Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tar per la Campania ha dichiarato irricevibile per intervenuta prescrizione il ricorso proposto dal alcuni dipendenti del comune di Caserta per il riconoscimento del diritto a percepire:
a) la quota del 30 % della retribuzione indebitamente trattenuta dall’ente per il periodo di frequenza (non avvenuta) dei corsi di formazione;
b) l’indennità di fine servizio prestato dalla data di assunzione ex legge n. 285/77 alla immissione in ruolo;
c) le quote di ritenute previdenziali a carico del dipendente trattenute dall’ente fino al giugno del 1984.
I ricorrenti di primo grado hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tar per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il comune di Caserta si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento del diritto a percepire alcune somme da parte di dipendenti del comune di Caserta.
Gli appellanti contestano sotto diversi profili che il proprio diritto sia prescritto, come ritenuto dal Tar.
Il giudice di primo grado ha rilevato che le richieste patrimoniali riguardano il periodo di servizio non di ruolo prestato fino al 1.6.1984 e che il ricorso è stato proposto dopo oltre dieci anni (nel 1996), quando ormai i diritti azionati erano prescritti.
Le censure con cui gli appellanti contestano tale statuizione sono infondate.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare da alcuni precedenti, con cui la Sezione ha respinto analoghi ricorsi proposti da altri dipendenti del comune di Caserta (Cons. Stato, V, n. 4697/09; n. 4702/09; n. 5558/09).
Con tali precedenti è stato ritenuto che l’indennità di fine rapporto per il servizio prestato in posizione non di ruolo si prescrive in dieci anni solo quando è dovuta in caso di licenziamento (anche "per motivi disciplinari"), mentre si prescrive in cinque anni quando è dovuta nel caso di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo (Cons. Stato, V, 7 settembre 2004 n.5821; V, 24 ottobre 2002 n. 5834; V, 2 ottobre 1999 n. 1249).
E’ errata la tesi degli appellanti secondo cui si sarebbe ormai formato il giudicato sull’applicazione del termine decennale di prescrizione, in quanto con l’impugnata sentenza il Tar si è limitato a rilevare che erano decorsi più di dieci anni dalla data di immissione nei ruoli, senza estendere la statuizione all’individuazione del termine di prescrizione applicabile.
Inoltre, non è corretto individuare la decorrenza del termine di prescrizione dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1986, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del d.l.C.p.S. n. 207 del 1984 nella parte in cui disponeva che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio di ruolo.
Infatti, per pacifica giurisprudenza, il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e, quindi, non impedisce il decorso della prescrizione ( art. 2935 c.c.), dovendo escludersi che il termine prescrizionale decorra solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr., fra tutte, Cassazione civile, sez. trib., 8 ottobre 2010, n. 20863; Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2000, n. 6486).
Al momento della notificazione del ricorso di primo grado (1996) il termine di prescrizione di cinque anni era, quindi, ampiamente trascorso con riferimento alla decorrenza dell’inquadramento in ruolo (1984).
E’ inammissibile, in quanto proposto solo con l’ultima memoria, il motivo con cui gli appellanti sostengono che il dies a quo del termine di prescrizione andava individuato nel luglio del 1991 (data della delibera di inquadramento).
A prescindere dall’accertamento di tale elemento, si osserva che tale profilo risulta del tutto estraneo al contenuto del ricorso in appello e non poteva, quindi, essere proposto con la memoria conclusionale.
Infine, va rilevato come la sentenza di primo grado non sia viziata da alcuna omessa pronuncia sugli ulteriori diritti azionati, in quanto l’avvenuta prescrizione è stata (correttamente) riferita dal Tar a tutte le domande proposte dai ricorrenti.
3. In conclusione. Il ricorso in appello deve essere respinto.
Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del carattere seriale dei ricorsi proposti).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del comune di Caserta, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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