Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5141 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede de L’Aquila, rubricato al n. 449/06 la DITTA F. di E. ing. G. impugnava il decreto n. 222 in data 17 agosto 2006 con il quale il Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Teramo aveva aggiudicato definitivamente ad E. s.r.l. la gara per la fornitura di hardware, software, apparecchiature multimediali, apparati di rete, servizi e materiale accessorio da destinare a strutture dello stesso Ateneo.

Sosteneva che illegittimamente l’appalto era stato aggiudicato alla controinteressata nonostante questa non fosse in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, precisando inoltre che la normativa di gara vietava il subappalto.

Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato ed il risarcimento dei danni subiti.

Con la sentenza in epigrafe, n. 810 in data 19 ottobre 2006, il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede de L’Aquila, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza la DITTA F. di E. ing. G. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 9628/06, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Teramo chiedendo il rigetto dell’appello.

Le parti si sono scambiate memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2011.

3. Le parti impostano la controversia in termini differenti.

L’appellante incentra le proprie argomentazioni sull’interpretazione dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di cui sostiene l’immediata applicabilità al caso di specie.

A suo avviso, quindi, il possesso dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui al precedente art. 1 della stessa legge n. 46/1990, espressamente preso in considerazione dalla "lex specialis", è condizione per la partecipazione alla gara.

La parte appellata sostiene che la controversia deve essere risolta alla luce delle previsioni della normativa di gara (non impugnata) che non prevede affatto il possesso delle suddetta abilitazione al fine della partecipazione alla procedura; di conseguenza, per l’Amministrazione, il loro possesso deve essere dimostrato solo in sede di esecuzione del contratto.

Il Collegio aderisce alla tesi dell’Amministrazione.

Invero, la normativa di gara non fa riferimento al possesso della suddetta abilitazione in sede di determinazione dei requisiti di partecipazione, ma solo nella disciplina dell’esecuzione del contratto.

Alla luce di tale fatto, l’interpretazione della normativa di gara implicitamente proposta dall’appellante porterebbe a risultati incongrui.

La normativa infatti, come già sottolineato non è certo univoca nell’imporre il possesso della suddetta abilitazione come requisito di partecipazione.

Di conseguenza, ogni imprenditore interessato al contratto è legittimato a ritenere di non essere obbligato a dotarsi del requisito al solo scopo della partecipazione, ritenendo di potersi attivare al riguardo solo in caso di aggiudicazione.

Giova inoltre osservare che l’adempimento non sembra richiedere tempi irragionevoli, posto che l’aggiudicataria è stata in grado di assolverlo in tempo utile per la stipula del contratto.

In conclusione, afferma il Collegio che la normativa della gara di cui ora si tratta deve essere interpretata secondo il principio, pacificamente accettato, del "favor partecipationis", e che l’applicazione del suddetto principio nella presente controversia non comporta lesioni della parità di condizione fra i concorrenti, che sarebbe anzi causata, per quanto già esposto, dall’applicazione della tesi dell’appellante.

4. In conclusione l’appello deve essere respinto.

In ragione della parziale complessità della causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9628/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1105 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 10.11.2005, la CTS – Cooperativa Trattamento Superfici a r.l. e C.F.M., in proprio, proponevano opposizione contro l’ordinanza n. 448/02/1, notificata il 13.10.2005, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano aveva contestato una serie di violazioni relative ad alcuni lavoratori (inesatte registrazioni sul libretto di lavoro; mancata consegna prospetto paga a dieci lavoratori; irregolare tenuta libri paga e matricola; omessa comunicazione alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego dell’assunzione dei lavoratori; omessa consegna, all’atto dell’assunzione dei lavoratori, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola).

Gli opponenti contestavano l’ordinanza-ingiunzione deducendo estinzione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, errata applicazione di sanzioni in spregio della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12; in via subordinata chiedevano riduzione della sanzione e invocavano pagamento rateale e sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione.

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 456 del 2006 accoglieva l’opposizione e revocava l’ordinanza-ingiunzione limitatamente alle violazioni relative alle inesatte registrazioni sul libretto di lavoro (L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4) e all’omessa comunicazione dell’assunzione dei lavoratori (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2), dichiarando abolite le relative sanzioni amministrative della L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 12, confermava la stessa ordinanza-ingiunzione per le restanti violazioni contestate.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ricorre per cassazione con tre motivi.

La CTS e il C. resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente DPL lamenta l’erroneità dell’applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e dell’art. 11 preleggi, comma 1.

Al riguardo rileva che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che per le violazioni anzidette fossero state abolite le relative sanzioni amministrative, essendo venuta meno la potestas puniendi dell’Amministrazione anche per le violazioni commesse nel periodo precedente alla novella, ossia prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge anzidetta n. 388/2000.

Questa Corte ritiene fondato il motivo in base alle considerazioni che seguono.

La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni di disposizioni sul collocamento di carattere formale a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta, come già detto, il 1 gennaio 2001.

La sentenza impugnata ha richiamato i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultanti dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, traendone la conseguenza dell’immediata applicabilità della disciplina posteriore più favorevole con annullamento dell’ordinanza-ingiunzione limitatamente alla fattispecie di illecito indicate (argomenti in tal senso vengono tratti dalla sentenza di questa Corte n. 7524 del 2002).

Tale indirizzo non è condivisibile, avendo questa Corte riesaminato la questione e affermato sulla base di diverso orientamento, a sui si aderisce pienamente, che la L. n. 338 del 2000, art. 116, comma 12, è applicabile solo a violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualsiasi forma di retroattività (Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 18761 del 2005; Cass. n. 13169 del 18 giugno 2009). Nel caso di specie risulta incontestato tra le parti che le violazioni tuttora in discussione fossero state commesse prime del 1 gennaio 2001.

Ciò precisato, resta assorbito il profilo, di cui al secondo motivo del ricorso, secondo cui le anzidette violazioni si riferiscono al collocamento sostanziale e non a quello formale e sono quindi fuori dell’ambito applicativo dell’art. 116 anzidetto.

Resta del pari assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale la DPL denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione alla condanna alle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento del ricorso introduttivo.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso giudice, che provvederà al riesame della causa, tenendo conto dei profili di diritto in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 29-02-2012, n. 3142 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che G.P. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 5.000 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciassette anni dalla data della presentazione da parte della ricorrente della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia non resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni rese in data diversa, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che con i primi sei motivi si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comportano l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 9.250 a titolo di equo indennizzo per il periodo di dieci anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte;

che va disposta la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a G.P. la somma di Euro 9.250, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140 (di cui Euro 490 per onorari ed Euro 600 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 9033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 dicembre parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed il ricorso, dunque, è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 alla quale il Collegio ha trovato inammissibile la richiesta di parte ricorrente, come nel prosieguo verrà indicato.

Al riguardo è da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza esecutiva, sia indeterminata o futura.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.