Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25165 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Catanzaro accoglieva il ricorso presentato da B.D. avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Lamezia Terme in relazione al delitto di tentato omicidio di una bambina di etnia Rom di nove anni. Riferiva compiutamente delle indagini svolte in un clima di totale omertà e di come i primi indizi sullo svolgimento dei fatti erano stati raccolti tramite una fonte anonima e come, solo dopo intercettazioni ambientali protratte nel tempo, si era giunti a sapere con ragionevole certezza cosa era accaduto; quel pomeriggio nel campo Rom era sorta una lite per futili motivi dovuti a panni stesi, tra due gruppi familiari che avevano già altri motivi di lite, e cioè il gruppo dei Be. e quello dei B., e come a seguito di un lite tra Be.Le. e B. A., qualcuno aveva preso un’arma ed aveva sparato ad altezza d’uomo colpendo per errore la bambina. La fonte anonima aveva riferito che B.A., dopo il primo scontro, se ne era andato ed era tornato col fratello Da. che aveva con sè l’arma poi utilizzata.

L’ordinanza riferiva che la ricostruzione fatta dagli inquirenti sulla base di alcune conversazioni intercettate e di alcune dichiarazioni testimoniali, rese de relato, pur costituendo indizi non assumevano il rango di gravi indizi da porre alla base della misura cautelare, in quanto il contenuto delle frasi intercettate poteva essere inteso come semplice narrazione di fatti come ricostruiti o come voci correnti nel campo nomadi e non come fatti direttamente conosciuti; la deposizione di Be.Ch. sul fatto che Da. avesse chiesto al fratello An., suo fidanzato, di assumersi tutta la responsabilità, visto che tutto si era verificato per causa sua, era poco credibile perchè era tutta volta ad allontanare i sospetti da An.; be.da. aveva riferito solo cose sapute da alta familiari, ma nessuno le aveva mai chiesto chi in particolare aveva riferito che a sparare era stato Da.; la videoregistrazione consentiva di affermare che Ma. stava narrando cosa gli era stato chiesto in sede di esame e non cosa sapeva lui; infine non vi era alcun elemento di prova che consentisse di ricollegare la presenza di Da. nel campo nomadi il giorno del fatto e nessuno aveva visto lui o la sua auto.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.M., e deduceva inosservanza e erronea applicazione della legge processuale in materia di valutazione dei gravi indizi e manifesta illogicità della motivazione.. Osservava che le conversazioni intercettate, pur non essendo noti gli interlocutori, avevano univocamente riferito che l’autore era stato Da. e che aveva chiesto ad An. di assumersi la responsabilità; si trattava di affermazioni del tutto genuine, visto che non erano ancora iniziati gli interrogatori dei testi. Le deposizione delle testi Be.Ch. e da. erano assolutamente attendibili e così quella della teste oculare B.R.. Affermava che i gravi indizi necessari per l’emissione della misura non potevano essere della medesima intensità richiesta per fondare il giudizio di colpevolezza, visto che l’attività investigativa era ancora in corso e volta proprio a risolvere le parziali incongruenze che era state evidenziate dal tribunale. La motivazione dell’ordinanza non aveva valorizzato il profilo della ricorrenza di una pluralità di indizi tutti volti a ricostruire la medesima realtà processuale, e si era soffermata sui singoli elementi e sulle singole incongruità, affermando addirittura che non poteva utilizzare in sede cautelare la testimonianza indiretta, divieto sussistente solo per il dibattimento.

Presentava una memoria l’indagato con la quale riteneva infondato il ricorso del P.M. in quanto non introduceva alcun elemento nuovo di valutazione, mentre il giudice del riesame aveva congruamente valutato tutti gli elementi di fatto posti al suo esame ed aveva concluso per l’insussistenza di un quadro indiziario che avesse il requisito della gravita. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

In sede cautelare la gravita indiziaria necessaria per assumere idoneità dimostrativa in ordine al fatto reato, deve essere preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, diversa ovviamente da quella di merito orientata all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. 1^ 1 aprile 2010 n. 19517, rv. 247206). Tanto premesso deve rilevarsi che il tribunale del riesame ben può sottoporre ad analisi sia le conversazioni intercettate sia le deposizioni testimoniali raccolte e dare delle stesse una interpretazione che, se non incongrua o illogica, non può essere censurata in sede di legittimità offrendo una diversa lettura dei medesimi elementi. I motivi di ricorso riguardano per buona parte una diversa valutazione del contenuto sia delle conversazioni sia delle dichiarazioni, ma non affrontano i dubbi in termini di gravita indiziaria sollevati dal tribunale; in particolare il dubbio che, anche se fosse vero che le persone parlavano del fatto nei termini riferiti dall’accusa non era certo che ne parlassero solo per sentito dire, senza avere dei fatti alcuna conoscenza diretta. Infatti nessun teste oculare era stato in grado di riferire chi avesse usato l’arma e soprattutto nessuno era stato in grado di riferire se quel giorno l’indagato si trovasse sul posto, e su questo punto nessun argomento è stato speso dal P.M. ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 12-07-2011, n. 6256

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Svolgimento del processo

la ricorrente si duole del provvedimento di inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Motivi della decisione

– il provvedimento impugnato è motivato dalla considerazione che "l’istante non risulta aver maturato il requisito dei due anni di matrimonio e di residenza alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94";

– a sostegno del gravame l’interessata deduce violazione di legge ed eccesso di potere;

– la cognizione della controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario;

– per pacifica e consolidata giurisprudenza, in materia di acquisto della cittadinanza iuris communicatione da parte del coniuge -straniero o apolide- di cittadino italiano, il diritto soggettivo dello stesso affievolisce ad interesse legittimo unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992, relativa alla "sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 22 marzo 2007, n. 1355; id., 11 agosto, 2005, n. 4334; id., sezione quarta, 15 dicembre 2000, n. 6707; Cass., sezioni unite, 27 gennaio1995, n. 1000; 7 luglio 1993, n. 7441; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 26 gennaio 2010, n. 945; sezione seconda, 7 gennaio 2010, n. 90 e sezione seconda quater, n. 7188 del 20 luglio 2009);

– invero soltanto nella predetta unica ipotesi è riconosciuto all’amministrazione un potere discrezionale di valutazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo;

– nel caso di specie è viceversa assente ogni potestà discrezionale in quanto – avendo la valutazione amministrativa avuto ad oggetto la sussistenza del predetto requisito di legge la controversia concerne il diritto soggettivo all’emanazione del decreto di acquisto della cittadinanza, con conseguente necessità per l’istante di "adire il giudice ordinario al fine di far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino" (Cass., sezioni unite, n. 7741/1993 cit.);

– a tale stregua il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario;

– conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove potrà essere riassunto nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come stabilito dall’art. 11 c.p.a.;

RITENUTO infine che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso in epigrafe n.2881/2011 per difetto di giurisdizione, con gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6851 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 25/05/10 C.M., C.M., M.S., M.G., V.F., N.P., F.L.D., L.A., G.G., D.A., A.M., B.V., P.A., B.G., I.G., G.B., G.D., R.S., V.N., F.G., I.F., C.F., M.F., C.A., M.S. e P.R. hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto di percepire il controvalore monetario del buono pasto, in misura doppia giornaliera ed in relazione ai turni di servizio espletati per almeno dodici ore, a decorrere dal 18 agosto 1999 e fino alla data in cui è stato riconosciuto in tale entità, oltre interessi e rivalutazione, e per la condanna dell’amministrazione ad eseguire l’emananda sentenza.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 9 giugno 2010, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1846/10 del 18 novembre 2010 il Tribunale ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare la documentazione ivi indicata.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che il nome corretto del ricorrente Iannone è Gianluca (e non Giuseppe come erroneamente indicato nel ricorso) secondo quanto risulta dalla certificazione allegata dall’interessato all’atto introduttivo e da quella depositata dallo stesso l’08/04/11 e dalla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione penitenziaria.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di quanto in prosieguo specificato.

C.M., C.M., M.S., M.G., V.F., N.P., F.L.D., L.A., G.G., D.A., A.M., B.V., P.A., B.G., I.G., G.B., G.D., R.S., V.N., F.G., I.F., C.F., M.F., C.A., M.S. e P.R., appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’accertamento del diritto di percepire il controvalore monetario del buono pasto, in misura doppia giornaliera, in relazione ai servizi che si sono svolti per almeno tre ore dopo l’orario giornaliero di 9 ore, a decorrere dal 18 agosto 1999 e fino alla data in cui è stato riconosciuto in tale entità, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna dell’amministrazione ad eseguire l’emananda sentenza.

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal Ministero della Giustizia nella memoria di costituzione depositata l’08 novembre 2010.

L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

L’erogazione del controvalore del buono pasto, avendo ad oggetto un importo monetario che avrebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, è soggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c..

Poiché non risultano atti interruttivi della prescrizione, il diritto dei ricorrenti è da ritenersi prescritto sino al 24 maggio 2005, tenuto conto del fatto che il quinquennio oltre il quale si è verificata la prescrizione decorre dalla notifica – avvenuta il giorno 25/05/10 – dell’atto introduttivo del presente giudizio (costituente, appunto, atto interruttivo).

In ordine alla sussistenza del diritto al controvalore del buono pasto in misura doppia (anteriormente al momento in cui l’Amministrazione resistente ha cominciato a corrisponderla), in capo ai dipendenti che hanno svolto servizi su turni stabili e periodici di 12 ore giornaliere, è da rilevare quanto segue.

Secondo quanto si evince dalla normativa di riferimento, l’indennità in esame ha natura compensativa di una spesa sostenuta dal dipendente, il quale, in ragione di esigenze di servizio, non può consumare il pasto nella propria abitazione, né può usufruire di un servizio mensa, e, perciò, non rappresenta un vero e proprio emolumento.

In questo senso depongono gli artt. 1, 2 e 3 l. n. 203/89 ed il D.P.C.M. 5.6.1997 che prevedono la corresponsione del buono pasto nei casi in cui non è stato istituito il servizio mensa, che garantirebbe la fornitura diretta del pasto al di fuori del domicilio del dipendente, e ne fissano la misura unica giornaliera, riferendosi specificamente a chi deve trattenersi sul luogo di lavoro dopo la pausa prevista per il pranzo.

È, perciò, evidente che il buono pasto deve essere riconosciuto in misura doppia, laddove, dovendo essere espletate per esigenze di servizio ulteriori ore lavorative giornaliere, il dipendente è costretto a mangiare per ben due volte fuori casa (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 246/10).

D’altra parte, la stessa Amministrazione ha cominciato a riconoscere ed a corrispondere il controvalore del buono pasto in misura doppia dall’1.1.2009, sulla base di una propria circolare che, in assenza di un’espressa previsione normativa (non potendo fondatamente affermarsi che la stessa, nella parte che qui interessa, abbia recepito il contratto collettivo di lavoro, che, al contrario, sul punto tace), è da ritenersi ricognitiva di un principio già desumibile dalla normativa di riferimento.

Ragioni di opportunità, derivanti da limiti di spesa, non possono, poi, trovare ingresso in questa sede, nella quale va soltanto accertata la sussistenza o meno del diritto soggettivo che i ricorrenti pretendono di far valere.

Ritenuto esistente il diritto al controvalore monetario del doppio buono pasto, va, poi, rilevato, con specifico riferimento alla posizione dei singoli interessati, che dalla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione in data 18 maggio 2011, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1846/10, emerge che i ricorrenti M.G. e R.S. non si trovano nelle condizioni per il riconoscimento del diritto in esame avendo prestato, nel periodo di riferimento, attività lavorativa con turni articolati su cinque giorni settimanali e, quindi, aventi durata inferiore alle 12 ore.

Secondo quanto risulta dalla medesima documentazione ministeriale, poi, gli ulteriori ricorrenti hanno espletato nel periodo di riferimento (maggio 2005 – 31 dicembre 2008) i turni di servizio pari o superiori alle 12 ore ivi indicati.

Conseguentemente il ricorso va accolto secondo quanto in prosieguo specificato.

Il diritto al controvalore monetario del buono pasto in misura doppia, per i turni di durata pari o superiore a dodici ore, sussiste, in capo a tutti i ricorrenti, ad esclusione di M.G. e R.S., per il periodo 25/05/05 – 01/01/09, nella misura risultante nei relativi attestati di servizio depositati dall’amministrazione.

Le somme così determinate dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, quest’ultima solo ove superi i primi, alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i..

Così come richiesto nel ricorso, poi, il Ministero deve essere condannato ad eseguire la presente sentenza.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso proposto da M.G. e R.S.;

2) accoglie, nei soli limiti di quanto specificato in motivazione, il ricorso proposto dagli ulteriori soggetti in epigrafe indicati;

3) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 29480 Rimborso

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 83/10/07, depositata l’8.1.08, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.N. nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta – a suo dire – dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sull’indennità di natura previdenziale corrispostagli nel mese di gennaio 2001. 2. La CTR, infatti, – pur dando atto che il C. si era iscritto alla forma pensionistica complementare, rappresentata da un fondo di previdenza esterno in epoca precedente al 28.4.93, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 127 del 1993 – riteneva che l’aliquota applicata dall’Ufficio a titolo di tassazione separata D.P.R. n. 917 del 1986, ex artt. 16 e 17 (testo all’epoca vigente) fosse del tutto corretta nel caso concreto.

2.1. Ed infatti, il giudice di appello escludeva che, nella specie, fosse applicabile la minore aliquota del 12,50, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, non essendo stati – a suo parere – stipulati alcuna polizza assicurativa o contratto di tipo assicurativo, ma essendo stato costituito dal datore di lavoro, in relazione al dipendente de quo, esclusivamente un trattamento integrativo di pensione non avente carattere assicurativo.

3. Avverso la sentenza n. 83/10/07 ha proposto ricorso per cassazione C.N., articolando tre motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il C. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 817 del 1986, art. 41, comma 1 e art. 42, comma 4 (testo all’epoca vigente), nonchè del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Assume, invero, il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la prestazione di capitale erogatagli – in forza di accordo individuale intercorso tra le parti – dall’ENEL negli anni 2000-2001, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui agli artt. 1 e 4 dell’accordo ENEL – Fndai del 16.4.1986, e costituita, in parte mediante disponibilità dell’ENEL ed in parte mediante contribuzione a carico dei dipendenti, non fosse assoggettabile alla più favorevole ritenuta di imposta pari al 12,50%, di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6. 1.2. Siffatta erogazione di capitale avrebbe dovuto essere, infatti, soggetta – secondo la censurata valutazione operata dal giudice di appello – a tassazione separata in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, essendo il predetto regime fiscale più favorevole – risultante dal combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 e della L. n. 482 del 1985, art. 6 – applicabile, a parere della CTR, solo in presenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

E tuttavia, a detta del giudice di secondo grado, tale contratto nel caso di specie non risultava sottoscritto dal dipendente, per il quale sarebbe stato costituito esclusivamente, dal datore di lavoro, un trattamento integrativo di pensione non avente carattere assicurativo.

2. Con il secondo motivo il C. deduce, poi, l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. La CTR, invero, non avrebbe adeguatamente valutato ed analizzato la documentazione versata in atti dall’amministrazione, e dalla quale si sarebbe potuto inferire, ad avviso della ricorrente, che l’erogazione ritenuta tassabile con aliquota del 12,50% non poteva essere qualificata – come, invece, ha fatto il giudice di appello – come prestazione in forma di capitale, corrisposta in dipendenza di contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente deduce, infine, la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., art. 2123 c.c. e del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 33 e ss., nonchè la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41 e art. 42, comma 4, e della L. n. 30 del 1990, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 3.1. La CTR avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto, ad avviso del ricorrente, che la prestazione di capitale erogata nell’anno 2000 dall’ENEL al suo dipendente, in forma di capitale, in forza di un accordo individuale intercorso tra il medesimo e l’ente datore di lavoro, non fosse stata corrisposta in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

4. Le censure suesposte sono fondate per quanto di ragione.

4.1. Deve, invero, rilevarsi, al riguardo, che l’odierno ricorrente, iscritto alla forma pensionistica complementare, rappresentata dal fondo di previdenza costituito dall’ENEL – presentava istanza di rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta – a suo dire – sull’indennità di natura assicurativa, erogatagli integralmente, sotto forma di prestazione di capitale, nell’anno 2001. 4.1.1. Assumeva, invero, l’istante che – in seguito ad accordo aziendale ENEL – Fndai del 16.4.1986 – il rapporto assicurativo derivante da una polizza vita stipulata dall’azienda a favore dei propri dirigenti in forza del c.c.n.l. del 16.5.85, ed avente ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non dipendente da infortuni, era stato convertito in un rapporto previdenziale. Successivamente, il C. aveva, peraltro, optato per la corresponsione anticipata di un capitale, in luogo della prestazione pensionistica aziendale, di cui agli artt. 1 e 4 del suddetto accordo ENEL – Fndai. Nel proporre la predetta istanza di rimborso, il contribuente sosteneva, quindi, che tale forma di reddito dovesse essere determinata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 (nel testo applicabile ratione temporis), ed assoggettata alla ritenuta di imposta nella misura del 12,50%, della L. n. 482 del 1985, ex art. 6. 4.1.2. Avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito di detta istanza, il C. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Bari, con il quale ribadiva le ragioni poste a fondamento della richiesta di rimborso.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, applicando il regime di tassabilità della forma pensionistica complementare in questione nella misura indicata dal ricorrente, non potendo equipararsi – a parere dei giudici di prime cure – la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo de quo ai redditi da lavoro dipendenti, soggetti a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17.

La tesi in parola non veniva, peraltro, condivisa – per le ragioni sopra evidenziate – dalla CTR della Puglia, avverso la cui decisione il C. ha proposto, pertanto, ricorso per cassazione, affidato ai tre motivi suesposti.

4.2. Premesso quanto precede, deve ritenersi, a parere di questa Corte, che la sentenza di appello sia del tutto erronea, palesandosi la decisione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene più condivisibile, e che ha ricevuto recentemente l’avallo anche delle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., 22.6.2011 n. 13642).

4.2.1. Va rilevato, infatti, – al riguardo – che, in ordine alla normativa applicabile in tema tassazione di fondi previdenziali integrativi, si sono formati, nella giurisprudenza di questa Corte, due distinti indirizzi interpretativi: il primo, che – seguendo l’evoluzione normativa in materia – individua un duplice criterio di tassazione (Cass. 27928/09, 22974/10); il secondo, che individua, invece, un unico criterio di tassazione, costituito dal regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente, e in particolare dall’imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto (Cass. 11156/10, 18056/10).

Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno operato un approfondito chiarimento della questione, al fine di evitare "soluzioni possibilmente contrastanti", soprattutto in ragione della "concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura intersecantesi", ed hanno – in sostanza – aderito al primo dei filoni interpretativi summenzionati.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento che ne deriva, in ordine al regime di tassazione della forma pensionistica complementare in esame, può essere, pertanto, sintetizzato come segue.

4.2.2. Va anzitutto osservato, al riguardo, che la disciplina positiva dei fondi complementari integrativi – come rilevato da S.U. n. 13642/11 – è passata, nel tempo, dalla "tutela assicurativa" – rispondente al principio del risparmio finanziario" (che trova la sua tutela nell’art. 47 Cost.), e nella quale l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto – alla "tutela previdenziale", rispondente al principio del "risparmio previdenziale" (tutelato, invece, dall’art. 38 Cost.). In tale ultima ipotesi, a differenza della precedente, l’investimento concerne una somma che origina da redditi da lavoro, e come tale è – di conseguenza – tassabile secondo il regime cui sono soggetti i redditi da cui l’investimento medesimo è composto e determinato. Nel regime precedente il D.Lgs. n. 124 del 1993, invero, si distingueva, in relazione alle somme liquidate al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro, tra una posta (cosiddetta "capitale") rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell’ammontare dell’indennità di anzianità via via maturata dal dipendente, ed un ammontare ulteriore (cosiddetto "rendimento di polizza"), costituente il risultato dell’operazione assicurativa propriamente detta, implicante un’eccedenza rispetto ai premi medesimi, ed, in effetti, rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge. Mentre le somme liquidate a titolo di capitale erano considerate soggette, per loro natura di TFR, al trattamento fiscale proprio di tale forma di reddito da lavoro, le somme corrispondenti al cd. rendimento di polizza, traendo origine dalla forma (contratto di assicurazione sulla vita) prescelta dal datore di lavoro per attuare gli accantonamenti obbligatori, erano considerate, invece, esenti da imposizione, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, u.c., se liquidate prima dell’entrata in vigore della L. n. 482 del 1985, ed assoggettate a ritenuta del 12,50% se liquidate sotto il vigore di quest’ultima (cfr. Cass. 5506/07).

Ebbene, la decisa opzione dell’ordinamento per un regime di tassazione della previdenza complementare secondo una disciplina analoga a quella applicata ai redditi di lavoro, avviene – in subiecta materia – solo a seguito dell’entrata in vigore della disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, che opera un rinvio al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (nel testo applicabile ratione temporis), ed al relativo regime di tassazione separata dei redditi da lavoro.

4.2.3. E tuttavia – secondo il primo dei menzionati orientamenti giurisprudenziali, formatosi con specifico riferimento alla stessa forma di previdenza complementare in considerazione nel caso di specie, costituita dal PIA (Previdenza Integrativa Aziendale) – in tema di fondi previdenziali integrativi, la suindicata disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit.. Il predetto regime di tassazione separata non è, pertanto, applicabile ai lavoratori già iscritti – come nel caso di specie – a forme pensionistiche complementari, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 124 del 1993.

Ne discende che, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della "sorte capitale", il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto. Per converso, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista della L. n. 482 del 1985, art. 6. 4.2.4. Il menzionato indirizzo giurisprudenziale ha, poi, ulteriormente chiarito che l’individuazione di tale duplice criterio di tassazione non è impedita, nel caso di specie, nè – per quanto concerne il cd. rendimento di polizza – dalla particolare forma di rapporto assicurativo posto in essere nel caso in considerazione, nè – per quel che riguarda la "sorte capitale" – dal fatto che l’ente gestore del rapporto previdenziale (il fondo P.I.A.) sia un soggetto diverso dal datore di lavoro.

Ed invero, si è rilevato in proposito, per un verso, che le polizze P.I.A. – come quella ricorrente nel caso concreto – non corrispondono a contratti assicurativi tipici, posti in essere da soggetti istituzionalmente abilitati, ma danno luogo ad una figura contrattuale atipica, avente prevalente causa previdenziale, sebbene modulata come un contratto di capitalizzazione di versamenti da gestire.

Per altro verso, si è affermato che la qualifica del fondo P.I.A. quale ente terzo rispetto al datore di lavoro è inidonea ad elidere il nesso genetico – che, pertanto, va considerato comunque sussistente – con il rapporto di lavoro, che ha determinato la nascita del rapporto previdenziale rappresentato dalla predetta polizza, ed in relazione al quale la tassazione – limitatamente alla "sorte capitale", essendo il "rendimento di polizza" soggetto, come detto, alla predetta ritenuta al 12,50% – va (operata in misura analoga a quella dell’indennità di fine rapporto, trattandosi di somme integrative del reddito da lavoro dipendente (cfr., in tal senso, Cass. 22974/10). Il regime derogatorio in questione, tuttavia, deve ritenersi applicabile solo ai capitali percepiti fino al 31.12.2000, essendo stata tale disciplina abrogata, con decorrenza dalla data suindicata, dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 3, mentre, per gli importi percepiti a decorrere dall’1.1.2001, trova integrale applicazione il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17. 4.2.5. Tutto ciò premesso, va rilevato che l’indirizzo giurisprudenziale ora menzionato è stato, poi, recepito e confermato dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali – prendendo in esame proprio la vicenda del fondo P.I.A. costituito dall’ENEL – hanno ribadito che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette ad un trattamento tributario diversificato, in ragione del periodo di tempo nel quale gli importi spettanti al dipendente sono dovuti.

E precisamente: a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6;

b) per gli importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (cfr. Cass. S.U. 22.6.2011 n. 13642).

5. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie – nel quale viene in considerazione la domanda di rimborso proposta da un soggetto iscritto ad un fondo di previdenza complementare (derivante dalla conversione di una polizza assicurativa sulla vita), prima dell’entrata in vigore della 1. n. 124/93, e per somme maturate fino al 31.12.2000 – tali principi non siano stati correttamente applicati dall’impugnata sentenza.

La CTR ha, invero, del tutto erroneamente ritenuto – per i motivi esposti – di non poter applicare, neppure sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6. 6. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 83/10/07 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che – verificata preliminarmente la sussistenza dei relativi presupposti di fatto – dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, derivante dalla conversione di un precedente rapporto assicurativo, sono soggette, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base al citato arresto delle S.U., il cd. rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato) si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6". 6. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

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