Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 1960 Indennità di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata il Tar per la Campania ha dichiarato irricevibile per intervenuta prescrizione il ricorso proposto dal alcuni dipendenti del comune di Caserta per il riconoscimento del diritto a percepire:

a) la quota del 30 % della retribuzione indebitamente trattenuta dall’ente per il periodo di frequenza (non avvenuta) dei corsi di formazione;

b) l’indennità di fine servizio prestato dalla data di assunzione ex legge n. 285/77 alla immissione in ruolo;

c) le quote di ritenute previdenziali a carico del dipendente trattenute dall’ente fino al giugno del 1984.

I ricorrenti di primo grado hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tar per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Caserta si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento del diritto a percepire alcune somme da parte di dipendenti del comune di Caserta.

Gli appellanti contestano sotto diversi profili che il proprio diritto sia prescritto, come ritenuto dal Tar.

Il giudice di primo grado ha rilevato che le richieste patrimoniali riguardano il periodo di servizio non di ruolo prestato fino al 1.6.1984 e che il ricorso è stato proposto dopo oltre dieci anni (nel 1996), quando ormai i diritti azionati erano prescritti.

Le censure con cui gli appellanti contestano tale statuizione sono infondate.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare da alcuni precedenti, con cui la Sezione ha respinto analoghi ricorsi proposti da altri dipendenti del comune di Caserta (Cons. Stato, V, n. 4697/09; n. 4702/09; n. 5558/09).

Con tali precedenti è stato ritenuto che l’indennità di fine rapporto per il servizio prestato in posizione non di ruolo si prescrive in dieci anni solo quando è dovuta in caso di licenziamento (anche "per motivi disciplinari"), mentre si prescrive in cinque anni quando è dovuta nel caso di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo (Cons. Stato, V, 7 settembre 2004 n.5821; V, 24 ottobre 2002 n. 5834; V, 2 ottobre 1999 n. 1249).

E’ errata la tesi degli appellanti secondo cui si sarebbe ormai formato il giudicato sull’applicazione del termine decennale di prescrizione, in quanto con l’impugnata sentenza il Tar si è limitato a rilevare che erano decorsi più di dieci anni dalla data di immissione nei ruoli, senza estendere la statuizione all’individuazione del termine di prescrizione applicabile.

Inoltre, non è corretto individuare la decorrenza del termine di prescrizione dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1986, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del d.l.C.p.S. n. 207 del 1984 nella parte in cui disponeva che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

Infatti, per pacifica giurisprudenza, il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e, quindi, non impedisce il decorso della prescrizione ( art. 2935 c.c.), dovendo escludersi che il termine prescrizionale decorra solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr., fra tutte, Cassazione civile, sez. trib., 8 ottobre 2010, n. 20863; Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2000, n. 6486).

Al momento della notificazione del ricorso di primo grado (1996) il termine di prescrizione di cinque anni era, quindi, ampiamente trascorso con riferimento alla decorrenza dell’inquadramento in ruolo (1984).

E’ inammissibile, in quanto proposto solo con l’ultima memoria, il motivo con cui gli appellanti sostengono che il dies a quo del termine di prescrizione andava individuato nel luglio del 1991 (data della delibera di inquadramento).

A prescindere dall’accertamento di tale elemento, si osserva che tale profilo risulta del tutto estraneo al contenuto del ricorso in appello e non poteva, quindi, essere proposto con la memoria conclusionale.

Infine, va rilevato come la sentenza di primo grado non sia viziata da alcuna omessa pronuncia sugli ulteriori diritti azionati, in quanto l’avvenuta prescrizione è stata (correttamente) riferita dal Tar a tutte le domande proposte dai ricorrenti.

3. In conclusione. Il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del carattere seriale dei ricorsi proposti).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del comune di Caserta, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 3466 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono tutti conduttori (o conviventi di conduttori) di appartamenti dello stabile sito in Civitavecchia, Corso Centocelle n.18 (distinto in catasto al foglio 22, part. N.247) di proprietà dell’INAIL e da esso ceduti alla S.C.I.P. perché ne realizzi la vendita mediante "cartolarizzazione".

Con il DM 16.9.2004 (del Ministro dell’Economia e delle Finanze) l’intero stabile veniva qualificato "immobile di pregio" in quanto – secondo l’allegato al decreto – "ubicato in centro storico, zona A, non degradato".

Poiché tale qualificazione comporta un aumento del prezzo di vendita, i ricorrenti – che hanno titolo, ex lege, per esercitare il "diritto di opzione" all’acquisto – hanno impugnato il predetto decreto e gli atti ad esso connessi, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni.

Con sentenza n.1338 del 9.2.2009 la II^ Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per la qualificazione di pregio dell’immobile in questione; e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.

Avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto appello innanzi alla IV^ Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n.4840 del 31.7.2009 lo ha respinto, confermando la sentenza di primo grado.

In data 11.11.2009 l’INAIL ha proposto ricorso per revocazione avverso la predetta decisione del Consiglio di Stato, ma la IV^ Sezione dello stesso lo ha dichiarato inammissibile con sentenza n.6895 del 15.9.2010.

La sentenza è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.87 del regolamento di procedura del 17.8.1907 n.642 il 31.7.2009 e notificata all’INAIL per l’esecuzione in data 12.11.2010.

Successivamente, con nota del 28.9.2010 gli inquilini hanno sollecitato l’INAIL alla vendita degli immobili alle condizioni ed al prezzo previsto per gli edifici che non sono qualificati di pregio, e ciò in esecuzione della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato.

Ma la richiesta degli inquilini è rimasta senza effetto.

Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono, pertanto, che questo TAR disponga l’esecuzione giudiziale della sentenza in questione, passata in giudicato e ritualmente notificata.

Ritualmente costituitosi l’INAIL si è opposto all’accoglimento della domanda giudiziale, sostenendo che l’esecuzione è in corso.

Ma con ulteriore memoria del 7.2.2011 i ricorrenti hanno controdedotto che l’attività finora condotta dall’INAIL è stata puramente interna, inefficace e dilatoria; ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Infine alla camera di consiglio del 9.2.2011, uditi i Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, la casa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

Con sentenza n.1338 del 9.2.2009 la II^ Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli attuali ricorrenti, ritenendo non sussistenti i presupposti per qualificare "di pregio" l’immobile in questione; e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.

Avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto appello innanzi alla IV^ Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n.4840 del 31.7.2009 lo ha respinto, confermando la sentenza di primo grado.

In data 11.11.2009 l’INAIL ha proposto anche un ricorso per revocazione avverso la predetta decisione del Consiglio di Stato, ma la IV^ Sezione dello stesso lo ha dichiarato inammissibile con sentenza n.6895 del 15.9.2010.

La sentenza è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.87 del regolamento di procedura del 17.8.1907 n.642 il 31.7.2009; e notificata all’INAIL per l’esecuzione in data 12.11.2010.

Ma non ostante ciò è rimasta ineseguita.

Successivamente, con nota del 28.9.2010 gli inquilini hanno sollecitato l’INAIL alla vendita degli immobili alle condizioni ed al prezzo previsto per gli edifici che non sono qualificati di pregio, e ciò in esecuzione della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato.

Ma la richiesta degli inquilini è rimasta ancora una volta senza alcun utile effetto in quanto gli immobili non sono stati ancora venduti.

Dalla sentenza della quale si chiede l’esecuzione nasce l’obbligo dell’Amministrazione di stipulare i contratti di vendita delle unità immobiliari condotte dai vari interessati che abbiano esercitato l’opzione di acquisto, valutando gli immobili in questione come edifici non considerati "di pregio".

L’Amministrazione resistente si difende sostenendo di aver riavviato il procedimento di dismissione dell’immobile, di aver annullato le precedenti lettere già inviate agli interessati e le precedenti fasi procedimentali, di aver iniziato le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’acquisto in capo agli occupanti, di aver richiesto all’Agenzia del territorio di procedere ad una nuova stima del valore degli immobili e di essere dunque in procinto di inviare le lettere di offerta ai conduttori.

Ma ciò dimostra che in effetti l’esecuzione non è ancora conclusa e che non è stato adottato alcun atto a rilevanza esterna, idoneo a soddisfare – neanche parzialmente – l’interesse dei ricorrenti.

L’applicazione del prezzo previsto per gli immobili non di pregio costituisce, infatti, attività vincolata e non richiede l’elaborazione di una nuova stima dell’immobile complessivamente considerato e delle singole unità immobiliari (stima già effettuata dall’Agenzia del territorio in data 17.3.2003); ed il semplice proposito di inviare le nuove lettere, del quale viene data notizia in un atto difensivo, non costituisce – evidentemente – un’attività che possa essere considerata giuridicamente utile in sede esecutiva.

2. In conclusione, non resta al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. II^, n.1338 del 19.11.2008, depositata il 9.2.2009, passata in giudicato, assegnando all’uopo il termine di novanta giorni per provvedere in conformità (mediante vendita degli immobili al prezzo stabilito per gli edifici non di pregio).

Per il caso di persistente inottemperanza o inerzia, si appalesa opportuno nominare fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Agenzia del territorio del Lazio, o suo delegato, conferendogli mandato, con facoltà di delega, di eventualmente adottare – entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione – i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza.

Il compenso per l’eventuale attività del commissario è determinato in Euro 1500.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro novanta giorni, alla sentenza indicata in epigrafe.

Nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore dell’Agenzia del territorio del Lazio, o suo delegato, ai fini e per gli effetti indicati in motivazione.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 10-05-2011, n. 4052 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Riferisce la società I. Srl di aver ottenuto in data 24.11.2008 dal Comune di Ardea il permesso di costruire n. 60/2008 per la realizzazione di un fabbricato residenziale in località "Nuova Florida".

In data 17.9.2009 la società ha comunicato l’avvio dei lavori sia al Comune di Ardea che alla Direzione Regionale Infrastrutture (Genio Civile), come attestato da quest’ultimo in data 26.1.2010.

Successivamente, in data 6.5.2010, a seguito di sopralluogo del Comando del Corpo della P.M. e dell’Ufficio Tecnico del Comune, è stata emessa in data 14.5.2010 una ordinanza di sospensione dei lavori, per omessa denuncia al Genio civile Regione Lazio inizio lavori. In data 3.6.2010 la I. Srl ha depositato una nota con cui ha invocato la revoca della sospensione allegando copia dell’avvenuto deposito della comunicazione avvio lavori nonché della denuncia al Genio civile e ha reiterato la diffida in data 8.7.2010.

Lamenta la società che non sarebbe intervenuto alcun provvedimento espresso da parte del Comune con il conseguente perfezionarsi del silenzio inadempimento decorsi 90 giorni dall’ultima diffida e la necessaria condanna al risarcimento dei danni.

In seguito a ciò la società ha proposto ricorso allegando articolati motivi di – Violazione e falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo nonché Eccesso di potere sotto svariati profili (contraddittorietà, difetto motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, proporzionalità) (primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo mezzo);

– Illegittimità del silenzio rifiuto per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 37, comma 3 del DPR n. 380 del 2001 (secondo e quinto mezzo), chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione, in quanto gravemente lesivo degli interessi della ricorrente, richiedendo l’emanazione di un provvedimento espresso e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 31 marzo 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza e va, pertanto, accolto, nei sensi di seguito precisati.

2.1. Il Collegio osserva che il petitum della domanda ricade nel giudizio disciplinato dall’art. 117 c.p.a. (ex art. 21bis della L n.1034 del 1971 e succ. mod.) disciplinante il rito speciale per le controversie instaurate a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza del richiedente; in particolare, la domanda viene proposta nel giudizio diretto ad accertare se il silenzio serbato dal Comune sull’istanza della società richiedente violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa. Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito da parte dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa, garantendo così l’obbligo di pronuncia espressa (positiva o negativa) e motivata nonchè del rispetto del clare loqui gravante sull’Amministrazione, in ottemperanza ai principi, di portata ancora più generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato nonché correttezza e buona amministrazione di cui all’art.97 della Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 793; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risultano riscontrate dal Comune le istanze formulate dalla società, con la conseguenza che, allo stato, rileva la perdurante e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione riguardo la specifica richiesta da parte della società di provvedere alla revoca della sospensione dei lavori sull’area in questione, attesa l’allegazione della documentazione mancante (adempimento eseguito dalla ricorrente e non smentito da parte dell’Amministrazione).

Pertanto, nella specie, riscontrata l’inerzia del Comune a provvedere sulle istanze, sussistono i presupposti di operatività, in favore della società ricorrente, del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e pertanto, va accolto il ricorso proposto sul detto silenziorifiuto formatosi sulle diffide, comportando l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sulle stesse in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente), assegnando al Comune di Ardea il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

2.2. Riguardo la domanda risarcitoria il Collegio ritiene che la stessa non va accolta in quanto formulata genericamente dalla società ricorrente, giacché non risultano elementi probatori concreti relativi all’attualità del pregiudizio alla stregua di ipotesi di coerenza.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese e agli onorari di giudizio non essendosi costituita l’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Ardea di provvedere in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente) sulle istanze prodotte dalla società ricorrente, entro il termine di 60 giorni (sessanta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con nomina di Commissario ad acta in caso di persistente inadempienza, nei termini e nei modi di cui in motivazione;

– respinge la domanda di risarcimento dei danni;

– nulla per le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20983 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 2/7/2010 la Corte di Appello di Torino, giudice dell’esecuzione, esaminando l’istanza di V.D.R. intesa all’applicazione del regime della continuazione tra alcuni reati definitivamente passati in giudicato nei suoi confronti, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato giudicato con sentenza 12/6/2000 del Tribunale di Torino, sez. di Moncalieri, per essere stato applicato l’indulto sulla relativa pena e rigettava nel resto (reati giudicati con sentenze della Corte di Appello di Torino e del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina, trattandosi in entrambi i casi di ricettazione di assegni – il primo dei due di particolare gravita:

un assegno rubato che il V. metteva all’incasso dopo averne aumentato l’importo con l’aggiunta di alcuni zeri – ma commessi a distanza di circa due anni l’uno dall’altro).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge per avere il giudice eluso la domanda (riguardante il reato) relativamente ad uno dei reati proposti in continuazione in base all’esistenza di una causa estintiva incidente solo sulla pena (indulto), peraltro errando anche sui presupposti di fatto, posto che l’indulto in parola riguardava tutti i reati in questione, le cui pene erano riunite nel provvedimento di cumulo in esecuzione; 2) vizio di motivazione per avere il giudice negato il vincolo della continuazione tra gli altri due reati sulla base di una distanza temporale tra loro di soli due anni ed accentuando la diversa gravita dei fatti peraltro dichiarati entrambi sintomatici di un’adesione del soggetto a circuiti criminali specializzati.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevando come l’interesse del condannato alla concreta definizione del quantum di pena del reato proposto in continuazione fosse eluso dall’astratta dichiarazione di estinzione per indulto della pena medesima, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al reato in questione; chiedeva invece dichiararsi l’inammissibilità della domanda nel rimanente, perchè manifestamente infondata.

Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione del reato (di ricettazione) giudicato il 12/6/2000 ai fini del vincolo continuativo sol perchè la pena corrispondente è stata elisa dall’indulto. Invero il condannato ha permanente interesse all’eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ed alla relativa quantificazione della pena, sia pur in presenza dell’operatività dell’indulto su di essa.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte è costante (per un’applicazione del principio v. da ultimo Cass., sez. 1^, sent. n. 49986 del 24/11/09, rv. 245967, Agnello). Infondato invece nel resto.

Corretta la motivazione del giudice di merito, che esclude, in assenza di specifici elementi contrari, il vincolo della continuazione (che vuole la previa ideazione comune) sulla base della rilevante distanza temporale (due anni) tra i due reati di ricettazione rimanenti (del 24/5/99 e del 6/4/01). Valuterà il giudice del rinvio se il reato di cui alla sentenza 12/6/2000 (commesso il 7/5/99) possa ritenersi in continuazione con uno od altro dei due detti, non in continuazione tra loro.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla pronuncia di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta concernente il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 12/06/2000, e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.