Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 30-06-2011) 19-10-2011, n. 37909

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.G. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 15.12.2012, del tribunale del riesame di Napoli con la quale ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza della la corte di appello di Napoli, che ha sospeso, ex art. 304 c.p.p., comma 2, i termini di durata massima della custodia cautelare, nel processo – A. ed altri – a carico di 32 imputati, avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, di partecipazione ad associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, una serie di reati fine, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, tra cui l’estorsione e la violazione della normativa sulle armi.

Il ricorso ha censurato l’ordinanza del tribunale per mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il tribunale ha giustificato la propria decisione mediante il richiamo di massime giurisprudenziali, in forza delle quali la complessità del dibattimento deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivata la causa che l’ha determinata. Da altra visuale, si è dato conto della complessità delle questioni prospettate con i motivi di appello, anche con riferimento all’interpretazione del contenuto delle conversazioni captate.

L’ordinanza si è posta in ingiustificato contrasto con l’orientamento interpretativo, secondo cui la gravita dei fatti e la necessità di studio del materiale probatorio, già formato in primo grado non possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, con ciò sottolineando che il giudizio di secondo grado è caratterizzato da tempi e complessità diversi da quello di primo grado, tanto più nel caso di specie, in cui si è svolto secondo il rito abbreviato. Il tribunale non ha addotto alcun specifico motivo, dal quale emerga il legittimo uso del potere discrezionale in ordine alla valutazione della complessità del dibattimento. Peraltro si offre della vicenda in esame una valutazione empirica, prendendo atto di una situazione in itinere, non ancora cristallizzata (la sospensione è intervenuta prima di formare il calendario per le discussioni, prima di approntare una qualsiasi decisione sulle complesse questioni procedurale e tecniche difensive, prima di dare contezza effettiva del materiale da valutare. Forse, la decisione è stata pesa dopo essersi resi conto che lo scarno studio fatto tra assegnazione del fascicolo e prima udienza imponeva alla corte di ricorrere a strumenti di natura emergenziale, quale quello previsto dall’art. 304 c.p.p..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le giustificazioni date dall’ordinanza impugnata alla conferma della sospensione dei termini, disposta dalla corte di appello di Napoli, sono pienamente conformi alla situazione di fatto, incontestabilmente indicata dai giudici di merito come rientrante nell’ipotesi di particolare complessità del dibattimento, prevista dall’art. 304 c.p.p., comma 2. Al di là di dati strettamente numerici (32 imputati, di cui 25 in stato di detenzione, sei dei quali in regime di 41 bis. O.P., presenzianti al processo in video conferenza), l’ordinanza specifica la complessità delle questioni prospettate dai difensori, in relazione a reati di estrema gravita, nonchè l’esigenza di impostare e risolvere problemi di carattere organizzativo (traduzione degli imputai, reperimento di aule attrezzate per il collegamento in videoconferenza). E’ quindi necessariamente configurabile l’ipotesi concreta, a fronte della quale la consolidata giurisprudenza, in base a una razionale visione della situazione processuale e dell’ affidabile esercizio della funzione giudiziaria, riconosce la sussistenza della particolare complessità del dibattimento, non solo in riferimento all’approfondimento delle posizioni dei singoli imputati e alla loro complessità giuridica, ma anche ad oggettive difficoltà di natura organizzativa (sez. 5, n. 21325 del 27.4.2010, rv 247308; sez. 6, n. 10 del 26.1.04, rv 230616). Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7363 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. ETC Epitaxial Technology Center, l’AGENZIA delle ENTRATE, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 498/34/10 depositata il 13 dicembre 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (853/03/09) della Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale aveva accolto il ricorso di detta società avverso l’avviso di accertamento (a sua volta successivo al provvedimento di diniego del 5 dicembre 2008, emesso in revoca di quello a carattere cautelare del 12 novembre 2000) con cui era stata rettificata la dichiarazione del Mod. Unico per l’anno 2003, con recupero a tassazione del reddito dichiarato esente.

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione e spiegava ricorso incidentale condizionato, sorretto da un solo motivo; l’Agenzia replicava con controricorso.

La società depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio affermando:

– il giudice di prime cure ha affrontato analiticamente e persuasivamente l’oggetto della controversia, fra l’altro sottolineando che il diniego dell’agevolazioni de qua era stato annullato … con sentenza n. 523/2005 confermata da Commissione Regionale, sezione 18^ con sentenza n. 164 datata 23 aprile 2009;

– poichè non è contestato che la pronuncia è res iudicata, non è più consentito disquisire sul diritto della società e sui suoi effetti per gli anni d’ imposta successivi. p. 2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione per tre motivi:

– con il primo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. … per erronea applicazione del disposto disciplinante gli effetti del giudicato sostanziale;

– nel successivo motivo, formulato in via consequenziale al vizio rilevato al punto 1), l’Agenzia, esposto che la omologazione dell’atto istitutivo della società (costituita il 21 dicembre 1993) era avvenuta solo in data 7 aprile 1994, denunzia violazione … degli artt. 2330 e 2331 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 assumendo che alla data rilevante ai fini della concessione dell’esenzione … la società non rispondeva ai requisiti prescritti;

– in terzo (ed ultimo) luogo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione (rectius apparente motivazione) esponendo che il giudice ha concluso in ordine all’efficacia preclusiva di una data sentenza passata in giudicato … senza definire … l’ambito di operatività della suddetta preclusione al fine di delinearne … la sfera operativa, ovverosia al fine della rilevanza della decisione in esame sotto il profilo del piano consequenziale alla statuizione emessa. p. 3. Il ricorso incidentale condizionato.

Nella … ipotesi di accoglimento dei motivi di ricorso dell’Agenzia la controricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in quanto sottoscritto da soggetto carente di potere, ovverosia dal capo ufficio controlli … invece che dal direttore titolare. p. 4. Le ragioni della decisione.

Il terzo motivo di ricorso – il cui scrutinio, in via logica (perchè investe l’unica ratio decidendi della sentenza gravata), deve precedere l’esame degli altri due – è fondato; tale accoglimento determina l’inutilità dello scrutinio dei predetti altri due motivi del ricorso principale ed impone l’esame del gravame incidentale, che va respinto.

A. Nella sentenza 16 giugno 2006 n. 13916, invero, le sezioni unite di questa Corte – dopo aver autorevolmente statuito che il giudicato tributario, al di là delle soluzioni specifiche relative al caso concreto dibattuto in giudizio, è destinato ad essere, per gli elementi della fattispecie che a questo fine rilevino, norma agendi, cui dovranno conformarsi tanto l’amministrazione quanto il contribuente – astrettì da un vincolo procedimentale di collaborazione nella determinazione del tributo che corre tra i poli della dichiarazione (e possibile autoliquidazione) e del controllo (ed eventuale accertamento-rettifica) – per la individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi di imposta – hanno chiaramente precisato che gli elementi rispetto ai quali opera l’efficacia regolamentare del giudicato tributario sono quelli, e solo quelli, che abbiano un "valore condizionante" (1) per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie e (2) per la produzione degli effetti previsti dalla norma (o, secondo il linguaggio utilizzato da altra dottrina, quegli elementi che costituiscano "i referenti per l’applicazione di specifiche discipline" (cfr., altresì, Cass., trib., 22 settembre 2011 n. 19310, secondo la quale nella verifica dei limiti oggettivi del giudicato occorre considerare che ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro credi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (cfr. … Cass. … lav., 24.3.2004n. 5925)) .

Nel caso, dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata (racchiusa nelle sole, generiche proposizioni innanzi riprodotte) emerge la assoluta apoditticità – per evidente totale mancanza di indicazione (la quale suppone anche correlata carenza di ogni afferente valutazione) del "valore condizionante" sulla presente controversia della sentenza n. 164/18/2009 della stessa Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in cosa giudicata – della affermazione secondo la quale non è più consentito disquisire sul diritto della società e sui suoi effetti per gli anni dr imposta successivi (perchè non è contestato che la pronuncia è res iudicata) non essendo stato neppure adombrato il contenuto effettivo del giudicato, donde la necessità di cassare la decisione gravata dovendosi verificare, nel merito, la effettiva sussistenza, nella sentenza n. 164/18/2009, del Valore condizionante detto che costituisce l’essenza stessa del giudicato.

B. Intuitivamente, il riscontrato vizio, come anticipato, rende inutile l’esame della altre due doglianze dell’Agenzia atteso che la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (denunziate con il primo motivo) è ravvisatale solo in ipotesi di riscontro della insussistenza del ripetuto "valore condizionante" detto e che l’applicazione degli artt. 2330 e 2331 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 (di cui si lamenta la violazione nel secondo motivo) è possibile solo in mancanza di un giudicato vincolante sul punto.

C. Sulla infondatezza della censura posta con il ricorso incidentale è sufficiente richiamare e, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, ribadire il principio (Cass., trib., 18 ottobre 2011 n. 21546, ordinanza ex art. 375 c.p.c., che richiama Cass. 13908/2008) secondo cui – poichè il D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 10 e … art. 11, comma 2,…, riconoscono la qualità diparte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura – la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita in anche via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche, con i conseguenti corollari (ne discende);

(a) che nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’ appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, finche non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009) e (b) che è onere del contribuente … allegare L’eventuale abusiva posizione del firmatario dell’impugnazione e di dimostrare la veridicità di tal preteso assunto (cfr. Cass. 21473/2007).

Nel caso, nulla di tanto è stato nemmeno accennato dalla ricorrente incidentale. p. 5. Provvedimenti conclusivi.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, va rinviata a sezione (diversa da quella che ha emesso la pronuncia annullata) della stessa Commissione Tributaria Regionale affinchè:

(1) accerti la rilevanza giuridica, sulla presente controversia, della statuizione contenuta nella sentenza inter parte n. 164/18/2009 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e, in ipotesi di esclusione di quella rilevanza, esamini e decida (dando congrua ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto) l’appello dell’Ufficio, nonchè (2) regoli, comunque, tra le parti le spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri due motivi; rigetta il ricorso incidentale della società; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-06-2012, n. 9265 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che:

1. La Corte di appello di Genova ha accolto parzialmente la domanda di equa riparazione proposta da B.L. in relazione alla durata eccessiva della procedura fallimentare della Capital Italia s.r.l., dichiarata il (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Lucca e ancora in corso alla data di presentazione della domanda di equa riparazione, procedura fallimentare di cui si era dichiarato creditore (con istanza di ammissione al passivo del marzo 1992);

2. La Corte genovese ha rilevato che la durata fisiologica della procedura in questione, in considerazione dell’esistenza di giudizi civili coinvolgenti come parte la curatela (e attestati nella relazione del curatore del 30 luglio 2008), doveva ritenersi di dodici anni rappresentanti il tempo ordinariamente necessario per l’espletamento delle procedure fallimentari (tre anni) cui andava aggiunto il tempo necessario per lo svolgimento di un giudizio di cognizione (4 anni per il primo grado, 3 anni per l’appello e 2 anni per il giudizio di legittimità). Ha quindi ritenuto che la durata eccessiva della procedura doveva stimarsi quanto alla posizione del ricorrente in sei anni e in applicazione di un parametro annuo di 1.000,00 Euro ha liquidato la complessiva somma di Euro 6.000,00 al cui pagamento con interessi legali ha condannato il Ministero della Giustizia.

3. B.L. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Genova menzionato in epigrafe censurando con i primi sei motivi di ricorso l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni.

4. Con gli altri motivi di ricorso si censura la misura dell’indennità liquidata dalla Corte di appello che secondo la parte ricorrente doveva essere determinata facendo riferimento al parametro massimo applicato dalla giurisprudenza europea e di legittimità e ciò in relazione al criterio della posta in gioco, alla perdita pressochè dell’intero credito dovuta al dissesto finanziario causato dalla condotta anche penalmente illecita dei responsabili della società fallita, rimasta sostanzialmente impunita. La parte ricorrente contesta la misura della liquidazione delle spese del giudizio di merito deducendo la violazione dei minimi tariffari, di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, sia relativamente alle spese che ai diritti e agli onorari, e l’omessa motivazione in relazione alle voci indicate nella notula ritualmente depositata dalla parte che sono state ridotte o eliminate.

5. Si difende con controricorso il Ministero.

6. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

CHE:

7. Preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, in quanto le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione per ciò che concerne la data della domanda di insinuazione al passivo e la conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

8. I motivi che censurano la determinazione della durata ragionevole della procedura in dodici anni sono fondati, nei limiti di seguito precisati;

9. In tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

10. sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

11. l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

12. il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

13. non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può quindi essere decisa nel merito;

14. va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

15. pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 10.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di undici anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciotto quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

16. su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

17. le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a B.L. la somma di Euro 10.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 26

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Svolgimento del processo

Il ricorrente premette di essere titolare in Salerno, alla via S. XXX n. 149, di alcuni immobili commerciali, sui quali ha realizzato opere di ampliamento senza titolo.
Pertanto, con domanda prot. n. 108671 del 10.12.2004, ha chiesto per queste ultime il rilascio di un ulteriore provvedimento di condono, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, versando la relativa oblazione.
Con provvedimento dirigenziale 16.5.2008 n. 195/07, prot. 79423, la domanda è stata però respinta, in applicazione del comma 27, lett. d), della predetta norma, trattandosi di opere poste a meno di 300 metri dal mare e, quindi, insistenti su un’area soggetta a vincolo paesaggistico di inedificabilità, ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (già art. 1 della legge n. 431/1985).
Il provvedimento di diniego è stato gravato in questa sede per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di merito, il ricorrente ha versato in atti una relazione tecnica redatta dall’ing. XXX.
All’udienza del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, la parte privata denuncia l’erroneità dei presupposti giuridicofattuali posti a sostegno del diniego.
A tal proposito, rileva preliminarmente il collegio che l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, prescrive l’insuscettibilità della sanatoria di opere edilizie non autorizzate, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali istituiti prima della esecuzione di dette opere, ove le stesse non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quest’ultima condizione, che costituisce una novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio, ha dato vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall’art. 36 T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. TAR CampaniaNapoli, Sez. VII, 20 marzo 2009 n. 1556).
In merito al carattere ostativo del vincolo, è stato precisato che esso va riferito non solo ai vincoli di inedificabilità assoluta, ma anche a quelli di edificabilità relativa, ossia quelli la cui deroga rientra nella disponibilità dell’amministrazione preposta alla loro tutela, che è chiamata a formulare un giudizio di compatibilità del manufatto con l’interesse tutelato (cfr. TAR Reggio Calabria 7 maggio 2009 n. 322; TAR Lombardia, Sez. II, 10 settembre 2008 n. 4042).
Di talché, secondo lo schema della norma citata, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico, possono ottenere la sanatoria solo gli interventi di minore rilevanza – di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – e sempre previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela (cfr. Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2008 n. 37475, 19 giugno 2008 n. 25109, 5 dicembre 2007 n. 45242 e 1 giugno 2007 n. 21639).
Sicché, sotto questo assorbente aspetto, è stata di recente affermata la legittimità del diniego di sanatoria in presenza di vincolo idrogeologico, costituito dalla fascia di rispetto di centocinquanta metri, prevista dall’art. 142 comma 1 lett. c), D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per i corsi d’acqua tutelati dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2905).
Orbene, nel caso di specie non v’è dubbio che si è in presenza di illeciti edilizi di ampliamento planovolumetrico di preesistenti immobili commerciali, realizzati in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di rispetto della fascia marina imposto dall’art. 142 del citato D.lgs. n. 42/2004 (già art. 1 della legge n. 431/1985), non classificabili tra gli interventi di mero restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oltre che difformi dalle prescrizioni urbanistiche, sia dell’epoca che vigenti.
La situazione descritta è dunque tale determinare di per sé il rigetto dell’istanza di sanatoria.
Le predette considerazioni portano perciò a respingere anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che si fondano rispettivamente sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e su altri aspetti formali del provvedimento. Tanto, in applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata di questo, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In definitiva, il ricorso va dichiarato infondato e dunque respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Francesco Gaudieri, Consigliere
Nicola Durante, Consigliere, Estensore

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