T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4024 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza 3.4.06 n. 57 il Responsabile della IX Area "Gestione e Sviluppo del Territorio" del Comune di Ariccia ha diffidato la odierna ricorrente, nella qualità di proprietaria responsabile, a demolire entro 90 gg., pena l’acquisizione gratuita ai sensi di legge, le seguenti opere, asseritamente eseguite senza titolo:"cambio di destinazione d’uso di una cantina di circa 45 mq. ad abitazione, implementando la superficie con un soppalco di 20 mq., con una cucina, sostituendo la porta di accesso in legno con altra in ferro e vetri".

Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) evidente eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà.

Con ord. n. 5994/2006 è stata accolta la domanda cautelare.

In data 5.7.2006 si è costituito il Comune di Ariccia che ha prospettato:

a). inammissibilità;

b). infondatezza.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1). Con il motivo di ricorso l’interessata sostiene che – con istanze del 7.10.2004 e 29.3.2005 (DIA) – ha chiesto al Comune di essere autorizzata ad eseguire opere interne nel locale di sua proprietà, sito in Ariccia, via Speranza, n. 10 (catasto foglio 22, part. 41, sub. 1) originariamente destinato a cantina. Con provvedimenti del 7.2.2005, pratica edilizia n. 100/04, permesso n.7/2005 e del 24.5.2005, prot. n. 14724/05, il Comune di Ariccia ha autorizzato l’esecuzione delle opere richieste (realizzazione di un soppalco e delle tramezzature interne per la creazione di un WC e di un ripostiglio).

In buona sostanza, l’interessata sostiene che – diversamente da quanto sostenuto dal Comune – sarebbe stata autorizzata all’esecuzione delle opere in questione.

Il Collegio ritiene che le censure dedotte non meritano positivo apprezzamento in base alle seguenti considerazioni:

a). dalle premesse del provvedimento impugnato risulta che l’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio, in zona sottoposta a tutela paesistica dichiarata con DM del 29.8.1959, in zona dichiarata sismica dal D.M. 1.4.1983, art. 1;

b). contrariamente a quanto affermato nel ricorso non sussistono provvedimenti autorizzatori del Comune e, dunque, l’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio;

c). pertanto, appare legittimo l’operato dell’Amministrazione, adeguata l’istruttoria e completa la motivazione dell’impugnato provvedimento repressivo.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20886

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella dichiarava M.M. non punibile per il reato di cui all’art. 594 c.p., contestatole nell’aver rivolto a M. S. le frasi "sei tale e quale a tua madre, zoccola, puttana, troia…ma te lo levi il vizio di stare qua sotto con la macchina", per la ritenuta sussistenza dell’esimente della provocazione, ritenuta ravvisabile pur laddove la condotta, come nel caso di specie, costituisca reazione a fatti ingiusti attribuibili a soggetti diversi dalla persona offesa, quali i non identificati possessori di autovetture che in più occasioni occupavano il posto riservato nel parcheggio del condominio al veicolo dell’imputata.

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento dell’esimente, osservando che l’impossibilità di ricondurre alla persona offesa le diverse autovetture che in precedenza avevano occupato il parcheggio dell’imputata escludevano l’attribulbilltà alla stessa di un fatto ingiusto rilevante per il riconoscimento dell’esimente in questione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ ben vero che l’esimente della provocazione può essere ravvisata anche rispetto a condotte dirette contro persona diversa dal provocatore. Ma lo stato d’ira che costituisce elemento indefettibile della fattispecie in esame, per assumere rilievo nell’escludere la rilevanza penale del comportamento offensivo, deve avere ragionevole motivo di dirigere il suo sviluppo aggressivo nei confronti della vittima; e ciò presuppone che quest’ultima sia legata al provocatore da rapporti i quali giustifichino tale risultato (Sez. 5, n.43087 del 24.10.2007, imp. Militello, Rv.238502).

Nessun rapporto di tal genere è stato nel caso di specie indicato dalla sentenza impugnata, nella quale si dava atto che l’imputata si limitava a negare di aver pronunciato le parole ingiuriose. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella per nuovo esame della questione sotto il profilo della sussistenza degli indicati presupposti di configurabilità dell’esimente.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’esimente di cui all’art. 599 c.p.p., comma 2, con rinvio al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22832

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza di primo grado assolveva F.G. per i reati di sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona, mentre confermava la condanna per i delitti di favoreggiamento e induzione alla prostituzione, lesioni e incendio. Osservava che la teste principale di accusa, K.P., aveva raccontato della sua relazione con l’imputato e del fatto che costui le procurava i clienti e voleva denaro, ricorrendo anche alle percosse, che aveva varie ragazze che si prostituivano per lui. Tale ultima condotta aveva riscontro in servizi di osservazione di P.G. che procedevano anche a fotografare la situazione; inoltre era emerso che venivano pubblicati annunci di chiara offerta sessuale con recapiti telefonici intestati all’imputato; venivano intercettate telefonate nelle quali l’imputato si interessava delle loro condizioni di salute. Stante la presenza di numerosi elementi di riscontro appariva superflua la rinnovazione del dibattimento richiesta e riguardante l’audizione della altre ragazze, visto che stante il clima di omertà non avrebbero mai raccontato la verità.

La tesi difensiva dell’imputato, secondo il quale tali denunce erano frutto di rancore della K., per motivi di gelosia, apparivano infondate dati i riscontri rinvenuti, tra i quali doveva aggiungersi che due delle ragazze erano ospitate in un appartamento che si trovava nella sua disponibilità. Parimenti provate risultavano le lesioni subite dalla K., tenuto conto dei certificati medici e delle fotografie allegate.

Non risultavano invece acquisiti sufficienti elementi di prova per l’accusa di sfruttamento della prostituzione della K. e di sequestro di persona, mancando elementi di riscontro alle sue dichiarazioni.

La pena seppur ridotta per le due assoluzioni doveva mantenersi elevata tenuto conto della gravità dei fatti commessi.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la K. era stata ritenuta in parte attendibile per le accuse di induzione e favoreggiamento della prostituzione di alcune ragazze straniere e poi inattendibile per l’accusa di sfruttamento della sua prostituzione. I riscontri individuati dalla corte erano inesistenti, visto che non corrispondeva al vero che le due ragazze erano da lui ospitate, che le lesioni erano provate solo da certificati medici che potevano riferirsi ad altri episodi. Deduceva poi nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l’escussione delle ragazze, sulla base dell’affermazione che tanto avrebbero negato ogni cosa. Infine veniva dedotto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, tenuto conto delle condizioni di salute dell’imputato affetto da distrofia muscolare.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto consiste nella mera rivalutazione di elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito o nella proposizione di questioni in modo generico o apodittico.

La valutazione di attendibilità della teste K. era stata effettuata dalla corte con scrupolo e coerenza, utilizzando solo quelle propalazioni riscontrate da altri elementi oggettivi, proprio per la particolarità dei rapporti che la legavano all’imputato. La reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento volta ad ascoltare le altre ragazze si fondava sul fatto che l’attività di favoreggiamento della prostituzione era provata addirittura prove documentali, cioè fotografie, nonchè su esiti di intercettazioni e di accertamenti di P.G. Le condizioni di salute dell’imputato erano state dedotte in modo generico e comunque ininfluenti sul trattamento punitivo, visto che le stesse non gli avevano di centro impedito di tenere quei comportamenti.

Il trattamento punitivo è stato motivato in modo adeguato per la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23050 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta all’istanza dei ricorrenti di cui in epigrafe del 22 ottobre 2007 per ottenere l’equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1990, ancora pendente alla data dell’atto introduttivo.

La procura al difensore, apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo, dopo la modifica dell’art. 83 c.p.c. con L. 27 maggio 1997, n. 141, si considera in genere valida, ma la Corte di merito ha dubitato della riferibilità di essa alla domanda che la precedeva, per la natura seriale del ricorso cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi.

Si sono quindi valutati altri elementi, come la diversità dei caratteri a stampa della procura rispetto a quelli del ricorso, lo spazio rimasto in bianco in questo prima della congiunzione materiale, l’assenza della numerazione sui fogli dell’atto aggiunto successiva a quella precedente e la mancanza della data sull’atto conferitivo dei poteri al difensore e del timbro di congiunzione, dichiarandosi nulla la procura perchè non riferibile con certezza alla domanda che la precedeva, che era quindi rigettata.

2. Il ricorso – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 al Ministero dell’Economia e delle finanze di unico motivo articolato in più punti e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti attrici nel merito deducono violazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ed hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., prima dell’udienza pubblica, l’atto oggetto di causa ai fini dell’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. Viene dedotto che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della procura congiunta all’atto introduttivo in violazione delle norme che precedono, per il carattere seriale di questo con altri ricorsi dello stesso tipo, che non rileva in ordine alla riferibilità dell’atto aggiunto a quello che lo precede. Neppure sono significativi nel senso della nullità dell’atto la diversità dei caratteri a stampa di esso rispetto a quelli usati per il ricorso, il mancato completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella con la procura, congiunta materialmente ad essa. Non comportano nullità della procura l’assenza di numerazione, la mancanza della data o del timbro di congiunzione, avendo rilievo per legge sulla riferibilità al ricorso solo il materiale collegamento dei due atti e la loro notifica contestuale. Non è necessaria una cucitura tra fogli per configurare la materiale congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., che non impone un corpo unico di ricorso e procura, per cui nessun rilievo ha lo spazio bianco sul ricorso prima dell’atto conferitivo dei poteri e neppure è necessaria la data anteriore della procura rispetto a quei la del ricorso, per garantire il carattere speciale dei conferimento dei poteri al difensore, nel quale si fa espresso- riferimento "al presente atto da incardinarsi dinanzi alla Corte d’appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per violazione dell’art. 6, par. 1 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo". Il riferimento al giudizio per il quale la procura è stata sottoscritta ne conferma la validità, bastando la produzione contestuale di essa con l’atto del giudizio cui accede per assicurare la provenienza dalla parte del potere conferito e per riferire la procura al giudizio di cui si tratta nell’atto cui essa è congiunta, non avendo rilievo le circostanze formali valorizzate della Corte napoletana.

3. La decisione – Il collegio ha disposto che la motivazione sia semplificata e il ricorso deve essere accolto.

La L. n. 141 del 1997, art. 1 ha aggiunto all’art. 83 c.p.c., comma 3 regolante la "procura speciale" apponibile "in calce o a margine della citazione" o degli altri atti per cui sia necessaria l’assistenza tecnica, il seguente periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". La norma, introdotta per superare una interpretazione formalistica che negava validità alle procure aggiunte e materialmente congiunte all’atto cui si riferivano, parifica tale tipo di procura a quella in calce che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui ha riguardo l’atto a lato o in fine a cui essa è materialmente apposta (Cass. n. 12558/2003). Una formulazione della procura del tipo di quella riportata in ricorso e ritenuta generica dalla Corte d’appello, integra la ipotesi di procura speciale (Cass. n. 15692/2009), cioè relativa al solo processo cui si riferisce l’atto cui è unita, dovendosi essa presumersi riferita a quest’ultimo, non imponendo la norma il richiamo espresso al giudizio cui l’atto che precede la procura si riferisce (Cass. n. 8990/2000 e n. 9670/2003).

Non rileva per la validità dell’atto la mancanza di data della procura (Cass. n. 12568/2004 e n. 22352/2007), desumibile da quella del ricorso cui inerisce, con il quale è stato notificato a controparte(Cass. n. 15137/2010); negata la necessità del riempimento dell’ultima pagina prima della procura (Cass. n. 7731/04), nessun senso ha la diversità dei caratteri a stampa dei due atti nè possono rilevare, sul piano della validità, altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità ( art. 156 c.p.c.).

La procura è infatti nulla solo quando dal suo contenuto emerga certa l’incompatibilità dei poteri conferiti con quelli da esercitare nel processo di cui all’atto cui è congiunta (Cass. n. 6070 del 2005) e il ricorso deve quindi essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci nei merito e provveda pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

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