Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’ICI 2004 in conseguenza dell’attribuita natura di area edificabile al terreno di proprietà del contribuente al quale era stato precedentemente notificato l’atto prodromico di nuovo classamento urbanistico.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso determinando l’aliquota ICI nel 4 per mille (rispetto a quella del 7 per mille applicata dal Comune) e la natura agricola del terreno. Avverso tale sentenza proponevano appello tanto il Comune, in via principale, quanto il contribuente, in via incidentale: ma entrambe le impugnazioni erano respinte con la sentenza in epigrafe, che il Comune impugna con ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi. Il contribuente non si è costituito, ma la notifica dell’impugnazione deve ritenersi eseguita validamente stante il rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto e il ritiro di quest’ultimo nella copia notificata alla parte personalmente.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo d’appello con il quale si addebitava al giudice di prime cure di aver pronunciato oltre la domanda proposta dal contribuente determinando l’aliquota nel 4 per mille in luogo di quella del 7 per mille deliberata dal Comune. Il giudice d’appello erroneamente ha respinto tale motivo di censura dichiarando che il giudice di primo grado ha pronunciato sul punto ope legis, non tenendo conto che il contribuente non aveva sollevato con il ricorso originario (bensì solo tardivamente con successiva memoria) un’eccezione di nullità della delibera comunale di determinazione dell’aliquota per essere stata quest’ultima adottata oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata espressamente dichiara che la decisione di disapplicazione della delibera comunale sulla determinazione dell’aliquota del 7 per mille del giudice di primo grado è stata adottata "ope legis e non già in relazione ad una specifica domanda del contribuente peraltro formulata con memoria difensiva". Questa Corte ha ritenuto che, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c., debba "escludersi che sussista in capo al giudice tributario un generale potere di disapplicazione degli atti presupposti, assolutamente prescindente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all’atto" che quegli atti presuppone (Cass. n. 15285 del 2008, in motivazione). Nel caso di specie emerge per tabulas che il contribuente non aveva posto tra i motivi di impugnazione dell’atto impositivo l’eccezione di nullità della determinazione dell’aliquota perchè adottata fuori termine, sicchè non poteva il giudice tributario ex officio pronunciarsi in merito disapplicando la delibera comunale.

Con il secondo motivo del ricorso principale, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 1, L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 1, L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 14, L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8, D.M. 23 dicembre 2003, art. 1, D.L. n. 80 del 2004, art. 1, comma 1 (conv. con L. n. 140 del 2004), nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto che il termine per l’adozione della delibera di approvazione dell’aliquota, originariamente fissa al 31 ottobre di ogni anno, era stato successivamente differito, fino a farlo coincidere con la data di approvazione del bilancio dell’ente locale: per quanto riguarda il 2004, anno cui riferisce l’imposta contestata nella controversia, il termine di approvazione del bilancio era stato differito dapprima al 31 marzo 2004 ( D.M. 23 dicembre 2003, art. 1) e poi al 31 maggio 2004 ( D.L. n. 80 del 2004, art. 1, comma 1). Sicchè la delibera con la quale era stata determinata nel 7 per mille l’aliquota ICI, essendo stata adottata il 1 marzo 2004, era tempestiva e, quindi, legittima.

Il contrario avviso è motivato dal giudice del merito con il ritenere che la L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8, avrebbe si allungato il termine per l’adozione della delibera, "ma spostandone la decorrenza della entrata in vigore dal 1 gennaio dell’anno di riferimento della avvenuta approvazione limitatamente ai regolamenti sulle entrate".

Il motivo è fondato. Il giudice del merito non ha tenuto conto che nel caso di specie la delibera relativa alla determinazione dell’aliquota è stata adottata "nel" termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (alla luce dei differimenti disposti al D.M. 23 dicembre 2003, art. 1, e del D.L. n. 80 del 2004, art. 1, comma 1): sicchè ne è indubitabile la legittimità.

Con il terzo motivo del ricorso principale, il Comune censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2) e del vizio di motivazione, sul punto relativo al mutamento di destinazione dell’area di proprietà del contribuente da agricola ad edificabile secondo le disposizioni del Piano Regolatore Generale e della retroattività della relativa delibera in ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 2, comma 2.

Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; nè rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20, non abbia dato comunicazione a proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza" (Cass. n. 15558 del 2009). In proposito questa Corte ha anche precisato che "e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 Cost., del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modifiche in L. n. 248 del 2005, nella parte in cui fornisce l’interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. h), disponendo che, a fini ICI, un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, in quanto tale disposizione è stata sostituita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, con effetto ex tunc, con la conseguenza che è quest’ultima norma l’unica applicabile nei giudizi in materia di individuazione della base imponibile ai fini ICI delle aree edificabile (Case. n. 12825 del 2010; ai tratta di una posizione che trova fondamento nella ordinanza n. 266 del 2008 della Corte costituzionale che ha affermato come l’unica norma applicabile in materia, sia il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, il quale può, peraltro, ritenersi costituzionalmente conforme in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonchè ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione).

Non si pone, quindi, alcuno dei problemi di retroattività dei quali discute la sentenza impugnata, in quanto normativamente ex tunc, ai fini ICI (così come ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi), "un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo" ( D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M., proprietario di terreni ricadenti nei comprensorio zona 9^ Basso Pavese del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza in data 29.7.2010 n. 171 emessa dalla Commissione tributaria della regione Lombardia, con la quale era stato parzialmente accolto l’appello proposto dallo stesso contribuente avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto i contributi di bonifica dovuti per l’anno 2006, ed era stato rideterminato t’importo dovuto in relazione alla diversa ubicazione dei fondi, rispettivamente, nella misura del 60% e del 50% di quello inizialmente iscritto a ruolo.

I Giudici di appello nella motivazione della sentenza, da un lato, davano conto che il Consorzio non aveva fornito prova del presupposto impositivo consistente nel concreto e diretto vantaggio arrecato dalle opere al fondo del consorziato; dall’altro ritenevano tuttavia che dalla documentazione prodotta dal Consorzio risultava che nell’ultimo decennio l’impianto idrovoro aveva regolarmente funzionato ed i canali di scolo erano stati regolarmente manutenuti.

Il ricorrente censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione, e per avere attribuito rilevanza probatoria a relazioni tecniche di parte prive di alcuna attendibilità.

Resistono con controricorso il Consorzio ed ESATRI s.p.a. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. La sentenza di appello della CTR lombarda dopo aver dato atto che il Consorzio aveva dimostrato che i beni immobili di proprietà del contribuente rientravano ne Piano di perimetrazione, che il consorziato non contestava la debenza del contributo ma il "quantum", avendo messo in dubbio la esistenza di un beneficio diretto al proprio fondo in quanto sarebbe mancato il funzionamento delle opere di bonifica e la loro manutenzione, ha statuito:

a) che la prova della effettiva realizzazione di quanto indicato nel Piano di classifica e deliberato dagli organi regionali doveva essere data dal Consorzio;

b) che il Consorzio non aveva dimostrato quale fosse "il vantaggio …diretto e specifico conseguito e/o da conseguire (o conseguibile) del singolo appczzamento ad opera dell’intervento di bonifica…" (motiv. pag. 5), pervenendo alla conclusione che "con tali premesse il giudizio di appello deve essere accolto";

c) che "ciò nonostante" dalla documentazione prodotta dal Consorzio (relazioni dei funzionari dell’area tecnica del Consorzio stesso) risultava che "l’intera zona del Basso Pavese fosse stata interessata, nell’ultimo decennio, da ricorrenti piene del fiume Po…ed in tali occasioni fosse stato attivato l’impianto idrovoro …" ed ancora che era stata "mantenuta efficiente e funzionale la rete di scolo del comprensorio idrico della zona interessata".

Tanto premesso la CTR perveniva all’accertamento della debenza del contributo consortile per l’anno 2006, se pure in misura ridotta come, peraltro, era stata già rideterminata dal Consorzio con delibera 27.6.2006.

2. La parte ricorrente ha impugnato la sentenza con due mezzi con i quali ha dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione (primo motivo), non avendo giustificato i Giudici di merito l’accertamento della pretesa del Consorzio pur in assenza della mancata prova da parte dell’ente pubblico del presupposto impositivo (concreto e diretto vantaggio arrecato dalle opere di bonifica al fondo), nonchè l’errato apprezzamento del "valore probatorio" delle dichiarazioni (recte delle relazioni) dei funzionari tecnici dipendenti del Consorzio.

Entrambi i motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto propongono la stessa questione concernente la correttezza dell’iter logico attraverso il quale i Giudici di appello sono pervenuti ad amministrare il regime del riparto dell’onere probatorio gravante sulle parti dei rapporto consortile ed a valutare le risultanze istruttorie, risultando infondata, pertanto, la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Consorzio sul presupposto della supposta richiesta da parte del consorziato di un mero riesame del merito delle risultanze probatorie.

3. Dalla disamina della disciplina legislativa dettata dal R.D. n. 215 del 1933 emerge che:

– alle opere di bonifica per scopi di pubblico interesse si provvede previa individuazione (decreto di delimitazione del comprensorio) e classificazione delle aree interessate (piano di classifica) ai sensi dell’art. 2 e art. 3, comma 1, 2 e 3;

– il piano generale di bonifica R.D. n. 215 del 1933, ex art. 4, individua le opere da eseguire;

– l’art. 3, comma 4, prevede la emissione del decreto avente ad oggetto il cd. perimetro di contribuenza (idest la individuazione dei singoli terreni ricadenti nel Comprensorio suscettibile potenzialmente di essere assoggettati a contribuzione, nel ricorso del presupposto di legge – utilità concreta del fondo derivata dalla esecuzione delle opere ex art. 10-);

– il piano di riparto delle quote che può assumere efficacia definitiva o provvisoria (in quest’ultimo caso le quote sono determinate in base ad "indici presuntivi ed approssimativi dei benefici conseguibili"), secondo che abbia ad oggetto opere di bonifica ultimate ovvero ancora da realizzare (cfr. Corte cass. SU 6.2.1984 n. 877; id. 1^ sez. 8.7.1993 n. 7511; id. 20.8.1997 n. 7754) è previsto dall’art. 11 (atto iniziale del procedimento è la proposta del piano che è soggetta a pubblicazione onde consentire ai privati intervenire presentando ricorso cndoprocedimentale al Ministero dell’Agricoltura che decide emettendo il provvedimento di approvazione de piano, impugnabile avanti il GA – art. 12 -: tale provvedimento costituisce alto presupposto della cartella di pagamento con la quale si procede alla riscossione dei contributi consortili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21).

L’acquisto della qualità di consorziato e conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, segue, pertanto, alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro de comprensorio" (art. 860 c.c.), mentre la entità de contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (col R.D. n. 215 del 1933, art. 11) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondò" (ex pluribus: Corte cass. S.U. 14.10.1996 n. 8960) non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene" (cfr. Corte cass. 5^ sez. 10.4.2009 n. 8770; id. 6-5 sez. ord. 14.4.2011 n. 8554; id. 6-3 ord. 15.7.2011 n. 15607).

In proposito appaiono opportune alcune preliminari precisazioni, avuto riguardo alla differente terminologia spesso riscontrabile nella legislazione statale e nella legislazione concorrente regionale per identificare i diversi provvedimenti a carattere generale e di dettaglio (programmi, piani, delibere o decreti di perimetrazione o di delimitazione territoriale) in cui si articola e trova attuazione la disciplina normativa della bonifica.

Il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. R.D. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica (in tal senso si pongono i precedenti di questa Corte secondo cui "non è sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere":

Corte Cass. 1 sez. 8.9.2004 n. 18079): a tal fine è del tutto irrilevante che sia stato o meno approvato un Optano di perimetrazione della contribuenza" (cfr. Corte cass. SU 14.10.1996 n. 8960; id. SU 30.1.1998 n. 968. Sulla stessa linea si collocano le successive pronunce a sezioni semplici che, ferma la necessità del concreto vantaggio derivante dalle opere. limitano il presupposto territoriale alla inclusione dell"immobile nella "delimitazione del comprensorio consortile": Corte cass. 5^ sez. 10.4.2009 n. 8770 -in motivazione-; id. 5^ sez. ord. 14.4.2011 n. 8554; id. 3^ sez. 15.7.2011 n. 5607). La approvazione del cd. "perimetro di contribuenza" (secondo la terminologia del R.D. n. 215 del 1933, art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2) altrimenti definito anche come "piano di classificazione degli immobili (cfr. ad es. L.R. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1) o come "piano di classifica del territorio" (cfr. art. 22col lett. e legge regione Campania 1.4.1985 n. 23. nel caso esaminato dalla sentenza delle SS.LJU. 30.10.2008 n. 26009 relativo al Consorzio di Bonifica Conca Agnano Bacini Flegrei.

ed ancora al caso esaminato dalla sentenza SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 con riferimento al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta), in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di "esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi" (cfr. Corte cass. 5^sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare "specificamente"" la "utilitas" che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell’atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche de fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità). Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell’onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola de riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU 14.5.2010 n. 11722; id. 5^ sez. 18.1.2012 n. 654).

4. Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che la adozione del cd. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Corte cass. 5^ sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008 n. 26009; id. 5^ sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n. 11722) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

La indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza de suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva (in quanto "corrispondente" ai criteri del piano di riparto dei contributi consortili) portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento-primo atto impositivo, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell’inversione dell’onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all’"an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti (appunto il Piano di classificazione e di riparto): ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

5. Orbene venendo all’esame della fattispecie concreta sottoposta all’esame di questa Corte occorre rilevare che la "contestazione" formulata dal consorziato non investe vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione nè attiene ad inesattezze del contenuto di tali provvedimenti (come ad es. nel caso in cui si contesti la inclusione del fondo nella delimitazione del territorio del comprensorio), ma concerne esclusivamente il mal funzionamento degli impianti e la omessa manutenzione della rete idrica, da cui deriverebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente).

Ne segue che, non essendo stata contestata dal consorziato la corrispondenza tra atto presupposto (Piano di classificazione e riparto) ed atto consequenziale (atto impositivo), persiste la attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del "conseguimento o della conseguibilità" del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione R.D. n. 215 del 1933, ex art. 10 (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, trasferendosi l’onere della prova contraria sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancalo funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova.

Dalla mancata contestazione della illegittimità Piano di classificazione e riparto (per omessa impugnazione del provvedimento amministrativo avanti il GA. ovvero per omessa deduzione avanti il Giudice tributario di vizi di legittimità dell’atto presupposto ai fini della disapplicazione dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5), non deriva, peraltro, una ingiustificata limitazione alla difesa in giudizio del consorziato in ordine all’accertamento della effettiva sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (o, il che è lo stesso, dei presupposti dell’atto impositivo: il vantaggio per il fondo) con riferimento alla eventuale difformità della effettiva situazione reale -concernente lo stato e il funzionamento degli impianti di bonifica- rispetto a quella invece emergente dalla descrizione del Piano approvato, quanto piuttosto l’insorgenza dell’onere di allegazione e prova a carico del contribuente dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa consortile in relazione al presupposto normativo di imposta.

5.1 Risulta dunque palese l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR della Lombardia laddove non ha ritenuto compiutamente assolto dal Consorzio ("il Consorzio … non ha invece dimostrato … quale sia il vantaggio … diretto e specifico conseguito o da conseguire …

del singolo appezzamento ad opera dell’intervento di bonifica …":

motiv. sentenza pag. 5) l’onere della prova della pretesa tributaria -in relazione al presupposto impositivo del conseguimento/conseguibilità del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione – con il deposito in giudizio del Piano di classifica e di riparto, in difetto di specifica contestazione da parte del consorziato della illegittimità od incongruità degli atti amministrativi presupposti alla cartella di pagamento impugnata.

Al riguardo occorre rilevare come non sussista alcun contrasto tra la pronuncia delle SS.UU 30.10.2008 n. 26009 e quella delle SSUU in data 14.5.2010 n. 11722, entrambe, infatti, fondano l’applicazione dell’ordinario criterio di riparto dell’onere probatorio -per il venir meno della presunzione di legittimità della pretesa tributaria- sulla contestazione della debenza del tributo formulata dall’obbligato, contestazione che -anche anteriormente alle modifiche de primo comma dell’art. 115 c.p.c. introdotte dalla Lege 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 14 – deve essere necessariamente "specificà’ (tanto nella negazione dei fatti costitutivi della pretesa, quanto nella allegazione dei fatti impeditivi. modificativi od estintivi del diritto), rimanendo -al contrario- escluso che. a fronte della produzione in giudizio di un Piano di perimetrazione approvato e della emissione di una cartella di pagamento conforme ai criteri di riparto indicati dal Piano, possa trasferirsi sul Consorzio l’onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa (ovvero l’onere della prova del vantaggio effettivamente arrecato al fondo) in dipendenza di una mera contestazione generica da parte del consorziato della insussistenza del presupposto di imposta (cfr.

Cass. n. 26009/2008. in motivazione che afferma la erroneità del principio applicato dai Giudici di appello secondo cui "il Consorzio, in presenza di una generica contestazione del debito da parte del consorziato sia onerato della prova riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivalo al fondo,… ": analogamente Cass. n. 11722/2010 afferma che grava sul Consorzio l’onere di provare il "quantum" della pretesa qualora il contribuente abbia contestato il Piano di classifica del territorio o il criterio di ripartizione degli oneri di bonifica, contestazione che. nella fattispecie esaminata dalle SSUU. emergeva chiaramente dagli atti atteso che il consorziato -nella specie un Comune- aveva impugnato il Piano di classifica avanti il Giudice amministrativo, riproponendo tale contestazione anche avanti il Giudice tributario, ai fini della disapplicazione, "imputando a detto piano di avere esteso genericamente l’obbligo contributivo all’interno del territorio comunale senza una precisa specificazione degli immobili e dei benefici immediati e diretti che cui ognuno di essi era derivato dalle opere di bonifica" -il vizio di legittimità era stato, pertanto, specificamente dedotto-).

Generica, infatti, deve ritenersi la difesa svolta dal consorziato per negare del tutto la debenza del contributo per l’anno 2006, fondata sulla allegazione della omessa manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e sul mancato funzionamento dell’opera di bonifica (cfr. motiv. sentenza CTR pag. 3), non essendo stati individuati gli impianti (pompe, idrovore, canali, colatori) che avrebbero malfunzionato, nè essendo stati specificamente descritti gli interventi adottati "autonomamente nei momenti di crisi" dal consorziato per risolvere i problemi idraulici dei terreni di sua proprietà (vedi ricorso pag. 4).

5.2 Il contrario assunto della parte ricorrente, secondo cui il consorziato può limitarsi ad una generica contestazione non essendo tenuto alla prova dei fatti negativi, non ha pregio, avuto riguardo al costante principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui:

– il brocardo "negativa non sitnt probanda" deve essere interpretato in conformità alla generale regola del riparto dell’onus probandi ex art. 2697 c.c.: ne segue che l’onere della prova gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto "fatti negativi" in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne1 in verte il relativo onere; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Corte cass. sez. lav. 14.7.2000 n. 9385; id.

2^ sez. 15.4.2002 n. 5427; id. 3^ sez. 1.11.203 n. 17146; id. 3^ sez. 11.1.2007 n. 384; id. sez. lav. 9.6.2008 n. 15162; id. 1 sez. 8.10.2008 n. 24865);

– oltre che sulla partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, la applicazione del regola sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. deve tenere conto anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (di. Corte cass. sez. lav. 25.7.2008 n. 20484; id. sez. lav.

1.7.2009 n. 15406).

Tale specifica allegazione avrebbe, pertanto, dovuto essere supportata, in considerazione del principio di vicinanza sopra indicato (trovandosi il singolo proprietario di ciascun fondo ricadente nel vasto perimetro del comprensorio nella posizione più agevole per constatare direttamente, in occasione degli eventi naturali verificatisi nella zona, la efficienza e funzionalità delle opere di bonifica specificamente interessanti il proprio terreno), dalla richiesta di ammissione dei relativi mezzi di prova che, attesa la specialità del giudizio tributario in cui non è ammessa la prova orale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 4, avrebbe potuto essere assolta anche mediante la rituale e tempestiva produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi (concernenti i diversi episodi o la perdurante inefficienza od inutilità delle singole opere) ovvero di documentazione fotografica o ancora di eventuali verbali redatti da pubbliche autorità in occasione di eventuali interventi od ispezioni sui luoghi colpiti dagli eventi naturali (cfr. sulla acquisizione al giudizio tributario delle dichiarazioni rese da terzi, alle quali va riconosciuto valore indiziario anche ai fini del raggiungimento della eventuale prova presuntiva: Corte cost.

sent. n. 18/2000; Corte cass. 5^ sez. 25.1.2002 n 903; id. 29.7.2005 n. 16032; id. 20.4.2007 n. 9402; id. 14.5.2010 n. 11785; id.

30.9.2011 n. 20028; vedi 5^ sez. 16.12.2011 n. 27173 che estende il principio anche alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Ne può soccorrere a supplire la palese carenza di allegazione la istanza di ammissione di c.t.u. (pure proposta al Giudice di appello, come risulta dalla sentenza impugnata) atteso che, in difetto di specifiche allegazioni in fatto in ordine alla individuazione degli impianti malfunzionanti o privi di utilità per il fondo del contribuente, la consulenza verrebbe a risolversi in una inammissibile indagine esplorativa, peraltro neppure idonea ad assolvere alla funzione percipiente dello stato di luoghi e delle opere di bonifica atteso il tempo (2006) trascorso dai fatti.

Se non può dubitarsi, infatti, che la consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (consulenza cd. "deducente": Corte cass. 3^ sez. 13.3.2009 n. 6155), può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (consulenza cd. "percipiente"), è altresì principio consolidato di questa Corte che in nessun caso la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell’onere probatorio delle parti e quali, qualunque sia l’oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento dei loro diritto (cfr. Corte cass. 3^ sez. 30.11.2005 n. 26083; id. 3^sez. 19.1.2006 n. 1020; id. sez. lav.

5.10.2006 n. 21412).

6. L’errore di diritto commesso dalla CTR lombarda, tuttavia, non ha inciso anche sulla decisione della controversia, dovendo essere confermata la pronuncia di rigetto del motivo di gravame formulato in via principale, previa correzione della motivazione della sentenza nel senso sopra indicato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, tenuto conto che i Giudici di appello hanno comunque accertato che "dalla documentazione prodotta dai Consorzio" risultava che l’impianto idrovoro per il mantenimento del franco di bonifica sotto il livello fissato esistente era stato regolarmente attivato durante le piene del fiume Po e che la rete di scolo dei comprensorio idrico della zona interessata era stata mantenuta efficiente e funzionale, ed in conseguenza potevano trovare applicazione le riduzioni percentuali dei contributi di bonifica dovuti per l’anno 2006 dai proprietari – tra cui il consorziato – dei terreni ricadenti in alcuni Comuni del Basso Pavese, disposta dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, con delibera 27.6.2006 n. 27 in considerazione della mancato completamento del Piano di classifica con la esecuzione di nuove opere di bonifica e del rilevante contenzioso insorto con i proprietari dei fondi.

Ne consegue che la correzione della motivazione della sentenza -con applicazione della regola del riparto probatorio in modo conforme al richiamato principio di diritto, secondo cui la cartella di pagamento emessa in conformità di un piano di classifica e riparto regolarmente approvato, assolve Pente pubblico dal fornire ulteriori prove in ordine al presupposto d’imposta- viene ad eliminare la originaria contraddizione logica evidenziata dalla parte ricorrente, destituendo di fondamento il denunciato vizio logico della motivazione (vizio che ricorre nel caso in cui si ravvisi un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate dal Giudice di merito, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ponendosi le diverse statuizioni esprimenti il convincimento del Giudice in relazione di reciproca esclusione: Corte cass. sez. lav. 11.7.2007 n. 15489).

7. Con il secondo motivo, non identificato in rubrica in relazione ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 e con il quale si censura l’errato apprezzamento del "valore probatorio" delle relazioni tecniche redatte da funzionari dipendenti del Consorzio, la parte ricorrente contesta che tali perizie tecniche, in quanto mere allegazioni provenienti dall’ente pubblico parte in causa, possano costituire mezzi di prova o comunque assurgere al rilevante probatorio, ed a quanto è dato comprendere, possano soddisfare all’onere gravante, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sulla parte che afferma il diritto.

7.1 Il motivo, così come formulato, si palesa di difficile collocazione tra i differenti paradigmi de vizi di legittimità previsti dall’art. 360 c.p.c., e già per questo va incontro alla pronuncia di inammissibilità per difetto dell’indispensabile requisito di "specificità" (requisito che. se non espressamente previsto dall’art. 366 c.p.c. deve necessariamente considerarsi immanente al sistema della tassatività dei vizi denunciabili in sede di legittimità, ed è posto a garanzia dello stesso ricorrente in quanto volo ad evitare altrimenti possibili errori interpretativi nella indagine che dovrebbe compiere il Giudice di legittimità sulla reale ed effettiva volontà della parte interessala alla impugnazione).

Ed, infatti, se con la censura la parte ricorrente intendeva contestare la valutazione del contenuto del predetto documento, in relazione alla attendibilità probatoria dello stesso ovvero alla idoneità dello stesso a fondare il convincimento del Giudice in ordine alla esatta ricostruzione della fattispecie concreta dedotta in giudizio, allora in tal caso la censura avrebbe dovuto essere formulata denunciando il vizio motivazionale in una delle forme individuate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ed in osservanza del requisito di autosufficienza del ricorso la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione gli elementi dimostrativi del vizio logico commesso dal Giudice di merito o nella interpretazione del contenuto del documento posto a sostegno della predetta ricostruzione fattuale, o nella omessa valutazione delle prove contrarie, trascrivendo il contenuto del documento -almeno nelle parti essenziali- ed indicando le aporie interpretative ovvero indicando specificamente le altre prove acquisite al giudizio trascurate dal Giudice che. se invece fossero state correttamente considerate, sarebbero state in grado di determinare un diverso esito del giudizio favorevole al contribuente.

Nella specie tale compiuta esposizione del motivo è difettata del tutto, venendosi a risolvere la censura nella generica affermazione secondo cui dichiarazioni provenienti da una delle parti non possono costituire prova dei fatti allegati a fondamento della pretesa.

Pertanto in relazione al prospettato vizio motivazionale, il motivo di ricorso si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza.

Se, invece, la parte ricorrente intendeva censurare la stessa ammissibilità, quale mezzo di prova, della relazione tecnica redatta da professionisti legati da rapporto di lavoro o di collaborazione con il Consorzio parte in causa. allora il vizio di legittimità avrebbe dovuto essere denunciato dalla parte ricorrente come violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla errata applicazione del criterio ordinario di riparto dell’"onus probandi" (art. 2697 c.c. ovvero art. 116 c.p.c., comma 2:

e cfr. Corte cass. 2^ sez. 4.2.2000 n. 1247; id. 1 sez. 25.2.2002 n. 2751; id. 2^ sez. 12.2.2004 n. 2707): dalla prospettata inutilizzabilità del documento costituito dalla relazione tecnica (assimilata dal ricorrente ad una dichiarazione scritta proveniente dalla stessa parie processuale) come mezzo di rappresentazione dei fatti allegati dall’ente pubblico, consegue infatti che la CTR -in assenza di altre prove dei fatti costitutivi della pretesa vantata dai Consorzio- avrebbe dovuto decidere la controversia applicando la regola sussidiaria di cui all’art. 2697 c.c. (fatto non provato, domanda rigettata). Non avendola applicata il Giudice di appello sarebbe incorso in "errar in judicando".

Orbene la mancata specificazione del motivo nel senso indicato ne comporta la inammissibilità oltre che per la rilevata genericità anche per omessa indicazione delle norme di diritto violate (cfr.

Corte cass. Ili sez. 16.1.2007 n. 828), non potendo peraltro condividersi l’assunto in diritto volto ad escludere in via generale ed assoluta qualsivoglia rilevanza probatoria alla relazione tecnica redatta dai dipendenti dell’ente pubblico.

Se infatti deve essere certamente condiviso il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sè favorevole del fatto controverso (cfr. Corte cass. 3^ sez. 18.9.1980 n. 5296; id. 3^ sez. 27.9.1999 n. 10695; id. 1^ sez. 7.2.2000 n. 1320; id. 3^ sez. 23.8.2011 n. 17524), e se le affermazioni a sè favorevoli provenienti dalla parte in causa, al pari degli atti difensivi (ricorso, memoria di costituzione, ecc.) contenenti delle mere allegazioni a sè favorevoli, possono operare sul piano probatorio solo in presenza di una specifica non contestazione dell’altra parte, l’affermazione di una generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sè favorevoli provenienti dalla stessa parte processuale non è del tutto corretta, essendo dato riscontrare nel sistema codicistico ipotesi in cui viene invece espressamente attribuita rilevanza probatoria a tali dichiarazioni (cfr. art. 2215 bis, comma 5 e art. 2710 c.c., con riferimento ai libri e le altre scritture redatte dall’imprenditore anche se tenute con strumenti informatici -se pure limitatamente ai rapporti tra imprenditori inerenti l’esercizio dell’impresa-: art. 2713 c.c. -con riferimento alla prova delle prestazioni eseguite nei rapporti di somministrazione-; art. 2734 c.c. con riferimento alle dichiarazioni rese dal confitente "tendenti ad infirmare l efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne od estinguerne gli effetti": art. 2736 c.c., comma 1, n. 2) e art. 241 c.p.c., con riferimento al giuramento suppletorio ed estimatorio: art. 634 c.p.c., comma 2, con riferimento alle scritture contabili bollate e vidimate ed a quelle prescritte dalle leggi tributarie regolarmente tenute, redatte dall’imprenditore che esercita una attività commerciale – ai fini della emissione del decreto ingiuntivo -: art. 635 c.p.c. con riferimento ai libri e registri della pubblica amministrazione regolarmente tenuti a norma delle legge e dei regolamenti – ai fini della missione del decreto ingiuntivo-: art. 636 c.p.c. con riferimento alla parcella delle spese redatta da notaio o da altri esercenti una libera professione od arte in base a tariffa legalmente approvata – ai fini della emissione del decreto ingiuntivo-).

Nella specie, peraltro, non si è in presenza di dichiarazioni scritte a sè favorevoli provenienti dalla stessa parte, quanto piuttosto di una prova atipica (perizia tecnica stragiudiziale di parte) che il Giudice di merito bene può utilizzare ai fini della decisione della causa, purchè fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (cfr. Corte cass. 2^ sez. 5.9.1970 n. 1217; id. 2^ sez. 11.10.2001 n. 12411; id. 6^ – 5 ord. 12.12.2011). Non è dubbio infatti che, salvi i divieti espressamente previsti dalla legge processuale (nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4), l’ordinamento processuale non pone preclusioni all’utilizzo anche di prove atipiche, non assumendo in proposito alcun rilievo che la perizia tecnica stragiudiziale sia stata redatta da soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente anzichè da un professionista incaricato dalla parte, ovvero sia o meno asseverata, non incidendo tali aspetti sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che la predetta "atipicità" postula l’assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre, già nella fase istruttoria della acquisizione/assunzione, la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova, essendo necessariamente differito il controllo sulla rilevanza probatoria determinante attribuita da Giudice alla prova atipica all’esito del giudizio in sede di verifica della coerenza logica interna della motivazione della decisione (vedi Corte cass. 5^ sez. 13.4.2007 n. 8890, con riferimento alla perizia di stima redatta dall’UTE e depositata dalla Amministrazione finanziaria, parte in causa, nel giudizio proposto dal contribuente ed avente ad oggetto l’accertamento della imposta di registro e dell’INVIM).

8. In conclusione, previa correzione ex art. 384 c.p.c., comma 4, della motivazione della sentenza impugnata nel senso indicato al precedente paragr. 6 della parte motiva, il ricorso deve essere rigettato, sussistendo giusti motivi, in considerazione della complessa evoluzione della giurisprudenza di legittimità volta a dare una definitiva sistemazione alla materia in relazione ai numerosi contrasti rilevati nelle pronunce dei giudici di merito, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso indicato in parte motiva e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46487 Custodia cautelare Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 28 giugno 2011, giudicando sulla richiesta di riesame proposto da S. P. avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 18.06.20011, con la quale era applicata nei confronti dello S. la misura della custodia cautelare in carcere, confermava il provvedimento reso dal primo giudice.

Osservava il Collegio che S. era stato tratto in arresto e quindi sottoposto alla misura carceraria, in relazione alla detenzione a fine di spaccio di circa 100 grammi di cocaina, sostanza ricevuta da R.D..

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.P., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale e l’inosservanza delle norme processuali.

In primo luogo l’esponente rileva che al caso di specie risulta applicabile l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, evenienza che induce a ritenere che S. possa beneficiare della sospensione condizionale della pena. La parte rileva di avere evidenziato la assenza di allarme sociale derivante dalla limitata attività di spaccio di cui si tratta; e di avere pure rappresentato che il G.i.p. aveva dato ampio credito alle dichiarazioni rese dal R., il quale aveva addossato ogni responsabilità allo S.. E ritiene che il Tribunale del riesame sulle dedotte evenienze si sia espresso in maniera vaga ed incompleta.

L’esponente sottolinea che fu R. a cedere al ricorrente la sostanza stupefacente; sostanza che R. aveva acquistato la sostanza da terzi soggetti, rimasti ignoti. La parte si duole del fatto che, a fronte di tali risultanze, al R. sia stata applicata la misura degli arresti domiciliari ed allo S. quella carceraria; osserva che il pericolo di reiterazione criminosa deve individuarsi in capo al R., che si rifornisce da terzi estranei, piuttosto che nei confronti dello S., che ha acquistato la droga dal R., non sapendo da chi altro rifornirsi.

Osserva la parte che il differente trattamento cautelare adottato nei confronti dei due indagati neppure trova giustificazione in relazione al pericolo di contatti con fornitori ed acquirenti, atteso che S. si era rivolto al R. per acquistare la droga, mentre quest’ultimo aveva contatti con fornitori rimasti ignoti.

Infine, il ricorrente rileva di avere indicato quale luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari l’abitazione della madre del ricorrente, collocata in località distante da quella ove si trova l’abitazione dello S.; e che sul punto il Tribunale non si è pronunciato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Invero, il Tribunale del riesame ha censito le ragioni di doglianza dedotte dall’esponente secondo un conferente percorso logico argomentativo, che risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.

Con riferimento al contesto indiziario, il Tribunale ha in primo luogo rilevato che S. aveva ricevuto da R., sulla pubblica via, il quantitativo di cocaina di cui si tratta, corrispondente a 320 dosi; e che, all’esito della perquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente, si era accertato che S. aveva la disponibilità di un bilancino di precisione, di mannitolo, di ritagli di cellophane e di altro materiale, custodito In una borsa collocata all’interno di un armadio della camera da letto.

Sulla scorta di tali obiettivi rilievi, e pure alla luce delle dichiarazioni rese da S. e R., il Tribunale ha ritenuto pacifica la finalità di spaccio ed ha escluso che il fatto possa essere qualificato di lieve entità.

Sul versante cautelare, il Tribunale di Roma ha rilevato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica, in ragione del quantitativo della sostanza detenuta e delle modalità della cessione. Il Collegio ha evidenziato che dette circostanze esprimono la dimestichezza, da parte dei soggetti coinvolti, nella perpetrazione di condotte criminose di tal fatta.

Il Collegio ha, quindi, rilevato che unica misura adeguata a prevenire il contatto con fornitori ed acquirenti era quella carceraria in atto e che allo stato doveva ritenersi inidonea quella della restrizione domiciliare; ed ha osservato che l’evidenziato pericolo di reiterazione criminosa escludeva in redice la concedibilità al deducente del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In tali termini, il Tribunale ha effettuato una complessiva valutazione della posizione dello S., e della adeguatezza del presidio di contenimento, rispetto alla necessità di evitare che il prevenuto riattivi contatti con fornitori di droga, tenuto conto specificamente del fatto che il ricorrente aveva la disponibilità dello strumentario servente al confezionamento in dosi dello stupefacente.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 12-03-2013, n. 11527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 06/02/2012 qui impugnata, gli imputati O.H. e A. P.P. si sono visti confermare il giudizio di responsabilità pronunciato nei loro confronti dal Gup presso il Tribunale di Bergamo, con riduzione della pena, rispettivamente, ad anni sette ed anni cinque di reclusione.

Gli stessi sono chiamati a rispondere di concorso in violenza sessuale e di lesioni personali (giudicate guaribili in giorni 15) ai danni di una loro connazionale nonchè, il solo O., di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della medesima persona e di lesioni gravissime in danno della stessa per averle procurato uno sfregio permanente sul volto.

2. Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione dal contenuto analogo.

Deducono, con un primo motivo, vizio di motivazione avendosi ragione di ritenere che nelle dichiarazioni della persona offesa vi siano contraddizioni tali da dover far dubitare della sua attendibilità.

In particolare, dovrebbe essere ritenuto contraddittorio fondare – come fatto in sentenza – un giudizio di attendibilità su considerazioni di ordine generale (come il non avere la persona offesa negato di conoscere uno degli imputati) ovvero su reazioni emotive della vittima. Si giudica, altresì, illogico considerare riscontro della violenza il fatto che gli esami abbiano evidenziato la presenza di liquido seminale riconducibile al coimputato (che, però, non ha mai negato di avere avuto con la donna rapporti non protetti) e, del resto, anche il certificato ospedaliere attesta solo "sospetta violenza carnale e stato di agitazione".

E’ illogico anche il fatto di credere alle parole della teste Oh.Pa. – quando afferma di avere visto la foto della vittima distesa nuda sul letto della stessa Oh. (foto che sarebbe stata effettuata dallo stesso imputato O. e da questi mostratale con l’affermazione che aveva fatto "una cosa stupida") – considerato che esami tecnici sul cellulare dell’imputato avevano escluso che vi fosse mai stata una foto del genere (ancorchè cancellata). I ricorrenti criticano anche il fatto che la Corte abbia considerato un dettaglio marginale la discrasia esistente tra l’orario di verificazione dei fatti e quello indicato dalla vittima e censurano le considerazioni della Corte sulla durata della violenza e sulle modalità di commissione della violenza (posta in essere "pazientemente").

Con un secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatolo riguardante sia la pena base, essendosi la Corte limitata a menzionare la gravità dei fatti e la congruità della pena, sia l’aumento per la continuazione, dato che, pur avendo ritenuto eccessivo l’aumento di pena per la continuazione, la stessa non ha dato conto dei criteri in base ai quali ha proceduto alla relativa diminuzione.

Con un terzo motivo lamentano vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche avvenuto con il richiamo alla "odiosità" dei fatti, ovvero senza tener conto dell’incerto quadro probatorio e senza effettuare un completa osservazione della personalità dell’imputato.

Con un quarto motivo, infine, il solo O.H. deduce violazione di legge perchè l’interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto verteva solo sui reati di violenza sessuale e lesioni mentre, invece, in sede di emissione del decreto di giudizio immediato, è stata formulata anche l’accusa di cui alla L. n. 75 del 1958.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo è infondato.

Va anzitutto premesso che, come da costante indirizzo di questa Corte, a proposito della valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (tra le tante, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca e altro, Rv. 1227493).

Al riguardo, la sentenza impugnata appare avere incentrato la prova della responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni della persona offesa I.J. la quale ebbe a narrare che, avvicinata da due connazionali, poi individuati fotograficamente negli imputati, mentre si trovava presso la stazione delle autolinee di (OMISSIS), era stata da questi condotta, sotto la minaccia di un coltello ed un cacciavite, presso un appartamento di un condominio sito nella vicina (OMISSIS) e qui, dopo essere stata percossa (quale ritorsione per avere fornito informazioni ai carabinieri con riguardo ad una lite nella quale era stata coinvolta anche la convivente di O., I.J.), era stata violentata a turno dai due e infine fotografata per sei volte mentre giaceva nuda a letto; tali dichiarazioni sono state dalla Corte ritenute attendibili, essenzialmente, sotto il profilo intrinseco, in ragione delle modalità di esternazione dei fatti (denunciati in via spontanea ed immediata subito dopo avere subito dette violenze) e delle ragioni dei medesimi, da ricondursi appunto a quanto verificatosi nei giorni precedenti, e, sotto il profilo estrinseco, in ragione, fondamentalmente, delle dichiarazioni di Oh.Pa., amica di O. e della sua convivente, che, indifferente alla vicenda, ha confermato di avere messo a disposizione dell’uomo l’appartamento di (OMISSIS), oltre che nella sera tra il (OMISSIS), anche nel pomeriggio dello stesso giorno 28; la stessa ha in particolare narrato che l’imputato, dopo avere avuto già in prestito l’appartamento per dormirvi a seguito di una lite intervenuta con la convivente, aveva nuovamente fatto richiesta delle chiavi il pomeriggio seguente e, successivamente, al momento di restituirle, le aveva confidato di avere fatto una "cosa stupida" e le aveva mostrato le fotografie di I.J. nuda sul letto del suo appartamento. La Corte ha, ancora, valorizzato le risultanze del traffico telefonico del cellulare di O., indicative del fatto che questi, contrariamente a quanto dichiarato, circa la sua presenza in tutt’altra zona, era invece effettivamente presente quel pomeriggio in luoghi compatibili con quelli di verificazione dei fatti.

Ciò posto, tale complessivo percorso, del tutto logico ed esaustivo, non risulta sostanzialmente censurato dal primo motivo dei due ricorsi, che, in luogo di confutare tali determinanti snodi della giustificazione data alla valutazione di attendibilità, si è invece soffermato su circostanze di contorno della motivazione che, anche se eventualmente suscettibili di una valutazione critica in termini di logicità (si pensi, in effetti, alla indicazione di una violenza posta in essere "pazientemente" o il non avere la persona offesa negato di conoscere l’ O. quale elemento di riscontro), non sono in grado di disarticolare il fondamento dell’affermazione di responsabilità ricavata da argomenti decisivi. Del resto, la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale sicchè eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull’assetto motivazionale della pronuncia. Correlativamente, la denuncia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

4. Anche il secondo motivo è, quanto al censurato trattamento sanzionatorio, infondato: premesso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena è sottratto al controllo di legittimità, se congruamente motivato, la Corte territoriale, espressamente chiamata a valutare il mancato contenimento della pena nei minimi edittali, ha motivatamente e logicamente fatto riferimento alla accertata commissione di fatti odiosi rivelatori di personalità allarmanti, violente e pericolose, mentre, con riguardo alla censurata insufficienza del temperamento operato sull’aumento ex art. 81 c.p., i ricorrenti si sono arrestati a doglianze generiche, non indicanti, infatti, le ragioni per cui il contenimento non sarebbe sufficientemente congrue.

5. Anche con riguardo al terzo motivo i ricorrenti non risultano aver posto in evidenza elementi favorevoli di sorta; va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (da ultimo, Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

6. Il quarto motivo proposto da O.H. è inammissibile, essendo stato prospettato per la prima volta nella presente sede, dopo che l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato, senza che la violazione della norma (segnatamente l’art. 453 c.p.p.) che richiede il previo interrogatorio dell’imputato come presupposto per la richiesta del giudizio immediato dia luogo ad una nullità assoluta bensì, come più volte precisato da questa Corte, ad una nullità a regime intermedio, non più rilevabile o deducibile dopo la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010, Fibbi, Rv. 247817; Sez. 2, n. 40231 del 28/09/2005, Amoroso e altro, Rv.

232768).

7. I ricorsi devono pertanto essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013

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