Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2012, n. 9122

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Svolgimento del processo

Li.Si., agendo in qualità di curatore speciale della sorella minore S., giusta autorizzazione del giudice tutelare, a seguito del denunziato conflitto di interessi tra la predetta ed i genitori esercenti la potestà, L.F. e V. V., citò questi ultimi, nonchè il fratello L.P. innanzi al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, chiedendo che venisse dichiarata nulla per mancanza o per illiceità della causa o dei motivi comuni o per frode alla legge ovvero per simulazione assoluta o, in via di ulteriore subordine, affinchè fosse annullata ex art. 322 cod. civ. per inosservanza delle disposizioni relative all’alienazione di beni di minori, la compravendita, stipulata il 29 giugno 2001, di un immobile di proprietà della minore (alla medesima pervenuto per esserle stato intestato dai genitori in sede di precedente acquisto), effettuata in favore del fratello P.; a tale negozio i genitori erano stati autorizzati dal giudice tutelare, prospettando l’esigenza di provvedere a gravosi lavori di manutenzione che non avrebbero potuto essere sostenuti dalla minore, priva di redditi, ed evidenziando la opportunità della intestazione del cespite al figlio P., di guisa di conservarne la funzione di residenza familiare, pur dopo la vendita; dedusse l’attore che la cessione dell’immobile – per il quale non sarebbe stato pagato alcun prezzo – avrebbe in realtà costituito il presupposto di una complessa operazione economica, essendo diretta a consentire a L.P., amministratore della srl Revinter, pesantemente indebitata verso la spa Banca Intesa – e in seguito dichiarata fallita di offrire detto immobile a garanzia dei debiti societari, da ripianarsi mediante la concessione di un mutuo; evidenziò altresì il deducente che, mentre l’ipoteca era stata in effetti iscritta, il mutuo in realtà non sarebbe stato erogato.

Si costituì in giudizio la spa Intesa Gestione Crediti, quale procuratrice della spa Banca Intesa, resistendo alle richieste dell’attrice e svolgendo altresì due separati interventi – di cui uno, in surrogazione dei genitori della minore, e l’altro, per ratificare la precedente attività difensiva, essendo stata contestata la ritualità della procura rilasciata dalla pretesa banca rappresentata – ; i genitori della minore non si costituirono.

Le domande vennero respinte dal Tribunale con sentenza n. 44/2005, sia perchè non fu ritenuta raggiunta la prova del mancato pagamento del prezzo dell’immobile – di cui comunque si era data quietanza nel rogito di vendita – sia per la mancata dimostrazione dell’esistenza di un accordo simulatorio; il giudice di primo grado giudicò altresì infondata la domanda di nullità della vendita per illiceità della causa, in base all’osservazione che, essendo stato posto in essere un negozio tipico, si sarebbe realizzata la funzione (commutativa) tipica del medesimo e che non vi era prova che il motivo illecito fosse comune anche all’acquirente; sottolineò infine il Tribunale che la concessa autorizzazione alla stipula da parte del giudice tutelare e la previsione di versamento del ricavato della vendita in titoli di Stato avrebbero consentito di escludere ogni profilo di illegittimità da far valere con la specifica azione di annullamento di cui all’art. 322 cod. civ..

L.S., nel frattempo divenuta maggiorenne, propose appello nei confronti, sia dei genitori sia della citata spa Banca Intesa – parti che non si costituirono – ; intervenne in giudizio la spa Italfondiario, nella sua dichiarata veste di incorporante, a seguito di fusione, della srl Castello Gestione Crediti, procuratrice della srl Castello Finance, a sua volta acquirente pro soluto dalla spa Banca Intesa dei crediti in sofferenza, tra i quali asseritamente anche quello in contenzioso.

La Corte di Appello di Milano, pronunziando sentenza n. 3183/2009, respinse il gravame, da un lato giudicando che non fossero stati provati i presupposti della legittimazione ad agire della Italfondiario, atteso che non sarebbe stato dimostrato che il rapporto giuridico controverso fosse compreso nel "portafoglio" ceduto dalla Banca Intesa alla srl Castello Finance; dall’altro adeguandosi alle soluzioni interpretative espresse nella precedente decisione.

Per la cassazione di tale decisione L.S. ha proposto ricorso, facendo valere nove motivi; si è costituita con controricorso la spa Intesa Sanpaolo – nuovo ente derivante dalla fusione tra Banca Intesa e SanPaolo IMI – ; I L. e la spa Italfondiario non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo viene fatta valere la nullità della sentenza di appello perchè il giudice del gravarne non si sarebbe pronunziato sulla censura avverso il rigetto della domanda di illiceità della causa della vendita, interpretata alla luce della strumentalità di tale negozio a conseguire uno scopo vietato dalla legge – costituito dall’offerta in garanzia di un bene di un minore – ; sostiene in proposito il ricorrente che il sostanziale riferimento alla decisione sul punto adottata dal Tribunale sarebbe stato erroneo in quanto il primo giudice avrebbe posto a base del rigetto la constatazione che, pur sempre, le parti avevano posto in essere un negozio tipico, come tale disciplinato dalla legge e dotato di una causa commutativa ben precisa; in contrario la L., rifacendosi alla interpretazione di legittimità della causa in concreto – attinente cioè allo scopo concretamente perseguito, anche con un negozio tipico, dalle parti – ha messo in evidenza la erroneità del ragionamento dei giudici del merito, dal momento che non sarebbe stato affrontato il nucleo argomentativo principale della domanda proposta da essa ricorrente, con il quale si faceva riferimento al collegamento negoziale tra compravendita e dazione di ipoteca del bene acquistato, da parte dell’acquirente, per l’ottenimento di un mutuo, o comunque per il ripianamento, con la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta a mutuo, di pregresse esposizioni debitorie della società di famiglia – la srl Revinter;

1/a – Con ulteriore articolazione della medesima censura la L. denuncia l’omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale si era lamentata che il giudice del primo grado avesse deciso la controversia valorizzando l’attestazione dell’avvenuto pagamento del prezzo contenuta nel rogito di trasferimento, per confermare l’esistenza di un’effettiva vendita, affrontando così ex officio una questione – quella dell’esistenza e del valore da attribuire alla quietanza medesima – che non era stato affrontato dalle parti; con i connessi sesto (in parte) e settimo motivo parte ricorrente sottopone a critica il fatto che la Corte di appello, ritenendo assorbente il valore da attribuire alla quietanza di saldo, sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame sulla domanda, in realtà svolta, di simulazione assoluta, in cui la divergenza tra volontà e dichiarazione non avrebbe riguardato la censura del prezzo ma la insussistenza stessa della volontà di concludere il contratto commutativo, deducendo altresì un vizio di motivazione e di violazione dell’art. 1414 cod. civ., non avendo la Corte distrettuale adeguatamente considerato il valore indiziante in tal senso da attribuire alla giustificazione, contenuta nella richiesta di autorizzazione rivolta al giudice tutelare, del prezzo vile prospettato come corrispettivo della futura vendita, essendo per il ricorrente evidente che la permanenza della minore – e della sua famiglia – nella casa sino ad allora abitata, costituiva la prova evidente che la vendita non era stata in effetti voluta.

2 – Con il secondo ed il connesso terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza adducendo vizi nella motivazione del giudice dell’appello – sotto il triplice profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà dell’apparato argomentativo – in merito alla domanda di nullità della vendita per illiceità della causa, per frode alla legge, per motivi illeciti comuni, nonchè, e conseguentemente, la violazione e la falsa applicazione delle norme sull’illiceità del negozio per vizio della causa – artt. 1343, 1344 e 1418 cod. civ. – sottoponendo altresì a critica la valutazione del giudice dell’appello in merito alla rilevanza dell’autorizzazione alla vendita ed alla ritenuta non esiguità del prezzo di vendita.

3 – Con il quarto motivo si assume l’esistenza di una motivazione insufficiente e contraddittoria nonchè la violazione delle norme sulle presunzioni semplici, avendo il giudice dell’appello ritenuto che il rendiconto, da parte dei genitori, all’epoca esercenti la potestà sulla ricorrente, fosse stato effettivamente prestato, stante il controllo giudiziale immanente sull’intera procedura di autorizzazione alla vendita e nonostante che il mancato adempimento di quest’obbligo, imposto dal giudice tutelare, non fosse mai stato messo in discussione in causa: ribadisce al proposito il ricorrente che tale inadempimento avrebbe di per sè costituito un indice presuntivo della frode negoziale.

5 – Con connesso il quinto motivo viene nuovamente dedotta la nullità della sentenza per violazione del divieto di dedurre fatti o prove nuove in appello, lamentando al contempo un difetto di motivazione in merito all’ordine di esibizione del rendiconto medesimo ed all’ammissione delle prove orali, giudicate inammissibili in sentenza.

6 – Con il sesto motivo si denunzia la nullità della sentenza di appello deducendo l’omessa pronunzia sulle istanze istruttorie, dirette a dimostrare che non sarebbe stato presentato al giudice tutelare il rendiconto della gestione delle somme che si assumevano versate da L.P. come corrispettivo della vendita, nonostante che tale obbligo discendesse dai provvedimento autorizzatorio, facendo dunque venir meno il peso argomentativo dell’osservazione, contenuta in sentenza, secondo la quale il carattere fraudolento della compravendita sarebbe stato da escludere in considerazione dello stretto controllo giudiziale che aveva preceduto la stipula del negozio.

7 – Con l’ottavo motivo la nullità della sentenza viene supportata con la censura di insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonchè con la violazione e falsa applicazione degli artt. 320 e 322 cod. civ. in cui il giudice dell’appello sarebbe incorso ritenendo tardivamente proposta solo in grado di appello la domanda (incidentale) dell’annullamento del provvedimento autorizzammo alla vendita, con derivata annullabilità di quest’ultima, non avendo al contrario il giudice dell’impugnazione percepito che oggetto dell’accertamento era l’eventuale frode processuale posta in essere dai genitori della deducente al fine di trarre in inganno il giudice tutelare.

8 – Con il nono motivo viene dedotta l’omessa pronunzia in ordine alla persistenza del diritto dominicale della ricorrente sul bene venduto e sull’istanza di accertamento negativo del diritto della banca intimata di iscrivere ipoteca.

9 – Il ricorso, nell’ambito del quale i motivi debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto illustranti una serie di censure logicamente connesse tra loro, appare fondato nei termini appresso esposti.

10 – Al fine di disciplinare l’analisi dei motivi va innanzi tutto messo in evidenza che lo stesso presupposto logico dal quale parte il ricorrente – che cioè i genitori avrebbero voluto favorire il fratello P. e, in definitiva, anche essi stessi, essendosi costituiti fideiussori della società del primo – attraverso la cessione di un bene da poi offrire in garanzia per il ripianamento delle esposizioni debitorie della società, mediante la fittizia concessione di un mutuo alla stessa, presuppone necessariamente la reale volontà di cessione dell’immobile sino allora sottoposto a vincolo pupillare. Viene così a determinarsi un’insanabile aporia argomentativa tra la tesi della illiceità della causa – per il tramite di un collegamento negoziale di contratti effettivamente voluti – e le censure dirette a far riaffermare la nullità assoluta della vendita – segnatamente: motivi sesto e settimo.

11 – In secondo luogo appare infondato sottoporre a censura – con l’ottavo motivo – la omessa decisione sulla pretesa frode processuale da cui sarebbe risultato affetto il primo provvedimento autorizzammo del giudice tutelare perchè detto vizio non è utilmente sussumibile nell’ambito dell’annullabilità disciplinata dall’art. 322 cod. civ. – riguardando la stessa l’iter procedimentale da seguire per l’ottenimento del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 320 c.c. e segg. e non già l’eventuale uso distorto del medesimo; la censura si appalesa altresì nuova rispetto a quanto esposto nei precedenti gradi di merito, essendosi all’epoca limitato L. S. ad evidenziare la simulazione della vendita al fratello P., in relazione al mancato pagamento del prezzo e dunque adducendo non già un vizio della formazione del convincimento del giudice tutelare al fine di emettere il provvedimento autorizzativo quanto piuttosto un utilizzo distorto dell’autorizzazione legittimamente ottenuta.

12 – Sono invece fondati il primo ed il secondo motivo per quanto appresso indicato.

12/a – Invero la Corte distrettuale ha richiamato, al fine di motivare la propria decisione in merito all’insussistenza dell’invalidità della causa negoziale della vendita autorizzata dal giudice tutelare, le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale, che a loro volta facevano riferimento alla riscontrata esistenza di una causa commutativa nella compravendita, non rilevando però che se il prezzo della vendita non fosse stato corrisposto e se, ciò nonostante, si fosse con ciò ottenuto il trasferimento dell’immobile nel patrimonio di L.P., al fine di permettere allo stesso di darlo in garanzia per debiti di terzi – la società e, come visto, anche dei genitori dei germani L., fideiussori – allora si sarebbe sottratto al patrimonio della minore un bene senza alcun vantaggio per lo stesso, sottoponendolo anzi al pericolo – che la contemporanea accensione del mutuo ipotecano rendeva oltremodo evidente – di una imminente esecuzione; la considerazione dunque della causa negoziale con riferimento ai singoli contratti posti in essere non rendeva giustizia di quella che sin dall’origine era stata l’impostazione difensiva di L. S., diretta a far emergere il collegamento negoziale tra di essi ed a sottolineare la concreta finalità della vendita.

12/b – Sul punto dunque la Corte erroneamente non ha considerato che la dedotta illiceità della compravendita derivava dalla mancanza di autonomia finalistica della stessa nell’intendimento delle parti:

così operando ha dato una risposta erronea al quesito esposto nella censura che al rilievo di tale causa era appunto diretto.

13 – I restanti motivi rimangono assorbiti.

La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; rigetta il sesto, settimo ed ottavo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la impugnata decisione e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46327

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 26.1.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino del 18.10.2004, con la quale G.M. era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p..

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il G. denunciando, con il primo motivo, là violazione di legge per la mancata vantazione, ai fini della imputabilità, della sentenza dichiarativa di inabilità n. 559/03. Con il secondo motivo denunciava la apoditticità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. La condotta del ricorrente, giustificata dalla patologia schizofrenica di cui è affetto, non configura l’ipotesi di reato contestato. Come riferito dalla persona offesa lauto non era chiusa a chiave ed all’interno era "tutto rovistato". L’imputato non intendeva in alcun modo sottrarre l’auto, come è attestato anche dal fatto che la proprietà in cui era custodito il veicolo era delimitata da recinzione e chiusa da un cancello. La condotta posta in essere non era quindi idonea a far conseguire la sottrazione del bene, essendo l’unica via d’uscita chiusa da un cancello che non era stato preventivamente forzato.

Con sentenza n. 2113 del 25.11.2008 la quarta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto dell’imputato.

Il difensore del G. proponeva "ricorso in opposizione all’esecuzione" davanti al Tribunale di Cassino, denunciando la nullità, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), della sentenza della Suprema Corte, stante l’omesso avviso di fissazione della pubblica udienza del 25.11.2008 al difensore di fiducia avv. Riccardo Di Vizio.

Il G.E, del Tribunale di Cassino, rilevato che i profili di invalidità segnalati non erano riconducibili nell’ambito del disposto di cui all’art. 670 c.p.p. (essendo il titolo esecutivo esistente e legittimamente emesso), ma apparivano piuttosto passibili emenda attraverso lo strumento di cui all’art. 625 bis c.p.p., qualificato il ricorso in opposizione quale ricorso straordinario per errore di fatto, ordinava trasmettersi gli atti a questa Corte.

Con sentenza del 29.10.2010 veniva revocata la sentenza, pronunciata dalla quarta sezione penale in data 25.11.2008, con rinvio per la trattazione in pubblica udienza del ricorso originario del G. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26.1.2006. 2) Il primo motivo è inammissibile, venendo il problema della capacità di intendere o di volere del prevenuto posto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Con i motivi di appello, infatti, non era stata svolta alcuna deduzione in proposito. Nella sola premessa dell’atto di appello medesimo si faceva riferimento all’esistenza di un curatore dell’imputato e ad uno stato di inabilitazione del G.M., senza neppure allegare la sentenza di inabilitazione (ai sensi dell’art. 415 c.c. la dichiarazione di inabilitazione non necessariamente è collegata allo stato di salute mentale). Lo stato di inabilitazione, inoltre, veniva richiamato non ai fini di una insussistente o limitata capacità di intendere o di volere, ma solo a dimostrazione di una dedotta insufficienza di prova della penale responsabilità o per un più favorevole trattamento sanzionatorio. Per di più nel corso del dibattimento, sia di primo che di secondo grado, non erano emersi elementi rivelatori di condizioni di salute mentale tali da ingenerare il sospetto di una alterazione della capacità di intendere o di volere e, quindi, da richiedere i necessari approfondimenti.

In relazione al secondo motivo, rileva il Collegio che la Corte territoriale, a fronte dell’assoluta genericità dell’appello in terna di responsabilità (si lamentava che essa fosse stata affermata sulla base delle dichiarazioni di un solo teste), correttamente ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado, nella quale si evidenziava che il teste medesimo aveva riferito di aver assistito al tentativo di furto posto in essere dall’imputato, che, vistosi scoperto, si era dato alla fuga, venendo però arrestato dai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto. Solo con il ricorso per cassazione vengono proposte specifiche deduzioni, che si risolvono peraltro nella prospettazione, non consentita nel giudizio di legittimità, di una diversa lettura delle risultanze processuali.

2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata.

Questa Corte, si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591 c.p.p., comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606 c.p.p., comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante de precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-03-2013, n. 12590 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza 22 giugno 2012, ha rigettato l’impugnazione proposta da M.C. avverso il decreto di convalida del sequestro di ricambi ed accessori per aspirapolvere e motori elettrici con pretesi marchi contraffatti, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Venezia il 26 maggio 2012.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando una violazione di legge nascente dalla mancanza di motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Come ribadito dallo stesso ricorrente, il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice; in altri termini, il vizio di mancanza di motivazione ricorre non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (v. a partire da Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876 e a Sezioni semplici Cass. Sez. 6 17 giugno 2009 n. 35918 e Cass. Sez. 5 13 ottobre 2009 n. 43068).

Nella specie, di converso, il provvedimento impugnato non solo è dotato di congrua e logica motivazione ma ha, altresì, risposto alle specifiche doglianze dell’odierno ricorrente per cui non può essere tacciato di illegittimità alcuna.

Il fatto che nell’impugnata ordinanza si siano seguite tesi diverse da quelle sostenute dalla difesa non vuoi dire che le stesse possano dar vita al dedotto vizio di violazione di legge per carenza di motivazione.

La decisione di merito non è, poi, tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4 13 maggio 2011 n. 26660).

L’impugnata decisione da, inoltre, conto sia della sussistenza del fumus boni iuris dei contestati reati sia delle finalità proprie del sequestro, per cui neppure sotto tali punti di vista può essere tacciata della dedotta illegittimità (v. Cass. Sez. 5 7 ottobre 2010 n. 1769 e Sez. 2 18 settembre 2012 n. 39138).

3. Dal rigetto del ricorso deriva, per concludere, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16073 IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte di successione conseguente alla determinazione con il metodo automatico del valore finale di alcuni cespiti immobiliari per i quali di tale metodo era stata richiesta l’applicazione.

La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso per mancata spedizione all’Ufficio della copia prevista dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17. L’appello dei contribuenti era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale, ritenuta raggiunta in giudizio la prova della conseguenza all’Ufficio della copia del ricorso, ordinava la rideterminazione del calcolo dell’imposta sulla base delle rendite catastali definitivamente stabilite dalla sentenza che aveva pronunciato sull’autonomo ricorso degli stessi contribuenti avverso il provvedimento di determinazione delle rendite.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione con due motivi, illustrato anche con memoria. Resistono i contribuenti con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente non può essere accolta, in assenza di una qualsiasi dichiarazione nello stesso senso da parte dell’amministrazione, la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dai contribuenti, stante il fatto che l’esecuzione del disposto della sentenza di primo grado non può legittimamente interpretarsi come acquiescenza in presenza di un atto di impugnazione che tende ad ampliare il riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria, oltre i limiti segnati dalla sentenza di prime cure.

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito di ammettere la produzione in appello della ricevuta comprovante documentalmente l’invio all’Ufficio della copia, la cui mancanza era stata posta alla base della pronuncia di inammissibilità del ricorso originario in primo grado.

La censura non è fondata in quanto "nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima -, non può trasferirsi tout court l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre "nuove prove" (comma 1), fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" (comma 2) (Cass. n. 3611 del 2006; v. anche Cass. n. 1915 del 2007).

Con il secondo motivo, l’amministrazione denuncia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito di ritenere applicabili le rendite catastali successive al 1 gennaio 1992 e non quelle vigenti fino al 31 dicembre 1991, sulla cui base era stata calcolata l’imposta di successione, essendosi quest’ultima aperte appunto nell’anno 1991.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso alcun elemento testuale che consenta al giudice di legittimità di verificare direttamente, da un lato, che le rendite sulla cui determinazione si era formato il giudicato di cui ha poi fatto applicazione la sentenza impugnata siano quelle successive al 1 gennaio 1992 e, dall’altro, che sulle rendite precedentemente in vigore non vi fosse stata alcuna contestazione da parte dei contribuenti.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.