T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 498

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i ricorrenti, con l’istanza depositata in atti in data 11.11.2010, hanno chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso per essere intervenuto, nelle more del presente giudizio, il rilascio della richiesta concessione Fatto: edilizia in sanatoria avente ad oggetto le medesime opere edilizie per cui è causa;

Considerato che il Collegio non può se non prendere atto della dedotta circostanza ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui in epigrafe;

considerato che, conformemente alla richiesta di parte ricorrente ed attesa la mancata opposizione da parte della difesa del Comune di Roma, si ritiene di dovere disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 06-07-2010, n. 8268 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento – vinte le spese – i provvedimenti, nella stessa epigrafe indicati, concernenti la procedura di affidamento dei lavori di arredamento ed allestimento del percorso museale e sistemazione esterna del castello di Pantelleria, nella parte in cui, con gli stessi, il controinteressato Consorzio Stabile Polyart è stato ammesso a partecipare alla gara e, successivamente dichiarato aggiudicatario.

Il gravame è affidato a due motivi con i quali si deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, comma 4, d. P.R. n. 554 del 1999, in relazione all’art. 95, comma 2, d. P.R. n. 554/99 ed all’art. 12, comma 8 ter della l. n. 109 del 1994, introdotto dalla l.r. n. 7 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lett. b) e c) d. P.R. n. 554 del 1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. b), c) e d) del disciplinare di gara, in relazione alla dichiarazione dell’ultimo capoverso della pagina del disciplinare dov’è inserito il punto 7.

2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha modificato, sostituendola, la doglianza esposta con il secondo motivo del ricorso introduttivo, censurando, nuovamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lett. b) e c) del d.p.r. n. 554 del 1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara (lett. a, limitatamente alle lettere b e c dell’art. 75, comma 1, del d.p.r. n. 554 del 1999; lett. d, in relazione alla dichiarazione dell’ultimo capoverso della pagina del disciplinare dov’è inserito il punto 7).

3. Né il Comune di Pantelleria, né la E. s.r.l., benché ritualmente intimati, si sono costituiti in giudizio.

4. Si è costituito in giudizio il Consorzio stabile Polyart che con memoria ha contrastato le addotte censure.

5. Il Consorzio controinteressato ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale ha, a sua volta, impugnato il verbale di aggiudicazione della gara per cui è causa nella parte in cui ha disposto l’ammissione della ricorrente principale, affidando il gravame a tre motivi:

1) Violazione dei punti 1 e 2 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d. P.R. n. 445 del 2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio dell’affidamento;

2) Violazione del punto 3 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d. P.R. n. 554 del 1999, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 38 e 48 del d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio dell’affidamento;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d. P.R. n. 554 del 1999 e degli articoli 38 e 48 del d. lgs. n. 163 del 2006.

6. Con ordinanza n. 990/2009 questo Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. A seguito di appello sulla stessa, il C.g.a., con ordinanza n. 223/2010 ha ritenuto meritevole di approfondimento il profilo relativo alla ricevibilità del ricorso incidentale proposto (in primo grado) dalla controinteressata, disponendo, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, il rinvio a questo T.a.r..

7. La difesa della ricorrente ha eccepito, nel corso dell’udienza camerale del 20 ottobre 2010, in cui è stata trattata la domanda cautelare, la nullità della notificazione del ricorso incidentale e dichiarato di non accettare il relativo contraddittorio; parte controinteressata ha chiesto, poiché sarebbe stato ancora pendente il termine decadenziale per la rinotificazione del ricorso incidentale, di essere autorizzata a provvedervi; e, benché in assenza di provvedimento in tal senso, procedeva alla rinotificazione del ricorso incidentale.

8. In prossimità dell’udienza le parti hanno prodotto memorie.

9. All’udienza pubblica del 25 maggio 2010, presente il procuratore di parte controinteressata, che si è richiamato alle già esposte domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

10. In data 31 maggio 2010 è stato depositato il dispositivo di sentenza (n. 52/2010) come per legge.

Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio di dover muovere dall’esame della questione inerente alla ricevibilità o meno del ricorso incidentale proposto dal Consorzio stabile Polyart, questione peraltro logicamente prioritaria, stante il carattere "paralizzante" del ricorso incidentale predetto.

In materia di appalti pubblici, infatti, l’esame del ricorso incidentale va ritenuto pregiudiziale laddove il ricorrente principale contesti l’aggiudicazione in favore del controinteressato intimato e quest’ultimo faccia valere in via incidentale un motivo di esclusione a carico dello stesso ricorrente principale, di talché la fondatezza del gravame incidentale precluderebbe automaticamente la possibilità per l’impresa ricorrente principale di aggiudicarsi l’appalto (in termini, fra le tante, C.g.a., 29 settembre 2005, n. 630).

Al fine proprio di scrutinare siffatta ricevibilità, siccome indicato dal Giudice d’appello, giova ricostruire i fatti di causa, sulla base della documentazione in atti.

Va considerato come il termine per la proposizione del ricorso incidentale sia agganciato al termine assegnato dalla legge per il deposito del ricorso principale, cosicché al fine di ritenere tempestiva o meno la notificazione del ricorso incidentale va individuato il momento della proposizione e relativo deposito del ricorso principale.

Le questioni problematiche, nel caso di specie, interessano sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e rispetto alle quali giova richiamare, in punto di fatto, l’iter notificatorio degli stessi.

Quanto al ricorso introduttivo:

– esso è stato, una prima volta, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione a mezzo servizio postale il 16 luglio 2009;

– dagli avvisi di ricevimento emerge che la E. s.r.l. ha ricevuto il ricorso il 22 luglio 2009, il Comune di Pantelleria ha ricevuto il ricorso il 20 luglio 2009, il Consorzio Polyart in data 20 luglio 2009 è stato indicato "irreperibile" dall’agente postale (cfr. avviso di ricevimento n. 8259 cron.);

– in data 23 luglio 2009 parte ricorrente consegnava all’ufficiale giudiziario il ricorso per motivi aggiunti per la notificazione a mezzo del servizio postale: a fronte della regolare consegna dello stesso sia all’Amministrazione comunale che alla E. s.r.l.; quanto al Consorzio stabile Polyart questo è stato ulteriormente dichiarato irreperibile. Dunque, il ricorso per motivi aggiunti, così come il ricorso principale, non sono stati consegnati:

– a seguito del tentativo di notificazione non andato a buon fine, parte ricorrente ha reiterato la notificazione, ad un indirizzo coincidente con quello precedentemente individuato, ma con l’aggiunta, stavolta (e per ragioni in ordine alle quali le parti non offrono indicazioni), del numero di casella postale 3181 di Torino, e la consegna dell’atto è stata regolarmente effettuata (quanto ai motivi aggiunti parte ricorrente risulta essere stata informata del deposito del plico nella richiamata casella postale in data 25 agosto 2009).

La superiore ricostruzione in fatto circa le modalità e termini di notificazione del ricorso introduttivo e dei conseguenti motivi aggiunti è strumentale alla individuazione del dies a quo per la proposizione del ricorso incidentale.

E’incontroverso che la prima notificazione del ricorso introduttivo non sia andata a buon fine, e che il Consorzio Polyart lo abbia ricevuto soltanto in data 12 agosto 2009, a seguito della seconda consegna all’ufficiale giudiziario, rinotificazione chiesta da parte ricorrente proprio perché consapevole dell’inesistenza della prima notificazione (essendo stato dichiarato, come risulta, detto Consorzio irreperibile dall’agente postale).

Ciò precisato in fatto, quanto al ricorso incidentale, viene in rilievo che il termine per la notificazione dello stesso stabilito dall’art. 37 del r.d. n. 1054 del 1924 (richiamato dall’art. 22 l. n. 1034 del 1971), non dimidiabile ai sensi dell’art. 23 bis della predetta l. n. 1034 del 1971, è fissato in trenta giorni da quello assegnato per il deposito del ricorso, quest’ultimo individuato nel termine dimezzato di 15 giorni dall’ultima notifica utilmente effettuata (avvenuta il 12 agosto 2009), termine nel caso di specie sospeso ex lege fino al 15 settembre 2009, data di scadenza del periodo feriale (art. 1 l. n. 742 del 1969).

Ne deriva che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale decorreva dalla scadenza dell’ulteriore termine assegnato per il deposito del ricorso (quindici giorni dal 16 settembre 2009, vale a dire dal 1° ottobre 2010).

Sulla tempestività o meno, sotto questo profilo, del ricorso incidentale, si tornerà in seguito.

Si può adesso passare a ricostruire gli aspetti salienti relativi alla proposizione di detto gravame incidentale, rispetto al quale emerge che lo stesso è stato consegnato (in data 13 ottobre 2009), una prima volta, per la notificazione mediante servizio postale, all’Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio Unico del Tribunale di Agrigento, nonché, una seconda volta, mediante consegna all’Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio unico di Palermo in data 21 ottobre 2009.

All’udienza camerale del 20 ottobre 2009 la difesa dell’A.T.I. ricorrente ha revocato in dubbio l’ammissibilità del ricorso incidentale per nullità della notificazione dello stesso, poiché consegnato, per gli adempimenti di rito, ad Ufficiale giudiziario incompetente; ed altresì dichiarato di non accettare il contraddittorio.

A seguito di tale eccezione, parte controinteressata, con telefax pervenuto al Tribunale nella stessa data del 20 ottobre 2009, a camera di consiglio già chiusa, ha chiesto di poter procedere alla rinotificazione del ricorso incidentale poiché sarebbe stata ancora nei termini: rispetto a tale istanza, allorché il Collegio ha potuto prenderne atto (alla pubblica udienza del 25 maggio 2010), il ricorso incidentale è risultato comunque ritualmente rinotificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario competente (superando dunque la precedente nullità della notificazione), cosicché ogni pronunzia interinale in merito alla richiesta di autorizzazione in tal senso sarebbe stata superflua. Ed invero, in siffatte ipotesi, allorché la parte è ancora nei termini per procedere alla rinotificazione del ricorso, è suo onere provvedervi, non venendo, peraltro, in rilievo alcuna ipotesi che giustifica l’emanazione di ordinanza, ancorché in via analogica, ex art. 153, comma 2, c.p.c..

Con memoria prodotta in prossimità dell’udienza pubblica, il controinteressato Consorzio stabile Polyart ha concluso nel senso che:

– nella notificazione al controinteressato le norme relative alla competenza territoriale degli Ufficiali giudiziari non troverebbero applicazione, e comunque la violazione delle stesse non comporterebbe la nullità della notificazione ma una mera irregolarità avente rilievo solo nei confronti dell’ufficiale giudiziario incompetente;

– la notificazione del ricorso incidentale è stata ritualmente rinnovata, e tale (ri)notificazione sarebbe tempestiva, posto che il ricorso introduttivo è stato effettivamente notificato al Consorzio stabile Polyart l’"8 agosto 2009 e non il 16 luglio 2009", data, quest’ultima, di mera consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario cui, in tesi, non può riconoscersi alcun effetto di decorrenza del termine in parola, sicché il termine per la proposizione del ricorso incidentale sarebbe da ritenersi osservato con la notificazione avvenuta il 21 ottobre 2009, data la sospensione feriale dello stesso fino al 15 settembre 2009.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’eccezione di nullità della notificazione del ricorso incidentale notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio unico di Agrigento, e ciò in ragione della avvenuta rinotificazione dello stesso nei termini previsti dalla legge.

L’A.T.I. ricorrente con memoria del 19 maggio 2010 ha precisato, ulteriormente, di non accettare il contraddittorio con la controinteressata con riferimento alle censure svolte in via incidentale.

Ora, il termine per la proposizione del ricorso incidentale (recte: per la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), va qui fatto decorrere dal momento della effettiva ricezione, da parte dell’impresa controinteressata, del ricorso introduttivo, e ciò considerato che:

– dall’avviso di ricevimento concernente la spedizione (avvenuta il 16 luglio 2009 con raccomandata n.763492437699) del ricorso introduttivo al suo primo tentativo di notifica risulta la mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario, né parte ricorrente prova in alcun modo che detta consegna sia avvenuta;

l’effettiva consegna del plico contenente il ricorso introduttivo è avvenuta soltanto dopo la rinnovazione della procedura di notificazione dello stesso, effettuata soltanto nei confronti del Consorzio stabile Polyart con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 agosto 2009, inviato con plico raccomandato n. 763976032889 e ricevuto dal destinatario il successivo 12 agosto (cfr. avviso di ricevimento in atti, n. 11728).

Ritiene pertanto il Collegio che il termine, non dimidiabile (cfr. Cons. St., n. 2356/07), per la notificazione del ricorso incidentale debba farsi decorrere dalla scadenza del termine assegnato per il deposito (termine dimidiato e sospeso fino al 15 settembre) del ricorso introduttivo notificato il 12 agosto 2009 (art. 37 r.d. n. 1054 del 1924), circostanza per la quale l’avvenuta (ri)notificazione del ricorso incidentale con consegna all’ufficiale giudiziario il 21 ottobre 2009 va ritenuta tempestivamente effettuata.

Quanto al rispetto del termine per la notificazione del ricorso incidentale, va ritenuto che lo stesso non vada dimezzato ai sensi dell’art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971, alla stregua della prevalente giurisprudenza, secondo la quale l’eccezione al dimezzamento dei termini trova applicazione con riguardo al termine di trenta giorni, previsto, nel rito ordinario, per la notifica del ricorso incidentale (cfr. Cons. St., n. 2356/07, cit.).

Atteso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, previsto dal combinato disposto dell’art. 22 l. 1034/1971 e dell’art. 37 r.d. 1054/1924 (decorrente dalla data prescritta per il deposito del ricorso principale), non è sottoposto a dimezzamento – al pari, e per identità di ratio, del termine per la proposizione del ricorso principale, per il quale l’esclusione della riduzione del termine è prevista dall’art. 23 bis l. 1034/1971 -, lo stesso, va ritenuto tempestivo.

2. Può adesso il Collegio passare all’esame delle censure esposte nel ricorso incidentale.

2.1. Con il primo motivo, il Consorzio stabile Polyart deduce che le istanze di partecipazione alla gara sia della mandante sia mandataria dell’A.t.i. ricorrente sarebbero prive di sottoscrizione autenticata, nonché prive di documento di identità a corredo delle stesse, e che l’aver prodotto il documento di identità a corredo degli altri documenti, diversi dalla istanza di partecipazione alla gara, non varrebbe a ritenere sanabile l’addotta violazione del bando.

La tesi non è persuasiva.

Va infatti ritenuto che nel contesto di una medesima procedura concorsuale, la serietà ed autenticità di una pluralità di dichiarazioni rese da un medesimo soggetto (anche con riguardo alle responsabilità di natura penale conseguenti al mendacio ed alla falsità delle dichiarazioni), sono sufficientemente coperti dalla produzione anche di un unico documento di identità valido o di una sua copia autentica o autenticata, idonea a comprovare, mediante il confronto della sottoscrizione, la provenienza della dichiarazione e, ove si tratti di atto negoziale, dell’appartenenza all’autore della volontà manifestata.

E’ nella stessa logica di semplificazione e non aggravamento, nell’ambito di operatività del D.P.R. n. 445/2000, con l’obbligo di produrre il documento di identità (o una sua copia autentica o autenticata) al fine di comprovare l’autenticità della sottoscrizione, l’esonero da tale obbligo nel caso in cui la prova dell’autenticità sia già nella disponibilità della medesima amministrazione, nello stesso, identico contesto procedimentale (cfr., in termini, C.g.a. 14 settembre 2009, n. 802): in difetto, peraltro, nel caso di specie, di specifiche prescrizioni in ordine alla materiale allegazione del documento di identità all’istanza di partecipazione alla gara ovvero agli altri documenti a corredo della stessa.

Poiché è incontestato che altri documenti allegati all’istanza di partecipazione fossero corredati da copie dei documenti di riconoscimento dei soggetti interessati, dette copie, poiché tutte contenute in una medesima busta (busta "A") vanno ritenute idonee e sufficienti a garantire certezza della provenienza dell’istanza in argomento, perché in tal caso l’unicità della busta consente, comunque, di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene censurata l’ammissione alla gara dell’A.T.I. ricorrente, poiché la stessa ha omesso una dichiarazione necessaria ai sensi del punto 3 del disciplinare di gara (che prescriveva l’obbligo, a pena di esclusione, di rendere la dichiarazione circa i nominativi di "eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari"), non avendo l’Impresa C.A. dichiarato l’esistenza, in seno all’assetto organizzativo dell’impresa, dell’institore G.G., soggetto in ordine al quale la medesima impresa avrebbe dovuto dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 554 del 1999.

In punto di fatto, come rilevato dalla controinteressata e ricorrente incidentale, l’esistenza in capo alla sig.ra G.G. della qualità di institore la si evince dal certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio di Catania in data 17 settembre 2009, dal quale si evincono, altresì, la data di nomina (29 maggio 2009) nonché i poteri, anche di rappresentanza – per il vero abbastanza ampi -, allo stesso conferiti.

Tanto precisato, occorre osservare preliminarmente che, seppure la giurisprudenza, sulla questione qui in esame, non abbia avuto orientamenti univoci, l’orientamento espresso dal C.g.a. sembra essere volto a ritenere sostanzialmente assimilabili soggetto titolare di procura institoria ed amministratore con poteri di rappresentanza (cfr. C.g.a, 14 settembre 2009, n. 824; 24 marzo 2007, n. 1001).

Il tema rilevante ai fini del presente giudizio è se la dichiarazione di assenza delle situazioni previste dalle citate disposizioni, come impeditive a relazionarsi con una Pubblica Amministrazione che debba conferire un appalto pubblico, concerna, nel caso di società, soltanto gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico, secondo una prospettazione ancorata al dato letterale delle norme in questione, o, al contrario, sulla base di una interpretazione sostanziale del precetto contenuto nella norma, si debba estendere a tutti coloro che, in buona sostanza, siano muniti del potere rappresentativo e gestionale della società, a prescindere dal titolo di conferimento.

Sul punto la Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi, ritenendo necessaria la dichiarazione dell’assenza delle cause di esclusione in capo all’institore. Ed infatti, "premesso che, per giurisprudenza consolidata, la norma dell’art. 75 del D.P.R. 554/99 risulta indirizzata a chi, allo stesso tempo, è amministratore e rappresentante della società, nulla esclude, secondo la prospettazione sostanzialista, che il cumulo delle due posizioni di potere (gestorio e rappresentativo) possa, in concreto, riscontrarsi in capo a soggetti privi della veste formale di amministratori e, tuttavia, investiti della rappresentanza negoziale della società (per una sintesi del contrasto giurisprudenziale, cfr. T.A.R., Sicilia, Catania, 9 giugno 2008, n. 1150).

Alla luce di tale considerazione nodale – la necessaria compresenza degli ampi poteri gestori e rappresentativi in capo al soggetto – il cennato dibattito interpretativo sembra trovare un importante momento di convergenza, condiviso anche da questo Collegio, verso l’interpretazione sostanzialista, allorché il soggetto dotato di poteri gestionali e rappresentativi, che abbia omesso la dichiarazione sui requisiti morali sia, come nella vicenda per cui è causa, l’institore (cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2009, n. 375; 15 gennaio 2008 n. 36; T.A.R., Sicilia, Catania, n. 1150/2008, cit.; T.A.R. Molise 26 novembre 2004, n. 747; T.A.R. Liguria, Genova, II, 26 maggio 2002, n. 502).

Si tratta, infatti, di una figura la cui definizione si rinviene nel codice civile, ove è sistematicamente inserita nella sezione dedicata alle disposizioni particolari per le imprese commerciali (Libro quinto – capo III – Sez. III), nel primo articolo del paragrafo 1 (art. 2203) dedicato, appunto, alla "rappresentanza".

Secondo le norme richiamate, institore è "colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale", in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209) cui l’imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all’esercizio di un’impresa pur non essendo preposta a esso.

La preposizione institoria, peraltro, è, in ogni caso, caratterizzata contestualmente dall’ampiezza dei poteri rappresentativi e di gestione, che fanno dell’institore un alter ego dell’imprenditore conanaloghi poteri, sia pure limitatamente al ramo di attività o alla sede cui il soggetto è preposto (Cass. Civ., II, n. 2020 del 1993).

L’ampiezza dei suddetti poteri è tale che "la rappresentanza si reputa generale", allorché particolari limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge.

Si ritiene allora, sulla base dei rilievi che precedono, che l’institore sia titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.

Inoltre, non è solo il rapporto che, in concreto, i singoli rappresentati avranno con la pubblica amministrazione a determinare l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di moralità ma tale obbligo sorge dalla necessità di dovere dimostrare l’affidabilità dell’intera impresa che entrerà in rapporto con l’amministrazione.

Diversamente, non avrebbe alcun senso l’obbligo imposto ai soggetti cessati dalla carica di dimostrare i requisiti di moralità atteso che gli stessi non hanno più modo di entrare in contatto con la stazione appaltante.

Peraltro, conta la titolarità del potere e non anche il suo concreto esercizio tanto più quando lo stesso statuto abilita il soggetto a sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi atto il titolare principale della rappresentanza senza intermediazione o investitura ulteriore e, sostanzialmente, senza controllo sulla effettività dell’impedimento e della assenza (in termini, Cons. Stato, V, n. 36/2008, cit.)" (Tar Sicilia, III, 1 marzo 2010, n. 2274; cfr. anche Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36).

2.3. La fondatezza del motivo esaminato determina l’accoglimento del ricorso incidentale, con pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale vantata dalla controinteressata, a prescindere dall’esame delle altre doglianze mosse, che possono qui ritenersi assorbite.

3. All’accoglimento del ricorso incidentale consegue l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre non è luogo a statuizione nei confronti del Comune intimato in ragione della mancata costituzione in giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 26104 del 2005 deposito del 30 novembre 2005 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Accertamento IMPOSTE E TASSE IN GEN. TERMINI PROCESS. CIV.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il signor Franco O. chiedeva il condono, ai sensi della l. 413/1991, e corrispondeva un’imposta inferiore a quella dovuta. La residua imposta veniva iscritta a ruolo e la cartella, notificata il 22 giugno 1998, veniva impugnata dal contribuente per prescrizione, essendo decorso il termine ordinario di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, nullità del ruolo per il tardivo invio al concessionario, impropria commisurazione degli interessi e pene pecuniarie.

La commissione di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento alle sole pene pecuniarie.

Sull’appello del contribuente la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza impugnata.

2. Avverso la medesima il signor Franco O. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, contro cui non resiste l’Amministrazione delle Finanze.

3. Richiesto del parere in ordine all’eventuale sussistenza d’una delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., il PG presso questa Corte ha chiesto la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1,18, commi 3 e 4,24, commi 1 e 3, d.P.R. 602/1973 e 36-bis d.P.R. 600/1973,28 l. 449/1997 e 3 l. 24/1990 nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il contribuente si duole dell’inosservanza del termine di cui all’art. 36-bis.

2. Il ricorso però, che è manifestamente fondato, deve essere accolto, nonostante le opposte conclusione del PG.

2.1. Preliminarmente, questa Corte deve ricordare che, con la sentenza 12384/2005, ha stabilito il principio secondo cui «l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte di cassazione ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, nel qual caso rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza e viceversa».

Nella specie, la Corte non ritiene che vi siano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata.

3. Il ricorso deve essere deciso alla luce dei principi che si passa ad esporre.

3.1. La notifica della cartella di pagamento al contribuente costituisce l’atto finale di un procedimento che segue l’attività dell’Amministrazione finanziaria diretta alla liquidazione delle imposte, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, attività che si articola in varie fasi e che comprende, al suo sbocco, prima della notificazione, la consegna del ruolo esecutivo al concessionario.

L’atto conclusivo ed "esterno" del procedimento, come ribadito dalla recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 15 luglio 2005, n. 280), è costituito dalla notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente che, però, nel suo divenire storico recente (diacronia dell’istituto), è stato ancorato ad atti diversi e variabili, dalla dichiarazione fiscale del contribuente alla iscrizione nei, o alla consegna dei, ruoli esecutivi all’esattore concessionario.

Né i tempi prescritti per la sua realizzazione sono stati sempre chiari e certi, proprio per l’ancoraggio di essa ad attività procedimentali eterogenee.

Con particolare riguardo all’attività di liquidazione delle imposte, infatti, l’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, ha previsto (art. 1 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506) che essa si concludesse entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 46/1999, che l’iscrizione in ruoli e la loro consegna all’Intendente di finanza avvenissero, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 43, comma 1, del d.P.R. 600/1973 (e cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione); mentre, successivamente, è stato previsto che le somme dovute, a seguito di liquidazione ex art. 36-bis, fossero iscritte nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 6 del d.lgs. 46/1999).

L’atto successivo di tale procedimento – la consegna del ruolo esecutivo già all’esattore ed ora al concessionario -, disciplinato dall’art. 24 del d.P.R. 602/1973, ha stabilito, in un primo tempo, che la consegna del ruolo dovesse avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata, quindi (art. 13 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787) almeno 90 giorni prima della scadenza dell’unica rata, infine (d.lgs. 46/1999, art. 10) «secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

ÿ stato osservato, nella cennata pronuncia costituzionale (Corte cost., sent. 280/2005) che il d.m. 3 settembre 1999, n. 321, che tali "modalità" ha disciplinato, ha taciuto sul termine di consegna del ruolo al concessionario.

L’atto conclusivo ed "esterno" del procedimento fin qui descritto, cioè la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente, disciplinato dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973, almeno fino all’entrata in vigore del d.lgs. 193/2001, ha stabilito che la notifica avvenisse entro un certo termine [non oltre il giorno cinque del mese successivo alla scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli all’esattore (d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920); quindi, entro il giorno cinque del mese successivo a quello della consegna del ruolo all’esattore (d.P.R. 787/1980); successivamente, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo (d.lgs. 46/1999)].

Il d.lgs. 193/2001 ha poi soppresso, nell’art. 25, le parole «entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» e, pertanto, l’art. 25 (fino alla l. 30 dicembre 2004, n. 311) recitava: «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede».

3.2. Una tale incertezza e mutevolezza del quadro normativo ha formato oggetto di ripetuti interventi da parte dei giudici comuni che hanno, a più riprese, sollecitato un intervento chiarificatore da parte del Giudice delle leggi.

A conclusione di queste tensioni interpretative è giunta la già citata sentenza 280/2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario dovesse notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

La sentenza ha precisato che «la dichiarazione di incostituzionalità colpisce certamente la soppressione, operata dal d.lgs. "correttivo" 193/2001, del termine olim previsto dall’art. 25, ma non sarebbe mancata – come si era già avvertito con l’ordinanza 352/2004 – anche se non fosse intervenuta tale "correzione" della norma» (par. 4.1). In particolare, secondo la Consulta, nel «procedimento di riscossione delle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, l’atto finale ed "esterno" del procedimento stesso (la notifica della cartella) è sempre stato legato ad un atto precedente (consegna dei ruoli all’esattore) a sua volta legato ad atti preesistenti: e poiché questa concatenazione di atti era scandita da termini, a partire da ciascuno dei quali decorreva il successivo, ne derivava – per quanto generosi, rispetto all’elementare attività demandata all’Amministrazione, fossero quei termini – effetto di certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il contribuente doveva venire a conoscenza della pretesa del fisco». Il d.lgs. 46/1999 avrebbe reso autonomo (art. 6) il termine per l’iscrizione nei ruoli esecutivi delle imposte liquidate ex art. 36-bis, fissandolo nel 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (mentre in precedenza, per il richiamo dell’art. 43 del d.P.R. 600/1973, il termine sarebbe stato del quinto e poi del quarto anno successivo), e avrebbe perciò interrotto la sequenza temporale rimandando ad un decreto ministeriale «(muto sul punto) la fissazione del termine per la consegna, dei ruoli al concessionario (art. 10)».

Ha osservato la Corte che tale situazione non sarebbe mutata neppure a seguito della modifica – operata dall’art. 1, comma 417, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 – dell’art. 25, il quale ora prevede che «il concessionario notific(hi) la cartella di pagamento [?], a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo: essendo evidente che, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo».

Peraltro, tale significativa modifica, era intervenuta a seguito della pronuncia dell’Ordinanza della stessa Consulta 352/2004 in cui la Corte non aveva mancato di segnalare il problema che si creava con «la nuova formulazione dell’art. 24 nella parte in cui, sopprimendo il termine dal quale decorre quello previsto dall’art. 25, vanifica anche quest’ultimo con il rendere indeterminato il dies a quo».

E poiché quanto rilevato nelle richiamate ordinanze 107/2003 e 352/2004 era rimasto senza seguito, la Corte ha rotto gli indugi ed ha dichiarato l’anzidetta illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 602 citato.

In tale pronuncia, la Corte, con un chiaro self-restreint, rilevato che le sarebbe stata preclusa la possibilità di determinare – Essa stessa – tale termine, «competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del legislatore» ma, anche, per la particolare struttura del procedimento, che non permetteva di individuare in taluno di quelli già previsti dalla legge – per le attività "interne" all’Amministrazione – un termine che potesse disciplinare anche la (successiva) notifica della cartella di pagamento al contribuente, ha espressamente invocato un sollecito intervento legislativo con il quale si potesse colmare ragionevolmente la lacuna creata.

Nel rappresentare questa esigenza, peraltro, la Corte ha chiarito che la ragionevolezza del termine stabilito dal legislatore, ferma la sua natura decadenziale, dovesse considerare da un lato il carattere estremamente elementare (tanto da richiedere "procedure automatizzate") dell’attività di liquidazione ex art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione nei ruoli (attività che la vigente disciplina prevede si esauriscano entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, laddove, significativamente, la più complessa attività prevista dall’art. 36-ter deve esaurirsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione) e che il vigente art. 43, comma primo, del d.P.R. 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento – quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento – sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione.

3.3. A seguito di tale pronuncia, il legislatore, nel convertire il d.l. n. 106 del 17 giugno 2005 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), nella l. 31 luglio 2005, n. 156, ha aggiunto alle previsioni colà contenute, anche le seguenti.

Innanzitutto, con l’art. 1 (Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento), comma 5-bis, ha stabilito, in via generale, i nuovi termini certi («Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari»), per la conclusione del procedimento attraverso la notifica della cartella di pagamento indirizzata al contribuente, nei sensi che seguono: «la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001».

L’intervento legislativo, tuttavia, non si è esaurito in questa generale previsione, capace di regolare d’ora in avanti l’attività dell’Amministrazione, ma ha stabilito (o si è sforzato di stabilire) le necessarie disposizioni di coordinamento con la complessa disciplina esistente e una vera e propria disciplina transitoria.

3.3.1. Con riguardo al coordinamento con la disciplina esistente, il comma 5-ter, ha statuito, tra l’altro, che: «In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto: a) al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l’art. 17 è abrogato; 2) all’art. 25, comma 1, le parole da: "l’ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio".

In conseguenza di tale intervento legislativo, il testo attuale del primo comma dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, è il seguente:

«1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio».

In sostanza, viene ribadito il sistema tripartito dei termini di notificazione della cartella esattoriale, che si differenzia solo con e per riguardo al tipo di attività svolta dall’Amministrazione (liquidazione ex art. 36-bis, controllo formale ex art. 36-ter, accertamenti d’ufficio), calcolati in relazione a diversi dies a quibus (anno di presentazione della dichiarazione, anni di definitività degli accertamenti d’ufficio).

Anche la disciplina dei rimborsi è stata modificata (art. 43, primo comma).

E al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sono state apportate le seguenti modificazioni: 1) l’art. 23 è stato sostituito e si è disposto che i termini di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, d.P.R. 602, si applichino anche all’IVA; 2) all’art. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quelle di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001».

3.3.2. Tale ultima disposizione, in particolare, costituisce la disciplina transitoria, espressamente cosi denominata, il cui esame è decisivo ai fini della soluzione della presente controversia.

Tale disciplina, però, lungi dall’essere stata dettata puramente e semplicemente, è stata inserita nell’art. 36 del già citato d.lgs. 46/1999, contenente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della l. 337/1998. Tra le disposizioni transitorie di detto testo, l’art. 36, come modificato dal d.l. 106/2005, convertito nella l. 280, ora risulta così formulato: «1. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto nell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all’iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell’articolo 16, comma 2, della l. 8 maggio 1998, n. 146. 2. In deroga all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001».

Seguono numerosi altri commi contenenti una congerie di disposizioni di ordine e tenore diversi, fra le quali merita di essere ricordato anche il comma 2-bis, che venne inserito dall’art. 2 d.lgs. 326/1999, e secondo il quale: «Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24,25,26,27,28,29,30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all’articolo 68, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all’articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Insomma, la disciplina transitoria non è stata lasciata nella legge del 2005, come pure si sarebbe potuto, ma in una previsione più organica, anche se – dalla sua lettura – è possibile apprezzare l’eterogeneità delle disposizioni ivi contenute. alcune delle quali aggiunte dal d.lgs., 326/1999, altre dalla l. 388/2000, altre ancora dalla l. 289/2002, ulteriori dal d.l. 209/2002, convertito nella l. 265/2002 e dalla l. 350/2003. Infine dall’intervento del d.l. 106/2005, convertito nella l. 156 dello stesso anno.

3.4. Le ragioni di un intervento del legislatore, anche riguardo al diritto transitorio, si spiegano solo e soltanto in considerazione dell’esistenza di situazioni pendenti al momento della pronuncia della stessa sentenza della Corte costituzionale.

Infatti, il Giudice delle Leggi ha, sia pure implicitamente, ritenuto che la questione che le veniva posta avesse piena rilevanza nei (tre) giudizi a quibus (in corso), pur essendo questi soggetti a diverse discipline sostanziali perché riferibili a diversi anni d’imposta (rispettivamente 1999, 1998 e 1996, come risulta dalla sentenza, come pure la menzione dell’eccezione di inammissibilità, formalmente sollevata dai concessionari, sia pure sotto altri profili).

E, accogliendo la questione di costituzionalità e stabilendo che i contribuenti che avevano promosso i relativi giudizi avevano ragione di dolersi della mancanza di un termine per la notifica della cartella nei loro confronti, ne deriva sicuramente una ragione a favore dei contribuenti, in quei giudizi (altrimenti, sarebbe stata chiara la non rilevanza della questione di costituzionalità e la Consulta avrebbe altrimenti concluso quei giudizi) e un vulnus per l’Amministrazione che non si sia attenuta a quei principi in relazione a un certo numero di contribuenti non ancora raggiunti da quelle notificazioni.

Di qui l’invito della Consulta – rivolto al legislatore – di munire, con urgenza, l’art. 25 del d.P.R. 602/1973 di un termine che, almeno fino al 2004, ne era stato privato, proprio in relazione alla notifica della cartella, a seguito della modifica intervenuta nel corso del 2001 (con il d.lgs. 193/2001 che aveva soppresso, nell’art. 25, le parole «entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» sicché l’art. 25 – fino alla l. 311/2004 – recitava; «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede»).

L’intervento della Corte costituzionale, nella sostanza, era necessitato dalla struttura stessa della sua pronuncia, che ha introdotto un termine là dove non c’era, con una addizione di principio (cd. sentenze manipolative additive di principio) cui avrebbe dovuto far seguito (come ha fatto) il legislatore, con il cennato intervento legislativo.

3.4.2. L’intervento sollecitato, perciò, avrebbe dovuto riguardare la prevenzione di un cospicuo numero di giudizi instaurandi; ma esso si riferiva anche a quelli già instaurati, perlomeno con riguardo a cartelle notificate a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, costituenti oggetto delle controversie tributarie a quibus.

Ecco perché il legislatore è intervenuto ed ha disciplinato non solo il nuovo regime della notificazione di ogni tipo di cartella esattoriale riferibile a tributi (l’art. 25 del d.P.R. 602/1973) ma ha anche disciplinato la notifica delle cartelle «in deroga» alla disciplina dettata «all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni» di cui al solo art. 36-bis d.P.R. 600 (non anche all’art. 36-ter e agli accertamenti dell’ufficio, di cui alle lett. b e c dell’art. 25 d.P.R. n. 600). In tal caso, riguardante le singole vicende litigiose, su cui erano in corso i giudizi a quibus, e sui quali è concretamente intervenuta la pronuncia di costituzionalità, il d.l. 106/2005, come convertito nella l. 156, ha stabilito che «la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001».

Insomma, la legge intervenuta dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale ha inserito una disciplina "transitoria" tesa a disciplinare le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (per i quali non fosse interamente già decorso il termine di quattro anni stabilito a regime dal nuovo art. 25) e quelle presentate entro il 2001, cioè per le dichiarazioni per le quali fosse già decorso il termine quadriennale del nuovo art. 25. Nel primo caso confermando il termine già previsto in generale (quattro anni, calcolati da quello successivo alla presentazione della dichiarazione); nel secondo, allungando quel termine di un anno (e cosi giungendo fino a cinque anni, calcolati da quello successivo alla presentazione della dichiarazione).

In tale secondo caso, le cartelle relative alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 e 1996 (per fermarci agli anni oggetto dei giudizi a quibus rispetto a quello di costituzionalità) e liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 600, devono essere (o devono essere state) notificate, rispettivamente, entro gli anni 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 (con riferimento, perciò, di norma, rispettivamente agli anni d’imposta 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000).

3.4.3. Se vi siano giudizi in corso relativi a tali (o anche a precedenti) anni di presentazione della dichiarazione (e d’imposta) gli stessi andranno regolati sulla base di tale disciplina transitoria.

Infatti, in tal caso non si ha a che fare con regole procedimentali retroattive perché, come si è detto, avendo il legislatore abrogato tout court il termine di notifica della cartella, con l’intervento legislativo 193/2001 (che aveva soppresso, nell’art. 25, le parole «entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» sicché l’art. 25 – fino alla l. 311/2004 – recitava: «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede»), tutte le cartelle, anche relative a risalenti anni d’imposta, erano tempestivamente notificabili fino al termine di prescrizione del credito tributario.

L’avere la Corte costituzionale ripristinato, con intervento additivo, il termine di notifica, ha nuovamente ristabilito l’esistenza di esso e la necessità, da parte del giudice di verificarne la sua osservanza, salvo a rinviare al legislatore la fissazione di tale termine.

Cosa che è puntualmente avvenuta con l’intervento legislativo in parola. Sicché il giudice, nei giudizi di sua spettanza, deve verificare, in relazione alla dichiarazione liquidata dall’Ufficio tributario, se il termine di notifica, come determinato per relationem dal nuovo intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal legislatore nella diacronia legislativa sopra richiamata. Termini che sono stati inesorabilmente travolti dal meccanismo abrogativo finale del 2001.

E del resto, la Corte aveva osservato che la situazione giuridica oggetto del suo controllo non sarebbe mutata nei suoi esiti demolitori neppure «a seguito della modifica – operata dall’art. 1, comma 417, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – dell’art. 25, il quale ora prevede che «il concessionario notific(hi) la cartella di pagamento [?], a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo», essendo evidente che, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo».

3.4.4. In conclusione, la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale comportano l’applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l’azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio.

3.5. Si pone, tuttavia, un problema riguardante la mancata incisione dell’art. 36 del già citato d.lgs. 46/1999, del comma 2-bis, sopra ricordato, e secondo il quale «Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24,25,26,27,28,29,30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all’articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all’articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Tale previsione, come si è ricordato, venne introdotta dall’art. 2 d.lgs. 326/1999, in seguito a modifiche e correzioni conseguenti alla riforma del sistema della riscossione e, quindi anche all’art. 25 d.P.R. 602.

Quest’ultima disposizione, prima dell’intervento del 1999, stabiliva che l’esattore dovesse notificare al contribuente la cartella di pagamento «non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato».

Ma, con riferimento al sistema di formazione dei ruoli era stabilito – fino al 1999 – che, ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 602 (ora espressamente abrogato) che l’iscrizione in ruoli e la loro consegna all’Intendente di Finanza avvenissero, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 43, comma primo, d.P.R. 600 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tale termine è stato poi portato a due anni dall’art. 6 del d.lgs. 46/1999.

In relazione a tale rilevante modifica procedimentale, la disposizione transitoria in esame ha inteso "salvare" i ruoli formati fino al 30 settembre 1999, proprio perché, in considerazione di quella riforma, i tempi di formazione e consegna dei ruoli erano stati sensibilmente accorciati. S’imponeva, perciò, un intervento transitorio.

Ma tale intervento, disposto dalle disposizioni correttive del d.lgs. 326/1999 ha esaurito i suoi effetti in quell’ambito e in quella previsione.

Il non avere il legislatore del 2005, in adempimento del giudicato costituzionale, rimosso tale prescrizione nulla comporta, attesa la sua natura di previsione a efficacia circoscritta all’intervento innovativo del 1999.

Ma v’è di più. La sentenza della Consulta, 280/2005, nell’enunciare l’addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il Fisco, eliminando ogni interesse ed attenzione in ordine alle attività "interne", come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore-concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta.

Ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, è che l’attività esterna (la notifica della cartella) venga posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato (sulla base dei "paletti" indicati nella sentenza n. 280) nel nuovo testo dell’art. 25 d.P.R. 602 e, per le situazioni pendenti, nel nuovo testo del comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 46/1999.

Il comma 2-bis di tale ultima disposizione è dunque un relitto storico che non ha più alcuna efficacia.

Del resto, se per assurdo, se ne volesse ipotizzare ancora una residua, essa andrebbe rigorosamente circoscritta alle dichiarazioni fiscali anteriori a quella data e cioè dal 1998 ad andare a ritroso. E, in ordine a tali rapporti, per imposte, necessariamente iscritte a ruolo entro il 30 settembre 1999, occorrerebbe verificare che la cartella sia stata notificata «non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato» (art. 25 d.P.R. 602/1973 nel testo vigente ante 1° luglio 1999), e quindi al massimo entro novembre 1999, con il rispetto del termine quinquennale per la formazione del ruolo (sostanzialmente, con notifica della cartella entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Ma, a parte le considerazioni già svolte, non si comprenderebbe perché, fra tutti i rapporti ancora pendenti, bisognerebbe compiere siffatta distinzione.

In ogni caso, una tale sopravvivenza avrebbe effetto e sarebbe applicabile solo alle cartelle notificate entro tale data (e salvo l’accertamento della data di consegna dei ruoli esattoriali).

4. Alla luce di tali considerazioni il ricorso del contribuente deve essere accolto e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa decisa anche nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.

La dichiarazione fiscale, infatti risale all’anno 1991 e la cartella esattoriale è stata notificata il 22 giugno 1998.

5. Le ragioni sopra illustrate comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente e compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-01-2011, n. 252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

con ricorso notificato in data 2 dicembre 2010 e depositato il successivo 3 dicembre la soc. coop. D. s.r.l. ha impugnato il bando di gara, pubblicato nella G.U.C.E. del 27 ottobre 2010 e nella G.U.R.I. del 3 novembre 2010, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie presenti sul territorio della regione Lazio ed il relativo disciplinare di gara;

Considerato che la Regione Lazio ha depositato, in data 5 gennaio 2010, la determinazione n. B6719 del 23 dicembre 2010 di revoca della gara, adottata dal Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;

Ritenuto pertanto che è cessata la materia del contendere e che parte ricorrente ha accettato, con dichiarazione scritta a verbale, la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.