Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 04-03-2011, n. 8761 Remissione del debito

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 18 marzo 2010, depositata in cancelleria il primo aprile 2010, Magistrato di Sorveglianza di Lecce rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di M.A. volta a ottenere la remissione del debito ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56 relativamente all’importo di Euro 1000 dovute a titolo di Cassa delle Ammende.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione M.A. chiedendone l’annullamento per il seguente profilo:

– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 6, comma 2; il giudice, nel respingere l’istanza, anzichè far riferimento, onde valutare la buona condotta, al periodo di carcerazione sofferto dal richiedente e relativo alle condanne del 1991, 1993, 1997 e 2004 ha preso invece in considerazione il fatto successivo dell’arresto, avvenuto in data 26 gennaio 2009, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Lecce.

3.1 – Occorre preliminarmente evidenziare che parte della richiesta di remissione del debito è stata chiesta in relazione a un titolo di spesa che concerne il pagamento di una somma da versarsi alla Cassa delle Ammende. Sul punto è appena il caso di rammentare la giurisprudenza risalente (ma mai contraddetta di questa Corte di legittimità) secondo cui la remissione del debito, prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56 e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 96, riguarda solo le spese del procedimento e di mantenimento e non è estensibile quindi alle sanzioni pecuniarie da versare alla Cassa delle Ammende che hanno infatti natura disciplinare (Cass., Sez. 1, Od., 14 giugno 1979, n. 1897, rv. 142750, Dammone). Di tale profilo il giudice di rinvio dovrà tenere in debito conto.

3.2. – Tanto premesso, va invero dapprima rilevato come per le disposizioni in materia ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 sulle spese di giustizia) al fine di ottenere il beneficio richiesto, occorre la contemporanea ricorrenza di due requisiti: la buona condotta e le disagiate condizioni economiche, di talchè la mancanza, nel caso concreto, anche di uno solo di tali presupposti già impedisce, di per sè, la concessione della chiesta remissione del debito.

Il Magistrato di Sorveglianza ha nella fattispecie rigettato l’istanza avendo valutato la carenza della buona condotta in dipendenza della constatazione che il condannato, successivamente alla commissione del reato per il quale vi era stata condanna espiata, fosse stato attinto da un’ordinanza di misura cautelare e quindi sottoposto a nuova restrizione della libertà. 3.3. – Ciò precisato, va chiarito, in relazione al requisito specifico della buona condotta, in tema di remissione del debito, che la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha già avuto modo di affermare che il periodo da prendere in considerazione è limitato e circoscritto alla condotta tenuta dal soggetto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, valutata secondo i parametri di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, non potendo essere considerata ostativa al beneficio in parola nè la commissione di fatti anteriori alla medesima condanna, posto che non esiste ancora un debito suscettibile di remissione, nè la perpetrazione di reati relativi al periodo extra moenia (Cass., Sez., 1, 8 maggio 2009, n. 22376, rv. 244825, Capizzi; Sez. 1, 29 settembre 2009, n. 38914, Gallico, non massimata; Sez. 1,16 gennaio 2009, n. 3752, rv. 242444, Bozza; Sez. 1, 16 gennaio 2004 n. 6178, Molinaro) dovendosi infatti ricercare la ratio della norma nella natura premiale dell’istituto e nella finalità di favorire il recupero e la risocializzazione di chi si è accertato, con sentenza definitiva, avere violato la legge penale.

3.3. – Contravvenendo a questi principi il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza avendo parametrato il proprio giudizio su un episodio specifico di devianza estraneo al periodo temporale di riferimento (vale a dire quello intramurario) atteso peraltro che il lasso di tempo trascorso dall’odierno ricorrente in ambito esterno non era neppure espressione dell’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione (Cass., Sez. 1,18 febbraio 2009, n. 10745, Mbaye;

Sez. 1, 5 marzo 2004, n. 15528, Rossetti, rv. 227644; cui adde: Sez. 1, 3 luglio 2001, n. 29860, De Pasquale, rv. 220274; Sez. 1, 25 marzo 2003, n. 27724, Palazzo, rv. 225200; Sez. 1, 15 dicembre 2004, n. 2865/2005, Mirabella, rv. 230728; Sez. 1, 15 dicembre 2004, n. 797/2005, Scremin, rv. 230545; Sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 10311, Allevi, rv. 235995) e dunque valido ai fini espiativi sicchè il nuovo episodio di devianza, proprio perchè commesso in stato di libertà, si profila del tutto scollegato a quello cui la rimessione si riferisce e pertanto irrilevante ai fini valutativi della remissione.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11340 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 7.4.2010, l’avv. Giandomenico Raggio difensore della parte offesa "Provincia Romana della Compagnia di Gesù" ricorreva per Cassazione avverso il decreto di archiviazione n. 7466/2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, in data 16.2.2010, deducendo la violazione delle norme previste a pena di nullità in riferimento all’art. 409 c.p.p., per violazione del contraddittorio.

Con memoria inviata dall’avv. Vocino Antonio, A.M., assumendo che la parte offesa si è limitata ad indicare una insufficiente valutazione del p.m. in merito a risultanze già acquisite, chiedeva il rigetto del ricorso.

L’art. 410 c.p.p., prevede che il giudice dispone l’archiviazione "de plano" con decreto motivato, nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile, e che l’opposizione va qualificata come inammissibile, ove non vengano indicati l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Considerato che l’opposizione della parte offesa ex art. 410 c.p.p. è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento senza contraddittorio con quello a seguito di rito camerale, il giudice per le indagini preliminari, il quale – nonostante l’opposizione proposta dalla parte offesa – disponga l’archiviazione del procedimento "de plano", deve motivare specificatamente in ordine all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova, valutando quindi la specificità e pertinenza delle richieste e degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova. E’, invece, preclusa – in tale sede – una valutazione della loro rilevanza ai fini della prova, ovvero una valutazione prognostica della rilevanza delle investigazioni richieste ai fini della fondatezza della notizia di reato, valutazione che va invece effettuata in sede di udienza camerale.

In difetto di motivazione (o in caso di motivazione apparente), come sopra specificato, il provvedimento è ricorribile per Cassazione, per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (cfr. Sez. 5, sent.n.16505/2006, Riv.234453; Cass.Sez. 2, sent.n.47980/2004, Riv.230707).

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione non si è espresso in ordine alla pertinenzialità e specificità degli atti di indagine richiesti, ma ha invero rilevato l’inutilità delle investigazioni suppletive, assumendo che "i mezzi di prova indicati sono inconferenti: infatti, si tratta di testimonianze volte a provare i fatti dedotti in querela, fatti che … hanno valenza civilistica", e siffatta valutazione comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibita al giudice "de plano" in costanza di opposizione; sarebbe altrimenti vanificata la funzione e la "ratio" dell’udienza camerale, prevista a seguito dell’opposizione, e – solo successivamente alla quale – il Giudice per le indagini preliminari ben potrà effettuare tutte le proprie valutazioni sull’esito prognostico delle indagini richieste.

Il provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14406 Appello

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stituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il 17 giugno 2008, che, in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di primo grado (che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda introduttiva per mancata prova delle modalità dello scontro), perchè entro il termine per proporre appello (9.4.2006) l’impugnazione era stata proposta con ricorso – sul presupposto dell’applicabilità del sopravvenuto L. n. 102 del 2006, art. 3 ed in violazione del principio di "ultrattività" del rito con il quale il giudizio era stato introdotto in primo grado – ed essendo la notifica dell’impugnazione intervenuta dopo il decorso del termine per l’appello.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando "violazione di legge", chiede alla Corte se "nel caso di modifica al codice di procedura civile, ove non venga prevista una disciplina transitoria, in ordine ai giudizi iniziati prima dell’emanazione e della pubblicazione della legge istitutiva della modifica entrata in vigore, l’applicabilità o meno della nuova norma sussista anche nel caso di appello della sentenza di primo grado resa nelle more della pubblicazione della legge e della successiva entrata in vigore". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce omessa o carente motivazione perchè la Corte non avrebbe motivato le ragioni che l’avevano indotta, all’inizio del procedimento di appello, a disporre la notifica del decreto ed a rigettare le eccezioni di rito formulate dal Fondo Vittime della Strada.

3. Resistono con controricorso, in cui chiedono il rigetto del ricorso, la B.M. S.r.l., le Assicurazioni Generali quale impresa designata per la Regione Veneto per il F.G.V.S., nonchè le Assicurazioni Generali, nella qualità di assicuratore per la R.C.A. del veicolo di proprietà della predetta società B.M., la quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato presso il procuratore domiciliatario. L’eccezione è infondata: è vero che la notifica del ricorso per cassazione alle Generali, quale assicuratrice R.C.A. della B.M. non è stata indirizzata al procuratore domiciliatario T.F.T. in Mestre, ma è altrettanto vero che allo stesso il ricorso è stato consegnato quale procuratore domiciliatario delle altri parti da lui rappresentate (la B.M. ed il Bi.). Orbene, in tale situazione, non è ravvisabile l’inesistenza della notificazione, in quanto essa non è del tutto mancata e non è stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei (v., da ultimo, Cass. n. 25350/09; 621/07, nonchè S.U. 3075/03), mentre si tratta del domicilio eletto e del procuratore domiciliatario, sia pure indicato nelle "relate" solo come procuratore delle altre parti assistite dallo stesso. Ciò non configura neanche un’ipotesi di nullità, alla luce del recente orientamento di questa S.C., secondo cui la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (Cass. S.U. 29290/08; 18034/09; 6051/10). In ogni caso, l’intimata Compagnia, nella descritta qualità, correttamente indicata ed individuata come destinataria dell’impugnazione (Cass. S.U. n. 14024/10) si è costituita nel presente grado (anche qui per mezzo del medesimo difensore della B.M. S.r.l.), di modo che l’atto ha indubbiamente raggiunto il proprio effetto, nonostante l’erronea indicazione del procuratore domiciliatario nella richiesta di notifica.

4. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa S.C. in tema di cosiddetta ultrattività del rito. E’ giurisprudenza pacifica che, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 27 maggio 2010 n. 12990;

Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 14/12/2007, n. 26294). Pertanto, nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’appello, proposto avverso sentenza pronunciata all’esito di giudizio celebrato in primo grado con rito ordinario, si rivela inammissibile allorchè la notifica del ricorso sia avvenuta, come nella specie, dopo la scadenza del termine d’ impugnazione.

5. Il secondo motivo è inammissibile, per mancanza del "momento di sintesi", oltrechè per l’assoluta indeterminatezza della sua stessa formulazione.

6. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della mutevolezza del quadro normativo e dell’assenza, all’epoca, di un regime transitorio, per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15891 sanitari

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Svolgimento del processo

Con decisione del 28 novembre 2008 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie rigettava il ricorso di M. M. avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri che gli aveva irrogato la sanzione di quattro anni di interdizione dalla professione per avere nella sua qualità di medico consentito l’esercizio abusivo della professione ad altre persone non abilitate e per aver agevolato la G., conosciuta come " (OMISSIS)", nella realizzazione di truffa ed altri illeciti, prescrivendo farmaci mutuabili non pertinenti per le comunità terapeutiche dalla stessa gestite – fatti per cui era stato reiteratamente sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del codice deontologico – ritenendo che le prove emergenti a suo carico, autonomamente valutate rispetto al giudizio penale – esitato nella sua condanna, ancorchè non definitiva – erano gravemente disdicevoli del decoro e della dignità della professione e che non sussisteva nessun obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale stante la separatezza dei due giudizi e non costituendo quest’ ultimo l’antecedente logico – giuridico di quello disciplinare essendo diverso il presupposto (violazione di regole professionali e deontologiche).

Ricorre per cassazione M.M. cui resistono l’Ordine dei Medici ed il Ministero della Salute. Il Consiglio dell’Ordine ha depositato memoria. Il ricorrente ha depositato note di udienza in replica alla requisitoria del P.M..
Motivi della decisione

Va pregiudizialmente respinto il rilevo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di inammissibilità del ricorso per omessa vocatio in ius del Medico Provinciale subentrato al Prefetto a norma della L. n. 296 del 1958, art. 6, penultimo comma dovendosi ribadire che "Venute meno, L. n. 296 del 1958, ex art. 6 le competenze del Prefetto (in materia di Sanità pubblica), trasferiti alle regioni gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali ed affermata la competenza dello Stato relativamente agli ordini e collegi professionali, il Ministro della Sanità (e non più il Prefetto o il medico provinciale) è legittimo contraddittore – insieme con il Procuratore della Repubblica e l’ordine professionale – sia nel giudizio avente ad oggetto un ricorso contro decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in materia di iscrizione all’albo o di sanzioni disciplinari, sia nella precedente fase giurisdizionale davanti a tale Commissione, a seguito d’impugnazione del provvedimento amministrativo adottato dall’ordine locale (S.U. 131/1993, 5237/1998).

1.1- Con il primo motivo deduce: " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – in relazione all’art. 295 c.p.c., all’art. 653 c.p.p. come modificato dalla L. n. 97 del 2001 cc. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell’art. 111 Cost.", e lamenta che rilevata la identità tra i capi di imputazione in sede penale e le incolpazioni in sede disciplinare, onde evitare la possibile anomalia tra l’assoluzione in una sede e la condanna in un’ altra non doveva esser rigettata l’istanza di rinvio e/o sospensione del procedimento disciplinare.

1.2- La censura, priva di correlazione critica alla ratio decidendi esposta in narrativa, e consistente pertanto nella mera reiterazione di una richiesta motivatamente respinta, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: " Art. 360 c.p.c., n. 5 – Mancanza assoluta di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento, formulata con l’atto di impugnazione del 9 ottobre 2006 e ribadita nelle conclusioni e nel processo verbale di dibattimento del 30 giugno 2008, in attesa dell’esito del giudizio penale tuttora pendente in fase di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, con contestuale assoluta illogicità della motivazione del provvedimento stesso", stante l’identità tra le violazioni degli artt. 12 e 13 C.D. e dell’imputazione del capo C) ed A) e della L. n. 175 del 1992, art. 8 e B) del capo di imputazione, sì che alla luce della L. n. 97 del 2001 che ha ampliato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare all’ipotesi di assoluzione perchè il fatto non costituisce illecito penale, va rivisitato l’orientamento giurisprudenziale sull’art. 653 c.p.p. e va sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il procedimento disciplinare in ipotesi di addebito dei medesimi fatti in sede penale.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi secondo cui i fatti addebitati al M. costituiscono autonomi illeciti deontologici sì che, anche se fosse assolto in sede penale, persiste l’illecito disciplinare nè, nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – sussistente anche per le impugnazioni avverso decisioni disciplinari (S.U. 16528/2008)- sintetizza i fatti imputati a titolo di illecito disciplinare e quelli a titolo di responsabilità penale e le ragioni del conseguente lamentato errore commesso dalla Commissione che ha escluso la sospensione avendo ravvisato la diversità tra i fatti ed i comportamenti valutati dall’organo disciplinare da quelli oggetto dell’imputazione in sede penale. Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione sono a carico del soccombente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Salute le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 3000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

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