Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 04-03-2013, n. 10127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che B.P., B.A., B. G. e B.C. propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 22 ottobre 2010 del giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, quale giudice dell’esecuzione, di rigetto della istanza di annullamento, previa sospensione, dell’ingiunzione a demolire conseguente all’ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna del medesimo tribunale del 25.10.2005, irrevocabile il 16.12.2005;

che i ricorrenti deducono inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 171 c.p., dovendo considerarsi estinto l’ordine di demolizione a seguito del decesso della condannata D.L.A.;

considerato che il provvedimento impugnato è del tutto coerente con il dato normativo e con i principi ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria, sicchè non può ipotizzarsi l’estinzione dello stesso ai sensi dell’art. 171 c.p. (Sez. 3^, 18.1.2011, n. 3861, Baldinucci, m. 249317, emessa in questo stesso procedimento, nei confronti degli stessi ricorrenti ed in relazione alla stessa sentenza di condanna ed alla stessa ingiunzione a demolire); il decesso del condannato non giustifica la sospensione o la revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto tale statuizione, di natura reale, conserva la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari del bene su cui esso incide. (Fattispecie nella quale l’istanza di sospensione/revoca era stata presentata dagli eredi del condannato, estranei al reato) (Sez. 3^, 5.3.2009, n. 16687, Romano, m. 243405);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.;
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2010) 01-07-2010, n. 24778 APPELLO PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28/05/2008, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza pronunciata in data 25/01/2002 dal tribunale di Tolmezzo con la quale D.A. era stato ritenuto responsabile dei delitti di riciclaggio di un’autovettura e di contraffazione del sigillo del notaio C. e condannato alla pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 1.652,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 507 c.p.p. per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non aveva ritenuto di dover acquisire la testimonianze del sign. F.G.;

2. violazione degli artt. 192 e 197 bis c.p.p. per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto provata la penale responsabilità di esso ricorrente per i reati ascrittigli.

Motivi della decisione

3. violazione dell’art. 507 c.p.p.: non è vero che la Corte territoriale non abbia motivato in ordine alla rinnovazione del dibattimento. Infatti, nell’ultima pagina della motivazione, dopo che la Corte aveva esaminato tutti gli elementi a carico dell’imputato, è scritto: "alla stregua di tali assorbenti rilievi, si ritiene superflua la richiesta rinnovazione del dibattimento per l’esame del F., apparendo pienamente provato il consapevole apporto compartecipativi del prevenuto al reato a lui ascritto".

La Corte ha quindi ampiamente spiegato, con motivazione congrua, adeguata e logica e, quindi, non censurabile, le ragioni per le quali non aveva ritenuto di esaminare il teste F..

4. violazione degli artt. 192 e 197 bis c.p.p.: la Corte territoriale, dopo avere preso in esame la tesi difensiva, l’ha ampiamente disattesa con motivazione congrua, adeguata e logica agli evidenziati elementi fattuali (cfr pag. 3-4 motivazione).

In particolare, la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell’imputato oltre che sulle dichiarazioni del coimputato K. (ritenute attendibili non peraltro perchè le dichiarazioni dell’ A. erano credibili alla luce dello svolgimento dei fatti) anche e soprattutto sulla base di oggettivi riscontri probatori: era stato l’imputato, infatti, ad acquistare l’auto (un’Alfa 164) le cui targhe e numero di telaio servirono per riciclare l’auto dello stesso tipo e marca rubata dopo pochi mesi a M.A..

Le censure, quindi, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo la ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile: il che precludere la declaratoria di estinzione del reato sub b (art. 468 c.p.) maturata dopo la sentenza di appello.

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’ari. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 229 del 2004, In tema di servizio civile regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato il 23 dicembre 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2003 ha abrogato la precedente legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la valorizzazione del servizio civile) e dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Nel quadro di un impianto ritenuto "apprezzabile" dal ricorrente, la Regione avrebbe tuttavia ecceduto dalle proprie competenze. In particolare, l’art. 12 della legge inciderebbe nella materia "difesa", riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, in quanto esso attribuisce alla Regione la competenza a trasmettere agli Uffici leva dei comuni l’elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale.

La seconda censura riguarda gli artt. 5, comma 4, e 22, comma 5, della legge regionale, che, dettando disposizioni riguardanti gli obiettori di coscienza, inciderebbero nella materia "difesa e sicurezza dello Stato", anch’essa riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. L’art. 22, comma 5, nella parte in cui prevede che la scelta dell’obiezione di coscienza continui ad essere tutelata dall’art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale della leva, esulerebbe dalla competenza regionale, comportando che, anche quando non sarà più obbligatorio il servizio di leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla protezione civile o alla croce rossa. Analoghe argomentazioni varrebbero per l’art. 5, comma 4, che demanda ai comuni la tutela dell’obiezione di coscienza "secondo le modalità di cui all’articolo 12 anche nel periodo di sospensione dell’obbligo costituzionale di leva".

2. – Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Emilia-Romagna per chiedere che il ricorso venga respinto come inammissibile e infondato, per ragioni che la resistente si è riservata di esporre in separata memoria.

3. – In prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2004, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un’unica memoria per i ricorsi n. 21 del 2001, n. 44 del 2002 e n. 97 del 2003. Con riferimento al presente giudizio, la difesa erariale ha sottolineato che, secondo il Governo, l’impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l’intero impianto della legge, attesa l’esclusiva competenza statale in materia. La difesa erariale afferma che "in realtà la limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti relativi all’obiezione di coscienza è solo formale e apparente e sottende, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della competenza statale in materia di servizio civile nazionale". L’Avvocatura dello Stato sottolinea che dovrebbe prospettarsi la necessità – non appena se ne verificheranno i presupposti – di un giudizio incidentale prossimo venturo, qualora la illegittimità costituzionale della legge regionale non dovesse venire dichiarata in via principale o in via incidentale – per mezzo del ricorso da parte di questa Corte al proprio potere di sollevare questione di legittimità costituzionale riguardante leggi, o parti di esse, dipendenti, pregiudiziali o comunque collegate alle norme impugnate – nel presente giudizio.

4. – In prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2004, anche la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria, precisando che la propria legge non interferisce in alcun modo con la materia "difesa". La disciplina in essa contenuta si inserirebbe coerentemente nel processo in atto, in un modo che non solo non viene contestato ma addirittura risulta espressamente apprezzato nel ricorso introduttivo.

La resistente rileva in via preliminare che il ricorso statale non illustrerebbe sotto quali profili giuridici e per quali ragioni vi sarebbe uno "sconfinamento" da parte delle disposizioni censurate nella materia della difesa, limitandosi in definitiva ad affermarlo apoditticamente. L’argomentazione a sostegno dell’assunta violazione sarebbe pertanto carente.

Con riferimento all’art. 12 della legge regionale, la resistente sottolinea che esso si limita a disporre il mero invio di informazioni che possono risultare utili per l’applicazione della legislazione statale. Anche le altre previsioni censurate (art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4) si limitano, in un’ottica di mera collaborazione, a fare in modo che, nell’ipotesi di ripristino della leva, già siano disponibili le indicazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, si sono dichiarati obiettori di coscienza. Nelle attività collaborative previste dalle norme impugnate non potrebbe essere ravvisata alcuna interferenza con la materia della difesa né alcuna invasione della competenza statale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al controllo di costituzionalità gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

La pretesa violazione della competenza statale in materia di "difesa" discenderebbe, anzitutto, dalla previsione per cui "la Regione trasmette agli Uffici leva dei comuni l’elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, ai sensi della presente legge, allo scopo di provvedere all’aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all’articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza all’articolo 13 della legge n. 230 del 1998" (art. 12 della legge regionale n. 20 del 2003).

Le altre censure sono strettamente connesse a quella anzidetta e riguardano la disposizione per cui "nel periodo di sospensione di tale obbligo [dell’obbligo costituzionale di leva] la scelta dell’obiezione di coscienza agli eserciti, all’uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell’articolo 12 della presente legge" (art. 22, comma 5, della legge regionale impugnata) e quella per cui "i comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell’obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all’articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell’obbligo costituzionale di leva" (art. 5, comma 4, della legge regionale impugnata).

2. – In una memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato comunica che, secondo il Governo, la impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l’intero impianto della legge, attesa l’esclusiva competenza statale in materia. La limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti relativi all’obiezione di coscienza sarebbe solo formale e apparente, sottendendo, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della competenza statale in materia di servizio civile nazionale.

La suddetta comunicazione non vale, ovviamente, ad estendere l’impugnazione all’intera legge regionale, essendo il ricorso circoscritto alle disposizioni indicate nella relazione del Dipartimento per gli Affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri con la quale si decise di impugnare gli articoli 12, 22, comma 5, e 5, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna.

3. – Le censure ruotano attorno alla previsione contenuta nell’art. 12 della legge regionale impugnata, la quale prevede una comunicazione agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio.

La disposizione contenuta nell’art. 12 deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale.

Analogo discorso vale per le altre disposizioni censurate (art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della legge regionale), le quali, rinviando al suddetto art. 12, si limitano ad assicurare, nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli eserciti, all’uso delle armi e alla violenza.

Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe sono pertanto infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), sollevate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2004.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 17-01-2011, n. 821 Arresto Misure cautelari CE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2 aprile 2009, la Corte di appello di Torino rigettava l’istanza presentata nell’interesse di V.V. per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di quest’ultimo nell’ambito del procedimento di consegna alle autorità giudiziarie spagnole instaurato a seguito di mandato di arresto europeo.

La Corte riteneva non ancora decorso il termine di sessanta giorni, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 2, in quanto era stata richiesta all’autorità giudiziaria spagnola la trasmissione della ulteriore documentazione a corredo del m.a.e., a norma dell’art. 16 della stessa legge, intendendosi così prorogato di ulteriori 30 giorni il termine sopra indicato.

2. Avverso l’ordinanza ora indicata ha proposto ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna, deducendo l’erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, artt. 16 e 17. In particolare, il ricorrente denuncia la mancanza di una espressa proroga disposta dalla Corte di appello, non potendosi ritenere equipollente la semplice domanda diretta all’autorità giudiziaria spagnola per la trasmissione della documentazione integrativa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il nuovo regime di consegna del mandato di arresto europeo, innovativamente rispetto alla disciplina estradizionale, prevede che la relativa procedura delibativa presso lo Stato di esecuzione debba esaurirsi entro uno spazio temporale ben determinato (60 giorni a far data dall’arresto del ricercato nel caso di procedura ordinaria), che, "in casi particolari", può essere prorogato di 30 giorni. Scopo della normativa europea è essenzialmente velocizzare la cooperazione giudiziaria, armonizzando – almeno sotto l’aspetto temporale – le procedure nazionali di consegna.

Nel dare esecuzione allo strumento europeo, il legislatore italiano ha ancorato ai termini fissati per la adozione della decisione sull’esecuzione del mandato di arresto europeo anche la funzione di configurare quei "limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale" (Corte cost. n. 83 del 1996), previsti dall’art. 13 Cost., u.c., per ogni tipo di procedimento cui la carcerazione si riferisce. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 21, stabilisce infatti che quando la decisione non interviene nei termini indicati dall’art. 17 la persona da consegnare deve essere posta immediatamente in libertà.

I limiti di durata massima delle misure cautelari da adottarsi nella procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo per la ordinaria fase delibativa sono pertanto da individuarsi, a norma del citato art. 17, nel termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare, estensibile sino a novanta giorni ove, per cause di "forza maggiore", sia ravvisata dalla corte di appello l’impossibilità di rispettare l’ordinario termine per l’adozione della decisione.

Orbene, nel ventaglio di situazioni che possono rientrare nella nozione di "forza maggiore", la L. del 2005 ha espressamente tipizzato quella più frequente (considerate anche le scelte innovative effettuate dal legislatore sub art. 6 rispetto al testo europeo), ovvero il caso in cui la corte di appello necessiti di acquisizioni integrative per la decisione. L’art. 16 prevede, infatti, che la corte di appello, ove non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, possa richiedere allo stesso le informazioni integrative occorrenti, stabilendo un termine massimo per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni.

Termine che deve comunque non superare il termine massimo fissato a sua volta dall’art. 17 della stessa legge.

Il meccanismo previsto dall’art. 16 è destinato pertanto a produrre automaticamente un prolungamento dei termini – in perfetta armonia con i termini massimi stabiliti dall’art. 17 cit. – senza che sia necessario che la corte di appello disponga una formale proroga del termine. Proroga invece doverosa in tutte le restanti situazioni in cui la corte di appello si trovi nell’impossibilità oggettiva di rispettare il termine di sessanta giorni stabilito dalla citata norma. La disposizione evocata dal ricorrente costituisce infatti norma di chiusura, nel senso che persegue chiaramente la finalità di ricomprendere tutte quelle ipotesi non espressamente disciplinate dalla stessa legge in cui lo slittamento della decisione sia dovuto a ritardi incolpevoli nell’adozione della decisione (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005-13/12/2005, Calabrese, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007-2/2/2007, Kielian, non mass.).

Pertanto, può concludersi che, nel caso in esame, era intervenuta una proroga di fatto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 17 cit., determinata dalla ritenuta necessità di acquisire copia del mandato di arresto interno, e deve conseguentemente escludersi che il V. debba essere scarcerato, come richiesto dalla difesa.

Per tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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