Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione IV Sentenza n. 20907 del 2005 deposito del 30 dicembre 2005 STUPEFACENTI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentato da H. O. A. al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione sine titulo sofferta, a seguito di ordinanza di custodia cautelare contro di lei emessa in ordine al reato di detenzione illecita di sostanza drogastica, definita Khat, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 14/7/2004, decideva di respingerla.

Nell’ordinanza, la Corte territoriale rilevava che il diritto all’equa riparazione non spettava alla istante, in quanto la medesima, pur essendo stata assolta con sentenza emessa il 23/6/2003 dalla Corte di Cassazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, aveva, comunque, contribuito a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo con il suo comportamento gravemente colposo, identificato nell’aver maliziosamente importato e detenuto una sostanza drogastica che, come il Khat, era considerata in Italia solo da alcuni organi giurisdizionali per ragioni squisitamente di diritto, peraltro opinabili e non coincidenti con il parere di alcuni esperti e di larga parte della giurisprudenza di merito, non possedere natura di sostanza stupefacente o psicotropa, come tale, soggetta alla vigente normativa in materia.

Avverso tale ordinanza propone, ora, ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, la H., deducendo violazione di legge, per la ragione che la sola citazione dell’opinione contraria alla irrilevanza penale della detenzione del Khat, patrocinata da una parte della giurisprudenza di merito, nella quale si è riconosciuta la Corte di appello di Milano, non costituirebbe argomento giuridicamente idoneo a configurare la colpa grave nella condotta della istante, in quanto nei confronti della medesima era stato riconosciuto, con sentenza irrevocabile resa nel corso del procedimento di cognizione dalla Corte di legittimità, che il fatto contestatole non è previsto dalla legge come reato.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Si impongono, preliminarmente, alcune considerazioni di fondo.

Il legislatore non ha fornito una definizione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, essendosi limitato ad individuarle e catalogarle.

Tuttavia, il riferimento fatto dal legislatore alla struttura chimica delle stesse d agli effetti, diretti ed indiretti, che producono in danno dell’assuntore in caso di dosaggio drogante, se rileva al fine della loro individuazione per la composizione delle tabelle, non rileva invece al fine dell’individuazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 73del DPR 309/90 [1].

Nel nostro ordinamento, infatti, in mancanza di una definizione farmacologia, la nozione di stupefacente non può che avere natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti.

Infatti, conformemente a quanto previsto nelle convenzioni internazionali introdotte nel nostro ordinamento, in Italia vige, ex art. 13 DPR 309/90, il sistema analitico- elencativi che consiste nell’individuazione delle sostanze, stupefacenti o psicotrope, in virtù del loro inserimento in tabelle emanate con decreto del Ministro della Sanità.

l’art. 14 della predetta normativa identifica le sostanze, ai fini tabellari, con riferimento alla struttura chimica di esse ed agli effetti che ne possono conseguire, sia diretti, allucinogeni, induttivi di distorsioni sensoriali ecc., sia indiretti, idoneità a determinare dipendenza fisica e psichica nell’assuntore.

Le tabelle attualmente in vigore, elencative delle sostanze stupefacenti o psicotrope, intendendosi per tali quelle di derivazione sintetica, sono di due tipi: quelle ricomprese sub I e III, che si riferiscono alle droghe pesanti idonee a produrre effetti sul sistema nervoso centrale di natura depressiva, eroina, morfina, codeina ecc., oppure eccitante, cocaina, anfetamine, e che hanno attitudine a determinare dipendenza fisica e/o psichica nell’assuntore; quelle previste sub II IV concernenti le droghe leggere, idonee a produrre effetti di natura allucinogena, come la cannabis indica ed i suoi derivati, hashish, marijuana, per le quali i pericoli i dipendenza fisica e/o psichica sono considerevolmente minori.

Alla luce di tali considerazioni, il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza di annullamento perché il fatto contestato alla H. non è previsto dalla legge come reato, trova giuridico fondamento proprio nella constatazione dell’inidoneità dell’azione, tratta dalla verifica che la sostanza, definita Khat, in quanto non indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti, non è soggetta alla vigente normativa sugli stupefacenti.

Ne deriva che tale principio giuridico non è suscettibile delle contestazioni introdotte dal giudice della riparazione nel provvedimento impugnato al fine di surrettiziamente accreditare, mediante argomenti peraltro polemici e a contenuto essenzialmente valutativo nel merito, la ricorrenza di profili gravemente colposi nella condotta dell’istante per un fatto definitivamente riconosciuto, invece, irrilevante penalmente e, quindi, non altrimenti rimproverabile.

l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, alla quale è demandato il compito di attenersi al principio sopra affermato, nonché quello di provvedere anche al regolamento delle spese tra le parti relative a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti in questo grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2974 Indennità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/1/09 la Corte d’Appello di Caltanisetta accolse l’impugnazione proposta il 28/1/08 da I.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna n. 31/2007, con la quale gli era stata respinta la domanda avanzata nei confronti della Resais spa per la riliquidazione dell’indennità di prepensionamento, ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 attraverso l’inclusione, nella relativa base di calcolo, del compenso per lavoro supplementare, e, per l’effetto, dichiarò il diritto dell’appellante a vedersi computato nel calcolo della predetta indennità il compenso per lavoro supplementare prestato nel mese di gennaio del 1986, quale mese di riferimento dal medesimo prescelto, il tutto con gli accessori di legge e le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione di queste ultime al suo difensore antistatario. Nel contempo, la Corte territoriale respinse l’appello incidentale proposto dalla Resais spa avverso il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto la restituzione dell’indennità di Euro 96.345,59, già erogata all’ I., dopo aver eccepito il divieto di cumulo tra la stessa prestazione e la pensione di anzianità, della quale quest’ultimo era divenuto successivamente titolare. La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver accertato la computabilità del compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e dopo aver rilevato che l’appellante aveva iniziato a percepire la pensione di anzianità il 7/5/96, cioè allorquando erano trascorsi oltre cinque anni dalla fruizione dell’indennità una tantum (1/3/91), a sua volta richiesta nelle more del godimento dell’indennità di prepensionamento decorrente dall’1/6/86 e calcolata sul relativo capitale residuo, per cui era da escludere l’ipotesi del cumulo tra indennità una tantum e pensione di anzianità, cumulo eccepito dalla società a sostegno della spiegata domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste l’ I. con controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la RESAIS s.p.a., nel dedurre la contraddittoria o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5) sostiene l’inammissibilità del cumulo che nella fattispecie ebbe a verificarsi in capo all’ I. tra la fruizione dell’indennità una tantum, da una parte, e la percezione della pensione di anzianità, dall’altra, in quanto quest’ultima prestazione iniziò ad essergli erogata il 7/5/96, cioè allorquando egli era già nel godimento della prima, a sua volta calcolata per il periodo residuo di prepensionamento e cioè dall’1/3/91 (la domanda era stata formulata il 19/2/91) al 1/4/04 (epoca del 60.mo anno di età dell’ I.). La ricorrente specifica, però, che essendo tale lasso di tempo superiore al limite massimo di capitalizzazione di dieci anni previsto dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 il calcolo della capitalizzazione dell’indennità una tantum era stato in realtà limitato a 120 mensilità (10 anni), con conseguente corresponsione della somma complessiva di L. 181.636.630. In pratica, secondo tale ragionamento, la Corte territoriale era incorsa in errore nel ritenere che non potesse esservi incompatibilità per il solo fatto che le due prestazioni in esame erano state attribuite in tempi diversi (nel 1991 l’indennità una tantum e nel 1996 la pensione di anzianità), in quanto non aveva tenuto conto della decisiva circostanza che il calcolo della indennità una tantum era stato malamente operato dall’E.M.S. (Ente minerario siciliano) anche in relazione al periodo successivo al 1996 e fino al gennaio del 2004, periodo in cui l’ex dipendente aveva percepito la pensione di anzianità, consentendo, in tal modo, ex post, il suddetto cumulo, altrimenti vietato, a nulla rilevando che l’indennità una tantum fosse stata interamente erogata nel 1991, per cui avevano errato i precedenti giudici a rigettarle la richiesta di ripetizione delle somme versate in eccesso alla controparte. Al termine dell’esposizione del motivo la ricorrente si duole del fatto che vi fu una erronea ricostruzione del materiale istruttorio nella parte in cui non si tenne per nulla conto della misura della liquidazione dell’anteriore trattamento percepito dal lavoratore anticipatamente cessato dal lavoro.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, si osserva che le argomentazioni adoperate in fatto della Corte territoriale appaiono congruamente motivate e logicamente sorrette da dati oggettivi di riferimento, sia temporali che storici, in quanto evidenziano che la percezione dell’indennità una tantum era avvenuta in epoca notevolmente anteriore a quella di erogazione della pensione di anzianità (oltre cinque anni), per cui era da escludere che si fosse realizzato l’eccepito cumulo tra le prestazioni. Tali dati specifici ed oggettivi non appaiono essere scalfiti dalle deduzioni della ricorrente che poggiano sostanzialmente sull’ipotesi di uno sviluppo di calcolo dell’indennità una tantum i cui elementi intrinseci non risultano essere stati oggetto di precedenti eccezioni. Tra l’altro, l’odierno motivo di censura è basato su una proiezione di calcolo che, da un lato, evidenzia che vi sarebbe stato a monte un presunto errore dell’E.M.S. nell’operazione iniziale di computo dell’indennità una tantum, senza che si sia nel contempo dimostrata la sua rituale comprensione nella materia del contendere, e dall’altro non da contezza del fatto se realmente fu evidenziata, ed in quali termini, l’entità del residuo che doveva essere capitalizzato all’atto della conversione dell’indennità di prepensionamento in quella "una tantum", in guisa tale da consentire l’esatta verifica della eventuale sussistenza del presunto cumulo tra indennità una tantum e pensione di anzianità. Non appare, perciò, condivisibile la censura di omessa disamina della misura della liquidazione dell’anteriore trattamento percepito dal lavoratore se non vi è prova che dello stesso furono forniti i relativi dati quantitativi; in ogni caso si tratta di una censura inammissibile perchè avrebbe, semmai, dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e non, come nella fattispecie, alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In ogni caso non può non osservarsi che nel presente giudizio di cassazione si chiede da parte della ricorrente una rivisitazione di dati fattuali non consentita in questa sede di legittimità (tempo in cui l’ex dipendente era stato collocato in pensione, periodo precedente al pensionamento in cui spettava l’indennità, periodo successivo in cui non era consentito il cumulo, metodo di effettuazione del calcolo, verifica del fatto della sua eventuale determinazione fino al pensionamento età), per cui ha anche ragione l’odierno intimato nel momento in cui lamenta l’introduzione nel presente giudizio di una situazione di fatto nuova e non proposta in precedenza.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. Sicilia 9 maggio 1984, n. 27, art. 6, e succ. modif. (art. 360 c.p.c., n. 3), adducendo che la corresponsione dell’indennità una tantum è aggiuntiva al trattamento di fine rapporto ed è alternativa al pre-pensionamento, a sua volta limitato ad un periodo non superiore a quello utile per il conseguimento della pensione di anzianità, per cui la sua erogazione diviene indebita a far data dal conseguimento dei quest’ultima.

A conclusione del motivo la Resais s.p.a. chiede di verificare se il limite riferito al trattamento di pre-pensionamento di cui alla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6, comma 1, (periodo non superiore a quello utile per il conseguimento della pensione di anzianità) debba intendersi o meno riferito alla prestazione alternativa dell’indennità "una tantum" aggiuntiva al trattamento di fine rapporto. Trattasi di quesito inammissibile, sia perchè presuppone una soluzione ancorata a dati formulati solo per la prima volta nella presente sede di legittimità, come sopra chiarito, sia perchè pone una questione in via del tutto astratta, cioè senza certezza alcuna che la regola di diritto invocata possa trovare concreta applicazione nella fattispecie che non può essere interpretata alla luce dei nuovi elementi di fatto prospettati solo in questa sede di giudizio, per cui non è dato nemmeno ravvisare un interesse concreto alla sua proposizione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a favore delle parti costituite come da dispositivo, con loro attribuzione al difensore antisatario avv. Giuseppe Marino.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 33,00 per spese ed in Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA, CPA con attribuzione all’avv. Marino dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-03-2011, n. 5233 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, M.T., premesso di essere stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. con vari contratti a tempo determinato, chiedeva che venisse dichiarata la nullità del termine e fosse dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.- Accolta la domanda con riferimento al secondo contratto, proponeva appello in via principale Poste Italiane ed in via incidentale M.. La Corte d’appello di Torino con sentenza pubblicata il 22.02.06 accoglieva l’impugnazione incidentale e dichiarava assorbito il principale.

Osservava il giudice di appello che con il primo contratto M. era stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 4.12.98-30.1.99, ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 (come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97), per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane". Rilevava, inoltre, che, pur nel sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97, Poste Italiane avrebbe comunque dovuto dar prova delle particolari esigenze, diverse dalla mera attuazione del processo di ristrutturazione, precisandone la natura e la collocazione spazio-temporale, in modo da consentire la verifica della rispondenza dell’assunzione alle esigenze in questione;

confermava, pertanto, la nullità dell’apposizione del termine.

Dichiarava, pertanto, la nullità del termine e la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato dal 4.12.98, lasciando fermi gli altri capi della sentenza di primo grado.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui M. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Tanto premesso, il ricorso principale deve essere rigettato, anche se con motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

5.- Con unico articolato motivo Poste Italiane s.p.a. deduce violazione della L. n. 230 del 1962, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza si fonderebbe sull’erronea convinzione che detto art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti le assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali, non direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro.

6.- Con il ricorso incidentale M., seppure in via condizionata, lamenta che il giudice di appello non ha preso in esame la diversa ed assorbente questione se la clausola contenente il termine potesse essere apposta ai contratti destinati a far fronte ad "esigenze eccezionali ecc. …." stipulati dopo il 30.4.98. 7.- Premesso in fatto che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc", a detto motivo può rispondersi come segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurima Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di detto limite sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo 4.12.98-30.5.99, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de qua.

8.- In conclusione, il ricorso principale è infondato e la pronunzia impugnata, seppure per le ragioni sopra esposte, diverse da quelle indicate dal giudice di merito, deve essere confermata.

Il rigetto del ricorso esime dall’esame del ricorso incidentale, che risulta assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condannando la ricorrente Poste Italiane s.p.a. alle spese, che liquida in Euro per esborsi ed in Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 21-02-2011, n. 6299

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Svolgimento del processo

1. Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la confisca di beni immobili, disposta da quel Tribunale nei confronti di M.M., sottoposto ad una misura personale di prevenzione, in quanto Inserito in un contesto camorristico, e di M.A., suocera, F.A. e S. G., cognati, tutti e tre conviventi con il prevenuto e non muniti di adeguata capacità economica, che giustificasse acquisti autonomi.

2. Ricorrono, a mezzo del difensore, i detti affini destinatari della misura patrimoniali e deducono violazione di legge e difetto i motivazione; in primo luogo osservano che il decreto è stato emesso sulla base di una misura di prevenzione personale per la durata di tre anni applicata al M. nell’anno (OMISSIS) anche se di fatto eseguita dopo il (OMISSIS) alla cessazione del di lui stato di detenzione. Ne conseguirebbe, in applicazione del principio che la misura patrimoniale deve essere disposta contestualmente alla personale e comunque prima della cessazione della stessa, che la confisca nel caso del M. era stata tardivamente disposta, ossia a far tempo dal (OMISSIS) ed entro il (OMISSIS).

Le acquisizioni immobiliari sono, invece, avvenute tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in un periodo in cui il M. non aveva alcuna capacità di reddito, essendo detenuto.

Infine, i ricorrenti muovono l’appunto di inadeguatezza della motivazione in risposta alle doglianze mosse in sede di gravame.
Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti sono inammissibili.

2. Le impugnazioni sono state proposte dal difensore di fiducia, diverso da quello che ha assistito le parti innanzi ai giudici di merito, cui però non è stata conferita procura speciale, non risultando tale atto nè allegato nè menzionato nel contesto del ricorso.

3. E’ appena il caso, infatti, di richiamare il chiaro disposto dell’art. 100 c.p.p., secondo cui le parti private stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito nelle forme di legge di procura speciale: infatti, tale principio, ribadito di recente dalla pronuncia di questa sezione in un caso analogo (Sez. 6, Sentenza n. 11796 del 04/03/2010) si applica anche ai terzi, formalmente intestatari di beni ed interessati alla loro restituzione, dato che indubitabilmente essi portano nel processo una pretesa civilistica, con la duplice conseguenza che in conformità al quanto previsto per il processo civile, non possono stare in giudizio se non con il conferimento di procura alle liti che deve rivestire la forma di quella speciale.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento ciascuno di una somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

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