Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 08-08-2011, n. 31578

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Svolgimento del processo

1. M.R. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio: in particolare, due dosi droganti di marijuana, tredici dosi di hashish e 4 dosi di ecstasy, con l’accusa specifica anche di avere ceduto ad Ma.An. un piccolo quantitativo di hashish.

Il GUP del Tribunale di Perugia, con sentenza in data 10-1-2006 a seguito di rito abbreviato, lo dichiarava colpevole per il reato contestato con il riconoscimento dell’ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, e delle circostanze attenuanti generiche; lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

2. Proposta impugnazione, la Corte di appello di Perugia confermava in punto di responsabilità la decisione di primo grado. Evidenziava che i Carabinieri di Perugia, a seguito di perquisizione domiciliare, avevano sequestrato, oltre agli stupefacenti menzionati, un coltello, un taglierino, un bilancino di precisione ed un nastro adesivo nero.

Inoltre, di rilievo, al fine di dimostrare l’attività di spaccio esercitata dall’imputato, risultavano le dichiarazioni rilasciate da Andrea Marcenti il quale era sopraggiunto nel corso della perquisizione ed aveva ammesso di essersi recato in loco per acquistare droga come aveva fatto altre volte.

Rappresentava la Corte di Appello che poteva essere concessa al M. anche l’attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7; difatti, costui aveva fornito un rilevante apporto alle indagini consentendo l’arresto di due giovani che trasportavano da Bologna a Perugia un rilevante carico di ecstasy. Di conseguenza, riduceva la pena irrogata a mesi tre di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa.

3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Si doleva per l’inadeguatezza della motivazione di Giudici di merito, i quali avevano trascurato completamente le dichiarazioni rese dal m.llo m., che aveva partecipato alle operazioni di perquisizione domiciliare. Il militare aveva ridimensionato il comportamento tenuto nell’occasione dall’imputato, il quale non aveva affatto ceduto della droga al sopraggiunto Ma.An., peraltro accompagnato in loco dallo stesso m..

Aggiungeva il ricorrente che non sussistevano elementi probatori certi attestanti l’esercizio da parte sua di attività di spaccio, mentre la droga era destinata al suo uso personale; tra l’altro, di rilievo appariva l’evenienza per cui che tutte le singole quantità rinvenute erano al di sotto delle dosi medie consentite per l’uso personale. In particolare, era emerso che egli era appunto un forte assuntore di sostanze stupefacenti. Chiedeva l’annullamento della decisione.

Presentava memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perchè manifestamente infondato e contenente censure in punto di fatto, nonchè consistenti in buona parte nella reiterazione di doglianze espresse con l’atto di appello su cui la Corte ha adeguatamente dedotto.

Giova rilevare che il controllo della Corte di Cassazione sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene delibata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico – argomentativo. Al Giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti: queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione in altro giudice del fatto ed impedirebbero alla stessa di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal Giudice stesso per giungere alla decisione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito correttamente la vicenda in fatto, indicando gli specifici elementi probatori, apprezzandoli ed interpretandoli in modo adeguato, onde pervenire alla declaratoria di responsabilità dell’imputato per la condotta di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1456

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, sig. G.G., espone di essere stato sottoposto il 30 dicembre 2006, insieme ad altre due persone, in prossimità del casello autostradale di "S. MicheleMezzocorona" (TN), ad un controllo da parte dei Carabinieri, nel corso del quale consegnava agli agenti gr. 0,15 di cocaina, di cui avrebbe dichiarato l’uso personale.

1.1. Il Prefetto di Massa Carrara disponeva la sospensione per un mese della patente di guida di cui l’esponente è titolare. Quest’ultimo veniva poi segnalato alla Motorizzazione Civile quale assuntore di sostanze stupefacenti ad uso personale.

1.2. In data 22 settembre 2009 veniva notificato al sig. G. il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara n. 3469/07 del 15 settembre 2009, con il quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada ( d.lgs. n. 285/1992), la revisione della patente di guida della categoria B n. MS5096748K, di cui lo stesso sig. G. è titolare, tramite un nuovo esame di idoneità psicofisica.

1.3. La revisione della patente di guida è stata adottata sulla base della comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Governo di Massa n. 4267AIV del 7 marzo 2007, dalla quale risultava la già riportata segnalazione dell’esponente quale assuntore di sostanze stupefacenti, che farebbe sorgere dubbi in merito alla persistenza, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità prescritti per il possesso della patente di guida.

2. Avverso il citato provvedimento di revisione è insorto il sig. G., impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

2.1. A supporto del gravame il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 7 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per avere la P.A. ingiustificatamente omesso la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’ art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del principio di ragionevolezza, giacché il provvedimento di revisione della patente è stato disposto per fatti verificatisi quasi tre anni prima: perciò la funzione cautelare tipica di tale provvedimento non potrebbe, nel caso di specie, esser più perseguita con effettività, non avendo la P.A. provveduto entro un termine congruo dal momento in cui si sono svolti i fatti, ed alla luce della condotta diligente nella guida, medio tempore serbata dal sig. G.;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’ art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, perché il provvedimento gravato non recherebbe una motivazione adeguata delle ragioni per cui la condotta del ricorrente avrebbe fatto insorgere dubbi sulla sua idoneità alla guida, non potendo esser sufficiente a tal fine il richiamo alla comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Governo di Massa del 7 marzo 2007;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2, comma 4, della l. n. 241/1990, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra l’episodio contestato (avvenuto il 30 dicembre 2006) e la data di adozione del provvedimento di revisione (15 settembre 2009), con conseguente inosservanza dei termini procedimentali ex art. 2 della l. n. 241/1990;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e 75 del d.P.R. n. 309/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di motivazione, poiché la P.A. darebbe per accertati fatti non provati e comunque erronei ed in particolare che il ricorrente, al momento del controllo di polizia al quale è stato sottoposto, fosse alla guida di un veicolo ed avesse assunto stupefacenti, trascurando, invece, elementi favorevoli allo stesso (quali il fatto che, né prima, né dopo l’episodio contestato il ricorrente sarebbe mai stato sanzionato per violazioni del Codice della Strada).

2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, depositando una nota dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara, con documentazione allegata, tra cui la copia della comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente.

2.3. Nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 il Collegio, ritenuto necessario acquisire copia del verbale n. 3/4 redatto il 4 gennaio 2007 dal Comando Stazione Carabinieri di Ora (BZ), indicato nel provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida del ricorrente, con ordinanza n. 186/09 ha disposto che la P.A. provvedesse al relativo deposito.

2.4. L’Amministrazione ha ottemperato trasmettendo la richiesta documentazione a mezzo fax del 23 dicembre 2009 e poi reiterandone il deposito in data 12 gennaio 2010.

2.5. Il ricorrente ha depositato una memoria integrativa il 20 gennaio 2010.

2.6. Nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2010 il Collegio, ritenuto sussistente il fumus boni juris, per non essere stato dimostrato né che il ricorrente fosse alla guida del veicolo al momento del controllo da parte dei Carabinieri, né che il medesimo avesse assunto sostanze stupefacenti, ma solo la detenzione di queste, con ordinanza n. 72/10 ha accolto l’istanza cautelare.

2.7. Con memoria integrativa depositata il 14 aprile 2011 il ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

2.8. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.

3.1. In particolare, risultano meritevoli di condivisione le doglianze dedotte con il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso.

3.2. Ed invero, la giurisprudenza ha precisato che il provvedimento rivolto al riesame dell’idoneità tecnica alla guida ex art. 128 del Codice della Strada, caratterizzato da ampia discrezionalità, anche se non può connotarsi per l’immediatezza e la celerità tipiche dei provvedimenti di urgenza in senso stretto (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2434; id., 10 ottobre 2006, n. 6013), ha in ogni caso una funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione: tali finalità di interesse pubblico e di carattere primario non possono essere perseguite in modo effettivo ove la P.A. non vi provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti da cui sono derivati i dubbi circa la persistenza del requisito prescritto per il rilascio della patente (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2010, n. 925). Si è, così, considerato illegittimo il provvedimento che ha respinto, a distanza di oltre quattro anni dal provvedimento di revisione della patente e dall’episodio che ne aveva giustificato l’adozione, il ricorso gerarchico proposto contro la predetta revisione, senza tener conto della regolare condotta di guida medio tempore serbata dall’interessato (C.d.S., Sez. VI, n. 5225/2006 cit.). Analogamente, è stata ritenuta illegittima la revisione della patente di guida disposta quattordici mesi dopo il sinistro posto alla base della sua adozione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 925/2010 cit.), "dato l’ampio lasso di tempo trascorso dall’incidente". A questi principi si è ispirata anche una recente decisione di questa Sezione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 giugno 2009, n. 1031), che, per l’effetto, ha accolto il ricorso promosso contro un provvedimento di revisione della patente di guida adottato nell’aprile del 2009 in relazione ad un episodio (utilizzo ingiustificato della corsia di emergenza in autostrada) avvenuto nell’ottobre del 2005.

3.3. Andando ad applicare gli ora visti principi al caso ora in esame, ne discende l’illegittimità della disposta revisione, giacché adottata nel settembre del 2009 per un episodio avvenuto il 30 dicembre 2006, come si legge nel verbale del Comando della Stazione Carabinieri di Ora e nella relativa nota di accompagnamento del Comandante della Stazione, n. 3/442006 del 4 gennaio 2007, acquisiti a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale (e non già in data 7 marzo 2007, come detto nel ricorso). Tra i fatti contestati al ricorrente (detenzione di una quantità sia pur ridotta di stupefacenti) ed il provvedimento gravato sono, dunque, trascorsi quasi tre anni; si tratta di un intervallo di tempo così ampio da far ritenere necessaria quantomeno una verifica della condotta tenuta medio tempore dall’interessato (arg. ex C.d.S., Sez. VI, n. 5225/2006 cit.): verifica che, tuttavia, nel caso di specie risulta del tutto omessa. Donde la fondatezza della relativa doglianza, dedotta con il secondo motivo di ricorso, che deve, perciò, essere accolto.

3.4. Parimenti fondato e da accogliere è, poi, il terzo motivo. Invero, è costante insegnamento della giurisprudenza quello secondo cui l’art. 128 del Codice della Strada, nel disporre la revisione della patente di guida ove sorgano dubbi sulla persistenza in capo al titolare di questa dei requisiti fisici e psichici prescritti, o dell’idoneità tecnica, impone che siano indicate le ragioni per le quali è sorto il dubbio sulla persistenza dei requisiti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 7489; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970): i suddetti dubbi debbono, pertanto, trovare esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 28 agosto 1996, n. 379), attesa la sfera di ampia discrezionalità che caratterizza il provvedimento di revisione ex art. 128 cit.. Orbene, nella fattispecie in esame l’Ufficio della Motorizzazione Civile si è limitato a prender atto della comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Governo del 7 marzo 2007 che indicava il sig. G. quale assuntore di sostanze stupefacenti, senza effettuare sul punto alcun approfondimento istruttorio: questo sarebbe stato, invece, necessario, non soltanto per il lungo lasso di tempo intercorso dai fatti – come appena visto – ma anche per l’esigenza di procedere ad una più accurata ricostruzione dei fatti (come meglio si vedrà infra). Soprattutto, la Motorizzazione Civile si è limitata ad usare la clausola di stile – consueta in tutti i provvedimenti di tenore analogo – per cui le risultanze della predetta comunicazione avrebbero fatto insorgere dubbi sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente, ma non ha specificato le ragioni dell’insorgere di detti dubbi, in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza poc’anzi riportata. Ciò, tanto più connota di illegittimità il provvedimento impugnato, attesa la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli, invece, all’interessato, quali l’unicità dell’episodio ascritto allo stesso e la sua portata intrinsecamente modesta.

3.5. Va, infine, accolta la doglianza di eccesso di potere per travisamento dei fatti, formulata con il quinto motivo, poiché nella revisione gravata sono indicati elementi che non trovano riscontro nella documentazione versata in atti. In particolare, il provvedimento fa riferimento al "comportamento di guida" tenuto dal sig. G., ma il già ricordato verbale del Comando della Stazione Carabinieri di Ora, acquisito a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, non conferma che il ricorrente si trovasse alla guida del veicolo al momento del controllo di polizia. Dal citato verbale non è, poi, possibile desumere elementi decisivi che permettano di configurare l’interessato quale assuntore di stupefacenti, soprattutto ove a tale espressione si voglia ricollegare il significato dell’abitualità nel consumo di stupefacenti, che avrebbe giustificato la disposta revisione della patente. Vero è che nel ricorso stesso si afferma che il sig. G., al momento di consegnare ai Carabinieri lo stupefacente detenuto, ne dichiarò l’uso personale. Tuttavia, siffatta dichiarazione confessoria non è confermata dalla lettura del verbale dei Carabinieri di Ora, che contiene la dicitura "nulla" nella parte riservata alle dichiarazioni spontanee dell’interessato. Peraltro, nel prosieguo del ricorso e nelle altre difese il sig. G. afferma ripetutamente di avere detenuto una sola volta, ed in quantità minima, sostanze stupefacenti e detta affermazione – vista la scarsa accuratezza della ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato – avrebbe imposto maggiori approfondimenti, che anche per tal verso sono stati, all’opposto, del tutto omessi. Donde la fondatezza del motivo.

3.6. Non possono essere condivise, invece, le censure dedotte con il primo e con il quarto motivo di gravame. Ed invero, da un lato, la P.A. ha dimostrato di avere effettuato la comunicazione di avvio del procedimento di revisione, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, producendone una copia (cfr. all. 3 al rapporto depositato il 12 dicembre 2009). Quanto, poi, alla violazione dei termini stabiliti dall’art. 2 della l. n. 241/1990, è agevole replicare, in adesione alla costante giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 2 luglio 2010, n. 1428), che i termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 cit. hanno natura ordinatoria e che la loro inosservanza non determina l’illegittimità del provvedimento tardivamente emanato: la violazione procedimentale de qua, infatti, sussistendo i presupposti di legge, può determinare altre conseguenze, in particolare sul piano risarcitorio, ma non può di per sé comportare l’invalidità della determinazione tardivamente assunta.

4. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, attesa la fondatezza del secondo, del terzo e del quinto motivo. Per conseguenza, va disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida.

4.1. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente, in quanto rimasta totalmente sfornita di apparato probatorio. Sul punto si richiama, infatti, il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, in materia di risarcimento del danno, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell’onere della prova, e non, invece, l’onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in tema di interessi legittimi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1716; T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 maggio 2011, n. 753).

5. Le spese seguono la soccombenza, con compensazione parziale, in forza della soccombenza del ricorrente relativamente a taluni dei motivi di ricorso ed alla domanda risarcitoria, e sono, pertanto, stabilite in Euro 2000,00 (duemila/00) per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso gravato, respingendo, invece, la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 31-10-2011, n. 273 Concessione per nuove costruzioni contributi

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società C. S.r.l. – proprietaria nel centro abitato di Tione dell’edificio con attigue pertinenze di cui alle pp.ed. 1560/1, 1560/3 e 1560/4 C.C. Tione. – agisce per l’annullamento del provvedimento del Responsabile dell’Ufficio tecnico – Settore edilizia privata del Comune di Tione n. n. 16/2010 in data 28.4.2010, con cui, in occasione del rilascio della concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del suddetto immobile sito all’incrocio tra via Perli e via 3 Novembre, è stata determinata e pretesa dal Comune la somma complessiva di Euro 93.338,08 a titolo di contributo di concessione.

La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe errato nella determinazione delle modalità di calcolo del contributo, utilizzando incongruamente due tariffe diverse per il calcolo del contributo pertinente il volume a destinazione residenziale, applicando rispettivamente all’erigendo manufatto la tariffa relativa alla categoria Al/2c, mentre per il fabbricato da demolire quella più bassa riferita alla categoria A1/2a.

Pertanto, ritenendo illegittima la richiesta dell’Amministrazione e non dovuto quanto versato a tale titolo, affida le proprie doglianze ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione e la falsa applicazione del vigente " Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione " del Comune di Tione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 giugno 2002 n. 54/2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 29 marzo 2004. n. 3/2004.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza della pretesa.

All’udienza pubblica del 9 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente – come già esposto in fatto – chiede l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versare, con riguardo alla concessione edilizia n. 16 del 28 aprile 2010, alcuna somma a titolo di contributo di concessione e la conseguente condanna del Comune di Tione all’integrale restituzione dell’importo di Euro 93.338,08, per suo dire indebitamente richiesto.

Viene contestata, in linea generale, la debenza del contributo concessorio, sia sotto il profilo della quantificazione del medesimo, sia sotto il profilo dell’erroneo inquadramento tariffario dell’intervento edilizio. In particolare, la società lamenta la violazione degli artt. 12 del Regolamento sulle tariffe per oneri concessori e 3 della convenzione. Sostiene, infatti, che il Comune avrebbe applicato per l’edificio nuovo la tariffa relativa alla categoria Al/2c (importo unitario Euro/mc 33,17), mentre su quello esistente da demolire l’assai più bassa tariffa della classe Al/2a (importo unitario Euro/mc 12,47). Anche quest’ultimo livello tariffario si sarebbe dovuto invece calcolare con riferimento alla cat. A1/2c e ciò perché nella predetta categoria sarebbero esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione. Pertanto, ove l’amministrazione avesse applicato parametri omogenei per entrambi gli interventi elevando il valore del sottrattore rispetto al sottraendo, risulterebbe addirittura un saldo positivo a favore della ricorrente.

Detto ordine di idee non è condivisibile.

Osserva anzitutto il Collegio che le tariffe sul contributo di concessione vigenti nel Comune di Tione sono concretamente fissate nel " Prospetto di calcolo del contributo di concessione ", ove sono determinati, relativamente alle diverse categorie tipologico – funzionali ivi individuate, gli importi unitari (Euro/mc), i quali rappresentano una misura percentuale, prevista nell’art. 2, co. 4, del citato Regolamento, dei costi medi di costruzione stabiliti con apposita determinazione della Giunta provinciale.

Al riguardo, non appare fuori luogo ricordare che il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione. La quota relativa a quest’ultimo ha natura tributaria e va rapportata al costo dell’opera; con la conseguenza che il concessionario tanto più ne andrà colpito quanto più sarà elevato il capitale impiegato nella realizzazione dell’opera.

Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, la posizione interpretativa maggiormente affermata in giurisprudenza è, invece, quella secondo cui la relativa quota costituirebbe un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258).

Il Regolamento del Comune di Tione prevede una determinazione unitaria del contributo concessorio, specificando, peraltro, all’art. 2, che le spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno sul complessivo.

L’obbligo di corrispondere il contributo di concessione è in concreto volto a compensare l’aggravamento del carico urbanistico di una determinata zona del territorio comunale, indotto dall’insediamento ivi assentito.

Invero, l’incremento del peso insediativo, oltre che dagli interventi di nuova edificazione, ovvero di ampliamento e ristrutturazione generale e globale di un compendio edilizio già esistente, può derivare anche da quelle ricostruzioni, che comunque trasformano la precedente realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile. In tal caso la necessità di sottoporre la concessione al pagamento dei relativi contributi è riferita all’oggettiva rivalutazione dell’immobile (quota costo di costruzione) ed è funzionale a sopportare il carico socioeconomico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico (quota oneri di urbanizzazione).

Ciò precisato in via generale, non v’è dubbio che, nell’ambito della lottizzazione concernente la demolizione dello storico complesso " il C. " e dei manufatti accessori, la progettata ricostruzione, seppur comportante la realizzazione di una volumetria dell’edificio nuovo (mc. 4.553,35) inferiore a quella dell’edificio esistente (mc. 5.463,97), abbia integrato un effettivo aumento del carico urbanistico.

Il Collegio non può che condividere le osservazioni svolte, al riguardo, dalla difesa dell’ente civico.

Gli interventi concessionati miravano, nella specie, ad una globale riorganizzazione dell’edificio e delle sue pertinenze, creando, di fatto, un organismo radicalmente diverso, dal punto di vista del carico urbanistico, da quelli da cui aveva tratto origine.

In sintesi, si può dire che:

– i negozi mantengono le stesse destinazioni a piano terra, con la realizzazione però di una galleria commerciale;

– due nuovi piani interrati sono destinati a parcheggi;

– vi è un nuovo piano destinato ad uffici prima inesistente;

– gli appartamenti vengono ridotti nella loro dimensione, ma aumentano le unità immobiliari che passano dalle originarie sette a dieci;

– gli uffici sono tre, ove prima vi erano tre appartamenti.

Non può, dunque, tralasciarsi di considerare il diverso impatto rivestito, sotto il profilo urbanistico, dall’incremento delle unità immobiliari da sette a tredici (10 appartamenti e tre uffici), irrilevante essendo la reclamata minore volumetria residenziale rispetto alla situazione precedente. Infatti, la predetta diminuzione appare ampiamente compensata, per un verso, dalla parziale modifica della destinazione d’uso da residenza ad uffici e, per altro verso, dall’aumento dello spazio commerciale, che nella specie si accresce di circa 500 mq.

A tal proposito, occorre evidenziare che l’art. 12 del vigente Regolamento comunale, rubricato "Demolizione e Ricostruzione", al comma 1 testualmente recita: " Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico – funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d’uso; b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione ".

Del pari, l’art. 3 della convenzione di lottizzazione, sottoscritta fra la società C. e l’ente locale, la cui previsione ricalca sostanzialmente la suddetta norma regolamentare, stabilisce che " per il computo del contributo di concessione dovuto si procederà nei seguenti termini: – Calcolo dell’ammontare complessivo del contributo di concessione relativo al fabbricato previsto in ricostruzione considerato come fabbricato nuovo a tutti gli effetti; – Calcolo del contributo di concessione ascrivibile all’esistente fabbricato sulla base della consistenza delle singole destinazioni funzionali in essere e delle tariffe vigenti all’atto del rilascio della concessione; – Determinazione per differenza del contributo dovuto ".

Ora, la suindicata disposizione regolamentare introduce una formula tariffaria agevolata rispetto a quella ordinaria, la quale, invece, comporterebbe per le nuove costruzioni, anche a prescindere dalla demolizione, sullo stesso lotto, di fabbriche preesistenti, la corresponsione del contributo di concessione nella misura intera, identificabile con la tariffa della categoria A1/2c).

La predetta riduzione dell’onere contributivo è peraltro subordinata al fatto che la nuova costruzione integri un aumento " non significativo " del carico urbanistico.

Per contro, nel caso detto incremento fosse " significativo " non potrà farsi luogo allo scomputo della quota relativa all’esistente.

Nella specie, il beneficio riconosciuto alla ditta ricorrente si è tradotto nella possibilità di utilizzare lo scomputo, cioè l’illustrato meccanismo per cui il contributo di concessione dovuto per l’intervento in questione è dato dalla differenza tra il sottraendo (contributo dovuto per l’edificio nuovo, ragionevolmente computato sulla base della categoria tariffaria più elevata – A1/2c: 13,3%) ed il sottrattore (contributo sull’edificio esistente da demolire, virtualmente calcolato in base a tariffe più basse rispetto al nuovo – A1/2a: 5%), tenuto conto del risultato complessivo dell’intervento assentito e dell’incremento " non significativo " del peso insediativo, in concreto riferibile alla diversa strutturazione e fruibilità del nuovo immobile.

Dunque, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare il quantum dovuto in relazione al diverso carico urbanistico del nuovo edificio rispetto a quello esistente, utilizzando tariffe necessariamente differenti tra loro.

Prive di apprezzabile rilievo paiono, inoltre, le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine al tenore letterale dell’art. 2, comma 4, del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione, il quale, nel descrivere la categoria A1/2a, non lascerebbe dubbi sul fatto che ne siano esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelle sull’assunta pretestuosità della tesi comunale dell’aumento " non significativo " di carico urbanistico.

Anzitutto, dalla combinata lettura dei citati artt. 2, comma 4 e 12 del Regolamento comunale in materia, si può agevolmente evincere che, in mancanza di diverse specifiche indicazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione da considerarsi assimilabili a nuova costruzione possono essere soltanto quelli che, riguardando l’intervento nel suo complesso, comportano nella sostanza un aumento di carico urbanistico " significativo "; ipotesi quest’ultima che, nel caso di specie, era già stata esclusa al momento del rilascio della concessione edilizia.

Del resto, se il pur innegabile aggravio del carico urbanistico avesse raggiunto l’evidenziato livello di significatività, ne sarebbe risultato inibito per la ricorrente lo stesso ricorso al più favorevole strumento dello scomputo.

D’altra parte, appare anche evidente che il contributo per l’edificio esistente oggetto di demolizione non potesse essere calcolato applicando la medesima tariffa più elevata conseguente alla realizzazione dell’edificio nuovo, cioè la richiesta categoria A1/2c, atteso che ciò avrebbe del tutto vanificato quel logico rapporto di proporzionalità secondo cui, quanto maggiore è il carico urbanistico, tanto maggiore è la somma da versare.

In definitiva, la ratio della norme del Regolamento del Comune di Tione e della pedissequa disposizione convenzionale sul contributo di concessione, nell’ambito dell’intervento di demolizione e successiva ricostruzione in questione, è la stessa che permea la complessiva impostazione della normativa in materia: il contributo va commisurato al carico urbanistico che deriva dalla realizzazione dell’opera oggetto di concessione.

Correttamente, pertanto, l’ente civico ha calcolato il contributo di concessione, tenendo conto della oggettiva differenza tra quello, assai minore, ascrivibile all’immobile esistente e quello, maggiore, dovuto per l’edificio in ricostruzione, conseguendone che la quantificazione effettuata in ragione dei criteri stabiliti dalle riferite norme non può essere messa in discussione.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato nel merito sotto tutti i profili dedotti, tralasciandosi ogni valutazione sui pur evidenti aspetti di inammissibilità conseguenti all’impugnativa di atti che, avendo applicato tariffe agevolate, sono tutt’altro che lesivi della posizione debitoria della ditta ricorrente.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e le competenze di giudizio, attesa la peculiarità della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 196/2010, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 19-10-2011, n. 37756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 18.12.2009 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 30.12009, con la quale I.V., applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, escludeva la recidiva contestata e riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

2) Ricorre per cassazione I.V., a mezzo del difensore, per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 576 c.p.p., comma 1, lett. e) (rectius 546), nonchè per inosservanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con i motivi di appello era stata lamentata la eccessività della pena inflitta in considerazione del fatto che l’imputato, con dichiarazione depositata dal difensore al P.M. in data 24.7.2008, aveva reso ampia confessione. La Corte territoriale ha omesso completamente di esaminare detta dichiarazione confessoria e di valutarla ai fini della determinazione della pena, assumendo anzi che l’imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) In effetti con i motivi di appello era stata censurata, specificamente, la sentenza di primo grado in relazione alla determinazione della pena (la pena base di anni 6, mesi 8 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa era stata elevata, per la contestata recidiva, ad anni 10, mesi 6 di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa e poi ridotta ad anni 7 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa per la diminuente per la scelta del rito), evidenziandosi che: a) l’imputato era ultrasettantenne; b) aveva reso ampia confessione, con dichiarazione depositata in data 24.7.2008; c) aveva svolto stabile attività lavorativa, dimostrando così di voler interrompere i legami con l’ambiente dedito al traffico di sostanze stupefacenti. E si chiedeva, pertanto, la riduzione della pena base, con esclusione della recidiva o, in subordine, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.2) La Corte territoriale, pur escludendo la recidiva, ha, sostanzialmente, mantenuto la stessa pena base determinata dal primo giudice ed ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che, "contrariamente all’assunto difensivo, l’imputato non ha affatto reso dichiarazioni confessorie ma si è avvalso della facoltà di non rispondere". 3.2.1) Dagli atti, però, risulta che in data 24.7.2008 veniva depositata dichiarazione sottoscritta del prevenuto (con firma autenticata dal difensore), con la quale il predetto ammetteva le proprie responsabilità. Tale dichiarazione confessoria, esistente nel fascicolo del P.M., era pienamente utilizzabile, stante la scelta del rito abbreviato.

La Corte territoriale, nel disattendere le richieste difensive, non solo ha omesso di prendere in esame detta dichiarazione, ma è stata "condizionata" nelle sue valutazioni da una circostanza di fatto esattamente opposta (il non aver l’imputato reso dichiarazioni confessorie, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere).

3.2.2) A seguito delle modifiche dell’art. 606., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (cfr. Cass. sez. 5 n. 39048 del 25.9.2007). E’ stato quindi ulteriormente ribadito che, in sede di giudizio di legittimità, "la Corte di cassazione investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati – può nei limiti della censura dedotta, verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto" (Cass. Sez. 4, n. 21602 del 17.4.2007).

3.3) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio, in punto di trattamento sanzionatorio. Il Giudice del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni della sentenza annullata, esaminerà la dichiarazione confessoria sopra indicata, valutandone la sua rilevanza ed incidenza in relazione e comparazione con tutti gli altri elementi acquisiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.