Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 04-10-2011, n. 35889 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M., C.C., P.P., previo riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 sono stati condannati con sentenza del 4 giugno 2008dal GUP del tribunale di Roma per l’introduzione in Italia, unitamente ad altri imputati non ricorrenti, di Kg. 21,038 di cocaina, dalla quale potevano ricavarsi 113.578 dosi, L’affermazione di colpevolezza risulta fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed altre indiziarie, oltre al rinvenimento dello stupefacente, trasportato dai due imputati non ricorrenti.

La corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla aggravante di cui all’art. 80, riducendo le pene inflitte e ad un anno la durata minima della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Propongono in questa sede ricorso A., C. e P. in particolare deducendo:

A.:

1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto aventi ad oggetto comunicazioni effettuate all’estero in assenza di rogatoria ed in quanto eseguite fuori dai locali della Procura della Repubblica;

2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze indiziarie; ritenendosi in particolare non decisive le risultanze dell’attività di intercettazione espletata;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante dell’art. 80, risultando tra l’altro omessa qualsiasi considerazione sullo specifico mercato di riferimento.

4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla negata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante e, comunque, per violazione dell’art. 133 c.p.p..

C..

1.1) violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze indiziarie;

2.1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante dell’art. 80, risultando tra l’altro omessa qualsiasi considerazione sullo specifico mercato di riferimento;

3.1) violazione dell’art. 597, comma 3 in quanto in appello, senza che vi fosse impugnazione del pubblico ministero, è stata determinata da una pena base per la continuazione superiore a quella ritenuta in primo grado;

4.1) violazione degli artt. 228 e 230 c.p. mancando la motivazione in ordine all’accertamento in concreto della pericolosità sociale del prevenuto ed avendo la corte di appello omesso di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa nei motivi d’appello circa la mancanza dell’accertamento indicato anche da parte del giudice di primo grado nonchè sullo stato di indigenza dell’imputato medesimo.

P..

1.2) carenza ed illogicità della motivazione risultando il contenuto delle intercettazioni oggetto di ragionamento inferenziale e mancando qualsiasi certezza in assenza di prove dirette.

2.2) violazione di legge per la mancata esclusione dell’aggravante dell’art. 80, nonchè in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante e, comunque, per inosservanza dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE Sono da rigettare i ricorsi di A. e P..

Esaminando nell’ordine le questioni poste dai ricorrenti si rileva quanto segue.

1. A..

1.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto effettuate su utenze estere con la procedura dell’istradamento e contesta altresì la legittimità di esse con riferimento alla procedura di remotizzazione affermandosi essere avvenuta fuori dagli impianti della Procura della Repubblica non solo la fase di ascolto ma anche quella di registrazione in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 36359 del 2008, ric. Carli.

Le due questioni vanno esaminate separatamente concernendo problematiche diverse.

1.2 Sulla questione relativa alla intercettazione di utenze estere il ricorrente, ribadendo la posizione già fatta valere dinanzi ai giudici di merito, evidenzia in questa sede come la cd. procedura di istradamento costituisca nella pratica un espediente per aggirare la normativa sulle rogatorie internazionali, seppure allo scopo di evitare macchinose procedure talora oggettivamente inadeguate per fronteggiare fenomeni criminosi complessi e transnazionali. Si fa rilevare, tuttavia, come ciò comporti aspetti di incostituzionalità per la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni di cittadini stranieri e come in tal modo si produca l’effetto che un soggetto sottoposto alla giurisdizione di altro Stato venga ad essere limitato nell’esercizio di un diritto inviolabile.

Sul punto, come correttamente ricorda il ricorrente, sia il GUP che la corte di appello hanno già risposto richiamando i pronunciamenti di questa Corte, costanti nell’affermare la legittimità della procedura di istradamento.

Anche il Collegio condivide ovviamente tali orientamenti che, invero, si sono già fatti carico di affrontare le questioni sollevate in questa sede. Rispetto alle considerazioni svolte dal ricorrente si ritiene opportuno richiamare in particolare le motivazioni della Quarta sezione, nella sentenza n. 13206 del 28/02/2008 – RV 239288.

Nell’occasione, con motivazioni del tutto condivisibili, si è, infatti, già rilevato che poichè l’attività cd. di "istradamento" consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici", ne consegue che l’attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un’utenza straniera, od essendo compiuta all’estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia.

Ciò non comporta la violazione delle norme sulle rogatone internazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (Cass. 2.11.2004 n. 7258; Cass. 14.5.2004 n. 32924; Cass. 28.1.2003 n. 11908; Cass. 26/6/2002 n. 38823; Cass. 2/7/1998 n. 4401).

1.3 Passando ora all’esame della ulteriore questione concernente la cd. remotizzazione delle intercettazioni si rileva quanto segue.

Il ricorrente, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite numero 36359 del 2008, Carli, fa rilevare in questa sede come tale arresto giurisprudenziale imponga che nell’ambito dell’attività di intercettazione, la registrazione sia effettuata presso uffici della procura e che nella specie si è violato tale principio in quanto, stando ai decreti di intercettazione telefonica ed ai successivi verbali di trascrizione, sarebbe possibile evincere dai primi che si è proceduto alla delega "delle operazioni di ascolto, di registrazione ed a quelle di acquisizione dati" agli ufficiali di PG;

dai secondi che presso la sala di ascolto del comando in intestazione è stata "intercettata" e non semplicemente ascoltata la conversazione.

Richiama in proposito l’ A. il decreto del 25 settembre 2007 del pm e il verbale del 20 luglio 2007 i quali tuttavia non risultano allegati al ricorso.

Ora va anzitutto in premessa rilevato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, gli atti indicati dal ricorrente andavano comunque allegati in copia o integralmente citati per consentire le opportune valutazioni, tanto più che essi non sono ricompresi tra gli atti inviati in Corte.

Il che già appalesa un profilo di inammissibilità del motivo dovendosi anzitutto verificare i termini fattuali della questione prospettata, come si evidenzierà anche oltre.

Ma vi è anche un altro aspetto da considerare anch’esso decisivo che proprio a questo profilo sul piano logico direttamente si ricollega.

Esaminando la motivazione della decisione delle Sezioni Unite citata dal ricorrente, si rileva anzitutto come nell’occasione sia stata operata una distinzione tra le varie fasi della attività di intercettazione.

Si è puntualizzato che condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di "registrazione" – avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di "ascolto", "verbalizzazione" ed eventuale "riproduzione" dei dati così registrati, che ben possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria anche se il ricorrente, in questa sede come nei motivi di appello, ha espresso dissenso in relazione alla attività di "ascolto".

La Corte, nell’occasione, dopo avere puntualizzato che la registrazione deve essere tenuta distinta dalla attività di captazione delle telefonate – che legittimamente avviene presso l’operatore telefonico – , nonchè, in relazione agli sviluppi della tecnologia da quella di ascolto (un tempo non separabile, invece, dalla registrazione), ha chiarito che le operazioni di "registrazione", che in forza dell’art. 268 c.p.p., comma 3, parte prima, debbono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, consistono nella immissione dei dati captati presso la centrale dell’operatore telefonico e trasmessi agli impianti in Procura nella memoria informatica centralizzata (cd. server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati.

I menzionati apparati permettono altresì di "remotizzare" agevolmente (attraverso il sistema cd. client-server) l’ascolto – nonchè, volendo, anche una registrazione (ovviamente derivata da quella effettuata in Procura, e da non potersi a questa sostituire) deviando il flusso in entrata anche verso molteplici punti di ricezione, collocabili in qualsiasi luogo (e dunque anche all’esterno degli uffici di Procura) e collegati con il sistema centrale verso cui l’operatore telefonico ha trasmesso il flusso di dati captati.

Ora, recependo l’indicazione delle S.U., si deve concludere che l’intercettazione va ritenuta illegittima solo se l’impianto presente in Procura sia utilizzato come una sorta di mero "ripetitore" e, cioè, esclusivamente per l’instradamento del flusso di dati dall’operatore telefonico a quello di polizia, senza l’inserimento e la "registrazione" di quei dati nel server (memoria informatica centralizzata) esistente nei locali della Procura.

Solo in questo caso hanno precisato, infatti, le Sezioni Unite l’intercettazione diventa illegittima non consentendo alcun controllo sull’attività di registrazione.

Ma è chiaro che tale circostanza deve essere specificamente accertata attraverso una verifica di ordine fattuale.

Al riguardo le stesse Sezioni Unite indicano come il difensore ben possa avvalersi delle facoltà riconosciute dall’art. 268 c.p.p., comma 6 anche al fine di verificare che l’impianto di Procura non sia stato utilizzato come mero "ripetitore".

In questo senso non risulta effettuato alcun accertamento nella fase di merito nè al riguardo può ritenersi sufficiente il passaggio del decreto del PM citato dal ricorrente in quanto, a tutto concedere, non esclude comunque che presso gli impianti della Procura siano stati conservati i dati captati.

E’ nella fase di merito, dunque, che si sarebbe dovuto affrontare in punto di fatto la questione, eventualmente ricorrendo agli accertamenti indicati dalle S.U..

Ciò non è avvenuto ed anzi le motivazioni di primo e secondo grado sembrano presupporre proprio l’esistenza di una registrazione dei dati anche presso l’ufficio della procura. La motivazione del GUP espressamente richiama, infatti, tra le altre, la sentenza della Quarta Sezione n. 41253 del 2007 che faceva riferimento proprio alla registrazione integrale della comunicazione presso la Procura per indicare l’effettività della tutela delle garanzie dell’imputato e nei motivi di appello il difensore non contesta specificamente tale dato fattuale, indicandone le ragioni – come rilevato anche dai giudici di appello – limitandosi, invero a dissentire con la tesi delle S.U. che hanno ritenuto legittimo l’ascolto delle telefonate presso le strutture della PG. Di conseguenza la questione dedotta in nessun caso può essere affrontata in questa sede.

2. Appartengono al merito le censure oggetto del secondo motivo.

Il ricorrente contesta infatti, tra l’altro, il valore concludente attribuito ad alcune telefonate e che per il giudizio di colpevolezza siano stati utilizzati dati non riscontrati ed incerti. Al riguardo, si deve tuttavia rilevare come la motivazione dei giudici di merito si appalesi certamente logica e congruente rispetto al coinvolgimento dell’ A., correttamente dedotto dal materiale di intercettazione, dai rapporti con gli altri imputati, dall’attività di osservazione in ordine ai viaggi all’estero in compagnia degli altri imputati; dalla telefonata in cui si accenna alla modifica del camper utilizzato per il trasporto della droga. Inoltra la corte di merito si fa correttamente carico di affrontare le questioni dedotte nei motivi appello, spiegando le telefonate contestate ed insistendo sui rapporti dell’ A. con gli altri imputati.

3) In ordine al terzo motivo ritiene il Collegio corretto ed aderente all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità il ragionamento seguito dai giudici di appello in merito alla circostanza aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Si è affermato, infatti che la circostanza aggravante della quantità’ ingente, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice di merito (sez. 4 sent. n. 30075 del 21/06/2006 rv 235180) e che la circostanza aggravante in questione deve ritenersi sussistente quando sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare, per un notevole periodo di tempo, le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, anche indipendentemente dalla valutazione della portata complessiva della domanda di mercato, trattandosi di un elemento di difficile accertamento, considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto. (Sez. 6 sent. n. 10384 23/01/2008 rv 239210).

4) Rientrano, infine, nella valutazione di merito le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, tenuto conto, peraltro, della riduzione di pena operata in appello.

P..

1.1) Il ricorrente con il primo motivo contesta la logicità del ragionamento accusatorio nonchè la coerenza del quadro indiziario che si sostiene privo dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, soprattutto sul ruolo di finanziatore e di trasportatore delle tavole per l’occultamento della cocaina, evidenziando tra l’altro come sia stato frainteso il significato delle trasferte contestate, nonchè l’assenza di prove decisive in ordine alla affermazione della responsabilità. Al riguardo si fa rilevare tra l’altro come l’unico sequestro di stupefacente sia avvenuto nei confronti di persone diverse, come talora siano confusi la valenza indiziaria e gli interlocutori delle telefonate. Ciò posto ritiene il collegio che le doglianze si pongano i limiti dell’inammissibilità sostanziandosi in realtà in censure di merito a fronte della decisione che correttamente pone in evidenza l’esistenza di contatti con gli altri imputati in circostanze rilevanti per l’attività contestata; indica il ruolo dell’imputato rispetto alla pianificazione del trasporto in Italia dello stupefacente; fornisce coerente e logica spiegazione del materiale di intercettazione, in cui si fa riferimento, tra l’altro, anche ad un episodio in cui il F. avrebbe subito imposizioni da parte dello stesso P.. Ne, tenuto conto del quadro complessivo del materiale indiziario, e delle motivazioni senz’altro esaustive del giudice di primo grado che, in quanto conformi, integrano quelle dell’appello, sono rinvenibili errori e/o omissioni di rilievo nell’attività di valutazione del materiale probatorio.

2.1) Rispetto al trattamento sanzionatorio, si richiamano quanto all’aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 le considerazioni già svolte in precedenza, sulla irrilevanza dell’area di mercato in presenza di ingenti quantitativi di stupefacente. Per il resto le deduzioni si appalesano sostanzialmente di merito, in presenza peraltro, di una attenuazione di pena connessa al riconoscimento delle attenuanti generiche, apparendo corretto il riferimento dei giudici di appello alla entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato.

Per quanto concerne la posizione di C. il ricorso è fondato, invece, limitatamente ai motivi sub 3.2 e 4.2. Ed, invero:

3.2) Questa Corte ha già affermato più volte il principio cui anche il Collegio intende uniformarsi, condividendone le motivazioni, secondo cui il divieto della reformatio in peius", in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, per cui detto divieto deve ritenersi violato, quando appellante sia il solo imputato, non solo se la pena base sia indicata in misura superiore a quella precedentemente stabilita ma anche se sìa indicato in misura superiore alla precedente l’aumento di pena per taluno dei reati ritenuti in continuazione (Sez. 6 sent. n. 33007 del 30.4.2005, RV 231657). Di conseguenza essendo stata indicata in appello la pena base per la continuazione in anni 12 in luogo di quella di anni 11 indicata dal primo giudice, e ciò nonostante l’appello sia stato proposto dal solo imputato, la sentenza deve essere annullata con rinvio sul punto.

4.2) Ugualmente deve essere accolto il quarto motivo di ricorso. Il giudice di appello, infatti, come rilevato dalla ricorrente, in relazione all’applicazione della misura di cure ha omesso di fornire qualsiasi motivazione in ordine alle doglianze avanzate dalla difesa nei motivi di appello circa il mancato accertamento da parte del giudice di primo grado dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto. Anche per tale aspetto va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza.

Vanno invece disattesi gli altri motivi di ricorso.

1.2) appartengono infatti al merito le censure dedotte con il primo motivo di ricorso risultando la sentenza correttamente e logicamente motivata con riferimento al ruolo del C. di cui è indicata l’attiva partecipazione all’attività illecita accertata, attraverso l’aggiornamento dei correi sull’attività di trasporto dello stupefacente, nonchè attraverso il trasferimento di denaro all’estero e, logicamente si ritiene ininfluente fronte della accertata partecipazione all’attività criminosa, la difficoltà nel riempimento di moduli di invio del denaro all’estero. Devono ritenersi quindi implicitamente rigettati i rilievi formulati in sede di appello dall’odierno ricorrente.

2.2) Si richiamano, infine, in ordine all’aggravante del D.P.R. n. 390 del 1990, art. 80 le considerazioni già svolte in relazione alla posizione degli altri due ricorrenti per affermare la correttezza del ragionamento seguito dalla corte di appello.

Conclusivamente la sentenza va annullata con rinvio per il solo C. limitatamente alla determinazione della pena ed alla misura di sicurezza, mentre devono essere rigettati i ricorsi di A. e di P. i quali vanno pertanto entrambi condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei C.C. limitatamente alla determinazione della pena ed alla misura di sicurezza. Rigetta nel resto il ricorso del C.. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-04-2012, n. 5436 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, l’intimato, dipendente di FIAT Auto spa, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i periodi specificati in ricorso e ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione. 11 Tribunale accoglieva la domanda.

2.- Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.) proponeva appello. La Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione.

La sentenza di merito riteneva che FIAT, fin dall’inizio della procedura (attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u.), avesse l’obbligo di indicare per iscritto 1 criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5 recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, riteneva inefficace l’ulteriore informativa del 18.7.03, seguita dall’accordo 22.7.03 che prevedeva la collocazione in CIGS di tutti gli addetti al modello Panda, il quale non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originano della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura e comunque non consentivano la conoscenza dei criteri adottati per la scelta.

3.- Fiat Group Automobiles s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione.

Il lavoratore intimato ha depositato controricorso regolarmente notificato.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Fiat Group Automobiles ha depositato memoria.

5.- I cinque motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue.

5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8 o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali, all’esito dell’esame congiunto, il 18.3.03 avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo), costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa.

5.4.- La comunicazione di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle Oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

5.5.- Con riferimento alla posizione specifica il giudice avrebbe dovuto considerare che il lavoratore, pur nell’ambito della situazione di crisi accertata dall’accordo 18.3.03, era stato posto in cigs in esecuzione dell’accordo 22.7.03, relativo all’ulteriore evenienza della cessazione della produzione del modello Panda, ove era enunziato il criterio obiettivo e determinato della sospensione dei dipendenti addetti alla protezione di detto modello, che non si discostava dalla comunicazione del 30.10.02, in cui già si prevedeva la posizione dei lavoratori addetti al modello Panda.

6. Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla parte controricorrente, di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento per repressione del comportamento antisindacale, promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat, per violazione degli oneri di informazione nella procedura collettiva che ha condotto all’applicazione della cigs di cui ora si discute.

La controricorrente ha richiamato le sentenze di questa Corte 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393 che rigettano il ricorso per cassazione di Fiat avverso la sentenza di appello che riteneva sussistente il comportamento antisindacale e dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31.10.02.

Rileva il Collegio che il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto le pronunzie invocate non possono spiegare la loro autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).

7.- Per quanto riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i morivi nel programma di ristrutturazione ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che inserì il procedimento per la concessione della CIGS – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Oo.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo.Ss., anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma e volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

12.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 835.3).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un genera sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che – analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione – ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione del 31.10.02, tanto nell’accordo 22.7.03 (e nella prodromica comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura.

Trattasi di valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. 15.- Per queste ragioni il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, specificate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore del contro ricorrente, dichiaratosi anticipatario.

Provvedimento in forma semplificata, secondo quanto deliberato dal collegio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’avvocato della parte controricorrente, dichiaratosi anticipatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i presenti ricorsi sono impugnati gli atti indicati in epigrafe, sanzionatori di modifiche apportate, in corso di costruzione, a un edificio di tre piani a suo tempo assentito; modifiche consistenti, sinteticamente ma non completamente, nella variazione della quota di imposta del piano interrato, nella realizzazione di un vano per lavatoio e stenditoio nel locale interrato destinato ad autorimessa, in talune modifiche prospettiche di elementi architettonici, nella modifica delle quote interpiano; il tutto meglio e più compiutamente descritto nel verbale di accertamento di polizia giudiziaria depositato dal Comune il 19 aprile 2010 e, giusta precisazione di cui agli impugnati provvedimenti, finalizzato al cambio di destinazione d’uso di parte del piano seminterrato (da autorimessa a lavatoio stenditoio) e dei locali siti al piano di copertura (da lavatoio ed altro a residenziale).

Il primo ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001, eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria;

2). Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 DPR 380/2001 in relazione ad art. 22 dello stesso DPR e all’art. 17 LR Lazio 15/2008, eccesso di potere per errore dei presupposti e difetto di istruttoria;

3). Violazione e falsa applicazione art. 36 DPR 380/2001 in relazione ad art. 22, 2, dello stesso DPR; eccesso di potere per errore dei presupposti, illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria;

4). In subordine, violazione e falsa applicazione art. 34 DPR 380/2001, eccesso di potere per errore dei presupposti, e difetto di istruttoria;

5). Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L. 241/90.

Con il secondo ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 l. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento repressivo; art. 33, 1, DPR 380/2001; vari profili di accesso di potere, art. 24 Cost.; art. 21 L.Tar;

2). Violazione e falsa applicazione artt. 3, 10, 22, 23, 3134, DPR 380/2001; artt. 1619 LR 15/2008 e LR 13/2009; eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente istruttoria e carente motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza del provvedimento e indeterminatezza del contenuto precettivo dello stesso.

I). Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 Cod. proc. amm. per le evidenti ragioni di connessione soggettiva, oggettiva e procedimentale, che ne consigliano la decisione con un’unica sentenza.

II). Nel merito, i ricorsi sono, in parte, improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

In ottemperanza all’ord. n. 1853/2011 il Comune di Roma, in data 29.3.2011, ha depositato relazione di chiarimenti.

In particolare emerge che:

a). in merito alla conformità dell’immobile realizzato alle concessioni edilizie risulta che il Dipartimento IX ha rilasciato, in data 11.2.2002, la concessione edilizia n. 8773 del 11.2.2002, volturata alla soc. C. n. 31/c prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di mantenere permanentemente e irrevocabilmente la destinazione d’uso a lavatoi dei locali al piano sottotetto così come riportato nella planimetria allegata all’atto di obbligo.

La Soc. C. ha presentato al IV Municipio le seguenti DIA:

– n. 38576 del 10.6.2004 con l’intendimento di eseguire sull’immobile modifica dell’accesso al piano interrato delle uscite di sicurezza, delle bocche di aerazione e la diversa distribuzione dei box auto con ubicazione dei vani tecnici condominiali destinati a lavatoio, stenditoio ed essiccatoio;

– n. 47413 del 22.7.2004 con l’intendimento di eseguire sull’immobile, nel rispetto delle leggi, modifiche delle opere murarie per una migliore distribuzione degli spazi interni agli appartamenti e una diversa distribuzione e destinazione del locale sottotetto.

A seguito di sopralluogo, esperito in data 23.4.2010, con n. 45254/10, è risultato che "la copertura a falda essendo realizzata in c.a. non è ripristinabile, né demolibile, in quanto le modifiche della struttura in c.a. risultano inattuabili senza inficiare l’intera struttura portante; la rimozione dell’impianto di scarico esistente nei locali, costituisce ripristino attuabile; è applicabile la sanzione pecuniaria indicata dall’art. 16 della l.r. 15/09 pari al doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile conseguente all’esecuzione delle opere. Pertanto, ferma restando l’impossibilità di demolizione dei solai, si deve procedere alla determinazione dell’incremento del valore dell’immobile, al fine dell’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 16, comma 5, L.r. 15/08, calcolato su superficie non residenziale, in quanto sussiste l’obbligo di ripristinare l’originaria destinazione d’uso considerato anche l’atto d’obbligo".

In data 10.10.2011 il Comune ha adempiuto all’ordinanza istruttoria e ha precisato di aver "trasmesso i verbali relativi ai sopralluoghi del 27.6.2011 e 29.7.2001 di ripristino parziale dello stato dei luoghi. Per le restanti opere non ripristinabili l’Ufficio si riserva di calcolare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 16 LR 15/2009 alla luce della nuova delibera CC. 44 del 4.7.2011".

In particolare, al momento del primo sopralluogo (27.6.2011) il personale tecnico ha rilevato che il ripristino del locale all’originaria destinazione d’uso era avvenuto solo parzialmente; in particolare, erano rimasti in essere e da rimuovere parte degli impianti idrici asserviti alla funzionalità di un bagno e le predisposizioni per la cucina con relativi impianti di carico e scarico; al momento del secondo sopralluogo sono risultate rimosse le parti degli impianti idrici di carico e scarico asservite alla funzionalità del bagno e quelle relative alle predisposizioni per la cucina. Sono risultati rimossi altresì i radiatori dell’impianto termico finalizzati al parziale ripristino della originale destinazione d’uso dei locali soffitta, come indicato nella relazione n. 45254 del 26.5.2010".

Dunque, in relazione a tali descritte operazioni e rimozioni, le impugnative sono divenute in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; ciò, anche tenuto conto che i ricorrenti non hanno insistito per una diversa pronuncia sul punto, esemplificativamente, per avere provveduto alle rimozioni al solo fine di ottemperare al relativo provvedimento comunale per evitare l’intervento d’ufficio, con riserva quindi dell’esito della impugnativa.

III). Nella restante parte i ricorsi sono da respingere.

E invero:

quanto alla deduzione circa la omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo, va osservato che comunicazione del genere è contenuta nell’ordine di sospensione dei lavori in data 13 dicembre 2005; non rileva che, nei successivi 45 giorni, non fosse intervenuto il provvedimento definitivo di repressione degli abusi, cosicché il provvedimento di sospensione aveva ormai perso efficacia; tale perdita di efficacia, infatti, se vale ad esonerare l’interessato dalle (sole) possibili conseguenze negative che sono connesse alla inosservanza dell’ordine di sospensione, non comporta, tuttavia, la inefficacia anche della comunicazione di avvio del procedimento repressivo, non essendo collegato ciò a un prestabilito termine; con la conseguenza che legittimamente il Comune, al fine della adozione dei definiti provvedimenti repressivi, ha tenuto ferma la predetta comunicazione; ciò va detto senza affrontare il problema, per manifesta irrilevanza, della necessità che, nel caso, tenuto conto del tipo di abuso e della natura vincolata dell’intervento comunale, occorresse effettivamente la comunicazione di avvio del procedimento;

quanto alla deduzione sulla incongruità del termine (trenta giorni) per procedersi alla rimozione o alla demolizione di quanto realizzato senza idoneo titolo, va rilevata la genericità della censura, essendo mancata una plausibile dimostrazione della manifesta insufficienza del termine; dal che il suo rigetto; inoltre, e ciò costituisce ulteriore ragione di rigetto, non essendo previsto dalla norma un termine minimo da concedere all’interessato, ben potrebbe quest’ultimo, sempre che intendesse eseguire, adoperarsi al fine di iniziare seriamente ad ottemperare, chiedendo poi proroga in caso di dimostrata insufficienza del termine previsto;

quanto alla deduzione secondo cui gli interventi eseguiti sarebbero conformi alla disciplina dettata dalla Regione con la legge 16 aprile 2009 n.13 sul recupero a fini abitativi dei sottotetti, e comunque per le modifiche contestate sussisterebbero DIA, per cui potrebbe ora procedersi, eventualmente, soltanto per difformità rispetto alle DIA, con esclusione della demolizione, va osservato che:

a) la eventuale applicabilità della cennata legge regionale non esime l’interessato dal munirsi, ai fini della legittimità dell’intervento, del titolo edilizio necessario in relazione allo stesso intervento;

b) le DIA alle quali i ricorrenti fanno riferimento – peraltro successivamente (alla proposizione dei ricorsi) annullate dal Comune con provvedimento n.140 del 27 gennaio 2010 (cfr relazione depositata il 29 marzo 2011) – presentate nel corso del 2004, e cioè prima della dichiarazione di fine lavori del 1" febbraio 2005, prevedevano, per quanto qui occorre, anche modifiche alle destinazioni d’uso, con realizzazione di lavatoio, stenditoio ed essiccatoio in luogo di parte del garage (DIA del 10 giugno 2004) e con realizzazione di locali abitativi in luogo del sottotetto (DIA del 22 luglio 2004); modifiche queste non assentibili con DIA, tenuto conto che, ai sensi dell’art.22, secondo comma, del DPR 6 giugno 2001 n.380, le varianti al permesso di costruire, per essere realizzate mediante DIA, non devono, fra l’altro, prevedere la modifica della destinazione d’uso; cosicché legittimamente il Comune, anche senza previamente pronunciarsi sulle predette DIA, ha ingiunto la demolizione di quanto in discussione, comprensivo anche di altri abusi oltre che delle opere di cui alle stesse DIA, ritenendo necessario il permesso di costruire, non richiesto dai ricorrenti;

quanto, poi, alla deduzione, contenuta nel secondo ricorso (pagg.5 e seguenti), in base alla quale, non essendosi concretata, nella specie, una variazione essenziale rispetto al progetto, le variazioni in questione dovrebbero essere considerate irrilevanti sotto l’aspetto urbanisticoedilizio, va osservato che una variazione non essenziale, che non dà luogo, ove resti inottemperata l’ingiunzione di demolizione, alla più grave sanzione della acquisizione del bene e dell’area connessa, non necessariamente deve essere ritenuta irrilevante, potendo essere invece assoggettata alle diverse conseguenze previste dalla normativa a seconda del tipo di variazione; come avvenuto nella specie;

quanto, infine, alla deduzione, contenuta anch’essa nel secondo ricorso, in base alla quale il Comune, avanti di adottare gli atti di demolizione, avrebbe dovuto considerare che l’esecuzione di questi avrebbe arrecato irreparabile pregiudizio alla parte conforme, va tenuto presente che valutazione del genere, come si desume dal procedimento delineato nell’art.34 del sopra citato DPR n.380 del 2001, andrebbe effettuata in un momento successivo, e cioè allorquando il Comune, nel procedere alla demolizione, si rendesse conto di non poterla eseguire senza pregiudicare la parte conforme.

IV). In conclusione, previa riunione, i ricorsi vengono dichiarati in parte improcedibili, nei limiti sopra precisati; per la restante parte si rivelano infondati e vengono respinti.

La complessità della vicenda costituisce motivo per disporre fra le parti la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando e previa riunione:

Dichiara i ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte improcedibili e, in parte, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con l’atto in data 12 agosto 2011 l’Amministrazione non provvede a riesaminare nel merito l’istanza di emersione a suo tempo rigettata e il cui rigetto è qui in discussione e che pertanto, in tali frangenti, non pare possibile adottare un provvedimento giustiziale che dichiari, in ordine al caso, la improcedibilità del relativo giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura suddetta con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 2011 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle successive della III Sezione del Consiglio di Stato pubblicate nel corso del presente anno relative alla medesima questione di fondo e perciò di accogliere il ricorso, con compensazione delle spese.

l

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.