Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1016

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Svolgimento del processo

F.M. ha convenuto davanti al GdP il Comune di Roma, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 739.10, a compenso per la custodia di un autoveicolo, rimosso dalle strade cittadine per ordine del Comune e non ritirato dal proprietario.

Ha premesso che il servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata od in posizione di intralcio al traffico era stato affidato dal Comune con apposite convenzioni ad enti diversi (A.C. Roma, ATAC, S.T.A.), i quali a loro volta si erano avvalsi di terzi, fra cui esso M., per il deposito e la custodia delle vetture rimosse; che egli non aveva ricevuto il pagamento relativo alle vetture non ritirate dagli interessati e che il Comune era tenuto a indennizzarlo del relativo importo a titolo di ingiustificato arricchimento. Il Comune di Roma ha resistito alla domanda, che il GdP ha respinto – con sentenza 3/11 gennaio 2006 n. 890 – ritenendo che legittimato a rispondere del compenso spettante all’attore era l’ente concssionario del servizio di rimozione e che mancavano i presupposti di cui agli art. 2041 e 2042 cod. civ.; in particolare gli estremi della sussidiarietà, non avendo l’attore proposto la sua domanda contro chi gli aveva dato l’incarico, ed il vantaggio del preteso arricchito, in quanto il Comune non aveva mai riconosciuto od ammesso che il servizio reso gli aveva arrecato una qualche utilità.

Il F. propone ricorso per cassazione illustrato da memoria.

Resiste il Comune di Roma con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con unico motivo, articolato in tre censure, il ricorrente lamenta violazione di norma di diritto (non meglio specificata) e contraddittoria motivazione "circa il giudicato formatosi con la rinuncia agli atti di appello". Assume che erroneamente il GdP ha ritenuto carente di legittimazione il Comune, in quanto egli ha fatto valere il rapporto di fatto in forza del quale la Polizia municipale gli ha affidato la vettura; che egli ha custodito la vettura rimossa dal (OMISSIS); che non era appaltatore in proprio del servizio, nè era al corrente di chi fosse il concessionario; che era intercorso fra il Comune ed il Consorzio Laziale del Traffico un accordo transattivo in base al quale il Comune aveva pagato la somma di Euro 1.800.000,00, a saldo e stralcio di ogni suo debito, ma che tale accordo non gli è opponibile, poichè non vi ha partecipato; che il Comune non ha indicato a quali soggetti egli avrebbe dovuto rivolgersi per il pagamento e che quindi il principio della sussidiarietà dell’azione non può essere invocato nei suoi confronti; che, se è pur vero che l’ente pubblico può essere convenuto con azione di ingiustificato arricchimento solo quando abbia riconosciuto l’utilità della prestazione, nel caso in esame il riconoscimento è da ritenere implicito nel fatto che il Comune si è avvantaggiato della prestazione.

2.- Il motivo è inammissibile sotto svariati profili.

2.1.- In primo luogo perchè non ricorrono gli estremi per la proposizione di ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di pace, emessa secondo equità.

Nel regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 – qual è quello applicabile al caso di specie – la sentenza pronunciata dal giudice di pace in una controversia di valore inferiore a L. due milioni, quindi secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, è impugnabile per cassazione unicamente per violazione di norme costituzionali, comunitarie o processuali, o per violazione dei principi informatori della materia; e non anche per vizi di motivazione, salva l’ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e, quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziare la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. civ. Sez. 3, 25 novembre 2005 n. 24903; Cass. civ. Sez. 2, 18 febbraio 2011 n. 4010;

Idem, 22 febbraio 2011 n. 4282).

Nella specie il ricorso si fonda esclusivamente su considerazioni che attengono al merito della controversia; e la contraddittorietà della motivazione è prospettata con riferimento ad un peculiare aspetto (giudicato formatosi con la rinuncia all’atto di appello), che non si comprende a che cosa si riferisca e non concretizza gli addebiti di inesistenza della motivazione, che soli sono rilevanti ai fini del ricorso per cassazione contro sentenza emessa secondo equità.

Ogni altra censura è da ritenere assorbita.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3012 Prelazione

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Svolgimento del processo

Con atto 30 luglio 1982 F.E. ha acquistato da I. E. un fondo rustico in (OMISSIS).

L’affittuario di parte di tale fondo, R.L., assumendo che il trasferimento della proprietà del compendio in questione in favore della F. era avvenuto in violazione del diritto di prelazione spettantegli ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, la F. dichiarando di volere esercitare il riscatto di tale fondo.

L’adito tribunale, con sentenza 13 gennaio 1990 ha rigettato la domanda del R., domanda peraltro accolta dalla Corte di appello di Napoli che, in totale riforma della decisione del primo giudice, ha riconosciuto il diritto al riscatto del R. imponendogli il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per il pagamento del prezzo alla I..

Proposto, avverso tale ultima sentenza, ricorso per cassazione, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, modificando unicamente il nome del destinatario del pagamento individuandolo (non nella persona dell’originario alienante del fondo stesso I. E. ma) nella persona della retrattata F.E..

Esposto quanto sopra con atto 18 gennaio 1997 F.E. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, R.L., chiedendo fosse pronunciata declaratoria di inefficacia del diritto di riscatto del R., atteso che quest’ultimo non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di riscatto nel termine previsto, ovvero sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, sì che era decaduto dal proprio diritto.

Costituitosi in giudizio il R. ha negato si fosse realizzata la invocata decadenza, atteso che il termine per il pagamento decorreva dal momento del passaggio in giudicato della sentenza della Suprema Corte (pubblicata l’8 febbraio 1996) e, quindi, in data 26 maggio 1997, mentre in data 22 marzo 1997 esso concludente aveva fatto offerta reale del prezzo dovuto, sì che non sussisteva l’invocato inadempimento. In via riconvenzionale, ancora, il convenuto ha chiesto che l’adito tribunale fissasse le modalità per il pagamento della offerta reale.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 16 aprile 2004 ha rigettato la domanda principale nonchè quella riconvenzionale.

Gravata tale pronunzia da F.E., nel contraddittorio di R.L., la Corte di appello di Napoli con sentenza 8 ottobre – 2 novembre 2009 ha dichiarato inefficace il riscatto esercitato da R.L. relativamente al fondo per cui è causa, con condanna dello stesso R. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria R.L..

Motivi della decisione

1. Giusta la testuale previsione di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Pacifico quanto sopra osserva la Corte che la intimata F., ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, controricorso – memoria di costituzione, producendo, altresì, copia dei documenti del fascicolo di secondo grado, ma ha omesso di notificare tale controricorso al ricorrente.

E’ palese, per l’effetto, la inammissibilità del controricorso.

2. La sentenza 18 novembre 1992 – 29 gennaio 2003 della Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del primo giudice, ha accolto la domanda di riscatto (proposta da R.L. nei confronti di F.E.) con riguardo alla estensione di sei moggia condotti in affitto dal R., fissando il corrispettivo in lire 45 milioni, pari al prezzo pattuito tra la venditrice e il terzo acquirente di lire 7.500.000 al moggio e disponendone il pagamento, in favore della I. entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza.

In sede di ricorso, avverso tale ultima pronunzia, con il terzo motivo la F. ha dedotto che la sentenza impugnata avesse inspiegabilmente attribuito il prezzo del riscatto alla venditrice I.E., anzichè alla retrattata F.E., cui invece compete il prezzo del retratto, avendo la venditrice già percepito il corrispettivo dalla F. in sede di vendita del bene in contestazione.

In margine a tale censura questa Corte (Cass. 8 febbraio 1996, n. 1000) ha testualmente osservato: la censura è fondata, e sul punto la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, dichiarandosi – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 -, che il prezzo del riscatto spetta a F.E. e non a I.E..

Preso atto di quanto sopra la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha evidenziato: – la decisione della corte di appello di Napoli, confermata per la parte che qui interessa dalla Corte di cassazione fa decorrere dalla comunicazione della sentenza il termine per il versamento del prezzo;

– le comunicazioni di cancelleria devono avvenire, di norma, con le forme previste dall’art. 136 cod. proc. civ. e art. 45 disp. att. cod. proc. civ., ossia con consegna del biglietto effettuata dal cancellerie al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario;

– esse possono, tuttavia, essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, semprechè risulti la certezza della avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta: conseguentemente, ove del provvedimento il difensore della parte successivamente al deposito abbia estratto copia – come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento – la conoscenza di questo è acquisita in via formale;

– nella specie sussistono gli elementi in presenza dei quali – secondo l’insegnamento del S.C. – la comunicazione di cancelleria può ritenersi effettuata per equipollente, atteso che l’annotazione a margine del provvedimento documenta la consegna all’avv. Nove, procuratore costituito del R., in data 1 marzo 1996 di copia della sentenza n. 1000 del 2006 della Corte di cassazione e costituisce la prova certa del fatto che colui il quale avrebbe dovuto essere destinatario del biglietto di cancelleria, ovvero il difensore della parte, sia venuto a conoscenza del contenuto della pronuncia giudiziale;

– discende da quanto precede che la data predetta costituisce il dies a quo del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 che, interpretato autenticamente dall’articolo unico della L. 8 gennaio 1979, n. 2, trova applicazione anche nella ipotesi di riscatto previsto dal ricordato art. 8, comma 5;

– poichè il versamento non è stato effettuato entro il detto termine (l’offerta reale è avvenuta unicamente il 22 marzo 1997) il riscatto esercitato da R.L. deve essere dichiarato inefficace.

3. Il ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando, nell’ordine:

– da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., in una con omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso il giudicato formatosi sulla sentenza della corte di appello di Napoli nella parte in cui aveva disposto la comunicazione alla parte personalmente del dispositivo della sentenza, con conseguente inapplicabilità dell’art. 136 cod. proc. civ. e art. 45 disp. att. cod. proc. civ. tenuto presente che il termine di tre mesi indicato dalla L. n. 2 del 1979 è un termine sostanziale e non processuale per cui correttamente la Corte di appello di Napoli aveva disposto la comunicazione della sentenza alla parte personalmente – comunicazione mai avvenuta con la conseguenza, quindi, che il termini in parola non è mai iniziato a decorrere e che quindi è tempestiva l’offerta reale del 22 marzo 1997 (primo motivo);

– violazione e falsa applicazione dell’art. 135 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c. in una con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso che la sentenza impugnata richiama – a fondamento della raggiunta conclusione – un insegnamento (contenuto in Cass. 2 ottobre 2008, n. 24418) totalmente differente, rispetto a quanto invocato dai giudici a quibus (secondo motivo).

4. A prescindere da ogni altra considerazione (la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è da lustri, assolutamente pacifica (cfr., ad esempio, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26688; Cass. 17 ottobre 2003 n. 15547) nell’affermare che ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla L. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, per la prelazione, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto e perchè si verifichi la predetta condizione sospensiva, nell’ipotesi di rifiuto, ancorchè pretestuoso da parte del creditore di accettare l’indicato pagamento, è necessario – in difetto di norme specifiche sul punto – che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell’art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso dal momento che l’art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, solo evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all’accettazione reale ovvero – in caso di mancata accettazione – all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito dell’offerta a norma dell’art. 1210 cod. civ. e nella specie non risulta in alcun modo che vi sia stato, oltre che l’offerta, il deposito del prezzo accertato con pronunzia passata in cosa giudicata) i motivi sopra riassunti non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

La sentenza 28 gennaio 1993 della Corte di appello di Napoli oltre a prevedere (singolarmente) che il pagamento del prezzo da parte del retraente dovesse avvenire non in favore del retrattato ma dell’originale alienante il fondo (che già aveva riscosso il corrispettivo del caso dal proprio acquirente e era terzo, pertanto, rispetto all’azione di riscatto) ha fissato, per tale pagamento, il termine di giorni 30 dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, da comunicarsi anche personalmente al R..

Atteso che questa corte con la sentenza 8 febbraio 2006, ha cassato senza rinvio la sentenza della corte di appello di Napoli nella parte de qua e, decidendo nel merito, ha dichiarato che il prezzo del riscatto spetta a F.E. e non a I.E., il ricorrente assume (e su tale presupposto, in diritto, sono articolati i due motivi di ricorso sopra esposti) che – in realtà – il capo della pronunzia che ha fissato, per il pagamento del prezzo il termine di giorni 30 dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, è passato in cosa giudicata e che – per l’effetto – solo la comunicazione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione personalmente al R. avrebbe potuto far decorrere il termine per il pagamento del prezzo al diverso soggetto indicato dalla stessa Corte di Cassazione.

Premesso che la statuizione in questione (e la lettura che ne da la difesa del ricorrente) è – comunque – in contrasto con il non equivoco dettato normativo risultante dal combinato disposto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 5, e articolo unico della L. n. 9 del 1979, atteso che in tema di retratto agrario il termine per il pagamento del prezzo di riscatto ove sorga contestazione (come verificatosi nella specie) è di tre mesi e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto sì che è palese che era precluso alla corte di appello sia, da un lato, abbreviare i termini per il pagamento (riducendoli da tre mesi a 30 giorni) sia fissare una decorrenza, dei termini stessi, da un accadimento (la comunicazione del dispositivo da effettuarsi personalmente al R.) non solo non previsto da alcuna norma positiva (il dispositivo è comunicato al difensore della parte e non alla parte personalmente) ma totalmente diverso da quello inderogabilmente fissato dalla legge (passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto) e che le sentenze della Corte di cassazione passano in giudicato sin dal giorno della loro pubblicazione (e non come si adombra in ricorso, decorso un anno da questa) e che perchè si realizzi il giudicato non deve essere data alcuna comunicazione, della sentenza stessa, alle parti, deve trovare applicazione nella specie la regola di cui all’art. 336 cod. proc. civ..

Giusta tale ultima disposizione – che trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3129) la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata.

Certo quanto sopra è palese che la cassazione della prima sentenza della corte di appello di Napoli, impugnata nella parte relativa al pagamento in favore dell’originario alienante del prezzo di riscatto, ha importato non solo la cassazione della statuizione relativa al soggetto beneficiario del pagamento ma anche di quella relativa alle modalità e ai termini del pagamento, specie tenuto presente che la sentenza faceva riferimento al dispositivo di quella sentenza (della corte di appello) e non a quella che, in caso di prosecuzione del giudizio, avesse accertato con efficacia di giudicato, il diritto al riscatto.

Il proposto ricorso, in conclusione deve essere rigettato, in applicazione de seguente principio di diritto: qualora la Corte di cassazione cassi la sentenza di appello che, accogliendo la domanda di riscatto agrario, ha disposto che il retraente deve corrispondere il prezzo del riscatto all’originario alienante entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, da comunicarsi anche personalmente al retraente, e pronunciando nel merito ha dichiarato che il prezzo di riscatto deve essere corrisposto al retrattato (e non all’originario alienante) la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte cassata e in particolare, sulla statuizione relativa ai termini del pagamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 9049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 dicembre parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed il ricorso, dunque, è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 alla quale il Collegio ha trovato inammissibile la richiesta di parte ricorrente, come nel prosieguo verrà indicato.

Al riguardo è da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza esecutiva, sia indeterminata o futura.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-11-2011, n. 40083

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Imperia con cui era stata affermata la sua responsabilità per il delitto di minacce in danno della ex convivente B.M., con irrogazione di pena pecuniaria.

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per l’inadeguatezza della motivazione, con cui era stata fondata l’affermazione di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della donna, nonostante la stessa sentenza dia atto del vivo contrasto esistente tra le parti, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad attenta valutazione gli assunti accusatori.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che la sentenza impugnata, pur nella sua stringatezza, ha ritenuto di conferire credibilità agli assunti accusatori della signora B., rilevando come l’istruttoria dibattimentale non avesse consentito l’acquisizione di elementi che ne consigliassero una valutazione di particolare prudenza, e del resto i motivi di ricorso sono talmente generici da sfiorare la soglia dell’ammissibilità.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.