T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 869 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 15 giugno 2011 e depositato il successivo giorno 21, con cui il dott. M.Z. ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 e ss. del D.L.vo 104/10, chiedendo l’ottemperanza al giudicato di cui di cui ai decreti del Tribunale di Cassino (Giudice Unico dott. Sordi) del 15.4.2010 e del 23.2.2011, con i quali sono state liquidate, a favore del ricorrente, le spese e gli onorari per la CTU prestata nella causa promossa da Acquedotto Aurunci c/ Comune di Sperlonga (RGC n. 3049/07), rispettivamente nell’importo di Euro 8.080 (ottomilaottanta) e 6.080 (seimilaottanta), oltre IVA e detratto l’acconto già versato di Euro 500 (cinquecento;

Considerato che il ricorrente afferma di essere stato soddisfatto soltanto per un importo complessivo di Euro 4.080 (relativamente alla somma liquidata con il provvedimento del 15.4.2010) per cui residuano complessivi Euro 10.080 (diecimilaottanta) oltre IVA;

Ritenuto, che il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento, con conseguente obbligo del Comune di Sperlonga (obbligato in solido al pagamento) di dare esecuzione al giudicato di cui di cui ai decreti del Tribunale di Cassino (Giudice Unico dott. Sordi) del 15.4.2010 e del 23.2.2011 entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza;

Ritenuto, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, di nominare Commissario ad acta il Prefetto di Latina o funzionario da lui delegato, il quale provvederà ai necessari adempimenti in sostituzione dell’Amministrazione resistente, con addebito del compenso del Commissario eventualmente nominato.

Ritenuto che spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 636/11, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Sperlonga di provvedere alla integrale esecuzione dei decreti del Tribunale di Cassino (Giudice Unico dott. Sordi) del 15.4.2010 e del 23.2.2011, con i quali sono state liquidate, a favore del ricorrente, le spese e gli onorari per la CTU prestata nella causa promossa da Acquedotto Aurunci c/ Comune di Sperlonga entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza;

nomina Commissario ad acta il Prefetto di Latina o funzionario da lui delegato perché provveda, in caso di inerzia del Comune di Sperlonga, entro i successivi 60 giorni; fissa in Euro. 600 (seicento), a carico del Comune di Sperlonga, il compenso spettante allo stesso.

Condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese e onorari del giudizio che liquida in complessivi Euro. 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37941

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 28.4-20.5.2011 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la custodia cautelare domiciliare, applicata a M. V.S. dal locale GIP in data 29.3.2011 per il concorso nel delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, in relazione all’assunzione in data 23.9.2008 della qualità di amministratore unico della agm, società operativa a resp. lim., in realtà gestita dal padre M.G. (pag. 18).

Ricorre con unico articolato motivo M.V.S., a mezzo del difensore fiduciario, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p., per due ragioni:

– quanto all’elemento psicologico: secondo il ricorrente la motivazione del Tribunale sarebbe apodittica sulla consapevolezza del fine illecito perseguito dal padre, solo in ragione della qualità di figlio ed in un contesto di vari passaggi di titolarità tra i familiari finalizzati ‘plausibilmentè alla miglior efficacia e produttività, ed errata laddove ritiene sufficiente il dolo generico del terzo;

– quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto "neutro" il dato dell’incensuratezza e non avrebbe considerato la possibilità per l’indagato di poter ottenere, anche con la riduzione per l’eventuale rito abbreviato, pena detentiva inferiore ai due anni, comunque non spiegando perchè sarebbe stata inidonea misura meno gravosa.

2. Il ricorso è infondato.

Quanto all’elemento psicologico, va condiviso il rilievo del ricorrente secondo il quale anche per il "terzo" (soggetto strutturalmente indispensabile per il peculiare concorso "necessario" che caratterizza il reato ex L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, ancorchè con le precisazioni di cui a Sez. 2, sent.28942/2009 e Sez. 6, sent. 15489/2004 sull’irrilevanza dell’eventuale assoluzione del "terzo" per mancanza di dolo rispetto all’illiceità della condotta dell’immediato interessato) è necessario il dolo specifico (Sez.5, sent. 39992/2007 che, respingendo una censura di incostituzionalità della disciplina ex art. 12 quinquies, in motivazione ha chiarito che "essa punisce una condotta ben definita che è quella della interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a rispondere del trasferimento fraudolento,che tale condotta sia volta a eludere gli effetti della procedura per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale"), e in tal senso va corretta la motivazione del provvedimento impugnato.

Ma dalla medesima ordinanza risulta che il Tribunale, dopo aver affermato l’erroneo principio di diritto "in astratto" (pag. 22), ha poi in concreto motivato specificamente sulla certa consapevolezza da parte del figlio dell’intenzione illecita che il padre perseguiva con l’intestazione fittizia che vedeva il ricorrente protagonista (pag.

23 e 24) in particolare, oltre al legame familiare ed alla incompatibilità tra la giovane età e mancanza di esperienza ed il ruolo, evidenziando la condotta di V. quale immediatamente percepita dalle intercettazioni del giorno 25 gennaio 2008 – quindi precedenti l’assunzione della carica sociale -, con un apprezzamento di merito puntuale e talmente non incongruo alla valutazione conclusiva, da essere stato significativamente ignorato nel ricorso.

Quanto alle esigenze cautelari, vi è motivazione articolata e specifica, fg. 25, rispetto alla quale le deduzioni del ricorso sono generiche e sostanzialmente di solo merito.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2012, n. 7111 Pensione

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Svolgimento del processo

L’INPS proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 495/99 del Tribunale del lavoro di Bologna, giudice d’appello, che, rigettata la sua eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria formulata ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (convertito nella L. n. 166 del 1991), l’aveva condannato ad attribuire agli odierni controricorrenti la integrazione al trattamento minimo delle pensioni di cui essi stessi (o i loro danti causa) erano titolari in cumulo con altro trattamento già integrato, con decorrenza dai dieci anni antecedenti la presentazione, per ciascuno, della domanda amministrativa. Precisava l’Istituto ricorrente che, essendo state presentate le domande amministrative di integrazione nel periodo compreso fra il 1981 ed il 1982, l’eccepita decadenza era certamente maturata, in quanto le azioni giudiziarie erano state esercitate da tutti i pensionati nel 1993.

Questa Corte, con sentenza n. 5208/2003, cassava con rinvio, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata, fissando i seguenti principi: 1) le disposizioni di legge sopra citate dovevano interpretarsi nel senso che il dies a quo del termine di decadenza è diverso a seconda che, dopo la presentazione della domanda amministrativa, sia stato (o non sia stato) proposto ricorso amministrativo, dovendo, nel primo caso, farsi riferimento alla data della decisione del ricorso stesso ovvero alla scadenza del termine a tal fine previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 e, nel secondo caso, al momento della maturazione dei singoli ratei (spettando solo quelli ricadenti nel decennio anteriore alla domanda giudiziaria); 2) il giudice d’appello non si era attenuto ai detti principi, avendo riconosciuto il diritto ai ratei di integrazione per l’intero decennio precedente la domanda amministrativa del beneficio; 3) al giudice di rinvio si demandava di accertare se, dopo la domanda di integrazione, fossero stati (o meno) presentati i ricorsi amministrativi e, correlativamente, se e quali effetti estintivi si fossero verificati, tenendo conto della data di proposizione della domanda giudiziale.

La Corte d’appello di Bologna, giudice di rinvio, ha accertato che i ricorrenti avevano presentato nel 1981 – senza ricevere risposta – un ricorso al Comitato provinciale dell’INPS per l’applicazione della sentenza costituzionale n. 34/1981, mentre nel 1986 avevano presentato altro ricorso allo stesso Comitato provinciale per ottenere la già richiesta integrazione ai sensi della sentenza costituzionale n. 314/1985 (solo R.A. ed A.A. avevano presentato analogo ricorso, rispettivamente, nel 1988 e nel 1987). Ha osservato, quindi, con riferimento ai ricorsi amministrativi del 1986, 1987 e 1988, che, rispetto ad essi, l’azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva (essendo stata esercitata nel 1993, vale a dire prima della scadenza del termine di decadenza, all’epoca decennale, previsto dal D.P.R. n. 639, art. 47) si che alla data della loro presentazione si erano riallineati tutti i ratei di integrazione ricadenti nel precedente decennio, che si erano, così, salvati. Ha, quindi, concluso la Corte ( così rigettando l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Pretore di Bologna del 16 dicembre 1993) che i pensionati avevano diritto, fino al 30 settembre 1983, alle quote di integrazione al minimo della pensione non integrata a decorrere dal decennio antecedente la data di presentazione dei ripetuti ricorsi amministrativi del 1986,1987 e 1988, nonchè alla corresponsione, dal 1 ottobre 1983, dell’importo "cristallizzato" di tali quote, fino al suo riassorbimento nell’importo della pensione base ( L. n. 638 del 1983, art. 6, comma 7). Ha, infine, condannato l’INPS al pagamento delle spese di tutti i giudizi di merito e di quello di legittimità.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi. Resistono i pensionati con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 6, comma 7, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992, e dell’art. 6 di cui al D.L. n. 103 del 1991, n. 103, convertito nella L. n. 166 del 1991 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) l’INPS sostiene che la sentenza impugnata non è coerente con il decisum di legittimità. La sentenza rescindente ha infatti affermato che l’ente deve essere posto in condizione di pronunciarsi in ordine al diritto alle prestazioni: e, nella specie, i ricorsi al Comitato provinciale proposti dai pensionati dovevano, ontologicamente, qualificarsi come "domande" e non come "ricorsi" in senso proprio, onde ha errato la Corte territoriale nel non fare applicazione – giusta quanto indicato dalla Cassazione – della disciplina di legge operante nel caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi. Del pari, ha errato la Corte di Bologna nel riallineare i ratei integrati alla data del decennio anteriore al primo "ricorso" dei pensionati (quelli del 1981-1982) e nel ritenere utili, ai fini del computo del termine decadenziale per l’esercizio dell’azione giudiziaria, i "ricorsi" del 1986-87-88 (in quanto, in realtà, nuove "domande"), omettendo così di adempiere al compito di verificare quale delle diverse ipotesi decadenziali si fosse realizzata in relazione all’avvenuta proposizione (o meno) dei ricorsi amministrativi. Conclude l’INPS sostenendo che, non essendo stati proposti i ricorsi amministrativi nei 300 giorni successivi alle domande di integrazione al minimo del 1981-82, la domanda giudiziaria sarebbe irrimediabilmente tardiva.

Il motivo non è fondato.

E’ da escludere, in primo luogo che, nella specie, trovi applicazione (come, invece, sostiene l’INPS, deducendone la violazione) il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992), essendo tale disposizione normativa, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi, tra tante, Cass. n. 536/1999, n. 6919/2000, n. 24131/2004, n. 18472/2007), applicabile nel solo caso di domande amministrative di trattamenti pensionistici (o di altre prestazioni previdenziali) presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (19 settembre 1992), il che non è nella presente controversia; conseguendone la non operatività dei termini ivi previsti per la proposizione dell’azione giudiziaria (e delle decadenze comminate in caso di loro mancato rispetto).

Tanto precisato, osserva la Corte che la sentenza rescindente considera incontroversa la circostanza dell’avvenuta presentazione negli anni 1981-1982 delle domande amministrative del beneficio oggetto di causa, nulla avendo obiettato, dopo aver riassunto il motivo di ricorso dell’INPS, alla tesi dell’Istituto ricorrente, secondo cui, appunto, i pensionati avevano presentato le loro domande nel periodo in questione. Ed è proprio con riferimento a tali domande che affida al giudice di rinvio il compito di accertare se, successivamente, gli interessati avessero (o meno) presentato ricorso amministrativo.

In proposito, deve ritenersi giuridicamente corretto quanto affermato dalla Corte di Bologna, e cioè che per tali dovevano qualificarsi le istanze al Comitato provinciale dell’INPS presentate dai pensionati tra il 1986 e il 1988 e tutte rigettate dall’autorità adita. Certo è, infatti, che il beneficio del quale, con i ricorsi in questione, si lamentava la mancata attribuzione era quello stesso richiesto con le domande del 1981-82 – ossia l’integrazione al minimo sulla pensione fruita in concorso con altra già integrata – e sostanzialmente identico era il titolo invocato a fondamento del diritto alla prestazione, questo essendo costituito dalla eliminazione (ad opera della Corte costituzionale) della previsione della L. n. 1338 del 1962, riguardante il divieto di integrazione al minimo di più pensioni qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisse di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito dalla legge).

Conforme, dunque, al decisum della sentenza rescindente – nella parte in cui demandava al giudice di rinvio di accertare se , rispetto alla data di decisione degli (eventualmente) proposti ricorsi amministrativi ovvero rispetto alla scadenza del termine per provvedervi, l’azione giudiziaria fosse stata tempestivamente esercitata – deve considerarsi la verifica operata dalla Corte d’appello di Bologna e conclusasi positivamente, per essere stati i ricorsi giurisdizionali depositati tutti nel 1993 e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine (allora decennale) previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 sia a collocarne il dies a quo di decorrenza al momento delle decisioni di rigetto dei ricorsi proposti dai vari pensionati, sia a far risalire tale decorrenza al momento della loro avvenuta presentazione.

Nè poteva il giudice di rinvio rilevare di ufficio la eventuale intempestività dei ricorsi amministrativi in questione, avendogli la sentenza rescindente demandato solamente il compito di verificare se gli stessi fossero stati (o meno) presentati (e non anche di accertare se tale presentazione fosse, o meno, tempestiva) ostandovi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra tante, Cass. n. 9539/2002, n. 14075/2002, e, da ultimo, n. 327/2010 n. 7656/201), secondo cui neppure le questioni conoscibili di ufficio, ma non rilevate dalla sentenza rescindente, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacchè il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (in applicazione di tale principio si è ritenuta preclusa al giudice di rinvio addirittura la possibilità di rilevare l’improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche, cioè, da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile di ufficio in qualunque stato e grado del processo).

Pienamente coerente con il compito affidatogli da questa Corte deve, pertanto, considerasi l’operazione, compiuta dal giudice di rinvio, consistente nel riallineare alle date di proposizione dei ripetuti ricorsi amministrativi tutti i ratei precedenti.

Al riguardo, del tutto infondata è la censura dell’Istituto ricorrente, secondo cui il giudice di rinvio, contravvenendo alla sentenza rescindente, avrebbe riallineato alla data di proposizione dei ricorsi amministrativi anche i ratei di integrazione compresi nel decennio anteriore alla presentazione delle domande amministrative del 1981-1982. Risulta, infatti, con tutta evidenza, dalla motivazione della sentenza impugnata – ed è, comunque, espressamente specificato nel dispositivo – che il diritto alle quote di integrazione al minimo della pensione non integrata è stato dal giudice di rinvio riconosciuto – e fino al 30 settembre 1983 – per i soli ratei ricadenti nel decennio antecedente la data di proposizione dei ricorsi amministrativi sopra indicati.

In definitiva, le affermazioni della sentenza impugnata non meritano le censure che le sono rivolte dall’INPS, non avendo omesso il giudice di rinvio (giusta il compito assegnatogli dalla Cassazione) di accertare quale delle diverse ipotesi decadenziali fosse, nella specie, configurabile, salvo affermare – rispetto a quella in concreto ritenuta sussistente – che nessuna decadenza si era verificata in danno dei pensionati rispetto alle azioni giudiziarie dai medesimi esercitate.

Il primo motivo di ricorso va, pertanto rigettato.

Nel secondo motivo, con denuncia di violazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, nonchè della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 181 e 182, e della L. n. 448 del 1998, art. 36, comma 5, l’INPS, per quanto sembra di capire, lamenta che la Corte non abbia fatto buon governo delle indicazioni contenute nella sentenza di cassazione rescindente in punto di regolamentazione delle spese di lite, avendo condannato l’Istituto al relativo pagamento, nonostante l’art. 36 sopra citato ne imponga la compensazione, con riferimento anche ai precedenti gradi di giudizio, nel caso in cui sussistano le condizioni per l’estinzione del giudizio medesimo ai sensi della indicata L. n. 662 del 1996, art. 1.

Anche questo motivo è da rigettare.

L’INPS, con il ricorso per cassazione a suo tempo proposto contro la sentenza del Tribunale di Bologna – che aveva dichiarato estinto il giudizio relativamente al capo di domanda concernente la cosiddetta "cristallizzazione" dell’importo della integrazione (riconosciuto) spettante al 30 settembre 1983 – aveva censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite ( prevista dalle disposizioni di legge sopra citate correlativamente alla pronuncia di estinzione) perchè disposta solamente per il grado di appello e non anche per il primo grado di giudizio.

Questo motivo è stato ritenuto fondato dalla sentenza rescindente.

Tuttavia, la Corte d’appello di Bologna, ignorando tale parte del decisum della Corte di legittimità e il giudicato (interno) formatosi sulla declaratoria di estinzione del giudizio relativo alla domanda di cristallizzazione – ha affermato, in contrasto con tale declaratoria, il diritto dei pensionati a conservare, a decorrere dal 1 ottobre 1983 – l’importo delle quote di integrazione raggiunto alla data suddetta, condannando, quindi, PINPS a corrisponderle (ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 7 convertito nella L. n. 638 del 1983) fino al loro riassorbimento nella pensione base.

Questa statuizione non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell’Istituto previdenziale odierno ricorrente e, pertanto, stante la mancata conferma della declaratoria di estinzione, non può accogliersene la doglianza, per essere la (obbligata) regolazione delle spese mediante compensazione necessariamente correlata, come già detto, alla declaratoria in questione.

In conclusione il ricorso va rigettato, conseguendone la condanna dell’INPS al pagamento, in favore dei pensionati (o loro aventi causa) odierni controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore dei controricorrenti medesimi, avv. Giuseppe Sante Assennato, dichiaratosi antistatario. Nulla nei confronti degli intimati non costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00, per esborsi e in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, distratte a favore dell’avv. Assennato, antistatario. Nulla nei confronti dei restanti intimati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2012, n. 9158 Pensione

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame svolto da P.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato, in contraddittorio con l’INPS, la domanda volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso l’utilizzo delle retribuzioni giornaliere medie per gli operai agricoli a tempo determinato, come fissate per gli anni precedenti il pensionamento con dd.mm. pubblicati nell’anno immediatamente successivo, oltre accessori.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che per la liquidazione del trattamento pensionistico si dovesse tener conto del salario medio convenzionale individuato con il decreto pubblicato per l’anno successivo, essendovi uno sfasamento tra la data di pubblicazione dell’atto normativo e l’epoca di individuazione della retribuzione media convenzionale. A tanto la Corte è pervenuta sulla base del rinvio alle norme generali ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, norme che collegano la prestazione pensionistica anche alla retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L’intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28; della L. n. 457 del 1972, art. 3; della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 1; del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 perchè la lettura combinata di queste disposizioni e soprattutto la norma di interpretazione autentica di cui alla citata L. n. 144 del 1999, deporrebbe nel senso che il legislatore abbia voluto ridefinire il sistema pensionistico previsto per i lavoratori agricoli discostandosi, in ragione della peculiarità del settore, dai canoni generali, ed in particolare prevedendo un’unica base per contributi e prestazioni, ivi comprese le pensioni, base costituita dai D.P.R. dell’anno di riferimento, registranti i salari medi convenzionali dell’anno precedente. Inoltre l’erogazione delle pensioni potrebbe essere tempestiva solo se il calcolo venisse ancorato alle retribuzioni medie dell’anno precedente.

5. Questa Corte ha rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 2007, affermando, nelle sue più recenti decisioni (v., da ultimo, Cass. 6120/2012; 2531/2009 e numerose altre) il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dai D.M., sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore -anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente".

6. Il significato di quest’ultima disposizione, così come ricostruito dalla giurisprudenza sopra richiamata, è il medesimo esplicitato dallo ius superveniens costituito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5 (Finanziaria 2010), del seguente tenore: "La L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato".

7. Investita da varie censure di illegittimità costituzionale, la norma interpretativa è stata oggetto della recente sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, che le ha ritenute non fondate (in particolare, con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., il contrasto con i quali era stato denunciato in relazione alla portata precettiva degli artt. 6 e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo) premettendo come, di fronte a una norma che si dichiari di interpretazione autentica, non sia decisivo verificare se la stessa abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva (dovendosene soltanto verificare la ragionevolezza e la non contrarietà con altri valori e interessi costituzionalmente protetti) ed osservando, quindi, con specifico riferimento alla norma censurata, che non ne appare irragionevole la finalità, in quanto diretta a ricondurre il sistema a una disciplina uniforme per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato utilizzando come parametro, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, siano esse di carattere temporaneo ovvero di durata (come le pensioni) la media salariale convenzionale riferita all’anno precedente rispetto a quello di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

8. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da P.A..

9. La problematicità delle questioni dibattute, tale da aver determinato il contrasto di giurisprudenza, nonchè gli interventi legislativi e costituzionali sopra richiamati, giustificano la compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da P. A.. Spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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