T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 2379 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 3.04.2002 e depositato il successivo 17.04.2002, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, assumendone la illegittimità sotto più profili.

In sostanza, ciò di cui l’istante si duole, è la negazione del proprio legittimo affidamento in ordine ad una determinata destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà, sita nel Comune di Cortenuova, ad opera degli atti in epigrafe menzionati.

Ciò, in quanto l’amministrazione avrebbe dapprima, ingenerato nella ricorrente fondate aspettative sul riconoscimento dell’attuale destinazione dell’area ad attività produttive, vuoi attraverso il rilascio di vari titoli concessori in sanatoria; vuoi con l’adozione della "variante B" al previgente P.R.G., con la quale, riconosciuta la presenza in loco degli impianti produttivi riconducibili all’esponente, l’intero complesso di proprietà della C. sarebbe stato ricompreso nella zona D7 – "zona produttiva di ristrutturazione", destinato ad "area produttiva", regolato urbanisticamente dall’art. 43 bis delle N.T.A. e assoggettato alla formazione di un piano attuativo per la razionalizzazione dell’intero comparto.

Da ciò la presentazione al Comune, da parte della stessa C. spa, in data 20.05.2000, di un progetto di Piano di lottizzazione, in relazione al quale il Comune, dapprima, avrebbe risposto richiedendo delle integrazioni documentali indi, con provvedimento n. 991 del 6.03.2001, avrebbe espresso un parere negativo, sul presupposto del contrasto del progetto medesimo con le indicazioni dell’art. 46 delle NTA del PRG appena adottato, in applicazione delle misure di salvaguardia.

Tale provvedimento sarebbe stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale e attualmente pendente presso il TAR Lombardia, sede di Brescia. Quanto alle deliberazioni di adozione e di approvazione del P.R.G., le stesse sarebbero state impugnate con l’odierno gravame, facendo leva essenzialmente sul vizio di eccesso di potere per difetto, contraddittorietà e perplessità della motivazione.

Nessuno si è costituito per le parti intimate.

Alla pubblica udienza del 7.07.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione versata in atti, il Collegio rileva come nessun affidamento su una determinata destinazione dell’area de qua può essere legittimamente reclamato da parte ricorrente, né facendo leva sulla variante generale al P.R.G. ("variante B") e, neppure, additando i condoni edilizi nel tempo conseguiti in relazione ad altrettanti abusi.

Sul primo aspetto, giova constatare come la "variante B" prevedesse comunque una riconversione dell’area, richiedendo per detta zona ("D7") l’obbligatoria formazione di un Piano di Lottizzazione, "che dovrà presentarsi come piano di rinnovamento sostanziale"(cfr. art. 43 bis cit.); sicché il mantenimento di alcuni fabbricati era stato bensì previsto come evenienza possibile, ma condizionata alla elaborazione di uno studio di un rinnovamento parziale "altrettanto valido nei risultati quanto la ristrutturazione generale della zona stessa" (cfr. sempre l’art. 43 bis cit.).

In ogni caso, l’approvazione della suindicata variante non ha dato luogo al riconoscimento, in capo all’istante, di alcuna delle situazioni che, per costante giurisprudenza amministrativa, giustificano la presenza di una fondata aspettativa sulla destinazione dell’area, tale da imporre all’amministrazione un obbligo di specifica motivazione delle scelte urbanistiche con esso confliggenti (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 marzo 2011, n. 1950, secondo cui, vengono riconosciute meritevoli di questa particolare forma di tutela, quelle situazioni caratterizzate da un affidamento "qualificato", nei casi di: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968 – con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di permesso di costruire o di silenziorifiuto su una domanda di concessione; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo).

Nessuna delle particolari situazioni poc’anzi richiamate è ravvisabile nella vicenda di cui si tratta, in cui, al più, si può vantare l’esistenza di un mero "progetto" di Piano di lottizzazione, mai definito e, dunque, inidoneo a far sorgere in capo all’esponente quella situazione giuridica di fondata aspettativa cui si è in precedenza accennato.

Quanto ai condoni, ne vengono, in concreto, documentati tre, di cui uno (prot. 369 del 19.11.2001) a nome di Alpino Nicola, relativo alla concessione in sanatoria per cambiamento di destinazione d’uso, da agricolo a produttivo; gli altri due (prot. 370/2001 e 1337/2001), a nome, rispettivamente, di Zappella Giovanni e di Aceti Luigi, relativi ad opere abusive consistenti nella costruzione di un capannone artigianale.

Orbene, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, si deve escludere che il rilascio dei predetti titoli possa in alcun modo sottintendere una determinata scelta pianificatoria da parte dell’amministrazione, sì da giustificare l’affermazione, contenuta nel ricorso, in ordine ad una presunta contraddittorietà dell’operato della p.a., che avrebbe dapprima valorizzato la vocazione industriale dell’area oggetto di causa, per poi stravolgerne la destinazione in atto con la previsione dell’art. 46 delle NTA del PRG oggetto di gravame.

Il rilascio di una concessione in sanatoria rappresenta, infatti, l’espressione di un potere vincolato alla verifica dei presupposti normativamente richiesti, disancorato da una visione urbanistica complessiva dell’area di riferimento e, quindi, inidoneo a condizionare le scelte spettanti all’amministrazione nell’esercizio del potere di pianificazione del territorio.

Analogamente deve dirsi per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività imprenditoriale, di cui si dà conto negli scritti difensivi, tanto più che si tratta di autorizzazioni che non hanno mai ricevuto il parere positivo dell’intimato Comune che, anzi (cfr. doc. n. 27, per l’autorizzazione alla VOMAR spa, doc. n. 29, per l’autorizzazione alla C. spa, doc. n. 30, per l’A.I.A. alla IRIS srl, agli atti), ha sempre evidenziato la non compatibilità, sotto il profilo urbanistico, dell’attività oggetto di autorizzazione.

Discende da quanto sopra, l’infondatezza sia del primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione, che del secondo motivo, con cui si denuncia l’eccesso di potere sotto più profili, in relazione alle scelte formulate dall’amministrazione nell’art. 46 delle NTA del PRG.

Inammissibile per difetto di interesse, prima ancora che infondato, risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, atteso che, la destinazione ad attività artigianali non inquinanti non è di ostacolo alla permanenza in loco dell’attività svolta dall’esponente, trattandosi di attività di fatto già oggetto di apposita autorizzazione integrata ambientale (cfr. l’A.I.A. di cui al decreto n. 12708 del 26.10.2007, e succ. voltura rilasciata con decreto n. 11923/2008), rilasciata su un sito avente sostanzialmente la medesima zonizzazione qui contestata, poiché, com’è noto, detta autorizzazione "costituisce, ove occorra", ai sensi dell’art. 208, comma 6 d.lgs. n.152/2006, "variante allo strumento urbanistico" (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 220).

Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 31-10-2011, n. 8334 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 1997/1998 e 1998/1999 ex art. 1 della legge n. 118 del 1999 e art. 1 della legge n. 79 del 2000 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 6903/2000, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattierocaseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di un giudizio penale instaurato innanzi al Tribunale di Lecce a carico di P.F., già sindaco di (OMISSIS), accusato di aver favorito la dott.ssa F.A. nell’assegnazione di una farmacia, G.L., chiamato a deporre come testimone alla udienza del 21.02.2003, dichiarò di non essere mai stato contattato da alcuno in ordine ai locali da lui concessi in locazione al farmacista A.M., negando in particolare di averne mai parlato con l’Architetto Ga., marito della F..

Tratto a giudizio per il reato di falsa testimonianza integrato dalla detta dichiarazione, il G. fu ritenuto colpevole dal Tribunale di Lecce con sentenza del 20.02.2007 e condannato alla pena di legge e al risarcimento del danno in favore della Parte civile A. M..

Rilevava in particolare il Tribunale che:

– dalle dichiarazioni, credibili e attendibili, dell’ A., confermate da quelle del M.llo D., risultava che il G. aveva riferito a tali soggetti di essere stato effettivamente avvicinato dal Ga., che lo aveva diffidato dal concedere il suo locale all’ A., in modo da farlo decadere dall’ottenuta licenza e spianare la strada alla F.;

– analoghe pressioni, secondo i testi, risultavano essere state fatte nello stesso periodo ad altri proprietari di immobili;

– il favoritismo della F. da parte del P. risultava confermato dalla riconosciuta responsabilità del medesimo per abuso d’ufficio.

Su appello dell’imputato, con sentenza in data 13.05.2010 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale, ritenendone corretta la ricostruzione dei fatti operata alla stregua delle risultanze processuali, pur depurate dalle dichiarazioni, inutilizzabili, del D. in ordine a quanto riferitogli dal G..

Avverso tale sentenza propone ricorso il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che:

– i giudici di merito hanno ritenuto attendibile il teste A., senza tener conto del forte interesse dello stesso nel processo a carico del P. e dello screzio creatosi fra l’ A. e il G. proprio a seguito delle dichiarazioni da quest’ultimo rese in quel processo;

– la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto utilizzabile l’annotazione di servizio del M.llo D. relativa alla convocazione del G. in caserma e l’ha di fatto valorizzata anche in ordine alle riferite dichiarazioni rese nella circostanza dal G.;

– non vi è comunque prova che l’imputato abbia detto la verità all’ A. e al D. e il falso nella deposizione innanzi all’Autorità giudiziaria.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto esprime doglianze manifestamente infondate ovvero di ordine valutativo avverso la sentenza della Corte d’appello, che, invero, non senza prendere in considerazione il forte coinvolgimento dell’ A. nella vicenda, ha ritenuto, con motivazione non illogica, la sua versione intrinsecamente attendibile e riscontrata sia dalla deposizione del D., confermativa (non del narrato del G., parte per la quale era inutilizzabile, ma) del fatto storico (parte per la quale correttamente non sono state ravvisate ragioni di inutilizzabilità e appare del tutto irrilevante e superfluo l’ulteriore contestato riscontro individuato nell’acquisita annotazione di servizio) della riferita circostanza che il G. era andato in caserma a parlare dei fatti per i quali era indagato il P., sia da quanto accertato nello stesso processo a carico di quest’ultimo circa l’intento di favorire la F..

Alla inammissibilità del ricorso – che preclude la rilevabilità dell’intervenuta prescrizione (cfr. Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep., 15 settembre 1999, Piepoli) – consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-05-2012, n. 7402

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 1983 B.C. promuoveva, contro il padre O. e il fratello St.Eu., azione volta a far accertare la esistenza di una comunione tacita familiare nella conduzione del podere n. 2068 in (OMISSIS) e la nullità per simulazione assoluta di due atti di compravendita in favore del fratello.

Chiedeva che fossero stabilite le quote spettanti a ciascuno dei componenti e in subordine che venisse dichiarata l’inefficacia delle vendite dal padre al fratello.

Nel 1985, premesso che il padre O. era deceduto nelle more, la B. conveniva la propria madre C.O., il fratello e le tre sorelle M., E. e B.V., per far accertare la simulazione assoluta delle due vendite anzidette, dichiarare aperta la successione paterna; disporsi la divisione dei beni relitti dal de cuius, con condanna dei possessori dei beni ereditar al rendiconto.

Riunite le cause, quella relativa alla comunione tacita familiare veniva rimessa al pretore del lavoro di Latina, competente in materia, che con sentenza 31 marzo 1995 rigettava la domanda.

Rigettato l’appello con sentenza del tribunale del lavoro di Latina del 2002, l’attrice riassumeva il processo che era stato sospeso.

Deceduta la C., continuava a resistere il solo fratello St.Eu..

1.1) Il tribunale di Latina con sentenza 21 febbraio 2006 rigettava la domanda volta alla declaratoria di nullità per simulazione assoluta dei due contratti.

La Corte d’appello di Roma il 10 settembre 2009 confermava la pronuncia di primo grado, precisando alcuni passaggi motivazionali.

Ricordava che la attrice, che aveva accettato l’eredità quanto meno tacitamente, non aveva mai proposto azione di riduzione, non avendo mai allegato quale fosse l’entità del patrimonio nè l’entità della lesione.

Affermava quindi che la B., avendo proposto azione di simulazione per la ricomposizione del patrimonio ereditario, sopportava i limiti probatori del dante causa e non poteva valersi di presunzioni o prova per testimoni. Rigettava dunque la domanda perchè non provata.

B. ha proposto ricorso per cassazione con unico complesso motivo, resistito da controricorso del fratello.

Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2) L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. e vizi di motivazione.

Parte ricorrente sostiene che il legittimario che agisce per simulazione di vendite fatte dal de cuius assume comunque la qualità di terzo rispetto ai contraenti, ma la tesi è infondata.

E’ costante insegnamento di questa Corte che: "l’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perchè dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti." (Cass. 13706/07; 26262/08).

Non hanno pregio le argomentazioni tese a confutare questo orientamento perchè rimane spiccata la differenza tra le due azioni.

La Corte d’appello ha motivatamente negato che la B. abbia agito in riduzione, rilevando che ella non aveva neppure allegato quale fosse la consistenza dell’asse ereditario e l’entità della lesione subita.

In proposito giova ricordare che il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (cass. 14743/11).

2.1) Quanto all’azione di simulazione assoluta, la sentenza impugnata ha osservato che essa è rimasta priva di prova, mancando documentazione scritta del patto contrario alla vendita e non essendo possibile il ricorso alle argomentazioni presuntive. Il ricorso è sul punto vago e apodittico, poichè si limita a invocare la prova asseritamente fornita mediante testimoni e argomentazioni presuntive, ma non si cura neppure di riportare i contenuti di tali risultanze, comunque inidonee a superare il limite probatorio che gravava sull’istante.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in favore del contro ricorrente costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.