Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 02-02-2011, n. 3856 Prova penale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna per il reato di illecita detenzione di stupefacenti emessa il 12 novembre 2008 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, con il rito del giudizio abbreviato, nei confronti di S.M. e G.P. in concorso con tale V.G., nei confronti del quale la sentenza era dichiarata irrevocabile.

Entrambi, tramite i rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

Il S., con un primo motivo di ricorso denunciava la "violazione dell’art. 606 c.p.p., lettere b) ed e) in relazione all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ed art. 80 per inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonchè per carenza di motivazione e manifesta illogicità della stessa", osservando che la Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso la motivazione in ordine ai puntuali motivi di gravame, limitandosi a riportarsi alla motivazione del primo giudice senza considerare le argomentazioni difensive in ordine alla impossibilità che la vettura a bordo della quale si trovava fosse stata utilizzata con funzione di "staffetta", escludendosi così il concorso nel trasporto di circa 8 chilogrammi di cocaina effettuato materialmente dal V. con altra vettura.

In particolare, i giudici dell’appello non avrebbero considerato le modalità di viaggio delle due vetture e la mancanza di un costante contatto, al contrario erroneamente ipotizzato dal giudice di prime cure.

Con un secondo motivo di ricorso denunciava "violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 114 c.p.p.", non avendo la Corte territoriale provveduto a riconoscere la richiesta attenuante della minima partecipazione all’evento delittuoso omettendo la motivazione sul punto ed accomunando semplicemente la condotta del ricorrente a quella del coimputato G..

Con un terzo motivo di ricorso denunciava "violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e art. 62 bis c.p.", per aver erroneamente ritenuto l’aggravante dell’ingente quantità pur in assenza di dati processuali che potessero confermare la effettiva conoscenza da parte sua del quantitativo effettivo di stupefacente trasportato e mancando ogni specificazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

Il G. lamentava, con un unico motivo di ricorso, la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e), artt. 191 e 194 c.p.p. e la carenza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione con conseguente travisamento della prova.

Osservava, a tale proposito, che la Corte d’Appello, dopo aver fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e riconoscendo la validità della motivazione dello stesso, aveva valorizzato prove affette da inutilizzabilità patologica, quali dovevano ritenersi gli apprezzamenti personali effettuati dagli operanti e riprodotti nelle annotazioni e nelle informative, non tenendo conto della applicabilità del divieto posto dall’art. 194 c.p.p., da ritenersi efficace anche nel giudizio abbreviato in quanto connaturato all’assunzione di qualsiasi atto probatorio di natura dichiarativa e non esclusivamente limitato alla fase dibattimentale.

Ciò rilevato, procedeva quindi all’esame dello specifico contenuto delle suddette informative e degli altri elementi investigativi acquisiti lamentando, altresì, la incongruenza dell’intero iter logico argomentativo percorso dai giudici dell’appello, dimostrato dal contenuto degli atti processuali, in base al quale era possibile smentire la ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza in generale e, in particolare, le vicende relative alle modalità del viaggio intrapreso, alla posizione delle due vetture nel periodo di tempo di interesse investigativo, ai rapporti ed i contatti personali e telefonici intercorsi tra il ricorrente, il S. ed il V., ai contenuti, alla veridicità delle dichiarazioni dagli stessi rese in sede di interrogatorio ed alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia B.A..

Entrambi insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.

Entrambi i ricorrenti sono stati condannati all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato.

Assumendo particolare rilievo, in entrambi i ricorsi, i contenuti delle annotazioni ed informative redatte dalla polizia giudiziaria, appare opportuno affrontare, preliminarmente la questione relativa alla denunciata violazione del divieto di cui all’art. 194 c.p.p., comma 4, il quale dispone, come è noto, che "(…) il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti".

Assume la difesa del G. che il divieto, in sede di giudizio abbreviato, deve ritenersi esteso a tutti gli atti probatori a contenuto dichiarativo.

Tale assunto appare tuttavia destituito di fondamento.

L’ambito del divieto di esprimere apprezzamenti personali deve infatti ritenersi circoscritto alla sola prova testimoniale come è dato desumere dal tenore letterale della disposizione che lo contiene.

L’intero art. 194 c.p.p. si riferisce solo ed esclusivamente al "testimone" come del resto tutti gli articoli contenuti all’interno del capo primo, Libro Terzo, Titolo 2 del codice di rito; titolo, quest’ultimo, che disciplina nei diversi Capi i singoli mezzi di prova mediante specifiche disposizioni riferite, peraltro, ad altri atti probatori a contenuto dichiarativo.

Dalla disposizione in esame, peraltro, non è dato rilevare alcuna limitazione dell’operatività del divieto alla sola fase dibattimentale come ipotizzato dal ricorrente.

L’art. 194 c.p.p. contiene riferimenti alla prova testimoniale in genere, senza alcun riferimento alla fase processuale in cui avviene l’assunzione ed il divieto del comma 3 dovrà, quindi, essere osservato anche dal testimone sentito, ad esempio, durante le indagini preliminari a mezzo di incidente probatorio o nel giudizio abbreviato condizionato all’assunzione della testimonianza.

Date tali premesse, deve ricordarsi anche quanto affermato (SS. UU. n. 16, 30 giugno 2000) sulla natura del giudizio abbreviato quale procedimento "a prova contratta", caratterizzato da un "patteggiamento negoziale sul rito", ovvero quale "scelta negoziale di tipo abdicativo" (SS.UU. n. 16 cit, Sez. 3, n.29240, 3 agosto 2005) alla scelta del quale – ora soltanto da parte dell’imputato, che beneficia di un trattamento sanzionatorio più favorevole – consegue l’accettazione di un giudizio allo stato degli atti di indagine e la rinuncia alla richiesta di ulteriori mezzi di prova, con consequenziale attribuzione agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari di un valore probatorio di regola non ammissibile nel giudizio ordinario.

Gli atti probatori inutilizzabili sono infatti solo quelli affetti da nullità di carattere assoluto o da un vizio cosiddetto patologico che non avrebbero ingresso non solo nel dibattimento, ma anche in ogni altra fase del procedimento (Sez. 4, n. 31304, 19 agosto 2005;

Sez. 3, n. 29240, 3 agosto 2005).

La scelta del rito effettuata dai ricorrenti consentiva pertanto al giudice l’utilizzazione delle informative e delle annotazioni con il solo onere di riscontrarne l’attendibilità e di attribuirne il corretto valore ai fini dell’accertamento di responsabilità degli imputati.

Nel caso di specie, tuttavia, la questione non assume rilievo, posto che i riferimenti alle deduzioni degli agenti operanti effettuati dalla Corte d’appello sono formulati in termini ipotetici o dubitativi, trovando in alcuni casi riscontro in altri dati acquisiti o non assumendo, in altri, una rilevanza determinante nel complessivo quadro probatorio delineatosi all’esito del procedimento.

Ciò posto, deve rilevarsi come altrettanto infondate siano le censure mosse all’impianto motivazionale della decisione impugnata in entrambi i ricorsi.

La Corte d’Appello non si è infatti limitata a richiamare acriticamente i contenuti della sentenza di primo grado procedendo poi ad una soggettiva rielaborazione degli elementi acquisiti dal giudice di prime cure ma, al contrario, ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti, una completa illustrazione delle doglianze mosse dalle difese negli atti d’appello rispondendo puntualmente a ciascuna obiezione con riferimenti precisi e privi di cedimenti logici.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6, n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6, n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6, n. 23528, Sez. 3, n. 12110, 19 marzo 2009).

Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e), si osserva che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo i giudici, come si è già detto, operato un’accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado e dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che i ricorrenti richiedono è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

L’intero apparato motivazionale, inoltre, deve essere valutato nel suo complesso e non enucleandone singole parti e l’insieme delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata appare del tutto privo di contraddizioni anche se confrontato con la documentazione allegata al ricorso.

Il ruolo svolto dai due ricorrenti nella vicenda delittuosa appare quindi lucidamente delineato dal puntuale riscontro dall’insieme degli elementi analiticamente analizzati dalla Corte territoriale.

Altrettanto adeguata appare la valutazione espressa sulla personalità degli imputati e la quantificazione della pena di cui in sostanza si duole il S., lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.p. ed alla applicazione dell’aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, poichè su ciascun punto specifico la Corte d’Appello ha fornito risposta determinando la sanzione irrogata con motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p..
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6440 Sanzioni sostitutive

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 26 marzo 2010, parzialmente riformando la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 5 giugno 2006 nei confronti di B. L. in relazione al reato di cui all’art. 640 bis c.p., riduceva la pena inflitta a mesi quattro di reclusione e non concedeva la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria "poichè non vi è ragione di ritenere che l’imputato, a causa della palese penuria di risorse che caratterizza le sue condizioni finanziarie (si pensi alla difficoltà che ha manifestato nel far fronte al risarcimento del danno) sia in condizioni di onorare il pagamento della pena pecuniaria che risulterebbe dovuta qualora l’invocata sostituzione fosse concessa".

Propone ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo:

1) inosservanza o erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che il citato art. 58, comma 2, il quale prevede che il giudice non deliberi la sostituzione della pena detentiva breve "quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" si riferisce soltanto alle pene sostitutive che stabiliscano delle prescrizioni per il condannato e, quindi, alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non anche alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

La sentenza, inoltre, sarebbe basata su mere supposizioni e congetture, insufficienti a sostenere il diniego del beneficio richiesto.
Motivi della decisione

La dedotta censura è fondata e deve essere accolta. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno formulato il seguente principio di diritto: "La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche)" (Sez. Un., 22 aprile 2010, n. 24476, Gagliardi, rv. 247274).

In applicazione di tale principio la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concedibilità della sanzione sostitutiva della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. La sentenza deve essere dichiarata irrevocabile nel resto ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sanzione sostitutiva della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto, Dichiara irrevocabile la sentenza nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1355 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- In esecuzione di giudicato inerente l’annullamento del relativo scrutinio di promozione, l’Amministrazione inquadrava l’appellante -ora per allora- nella qualifica di primo dirigente con decorrenza 20 dicembre 1978, come da provvedimento adottato il 15 settembre 2000.

La medesima Amministrazione, con la nota impugnata in primo grado, ha però rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente in data 27 settembre 2000 -di sua ammissione ora per allora ai concorsi per titoli e per turno di anzianità concernenti la copertura dei posti resisi disponibili dal 1982 in poi nelle qualifiche di dirigente superiore delle cancellerie e segreterie giudiziarie- nell’assunto della mancanza di un "effettivo servizio" nella qualifica, come da art. 24 del DPR n. 748 del 1972.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando come il giudicato non avesse riconosciuto l’ulteriore sviluppo di carriera preteso, ritenendo che difettasse anche il requisito dell’anzianità effettiva nella qualifica, essendo stato inoltre il ricorrente collocato in pensione nel 1997.

2.- Con il gravame in esame, ulteriormente illustrato dalla memoria depositata il 22 maggio 2010, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, denunziando che i primi giudici abbiano completamente capovolto i termini della questione e non considerato che la ricostruzione andava effettuata sotto la data di promozione ora per allora, a nulla rilevando il pensionamento nelle more intervenuto.

La difesa statale, che non si è costituita in giudizio, ha presenziato all’udienza del 23 novembre 2010, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- L’appello è fondato e la sentenza merita di essere riformata, attesa la prevalente ed assorbente doglianza di eccesso di potere sotto forma di difetto della motivazione.

Come da precedente esposizione, l’odierna controversia origina dalla rinnovazione ora per allora dello scrutinio di promozione a primo dirigente, a seguito del suo annullamento in sede giurisdizionale, senza che l’Amministrazione abbia vagliato in contemporanea le situazioni di avanzamento verificatesi successivamente alla data cui va riferito lo scrutinio rinnovato.

Per principio consolidato, l’Amministrazione, in seguito alla rinnovazione dello scrutinio annullato, ha l’obbligo di procedere alla revisione dei successivi scrutini ove essi risultino svolti su una situazione di fatto e di diritto non conforme al nuovo scrutinio effettuato ora per allora (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 1970, n. 313).

Tale valutazione contestuale ha carattere riparatorio nei confronti dell’impiegato pubblico, che si sia trovato senza sua colpa in condizioni di non poter essere valutato nei relativi scrutini, fatte salve ovviamente le avvenute sopravvenienze per circostanze non più reversibili; inoltre, solo per effetto dell’illegittimo scrutinio, l’appellante è venuto a trovarsi senza un’anzianità effettiva rispetto agli altri colleghi che hanno partecipato alla successiva procedura selettiva e che si sono visti promossi al grado di dirigente superiore.

4.- Ad avviso del Collegio -conclusivamente- ed entro gli indicati limiti, l’appello va accolto con la riforma della sentenza impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di lite relative al doppio grado meritano di essere integralmente compensate tra le parti per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio oggetto d’impugnazione, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese di lite relative al doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12251

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Svolgimento del processo

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento in epigrafe che ha accolto il ricorso di con il quale è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia in data 8.11.2007. L’intimato non ha proposto difese. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e non è stata depositata la cartolina attestante la ricezione. Oltre a ciò non è stata neppure depositato il provvedimento impugnato in copia autentica.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

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