Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8712 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 9/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Oristano, in data 24/7/2009, che dichiarava M.M., D.C., T.V. e D.S. colpevoli, in concorso, dei reati di rapina aggravata con travisamento e uso di armi presso un distributore Esso di (OMISSIS), detenzione e porto di una Beretta calibro 22 e furto aggravato di un’autovettura Fiat Uno, utilizzata per commettere la rapina e condannava, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, sub valente rispetto alle aggravanti, D. S. alla pena di anni sei di reclusione e Euro 2000 di multa, T.V. alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e Euro 1600 di multa, D.C. e M.M. alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 1400 di multa ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge per tutti gli imputati.

Proponevano autonomi ricorsi per Cassazione tutti gli imputati T. V. e M.M. deducevano i seguenti motivi comuni:

a) Violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con riferimento all’esiguità del danno relativo alla somma di denaro oggetto di rapina (Euro 400);

b) violazione di legge e difetto di motivazione avendo ritenuto la Corte di merito sub valente l’unica attenuante riconosciuta ( art. 62 c.p., n. 6), rispetto alle aggravanti contestate;

c) difetto di motivazione sulle ragioni per le quali il GIP non ha accolto la richiesta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., e il calcolo della pena da infliggere, violazione, quest’ultima, dedotta anche da D.C.;

Il solo M.M. lamentava l’omessa motivazione per non avere la Corte di merito preso in considerazione, nella valutazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p., la giovanissima età del prevenuto. D.C. censurava la sentenza impugnata per l’ulteriore seguente motivo: a) Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

D.S. eccepiva: a) violazione di legge in relazione alla eccessiva ed errata determinazione della pena, ritenuta sproporzionata con riferimento agli aumenti per la continuazione; b) difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta sub valenza dell’attenuante del risarcimento del danno rispetto alle contestate aggravanti e, comunque, eccessività della pena inflitta.

Con motivi aggiunti deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e del conseguente giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti.
Motivi della decisione

Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. 1) Con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 che la Corte d’Appello ha implicitamente disatteso, confermando, sul punto, la valutazione del Tribunale, non solo con riferimento al profitto della rapina (Euro 400, somma che, di per sè, non può considerarsi di speciale tenuità), ma anche in considerazione del comportamento successivo degli imputati che, non soddisfatti del bottino, hanno messo a soqquadro l’ufficio, con ulteriore danno nei confronti della parte offesa.

Il disposto della legge fa riferimento al "danno patrimoniale di speciale tenuità" cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice provento della rapina.

La "tenuità", pertanto, si contrappone alla "gravità" e lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno;

in altri termini, la somma provento della rapina che costituisce l’oggetto materiale del reato non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame.

Anche se la Corte territoriale non ha motivato in ordine all’asserito mancato accoglimento da parte del GIP della richiesta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 c.p.p., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Nella specie gli imputati hanno avanzato, in via subordinata, la richiesta, accolta dal giudice, di rito abbreviato che implica rinuncia al rito della applicazione della pena su richiesta delle parti, atteso il principio di alternatività tra i riti. A ciò consegue che, anche se, all’esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del PM al richiesto patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta (Sez. 5, Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. (dep. 19/10/1999) Rv. 214855; Sez. 3, Sentenza n. 32234 del 11/07/2007 Ud. (dep. 07/08/2007) Rv. 237023; Sez. 1, Sentenza n. 15451 del 25/03/2010 Cc. (dep. 22/04/2010) Rv. 246939).

2) Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso di D. C. relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di M.M. con riferimento, nella determinazione della pena, alla mancata valutazione della sua giovane età, di D.S. sull’entità della pena inflitta avendo i giudici di merito correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 c.p. (modalità della condotta criminosa, personalità dell’imputato, precedenti penali).

Questa suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691).

Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

3) Con riferimento, in particolare, agli aumenti per la continuazione stabiliti per D.S., la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza, evidenziata dal Tribunale, che l’imputato aveva fornito l’arma usata per commettere la rapina, rilevando, peraltro, come l’aumento per la continuazione sia stato "assai inferiore" a quello che sarebbe stato imposto dall’art. 81 c.p., u.c., trattandosi di recidivo reiterato, giustificando, in relazione a D.S. e T.V. le più elevate bene-base con riferimento al significativo curriculum criminale e alla spiccata capacità a delinquere dei predetti estrinsecantesi, quanto al primo, nel possesso da tempo della pistola e del relativo munizionamento, nella preparazione del passamontagna rudimentale e nella messa a disposizione del suo garage per occultare gli strumenti utilizzati per la rapina e, con riferimento al T. nella disponibilità e nella preparazione degli "spadini" utilizzati per rubare la Fiat Uno.

A fronte di quanto sopra i ricorrenti contrappongono solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello.

4) Manifestamente infondata e anche la censura concernente l’erroneo e immotivato giudizio di subvalenza dell’attenuante del risarcimento del danno rispetto alle aggravanti contestate; infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 c.p.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). Anche la successiva di giurisprudenza questa Corte ha confermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto, come nella fattispecie, detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud.

(dep. 04/07/2007) Rv. 236992, Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 22/04/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 229298).

5) La censura relativa alla omessa motivazione relativa alla applicazione della pena è generica, non specificandosi da parte di nessun ricorrente gli eventuali diversi termini dell’accordo raggiunto e non essendo contestata l’adesione del PM alla pena in concreto applicata. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11983 Ricorsi avanti le Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 1989, l’amministrazione finanziaria rettificò la dichiarazione dei redditi dei coniugi P.A. e C.R. in ragione di maggiori redditi desunti da contratti di sublocazione immobiliare.

I contribuenti proposero impugnazione deducendo di aver dichiarato le relative somme, sebbene inserendole tra i redditi di fabbricati, e di aver fruito della definizione di cui al D.L. n. 564 del 1994, conv. con mod. in L. n. 656 del 1994. La commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, osservando che in effetti il corrispettivo della locazione, pur dichiarato, doveva essere denunciato tra i redditi diversi, donde andavano riliquidati gli importi ancora da versare tenendo conto di quanto già pagato a diverso titolo.

La sentenza venne gravata dall’agenzia delle entrate con appello principale e dai coniugi P. con appello incidentale.

La commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza qui impugnata, osservato che in verità l’amministrazione appellante non aveva formulato specifiche censure alla decisione di primo grado, essendosi limitata a effettuare una esegesi della medesima culminata in una seria mera di interrogativi senza risposta, dichiarò cessata la materia del contendere sulla assorbente considerazione che il contribuente aveva aderito al concordato ex D.L. n. 564 del 1994 e che tale definizione, in base alla documentazione in atti, era stata ritenuta valida dall’ufficio finanziario, con correlata liquidazione e successivo pagamento delle relative imposte.

Per la cassazione di questa sentenza, l’agenzia delle entrate propone ricorso affidato a un motivo. Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo suddetto, l’agenzia delle entrate, seppure asserendo di dedurre "violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-bis conv. in L. n. 656 del 1994, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. h) – Tuir nonchè contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5", si limita a una testuale affermazione di esistenza di un error in iudicando.

E’ dunque estraneo alla devoluzione, siccome riscontrato da argomentazione veruna, il vizio genericamente evocato col riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2. – L’errore di giudizio, in effetti denunciato, sarebbe dato dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione territoriale, i contribuenti, avendo fruito dell’accertamento con adesione nella versione originaria, conseguente al D.L. n. 564 del 1994, non potevano rivendicare l’estensione degli effetti alla materia imponibile che qui rileva, essendo questa riconducibile nel novero dei cd. redditi diversi, a fronte della praticabilità del concordato di massa (anteriormente al D.Lgs. n. 218 del 1997) ai soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; e dunque ai soli titolari di redditi d’impresa o di redditi di lavoro autonomo.

3. – Il ricorso va rigettato per l’assorbente considerazione che il succitato motivo si basa su un’allegazione che non risulta essere stata dall’amministrazione consegnata all’ambito dei motivi spesi con 1′ appello.

L’impugnata sentenza al riguardo testualmente evidenzia che "l’ufficio nel proprio appello non formula specifiche censure alla decisione di I grado ma si limita a effettuare, come egli stesso dichiara, una esegesi della medesima ponendo una serie di interrogativi ai quali non da risposta". L’assunto che caratterizza l’esposizione in fatto di cui al ricorso per cassazione – della legittima inclusione tra i cd. "redditi diversi" del reddito scaturente dal rapporto di sublocazione – oltre a non apparire supportato da autosufficienza non contenendo, il ricorso, la riproduzione del contenuto dell’atto invocato con riguardo alla sede processuale afferente, non supera in ogni caso il necessario livello di pertinenza e di specificità che si imponeva in forza dell’argomentazione ritenuta in sentenza.

Giacchè il problema, già all’esito della decisione di primo grado, atteneva al comunque distinto (e solo in parte collegato) profilo della efficacia della incontroversa adesione dei contribuenti al concordato di massa. D’altronde può osservarsi che l’amministrazione ricorrente non muove critica al punto della decisione di merito che evidenzia che la proposta di concordato, nella specie formulata su iniziativa del contribuente, venne ritenuta valida dall’ufficio; sì che, liquidata l’imposta, il contribuente rocedette al relativo pagamento.

Pertanto va ritenuta l’inammissibilità del motivo di ricorso, nella misura in cui esso si incentra su una questione (della inefficacia dell’adesione al concordato) che non risulta sollevata nei gradi di merito.

Tanto sorregge il rigetto del ricorso per cassazione, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di diritto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 853

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 18.8.2010, il Comune di Milano, benché non costituito in giudizio, ha depositato documentazione, dalla quale risulta che, a seguito di motivata istanza di riesame del diniego di condono ivi gravato, è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria n. 120 del 27.1.2009 (cfr. doc. 4 del resistente);

l’esponente non ha – pertanto – più interesse alla decisione del presente gravame, con riguardo all’azione di annullamento, mentre deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni, dei quali non è stata offerta alcuna prova, in violazione della regola di cui all’art. 2697 del codice civile;

non occorre provvedere sulle spese, vista la mancata costituzione del Comune di Milano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-04-2011, n. 2446 Capitolati generali e speciali Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla S. s.p.a. avverso gli atti della procedura indetta dall’Asp E. B. per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’ala nordovest dell’ex "Istituto Doria";

Rilevato che i Primi Giudici hanno ritenuto fondato la censura con la quale la parte ricorrente aveva contestato l’ammontare della cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicataria, lamentando il mancato computo, nel calcolo del 2% del prezzo dell’appalto, degli oneri di sicurezza;

Ritenuto che meritano positiva valutazione le censure mosse dall’appellante alla stregua delle considerazioni che seguono;

Rilevato che il capitolato speciale, diversamente dal bando di gara, sanciva l’inclusione degli oneri di sicurezza nell’importo dei lavori posto a base di gara, a sua volta considerato dalla legge ai fini del calcolo dell’ammontare della cauzione provvisoria (punto 1.2.: "l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta ad euro 1.133.099,33 di cui euro 16.195,36 di oneri di sicurezza");

Ritenuto che, a fronte dell’incertezza innescata dal non equivoco tenore delle prescrizioni dettate dai documenti di gara in merito alla portata dell’adempimento, risulta decisivo l’affidamento qualificato ingenerato dalla nota di chiarimenti resa dell’Ufficio Acquisti della Stazione appaltante secondo cui l’importo pari al 2% del prezzo a base d’asta avrebbe dovuto essere calcolato su euro 1.133,099,33;

Reputato, in definitiva, che il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare con l’esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell’interpretazione della disciplina di gara (cfr., in merito alla rilevanza del principio di tutela del legittimo affidamento nelle procedure di gara, Corte Giust, sentenza 27 febbraio 2003, in causa 327/2000);

Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza ed essere liquidate nella misura in dispositivo specificata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello

e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna S. Assicurazioni al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (qauttromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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