Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22845 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza "de plano", in data 2 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rilevato di avere emesso in data 11 marzo 2010 sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di E.A. ed E.C., imputati, rispettivamente, di bancarotta fraudolenta (artt. 223, 216 e 219 L. Fall.) e impiego in attività economica di azienda commerciale di provenienza delittuosa (art. 648 ter cod. pen.), con irrogazione al primo della pena di anni due di reclusione e alla seconda della pena di anni due ed Euro 800,00 di multa, e richiamati i provvedimenti di sequestro del Giudice per le indagini preliminari in data 13/10/2009 e 21/10/2009, confermati con ordinanza del Tribunale del riesame del 16/11/2009, aventi ad oggetto l’azienda operante in (OMISSIS) (solo parzialmente dissequestrata con provvedimento del 13 gennaio 2010) e l’azienda operante nella stessa (OMISSIS), ha disposto la confisca delle medesime aziende ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, e art. 445 c.p.p., comma 1, giustificando la disposta misura di sicurezza in ragione del fatto che la sentenza di applicazione della pena era intervenuta prima della definizione delle posizioni degli altri coimputati (tra cui E.L. ed E.S., assolti da analoghi reati per non aver commesso il fatto, giusta sentenza emessa il 31 marzo 2010 all’esito di giudizio abbreviato), essendo rimasto un unico imputato ( C.G.) da giudicare in dibattimento, la cui posizione, tuttavia, non era direttamente interessata dai disposti provvedimenti di sequestro.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono a questa Corte, tramite il comune difensore, avvocato Gianfranco Maliardo del foro di Napoli, E.A., E.C., E.L. ed E. S., i quali, con un unico motivo, deducono l’abnormità del provvedimento adottato, inaudita altera parte, anche nei confronti degli imputati assolti, in aperta violazione del diritto di difesa e prima che le sentenze ex artt. 444 e 442 cod. proc. pen., come sopra emesse nei confronti dei ricorrenti, fossero divenute irrevocabili, con la conseguente illegittimità del provvedimento di confisca facoltativa adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sia in veste di giudice dell’esecuzione non ancora attuale, sia in veste di giudice della cognizione non avendovi provveduto in sede di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen..

Annotano i ricorrenti che perfino la confisca obbligatoria, ove non disposta in sentenza, avrebbe postulato l’adozione del procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., nel rispetto del rito previsto dall’art. 127 c.p.p. e, quindi, nel necessario contraddittorio tra le parti.

Aggiungono che le quote della società "Alimentari Quadrifoglio s.r.l" non avrebbero potuto essere confiscate e devono essere restituite, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 3, ad E. L., assolto per non avere commesso il fatto con la predetta sentenza del 31 marzo 2010, divenuta nelle more irrevocabile, almeno nella parte relativa allo stesso E..

Anche l’altro ramo di azienda in sequestro, ubicato in (OMISSIS), condotto in affitto dalla "Alimentari Quadrifoglio s.r.l.", essendo appartenente alla "Minimarket la Convenienza s.r.l.", persona giuridica estranea al reato, non avrebbe dovuto essere confiscato ex art. 240 c.p., comma 3.

I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e abnormità, con i provvedimenti consequenziali.

3. Il Procuratore generale, con me manti del 16 novembre 2010, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, e richiamata al riguardo la costante giurisprudenza di questa Corte, ha chiesto la trasmissione degli atti al competente giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Premesso che il provvedimento di confisca, successivo alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli non come giudice dell’esecuzione della predetta sentenza, non ancora irrevocabile nei riguardi di E.C. che l’ha impugnata con ricorso per cassazione, bensì come giudice della cognizione, deve ritenersi abnorme, come da costante giurisprudenza, l’ordinanza di correzione di errore materiale con la quale il giudice integri la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro (Sez. 4, n. 25035 del 21/03/2007, dep. 28/06/2007, Peluso, Rv. 237005).

Ai sensi dell’art. 547 cod. proc. pen., infatti, successivamente alla sua pubblicazione la sentenza può essere oggetto di modifiche solo se manca o è incompleto alcuno dei suoi requisiti previsti dall’art. 546 cod. proc. pen., o vi è la necessità di integrare la motivazione. A tali correzioni si provvede a norma dell’art. 130 cod. proc. pen..

La mancanza di una statuizione dovuta, invece, non può aver luogo con la procedura della correzione dell’errore materiale, potendosi disporre modifiche od integrazioni solo dal giudice d’appello mediante la relativa determinazione sul punto.

In applicazione del principio enunciato va, quindi, dichiarata l’abnormità del provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Esso, infatti, dopo la pubblicazione della sentenza e con espressa finalità d’integrazione del suo contenuto, ha disposto de plano, in violazione del principio del contraddittorio e senza esplicitarne in alcun modo la ragioni, la confisca di aziende di pertinenza degli imputati, in una situazione in cui, per giunta, nulla consente d’inferire che si versi in un caso di confisca obbligatoria, modificando pertanto irritualmente e in modo enunciativo il contenuto decisorio della sentenza.

Discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’abnorme provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25135 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 22 settembre 2010, depositata in cancelleria il 27 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nel rigettare l’istanza avanzata nell’interesse di T. G. volta a ottenere la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ammetteva lo stesso al regime di semilibertà. 2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali. Nonostante il giudice abbia svolto considerazioni negative sulla personalità del richiedente ha accolto il beneficio richiesto sulla sola constatazione della possibilità di un’attività lavorativa.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve per vero osservarsi che, dall’interrogazione del sistema informatico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria effettuata in data odierna, è risultato che il ricorrente è stato scarcerato in data 29 gennaio 2011 per applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Ne consegue che il Procuratore Generale ricorrente, che aveva impugnato la decisione del giudice che aveva concesso la misura della semilibertà, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso posto l’intervenuto mutamento della situazione di riferimento (l’eventuale annullamento del provvedimento concessorio non avrebbe per vero alcuna incidenza sulla posizione del condannato che continuerebbe a godere della misura alternativa applicata).

Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle spese processuali trattandosi di ricorso proposto da parte pubblica.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 08-07-2011, n. 26804 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Messina ricorre contro l’ordinanza emessa dal detto Tribunale – in funzione di Giudice per il riesame – in data 11 ottobre 2010, con il quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.T., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e fallimentari, avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale del 19 maggio 2010 era stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di firma.

A sostengo del ricorso il P.M. deduce erronea applicazione della legge penale nonchè illogicità e carenza di motivazione per avere il Giudice, pur dando atto della presenza di un quadro indiziario di notevole gravità per reati, oltretutto, di rilevante allarme sociale, dato specifico rilievo all’elemento temporale per l’attenuazione della misura detentiva in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che nega valenza specifica al mero decorso del tempo in sè considerato, in assenza di altri elementi significativi atti a giustificare in melius il regime coercitivo cui l’indagato sia sottoposto.

Il ricorso è infondato.

Pur condividendo la considerazione di partenza da cui muove il P.M. ricorrente secondo la quale in tema di revoca o modifica di misure cautelare il mero decorso del tempo non può assurgere a criterio esclusivo per l’adozione di un provvedimento migliorativo, occorrendo anche valutare tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell’adozione della misura, in ossequio al principio di proporzionalità nel corso dell’esecuzione della custodia cautelare cui il giudice deve far riferimento secondo il proprio prudente apprezzamento (vds. da ultimo, Cass. Sez. 5A 12.2.2009 n. 21195, Occhipinti, Rv. 243936; Cass. Sez. 1A 18.11.2008 n. 44364 Rv. 242038), occorre verificare se nel caso in esame il Tribunale – nell’operare la modifica del regime cautelare – abbia tenuto conto esclusivamente del fattore tempo quale indice positivo.

La risposta è certamente negativa posto che dal tenore del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale oltre a tenere in considerazione il fattore tempo, ha dato atto di altri elementi favorevoli all’indagato quali l’incensuratezza;, la notevole distanza temporale tra la data di commissione del fatto e quella di emissione della misura restrittiva, offrendo così un quadro di valutazione assai ampio e nel quale ben si è inserito l’elemento tempo in riferimento alla durata della misura cautelare sofferta quale ulteriore elemento di valutazione positivo in quanto incidente negativamente sul pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in piena conformità all’indirizzo giurisprudenziali testè enunciato. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 16-12-2011, n. 27121 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 958 del 7 dicembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che aveva accolto la domanda di R.F., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si sia dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione all’art. 6, comma 4 della Delib. dell’AEEG n. 200 del 1999 (art. 360 c.p.c., n. 3): si sostiene che l’art. 1339 c.c. non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4 della detta delibera nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto all’art. 6, comma 4 della Delib. dell’AEEG n. 200 del 1999 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe potuto – secondo la pronuncia impugnata – rappresentare ottemperanza alla delibera.

Con un terzo motivo si denuncia, con una prima censura, violazione dell’art. 112 c.p.c., e con una seconda vizio di motivazione ai. sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi: a) con la prima che gli attori avevano proposto, in subordine alla domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata assicurazione della modalità gratuita di pagamento, una domanda intesa ad ottenere – per il caso che quella modalità fosse risultata assicurata – ti risarei mento del. danno da mancata informazione in proposito, e che essa era stata accolta nonostante l’accoglimento della domanda principale; b) con la seconda che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa (udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si e anzitutto affermato il seguente principio di diritto: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37 possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve "escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai. sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nei contratto di utenza".

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della Delib. dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolto a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula ‘integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti o, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione dei potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto". 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che, in riforma della sentenza di primo grado, l’appello dell’Enel debba essere accolto e la domanda proposta dalla parte qui intimata debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, Inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione e stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolti e, pronunciando sui merito accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Petilia Policastro, rigetta la domanda di R. F.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna R. F. alla rifusione alle ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00 (Euro 600,00) di cui duecento/00 (Euro 200,00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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