Corte Costituzionale, Sentenza n. 148 del 2004 CITAZIONE PENALE GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 24 marzo 2003 la Corte di appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo.

La rimettente premette che, con decreto depositato il 12 settembre 2001, era stato disposto il giudizio immediato nei confronti di un soggetto imputato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Il decreto, nel quale il termine per la richiesta del giudizio abbreviato o dell’applicazione della pena era erroneamente indicato in sette giorni anziché in quindici, era stato notificato all’imputato il 17 settembre 2001; l’avviso della data fissata per il giudizio era stato notificato al difensore il 9 ottobre 2001, quando anche il termine di quindici giorni era comunque già decorso.

Nella fase degli atti introduttivi del giudizio di primo grado la difesa dell’imputato aveva eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato per l’erronea indicazione del termine, chiedendo altresì che l’imputato fosse rimesso in termini per la richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato; entrambe le richieste erano state respinte dal primo giudice con ordinanza del 19 novembre 2001 e poi con sentenza del 24 giugno 2002, con la quale l’imputato era stato condannato a sette mesi di reclusione.

L’imputato aveva interposto appello riproponendo l’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato ed aveva dedotto a tal proposito che la «indebita compressione» del termine indicato nell’avviso prescritto dall’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., costituiva «violazione di una disposizione concernente l’intervento dell’imputato», con conseguente nullità del decreto stesso a norma dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., essendo evocabile nel caso in esame la sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, secondo cui l’avviso concernente la facoltà di ricorrere ai riti alternativi è funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa. Decorso il termine di sette giorni indicato nel decreto, l’imputato poteva infatti essersi determinato a contattare il proprio difensore solo in prossimità della data dell’udienza fissata per il giudizio, sulla base dell’erroneo convincimento di non avere alcuna alternativa al dibattimento. Nel caso di specie, poi, la gravità della violazione era «ancora più evidente, posto che il decreto era stato notificato al difensore quando erano già decorsi i quindici giorni utili» e che, secondo la pacifica interpretazione data alla norma in questione dalla Corte di cassazione, prima che la Corte costituzionale ne dichiarasse la incostituzionalità con la sentenza n. 120 del 2002, depositata il 16 aprile, il termine di quindici giorni per optare per i riti alternativi decorreva dalla notifica del decreto all’imputato e non dall’avviso al difensore.

2. – Ciò premesso, la Corte di appello osserva che, in punto di fatto, le prospettazioni dell’appellante sono esatte, essendo certa, in particolare, l’erronea indicazione del termine di sette giorni, evidentemente frutto di un omesso aggiornamento del già predisposto modello di decreto dopo che il termine era stato aumentato a quindici giorni dall’art. 14 della legge 1° marzo 2001, n. 63, e che tale inesattezza aveva determinato «una situazione di insufficienza dell’avviso di cui all’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., avendo compresso il termine dilatorio previsto (peraltro, a pena di decadenza) dall’art. 458 cod. proc. pen. per fare valere la scelta per i riti alternativi ed avendo, comunque, al riguardo, fornito al destinatario una indicazione fuorviante, suscettibile di incidere sulle sue determinazioni». Decorsi i sette giorni menzionati nel decreto, l’imputato era infatti «autorizzato a ritenere, erroneamente, ormai precluso il ricorso ai riti alternativi e conseguentemente inutile la presentazione di una istanza in tal senso».

L’eccezione di nullità, prosegue la rimettente, era stata rigettata dal primo giudice in base al duplice rilievo che tra le ipotesi di nullità del decreto di giudizio immediato non è prevista la omessa indicazione dell’avviso in questione e che l’art. 456 cod. proc. pen. non contempla la necessità di menzionare anche il termine entro il quale far valere l’opzione per i riti alternativi.

La Corte di appello ritiene invece che «nel valutare la materia l’interprete non può non considerare i principi dettati da altra norma che regola un caso del tutto analogo», e cioè il comma 2 dell’art. 552 cod. proc. pen., «che ha riformulato il precedente art. 555 cod. proc. pen. e, recependo il principio affermato, in relazione a quest’ultima disposizione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995», ha previsto la nullità del decreto di citazione per la mancanza o la insufficienza dell’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 cod. proc. pen., ovvero domanda di oblazione.

Applicando lo stesso principio si dovrebbe dunque ritenere che il decreto introduttivo del giudizio sia nullo, posto che l’erronea menzione del termine «radica una insufficiente ed, anzi, fuorviante formulazione del prescritto avviso». Tuttavia secondo la Corte di appello non sarebbe possibile addivenire alla declaratoria di nullità in via interpretativa, in quanto, da un lato la stessa sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva specificamente tale causa di nullità, impone di ritenere che l’ipotesi in questione non integra una nullità di ordine generale desumibile sistematicamente dall’applicazione dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., dall’altro il regime di tassatività delle nullità non consente di fare applicazione analogica della ipotesi di nullità delineata dalla Corte costituzionale, da ritenere, per quanto ora detto, “specifica”.

Ad avviso della Corte rimettente, non resterebbe perciò altra soluzione che sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame. Essa infatti, non prevedendo la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato in caso di mancanza, insufficienza o inesattezza della indicazione dell’avviso circa la facoltà di chiedere riti alternativi, reca un potenziale pregiudizio all’esercizio di tale facoltà. Alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, risulterebbero perciò violati: l’art. 3 Cost., a causa della difformità di disciplina per casi – quello regolato dall’art. 552, comma 2, cod. proc. pen. e quello in esame – che «presentano natura sostanzialmente identica»; il diritto inviolabile della difesa in ogni stato e grado del procedimento sancito dall’art. 24 Cost.; l’art. 111 Cost., che riconosce all’imputato il diritto di disporre «del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

3. – E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato in diritto

1. – La Corte di appello di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena.

Nel ripercorrere le vicende processuali del giudizio di primo grado, la Corte di appello rimettente aderisce, in punto di fatto, alle argomentazioni svolte dall’imputato appellante nei confronti della sentenza di condanna, rilevando che l’erronea indicazione del termine di sette giorni, anziché di quindici giorni, entro cui l’imputato, a norma del combinato disposto degli artt. 456, comma 2, e 458, comma 1, cod. proc. pen., può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena, ha determinato «una insufficiente ed, anzi, fuorviante formulazione del prescritto avviso».

Secondo il rimettente, la situazione sarebbe del tutto analoga a quella esaminata da questa Corte nella sentenza n. 497 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del previgente art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore in caso di mancanza o insufficienza dell’avviso circa la facoltà dell’imputato di ricorrere ai riti alternativi. A seguito di tale sentenza il legislatore aveva poi introdotto la sanzione di nullità nel comma 2 dell’art. 552 cod. proc. pen., che disciplina il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica. Secondo la difesa della parte privata nel giudizio a quo, l’ipotesi in esame dovrebbe dunque integrare una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato ex art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

Il rimettente esclude peraltro di poter pervenire in via interpretativa a tale soluzione: dalla stessa sentenza n. 497 del 1995 si desumerebbe infatti che la Corte costituzionale si è risolta a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma allora censurata proprio sul presupposto che l’omissione o l’insufficienza dell’avviso non integra una nullità di ordine generale ricavabile direttamente dall’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

La Corte di appello solleva pertanto questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost., a causa della difformità di disciplina rispettivamente riservata dall’art. 552, comma 2, cod. proc. pen. e dalla norma in esame a casi che «presentano natura sostanzialmente identica»; con l’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa; con l’art. 111 Cost., nella parte in cui sancisce il diritto dell’imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa.

2. – La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

3. – Non vi è dubbio che la sentenza n. 497 del 1995 ha preso in esame un dato normativo – la mancata previsione della sanzione di nullità in caso di omissione dell’avviso del termine stabilito a pena di decadenza dall’allora vigente art. 555, comma 2, cod. proc. pen. per presentare richiesta di giudizio abbreviato – corrispondente a quello dell’art. 456 cod. proc. pen., che contempla anch’esso l’avviso che l’imputato può esercitare la facoltà di chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato entro un termine stabilito a pena di decadenza, ma non prevede espressamente alcuna sanzione processuale in caso di mancanza o insufficienza dell’avviso.

In effetti, tenuto conto della natura di atto complesso del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore e della struttura bifasica che connotava il relativo procedimento, la sanzione di nullità introdotta dalla sentenza n. 497 del 1995 in caso di omissione dell’avviso trovava «la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato» entro il termine di quindici giorni stabilito a pena di decadenza (v. sentenza n. 101 del 1997), in un contesto processuale del tutto omogeneo alla disciplina oggi censurata.

Anche nell’ipotesi in esame il termine di decadenza entro cui chiedere l’applicazione della pena o il giudizio abbreviato è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti speciali. La violazione della regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta perciò anche in questo caso la violazione del diritto di difesa.

Al riguardo, questa Corte ha più volte ribadito che la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa (cfr., tra molte, oltre alla sentenza n. 497 del 1995, le sentenze n. 76, n. 101 e n. 214 del 1993, n. 265 del 1994, n. 70 del 1996, tutte nel senso che sarebbe lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali per un errore a lui non imputabile). Da ultimo nella sentenza n. 120 del 2002, proprio in relazione al termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, la Corte ha puntualizzato che il diritto di difesa va qui inteso come possibilità di ricorrere anche all’assistenza tecnica del difensore, stabilendo che il termine deve decorrere dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Tuttavia non è esatto ritenere, come fa il rimettente, che l’ordinamento vigente non preveda, nell’ipotesi in esame, la nullità del decreto per mancanza o insufficienza dell’avviso. L’effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle più incisive forme di “intervento” dell’imputato, cioè di partecipazione “attiva” alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall’art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

Contrariamente all’assunto del giudice rimettente, questa conclusione non è smentita dalla sentenza n. 497 del 1995, il cui reale valore prescrittivo risiede nella affermazione che il diritto di difesa è suscettibile di essere leso ogni volta che l’omissione o l’insufficienza dell’avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi, tale da pregiudicarne irreparabilmente l’esercizio, non sia sanzionata con la nullità.

La norma censurata deve perciò essere applicata, in combinato disposto con l’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., nel senso che l’omissione o l’insufficienza dell’avviso circa la facoltà di chiedere i riti alternativi determina una nullità di ordine generale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 34 Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dr. T.G., in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, partecipava al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente odontoiatria presso la Usl n. 1 di Venosa. L’odontoiatra, dapprima ammesso con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione, una volta appreso di essere risultato vincitore del concorso, diffidava l’amministrazione sanitaria a provvedere alla sua assunzione.

La Asl con nota 29 luglio 2005 n. 42740 indirizzata al dr. T.G., precisando che la procedura concorsuale alla quale l’istante aveva partecipato non era stata ancora definita con l’approvazione della graduatoria, richiamava la pronunzia del Consiglio di Stato 7 Giugno 2004, n. 3597, in tema di necessità del diploma di specializzazione, sia per gli odontoiatri che per i medici odontoiatri, per l’accesso al primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio sanitario nazionale.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso il provvedimento che lo aveva ammesso a partecipare alla procedura concorsuale con riserva, il dr. T.G. ha proposto ricorso notificato in data 26 ottobre 2005 e successivamente depositato in data 3 novembre 2005, deducendo i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione del bando di concorso; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;

2) violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha introdotto la laurea in odontoiatria; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Con memoria depositata in data 22 novembre 2005 si è costituita in giudizio la Usl n. 2 di Venosa, eccependo, in via preliminare: l’irricevibilità per tardività del ricorso; la sua inammissibilità per carenza di interesse, nonché per omessa impugnazione del bando e per la tardiva impugnazione del provvedimento di ammissione con riserva; l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nel merito, l’amministrazione eccepisce l’infondatezza del ricorso, affermando la legittimità dell’operato dell’amministrazione, peraltro conforme all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la decisione 7 Giugno 2004, n. 3597.

Con successiva memoria del 24 giugno 2010 l’amministrazione rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato la deliberazione della ASL di Venosa 13 marzo 2008, n. 179, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale, con la soppressione della funzione di odontostomatologia cui afferivano i posti di dirigente medico di odontoiatria relativi al concorso per cui è causa.

Nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005 la domanda cautelare è stata abbinata alla trattazione del merito.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1.- In via preliminare, va sgomberato il campo dalla profilata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo, a norma dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Nella specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, non vantando il ricorrente nei confronti dell’amministrazione alcun diritto all’assunzione, ma solo l’interesse ad una corretta valutazione dei titoli di legittimazione per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo di dirigente medico odontoiatria.

Oggetto del ricorso è infatti la contestazione di atti della procedura concorsuale, la quale è stata arrestata nei confronti del ricorrente con l’impugnato provvedimento n. 42740 del 29 luglio 2005, che nega al dr. G., vincitore del concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico odontoiatria, l’accesso alla dirigenza sanitaria, in quanto privo del titolo di specializzazione.

1.1.- Quanto alle ulteriori eccezioni processuali formulate dall’amministrazione resistente, il Collegio ritiene di poter prescindere dal loro esame, attesa la infondatezza del ricorso nel merito.

2.- Nel merito, al fine di consentire una previa illustrazione del quadro normativo di riferimento senza sacrificare le esigenze di sinteticità della trattazione, oggi prescritta dall’art. 3,comma 2, del codice del processo amministrativo, occorre iniziare con l’esame del secondo motivo di ricorso.

3.- Con il secondo motivo di ricorso il dr. G. lamenta la violazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, affermando che il requisito della specializzazione in odontoiatria sarebbe superfluo per coloro che conseguono la laurea in odontoiatria, trattandosi, a differenza della laurea in medicina, di una laurea già specialistica, sicché, a parere del ricorrente, il laureato in odontoiatria "non deve dimostrare di saper fare l’odontoiatra, perché siffatta qualificazione specialistica è allo stesso già riconosciuta per effetto del conseguimento della laurea e del superamento dell’esame di Stato". Il ricorrente afferma inoltre che la professione di odontoiatria a norma della citata disciplina può essere esercitata anche dai laureati in medicina e chirurgia, a condizione che siano in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico. Di qui il diploma di specializzazione richiesto dall’art. 28 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, a parere del dr. G., sarebbe riferibile esclusivamente ai soggetti in possesso della laurea in medicina e non anche ai laureati in odontoiatria.

Infine, il ricorrente afferma che il laureato in odontoiatria non potrebbe comunque conseguire il diploma di specializzazione richiesto dal D.P.R. 483/97, essendo state soppresse, in seguito all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria, le scuole di specializzazione in odontoiatria

3.1.- Il motivo è infondato.

L’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), il quale stabilisce, per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario, i requisiti necessari. Con specifico riferimento al concorso per l’accesso al livello di dirigente odontoiatra l’art. 28 del D.P.R. n. 483 del 1997 ha previsto, tra i requisiti per la partecipazione al concorso al primo livello dirigenziale odontoiatra, per un verso, per i laureati in odontoiatria, oltre alla laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’albo, anche la specializzazione, mentre per laureati in medicina e chirurgia, oltre alla specializzazione in odontoiatria, che li abilita all’esercizio della professione di odontoiatra, anche un ulteriore diploma di specializzazione. La necessità di una doppia specializzazione per i medici che intendano partecipare al concorso da dirigente odontoiatra è confermata dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, secondo il quale "la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso". I medici che hanno conseguito la specializzazione in odontoiatria sono infatti equiparati agli odontoiatri, in quanto entrambi possono esercitare la professione di odontoiatra. Se, dunque, la specializzazione in odontoiatria (soppressa a seguito dell’istituzione del corso di laurea in odontoiatria) per i laureati in medicina e la laurea in odontoiatria per gli odontoiatri (oltre all’iscrizione all’albo dei medici chirurgi e degli odontoiatri) sono requisiti sufficienti per l’esercizio dell’attività libero professionale di odontoiatra, non lo sono per ricoprire l’incarico di dirigente odontoiatra del S.S.N.. Per l’accesso a tale qualifica, infatti, sia i medici odontoiatri sia gli odontoiatri devono essere in possesso del diploma di specializzazione afferente al posto da ricoprire, fatta salva comunque la possibilità di accesso con una specializzazione in una disciplina affine, come consentito dall’art. 15, comma 7, del d.lgs. n.502 del 1992.

Facendo applicazione alla controversia in esame di quanto sin qui detto, si giunge a concludere che la laurea in odontoiatria, se abilita allo svolgimento della professione, non è requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del S.s.n., per l’accesso al quale l’ordinamento ha previsto il possesso non solo della laurea ma anche della specializzazione (in senso conforme, cfr. ex multis: Consiglio Stato, sez. IV, 07 giugno 2004, n. 3597; Consiglio Stato, sez. I, 21 gennaio 2009, n. 3610).

Alla stregua delle considerazioni svolte si rivela pure inconferente la tesi del ricorrente, secondo il quale l’odontoiatra non potrebbe conseguire il diploma di specializzazione per via della soppressione delle scuole di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria in seguito all’introduzione del corso di laurea in odontoiatria.

Osserva, infatti, il Collegio che, alla luce del contesto normativo sopra delineato, la specializzazione richiesta all’odontoiatra al fine di poter partecipare al concorso per l’accesso al posto di dirigente odontoiatra può essere conseguita in una delle discipline previste nelle scuole di specializzazione istituite presso le università (dapprima dal D.M. 4 marzo 2002 che istituì le scuole di specializzazione in ortognatodonzia e chirurgia orale e successivamente riordinate dal D.M. 1 agosto 2005, come modificato dal D.M. 31 luglio 2006) al fine del conseguimento di uno dei seguenti diplomi di specializzazione: Chirurgia Orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria Pediatrica e Odontoiatria Clinica Generale.

E’comunque fatta salva la possibilità per l’odontoiatra di accedere alla dirigenza sanitaria, non solo con il possesso della specializzazione in uno dei profili di apprendimento propri delle branche dell’odontoiatria come i diplomi di specializzazione sopra indicati, ma anche con il possesso del diploma di specializzazione in una "disciplina affine", quale, ad esempio, la classe di specializzazione in Statistica sanitaria e Biometria, alla quale possono accedere anche i laureati (ovvero coloro che hanno conseguito la laurea specialistica oppure la laurea in odontoiatra e protesi dentaria con il vecchio ordinamento) in odontoiatria.

4.- Passando ora all’esame del primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, nonché la violazione del bando di concorso, poiché nel fac simile di domanda allegata al bando medesimo era previsto che il candidato dichiarasse di essere in possesso "o" della laurea in medicina, oltre alla specifica specializzazione "o" della laurea in odontoiatria. Sicché il dr. G. si sarebbe conformato a quanto previsto nel fac simile di domanda contenuta nel bando e pertanto sarebbe illegittimo l’operato dell’amministrazione teso a pretendere il titolo di specializzazione anche per i laureati in odontoiatria, requisito che, a parere del ricorrente, non sarebbe stato richiesto dal bando di concorso. L’amministrazione, dunque, per l’accesso alla qualifica di dirigente odontoiatria avrebbe arbitrariamente introdotto un requisito ulteriore (il diploma di specializzazione in odontoiatria) non solo non richiesto dal bando, ma assorbito dalla laurea in odontoiatria. Di talchè il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non solo sarebbe contrario al bando di concorso, ma anche ai principi di eguaglianza, imparzialità e trasparenza ai quali le amministrazioni dovrebbero funzionalizzare il loro operato.

4.1.- Anche tale doglianza, sulla scia delle considerazioni svolte (supra: paragrafo 3.1) che qui si intendono richiamate, va disattesa.

Il bando di concorso al punto c) prevedeva inequivocabilmente, tra i requisiti di partecipazione, quelli specificamente richiesti dall’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e cioè: a) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero la laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatria; b) la specializzazione nella disciplina; c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Orbene il bando prevedeva espressamente, tra i requisiti prescritti per l’accesso, oltre al diploma di laurea, anche il diploma di specializzazione e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il quale dispone che "la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatria non è valida ai fini dell’ammissione al concorso".

Tale norma è diretta ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra, in virtù del possesso della specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Come già chiarito (supra: par. 3.1.) la specializzazione in odontoiatra non è sufficiente per l’accesso al primo livello dirigenziale di odontoiatria, ma a tal fine è necessario che i medici odontoiatri posseggano un" ulteriore diploma di specializzazione.

Ciò premesso, l’interpretazione del bando di concorso prospettata dal ricorrente, secondo la quale gli odontoiatri potrebbero accedere al posto di dirigente odontoiatra pur non essendo in possesso del diploma di specializzazione, oltre che contrastante con le prescrizioni di cui al punto c) del bando e con l’art. 28 del regolamento di cui al D.P.R. n. 483 del 1997, si porrebbe in aperto contrasto con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito dall’art. 3 Cost., atteso che, mentre per i medici sarebbe richiesta una doppia specializzazione, per gli odontoiatri sarebbe sufficiente il solo diploma di laurea.

4.1.1.- Né può attribuirsi alcun rilievo al contenuto del fac simile di domanda allegato al bando, il quale per i laureati in odontoiatria non contemplava la dichiarazione relativa al possesso del titolo di specializzazione, poiché è solo il bando di concorso l’atto deputato a dettare la regole della procedura concorsuale. Infatti il facsimile di domanda ha soltanto una finalità pratica di agevolare, da un lato, i partecipanti nella redazione degli atti e dall’altro l’Amministrazione nel riscontro degli stessi.

L’amministrazione, pertanto, comunicando definitivamente al ricorrente la mancanza dei requisiti per partecipare al concorso di dirigente odontoiatria, aveva operato nel rispetto sia del bando sia dell’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, disposizioni che non lasciavano residuare alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all’amministrazione procedente.

5.- Dalla infondatezza dei motivi di ricorso proposti discende che gli atti impugnati non sono inficiati dai vizi denunziati, essendosi l’amministrazione pienamente conformata al bando di concorso, il quale a sua volta recepiva la disposizione regolamentare di cui all’art. 28 del d.p.r. n. 483/1997 (non impugnata) che prevede espressamente il possesso del duplice requisito, della laurea in odontoiatria e della specializzazione per l’accesso al ruolo di dirigente odontoiatra.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

6.- Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, poiché il fac simile di domanda allegato al bando di gara, così come redatto, ha ingenerato incertezza in ordine alla sufficienza della laurea in odontoiatria quale requisito di accesso al concorso da dirigente odontoiatra.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 191 Responsabilità civile del datore di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente del Comune di Massafra ha impugnato la deliberazione n. 786 del 17 novembre 1998, con la quale la Giunta municipale del Comune di Massafra ha approvato la graduatoria per l’attribuzione del livello economico differenziato (l.e.d.), relativamente alla 7^ qualifica funzionale, nella quale la ricorrente risulta collocata al 2° posto con punti 18,67, dopo il dipendente L.C. cui sono stati attribuiti punti 43,94.

La ricorrente, unitamente alla domanda demolitoria, formula domanda di accertamento del suo diritto alla attribuzione del l.e.d. relativo alla 7^ q.f. e, contestualmente, domanda di condanna della amministrazione comunale al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria.

In particolare, la ricorrente contesta la legittimità dell’azione amministrativa del Comune di Massafra per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione degli artt. 16 lett. e) e 17 lett. e) del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificati dall’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Incompetenza;

2. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 333/1990 anche in relazione alla violazione ed errata applicazione del Regolamento L.E.D. di cui alla deliberazione consiliare n. 34 del 9 marzo 1993. Violazione ed erronea applicazione dei principi in materia di costituzione del rapporto di pubblico impiego e di inquadramento del personale ai sensi e per gli effetti del DD.PP.RR. n. 347/1983 e n. 333/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità ed ingiustizia manifesta. Sviamento. Illegittimità autonoma ed in via derivata;

3. Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. Violazione del principio di trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241, con particolare riferimento all’art. 3. Violazione ed errata applicazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 333/1990 anche in relazione alla violazione ed errata applicazione del Regolamento L.E.D. approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 9.03.1993. Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione, perplessità ed ingiustizia manifesta. Sviamento;

4. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 333/1990, anche in relazione alla violazione ed errata applicazione del Regolamento L.E.D. approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 9.03. 1993. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Massafra, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, la reiezione.

Con Ordinanza n. 229/1999 è stato ingiunto al Comune di Massafra di provvedere ad alcuni incombenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

1. Con il primo motivo del gravame, la ricorrente deduce anzitutto l’incompetenza della Giunta comunale in ordine alla adozione dell’atto gravato. Essendo l’attribuzione del livello economico differenziato un atto di natura gestionale, esso avrebbe dovuto essere adottato con determinazione del dirigente dell’Ufficio personale.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

E’ bensì vero che l’art 51, comma 3 lett. e) della legge 8 giugno 1990 n. 142 (vigente ratione temporis) attribuiva ai dirigenti "gli atti di amministrazione e gestione del personale" e che l’atto di attribuzione del livello economico differenziato deve essere sussunto nella categoria degli atti di gestione del personale dipendente.

Tuttavia, a ben vedere, nel caso di specie, la Giunta comunale si è limitata ad approvare, con atto deliberativo, la graduatoria predisposta dal dirigente per l’attribuzione del l.e.d. relativo alla 7^q.f., allegata sub a) alla medesima deliberazione.

Coerentemente con il carattere recessivo attribuito dalla legislazione più recente ai vizi di carattere meramente formale (art. 21 octies della legge n. 241/1990), il Collegio ritiene, pertanto, che la censura debba essere respinta.

2. Con il secondo articolato motivo di gravame, la ricorrente ripercorre tutta la carriera del controinteressato (L.C.), a far data dal deliberazione del Commissario straordinario n. 100 del 18 febbraio 1977, con la quale erano state conferite al medesimo le funzioni di messo di conciliazione ed arriva alla conclusione che questi sarebbe stato illegittimamente assunto alle dipendenze del Comune di Massafra ed altrettanto illegittimamente inquadrato, con deliberazione di G.M. n. 475 del 2 aprile 1984, nella IV^ q.f., con il profilo di "messo notificatore".

La ricorrente contesta, altresì, la legittimità dei successivi atti di inquadramento, ivi compresa l’attribuzione al Sig. L.C., a seguito di concorso interno, del posto di Responsabile Area CED – VII^ q.f.

Dalla dedotta illegittimità dell’atto di assunzione e dei successivi atti di inquadramento del Sig. L.C. la ricorrente fa derivare l’illegittimità della attribuzione al medesimo del livello economico differenziato (l.e.d.) per la 7^ q.f.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale ai provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti antecedenti alla c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego deve essere attribuita natura autoritativa e non paritetica; ne consegue che ogni pretesa a riguardo, in quanto incidente su posizioni di interesse legittimo, può essere fatta valere solo mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V 13 agosto 2007 n. 4439; Consiglio di Stato, Sez. IV 20 dicembre 2005 n. 7257; Consiglio di Stato, Sez. V 1° agosto 2001 n. 4186; Consiglio di Stato, Sez. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2003 n. 7250).

Conformemente ai superiori principi ermeneutici, è evidente che la legittimità dei provvedimenti di inquadramento contestati dalla ricorrente (alcuni dei quali risalgono ad oltre venti anni dalla proposizione dell’odierno gravame) avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente, entro il prescritto termine decadenziale, e che lo scrutinio della legittimità dei predetti provvedimenti non può trovare ingresso, neppure in via incidentale, nel presente giudizio, attraverso la loro disapplicazione, in quanto l’azione di accertamento può essere proposta davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, solo quando vengono fatti valere diritti soggettivi.

3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, evidenziando che l’amministrazione comunale di Massafra, nel respingere il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente medesima, si sarebbe limitata a ritenerlo infondato, senza addurre alcuna motivazione a riguardo.

La censura è infondata.

Nell’atto di opposizione del 21 ottobre 1998 la ricorrente contesta la legittimità dell’inserimento del Sig. L.C. nella graduatoria per l’attribuzione del l.e.d. della 7^ q.f., "non essendo lo stesso in possesso dei requisiti di legge previsti per l’attribuzione del L.E.D. Tanto in ragione del fatto, che detto dipendente, risulta inquadrato difformemente al D.P.R. n. 347/83 ed al D.P.R. 333/90".

Orbene, la predetta impugnativa si presenta estremamente generica, senza contenere alcuna specifica indicazione delle ragioni della dedotta illegittimità, essendosi la ricorrente limitata a dichiarare che gli atti di inquadramento del Sig. L.C. non sarebbero conformi al D.P.R. n. 347/83 ed al D.P.R. 333/90.

Oltre a tale assorbente profilo, il Collegio fa rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’amministrazione non ha l’obbligo di provvedere sulla istanza di riesame e di revisione di un inquadramento già disposto nei confronti di un suo dipendente, in quanto è libera di valutare se l’inoppugnabilità dei propri atti meriti o meno di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo e delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici (Consiglio di Stato, Sez. VI 12 novembre 2003 n. 7250).

Nel caso di specie, deve ritenersi che, essendo stata dedotta nel ricorso in opposizione (peraltro, in maniera generica) l’illegittimità di atti di inquadramento divenuti ormai inoppugnabili, l’amministrazione comunale non fosse tenuta a fornire specifiche e puntuali motivazioni in ordine a provvedimenti i cui effetti si erano ormai consolidati, e ciò anche al fine di evitare una riapertura dei termini di impugnativa.

4. Con l’ultimo motivo di gravame, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di punti 26,03 per titoli di servizio, che le avrebbe consentito di conseguire il punteggio complessivo di punti 44,90 e, quindi, di essere collocata al posto n. 1 della graduatoria impugnata.

La censura è palesemente inammissibile, per genericità, in quanto la ricorrente non solo non prova, ma neppure allega gli elementi per i quali l’amministrazione le avrebbe dovuto attribuire il preteso punteggio ulteriore.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Il Collegio, tuttavia, in relazione alla natura della controversia, ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n.4 del 22 gennaio 2005, che ha respinto il ricorso n. 570 del 2003 proposto dal signor N.T. avverso il provvedimento ministeriale del 26 giugno 2003, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana per insussistenza di una situazione economica sufficiente a garantire il sostentamento dell’istante.

L’appellante reitera in questo grado d’appello i motivi già dedotti in primo grado, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, sia al contrario riconosciuta in suo favore la sussistenza delle condizioni di legge per fruire della cittadinanza italiana.

Si è costituita la intimata Amministrazione dell’interno per resistere al ricorso in appello e per chiederne il rigetto.

All’udienza del 18 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.

2. L’appello è infondato.

L’appellante non contesta le circostanze fattuali esposte nella sua originaria istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e cioè per la presenza da oltre un decennio sul territorio dello Stato); in particolare, di avere nella predetta istanza dichiarato la posizione " a carico" della moglie ed un reddito inferiore ad annui 20.000.000 di lire (in particolare un reddito pari a 15.000.000 di lire, salvo a precisare successivamente in ricorso di aver dichiarato nel modello "unico" un reddito pari a 19.950.000 lire.

Ritiene il Collegio che sulla base di tali evidenziate circostanze l’Amministrazione abbia legittimamente negato al ricorrente la concessione della cittadinanza italiana, atteso che il presupposto imprescindibile per fruire di tale provvedimento ampliativo – in base alla normativa di settore – è indubbiamente quello di avere redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia. L’acquisizione di tale nuovo importante status, infatti, si deve tradurre non già solo in un beneficio per l’interessato, ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i doveri di solidarietà sociale (ed in primis il dovere di contribuire alla spese pubbliche, mercè la imposizione tributaria), nella misura minima determinata dal legislatore.

Ora, poiché ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990 n. 8 (nonché ai sensi dell’art. 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995 n. 549), i titolari di reddito complessivo lordo fino a 22.000.000 sono esentati, ove abbiano il coniuge a carico, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la giurisprudenza ha ritenuto che tale limite reddituale possa rappresentare valido parametro al fine di valutare la sufficienza dei mezzi di sostentamento in capo a chi intende ottenere la cittadinanza italiana.

Da questo punto di vista, l’odierno appellante non ha dimostrato di avere redditi sufficienti, considerato che nella istanza di concessione della cittadinanza ha prospettato di avere il coniuge a carico.

Né giova al ricorrente l’aver dedotto che, negli anni successivi alla proposizione della sua istanza (risalente al gennaio del 2001), il suo reddito personale da lavoro si sarebbe vieppiù incrementato, ovvero che il proprio coniuge non risulterebbe più a suo carico.

Come ha correttamente posto in luce dal Tar, ciò che conta è la situazione di fatto che l’istante rappresenta alla Amministrazione, non avendo quest’ultima, nei procedimenti destinati a concludersi con atti ampliativi, alcun onere di verificare l’attendibilità (anche alla luce di eventuali diverse sopravvenienze) di fatti e circostanze prospettate a proprio favore dall’interessato (che avrebbe anche potuto integrare la documentazione originariamente allegata all’istanza).

Naturalmente, le sopravvenienze che integrino nuove condizioni legittimanti la domanda di cittadinanza saranno suscettibili di essere rappresentate alla Amministrazione e da quest’ultima utilmente apprezzate nell’ambito di nuova e successiva istanza dell’interessato, non costituendo ostacolo il già adottato provvedimento negativo (che si intende pur sempre superabile, in base alla clausola rebus sic stantibus).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del secondo grado di lite seguono la soccombenza, nella limitata misura giustificata dalle emerse circostanze, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 478 del 2006, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la impugnata sentenza.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di lite in favore della Amministrazione appellata e liquida dette spese in complessivi Euro 1000,00 (mille), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.