Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43417

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11/12/08 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Vicenza applicava nei confronti di K.G. (o K.), imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter (acc. in (OMISSIS)), con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, la pena (sospesa) di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Ricorreva per cassazione il PG presso la CdA di Venezia, censurando la concessione della sospensione condizionale della pena, per la mera assenza di precedenti penali, a soggetto dichiaratosi con due diversi nominativi. All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11407

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Svolgimento del processo

1. – Ca.Gi. convenne in giudizio il Comune di Savona, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un fondo sito in Savona, alla località (OMISSIS), e riportato in Catasto al foglio 67/a, particelle 708 e 216, da lui posseduto a far data dal 1942 e comunque per oltre venti anni.

Si costituì il Comune, ed eccepì che il fondo, incluso nel piano per l’edilizia economica e popolare approvato con Delib. 19 dicembre 1966 e Delib. 22 gennaio 1969, gli era stato ceduto dai proprietari con atti del 27 marzo 1974 e del 6 settembre 1975, ed era pertanto entrato a far parte del suo patrimonio indisponibile, con la conseguente esclusione della configurabilità dell’acquisto per usucapione.

1.1. – Con sentenza del 21 gennaio 2004, il Tribunale di Savona accolse la domanda, rilevando che il termine per l’usucapione era maturato in epoca anteriore all’acquisto dell’immobile da parte del Comune.

2. – L’impugnazione da quest’ultimo proposta nei confronti di C.G., in qualità di erede di Ca.Gi., nel frattempo deceduto, è stata accolta dalla Corte d’Appello di Genova, che con sentenza del 24 ottobre 2009 ha rigettato la domanda.

Premesso che la cessione volontaria si configura come negozio di diritto pubblico dotato della funzione, propria del decreto di espropriazione, di segnare l’acquisto a titolo originario in favore della Pubblica Amministrazione della proprietà del bene compreso nel piano di esecuzione dell’opera pubblica, la Corte ha ritenuto applicabile la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 14, secondo cui, una volta pronunciata l’espropriazione, i diritti dei terzi possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ed ha pertanto concluso per l’irrilevanza dell’allegazione da parte dell’attore del possesso ultraventennale anteriore all’espropriazione, in quanto, anche a voler ammetterne l’opponibilità all’espropriante, il diritto vantato avrebbe dovuto essere accertato e trascritto anteriormente all’espropriazione.

3. – Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione sia il Comune che il C., il primo per un solo motivo ed il secondo per due motivi, ai quali ciascuna delle parti resiste con controricorso, il C. proponendo ricorso incidentale, nel quale ribadisce i motivi del ricorso principale, ed il Comune proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo, al quale il C. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente, ma aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2. – E’ poi infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale proposti dal C., sollevata dalla difesa del Comune in riferimento all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per difetto di autosufficienza dell’impugnazione, in quanto non accompagnata dalla trascrizione dell’atto di citazione: la narrazione dello svolgimento del giudizio di primo grado, contenuta nella premessa del ricorso e del controricorso, appare infatti sufficiente, pur nella sua stringatezza, a consentire l’individuazione della domanda proposta dal ricorrente, il cui oggetto ed il cui titolo risultano ulteriormente chiariti dalla trascrizione integrale dell’atto di appello.

Ai fini dell’esposizione sommaria degli atti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, non si richiede d’altronde che la parte riporti più o meno pedissequamente il contenuto di tutti gli atti processuali, essendo sufficiente che dal contesto dell’impugnazione si evincano gli elementi indispensabili ai fini di una chiara e completa percezione dell’oggetto del ricorso, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, in modo da consentire la comprensione delle censure sollevate in sede di legittimità senza necessità di fare ricorso ad altre fonti o atti del processo (cfh Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11653;

Cass., Sez. 3^, 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., Sez. 2^, 4 aprile 2006, n. 7825).

3. – Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, il C. deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 14, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13 e dell’art. 1158 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricollegato alla cessione volontaria gli effetti previsti dall’art. 14 cit., senza considerare che nel trasferimento in questione il Comune aveva assunto la medesima veste di un privato, in quanto l’avvenuta cessazione del piano per l’edilizia economica e popolare fin dal 1986 aveva fatto venir meno l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguente opponibilità dell’acquisto per usucapione, perfezionatosi anteriormente alla cessione volontaria. Aggiunge che l’intervenuta espropriazione non ha fatto venir meno il possesso utile all’usucapione, avendo l’espropriante acquistato soltanto lo jus possidenti, e non anche lo us possessionis, il quale è rimasto in capo all’effettivo possessore, che ha continuato ad esercitare le facoltà del proprietario.

3.1. – Il motivo è infondato.

E’ infatti pacifico che il fondo che costituisce oggetto della domanda proposta dal dante causa del ricorrente, inserito nel piano per l’edilizia economica e popolare approvato con delibere del 19 dicembre 1966 e del 22 gennaio 1969, rii oggetto di cessione da parte dei proprietari in favore del Comune con atti del 27 marzo 1974 e del 6 settembre 1975.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato il principio enunciato da questa Corte in riferimento a fattispecie analoghe, secondo cui, nell’ipotesi di cessione volontaria del bene assoggettato alla procedura espropriativa, trova applicazione la L. n. 865 del 1971, art. 14, in virtù del quale, pronunciata l’espropriazione e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, con la conseguenza che il terzo che affermi di essere proprietario di tutto o parte del bene già trasferito all’espropriante non può proporre azione di rivendicazione nei confronti di quest’ultimo, ma deve far valere il proprio diritto nei confronti dell’espropriato, sull’indennità di espropriazione. L’applicabilità della predetta disposizione trova giustificazione nella natura della cessione volontaria, che, in quanto disciplinata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, si configura come negozio di diritto pubblico, dotato della funzione, comune al decreto di espropriazione, di segnare l’acquisto a titolo originario in favore della Pubblica Amministrazione del bene compreso nel piano d’esecuzione dell’opera pubblica. Irrilevante, a tal fine, è la circostanza che, successivamente all’acquisto del bene da parte dell’espropriante, sia divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, in quanto a tale sopravvenuta inefficacia non consegue l’automatica espansione del diritto di proprietà compresso in ragione della procedura espropriativa, ma solo l’insorgenza, in capo all’espropriato, del diritto soggettivo alla retrocessione, regolato dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 13 e 63 (cfr. Cass., Sez. 2^, 24 giugno 2008, n. 17172;

Cass., Sez. 1^, 2 marzo 1999, n. 1730).

L’applicabilità di tale principio non è esclusa, nella specie, dalla circostanza che la domanda proposta dall’attore non abbia ad oggetto la rivendicazione del fondo espropriato, ma la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione, presupponendo entrambe le domande l’accertamento della proprietà, in ordine al quale occorre tener conto della peculiare efficacia della cessione volontaria, che, al pari del decreto di espropriazione, comporta l’estinzione di tutti i diritti reali e personali incidenti sull’immobile espropriato, consentendo di farli valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione. Significativa, in proposito, appare la formulazione della L. n. 2359 del 1865, art. 52, il quale, con maggior chiarezza della L. n. 865 del 1971, art. 14, dispone che le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diritto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti, aggiungendo che, una volta pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull’indennità che lo rappresenta. La ratio di tali disposizioni consiste nel contemperare l’interesse della Pubblica Amministrazione a conseguire la proprietà del bene libera da pesi e da vincoli, che possano impedirne o ritardarne la destinazione alle finalità pubbliche cui è preordinata l’espropriazione, con quello dei soggetti che risultino o si affermino titolari di diritti reali o personali sul bene, evitando che le controversie promosse da questi ultimi possano ostacolare lo svolgimento della procedura ablatoria o avere come conseguenza la successiva rimozione dei suoi effetti.

Nella medesima ottica, d’altronde, la L. n. 865, art. 10, e segg., prevedono che la procedura ablatoria si svolga nei confronti degli intestatari catastali, in tal modo dispensando l’Amministrazione da specifiche indagini in ordine alla titolarità dei diritti sui beni espropriati (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2011, n. 4580; 15 novembre 2004, n. 21622), i cui proprietari, ai sensi dell’art. 13, u.c., possono ottenere la sospensione del procedimento soltanto nell’ipotesi in cui l’individuazione dell’intestatario sia frutto di errore grave ed evidente, dovendo in ogni altro caso far valere i loro diritti sull’indennità. Non è pertanto sufficiente ad inficiare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata la precisazione del ricorrente, secondo cui l’usucapione sarebbe maturata in epoca anteriore alla stipulazione degli atti di cessione volontaria, trattandosi di una circostanza di per sè inidonea ad escludere gl’indicati effetti della cessione.

La produzione di tali effetti non può essere esclusa neppure alla luce dell’affermato venir meno della dichiarazione di pubblica utilità, conseguente alla scadenza del termine di efficacia del piano per l’edilizia economica e popolare, essendo pacifico che tale scadenza si è verificata in data successiva alla stipulazione degli atti di cessione, posti dunque in essere in un’epoca in cui l’azione amministrativa era ancora riconducibile al legittimo esercizio di una potestà pubblica. Quanto poi all’eventualità che nel predetto termine non si sia provveduto all’esecuzione delle opere comprese nel piano, essa non comporterebbe, come si è detto, la rimozione degli effetti della cessione, ma potrebbe soltanto legittimare, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 63, una domanda di retrocessione del fondo ceduto, che nella specie non risulta sia stata preposta.

4. – La mancata proposizione di tale domanda, escludendo nella specie l’operatività dell’effetto preclusivo derivante dall’impossibilità di ottenere l’accertamento della proprietà del fondo espropriato, ai fini della pronuncia di retrocessione, fa apparire irrilevante la questione di legittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 14, sollevata dal C. in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., comportando pertanto l’infondatezza anche del secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cui il ricorrente lamenta la disparità di trattamento che la predetta disposizione determina nei confronti dei proprietari degli altri fondi inclusi nel piano per l’edilizia economica e popolare, i quali, a seguito della cessazione dell’efficacia del piano, hanno ottenuto la retrocessione dei loro immobili.

5. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato del Comune, con cui quest’ultimo ha riproposto il secondo ed il terzo motivo di appello, non esaminati dalla Corte territoriale in quanto ritenuti assorbiti dall’accoglimento del primo motivo d’impugnazione.

6. – E’ invece fondato l’unico motivo del ricorso principale proposto dal Comune, con cui lo stesso denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., osservando che la Corte d’Appello, pur avendo rigettato la domanda proposta dall’attore, non ha adottato alcuna pronuncia in ordine alla domanda, proposta da esso ricorrente, di condanna del C. alla liberazione degl’immobili ed alla restituzione degli stessi in favore dell’Amministrazione.

6.1. – La difesa di quest’ultima ha infatti provveduto a trascrivere nel ricorso le conclusioni della comparsa di costituzione depositata in primo grado, specificamente ribadite all’udienza di precisazione delle conclusioni e nell’atto di appello, nonchè riportate nella premessa della sentenza impugnata, dalle quali si evince l’espressa proposizione della predetta domanda, mai abbandonata nel corso del giudizio, in ordine alla quale la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi pronuncia.

7. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti del motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente condanna del C. al rilascio in favore del Comune del fondo da lui illegittimamente occupato.

8. – Le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale di C.G., accoglie il ricorso principale del Comune di Savona, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, condanna C. G. al rilascio in favore del Comune di Savona del fondo sito in Savona, alla località (OMISSIS), e riportato in Catasto al foglio 67/a, particelle 708 e 216; condanna C.G. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di primo grado in complessivi Euro 4.329,25, ivi compresi Euro 3.000,00 per onorario, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 129,25 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, per il giudizio di appello in complessivi Euro 9.499,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per onorario, Euro 1.370,00 per diritti ed Euro 129,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, per il giudizio di appello, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 40

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Svolgimento del processo

La Regione Autonoma della Sardegna, in forza dei nulla osta dei competenti ispettorati provinciali dell’Agricoltura ha concesso ai ricorrenti il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo a tasso agevolato da questi ultimi acceso per il ripianamento di preesistenti passività maturate per l’effetto di annate caratterizzate da eventi siccitosi o eccezionali.

Sennonché, con decisione 16/4/1997 n. 97/612/CE la Commissione delle Comunità Europee, tenuto conto che l’art. 5 della L.R. 44 del 1988 autorizzava la concessione di misure di aiuto e che la norma non era stata previamente notificata ai sensi dall’art. 93, paragrafo 3, del Trattato, ha dichiarato gli aiuti concessi ai sensi della detta disposizione regionale contrari al diritto comunitario imponendone il recupero.

In esecuzione della decisione comunitaria l’Amministrazione regionale ha revocato i citati nulla osta e caducato il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi oltre a disporre il recupero degli aiuti già erogati.

Ritenendo tali provvedimenti illegittimi, gli interessati li hanno impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 L. 241/90, 12, 13,14,15, 16, 17 e 18 L.R. 40 del 1990, eccesso di potere;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato UE, violazione dell’art. 5 della L.R. 44 del 1988 modificato dall’art. 12 L.R. 17 del 1992, violazione degli artt. 2034, 2948, 1442 del codice civile, eccesso di potere

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando memoria nella quale ha sostenuto la infondatezza del ricorso.

In data 21.10.2010 la difesa dei ricorrenti depositava memoria.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

In via pregiudiziale ritiene il Collegio che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto (T.A.R. Sardegna 4.8.2009 n. 1415; Cons. Stato Sez. VI, 11/1/2010 n. 3, Cass. Sez. Un. 12.2.1999 n. 57).

Poiché nel caso di specie il potere di autotutela esercitato è motivato con riguardo all’originaria illegittimità del provvedimento concessivo dell’aiuto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo per cui la controversia risulta correttamente radicata.

Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.

Esso è infondato.

Quanto alla censura circa la mancata partecipazione dei privati al procedimento si osserva quanto segue.

Anche prima delle modifiche alla legge 241 del 1990 ad opera delle L. 15 del 2005 e 80 del 2005, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’ avvio del procedimento quando il procedimento riguarda l’emanazione di un atto amministrativo interamente vincolato in base ad un quadro normativo di riferimento che non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili e l’eventuale annullamento giurisdizionale dell’atto, per omessa comunicazione dell’ avvio del procedimento, non priverebbe la p.a. del poteredovere di riemanarlo con identico contenuto (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 dicembre 2004, n. 14644).

In definitiva l’obbligo della p.a. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di quei soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti deve configurarsi in senso sostanziale e non formale e ritenersi, pertanto, sussistente ogni qualvolta l’amministrazione, relativamente allo svolgimento di un procedimento amministrativo semplice o complesso prodromico all’adozione di un provvedimento finale, possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l’acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi, quali quella oggetto della presente vicenda controversa, in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità del privato di partecipare al procedimento stesso (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 09 giugno 2004, n. 2478).

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ritiene di discostarsi, afferma che il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento sulla regolarità del beneficio, solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura comunitaria, atteso che qualunque operatore economico diligente è normalmente in grado di compiere tale verifica. Conseguentemente laddove l’erogazione sia avvenuta, come nella fattispecie, in mancanza di preventiva notifica alla Commissione non è configurabile alcun legittimo affidamento in ordine alla regolarità della misura (Corte Giust. CE, III Sez., 23.2.2006, n. 346, idem V Sez., 14.9.2006 n. 336, e II Sez., 15.12.2005 n. 148, Trib. I Grado CE, III Sez. 30.11.2009 n. 427, TAR Lombardia – Milano, III Sez., 12.11.2009 n. 5059, TAR Lazio – Roma, II Sez., 11.1.2005 n. 167).

La Regione era, pertanto, indefettibilmente tenuta a recuperare l’aiuto concesso ai ricorrenti, né a questi ultimi, giusta quanto sopra esposto, poteva o può ora riconoscersi un affidamento tutelato alla conservazione del beneficio.

Non è poi superfluo osservare che successivamente al provvedimento di recupero, la Regione è intervenuta dettando vari criteri agevolativi, quali la sospensione temporanea del recupero (delibera della Giunta regionale n. 8/21 del 14.03.2002), la compensazione tra crediti e debiti e la possibilità di rateizzazione (delibere della Giunta regionale n. 5/22 del 7.02.2003 e n. 36/18 del 26.007.2005).

Del tutto inconferenti sono poi le argomentazioni di cui al secondo motivo di ricorso con le quali si fa riferimento alla necessità di applicare l’art. 2034 del codice civile e cioè l’esclusione dal diritto alla ripetizione di quanto sia stato spontaneamente corrisposto in esecuzione di doveri morali e sociali.

Il Collegio ricorda che un fattore che può inibire la ripetizione dell’indebito è costituito dalla presenza di un’obbligazione naturale idonea a giustificare il pagamento.

L’art. 2034 del codice civile stabilisce che non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. In altre parole l’adempimento di una obbligazione naturale si pone come titolo definitivo di acquisto della prestazione in capo al beneficiario.

Non è necessario soffermarsi a lungo sulla censura se non rilevando che l’aiuto concesso non può certo essere ascritto alla categoria delle obbligazioni naturali.

Occorre ancora ricordare che nei contratti di mutuo era inserita all’art. 6 del capitolato delle condizioni generali per i contratti di mutuo per ripianamento di passività di credito agrario ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13.12.1988 n. 44 la clausola di salvaguardia a favore dell’ente creditizio mutuante debitamente sottoscritta dai ricorrenti che prevedeva l’ipotesi del pagamento dell’intero in caso di venir meno del concorso regionale negli interessi.

Per tutte le motivazioni esposte il ricorso va in definitiva rigettato.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 07-07-2010, n. 23438 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato in data 22.1.2010 e depositato in data 11.2.2010, la società ricorrentepremesso di avere presentato domande per complessivi n. 723 capi e di avere l’AGEA provveduto al pagamento dei premi per soli n. 644 capi, avendo riscontrato " anomalie" per i restanti n. 79 capiha impugnato il diniego all’accesso degli atti del procedimento avente ad oggetto la valutazione delle domande presentate dalla società ricorrente per la corresponsione dei premi per la macellazione e dei premi supplementari e – premesso di avere presentato domande per complessivi n. 101 capi e di avere l’AGEA provveduto al pagamento dei premi per soli n. 97 capi, avendo riscontrato " anomalie" per i restanti n. 4 capidel procedimento avente ad oggetto la valutazione delle domande presentate dalla società ricorrente per la corresponsione dei premi per i bovini maschi.

Con istanza del 9.11.2009, inviata per la spedizione in data 23.11.2009 e pervenuta all’AGEA in data 26.11.2009, depositata in copia agli atti, la società ricorrente ha chiesto di avere accesso alla documentazione amministrativa concernente i procedimenti di cui trattasi, istanza che, tuttavia, è rimasta senza alcun riscontro.

Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 della L. n. 241/1990.

L’AGEA si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 17.2.2010 ed ha depositato documentazione in data 3.3.2010.

Con memoria del 5.5.2010 la società ricorrente, dopo avere ribadito le censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha articolatamente argomentato la infondatezza nel merito di quanto dedotto nella nota dell’AGEA depositata in data 3.3.2010.

Alla camera di consiglio del 10.5.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Con la nota dell’AGEA di cui al prot. n. DPAU.2010.15C del 19.2.2010, depositata agli atti in data 3.3.2010, è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso, atteso che la società ricorrente avrebbe già esercitato il proprio diritto di accesso agli atti, avendo avuto accesso al sistema informatico dell’AGEA, dal quale sarebbe emersa la sussistenza di anomalie per i capi che interessano e considerato che trattasi di un procedimento integralmente informatizzato ed automatizzato gestito esclusivamente dai CAA, ossia dai Centri di assistenza agricola previsti dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 165/1999, con i quali l’AGEA ha stipulato apposite convenzioni, attraverso le quali i CAA si sono impegnati ad assicurare ai produttori agricoli, che hanno conferito loro il mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L’art. 3 bis del D. Lgs. n. 165/1999 dispone testualmente che "1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni….".

L’art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 n. 13211, rubricato " Mandato scritto", dispone testualmente che " Il Caa è tenuto ad acquisire, dall’utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l’impegno, da parte dell’utente stesso, di:

a) fornire al Caa dati completi e veritieri;

b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l’attività di controllo del Caa nei casi di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto.

…".

Il detto D.M. del 2001 è stato abrogato dal successivo D.M. 27 marzo 2008 n. 31724 il quale, tuttavia, all’art. 14 dispone in modo assolutamente identico al riguardo.

Con la deliberazione dell’AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, si è provveduto all’"Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell’Agea"; l’art. 4, rubricato " Comunicazioni relative al procedimento.", dispone testualmente, al comma 5, che "… 5. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari.".

L’AGEA ha disciplinato i rapporti con i CAA con apposite convenzioni in base alle quali i CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che gli hanno conferito mandato esclusivo la partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate ai medesimi, nelle forme e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990.

La società ricorrente ha avuto accesso al sistema informatico di gestione delle domande ma dall’esame dello stesso ha potuto soltanto ricavare i dati indicati nelle premesse in fatto del ricorso, ossia che un certo numero dei capi indicati nelle domande di cui trattasi non sono stati ammessi alla corresponsione del premio richiesto, in quanto ritenuti " anomali".

E’ evidente che una detta dizione non consente alla società ricorrente di avere piena contezza delle esatte motivazioni sulla base delle quali i detti capi sono stati esclusi dalla corresponsione del premio richiesto; ed infatti non viene in alcun modo specificato in quale modo debba essere intesa la dedotta anomalia (tenuto conto del fatto che anche i detti capi erano stati inseriti da parte della società nelle relative domande in quanto ritenuti, da parte della stessa, in possesso dei requisiti di legge ai fini della corresponsione del premio di cui trattasi).

In tal modo la società non è messa nelle condizioni di controdedurre con l’amministrazione sul punto del possesso effettivo o meno da parte dei detti capi dei detti requisiti.

E’ evidente, pertanto, l’esistenza di un interesse concreto ed attuale da parte della società ad avere le informazioni documentali di cui trattasi.

La circostanza che il procedimento relativo alla gestione delle domande di corresponsione dei premi comunitari di cui trattasi sia integralmente automatizzato, infatti, non esclude che l’interessato possa e debba avere piena acquisizione di tutti gli atti relativi ad un procedimento amministrativo conclusosi in senso negativo per lo stesso con il diniego di corresponsione del premio richiesto, sebbene solo in parte rispetto alle domande considerate nel loro complesso.

Si tratta, tuttavia, di verificare quale sia il soggetto passivo della richiesta di accesso documentale presentata da parte della società ricorrente.

Ed al riguardo, anche avuta contezza di quanto in precedenza esposto in ordine ai rapporti AGEACAA, deve ritenersi che la domanda sia stata correttamente inoltrata all’AGEA.

Ed infatti il regolamento sul diritto all’accesso dell’AGEA, all’art. 4, co. 5, prevede che, per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari.

Poiché il CAA ha consentito esclusivamente l’accesso tramite il sito informatizzato (l’unico dalla stessa a disposizione) e le informazioni in tal modo acquisite non appaiono soddisfacenti per la ricorrente, necessariamente la stessa ha presentato l’istanza di accesso all’AGEA che rimane la titolare ultima dell’intero procedimento amministrativo, sebbene ne abbia delegato la gestione ad un soggetto terzo con essa appositamente convenzionato.

Sarà, pertanto, cura dell’AGEA di acquisire dal CAA, se in possesso effettivo da parte dello stesso, le notizie richieste da parte della società ricorrente relativamente all’anomalia dedotta per i capi che interessano e di comunicare alla società, anche tramite il CAA, i relativi esiti.

La circostanza che, con le richiamate convenzioni, siano stati disciplinati tra AGEA e CAA anche le modalità di esercizio del diritto di accesso, infatti, non può riverberarsi negativamente a carico del diretto interessato, il cui diritto di accesso deve esser garantito in tutta la sua pienezza, indipendentemente dal soggetto che effettivamente gestisce il servizio e dalle relative modalità (in questo caso esclusivamente) informatiche di gestione stessa.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Attesa la particolarità della questione in trattazione si ritiene di dovere procedere alla compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento di implicito diniego impugnato ed ordina all’AGEA, anche per il tramite del CAA, di consentire alla società ricorrente accesso al procedimento amministrativo di cui trattasi, con l’esibizione ed il rilascio di copia della relativa documentazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presnete sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Riccio, Presidente FF

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chinè, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.