Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23034 Diritti politici e civili Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 3 ottobre 2008 la Corte d’appello di Ancona condannò il Ministero della Giustizia a versare al sig. F. A. la somma di Euro 4.500,00, oltre agli interessi, a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare in cui il ricorrente aveva insinuato un proprio credito da lavoro dipendente.

La corte anconetana, premesso che il fallimento era stato dichiarato al principio del 1993, che il sig. F. aveva proposto la propria domanda di ammissione al passivo il 31 marzo di quell’anno e che la procedura risultava ancora pendente alla data del luglio 2008, ritenne che la durata di tale procedura avesse ecceduto di circa otto anni e sei mesi il termine ragionevole; che non risultasse provato o comunque liquidabile alcun indennizzo per il danno patrimoniale conseguentemente lamentato dal ricorrente, e che il danno non patrimoniale potesse essere equitativamente determinato nella misura sopra indicata. Tenuto conto del divario tra la somma richiesta e quella accordata, la medesima corte compensò per metà le spese processuali e pose a carico del Ministero della Giustizia solo la restante metà di quelle anticipate dalla controparte.

Per la cassazione di tale provvedimento il sig. F. ha proposto ricorso, articolato in dieci motivi, al quale l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. I primi tre e l’ultimo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, pongono la questione di quale sia la durata ragionevole di una procedura fallimentare come quella in esame e di quale sia quindi il riferimento temporale al quale si debba ancorare la liquidazione dell’equo indennizzo in caso di superamento del relativo termine.

Nessuna delle doglianze a questo riguardo prospettate dal ricorrente appare fondata.

Va anzitutto premesso che non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questa corte che impone di tener conto, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, non già dell’intera durata del giudizio di cui si discute bensì soltanto del tempo nel quale quel giudizio si è protratto oltre una ragionevole misura (cfr., tra le altre Cass. n. 1354 del 2008, n. 10415 del 2009 e n. 478 del 2011).

Neppure vi sono motivi per non seguire, nel presente caso, l’orientamento già altre volte manifestato da questa corte secondo il quale, in mancanza di specifici elementi di segno diverso, la durata di un procedimento fallimentare nel quale si siano innestati giudizi di cognizione inerenti all’accertamento del passivo o all’acquisizione e liquidazione dell’attivo, dev’essere ragionevolmente contenuta in sette anni (cfr., tra le altre, Cass. n. 5316 del 2011). Nella specie, avendo appunto la corte d’appello accertato l’esistenza di siffatti giudizi generati dal fallimento e non avendo il ricorrente specificato le ragioni per le quali di essi non si sarebbe dovuto tener conto, o se ne sarebbe dovuto tener conto eventualmente per un più breve arco di tempo, la quantificazione del ritardo in otto anni e sei mesi operata dal giudice di merito si sottrae a censura.

2. I motivi dal quarto al settimo riguardano la misura della liquidazione dell’equo indennizzo, che la corte d’appello ha quantificato in poco più di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Va premesso che, nel caso in esame, non paiono sussistere motivi per discostarsi dai parametri di liquidazione usualmente adoperati nella materia del danno non patrimoniale derivante da eccessiva durata dei giudizi, non riscontrandosi una particolare rilevanza della postai in gioco nel procedimento concorsuale del cui protrarsi nel tempo il ricorrente si è lamentato, che deve esser considerata in termini oggettivi, a prescindere dalla prospettazione soggettiva fattane dalla parte. Nè da quegli ordinar parametri è lecito discostarsi sol perchè trattasi di un credito di lavoro, la cui peculiare natura risulta aver già trovato compensazione nell’accertata liquidazione di acconti in corso di fallimento.

Vero è però che, proprio facendo applicazione dei consueti parametri sopra richiamati, in forza dei quali, ove non vi siano speciali ragioni per una liquidazione in misura diversa, si è soliti riconoscere euro settecento cinquanta per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, ed euro mille per quelli successivi (cfr., ex multis, Cass. n. 21840 del 2009 e n. 17922 del 2010), l’indennizzo accordato dalla corte d’appello al sig. F. appare non conforme al dettame normativo. Nè basta a renderlo tale la circostanza che, come già accennato, in pendenza della procedura concorsuale sono stati eseguiti riparti parziali grazie ai quali il ricorrente ha percepito acconti sul suo credito (acconti la cui entità non è peraltro neppure indicata nell’impugnato decreto), giacchè ciò non è sufficiente a far venire meno l’interesse del creditore alla rapida definizione della procedura che ancora lo coinvolge e nemmeno, quindi, il disagio psicologico derivante dall’ulteriore protrarsi della stessa nel tempo.

3. Per questo solo profilo, quindi, il ricorso deve essere accolto e, disponendo questa corte di elementi sufficienti per provvedere senz’altro nel merito, alla cassazione dell’impugnato decreto può far seguito la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente un indennizzo equitativamente liquidato in Euro 7.750,00, con interessi legali a far data dalla domanda.

Restano assorbiti l’ottavo e nono motivo di ricorso, relativi alle spese processuali del giudizio di merito, che debbono necessariamente essere riconsiderate ex novo in questa sede.

4. Tenuto conto dell’esito della vertenza, l’amministrazione della giustizia deve esser condannata anche al pagamento delle spese processuali. Le si liquidano, quanto al giudizio di merito in complessivi Euro 1.350,00 (di cui 600,00 per diritti ed 800,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.100,00 (di cui 1.000,00 per onorari), oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente un indennizzo pari ad Euro 7.500,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.350,00 per il giudizio di merito ed in complessivi Euro 1.100,00 per quello di legittimità, oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 08-07-2011, n. 26801

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 29 aprile 2010, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 24 novembre 2009 con la quale A.R., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di leve entità prevalente sulla recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

In risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello con le quali era stata richiesta la riduzione della pena ed in subordine le circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale manteneva ferma la originaria decisione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena adeguata al fatto e l’imputato immeritevole delle circostanze attenuanti generiche stante il suo precedente specifico.

Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario lamentando violazione di legge ed omessa o contraddittoria o manifestamente illogica motivazione sia con riguardo alla mancata riduzione della pena, sia con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Lo è quello relativo alla omessa motivazione in punto di entità del trattamento punitivo avendo la Corte con argomentazione immune da eclatanti vizi logici, negato ingresso ad un più mite trattamento sulla base della ritenuta persistenza da parte dell’imputato nelle proprie scelte delinquenziali nonostante la precedente condanna, ancorchè risalente nel tempo, per identico reato.

Lo è anche il secondo, in quanto la Corte territoriale, pur avendo dato atto di una circostanza non specificamente dedotta nei motivi di appello (condotta susseguente al reato finalizzata al recupero della dipendenza alcolica), ha in via autonoma e con motivazione assolutamente adeguata sul piano logico negato le invocate circostanze richiamandosi sia alla negativa personalità dell’imputato sia alla sua inclinazione a commettere reati della stessa indole, sia alle modalità del fatto correttamente ritenute gravi con puntuale richiamo a quanto argomentato, sul punto, dal GUP la cui sentenza si integra con la decisione oggi impugnata.

Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27147 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

La società Azienda Posta s.r.l. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento per Irpeg ed Ilor relativi all’anno d’imposta 1995 e 1996, emessi per fittizi acquisti di vino a seguito di due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza redatti a seguito di verifica presso due distinte ditte tornitrici. La società sosteneva la carenza di motivazione degli atti impositivi e l’effettività degli acquisti contestati.

La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li rigettava.

Contro tale decisione la contribuente proponeva appello ribadendo le proprie deduzioni.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Avverso tale ultima sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

B.T. e la di lui coniuge L.M., soci con una quota rispettivamente del 90% e del 10% della soc. Azienda Posta s.r.l, ricorrevano avverso due avvisi di accertamento Irpef per il relativo reddito da partecipazione, relativamente agli anni 1995 e 1996, emessi a loro carico a seguito dell’accertamento alla società di cui sopra stante la ristretta base sociale familiare.

La C.T.P., riuniti i ricorsi li rigettava; a sua volta la C.T.R. rigettava il conseguente appello proposto dai due contribuenti.

Contro tale ultima sentenza i due soci ricorrono per cassazione, depositando anche successiva memoria ex ari 372 c.p.c., chiedendo preliminarmente la riunione con il ricorso proposto dalla società Azienda Posta s.r.l.. L’Agenzia resiste con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti dalla società e dai soci, come richiesto dai ricorrenti, stante l’intima connessione oggettiva ed il rapporto di pregiudizialità esistente.

Ne consegue la riunione del ricorso n. 6935/08 a quello n. 6934/08.

Per evidenti motivi logico-giuridici, vanno esaminati prioritariamente i motivi contenuti nel ricorso proposto dalla società. 2. Con il primo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente società denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, cioè l’esistenza delle operazioni commerciali contestate, per avere la C.T.R. rispettivamente ritenuta provata la tesi dell’ufficio senza un accurato esame degli elementi di prova da essa offerti; per avere ritenuto irrilevante l’avvenuto trasporto del vino fatturato e quindi effettivamente compravenduto;

per avere ritenuto che essa società, in quanto operatore qualificato, avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’inesistenza e del forte sottodimensionamento delle due ditte fornitrici, contattate invece attraverso intermediari.

2.1 Le censure possono essere esaminate congiuntamente trattando profili diversi di un’unica tematica. Le stesse sono inammissibili.

2.2 Invero deve rilevarsi che, come costantemente affermato da questa Corte il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la relativa norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n 2446/2000).

Si rileva inoltre che (Cass. n., 15952 del 2007) il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari sia a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito che a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

2.3 Nel caso di specie il giudice a quo, giudice del fatto, ha compiuto una completa e motivata analisi del materiale istruttorio prodotto dalle parti. In particolare ha affermato che la prova dell’inesistenza della fornitura derivava, con riferimento alla ditta fornitrice Vinicola San Mauro, da quanto accertato dalla Guardia di finanza, e cioè la non disponibilità da parte della ditta stessa del prodotto per non averlo in magazzino, nè averlo preventivamente acquistato. Ed ancora che, per quanto riguardava gli acquisti effettuati dalla Vinicola San Giacomo, la prova derivava dal controllo effettuato dai Carabinieri del Nas, dallo stesso infatti risultava che i serbatoi che dovevano contenere prodotti vinosi per 40.000 quintali erano in realtà vuoti.

Sul fondamento della motivata analisi di tali elementi il giudice d’appello ha poi esaminato gli elementi indicati dalla contribuente e, con motivazione logica e congrua, li ha ritenuti irrilevanti in quanto o non supportati dalla prova dell’iscrizione nei libri contabili degli avvenuti pagamenti delle prestazioni indicate o non pertinenti con il procedimento. Logica e congrua deve pertanto ritenersi la motivazione con la quale il giudice dell’appello non ha dato rilevanza alcuna alle dichiarazioni di terzi allegate dalla contribuente, sia quelle degli autotrasportatori (sul fatto che il mezzo di trasporto utilizzato per effettuare la fornitura contestata non fosse quello risultato già demolito ma altro), sia quella degli intermediari, in quanto entrambe non sostenute. Altrettanto è a dirsi in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’archiviazione disposta dal Gip nel relativo processo penale, fondata principalmente sul mezzo che avrebbe effettuato il trasporto del prodotto.

3. Con il secondo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e pone il seguente quesito: "Vero che gli artt. 115 e 116 c.p.c. vanno interpretati nel senso per cui il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, procedendo ad una valutazione delle stesse secondo il prudente apprezzamento e senza possibilità di pretermetterne la valenza istruttoria, con la conseguenza che è nulla la sentenza che non faccia applicazione di detti criteri". 3.1 La censura è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Il quesito così come posto, infatti, appare privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non fa alcun riferimento alla fattispecie concreta ma si limita a riportare e ripetere i principi di diritto di cui alle norme invocate, così che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso come proposto dalla società contribuente.

4. Va ora esaminato l’unico motivo del ricorso proposto dai due soci della Azienda Posta s.r.l. con il quale eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73 (T.U.I.R.) e art. 2729 c.c. e pongono il seguente quesito: "se nelle società di capitali a ristretta base azionaria, tale situazione è di per sè sufficiente a fondare il convincimento della distribuzione tra i soci di eventuali utili extracontabili, costituendo ciò presunzione grave, precisa e concordante". 4.1 Al quesito posto può rispondersi richiamando i principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (ex plurimis: Cass. n. 18640 del 2009; conformi n. 13338 del 2009; n. 9519 del 2009; n. 1924 del 2008; n. 20851 del 2005) che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi".

Nel caso di specie è pacifica la ristretta base societaria (formata da due soli soci legati da vincolo di coniugio), e viene rigettato – per quanto sopra esposto – il ricorso per cassazione proposto dalla società avverso l’accertamento a carico della stessa in ordine ai ricavi non contabilizzati. Il motivo va pertanto rigettato.

5. Per quanto fin qui esposto i ricorsi come riuniti vengono rigettatati.

Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del procedimento n. 6935/08 a quello n. 6934/08; rigetta i ricorsi così riuniti e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese di giudizio che liquida in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 14-09-2011, n. 314 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso all’esame la società P. s.a.s. di P.C. & Co, oltre a chiedere l’annullamento del provvedimento prot. nr. 18227/S/AF/pr datato 14.12.2007 (con cui il Sindaco del Comune di Sarentino intimava alla ricorrente il pagamento della somma di Euro 22.541,40, a titolo di riparto finale di spese per l’urbanizzazione primaria della zona abitativa "C" San Martino), chiede, altresì, l’accertamento dell’inesistenza o, in subordine, dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria a suo carico, con riferimento al lotto n. 7 del piano di attuazione della precitata zona residenziale "C" San Martino.

L’esito del gravame viene affidato ai seguenti motivi:

I) "Incompetenza funzionale del Sindaco ad emettere il provvedimento impugnato. Questione pregiudiziale di costituzionalità";

II) "Vizio di motivazione";

III) "Violazione di legge L.P. n. 13 del 1997 e, in particolare, artt.37, 38, 39, 40 e 66, nonché delle L.P. 15 del 1972, in particolare art. 22 e L.P. n. 47 del 1988, in particolare art. 20. Violazione dell’art. 2946 c.c.: prescrizione. Insussistenza o, in subordine, rideterminazione dell’onere da porre in carico di P. s.a.s.".

In via istruttoria subordinata viene richiesto l’espletamento di consulenza tecnica.

Costituitosi in giudizio con comparsa del 13.5.2008, il Comune di Sarentino resiste alle pretese della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 27.1.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la prima volta.

Il Collegio, con ordinanza n. 9/2010, depositata in Segreteria in data 9.2.2010, riteneva necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio per accertamenti vari.

A tal fine, nominava a consulente tecnico d’ufficio il dott. Rungger Josef Ludwig di Chiusa.

Espletata detta consulenza e conclusosi il successivo iter, consistente nelle osservazioni ad opera dei consulenti tecnici di parte e delle risposte a quest’ultime da parte del dott. Rungger, all’udienza del 20.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione, per la seconda volta.

Motivi della decisione

Il ricorso merita di essere accolto sotto l’assorbente motivo di censura dedotto con il terzo motivo, con il quale la ricorrente evidenzia che gli oneri di urbanizzazione primaria richiesti dal Comune sono prescritti.

Invero la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che "non è emerso alcun atto che dimostri la stipula di una convenzione in merito al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria tra l’allora rappresentante legale della P. s.a.s. di tal sign. Stofner Franz, nonché costruttore del lotto n. 7 ed il Comune di Sarentino. Infatti, è proprio la ricerca di un’eventuale convenzione stipulata fra il Comune di Sarentino ed il sign. Stofner Franz, eseguita dal sottoscritto (dott. Rungger Josef: n.d.r.) con i consulenti tecnici di parte che ha dato esito negativo" (pag.14 della relazione peritale).

Orbene, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri di urbanizzazione è costituito dal rilascio della concessione e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 13.6.2003).

Con particolare riferimento alla normativa provinciale, questo Tribunale ha affermato che i contributi di concessione di cui agli artt. 66 e ss. della legge provinciale 11.8.1997, n. 13 "sono soggetti a prescrizione decennale" e che per la realizzazione di edifici in zone ove non è prevista la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 40 della citata legge provinciale n. 13 del 1997 "i contributi di concessione sono da calcolare al rilascio della concessione edilizia e, quindi, per queste zone, è quella la data a decorrere dalla quale la riscossione può essere fatta valere, Da tale data inizia anche, in applicazione dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione delle somme dovute" (cfr. TRGA Bolzano, 11.2.2011, n. 63; 4.12.2007, n. 351; id. 13.12.2006, n. 440).

Invero, come sopra evidenziato, dalla consulenza tecnica d’ufficio si evince che, in seguito alle ricerche effettuate dal dott. Rungger, non è emerso alcun atto che dimostri la stipula di una convenzione di cui al citato art. 40 della legge provinciale n. 13 del 1997, per l’urbanizzazione del lotto edificatorio in questione.

Pertanto, nel caso di specie, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di rilascio della concessione edilizia (15.10.1980) ed era, quindi, ampiamente maturato al momento della richiesta censurata con il presente gravame (14.12.2007); né per il decennio successivo alla data di rilascio del provvedimento concessorio risultano atti interruttivi della prescrizione ad opera dell’Amministrazione.

Dunque il diritto del Comune di pretendere il versamento del contributo di urbanizzazione de quo si era prescritto sin dalla data del 15.10.1990 – momento della maturazione del decennio successivo alla data di rilascio del provvedimento concessorio – ossia molto tempo prima che il Comune provvedesse a richiedere detto contributo alla ricorrente.

In conclusione, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento della nota del Sindaco prot. nr. 18227/S/AF/pr, datata 14.12.2007 e va accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Sarentino ad esigere gli oneri di urbanizzazione primaria a carico della ricorrente P. s.a.s., in relazione al lotto n. 7 del piano di attuazione della zona residenziale "C" San Martino.

Le spese di giudizio, ivi comprese quelle dovute al dott. Rungger per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.

Il contributo unificato va posto a carico del Comune di Sarentino, soccombente in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e. per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Accerta l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Sarentino a pretendere gli oneri di urbanizzazione primaria a carico della ricorrente P. s.a.s., in relazione al lotto n. 7 del piano di attuazione della zona residenziale "C" San Martino.

Condanna il Comune di Sarentino a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.00,00 (tremila/00), oltre spese ed oneri accessori di legge ed il contributo unificato.

Condanna, inoltre, il Comune di Sarentino a corrispondere al dott. Rungger Josef le spese e competenze allo stesso dovute per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in complessivi Euro 1512, 20 (millecinquecento dodici/20), di cui Euro 175,60 (cento settantacinque/60) per spese ed il resto per competenze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.