Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 01-02-2011, n. 3677

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli propone ricorso avverso la sentenza del giudice di pace di Avellino del 7 maggio 2009 che, a conclusione dell’azione penale promossa ad iniziativa del P.M. ai sensi del D.P.R. n. 274 del 2000, art. 20, aveva ritenuto tacitamente rimessa la querela a suo tempo proposta da H.H. nei confronti di M.A. per il delitto di minacce.

Il giudice di pace aveva attribuito significato di implicita espressione di volontà remittente all’assenza della querelante all’udienza, non comparsa sebbene le fosse stato notificato un avviso che la rendeva edotta della circostanza che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata in guisa di remissione tacita. Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viele – Rv. 46088, la mancata comparizione del querelante all’udienza non da luogo ad una ipotesi di remissione tacita, neppure quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza, preavvertendo che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita.

Va considerato infatti che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, salvo che non si versi nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21, che non ricorre nel caso di specie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Avellino, che provvederà a nuovo giudizio in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Avellino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1009 Forze armate

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Svolgimento del processo

Il sig. D.V.I. chiedeva con domanda del 29 luglio 1996 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità costituite da sindrome psicotica e grave cuneizzazione delle vertebre D6,D7,D8,D10 come contratte durante lo svolgimento del servizio militare presso il Comando dell’Aeronautica militare SARVAM di Viterbo.

In particolare, dette infermità sarebbero insorte a causa delle lesioni riportate dal D.V. in conseguenza di una caduta in un fossato, avvenuta all’interno della caserma, a seguito della quale il militare veniva ricoverato prima in infermeria e poi all’Ospedale Militare di Roma.

Successivamente il predetto veniva posto in licenza di convalescenza, sottoposto ad accertamenti sanitari civili e militari, quindi in licenza illimitata senza assegni ed infine collocato in congedo illimitato dal 1 agosto 1996.

In ordine alla surriportata domanda, l’Istituto medico legale di Milano con provvedimento n.280/d7 del 2/12/1997, pur riconoscendo l’inabilità permanente al servizio militare, non riconosceva la dipendenza da causa di servizio sia della pretesa frattura delle vertebre sia della sindrome psicotica.

Tale giudizio veniva quindi confermato con provvedimento n.3537/CSA del 6 luglio 1998 dalla commissione Sanitaria di Appello di Roma cui pure l’interessato si era rivolto.

Avverso quest’ultimo provvedimento insorgeva presso il Tar per il Veneto il sig. D.V. deducendo la illegittimità dell’opposto diniego per svariati motivi, tra cui, in particolare il difetto di istruttoria, la contraddittorietà con precedenti manifestazioni della P.A. e la carenza di motivazione.

L’adito Tar con sentenza n.2668 del 7 agosto 2007 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

L’interessato ha impugnato tale sentenza ritenendola errata nelle osservazioni e prese conclusioni, riproponendo i motivi dedotti a sostegno dell’atto introduttivo del giudizio e qui di seguito elencati:

Nullità dell’atto impugnato per vizio di uno degli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza e cioè la forma;

mancanza dei requisiti di legittimità dell’atto impugnato;

Illegittimità per difetto di motivazione;

Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà della P.A. e travisamento dei fatti; disatteso esame e mancata valutazione di documentazione medica in atti;.travisamento dei fatti con contraddittorietà di motivazione.

All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 la causa viene trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Con i primi tre mezzi d’impugnazione (che vanno unitariamente trattati) vengono mossi a carico del provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vizi di forma dell’atto, nella specie del tutto insussistenti.

Invero, è sufficiente dare una semplice lettura del provvedimento de quo per rendersi conto come in concreto esso contenga tutti gli elementi essenziali richiesti per la valida adozione di un provvedimento del genere di quello assunto.

In particolare, poi, quanto alla dedotta carenza di motivazione, la censura è sprovvista di consistenza, come dimostra l’accurata esposizione nell’atto de quo degli elementi di giudizio sia in fatto che in diritto posti a base della determinazione, come evincibili delle indagini istruttorie esperite ed enucleati in virtù delle cognizioni medicolegali che sovrintendono ad una valutazione del genere qui in discussione.

Più specificatamente sulla questione nodale della problematica giuridica sollevata con la istaurata controversia, la Commissione sanitaria d’appello ha avuto modo significativamente di spiegare, tra l’altro, che, quanto alla sindrome psicotica, " nel breve periodo di tempo trascorso alla SARVAM di Viterbo non risulta documentato agli atti alcun evento di servizio dalle caratteristiche psico lesive che possa aver agito come causa o concausa nella patogenesi della patologia in esame" e che "l’infermità vertebrale identificata come malattia di Scheuermann o dorso curvo giovanile è una malattia a carattere costituzionale che non può aver avuto in alcun modo origine da fatti legati al servizio".

Il giudizio della Commissione, formulato sulla scorta di dati scientifici ed empirici, è che le infermità in questione devono considerarsi come già preesistenti e comunque latenti, tali da non addebitarsi direttamente, in un rapporto di causa ed effetto, all’episodio della caduta nel fossato fatta registrare dal militare, circostanza che, tutt’al più, può essere considerata come una causa rivelatrice o scatenante di infermità già presenti o probabilmente in fase di evoluzione in evoluzione.

Parte appellante fa valere poi col quarto mezzo d’impugnazione una sorta di contraddittorietà con precedenti manifestazioni della stessa P.A. lì dove, in particolare, deduce che il D.V. è stato giudicato idoneo alla visita medica di leva e pertanto le patologie in questione devono considerarsi insorte durante il servizio militare.

Ora, un siffatto vizio non è tale da scalfire l’opposto diniego ove si consideri che nella specie non è stata affatto contestata la circostanza affermata nel giudizio medicolegale relativa alla preesistenza delle infermità e tenuto altresì conto che parte appellante omette di considerare che per le patologie insorte dopo l’arruolamento (durante lo svolgimento del servizio militare di leva) il riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio presuppone la prova della loro imputabilità al servizio stesso, il che nella specie è stato escluso motivatamente dall’organo medicolegale preposto a valutare la sussistenza o meno del rapporto di detta dipendenza

Per le suesposte considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Non occorre, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata, pronunziarsi sulle spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Nulla sulle spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 585 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente ha stipulato, con l’Unione di Comuni di Vellezzo Bellini e Rognano (di seguito anche "Unione"), un contratto della durata di sei mesi, a decorrere dal giorno 1 luglio 2005, per l’attività di gestione dei procedimenti amministrativi connessi agli accertamenti delle violazioni al codice della strada mediante l’utilizzo di strumenti digitalizzati informatici (servizio autovelox).

Con provvedimento n. 993 del 7 luglio 2005, il Presidente dell’Unione ha disposto la temporanea sospensione del servizio.

Avverso tale provvedimento la società A. s..r.l. ha proposto il ricorso in esame.

Successivamente la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 51 del 14 luglio 2005, ha dichiarato invalida la determinazione dirigenziale n. 2/2005, con la quale il Responsabile d’Area aveva disposto in favore della ricorrente l’affidamento del servizio stesso, ha conseguentemente invitato il medesimo Responsabile a revocare la predetta determinazione, ed ha infine stabilito di gestire il servizio in economia

Il Dirigente, con determinazione n. 11/2005 del 4 agosto 2005, ha quindi disposto la revoca dell’affidamento.

Contro tali provvedimenti, A. s.r.l. ha proposto motivi aggiunti.

Si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni di Vellezzo Bellini e Rognano per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 2301 del 21 settembre 2005, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito parte resistente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Come anticipato la controversia in esame attiene ad una serie di provvedimenti con i quali l’Amministrazione intimata ha, dapprima, stabilito di sospendere e, successivamente, di revocare l’atto con il quale era stato in precedenza affidato alla ricorrente il servizio autovelox.

Poiché gli atti impugnati sono stati adottati dopo la stipulazione del contratto di affidamento del servizio, e dispiegano quindi i loro affetti anche su quest’ultimo, è opportuno, prima di passare all’esame del merito, affrontare brevemente la questione relativa alla giurisdizione.

In proposito ritiene il Collegio che – poiché la causa concerne un provvedimento di autotutela relativo ad una procedura di aggiudicazione di un contratto (e quindi un procedimento di secondo grado che incide sulla procedura stessa), posto in essere da un soggetto tenuto all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale – la giurisdizione spetti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205, norma vigente all’epoca della proposizione del presente ricorso, ed oggi trasfusa nell’art. 133, lett. e), del c.p.a. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21 giugno 2005 n. 13296; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 28 giugno 2010, n. 456).

3. Ancora preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa di parte pubblica.

In particolare si sostiene che il ricorrente non avrebbe più alcun interesse alla coltivazione del giudizio, posto che il servizio di cui è causa è stato affidato ad altra società sulla base di provvedimenti non impugnati ed ormai divenuti inoppugnabili.

3.1. L’eccezione deve essere disattesa, in quanto l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti in questa sede gravati permane perlomeno a fini risarcitori.

4. Ciò premesso deve ancora osservarsi, in via preliminare, che la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 51 del 14 luglio 2005 e la determinazione del Responsabile d’Area n. 11 del 4 agosto 2005, impugnate con motivi aggiunti, hanno completamente assorbito il provvedimento n. 993 del 7 luglio 2005, emesso dal Presidente dell’Unione ed impugnato con il ricorso introduttivo. Invero il provvedimento da ultimo citato si limitava a sospendere temporaneamente gli effetti dell’atto di affidamento del servizio alla ricorrente; mentre con i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti è stata disposta la revoca (rectius l’annullamento) di quel medesimo atto facendone definitivamente venir meno gli effetti ex tunc. Questi ultimi provvedimenti hanno quindi una portata dispositiva più ampia che esaurisce i profili di lesività degli interessi dedotti dalla ricorrente nel presente giudizio; la quale non ha pertanto più interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento emanato per primo.

Il ricorso introduttivo è quindi divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Può ora essere affrontato l’esame dei motivi di merito dedotti con motivi aggiunti.

Con il primo di essi si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, posto che, a dire della ricorrente, l’Amministrazione intimata non le avrebbe inviato la comunicazione di avviso di avvio del procedimento.

5.1. Il motivo è infondato.

Va invero osservato che l’interessata ha avuto conoscenza dell’avvio del procedimento di secondo grado, volto all’annullamento dell’atto di affidamento del servizio, attraverso la comunicazione del precedente provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione degli effetti di quel medesimo atto.

L’intenzione dell’Amministrazione di riesaminare la vicenda era palesata dalla circostanza che, nel provvedimento di sospensione, è stata formulata istanza di chiarimenti, rivolta al Responsabile d’Area, in merito alla decisione di affidare il servizio mediante espletamento di gara a trattativa privata. La ricorrente, cui tale atto è stato preventivamente comunicato, era quindi edotta dei dubbi di legittimità che l’Amministrazione nutriva in relazione alla suindicata scelta e, di conseguenza, della possibilità che a seguito del riesame della vicenda potessero essere adottati atti di autotutela.

Va pertanto ribadita l’infondatezza del motivo.

6. Con il secondo mezzo si deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 51/2005, in quanto adottata da organo non legittimamente costituito.

In particolare si evidenzia che in maniera del tutto illegittima, in palese violazione delle norme statutarie, i Commissari Prefettizi dei due Comuni che compongono l’Unione hanno preso il posto dei rispettivi Sindaci (decaduti dalla carica dopo lo scioglimento dei Consigli Comunali) nella Giunta dell’Ente. Per questo motivo, la deliberazione impugnata dovrebbe considerarsi parimenti illegittima.

6.1. Anche questa censura non può trovare accoglimento.

Stabilisce l’art. 141, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, in caso di scioglimento del consiglio comunale, il decreto che dispone tale misura, provvede altresì "…alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso".

Il successivo comma 7 del medesimo articolo prevede che, iniziata la procedura di scioglimento ed in attesa del relativo decreto "…il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente".

Da queste norme si ricava che i commissari nominati dall’autorità statale hanno la funzione di sostituire gli ordinari organi del comune affinché tali enti possano continuare ad operare, e non si determini quindi una interruzione delle fondamentali attività che questi svolgono.

Si deve pertanto ritenere che, una volta cessato dalla carica il sindaco di un comune, il commissario nominato in sua sostituzione sia titolare di tutte le prerogative che appartenevano al primo, ivi comprese quelle inerenti alle qualifiche ricoperte presso organi di enti esponenziali in rappresentanza del comune stesso, in modo da assicurare la continuità delle funzioni esercitate dalle amministrazioni partecipate.

Ciò premesso non può condividersi l’opinione espressa da parte ricorrente, secondo la quale i Commissari dei Comuni che compongono l’Unione non avrebbero potuto far parte degli organi della stessa. Invero, i Commissari, nello svolgere le funzioni proprie dei Sindaci sostituiti, in base alle richiamate norme del d.lgs. n. 267/2000, potevano svolgere anche le funzioni che a questi competevano in seno agli organi dell’Unione. La soluzione opposta avrebbe portato alla paralisi dell’attività svolta da quegli stessi organi i quali, sino a nuove elezioni, non avrebbero potuto funzionare; verificandosi in tal modo il risultato che le norme contenute nel citato art. 141 intendono, come visto, scongiurare.

La censura non può quindi essere condivisa.

7. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 dello Statuto dell’Unione, in quanto la Giunta, nel disporre la revoca dell’affidamento del servizio, avrebbe adottato un atto che, in base alle suddette norme, sarebbe riservato alla competenza del Dirigente.

7.1. Anche questa doglianza non può trovare accoglimento.

Va invero osservato che la Giunta dell’Unione, con la deliberazione n. 51/2005, non ha disposto direttamente la revoca dell’affidamento del servizio ma, rilevando nel precedente atto di affidamento vizi di legittimità, ha invitato il Responsabile d’area a provvedere in tal senso. Ed in effetti quest’ultimo organo, con determinazione n. 11/2005 del 4 agosto 2005 ha disposto la revoca della sua precedente determinazione n. 2/2005, con la quale aveva in precedenza aggiudicato alla ricorrente il contratto.

La censura è quindi infondata in punto di fatto.

8. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; si deduce inoltre eccesso di potere sotto diversi profili: a dire della ricorrente, nel provvedimento di affidamento del servizio in suo favore non sarebbero riscontrabili i vizi di legittimità ritenuti invece sussistenti dall’Amministrazione; vizi che hanno poi indotto quest’ultima a disporne l’annullamento.

La ricorrente evidenzia in primo luogo che non sarebbe corretta l’affermazione secondo la quale l’affidamento del servizio alla ricorrente per il periodo 1 luglio 2005 – 31 dicembre 2005 sarebbe in contrasto con la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 128 del 24 novembre 2004.

8.1. In proposito va rilevato che, con la suddetta delibera, l’Amministrazione ha espressamente inteso limitare l’affidamento del servizio alla ricorrente al periodo 1 gennaio 2005 – 30 giugno 2005.

Si legge invero, al punto 2 del dispositivo, che l’Amministrazione "intende aderire alla proposta di locazione offerta (…) dal 01.01.2005 al 30.06.2005".

Nessun rilievo può invece avere il passaggio contenuto nella parte motivazionale del provvedimento (valorizzato dalla ricorrente al fine di dimostrare l’intenzione della Giunta di procedere ad un affidamento annuale) laddove si afferma "vista l’allegata offerta (…) per l’anno 2005", giacché in tale passaggio l’Amministrazione non esprime alcuna volontà propria, ma si limita a dare atto di quanto proposto da controparte.

Risulta pertanto palese la violazione denunciata giacché, a fronte della chiara volontà contraria espressa dall’organo politico, il Responsabile d’Area ha esteso l’affidamento del servizio al periodo 1 luglio 2005 – 31 dicembre 2005.

8.2. La ricorrente, nel motivo in esame censura poi il provvedimento impugnato sotto profili diversi, evidenziandone la carenza motivazionale in relazione ai chiarimenti formulati dal Responsabile d’Area, l’erroneità dell’affermazione secondo la quale il medesimo Responsabile non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha inteso affidarle il servizio, l’erroneità dell’affermazione secondo la quale la convezione stipulata renderebbe il servizio funzionale non già ad esigenze di prevenzione ma ad esigenze di cassa.

8.3. Sul punto va tuttavia osservato che questi rilevi attengono a profili marginali della motivazione degli atti impugnati, i quali anche se in ipotesi fondati non sarebbero idonei a determinare l’illegittimità dei suindicati atti; i cui pilastri motivazionali poggiano invece principalmente sulla contrarietà del provvedimento di affidamento del servizio agli indirizzi impartiti dalla Giunta dell’Unione; profilo di criticità già esaminato e ritenuto effettivamente sussistente.

8.4. Infine, sempre nel quarto motivo, si evidenzia che il Responsabile d’Area aveva espresso parere negativo in merito alla legittimità dell’annullamento del provvedimento di affidamento servizio e che, ciononostante, l’Amministrazione ha deciso di procedere comunque in tal senso. Il medesimo rilievo viene sollevato nel settimo mezzo di gravame per dedurre eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e mancanza dei presupposti dell’atto di revoca.

8.5. In effetti il Responsabile del Servizio ha allegato, alla propria determinazione n. 11 del 4 agosto 2005, un parere negativo di regolarità tecnica.

Tale atto tuttavia – oltre ad essere in sé contrario a logica, giacché non si vede come un organo possa esprimere parere negativo ad un proprio provvedimento – è anche del tutto irrituale in quanto nessuna disposizione prevede che le determinazioni dei responsabili dei servizi degli enti locali debbano essere accompagnate da pareri di regolarità tecnica: l’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che detti pareri debbono accompagnare le proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio (e norma di analogo tenore è contenuta nell’art. 41, comma 2, dello Statuto dell’Unione); mentre, per quanto riguarda i provvedimenti emessi dai responsabili dei servizi, l’art. 155, comma 4, dello stesso decreto prevede solo che, in caso in cui comportino impegni di spesa, questi "…sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

Il Responsabile d’Area, nell’esprimere tale irritale parere, ha quindi semplicemente voluto documentare le proprie riserve, evidentemente al fine di mettersi al riparo in caso di instaurazione di eventuali futuri giudizi di responsabilità amministrativa.

Queste riserve tuttavia non sono di per sé idonee ad inficiare la regolarità dell’operazione voluta e posta in essere dall’Amministrazione la quale, come già osservato, dopo aver constatato che l’affidamento annuale del servizio era contrario all’indirizzo politico espresso dai competenti organi, ha correttamente deciso di provvedere all’annullamento dell’atto che aveva disposto l’affidamento stesso.

Anche queste doglianze sono quindi infondate.

9. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/90, in quanto l’Autorità amministrativa non ha illustrato i motivi di pubblico interesse che l’hanno indotta a disporre la revoca del servizio.

9.1. In proposito si osserva innanzitutto l’Amministrazione ha rimosso il provvedimento di affidamento del servizio in quanto ritenuto illegittimo; ne discende che la norma applicabile al caso di specie non è l’art. 21 quinquies della legge n,. 241/90, ma l’art. 21 nonies, della medesima legge, il quale stabilisce che "il provvedimento amministrativo illegittimo (…) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

La norma – laddove impone all’amministrazione di valutare l’effettiva sussistenza di ragioni di interesse pubblico che inducono alla rimozione dell’atto illegittimo, e di compararle con gli interessi privati che alla rimozione si oppongono – intende coniugare esigenze di garanzia di legittimità dell’azione amministrativa con esigenze di tutela dell’affidamento del privato destinatario del provvedimento.

Ciò premesso deve però osservarsi che in giurisprudenza si ritiene che quando l’annullamento d’ufficio interviene a breve distanza di tempo dall’adozione del provvedimento illegittimo, nessun ragionevole affidamento può ingenerarsi in capo al privato. In tal caso non è quindi necessaria l’esplicitazione nel provvedimento di secondo grado dell’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento, né la comparazione di tale interesse con l’interesse privato sacrificato, posto che al ricorrere di questa circostanza l’interesse pubblico all’annullamento può considerarsi in re ipsa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 09 marzo 2010, n. 1323; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 giugno 2009, n. 5688).

Nel caso concreto la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 51 del 14 luglio 2005, con la quale l’Amministrazione ha espresso la volontà di procedere con l’annullamento d’ufficio, è intervenuta a breve distanza di tempo dall’adozione del provvedimento di affidamento del servizio (avvenuta in data 7 giugno 2005); pertanto l’Amministrazione stessa non era tenuta, per le motivazioni sopra illustrate, ad inserire nell’atto una penetrante motivazione concernente i profili di opportunità che accompagnavano le esigenze di ripristino della legalità violata.

In ogni caso va anche osservato che, nella deliberazione della Giunta dell’Unione n. 51/2005, si afferma che l’Amministrazione ritiene preferibile gestire il servizio in economia, invece che tramite affidamento a terzi, in modo da renderlo più rispondente alle finalità di prevenzione agli incidenti stradali che le sono proprie; si deve pertanto osservare che le ragioni di preminente interesse pubblico sottese alla scelta operata sono state comunque adeguatamente esplicitate nel provvedimento.

Per queste ragioni il motivo in esame non può essere accolto.

10. Rimane da esaminare il sesto motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 21 sexies della legge n. 241/90, in quanto nel caso di specie l’Amministrazione si sarebbe svincolata dal negozio stipulato nonostante l’assenza di una disposizione legislativa o contrattuale che la autorizzasse a procedere in tal senso..

10.1. Stabilisce la citata norma che "Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto ".

Tale disposizione tuttavia non è applicabile al caso in esame, giacché l’Amministrazione non ha inteso sciogliersi dal vincolo contrattuale in quanto ritenuto non più confacente ai propri interessi (in ciò si sostanzia la fattispecie del recesso); ma, come si è visto, ha annullato il provvedimento di affidamento del servizio in quanto ritenuto illegittimo.

La giurisprudenza ritiene che in tale evenienza, in virtù della stretta consequenzialità che corre tra l’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto, l’annullamento del provvedimento amministrativo comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti. Il contratto, infatti, non ha una autonomia propria ed è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato restando "caducato" a seguito dell’annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 04 gennaio 2011, n. 11; id., sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4864).

Va poi aggiunto che secondo la stessa giurisprudenza l’amministrazione ha sempre il potere di annullare l’aggiudicazione di un contratto anche dopo la stipulazione negoziale, al fine di ripristinare la legalità violata, e sempre che ricorrano preminenti ragioni di interesse pubblico.

Anche questo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

11. L’infondatezza delle censure esaminate, che contestano la legittimità degli atti impugnati, comporta necessariamente anche il rigetto della domanda risarcitoria.

12. In conclusione, per le motivazioni illustrate, il ricorso va respinto.

13. La complessità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 22-03-2011, n. 11250 ebbrezza patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Propone ricorso a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza emessa il 27 maggio 2009, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal G.i.p. del Tribunale di Prato che ha applicato a P.A. la pena di 400,00 Euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Deduce il ricorrente violazione di legge per essere stata omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2.

Con memoria prodotta in cancelleria il 1.12.2010, il difensore dell’imputato chiede che la predetta sanzione sia applicata per un periodo corrispondente a quello già subito a seguito dell’allegato provvedimento prefettizio del 29.4.08.

-2- Osserva la Corte che nel capo d’imputazione manca l’indicazione del livello del tasso alcolemico, dal cui preciso accertamento dipende non solo la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria applicabile nel caso specie, ma, anche, e soprattutto, la individuazione concreta della fattispecie contestata per accertare se la stessa rientri tra quelle depenalizzate a seguito della modifiche apportate dalla L. n. 120 del 2010 all’art. 186 C.d.S..

Dovrà, quindi il giudice del rinvio svolgere al riguardo ogni utile accertamento tenendo conto anche della richiesta del difensore dell’imputato.

Si impone, quindi, l’annullamento, sul punta contestato, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato perchè valuti se si debba provvedere all’applicazione della sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.

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