1993 (dirigente di ricerca), da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Il ricorso deve essere respinto.

Ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2010 – emessa su fattispecie del tutto identica a quella ora in esame – che "l’inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore ha carattere costitutivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1819 del 2000) tutte le volte che esso presuppone il perfezionamento di un’attività amministrativa di confronto tra vecchie e nuove posizioni, e non semplicemente di verifica di presupposti richiesti dalla normativa, quest’ultima più vicina a forme di trasposizione automatica e comunque di carattere meramente ricognitivo".

Ha aggiunto che "sotto questo profilo correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la complessità procedimentale delle vicende relative agli inquadramenti del personale ISPESL, a conferma della sussistenza di un’imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre, alla luce della normativa nel tempo precisatasi, attraverso il R.o.p. e i decreti intervenuti. Da ciò deriva che la data di maturazione del diritto principale alle differenze stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento (al quale si riconnettono le pretese accessorie) trova la propria fonte diretta nel provvedimento amministrativo e non nella normativa, sicchè anche il momento di decorrenza dei relativi interessi e rivalutazione non può che individuarsi dalla data di adozione dell’atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva".

Per le ragioni che precedono, del tutto condivisibili, il ricorso deve essere respinto, né ostano a tale conclusione le pronunce dello stesso Consiglio di Stato che le ricorrenti richiamano a supporto della fondatezza della propria pretesa, atteso che nella sentenza innanzi richiamata il giudice di appello ha ampiamente dimostrato l’insussistenza di un ritardo ingiustificato, che potesse legittimare la pretesa agli accessori alla sorte capitale, che è situazione che ricorre anche nel caso all’esame del Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, anche in considerazione del tempo decorso dalla decisione della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.