Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 6086 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società in epigrafe, concessionaria del diritto di superficie su un’area compresa in un p.i.p. nel Comune di Villafranca di Verona in forza di attribuzione fattale dalla stessa Amministrazione con rogito notarile del 28/1/1997, impugnava dinanzi al T.A.R. per il Veneto il provvedimento dirigenziale comunale n. 514 del 4.7.2001 che le aveva inflitto la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2, lett. H), della medesima convenzione (nella misura di L. 36.684.480), a causa della mancata attivazione da parte sua, entro il termine prescritto, dell’attività produttiva nell’immobile da essa realizzato sul lotto. Veniva contestualmente gravato l’atto dirigenziale 11.9.2001 n. 19576 che dinanzi alle rimostranze della società aveva confermato la sanzione.

La tesi di fondo svolta dalla ricorrente era che le tre proroghe del termine di conclusione dei lavori da essa via via ottenute dall’Amministrazione, che aveva da ultimo differito la relativa scadenza al 10/8/2001, dovevano ritenersi riferibili anche al connesso termine originariamente previsto dalla convenzione per l’avvio dell’attività produttiva nello stabilimento da costruire. Nessuna inadempienza avrebbe quindi potuto esserle imputata, dal momento che, per quanto detto, il giorno dell’irrogazione della sanzione neppure questo secondo termine era ancora scaduto.

Resisteva all’impugnativa il Comune di Villafranca di Verona.

Con la sentenza in epigrafe, assunta in forma semplificata, il TAR adìto respingeva il ricorso. Ciò sul rilievo che il termine massimo entro il quale l’attività avrebbe dovuto essere attivata era del tutto indipendente da quello di conclusione dei lavori, con la conseguenza che, chiedendo la proroga solo di questa seconda scadenza, il ricorrente si era assunto il rischio delle conseguenze della violazione della prima.

Avverso tale decisione la società ricorrente proponeva il presenta appello, con il quale reiterava le proprie doglianze, contestando la sentenza del primo Giudice per averle disattese.

Anche in questo grado di giudizio l’Amministrazione resisteva al gravame avversario. Essa riproponeva la propria eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa dal TAR sul rilievo che la causa verteva in materia afferente alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, e deduceva comunque l’infondatezza nel merito delle doglianze avversarie.

Le argomentazioni delle parti venivano sviluppate con successive memorie e scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

1 La Sezione deve preliminarmente disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione.

La stessa, dopo essere stata espressamente rigettata dal primo Giudice con la sentenza che forma oggetto di gravame, è stata riproposta in questa sede dal Comune appellato con una semplice memoria.

La riproposizione dell’eccezione è inammissibile.

1a L’art. 9 del Codice del processo amministrativo, come noto, stabilisce che "nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuto sulla giurisdizione".

Tale disposizione, come questo Consiglio ha già evidenziato (VI, 15 dicembre 2010, n. 8925), "ha un duplice contenuto precettivo. Da un lato, esclude che il giudice d’impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se nessuna parte l’abbia eccepito; dall’altro, pone in capo alle parti l’onere di far valere il difetto di giurisdizione (anche a fronte di una statuizione implicita del giudice di primo grado) mediante la proposizione di specifico motivo di gravame (sancendo quindi l’irrilevanza delle semplice eccezione formulata in memoria)."

Lo stesso precedente giurisprudenziale ha altresì chiarito, in proposito, che "I due contenuti precettivi ricavabili dalla disposizione hanno una diversa applicazione temporale: in base al principio tempus regit actum, invero, deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile un’eccezione (nel caso di specie quella inerente il difetto di giurisdizione) che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta senz’altro ritualmente proposta, risultando pacifico, anche alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria 30 agosto 2005, n. 4 che – prima dell’entrata in vigore del Codice – l’eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria (come avvenuto appunto nel caso di specie)."

Da ciò l’orientamento secondo il quale la questione di giurisdizione sollevata con una semplice memoria dovrebbe essere esaminata qualora l’eccezione sia stata formulata anteriormente all’entrata in vigore del Codice (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8925; IV del 12 maggio 2011, n. 2857).

L’orientamento appena richiamato, che in questa sede viene invocato dalla difesa municipale, si limita, peraltro, ad escludere l’applicazione retroattiva del novum introdotto dall’articolo 9 del Codice, che si è sostanziato nell’imposizione dell’onere della formulazione di uno specifico motivo di appello per contrastare la statuizione solo implicita sulla giurisdizione.

1b Dianzi alle statuizioni sulla giurisdizione aventi, per contro, una forma espressa, l’onere della formulazione di un apposito motivo di appello non costituisce una innovazione introdotta dall’art. 9 del Codice, ma era già desumibile dalle norme preesistenti.

L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio aveva invero già chiarito che, nelle ipotesi in cui il T.A.R. avesse espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione poteva essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di un apposito gravame di parte. Il Consiglio di Stato non poteva pertanto rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del G.A., se questa fosse stata ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata con una pronuncia esplicita sul punto, sul quale nessuna delle parti aveva proposto appello. Il giudice d’appello restava legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado avesse statuito solo in forma implicita sulla giurisdizione, attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale (C.d.S., Ad. Pl, 30 agosto 2005, n. 4; cfr. anche Ad. Pl. 30 luglio 2008, n. 4, confermativa del principio). Qualora il giudice di primo grado avesse, invece, espressamente statuito sulla giurisdizione, il riesame della questione da parte del giudice di secondo grado postulava che essa fosse stata riproposta con il mezzo di gravame, ostandovi, altrimenti, la formazione del giudicato interno (Ad. Pl. n. 4/2008 ult. cit.).

1c Orbene, poiché nella specie l’eccezione del Comune era stata espressamente respinta dal TAR, che aveva ritenuto la propria giurisdizione, l’Amministrazione, per poter risollevare la questione di giurisdizione in questo grado di appello, aveva l’onere di proporre apposito, rituale mezzo, non potendo limitarsi alla reiterazione dell’eccezione mediante una semplice memoria.

1d Solo per completezza, quindi, si aggiunge che l’eccezione in discorso, in ogni caso, non avrebbe potuto che essere respinta, come in fattispecie analoga questo Consiglio ha recentemente deciso (IV, 12 maggio 2011, n. 2857), "dovendo assimilarsi l’atto di "compravendita" per cui è causa alla convenzione tra privato e Comune avente a oggetto la cessione di aree e la successiva realizzazione su di esse di interventi, che per pacifica giurisprudenza costituisce accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, con la conseguente sussistenza per le relative controversie della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (cfr. Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2010, nr. 24419; id., 27 giugno 2005, nr. 13712)."

2 L’appello è fondato.

2a La convenzione intervenuta tra le parti recava tra le altre, all’art. 2, le seguenti clausole: "I lavori di realizzazione del progetto dovranno essere iniziati entro centottanta giorni dall’approvazione dello stesso e proseguiti in modo che l’opificio possa incominciare la sua attività entro trentasei mesi dall’inizio dei lavori" (lett. B)); "nel caso di mancato utilizzo totale dell’area nel termine previsto di cinque anni o l’assegnatario non ultimasse i lavori di realizzo dell’opificio e non avviasse l”attività entro i termini…, a titolo di penale dovrà versare al Comune di Villafranca di Verona…" (lett. H)).

Va altresì ricordato: che la ricorrente, ottenuta la concessione edilizia per la realizzazione dell’opificio in data 9 febbraio 1995, ha iniziato i propri lavori il 10 agosto successivo, ossia tempestivamente; che pertanto l’impresa avrebbe dovuto ultimare i lavori e dare avvio all’attività entro il 10 agosto 1998; che, peraltro, essa ricorrente aveva nel frattempo chiesto ed ottenuto dalla stessa Amministrazione tre proroghe del predetto termine di conclusione dei lavori, che da ultimo era stato differito al 10/8/2001.

Ebbene, ancor prima che maturasse quest’ultima scadenza, e cioè in data 4 luglio 2001, il dirigente competente ha inflitto la sanzione di cui si tratta, per la causale del mancato rispetto della scadenza fissata per l’inizio dell’attività d’impresa dall’originaria convenzione alla data del 10/8/1998.

La misura si fonda sul seguente ragionamento. Le proroghe fino ad allora concesse si erano riferite unicamente al termine di conclusione dei lavori, e non anche alla scadenza prevista per dare inizio all’attività nell’opificio: a quest’ultimo scopo doveva perciò ritenersi ancora in vigore l’originario termine del 10 agosto 1998, spirato a suo tempo infruttuosamente.

2b Avverso questa impostazione la società interessata, mediante il proprio gravame, ha opposto l’obiezione sostanziale per cui le proroghe da essa ottenute con espresso riferimento al termine di ultimazione dei lavori non potevano non riflettere il loro favorevole effetto dilatorio anche sul (connesso) termine originariamente previsto per l’avvio dell’attività produttiva nel fabbricato una volta costruito (in altre parole, "prorogando il termine per l’ultimazione dei lavori, il Comune andava a consentire la proroga all’inizio dell’attività"). Onde nessuna inadempienza avrebbe potuto esserle ascritta.

Il T.A.R. ha ritenuto però di dover seguire la logica del Comune, osservando che il termine massimo entro cui l’attività avrebbe dovuto essere attivata era indipendente da quello di conclusione dei lavori: chiedendo la proroga solo di questo secondo, perciò, ad avviso del Tribunale, il ricorrente si era assunto il rischio delle conseguenze della violazione del primo.

Anche in questa sede la difesa municipale ha addotto argomenti di giustificazione del proprio provvedimento. Essa ha assunto, in particolare, da un lato, che lo stesso troverebbe fondamento nell’interpretazione letterale delle clausole della convenzione stipulata tra le parti, e nella loro comune intenzione che il relativo testo denota; dall’altro lato, che i rispettivi termini stanno a presidio di interessi pubblici distinti ed obbediscono a finalità diverse, una attinente alla regolamentazione dell’attività edificatoria e l’altra a presidio della tempestiva attuazione del p.i.p..

Secondo l’Amministrazione, quindi, l’avvenuta proroga del termine fissato per la conclusione dei lavori nulla toglie al fatto che la ditta ricorrente si fosse resa inadempiente all’obbligo, ad essa imposto dal contratto, di dare inizio alla propria attività entro trentasei mesi dall’inizio dei lavori.

2c Ad avviso della Sezione l’impostazione del Comune non resiste alle critiche mossele dalla ricorrente.

Non vi è dubbio che il termine per la conclusione dei lavori e quello per l’avvio dell’attività nell’opificio appena edificato siano termini distinti ed assolvano, in astratto, finalità differenti. Ma è altrettanto chiaro che tra gli stessi termini esiste una sicura connessione logica, ancor prima che giuridica, e segnatamente un inscindibile nesso di presupposizione.

Osserva infatti esattamente la ricorrente -con rilievo che non ha potuto trovare confutazione exadverso- che non sarebbe possibile configurare un inizio di attività in un fabbricato ancora inesistente, oppure in corso di costruzione. Questo anche perché il certificato di agibilità di un immobile, titolo necessario a legittimarne l’utilizzo, in tanto può essere rilasciato, in quanto l’immobile sia stato ultimato. Il certificato di agibilità, giova difatti ricordarlo, "attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente" (art. 24, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); ed il suo rilascio va richiesto (art. 25 decreto cit.) "entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento". L’onere dell’avvio dell’attività produttiva in un fabbricato presuppone, quindi, che i lavori diretti ad edificarlo siano stati ultimati.

Essa società, di conseguenza, non avrebbe potuto avviare la propria attività prima di avere ultimato i lavori (non a caso, i due termini erano stati originariamente fissati con la stessa consistenza).

A favore della ricorrente milita anche il canone di non contraddizione.

La società è stata sanzionata, come si è visto, per non avere dato inizio alle proprie attività nell’edificio entro la data del 10 agosto 1998. Ma la stessa Amministrazione, con l’accogliere le reiterate richieste di proroga presentate dalla ricorrente (reputandole evidentemente giustificate), aveva esonerato la medesima dal rispettare il relativo termine per la conclusione dei lavori, concedendole una sequenza di dilazioni. E con queste ultime il Comune, giustificando appunto ex ante l’inosservanza del termine originariamente posto, aveva con ciò stesso facultizzato la società interessata (secondo logica, e perciò senza che occorra neppure scomodare il tema della tutela dell’affidamento) a differire in pari misura anche il concreto impiego dello stesso manufatto.

A ragione, inoltre, viene fatto osservare che l’interpretazione seguita dal Comune collide pure, ed in modo manifesto, con il principio di buona fede. A questo riguardo, la pronuncia più volte citata della Sezione IV n. 2857 del 2011, resa in fattispecie non dissimile, ha puntualmente richiamato la "necessità, nelle controversie nelle quali si faccia questione di asseriti inadempimenti contrattuali e delle loro conseguenze, di applicare in toto i principi civilistici in materia, ivi compresi quelli di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9347; id., 4 maggio 2010, n. 2568)".

Giustamente, infine, l’appellante ha rilevato che, anche a volere attribuire rilievo alla funzionalizzazione del termine assegnato per l’avvio dell’attività a presidio dell’interesse pubblico alla sollecita attuazione del piano per gli insediamenti produttivi, la logica comunque non permetterebbe di reputare estraneo alla stessa finalità il (presupposto) termine di ultimazione dei lavori nello stesso lotto.

In conclusione, vale dare atto dell’affermazione dell’appellante, espressa nella propria prima memoria per il giudizio di appello senza dare àdito a contestazioni, che entro la decisiva scadenza del 10 agosto 2001 non solo erano stati completati i lavori, ma era stata altresì avviata l’attività produttiva nel sito.

3 Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l’accoglimento dell’appello, e dunque, in totale riforma della sentenza appellata, quello del ricorso di primo grado a suo tempo proposto dalla medesima ricorrente, con il consequenziale annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Le spese sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado proposto dalla medesima appellante, e annulla gli atti con esso impugnati.

Pone a carico del Comune di Villafranca di Verona le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole nella complessiva misura di euro quattromila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 17-08-2011) 07-11-2011, n. 40138

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 aprile 2010, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Siracusa, Sezione Distaccata di Floridia del 10 maggio 2007 che aveva condannato M.S. alla pena, interamente condonata, di Euro 1.000,00 di multa, per i delitti di ingiurie e di lesioni personali in danno di A.E. oltre al risarcimento del danno in favore della suindicate parte lesa, costituita parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la violazione dell’art. 606, lett. e), sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al travisamento del fatto;

b) l’erronea applicazione delle legge penale con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivo delle lesioni personali;

c) il vizio motivazionale in merito all’accertamento della penale responsabilità per il reato d’ingiurie pur in presenza della scriminante della provocazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è affetto da inammissibilità per un duplice ordine di motivi.

2. In primo luogo, perchè le doglianze dell’odierno ricorrente riproducono quasi integralmente quelle proposte in sede di appello e disattese dal Giudice di merito.

In particolare, il Tribunale ha ribadito quanto già correttamente affermato dal primo Giudice in tema di valutazione e attendibilità sia delle dichiarazioni delle parti lese che delle deposizioni testimoniali per cui, non risultando la motivazione del Giudice di appello manifestamente illogica, non può essere tacciata del lamentato vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e).

3. In secondo luogo perchè, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione del suddetto art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente offre una completa rilettura dell’istruttoria dibattimentale tentando di avvalorare le proprie già espresse asserzioni defensionali senza, peraltro, riuscire nell’intento di dimostrare la lamentata illogicità di una motivazione, al contrario, sorretta da adeguati riscontri.

3. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43655 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

1. La difesa di M.G. ricorre avverso l’ordinanza del 2 maggio 2011 del Tribunale di Catania che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del suo assistito per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74 e 73 aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, per avere agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..

Si contesta violazione di legge riguardo all’individuazione degli indizi per i reati contestati, tali non potendo qualificarsi elementi non univoci, suscettibili di letture alternative. Individuati gli elementi indiziari a carico del M. nelle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, si osserva che le indicazioni da essi fornite sono marcate da genericità rispetto all’attività in concreto riferibile al M., frutto di acquisizione de relato, valutate senza previa verifica della fonte rispetto ad aspetti salienti del narrato, e irrilevanti in riferimento all’accusa, in quanto le uniche circostanze effetto di cognizione diretta riguardano un lasso temporale estremamente breve, inconciliabile con la disegnata fattispecie associativa, di natura permanente.

In particolare C.N. attribuisce al ricorrente il ruolo di gestione di piazze di spaccio, senza indicare i luoghi in cui si sarebbe svolta l’attività, ed omettendo di attribuire una condotta specifica che concretizzi la sua indicazione, fornendo di fatto elementi estranei all’individuazione della partecipazione del chiamato nel preteso sodalizio.

Le dichiarazioni di Mu. riguardano un breve lasso temporale poichè questi aveva subito la detenzione fino al 2007; egli ha parlato di una previa vicinanza di M. al gruppo Amato, e poi di un contatto di questi con tali Q. e P., assumendo di aver saputo dallo stesso M. che versava a P. 500 a settimana. Tali essendo i riferimenti provenienti dai dichiaranti, sì ritiene che gli stessi non conferiscano alcun elemento concreto ascrivibile all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato, poichè dalle dichiarazioni assunte non si ricavano elementi sulla presenza di una struttura gerarchica o la suddivisione dei ruoli tra i sodali, nè sulla volontà del ricorrente di aderire ad un gruppo con carattere di continuità e permanenza, elementi costitutivi del reato contestato.

L’ipotesi di accusa individua in M. il responsabile di una piazza di spaccio che trae approvvigionamento da tale L., presso la cui abitazione sarebbe occultata e preparata la sostanza stupefacente, e tale ipotesi non risulta avvalorata dalla presenza dell’interessato nell’abitazione del preteso correo, pur essendo questa presidiata da videoriprese, nè da alcun contatto tra M. ed i pretesi sodali. Nulla aggiungerebbe a riguardo neppure l’intercettazione ambientale utilizzata in altro procedimento penale ed eseguita nella sede di un hotel di Firenze, ove l’interessato parlava presumibilmente di droga, ma il cui contenuto non offre alcun elemento di sostegno all’ipotesi associativa, carenza indiziaria che raggiunge anche la funzione di vertice attribuita, sulla base della contestazione, al ricorrente. La stessa genericità colpisce anche le ulteriori ipotesi di reato contestate.

Quanto all’esistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L. cit. il Tribunale ha ritenuto di individuare elemento di conferma nel riferimento operato dai due collaboratori al versamento in favore di P. di Euro 500 a settimana. Ritenuto, sulla base dei precedenti di legittimità, che tale aggravante richieda una configurazione di natura oggettiva e soggettiva, si osserva che sulla base degli elementi individuati dal Tribunale non è permesso di evidenziare l’utilizzo di metodi mafiosi da parte dell’interessato.

In ogni caso anche le indicazioni fornite dai collaboranti riguardano sul punto della specifica dazione di una somma di danaro, elementi acquisiti di relato, senza verifica della fonte di provenienza, del tutto mancanti di riscontro, elementi tutti che conducono ad escludere la sussistenza dell’aggravante contestata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero, pur eccependosi nell’atto introduttivo del presente giudizio violazione di legge, di fatto si sollecita una rivisitazione di merito del percorso argomentativo del giudice del riesame, contestando la valenza indiziaria degli elementi da esso individuati, senza confrontarsi con la motivazione, che, al contrario, risulta completa e coerente, avendo fatto corretta applicazione dei principi in materia di valutazione indiziaria, indicandone la presenza con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

In particolare in via introduttiva l’ordinanza inquadra il contesto e lo sviluppo temporale dell’azione collettiva, che risulta finalizzata a garantire lo svolgimento dello spaccio di stupefacente in una determinata zona territoriale, in precedenza dominata da tale L. G., che viene prontamente riorganizzata al fine di consentirne la persistenza anche dopo l’arresto di questi. L’azione, ricostruita sia sulla base delle intercettazioni telefoniche, che delle dichiarazioni dei collaboranti, risulta tratteggiata nel senso di conferma dell’ipotesi di accusa in maniera univoca.

A fronte di tale accertamento di fatto si inseriscono le affermazioni dei due collaboranti a carico dell’odierno ricorrente, le cui dichiarazioni risultano già specificamente sottoposte al vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva, i quali hanno tratteggiato, in assoluta autonomia dichiarativa ed in maniera convergente, la sua figura di collaboratore del gruppo organizzato, indicandone il territorio di esercizio, gli associati a cui faceva capo, nonchè le specifiche connotazioni di stabilità della collaborazione, indicando anche l’eseguito versamento, costante e ripetuto, di somme di denaro in favore di una organizzazione di carattere mafioso, al cui sostentamento con tale riconoscimento l’interessato provvedeva.

Nel ricorso si contesta la presenza di riscontri, omettendo di valutare, da un canto che la convergenza delle due dichiarazioni accusatorie costituisce già, soprattutto a livello indiziario, adeguato riscontro, e che, in ogni caso, ulteriore elemento di conferma dell’attività economica svolta dal M. nell’ambito della gestione degli stupefacenti, deve trarsi dall’intercettazione ambientale richiamata, che consente di contestualizzare ulteriormente la correttezza di quanto congiuntamente riferito.

L’attendibilità della ricostruzione offerta dai dichiaranti non è suscettibile di essere posta in discussione dal mancato riscontro della presenza di M. presso l’abitazione L., sottoposta a video controllo, in quanto dai collaboranti è attribuita al ricorrente la gestione dello spaccio per conto del gruppo illecito in una determinata zona territoriale, non l’attribuzione di materiale svolgimento della fase esecutiva comprendente l’approvvigionamento della sostanza presso il deposito gestito da L..

E’ del tutto pacifico in ragione della lettera dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 contestato che espressamente utilizza con il termine "ovvero" una congiunzione disgiuntiva, che l’aggravante in esame abbia una duplice connotazione, che nella specie si ravvisa nella forma del favoreggiamento, in quanto il richiamo alla corresponsione costante di un importo ricavato dall’attività di cessione di stupefacente al capo zona che controllava il territorio in cui la cessione veniva realizzata, e nel quale M. risulta con riferimento all’attività di spaccio, sulla base degli elementi indicati nel provvedimento, stabilmente inserito, non può che interpretarsi come condotta scientemente favoreggiatrice della compagine illecita che di tale zona aveva il controllo, integrando pienamente, sia sul piano concreto, che della consapevolezza dell’agente, la fattispecie descritta nella seconda parte della disposizione in esame.

Il complesso dei rilievi contenuti in ricorso, pur formalmente denunciando violazione di legge, di fatto sollecita in questa sede una nuova valutazione di merito, inibita in questa fase, circostanza che impone di concludere nel senso indicato.

All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonchè al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., determinata secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 5 novembre del 2010, confermava quella resa il 28 aprile del 2008 dal tribunale di Nola, con cui R.N.C. era stata condannata alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile di abuso paesaggistico ed edilizio per avere in (OMISSIS), in zona vincolata, costruito un manufatto in sopraelevazione senza il nulla osta paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza depositare prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali presso lo sportello unico dell’edilizia, trattandosi di costruzione realizzata in zona sismica.

Fatti accertati il (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputata deducendo:

omessa motivazione sulla censure mosse con l’atto d’appello;

illegittimità della condizione della demolizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena:

la prescrizione dei reati.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi.

Il primo motivo è assolutamente generico perchè non si indicano le censure che la Corte avrebbe omesso di esaminare In ogni caso è manifestamente infondato perchè nell’atto d’appello la prevenuta si era limitata a sottolineare che mancava la prova della sua qualità di committente. Sul punto la sentenza impugnata ha indicato gli elementi in base ai quali alla R. era stata attribuita tale qualità. Tra l’altro si è sottolineato che la predetta era proprietaria dell’immobile oggetto della sopraelevazione, abitava al piano sottostante la sopraelevazione abusiva ed era presente sul posto al momento del sopralluogo.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perchè i giudici del merito potevano legittimamente subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. Sez. unite n 714 del 1997; n. 4086 del 2000, n. 18304 del 2003; n. 38071 del 207).

La prescrizione eccepita con il ricorso è maturata dopo la sentenza impugnata, ma non può essere rilevata da questa corte perchè la manifesta infondatezza dei motivi, impedendo la regolare costituzione del rapporto processuale, preclude al giudice la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza n 22 del 2000, De Luca.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.