Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 17995 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 30.6.05, respinse il gravame proposto dall’Immobiliare Giolica s.p.a. (già Immobiliare Rapezzi s.p.a.) avverso la sentenza 31.7.02 del Tribunale che, in accoglimento della domanda svolta dal Fallimento di P.C. (dichiarato il (OMISSIS)), fatta propria, in corso di causa, dall’assuntore del concordato fallimentare, L.R., aveva dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1 dell’atto a rogito del notaio Maria Piccinini del 9.4.75, con il quale l’imprenditore poi fallito aveva venduto alla società convenuta un opificio industriale con annessi terreni agricoli al prezzo di vecchie L. 160 milioni.

Per ciò che nella presente sede interessa, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che le parti, col contratto preliminare stipulato il 30.1.75 (e dunque anteriormente al c.d. biennio sospetto) avevano regolato gli assetti sostanziali, non più modificati, degli interessi in gioco, ritenne di dover comunque aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito secondo cui, nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l’accertamento dei presupposti dell’azione va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, con il quale il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, è sottratto alla garanzia dei creditori; affermò, inoltre, che erano infondati i rilievi mossi dall’appellante alla ctu, affidata dal Tribunale ad un dottore commercialista che si era fatto coadiuvare da un architetto, ed, in particolare, che il ctu aveva chiarito le ragioni per le quali si era discostato dalla stima dell’ausiliare, operando minori detrazioni per vetustà dell’immobile e per oneri locativi, giungendo, oltretutto, a conclusioni corrispondenti a quelle del perito penale, incaricato di valutare il medesimo bene nell’ambito del processo per ricettazione prefallimentare svoltosi a carico dell’A.U. dell’Immobiliare Giolica e conclusosi con l’assoluzione dell’imputato.

La sentenza è stata impugnata dall’Immobiliare Giolica s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L.R. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta circa l’identificazione della parte ricorrente, che non ha mai indicato il proprio codice fiscale nè quello di iscrizione al R.E.A. e che si sarebbe trasformata in una s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) In ordine logico, deve essere in primo luogo esaminato il ricorso incidentale proposto da L.R., che è infondato e deve essere respinto.

Non ricorre, infatti, alcuna incertezza in ordine alla denominazione ed al tipo sociale della società soccombente in grado d’appello, e perciò legittimata a proporre il ricorso per cassazione (Cass. n. 16983/06), non essendo in contestazione che la sentenza impugnata (così come quella di primo grado) siano state emesse nei confronti dell’Immobiliare Giolica s.p.a., identificata attraverso il nominativo dei suoi legali rappresentanti e l’indicazione della sede sociale.

2) Con il primo motivo di ricorso, l’Immobiliare Giolica denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. Fall., art. 67 degli artt. 1362, 1363 e 1470 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia. Deduce a riguardo: che in sede d’appello essa aveva lamentato l’erroneità del capo della sentenza di primo grado che, identificato l’atto di compravendita nel rogito notarile stipulato nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento della Piantini Arredamenti, l’aveva ritenuto temporalmente assoggettabile a revocatoria, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, senza considerare che il trasferimento della proprietà dell’immobile era già avvenuto a seguito della sottoscrizione fra le parti, il 30.1.75, di un atto che, benchè denominato "compromesso", conteneva in realtà tutti gli elementi del contratto definitivo, poi formalmente riprodotti nel successivo atto pubblico; che dunque alla Corte di merito era stato richiesto, attraverso il motivo di gravame, di interpretare il "compromesso", proprio al fine di stabilire se potesse essergli attribuita la natura di vero e proprio contratto di vendita, non revocabile in quanto stipulato anteriormente al c.d. periodo sospetto; che la Corte l’ha invece respinto con argomentazioni non inerenti alla questione sottoposta al suo esame.

2.1) Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio (introdotto con citazione del 31.5.77) è soggetto al rito anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, nel quale, ai sensi dell’allora vigente art. 345 c.p.c., comma 2 era consentito alle parti di proporre nuove eccezioni in appello. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito da L.R. nel controricorso, le questioni illustrate nel motivo, volte a paralizzare la domanda di revocatoria, non possono essere dichiarate tardive (e dunque inammissibili) solo perchè prospettate per la prima volta dall’Immobiliare Giolica in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.

2.2) E’ invece inammissibile l’ulteriore eccezione sollevata dal controricorrente, di inopponibilità al Fallimento del contratto preliminare, siccome privo di data certa, che non risulta essere stata dedotta nelle precedenti fasi di merito.

2.3) Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame va dichiarato inammissibile.

La Corte fiorentina, pur avendo dato atto che "nella specie è col contratto preliminare (del 30.1.75 e, in quanto tale stipulato anteriormente al periodo sospetto) che le parti diedero l’assetto sostanziale, non più modificato, degli interessi in gioco", ha respinto il motivo d’appello affermando di non potersi discostare "dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito secondo cui, nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l’accertamento dei presupposti dell’azione va compiuta con riferimento alla data del contratto definitivo". Attraverso l’argomentazione posta a sostegno della statuizione di rigetto, la Corte ha dunque, sia pur in maniera assiomatica, inteso escludere che alla scrittura del 30.1.75 potesse essere attribuita la natura di contratto definitivo.

Non ricorrendo, pertanto, il lamentato vizio di omessa pronuncia della sentenza (ed avendo la ricorrente solo astrattamente prospettato la violazione delle norme che presiedono all’interpretazione dei contratti), la censura potrebbe essere apprezzata unicamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sennonchè, sotto tale profilo, essa difetta del requisito dell’autosufficienza, in quanto l’Immobiliare Giolica ha omesso di trascrivere nel ricorso il testo della citata scrittura, della quale non ha neppure riportato le clausole maggiormente indicative dell’effettiva volontà delle parti, in tal modo impedendo a questa Corte di esercitare il dovuto controllo sulla decisività delle circostanze non valutate, o insufficientemente valutate, dal giudice d’appello nel pervenire all’accertamento contestato (fra molte, Cass. 12988/010, 14938/09, 15952/07).

3) Con il secondo motivo, l’Immobiliare Giolica, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e L. Fall., art. 67, nonchè vizio di omessa pronuncia e di omessa o insufficiente motivazione, lamenta che la Corte di merito abbia confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il requisito della notevole sproporzione fra le prestazioni contrattuali.

La ricorrente osserva che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulle immotivate conclusioni del ctu – che aveva stimato (al netto dell’azienda agricola) in oltre L. 186 milioni il valore di mercato del capannone industriale alla data della compravendita – mentre non aveva tenuto in alcun conto quelle assunte dall’architetto coadiutore, che aveva attribuito all’immobile un valore di circa 140 milioni; che essa aveva debitamente denunciato, in sede di gravame, l’erroneità e l’incompletezza della ctu; che la Corte fiorentina, anzichè rispondere alle sue critiche, si è limitata ad una tralaticia e generica condivisione dell’elaborato peritale, senza affrontare la questione del contrasto esistente fra la stima eseguita dall’incaricato dell’indagine e quella del suo coadiutore e senza chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dare prevalenza alla valutazione del primo.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. La Corte territoriale ha motivato il rigetto, sul punto, dell’appello osservando che le determinazioni del ctu andavano condivise sia perchè esaustive ed immuni da vizi logici, sia perchè davano conto delle ragioni per le quali si discostavano da quelle dell’ausiliare in ordine alla stima del capannone (non contemplando, a differenza di queste ultime, abbattimenti per vetustà e per locazione dell’immobile), sia, infine, perchè erano pressochè coincidenti con quelle cui era pervenuto il perito penale, nominato nel corso del processo che aveva visto imputato l’A.U. della società acquirente.

Più avanti, in altro passo della sentenza, la Corte ha poi rilevato che la valutazione dei beni operata dal ctu era particolarmente prudenziale, se non addirittura riduttiva, in quanto dagli atti del diverso giudizio promosso dall’Immobiliare Giolica contro un terzo occupante l’immobile, e dalla sentenza pronunciata al suo esito (gli uni e l’altra prodotti dall’appellata), emergeva che il valore dell’opificio industriale era superiore a quello accertato dal ctu.

Il giudice dell’appello ha dunque chiaramente enunciato le ragioni di adesione alle conclusioni del ctu, per ciò stesso escludendo che potessero essere condivise quelle assunte dal coadiutore.

La ricorrente, d’altro canto, si è limitata a dedurre nel motivo la sussistenza di un contrasto fra i due tecnici, ma non ha specificato (così come avrebbe dovuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso) nè quali critiche avesse in concreto mosso all’elaborato del ctu, nè sotto quali aspetti avesse prospettato la maggiore attendibilità della valutazione dell’ausiliario, impedendo ancora una volta a questa Corte di verificare la decisività delle circostanze asseritamente non valutate nella sentenza impugnata; non ha, infine, in alcun modo contrastato l’affermazione della Corte di merito circa un presunto maggior valore dell’immobile, desumibile dagli atti del processo instaurato dalla stessa acquirente contro terzi occupanti, che costituisce ragione di per sè sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale a pagare a L.R. le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 2841 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 e 15/11/2007, il Centro ricorrente, operante in regime di accreditamento provvisorio nelle branche di fisiokinesiterapia e radiologia, proponeva l’impugnativa in epigrafe contro gli atti riguardanti la regressione tariffaria per l’anno 2006.

La ASL Napoli 5 si costituiva in giudizio resistendo alle domande avverse.

Con ordinanze n. 553 del 19/7/2010 e n. 67 del 12/1/2011 venivano disposti incombenti istruttori, ai quali dava esecuzione la ASL Salerno (subentrata alla ASL Salerno 1) depositando documenti.
Motivi della decisione

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dalla difesa della ASL.

1.1. In base all’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6/7/2004, ora recepito nell’art. 133, co. 1, lett. c), del nuovo CPA, il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, con la eccezione delle controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi. Spettano pertanto alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento, ovvero alla contestazione di atti aventi natura meramente paritetica (cfr. da ultimo Cass., ss. uu., 26/1/2011, n. 1771, richiamata dallo stesso Centro ricorrente).

Rientra invece nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità devoluta al giudice amministrativo la cognizione sull’impugnativa in esame, relativa a determinazioni autoritative dell’amministrazione in materia di limiti di spesa e di regressione tariffaria, a fronte delle quali la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons. St., ad. plen., 2/5/2006, n. 8), a parte ogni ulteriore considerazione sulla giurisdizione estesa ai diritti in materia di servizi pubblici.

1.2. La ASL resistente non ha provato, a sostegno della eccepita tardività del ricorso, che le note impugnate, recanti il protocollo del 5/9/2007, sono state comunicate al Centro ricorrente in un momento anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso, avvenuta per la ASL con la spedizione della raccomandata postale il 15/11/2007 (cfr. Cons. St., sez. VI, 23/6/2008, n. 3150).

2. Nel merito il Centro ricorrente deduce:

– violazione del procedimento previsto dalla deliberazioni regionali n. 2157/05 e 800/06; mancata esecuzione del monitoraggio periodico affidato ai tavoli tecnici; sottoscrizione ad agosto 2007 dei protocolli di intesa relativi ai tetti di spesa 2006; mera verifica a posteriori del superamento dei budget;

– difetto di motivazione; determinazione apodittica della percentuale;

– mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento;

– incompetenza degli organi del distretto.

2.1. Al riguardo è opportuno premettere una breve ricognizione del quadro normativo.

In base all’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, "le regioni… individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996, n. 662".

Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria.

L’art. 8quater del d. lgs n. 502 del 1992 sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8quinquies".

L’art. 8bis del d. lgs. n. 502 del 1992 ulteriormente precisa che l’esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla "stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies".

Orbene, l’art. 8quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l’amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.

L’acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell’amministrazione presuppone la stipulazione dell’accordo contrattuale, in mancanza del quale l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del servizio sanitario nazionale ha quindi l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale.

In definitiva, nell’evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte cost., 26/5/2005, n. 200).

Le citate disposizioni si configurano dunque essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte cost., 20/11/2000, n. 509).

Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. Cons. St, sez. V, 17/9/2010, n. 6967).

2.2. La determinazione dei limiti e delle condizioni delle prestazioni che la A.s.l. è disposta ad acquistare, costituisce un vincolo contrattuale che il ricorrente può liberamente accettare o rifiutare, se l’accordo non viene ritenuto conveniente; nello schema chiaramente ed espressamente contrattualistico voluto dalla legislazione sanitaria, non sussiste possibilità alcuna per costringere uno dei contraenti, nella specie la A.s.l., ad impegnare somme superiori rispetto alle risorse disponibili (Cons. st., sez. V, 23/5/2005, n. 2581).

L’unico rimedio a disposizione della struttura privata accreditata è che essa, a differenza delle strutture pubbliche, non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti se non nel quadro di un accordo negoziale con la A.s.l. ed entro il limite di spesa da questo previsto (Cons. st., sez. V, 30/4/2003, n. 2253).

Peraltro la mancanza di un contratto con la struttura accreditata sarebbe ostativa alla liquidazione delle prestazioni erogate in quanto, per norma di legge, la struttura, sebbene accreditata, non può lavorare nell’ambito del servizio sanitario nazionale senza l’accordo contrattuale.

2.3. Pur avendo la funzione programmatoria un carattere essenzialmente preventivo, non è contemplata una impensabile decadenza del relativo potere, per cui la fissazione dei limiti di spesa, anche se tardiva, rappresenta comunque l’adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate.

Peraltro la stessa Corte costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del nuovo assetto del sistema sanitario, ha sottolineato l’importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l’autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte cost., 28/7/1995, n. 416). In particolare la stessa Corte costituzionale, ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l’urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte cost., 23/7/1992, n. 356).

La linea interpretativa rappresentata in questa sede è, d’altra parte, la sola che consente di bilanciare il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute con i limiti imposti da imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario (cfr. Cons. St., ad. plen., 2/5/2006, n. 8).

2.4. Per quanto concerne il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, è da osservare che il mancato o il ritardato adempimento di questa prestazione non esclude la potestà dell’amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili.

In altri termini, l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l’osservanza del limite di spesa non sono subordinati né sono condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto nonostante tale inadempimento rimane da soddisfare l’esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.

2.5. Né i ricorrenti impugnano le delibere regionali che recano la disciplina degli accordi contrattuali, della fissazione dei tetti di spesa, dell’attività del tavolo tecnico e del meccanismo della regressione tariffaria. Si palesano pertanto inammissibili le censure che si risolvono in una contestazione delle determinazioni contenute nelle suddette delibere regionali.

2.6. Per l’applicazione in concreto della regressione tariffaria, è stato istituito un Tavolo tecnico, competente per la macroarea in questione. Il tavolo tecnico, a conclusione dei propri lavori, è pervenuto alla determinazione dei dati contabili assunti a base dell’applicazione della regressione tariffaria.

L’attività del tavolo si svolge in contraddittorio con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, mentre non è contemplata una partecipazione a tale procedimento anche dei singoli centri accreditati.

Né l’attività di carattere paritetico per la determinazione dei dati contabili per l’applicazione della regressione tariffaria richiede una partecipazione procedimentale dei singoli centri accreditati.

Pertanto è da escludere la sussistenza di un obbligo di comunicare l’avvio del procedimento al centro ricorrente.

2.7. In ogni caso, le questioni concernenti la corretta quantificazione di rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale ovvero la contestazione di atti aventi natura paritetica, spettano alla cognizione del giudice ordinario. Infatti, come già rilevato nel precedente paragrafo 1.1, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità.

2.8. Il provvedimento della ASL di Salerno risulta adottato dal Direttore generale, laddove le note della ASL di Napoli sono prive di un autonomo carattere autoritativo, essendo meramente finalizzate a comunicare le determinazioni relative alle prestazioni erogate a favore dei residenti nel territorio di altra ASL.

3. Le considerazioni esposte comportano la reiezione dell’impugnativa in esame, con compensazione tuttavia delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità della controversia e delle questioni trattate
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 09-06-2011, n. 3051 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento del comune di Anacapri, n. 13416 del 15 agosto 2008, con il quale era stata autorizzata la realizzazione di una piscina, con corrispondente sistemazione delle aree esterne in un immobile sito alla via La Vigna 32/B di Anacapri.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 maggio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il provvedimento gravato risulta adottato dalla Soprintendenza in quanto l’atto comunale aveva autorizzato, in zona P.I.R. del P.T.P. dell’isola di Capri, un’opera in contrasto con quanto previsto dall’art. 12.3 del medesimo P.T.P., che legittima i soli interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde, che comportava, altresì, un decremento della aree verdi, pure in contrasto con la richiamata prescrizione di piano.

L’atto rileva, inoltre, come l’opera proposta dal privato risultava inserita in un contesto di precedenti interventi, illegittimamente realizzati in assenza di autorizzazione paesistica

Con un unico, articolato, motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 9 e 12 del P.T.P dell’isola di Capri, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Egli ha, in sostanza, rilevato come l’intervento proposto non sia estraneo a quelli consentiti nella zona di protezione integrale ai sensi dell’art. 12.3 (interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l’applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell’area"), tanto più che il medesimo rientra sicuramente tra quelli consentiti in tutte le zone dell’isola di Capri ai sensi dell’art. 9 del P.T.P (manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali, anche mediante l’inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionale del luogo e che non costituiscono nuove volumetrie").

Sul punto ha richiamato un consistente indirizzo di questa sezione, essenzialmente legato alla qualificazione di interventi similari come insuscettibili di "verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche d’insieme", idonei, inoltre, a realizzare una forma di recupero ambientale.

Deve, per contro, osservarsi come numerose pronunce del Consiglio di Stato, emesse in sede di appello proprio avverso decisioni di questa sezione che avevano sostenuto la ricostruzione proposta in gravame, hanno recentemente chiarito come la realizzazione di piscine non rientri tra gli interventi realizzabili in zone P.I.R. dell’isola di Capri, rilevando come tali costruzioni all’interno di una zona di protezione integrale alterino, per effetto dello scavo, l’"andamento naturale del terreno".

Le decisioni dell’organo di appello hanno, inoltre, sottolineato come l’inserimento di una piscina debba considerarsi estraneo agli interventi consentiti nella zona di protezione integrale ai sensi dell’art. 12.3, letteralmente limitato alla realizzazione di lavori "volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde, secondo l’applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell’area", rilevando come la portata restrittiva della disposizione in esame circoscriva, nell’area di riferimento, la portata dell’invocato art. 9 del P.T.P.

Quest’ultima norma, a sua volta, va interpretata alla luce del contenuto delle definizioni da essa richiamate per come specificate nel d.P.R. n. 380/2001, letteralmente evocative di interventi a contenuto "strettamente manutentivo e conservativo del patrimonio edilizio esistente" e tali da escludere "l’asservimento all’edificazione di nuove porzioni del territorio, oltre quelle che sono già state interessate dall’attività costruttiva",

Le pronunce affermano, inoltre, che "la realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo – indipendentemente dal conteggio del volume agli effetti degli indici di edificabilità secondo la disciplina riconducibile al singolo strumento urbanistico, che qui non rileva – dà luogo ad un nuovo e diverso assetto dei luoghi e determina l’asservimento a diversi utilizzi (quali il deposito, il rimessaggio, le attività di diporto nel caso di piscina), resi possibili dalla nuova costruzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 novembre 2010, n. 366 e 19 gennaio 2011, n. 371).

Rilevata la legittimità della parte di motivazione qui esaminata, risulta irrilevante la censura formulata avverso l’ulteriore ordine di argomentazioni utilizzato dalla Soprintendenza (inserimento dell’opera in un contesto di interventi illegittimamente realizzati in assenza di autorizzazione paesistica).

Deve farsi, infatti, applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ".. in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una pluralità di ragioni – ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento) – è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (del resto difetterebbe l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito è assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa)" (cfr., ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’intervenuto mutamento giurisprudenziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25146

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria rogante ha avanzato la richiesta di assistenza giudiziaria relativa al procedimento penale in rubrica indicato.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività e l’assunzione di atti nel territorio di città comprese in diversi distretti di Corte d’Appello.

Conseguentemente la rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’Appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’Appello competente quella di Lecce.

P.Q.M.

determina la competenza della Corte d’Appello di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

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