Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 08-07-2011, n. 26817 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Palermo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C. E. in ordine al reato di cui all’art. 328 c.p., comma 2, perchè il fatto non costituisce reato.

Al C., direttore dell’Agenzia del demanio di Palermo, era stato contestato di avere omesso ogni risposta nel termine di legge alla diffida rivoltagli da M.M.G., amministratore giudiziario di beni sequestrati a Mu.Gi., con cui metteva in mora l’Agenzia del demanio affinchè provvedesse alla conclusione del procedimento per la liquidazione ed il pagamento delle spese a lui spettanti.

Il G.u.p. ha riconosciuto la sussistenza dell’elemento materiale del reato di omissione di cui all’art. 328 c.p., comma 2, tuttavia ha escluso l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, in quanto dagli elementi di prova acquisiti sarebbe emerso che questi non avrebbe mai preso visione della diffida inviata dal M., nè che sia stato informato dagli impiegati e funzionali addetti all’unità "beni confiscati" di tale specifica richiesta.

2. – Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M., costituitosi parte civile.

Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione che nell’escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato non ha tenuto in debito conto la posizione dirigenziale del C., da cui deriverebbe la responsabilità della organizzazione dell’ufficio amministrativo da lui diretto, anche in rapporto alla gestione dei procedimenti con gli utenti del servizio. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, rilevando che solo in esito alla compiuta istruzione dibattimentale si potrà addivenire all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

3. – C.E. ha depositato una memoria difensiva con cui ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

4. – L’eccezione di tardività del ricorso è fondata.

Infatti, tenuto conto che l’art. 585 c.p.p. regola la decorrenza dei termini con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare si è ritenuto debbano applicarsi i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al citato art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art. 424 c.p.p., comma 4 allorchè la motivazione sia depositata entro quest’ultimo termine (Sez. Un., 26 giugno 2002, n. 32312, D’Alterio).

Nella specie, la sentenza è stata deliberata all’udienza del 20.10.2010 e la motivazione depositata il 5.11.2010, sicchè il termine di 15 giorni per il ricorso per cassazione decorreva dal 20.11.2010, cioè alla scadenza del trentesimo giorno dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 424 c.p.p., comma 4. Pertanto, il termine per l’impugnazione scadeva il 5.12.2010, mentre il ricorso risulta depositato solo il 23.12.2010. 5. – Ne consegue, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè presentato senza rispettare il termine previsto dall’art. 585 c.p.p.; il ricorrente, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-07-2011, n. 29517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 11 marzo 2010, condannava D.L.F.F. e C.G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 per avere il D.L., quale Presidente della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, ed il C., quale presidente del Consiglio di Amministrazione della Società A.S.A. Alto Sangro Ambiente srl, gestito un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e annessa discarica di servizio per lo smaltimento dei sovvalli, in assenza dell’autorizzazione D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 210 scaduta il 29.11.2006 e non rinnovata.

2) Ricorre per cassazione D.L.F.F., a mezzo del difensore, per violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

L’impianto di smaltimento e compostaggio dei rifiuti, di cui all’imputazione, è di proprietà della locale Comunità Montana, la quale, però, con contratto del 13.12.2001, nè affidò la gestione alla ASA Alto Sangro Ambiente srl, che ne assumeva ogni onere, ivi comprese le responsabilità verso le autorità deputate al controllo ed il rispetto delle norme di gestione, E’ pertanto la sola ASA a dover rispondere della imputazione. Denuncia, altresì, la violazione dell’art. 521 c.p.p.. Era stata, contestata la gestione dell’impianto in assenta di autorizzazione; il Tribunale, ampliando il campo di indagine, si è spinto a decidere su chi incombesse l’onere di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione scaduta. Denuncia ancora la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, pur avendo riconosciuto che, in virtù della convenzione stipulata con la Comunità Montana, la Società Alto Sangro dovesse farsi carico della regolarità amministrativa dell’Attività, ha poi, contraddittoriamente, affermato la responsabilità del presidente della Comunità Montana.

Con il quarto motivo, infine, denuncia la violazione di legge per inosservanza delle norme statutarie della Comunità Montana, da cui risulta che il Presidente è organo di indirizzo politico e che le funzioni dirigenziali-amministrative sono delegate al Segretario Generale.

2.1) Propone, a sua volta, ricorso per cassazione C. G., denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge penale. L’impianto era munito di regolare autorizzazione per anni cinque, rinnovabile. Una volta scaduto il provvedimento de quo, la Comunità Montana, proprietario dell’impianto, aveva fatto richiesta di nuova autorizzazione, che veniva regolarmente rilasciata anche se con ritardo (senza alcun pregiudizio o rischio, quindi, per la popolazione residente e per l’ambiente). Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge. L’impianto era di proprietà della Comunità Montana, tanto che fu il suo Presidente a chiedere il rinnovo dell’autorizzazione. La Società Alto Sangro non era quindi responsabile del rinnovo della Autorizzazione amministrativa, dovendo rispondere solo della gestione dell’impianto.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Il Tribunale, pur ritenendo che fosse onere della Comunità montana richiedere il rinnovo dell’autorizzazione, configura la responsabilità della Società Alto Sangro sulla base di una asserita violazione di un obbligo di sollecito non previsto da alcuna norma di legge. Con il quarto motivo, infine, denuncia la violazione di legge in relazione alle norme di organizzazione della Società Alto Sangro. In ogni caso la violazione non poteva essere addebitata al Presidente della Società, ma all’amministratore delegato che ha la responsabilità tecnico amministrativa dell’attività. 3) I ricorsi sono infondati.

3.1) Va ricordato preliminarmente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008) "Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma 3, già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti" e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti". Sul punto, pertanto, questa Corte (Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro) ha rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all’art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi Cass., Sez. 3, 6.2.2000, n. 1767, Riva).

Il sistema della responsabilità penale, inoltre, nella materia in oggetto, "risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta" (vedi Cass., Sez. 3 20.10.1999, n. 11951, P.M., in proc. Bonomelli)". I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (artt. 2 e 16).

3.1.1) Correttamente il Tribunale ha ritenuto responsabili del reato ascritto entrambi i ricorrenti.

3.1.1.1) Il D.L., quale Presidente della Comunità Montana proprietario dell’impianto e titolare dell’autorizzazione, aveva l’obbligo di richiedere il rinnovo della smessa. Che tale obbligo gravasse sulla Comunità Montana è attestato dal fatto che essa, sia pure tardivamente, in data 8.2.2007, fece richiesta del rinnovo dell’autorizzazione, a mezzo del suo Presidente entrato in carica pochi giorni prima. Nè tale obbligo veniva certamente meno per il fatto che l’impianto era stato dato in gestione alla Società ASA Alto Sangro. Che questa dovesse farsi carico della regolarità della gestione non significa che venissero meno gli obblighi del titolare dell’impianto medesimo. L’art. 4 della convenzione prevedeva solo che la Società Alto Sangro subentrasse alla Comunità Montana "in tutti gli obblighi in essere con i terzi relativamente alla gestione degli impianti e dei servizi della convenzione". E’ pacifico, infine, che il tardivo rinnovo debba essere equiparato a mancanza di autorizzazione, essendo indubitabile che dal momento della scadenza della precedente autorizzazione l’impianto veniva esercitato senza alcun titolo e quindi abusivamente. Non può, conseguentemente, minimamente parlarsi, sotto tale profilo, di immutazione della originaria contestazione.

E’ assolutamente pacifico, invero, che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione – venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539). Sicchè "non sussiste violazione del principio di correlazione n della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d’effettiva difesa" (cfr. sez. 6 n. 35120 del 13.6.2003). Anche più di recente questa Corte ha ribadito il principio che "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (cfr. Cass. sez. 6 n. 12156 del 5.3.2009).

Ed il D.L. è stato posto pienamente in condizione di difendersi, essendogli stato contestato di avere, nella qualità, gestito l’impianto in assenza di autorizzazione perchè scaduta il 29.11.2006 e non rinnovata.

3.1.1.2) Del reato deve rispondere, come ineccepibilmente ha ritenuto il Tribunale, anche il C., nella qualità di effettivo gestore dell’impianto. A prescindere dal riferimento fatto dal Tribunale ad un onere di sollecito, è indubitabile che l’impianto sia stato gestito dalla "Alto Sangro Ambiente s.r.l." in assenza di autorizzazione, a partire dal momento in cui quella rilasciata in precedenza era scaduta il 29.11.2006, Ed un elementare dovere di diligenza avrebbe dovuto consigliare al responsabile di tale società di accertare se vi fosse stato il rinnovo, nei termini di legge, dell’autorizzazione.

3.2) Il Tribunale ha poi correttamente motivato, in fatto ed in diritto, anche in relazione alla responsabilità individuale del D. L. e del C.. Quanto al D.L., come si è già visto, a smentire l’assunto difensivo è la circostanza che fu proprio il Presidente, e non altri, a richiedere, anche se tardivamente il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di smaltimento e compostaggio. Quanto al C. ha già rilevato il Tribunale che la responsabilità della gestione dell’impianto non può che ricadere sul Presidente, quale legale rappresentante della società che ne aveva assunto la gestione medesima. E tale responsabilità non può certo essere esclusa dalla nomina, di cui al verbale del Consiglio di amministrazione del 13.11.2002, di un "Preposto alla conduzione degli uffici e degli impianti della A.S.A. srl". Ha rilevato infatti il Tribunale, interpretando, in modo corretto ed argomentato, tale verbale, che "La contemporanea assegnazione delle rispettive funzioni esclude che al Preposto siano state attribuite funzioni assegnate nel medesimo atto al Presidente …". Ha, inoltre, aggiunto, a dimostrazione delle evidenziate "funzioni" del Presidente, che fu proprio il C. a presentare in data 15.3.2007 (e quindi successivamente anche al verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.1.2005, che peraltro non mutava, espressamente, il quadro di riferimento delineato e di cui al verbale del 13.11.2002) alla Regione Abruzzo la richiesta di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 5.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 2214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è società attiva nel settore del trasporto pubblico ed ha gestito fino a tempi recenti il servizio di trasporto dei prodotti postali nell’ambito delle Province lombarde.

Con lettera di invito del 19 marzo 2009, P.I. ha avviato una procedura concorsuale ai fini dell’aggiudicazione di un accordo quadro (art. 222 del D.Lgs. n. 163 del 2006), avente ad oggetto tale ultimo servizio, suddiviso in 22 lotti: ciascun lotto si ripartisce nelle linee di servizio, caratterizzate dal percorso, dalla frequenza, dalla tipologia dei veicolo da impiegare. In particolare, tra i mezzi di trasporto richiesti, sono stati inseriti veicoli descritti dall’All. 11 (d’ora in poi, semplicemente, All. 11), avente una portata di significative dimensioni.

La ricorrente ha partecipato alla gara con riferimento soltanto a taluni lotti, di nessuno dei quali è divenuta aggiudicataria, ritenendo, secondo quanto riferito in ricorso, eccessivamente gravoso il peso economico imposto, negli altri lotti, dalla necessità di reperire i veicoli di cui all’ All. 11.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, essa ha impugnato: a) i provvedimenti di aggiudicazione dei servizi; b) i provvedimenti modificativi delle condizioni dell’appalto; c) i verbali di gara; d) gli artt. 1 e 2 del capitolato speciale e delle disposizioni contrattuali, nonché gli artt. 8 e 9 del capitolato tecnico e l’art. 5 della lettera di invito, chiedendone l’annullamento, e formulando domanda risarcitoria.

L’assunto da cui muove il ricorso è il seguente: a seguito dell’aggiudicazione, e prima ancora di consegnare i cosiddetti "buoni servizio", con cui esso è attivato tramite specifica dettagliata degli estremi, Ente P. vi avrebbe introdotto modifiche tali, da far ipotizzare che la procedura di gara sarebbe stata "abbandonata", e che, conseguentemente, i servizi in effetti attivati sarebbero stati del tutto nuovi rispetto a quelli sottoposti alla gara: essi, pertanto, sarebbero stati in realtà affidati in difetto delle necessaria e preventiva procedura concorsuale, concretando un grave vizio di legittimità.

Le modifiche, nello specifico, avrebbero interessato proprio la tipologia dei veicoli richiesti, giacché i veicoli di cui all’All. 11 sarebbero stati sostituiti da mezzi più leggeri, con l’effetto che la ricorrente, potendolo sapere in anticipo, avrebbe senz’altro partecipato alla gara, con chance di aggiudicarsela. Ove, quindi, il Tribunale non si dovesse indurre ad annullare gli atti impugnati, sarebbe fondata la domanda risarcitoria, in riferimento alla perdita di tale chance.

Tale conclusione esaurisce il primo, e principale, motivo di ricorso (motivo a) fondato sulla violazione degli art. 2 e 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con riferimento anche ai principi comunitari in materia di gare pubbliche, e sulla violazione del capitolato speciale. Simile motivo è stato successivamente coltivato con tre ricorsi per motivi aggiunti, che sono stati via via proposti nelle more del giudizio, al fine di aggredire gli "ulteriori singoli affidamenti ai controinteressati di servizi, siccome diversi da quelli risultanti dagli accordoquadro" (con l’eccezione dei primi motivi aggiunti, ove tale precisazione manca). In ogni caso, anche con riferimento al primo ricorso recante motivi aggiunti, fin d’ora va escluso che la ricorrente abbia inammissibilmente introdotto nuove, tardive censure, come eccepito da controparte, poiché, pur richiamando altre disposizioni normative rilevanti (art. 14 della direttiva 17/2004/CE; artt. 221 e 222 del D.Lgs. 163/06) la doglianza appena descritta rimane del tutto immutata nei suoi elementi costitutivi, in fatto e in diritto.

Va aggiunto che solo a seguito di ordinanza di questo Tribunale Ente P. ha posto a disposizione i documenti di cui la ricorrente necessitava per articolare compiutamente le proprie censure: mediante i ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha potuto così specificare, lotto per lotto, quali modifiche sostanziali fossero intervenute, a suo parere, tra i servizi oggetto dell’accordo quadro ed i servizi effettivamente aggiudicati. Il ricorso non è dunque né ipotetico, né generico.

Una seconda doglianza (motivo b) concerne la pretesa anomalia delle offerte risultate vincitrici, in relazione all’art. 86 del D.Lgs. n. 163/06. A propria volta, essa è stata ampiamente sviluppata in tutti i tre ricorsi per motivi aggiunti.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, sono state introdotte ulteriori contestazioni, in ordine a pretese "modifiche qualitative" conseguenti all’"affidamento del servizio con veicoli non conformi": benché introdotto in seno al motivo a), in tal modo si lamenta che le imprese aggiudicatarie non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali, impiegando ai fini del servizio veicoli inidonei, alla luce delle verifiche disposte dallo stesso Ente P.: si tratta, dunque, di una nuova censura (motivo c).

2. Si sono costituite P.I. e le controinteressate S.M.S.S.M. srl, C.D.C. srl, Consorzio stabile domus e A. Soc. Coop. Arl, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e nel merito infondato.

Le eccezioni di inammissibilità si basano anzitutto sulla tardività del ricorso, poiché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini il bando, ove ritenuto lesivo della facoltà di partecipare alla procedura; poi, sulla carenza di interesse, giacché è incontestato che in nessuno dei lotti per cui ha concorso la ricorrente possa vantare pretese all’aggiudicazione, essendo le relative offerte collocate in graduatoria dopo numerose altre, di cui non si è dedotta l’anomalia (con l’effetto che, se anche si dovessero escludere le aggiudicatarie, la ricorrente non potrebbe ambire all’appalto).

Tale ultima conclusione varrebbe, a maggior ragione, in riferimento ai lotti per i quali la ricorrente ha rinunciato a partecipare.

Nel merito, si osserva che P.I. si sarebbe limitata ad esercitare lo ius variandi specificamente previsto nel capitolato speciale d’oneri all’art. 2, ove è stabilito che i quantitativi oggetto di aggiudicazione non sono impegnativi e potranno subire variazioni in ragione delle effettive esigenze dell’ente appaltante. Gli artt. 8 e 9 del capitolato tecnico precisano, poi, che è consentita a P.I. "in corso di validità del buono di consegna" una "variazione delle prestazioni contrattuali" cui "l’impresa è tenuta" ad assoggettarsi, "nei limiti del più o meno 20% del valore del buono stesso, con contestuale adeguamento economico". L’art. 9.4 aggiunge, infine, che la variazione può riguardare la tipologia dei veicoli. Nel caso di specie, l’appaltatore si sarebbe attenuto al limite così indicato del 20%, sicché la censura principale (motivo a) sarebbe infondata.

Nel corso del giudizio, respinta l’istanza cautelare di sospensiva, il Tribunale ha disposto verificazione, al fine di acclarare i punti in fatto controversi; si è resa altresì necessario un supplemento di verificazione, al termine del quale la causa va ritenuta matura per la decisione.

3.In via preliminare, vanno quindi valutate le eccezioni in rito. A tal scopo, è necessario avanzare una premessa logica, in base alla quale apprezzare l’intero ricorso. Esso contiene, infatti, un duplice ordine di doglianze. Con riferimento al motivo principale a), si lamenta una violazione consistita nell’affidamento di un servizio in difetto di gara, giacchè la procedura di appalto non costituirebbe titolo idoneo a giustificare l’attribuzione di un opus radicalmente difforme, rispetto a quello sottoposto alla procedura concorsuale. In tale prospettiva, la legittimazione ad impugnare l’affidamento non ha alcun rapporto con la partecipazione alla gara, e consegue alla pacifica circostanza per cui la ricorrente è operatrice del settore, per giunta in veste di precedente affidataria, e come tale avrebbe avuto interesse a concorrere, con riguardo al servizio effettivamente attivato. Non vi è dubbio, pertanto, che le eccezioni di inammissibilità siano, in tal caso, infondate.

Invece, con i motivi b) e c) la ricorrente torna ad indossare la veste della partecipante alla gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro: essa, infatti, lamenta l’anomalia di offerte (b) che avrebbero dovuto condurre all’esclusione dell’aggiudicataria di tale gara, e persino (c) l’inadempimento contrattuale in cui le aggiudicatarie sarebbero incorse, mancando di prestare i mezzi richiesti dalla stazione appaltante, o comunque impegnando veicoli inidonei. Come è evidente, la censura b), per rendersi ammissibile, avrebbe dovuto basarsi sull’accertamento dell’interesse della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, a seguito dell’esclusione del concorrente con offerta anomala. È al contrario incontestato che tale interesse manca, posto che la ricorrente per taluni lotti non ha proposto domanda, e per altri è soccombente rispetto ad altri concorrenti, la cui offerta non è stata contestata in ricorso. Quanto, poi, alla censura c), si tratta di un profilo connesso all’esecuzione del sinallagma contrattuale, non avente alcun rapporto con la gara. Ne segue che le censure b) e c) vanno dichiarare inammissibili, e che nessun rilievo in causa hanno le deduzioni svolte sul punto dal verificatore.

4.Va pertanto esaminata nel merito la sola censura principale, nei limiti in cui è diretta a contestare la legittimità di affidamenti asseritamente non preceduti da gara, anche ai fini del risarcimento del danno, sulla base del rilievo per cui le modifiche introdotte dalle P. avrebbero stravolto l’oggetto del contratto, rispetto a quanto posto in gara.

Si tratta di un punto particolarmente sensibile della disciplina concernente gli appalti pubblici, su cui è di immediata evidenza come l’impatto del diritto dell’Unione sull’ordinamento giuridico nazionale possa determinare una palingenesi di concetti tradizionalmente maturati in senso a quest’ultimo, oramai piegati secondo le prioritarie esigenze comunitarie, fino ad assumere, pur nell’identità nominalistica e nell’apparente staticità del dato di diritto positivo, una valenza del tutto nuova.

E’ noto che lo ius variandi è elemento che connota di per sé il contratto di appalto, per come esso è configurato nella disciplina codicistica di diritto comune, in ragione dell’esigenza di adeguare progressivamente l’oggetto della prestazione continuata alle mutevoli condizioni di fatto su cui si innesta la realizzazione dell’opus.

In tale contesto, l’art. 1611 cod. civ., nell’imporre un tetto quantitativo alle variazioni in aumento disposte dall’appaltante, non intende specificamente preservare l’identità della prestazione sinallagmatica, ma piuttosto si prefigge la scopo di tutelare l’appaltatore da un lievitazione dell’oggetto contrattuale, cui potrebbe non essere capace di far fronte con i mezzi che ha prevedibilmente posto a disposizione, secondo l’ordinaria diligenza, per realizzare l’opus.

Si capisce, dunque, la ragione per la quale si è da un lato tradizionalmente escluso che negli appalti privati vi siano limiti alle variazioni in diminuzione, e dall’altro si è ritenuto che le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, ben possono accordarsi, affinché le stesse variazioni in aumento vengano comandate dall’appaltante oltre i limiti di carattere dispositivo indicati dall’art. 1661 cod. civ.

La trasposizione di simili principi nel settore degli appalti pubblici di lavori, fin dall’art. 344 della legge n. 2248 del 1865 All. F, solo in apparenza è avvenuta preservandone integralmente la ratio civilistica.

La disciplina si arricchisce infatti, rispetto alla progenitrice di diritto comune, di una ragione ulteriore, che impinge squisitamente nei profili pubblistici implicati dal fatto che stazione appaltante è la P.A.: scopo del legislatore, in particolare, diviene vieppiù la prevenzione di un’esplosione incontrollata del prezzo dell’appalto, dipendente dalla variazione in aumento, e capace di determinare una compromissione delle esigenze di finanza pubblica (come è noto, già particolarmente drammatiche nei primi decenni dell’unità d’Italia).

Ne segue che la determinazione di limiti allo ius variandi viene accompagnata da misure procedurali che, perlomeno nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto essere in grado di limitare il ricorso a tale strumento, e comunque il superamento del cd. quinto d’obbligo (ad es, art. 9 del R.d. n. 2440 del 1923). Nel contempo, il predetto limite si estende alle varianti in diminuzione, ma nella sola ottica di preservare l’interesse dell’appaltatore a conseguire il profitto posto a gara, incentivando la partecipazione alla procedura: difatti, da un lato resta comunque ammissibile un accordo tra le parti che determini lo sfondamento, anche in aumento, del tetto imposto allo ius variandi (art. 14 deld.P.R. n. 1063 del 1962, intervenuto in una fase storica di minore controllo del debito pubblico); dall’altro lato, sono consentite le variazioni in diminuzione di carattere migliorativo proposte dall’appaltatore, ex art. 11 del D.M. n. 145 del 2000, ora sostanzialmente riprodotto dall’art. 162, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006).

A monte dell’ingresso sulla scena del diritto dell’Unione, pertanto, la disciplina nazionale dello ius variandi nell’appalto pubblico esprime una politica del diritto sensibile al contenimento dei costi ed alla tutela dell’interesse dell’appaltatore ad eseguire il contratto, e solo marginalmente intesa a garantire l’identità dell’oggetto contrattuale posto a gara con le prestazioni effettivamente rese.

Non che tale ultimo obiettivo non possa a propria volta fondarsi su esigenze degne di rilievo nell’ambito del solo ordinamento nazionale, ma, limitandosi a quest’ultimo, è certamente consentito al legislatore rendere prevalenti ulteriori, e non perfettamente coincidenti, finalità, altrettanto meritevoli di protezione.

Il diritto dell’Unione, al contrario, ben può disinteressarsi ai profili di finanza pubblica, per incentrare la propria attenzione su di un’esigenza assolutamente vitale nel proprio ambito, ovvero che sia garantita l’identità tra oggetto della gara ed oggetto del contratto effettivamente aggiudicato, e poi effettivamente eseguito in conformità all’assetto iniziale delle prestazioni pattuite. In caso diverso, infatti, sarebbe fin troppo agevole aggirare il principio di libertà di concorrenza, e le correlate regole di evidenza pubblica, costruendo un regolamento contrattuale tale da disincentivare le imprese del settore a partecipare alla gara, per poi ricondurre il contratto ad altro, più armonico equilibrio, a favore dell’aggiudicatario.

Una tale finalità viene a colorare direttamente le disposizioni nazionali vigenti, assumendo quel profilo di primazia che connota i principi del diritto dell’Unione, ed impone di interpretare il diritto nazionale in conformità ad essi. Nel contempo, se compatibili con questi ultimi, l’interprete è tenuto ad assicurare che non siano frustrati i principi, di rilevanza costituzionale, sottesi all’ordinamento dello Stato membro.

La giurisprudenza più recente, infatti, si è orientata progressivamente verso l’opinione per cui il superamento del quinto d’obbligo implichi la sopravvenienza tra le parti di un "nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario" (Cons. Stato, sez. IV, n. 5931 del 2004), che comporta il ricorso ad una nuova procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. IV, n. 833 del 1988).

Ma proprio la necessità di integrare la lettura del diritto comunitario con i principi generali del diritto nazionale rende, a parere di questo Tribunale, incondivisibile e sproporzionata rispetto alle esigenze dell’Unione l’idea, pure coltivata in passato da parte della giurisprudenza, che negli appalti di servizi lo ius variandi non sia tout court configurabile (nel senso criticato, Cons. Stato, sez. V, n. 6281 del 2002).

Così ragionando, la P.A. sarebbe sottratta, in peius, ad una disciplina di diritto comune che risponde alla natura intrinseca del contratto di appalto, trovandosi in condizioni deteriori rispetto all’appaltante privato, proprio laddove non è la sola qualità della posizione delle parti nel sinallagma contrattuale, ma lo stesso interesse pubblico, implicato dalla realizzazione di un’opus conforme ai bisogni della collettività, ad imporre che così non sia.

Inoltre, non vi è motivo per ritenere l’attribuzione dello ius variandi in sé contraria al diritto dell’Unione, che non può certo disconoscere in toto la necessità di adeguamenti in corso d’opera della prestazione inizialmente pattuita.

E comunque, per quanto esso comporti una modifica all’originario assetto posto a gara, tuttavia, qualora siffatta alterazione sia marginale, ovvero sia comunque contenuta nei limiti espressamente previsti dalla legge o dal disciplinare, si resta in un campo perimetrato dal regolamento di gara, prevedibile da parte dei concorrenti nell’an e nel quantum. Ciò, a condizione che la clausola di ius variandi non sia così ampia, da vanificare ogni consequenzialità tra pattuizione originaria, e prestazione modificata.

Naturalmente, in tal modo si renderà necessaria in primo luogo una valutazione circa la congruità della clausola, anche in rapporto all’oggetto del contratto; in secondo luogo, una verifica sull’effettiva applicazione di essa, al fine di evitare lo stravolgimento dell’assetto messo a gara, in aumento o in diminuzione (anche in quest’ultimo caso, infatti, paiono presenti le esigenze comunitarie di preservazione dell’identità dell’oggetto, che solo la prospettiva nazionale di coordinamento della finanza pubblica può trascurare).

A queste condizioni, e a prescindere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 207 del 2010 (il cui art. 311, in attuazione dell’art. 114, comma 2, del del D.Lgs. n. 163 del 2006, ha regolamentato l’esercizio dello ius variandi negli appalti di servizi), posteriore alla conclusione della gara per cui è causa, si deve ritenere legittima anche negli appalti di servizi l’apposizione di una clausola del disciplinare, che permetta alla stazione appaltante di modificare l’oggetto del contratto, purché non ne venga alterata in modo assoluto la natura ( art. 1661, comma 2, c.c.).

Nel contempo, per assicurare sul piano del diritto comunitario che la variazione non divenga uno strumento di elusione della libertà di concorrenza affidato all’esclusiva discrezionalità del soggetto pubblico, la legge (art. 25 della L. n. 109 del 1994; art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006; art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’art. 311 del d.P.R. n. 207 del 2010) impone che lo ius variandi sia impiegato per far fronte ad esigenze sopravvenute alla predisposizione del regolamento di gara.

Pertanto, nel perseguimento di una soluzione bilanciata tra gli interessi in gioco così riassunti, e comunque anticipando l’esito delle ulteriori questioni rilevanti in causa sul punto, si possono ipotizzare i seguenti risultati: a) alla stazione appaltante pubblica spetta lo ius variandi, purché esso sia contenuto, sulla base della legge o comunque del regolamento di gara, entro limiti quantitativi non manifestamente sproporzionati e perciò stesso contrari al diritto dell’Unione; b) non si può escludere che, per valutare l’identità tra oggetto della gara e oggetto del contratto, a seguito di variazioni, si debba tener conto anche delle varianti in diminuzione, che a propria volta, per quanto non onerose economicamente, possano mutare il volto reale dell’affidamento alla luce del diritto dell’Unione; c) la variazione, in conformità al diritto comune, si apprezza sul piano quantitativo, con riguardo agli effetti che essa produce sul corrispettivo pattuito; d) in ogni caso, non sono ammesse varianti qualitative, pur contenute nei limiti di cui sopra, se si prova che esse stravolgano la natura dell’opera (cfr art. 1661, comma 2, cod. civ.), ovvero operino su requisiti contrattuali introdotti nel regolamento di gara dalla stazione appaltante allo scopo di circoscrivere illegittimamente la platea dei concorrenti, e con l’animo di rinunciarvi successivamente; e) le circostanze che giustificano lo ius variandi debbono manifestarsi successivamente alla predisposizione del regolamento di gara.

Si tratta, ora, di calare simili principi, posti alla confluenza del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, nel caso di specie, non prima, tuttavia, di avere precisato che essi non si estendono invece automaticamente all’ipotesi in cui le variazioni, anziché introdotte unilateralmente dalla P.A., siano state pattuite liberamente tra le parti del contratto.

Il Tribunale dà atto a parte ricorrente, su questo piano, che una modifica sostanziale dell’assetto contrattuale che sia stata pattuita tra le parti dopo la gara deve ritenersi senz’altro illegittima (Corte di giustizia 19 giugno 2008, C. 454/06).

L’enfasi va posta, a tale proposito ed in linea con la stessa giurisprudenza europea citata dalla ricorrente, su due elementi congiunti: la novazione dell’appalto (nel linguaggio della Corte di giustizia: le "caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale") e "la volontà di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto", ovvero l’incontro di due nuove volontà contrattuali, che non trovino giustificazione nel regolamento di gara.

In effetti, la circostanza che le modifiche siano l’esito di una "rinegoziazione" comprova, a contrario, che esse non corrispondono all’esercizio di un diritto potestativo della stazione appaltante, conforme a detto regolamento: ovvero, in altre parole, che esse travalicano, quando di carattere sostanziale l’originaria procedura di gara e le sue regole, per consegnare la conformazione del rapporto ad un titolo contrattuale, che non può vantare di appoggiarsi sulla gara.

Ove, invece, le modifiche fossero introdotte sulla base di quanto consentito dal regolamento di gara, e dunque entro il margine di tolleranza espressamente ammesso, il quadro muterebbe completamente, poiché non sarebbe più possibile sostenere l’estraneità di esse rispetto alla procedura ad evidenza pubblica, del cui capitolato esse sarebbero, viceversa, espressive.

Nell’esame di una censura diretta a contestare la "novità" dell’affidamento, è perciò necessario tenere distinto il caso in cui esso derivi dal diritto potestativo della stazione appaltante di apportare variazioni, dal ipotesi in cui sia invece sopraggiunto un nuovo accordo tra le parti.

5. Interrogandosi con riferimento al caso di specie anzitutto su quest’ultimo punto, non è emerso alcun elemento da cui inferire che le modifiche imposte agli aggiudicatari fossero l’esito di trattative, con l’effetto che essi, se dissenzienti, ben avrebbero potuto sottrarvisi. Piuttosto, si è trattato dell’esercizio, da parte di P.I., della prerogativa riservatale dal capitolato speciale, di cui si è dato innanzi conto, rispetto alla quale le aggiudicatarie si sono trovate in stato di soggezione.

Sotto tale profilo, l’art. 8 del capitolato, nella parte in cui attribuisce alla stazione appaltante lo ius variandi nei limiti del 20%, svolge in compiuta forma un principio che deve ritenersi oramai connaturato all’appalto pubblico di servizi nel nostro ordinamento, e che si esprime nell’attribuzione all’appaltatore della potestà di adattare in corso d’opera l’oggetto del contratto in ragione delle sopravvenute esigenze, secondo un’eventualità tutt’altro che infrequente a fronte di una prestazione di facere continuata: ciò attraverso l’indicazione di una misura percentuale in linea con le previsioni legali e di natura non manifestamente irragionevole, anche alla luce dell’estrema mutevolezza delle condizioni di fatto, sulla cui base esercitare il trasporto dei servizi postali.

Come si è visto, nel settore dei lavori pubblici tale prerogativa veniva riconosciuta dall’art. 344 della L. n. 2248 del 1865, All. F, mentre analoga previsione non era riprodotta, con riferimento all’appalto di servizi. Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale inteso a negare lo ius variandi in tale ultimo ambito deve ritenersi superato alla luce dell’art. 114, comma 2, del del D.Lgs. n. 163 del 2006, che permette al regolamento di determinare i casi in cui la variazione sia consentita in corso di esecuzione, nel rispetto, se compatibile, del successivo art. 132, relativo agli appalti di lavori. In tal senso ha infatti da ultimo provveduto l’art. 311 del d.P.R. n. 207 del 2010, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa.

Perciò, in assenza di un divieto di introdurre modifiche al servizio, su cui aveva insistito (peraltro, con argomenti discutibili, alla luce delle caratteristiche intrinseche del contratto di appalto) parte della giurisprudenza, non è negabile la facoltà della stazione appaltante di introdurre nel regolamento di gara una clausola che le riservi l’esercizio dello ius variandi, purchè in forma compatibile con i principi desumibili dall’art. 132 del codice.

Secondo tale prospettiva, l’art. 8 del capitolato si adegua nella necessaria individuazione di un limite quantitativo alle varianti, rinvenendolo proprio in quel tetto del 20%, su cui si attesta tradizionalmente la normativa in tema di appalti pubblici (art. 344 L. n. 2248 del 1865; artt. 161 e 311 del d.P.R. n. 207 del 2010).

6.Sul punto, la ricorrente evidenzia che, in ogni caso, lo ius variandi non è stato esercitato nel corso dell’appalto, a seguito di circostanze sopravvenute, ma persino prima dell’attivazione del servizio. Tale rilievo renderebbe di per sé inapplicabile l’art. 8 del capitolato.

Il Tribunale osserva in senso contrario che, quand’anche si volesse condividere la lettura offerta dalla ricorrente dell’art. 8 (ignorando la deduzione di P.I., circa la necessità di adeguare le linee ai mutamenti intervenuti tra la definizione del progetto logistico alla fine del 2008 e l’anno successivo di attivazione del servizio), tuttavia si sarebbe in presenza di una violazione contrattuale da parte dell’appaltante, di cui il solo appaltatore avrebbe titolo a dolersi.

In questa sede, in altri termini, assume rilievo esclusivamente la oggettiva portata delle modifiche introdotte, delle quali si deve valutare se siano, oppure no, contenute entro i limiti quantitativi che il regolamento di gara ha ritenuto ammissibili: ove si ecceda tale soglia, è coltivabile l’idea che la modifica celi, in realtà, un affidamento in difetto di gara; nel caso contrario, ci si muove nell’orbita dello ius variandi concesso all’appaltante dalle prescrizioni di gara, sicchè l’effetto novativo viene a mancare.

Si aggiunga, a conforto di simile conclusione, che per definizione tali modifiche incidono su elementi che, in quanto soggetti a diritto potestativo di mutamento da parte dell’appaltante, non possono ritenersi, di per sé, né determinanti del consenso, né essenziali ai fini della definizione dell’oggetto del contratto di appalto.

In altri termini, non solo essi non sono in grado di determinare un "abbandono" della gara per mutamento dell’oggetto, come denunciato dalla ricorrente, ma neppure possono ritenersi tali, da acquisire peso decisivo ai fini della decisione di partecipare, o no, alla procedura: essi non sono, in altri termini, "condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi" (Corte di giustizia 19/6/08 cit.).

Gli aspiranti alla gara, tra cui la ricorrente, avrebbero infatti dovuto essere ben consapevoli che l’appalto avrebbe potuto subire modifiche per "giudizio insindacabile di P." (art. 9 del capitolato), anche in riferimento alla "tipologia di veicolo" (art. 9.4), trovando scudo non già nel tipo di prestazione modificabile, ma nel solo tetto massimo del 20% del prezzo, che le garantiva da alterazioni capaci di tradursi sull’equilibrio economicofinanziario dell’impresa.

Va aggiunto che, nell’ipotesi in cui la modifica sia imposta da obiettive circostanze sopravvenute rispetto alla predisposizione del bando, come P.I. sostiene nel caso di specie essere accaduto, apparirebbe del tutto irragionevole che le parti stipulassero il contratto secondo le condizioni originarie, per poi consentire, immediatamente dopo, alla stazione appaltante di modificarne i termini, in applicazione dello ius variandi "in corso d’opera": clausole come quelle contenute nell’art. 8 del capitolato devono quindi interpretarsi come riferite ad evenienze senza dubbio posteriori al regolamento di gara, ma non necessariamente alla conclusione del contratto (parimenti contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sarebbe, infatti, obbligare la stazione appaltante a bandire una nuova gara, a causa non di errori commessi, come nel caso deciso dalla sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 76 del 2007, ma di inevitabili ed inimputabili ragioni obiettive sopravvenute).

Né pare, alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra rammentata, che una simile clausola si ponga in contrasto con l’esigenza di assicurare l’identità della prestazione contrattuale, così da evitare un aggiramento dei principi relativi all’accesso alla gara da parte degli operatori economici interessati: una volta accertato che essa non implica di rinegoziare l’accordo, ma consente il solo adeguamento del servizio, entro un limite prestabilito, ad esigenze sopravvenute al bando (o comunque al progetto in base al quale il bando è stato compilato), la garanzia in ordine al rispetto di tali principi si esaurisce, di regola, nella verifica circa la sussistenza di simili circostanze obiettive, il cui impatto sull’assetto contrattuale avrebbe dovuto essere preso in considerazione da ciascun soggetto potenzialmente interessato all’appalto, per decidere se partecipare o no.

Una sola eccezione, come detto supra, pare doversi segnalare: nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia fraudolentemente introdotto nel bando severi requisiti, già nella prospettiva di apportarvi in seguito varianti modificative (imposte da esigenze obiettive percepibili solo in sede di esecuzione del contratto), così da scoraggiare la partecipazione di taluni operatori, a vantaggio di altri, è evidente che la sola osservanza del limite quantitativo recepito nella clausola che autorizza lo ius variandi, quand’anche la variazione sia giustificata alla luce di necessità sopravvenute, non varrebbe a preservare la legalità della procedura, che sarebbe afflitta da violazione di legge ed eccesso di potere.

Tuttavia, una simile eventualità diviene oggetto di onere probatorio in capo a chi la ponga a fondamento della propria domanda, pur essendo tale onere assolvibile in via presuntiva e con indizi gravi, precisi e concordanti, desumibili anche dall’incapacità dell’appaltante di fornire adeguate spiegazioni della propria condotta.

Nel caso di specie, parte ricorrente segnala che il bando avrebbe previsto l’impiego di veicoli pesanti, e che essi sarebbero stati in seguito sostituiti con mezzi più leggeri. Tuttavia, il verificatore ha invece accertato che, su 22 lotti, in ben 9 non sono state apportate modifiche alla tipologia dei mezzi (lotti 1, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 22), mentre in altri 5 (4, 8, 10, 11, 12) si è verificato un fenomeno esattamente opposto rispetto a quello denunciato, ovvero si sono, anche a seguito di spostamenti da una linea all’altra, richiesti almeno in parte mezzi più pesanti.

Pertanto, la denuncia di parte ricorrente si adatta solo ai residui 8 lotti (2, 3, 5, 6, 13, 15, 19, 21). Posto che la valutazione sull’eccesso di potere comporta in sé un apprezzamento non isolato, ma globale della condotta assunta dall’Amministrazione, simili dati non possono ovviamente confortare l’idea che P.I. abbiano agito con l’intento fraudolento di cui si è detto.

Ugualmente, le variazioni introdotte sono state addebitate ad esigenze sopravvenute rispetto al bando, in riferimento ai mutamenti della rete degli sportelli e degli uffici sul territorio, che il verificatore ha stimato "verosimili".

A fronte di tali evidenze, ed in difetto di elementi probatori contrari da parte della ricorrente, va escluso che sia stato dimostrato come la richiesta nel bando di veicoli pesanti fosse accompagnata dalla volontà di apportare, successivamente, variazioni a favore degli aggiudicatari.

Infine, non si può neppure sostenere che la natura stessa dell’opera sia stata alterata in modo così profondo da comportarne la novità assoluta, giacchè essa rimane caratterizzata dalla natura della prestazione (il trasporto su strada di prodotti postali) e dagli elementi costitutivi di essa (linee, orari, frequenze, mezzi impiegati, per quanto questi ultimi in parte modificati). Si tratta, perciò, sotto il punto di vista qualitativo, non già di un nuovo opus, ma di un opus meramente modificato.

7.Non resta pertanto che valutare se le modifiche apportate ai servizi di ciascun lotto siano comprese entro il limite del 20% del valore posto a gara, alla luce di quanto congruamente accertato dal verificatore (allegato n. 1 al supplemento di verificazione).

Sul punto, la ricorrente ritiene che, a tal fine, ciascuna modifica introdotta nei servizi del lotto debba essere computata sommandosi alle altre in termini aritmetici, e non algebrici. In altri termini: se viene soppressa una linea il cui prezzo sia x (prezzo che va dunque calcolato come variazione in diminuzione) e ne viene introdotto una nuova, il cui prezzo sia y (prezzo che va perciò aggiunto come variazione in aumento), la variazione complessiva è determinata dalla somma aritmetica di x e y, ovvero dalla somma che ignora il segno positivo e negativo, esprimendo il solo valore assoluto. Controparte sostiene, invece, la congruità del calcolo algebrico, che tenga conto delle compensazioni tra segno positivo e segno negativo, definendo la variazione nel corrispondente ammontare.

Tale ultima soluzione è corretta: l’art. 8 del capitolato ammette la variazione nel limite del "più o meno 20% del valore del buono (ndr: di consegna)", ovvero del prezzo del servizio affidato. Elemento essenziale dell’oggetto del contratto è, dunque, il prezzo, con riferimento al quale non sono ammesse variazioni che incidano in misura superiore al 20%, in positivo o in negativo. Per valutare se una pluralità di modifiche siano ammissibili, in ultima analisi, non rileva l’elemento contrattuale su cui esse cadono (linea, frequenza, veicolo impiegato), come si è visto modificabile dalla stazione appaltante, ma l’impatto complessivo sul prezzo che si determina di conseguenza, e che va contenuto nella fascia di oscillazione sopra indicata.

Se, dunque, nell’ambito di ciascun lotto (ognuno dei quali articolato in più servizi di linea) il prezzo non eccede il margine di tolleranza, si è al cospetto dell’esercizio dello ius variandi riservato dal capitolato alla stazione appaltante, ovvero nell’orbita della gara, che non risulta affatto "abbandonata". Ciò è sufficiente per concludere che i successivi atti di affidamento sono esecutivi dell’esito della procedura ad evidenza pubblica, e non possono venire qualificati nei termini di un’aggiudicazione senza gara.

Né aiutano la ricorrente, per invertire simile criterio, i riferimenti agli artt. 132, comma 3, del. D.lgl. 163/06 e 134 e 135 del d.P.R. 554/99 sul concetto di "variante", non solo perché riferibili agli appalti di lavoro, ma anche perché non si vede come esse possano giustificare la conclusione che ogni variazione ai lavori vada sommata in modo aritmetico: dall’art. 132, comma 3, si evince solo che modifiche marginali sono considerate varianti, se comportano un aumento dell’importo del contratto.

Del resto, la conferma che il criterio algebrico è scorretto si trae anche dalla seguente osservazione, evincibile dal caso di specie: nella maggior parte dei casi, le variazioni di maggior rilievo apportate dalla stazione appaltante hanno investito la tipologia dei veicoli da impiegare lungo le linee, atteso che, innanzi al verificatore, le parti hanno concordato sulla marginalità, rispetto al prezzo, delle modifiche concernenti i percorsi. Ora, ai sensi dell’art. 9.4 del capitolato, la sostituzione di un veicolo con un altro, ferme le ulteriori modalità del servizio, comporta la cancellazione di quest’ultimo e l’inserimento di un "nuovo" servizio. Ne segue che, se lungo la linea di uno dei lotti sia stata disposta una simile variazione, il criterio propugnato da parte ricorrente imporrebbe di calcolarla due volte, ed in entrambi i casi per l’intero valore del servizio, e non già in relazione alla sola varianza sul prezzo così prodottasi, determinando in tal modo un’impennata della percentuale di variazione.

Ma, al contrario, non vi è chi non veda che in una tale ipotesi la variazione è unica, e non doppia, e consiste esclusivamente nella differenza tra il valore del servizio originario ed il valore, maggiore o minore, che esso acquisisce a seguito della modifica, in relazione al maggior o minor prezzo determinato dalla sostituzione dei veicolo: il criterio aritmetico è appunto in grado di fotografare, con riguardo al prezzo, il peso percentuale di detta variante.

Nel caso di specie, il verificatore (allegato n. 1) ha dimostrato che in nessuno dei 22 lotti posti a gara la variazione, secondo il criterio appena accolto, ha ecceduto il 20%.

Ne segue che le varianti apportate al servizio hanno la propria origine genetica nel regolamento di gara, al quale sono conformi, sicchè, procedendo ad apportarle, P.I. non ha affatto "abbandonato" l’appalto relativo all’accordo quadro, ma vi ha dato esecuzione per mezzo dei buoni consegna.

8.Il ricorso, con riguardo alla censura principale a), è pertanto infondato.

Ne segue la reiezione della domanda risarcitoria, non essendo imputabile a P.I. alcun fatto illecito.

La complessità e la novità delle questioni trattate consentono l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti, ivi comprendendosi gli onorari del verificatore, che vanno liquidati, alla luce della natura dell’incarico, e delle modalità con cui è stato svolto, in Euro 5.000,00, comprensive dell’acconto (liquidazione da intendersi unica ed omnicomprensiva, con riferimento ai ricorsi connessi n. 2262, 2270, 2271, 2272, 2333 del 2009, dai quali il presente ricorso va tenuto separato, per ragioni di opportunità).

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile limitatamente all’impugnazione degli atti di aggiudicazione, dei verbali di gara, del capitolato speciale, del capitolato tecnico, della lettera di invito.

Respinge per il resto ricorso principale e ricorsi per motivi aggiunti.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1032

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. All’esito di una procedura esecutiva immobiliare indicata con il n. 32277 r.g. (cui era stata riunita altra, indicata con il solo n. r.g. 34289) dinanzi al tribunale di Milano e contro tale P. A., la Italfondiario spa, quale procuratrice di SPV Ieffe Due srl, presentò la propria dichiarazione di credito, cui seguì il progetto di distribuzione del 2.1.06, nel quale furono ad essa attribuita la somma di Euro 205.741,58 e riconosciuti in via privilegiata soltanto l’importo del capitale residuo alla data del precetto, quello delle rate scadute a tale data e le spese di precetto e procedura esecutiva, con previsione di restituzione dell’importo di Euro 65.558,42 a valere sulla maggior somma già incassata dalla creditrice fondiaria ai sensi del art. 41, T.U.L.B. 1.2. Avverso tale progetto Italfondiario presentò osservazioni critiche, disattese peraltro dal giudice dell’esecuzione con provvedimento datato 25.6.07 e non comunicato, riconoscendo il privilegio ipotecario di cui all’art. 2855 cod. civ. soltanto per gli interessi corrispettivi e non anche per quelli moratori e, dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione limitatamente quanto al credito dell’odierna ricorrente – ad Euro 205.741,58, sospendendo la distribuzione quanto al residuo, in attesa della definizione dell’eventuale impugnativa ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ..

1.3. Una tale opposizione fu effettivamente proposta da Italfondiario, con notifica a tutti gli altri soggetti del processo esecutivo, vale a dire P.A., Banca Monte dei Paschi di Siena, B.M., Banca Popolare di Milano, D. A. e S.M., sia presso i loro domicili reali che presso quelli eletti nell’atto di intervento, tranne che per la D., riguardo alla quale la notifica aveva avuto luogo solo presso il procuratore costituito nell’atto di intervento; di costei, anzi, pur non costituendosi, questi dichiarò al giudice dell’opposizione l’avvenuto decesso.

1.4. La causa fu decisa con sentenza ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., pubblicata lo stesso giorno dell’ud. 2.3.09 con il n. 2787, con la quale: fu esclusa la rilevanza del dichiarato evento luttuoso; fu ritenuta la ritualità della notifica a tutte le controparti; identificato il thema decidendum nell’estensione del privilegio ipotecario di cui all’art. 2855 cod. civ. agli interessi di qualunque natura o solo a quelli corrispettivi (con conseguente esclusione di quelli moratori), la previsione normativa fu ritenuta applicabile solo a questi ultimi, per motivi di ordine letterale e logico, con adesione alla giurisprudenza di legittimità al riguardo e sua estensione agli interessi successivi al pignoramento; fu escluso, per i contratti di mutuo, analogo privilegio per l’ipotesi in cui il creditore avesse agito per il pagamento anche del capitale residuo, avvalendosi del diritto di far dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine.

1.5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Italfondiario, nella detta qualità, notificando il ricorso, tra gli altri, ad D.A. soltanto presso il procuratore già costituito nell’atto di intervento, ma non anche nel giudizio concluso con la gravata sentenza; da alcuno degli intimati prodotto controricorso, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. ed alla pubblica udienza del 21.12.11 prende parte alla discussione il suo procuratore.

Motivi della decisione

2. La ricorrente sviluppa tre motivi:

2.1. con un primo – rubricato "sulla natura ipotecaria degli interessi moratori convenzionali: violazione o falsa applicazione dell’art. 2855 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c." – essa formula conclusivamente il seguente quesito: nei contratti di mutuo garantiti da ipoteca, secondo quanto previsto dall’art. 2855 c.c., comma 2, trovano collocazione ipotecaria gli interessi di mora maturati nell’anno in corso al giorno del pignoramento e nelle due annate anteriori a tale data, purchè ne sia enunciata la misura all’atto dell’iscrizione ipotecaria?;

2.2. con un secondo – rubricato "sugli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: violazione o falsa applicazione dell’art. 2855 c.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" – essa conclude con il seguente quesito: nei contratti di mutuo garantiti da ipoteca, secondo quanto previsto dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3 – a prescindere dalla loro etichettatura (interessi corrispettivi, moratori, compensativi) e dall’effetto eventualmente risolutivo e/o decadenziale provocato con l’atto di precetto – trovano collocazione ipotecaria gli interessi corrispettivi dell’anno in corso al pignoramento e quelli legali maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento e fino alla data della vendita?;

2.3. con un terzo – rubricato "sugli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" – formula un momento di riepilogo individuando la contraddittorieta nell’indicato rischio di indeterminatezza dell’importo privilegiato in ipotesi di protrazione della procedura e nella prospettazione, quale presupposto dell’attivazione del privilegio, di un’azione esecutiva per le sole rate scadute.

3. Va in via preliminare:

3.1. rilevato che la notifica del ricorso almeno ad D.A. è stata tentata soltanto presso il suo procuratore domiciliatario nell’atto di intervento nel processo esecutivo, nonostante ella sia rimasta tecnicamente contumace, tale perfino essendo dichiarata in esordio di motivazione (pag. 3 della gravata sentenza) nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggi gravata;

3.2. considerato che pertanto la notifica stessa è irrituale, occorrendo invece, per la riscontrata circostanza, che essa avvenga ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ. e non presso il procuratore originario, essendo venuti meno, per essere restato contumace nel grado di giudizio concluso con la qui gravata sentenza, gli effetti processuali della domiciliazione;

3.3. valutato che, nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che il ricorrente li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione) – deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (Cass. Sez. Un., 11 giugno 2010, n. 14124);

3.4. notato che comunque la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto;

conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U., ord. 29 aprile 2008, n. 10817);

3.5. concluso per l’estensione del qui appena ricordato principio anche alla fattispecie in esame, nella quale la notifica del ricorso per cassazione è stata oltretutto invano tentata presso il procuratore costituito per la sola fase esecutiva, ma non anche nel giudizio di merito – opposizione agli atti esecutivi in fase di distribuzione – concluso con la qui gravata sentenza;

3.6. e tuttavìa esclusa la necessità di impartire l’ordine di rinnovazione della notificazione, attesa la soluzione che si prospetta in ordine al ricorso e di cui appresso: nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826).

4. Infatti, il ricorso è inammissibile per carente formulazione di quesiti e momenti di sintesi o riepilogo di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.; ed infatti:

4.1. alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tuttora applicabile -in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, quinto comma, di quest’ultima;

4.2. secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità:

4.2.1. in virtù del primo comma della richiamata norma, per i motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ciascuno di essi deve essere concluso da un quesito di diritto, il quale:

– non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

– in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare, tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

4.2.2. in virtù poi del capoverso della richiamata norma per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sìntesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002);

4.3. in applicazione di tali principi alla fattispecie:

4.3.1. i motivi diversi da quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 cioè il primo ed il secondo, mancano dell’enunciazione della regola applicata e ritenuta non corretta, come pure dell’indicazione sommaria degli elementi fondamentali della fattispecie, cioè di quelli di cui sub a) e b) del precedente punto 4.2.1;

4.3.2. il motivo sul preteso vizio motivazionale, cioè il terzo, prospetta una contraddittorietà esistente soltanto tra la lettura della norma, come fornita dal giudice di merito, e quella ritenuta corretta, sicchè si risolve in censure che direttamente involgono l’interpretazione e andrebbero sussunte entro la fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (riguardo alla quale, peraltro, si ripropongono i profili di inammissibilità di cui sub 4.3.1).

5. Tanto esime dal rilevare che la principale questione di merito (non estensione del privilegio ipotecario, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3, agli interessi moratori) è stata, risolta dal tribunale di Milano (che ha applicato le stesse conclusioni pure al caso dell’azione esecutiva per il pagamento dell’intero credito fondiario residuo, a seguito della risoluzione del contratto) in senso conforme alla giurisprudenza prevalente di questa Corte (da ultimo in base a Cass. 24 ottobre 2011, n. 21998, in caso in tutto analogo, cui integralmente può qui farsi richiamo;

ovvero in relazione a Cass. 11033/97, 8657/98, 4124/99 o 18312/07 ex aliis; in senso contrario, per l’estensibilità anche agli interessi moratori del privilegio de quo, consta la sola pronuncia di cui a Cass. 6668/98).

6. Il ricorso è pertanto inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, per non avere gli intimati qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.