Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2011, n. 12231 Onorari

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Svolgimento del processo

B., M. e Q.N. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro intimato di pagare L. 26.568.489 all’architetto N.C. a titolo di compenso per prestazioni professionali. Gli opponenti spiegavano altresì domanda riconvenzionale per i danni subiti a causa della non veridicità del progetto redatto dal N. circa la situazione del terreno di essi Q. e dei confinanti.

Con sentenza 24967/2001 l’adito tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, condannava il N. al pagamento in favore dei Q. di L. 26.278.000 osservando che i danni subiti dagli opponenti, per gli errori commessi dal professionista nel redigere il progetto commissionatogli, ammontavano – come accertato dal c.t.u. – a L. 37.000.000 per cui, detratto l’importo delle competenze professionali pari a L. 10.722.000 secondo la determinazione del consulente di ufficio, residuava un credito degli opponenti di L. 26.278.000.

Avverso la detta sentenza il N. proponeva appello al quale resistevano i Q..

Con sentenza 22/4/2004 la corte di appello di Roma rigettava il gravame rilevando: che con i tre motivi di appello il N. aveva dedotto: a) che esisteva un accordo con i committenti i quali gli avevano assicurato che le finestre frontiste si riferivano a servizi e non a camere abitabili con conseguente possibilità di realizzare la costruzione in questione a distanza inferiore ai 10 metri; b) che, come chiarito dal c.t.u., sarebbe stato sufficiente un ordine di servizio del direttore dei lavori per traslare il fabbricato di metri 1,30 in tal modo ovviando alla violazione della distanza legale; c) che il tribunale non aveva esaminato le critiche mosse alla relazione del consulente per il calcolo delle competenze professionali ed aveva ignorato la rettifica effettuata dallo stesso c.t.u. in ordine al calcolo delle cubature dell’erigendo edificio; che la censura sub a) non era fondata essendo pacifica l’inosservanza della distanza di metri 10 dalla parete finestrata frontista; che, ai fini del rispetto di tale distanza, andava ritenuta irrilevante la destinazione d’uso dei locali interessati dall’apertura delle finestre; che, comunque, era rimasta indimostrata l’esistenza dell’asserito accordo con i committenti; che quindi il N. non aveva rispettato il necessario parametro di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione di risultato; che, con riferimento al motivo sub b), era sufficiente osservare che non era stato possibile la "traslazione"- dell’erigenda costruzione posto che il N. non aveva reso edotti i committenti del vizio progettuale prima della posa in opera dei plinti di fondazione e dell’impostazione dei pilastri; che anche la censura sub c) era da disattendere in quanto il riferimento a presunte carenze ed omissione della c.t.u. peccava di astrattezza con conseguente inammissibilità del motivo;

che il richiamo alla rettifica operata dal consulente in ordine al computo della cubatura era inconferente agli effetti della determinazione del valore del progetto (e, quindi, dell’onorario professionale);

che, infatti, il consulente con la detta precisazione si era limitato ad indicare la volumetria complessiva dell’edificio senza modificare le conclusioni già rassegnate in punto determinazione dell’onorario;

che peraltro i volumi indicati nella prima relazione del c.t.u. corrispondevano a quelli riportati dallo stesso N. nel conteggio allegato alla parcella vistata dal consiglio dell’ordine.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da N.C. con ricorso affidato a tre motivi.

B., M. e Q.N. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il N. denuncia violazione dell’art. 873 c.c. in relazione al D.M. 24 aprile 1968, n. 1444, art. 9 e al piano particolareggiato per l’applicazione del PRG del Comune di Roma approvato il 36/12/1965. Deduce il ricorrente che secondo quanto disposto dal citato articolo del D.M. n. 1444 del 1968 "sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi (metri 10) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati". Nella specie il piano particolareggiato prevede all’art. 34 il rispetto della distanza tra facciate con finestre di stanze abitabili. E" quindi evidente l’errore commesso dalla corte di merito nel ritenere non rilevante l’accertamento in ordine all’esistenza nella specie di finestre relative a locali adibiti a stanze abitabili o a servizi.

Il motivo è infondato in quanto il ricorrente non ha considerato che la corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il tribunale aveva rilevato che – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – "il progetto redatto dall’arch. N. era non veridico circa la situazione del terreno degli opponenti e dei confinanti": da ciò il danno subito dai committenti poi quantificato dal c.t.u.

Il progetto elaborato dal ricorrente non era quindi valido – tanto che era stato necessaria la redazione di un progetto di variante – indipendentemente dalla destinazione ed utilizzazione dei locali finestrati in questione.

Va peraltro aggiunto che la corte di appello ha anche osservato che "comunque" non era stata dimostrata l’esistenza di un preteso accordo con i committenti i quali avrebbero assicurato al N. che "le finestre frontiste si riferivano a servizi". Tale rilevante e decisivo punto della sentenza impugnata non ha formato oggetto di censure da parte dei ricorrente.

Deve infine evidenziarsi che, come è noto, l’ingegnere, come l’architetto, nell’espletamento dell’attività professionale è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza, del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell’incarico. L’obbligazione di redigere un progetto di costruzione impegna il professionista alla consegna di un progettò concretamente realizzabile, il che nella specie non sì è verificato.

Con il secondo motivo il N. denuncia violazione dell’art. 1227 c.c., u.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che il progetto è stato redatto da esso ricorrente in base alle mappe catastali non potendo prendere le misure sul terreno per la presenza di altro e demolendo manufatto. Incombeva quindi ai committenti ed al direttore dei lavori di verificare la regolarità delle distanze dopo aver demolito il manufatto intermedio e prima di edificare il nuovo. In ogni caso – come precisato dal c.t.u. – sarebbe bastato, in corso d’opera, un ordine di servizio del direttore dei lavori per traslare tutto il fabbricato di metri 1,30 il che avrebbe evitato "il sormonto della parte finestrata del R. ad una distanza di M. 9". Ciò avrebbe comportato al più la rimozione dei due plinti gettati ed il getto di altri due a distanza di m. 1,30 di distanza (operazione dal costo insignificante) con utilizzazione del progetto senza alcuna variante. Peraltro esso ricorrente – che non aveva rapporti con i committenti da oltre due anni e non aveva mai avuto rapporti con il cantiere di demolizione e con quello di costruzione – non poteva rendere edotti i committenti del vizio progettuale all’inizio della costruzione.

Il motivo non è meritevole di accoglimento posto che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (tra le tante, sentenze 15231 del 05/07/2007;

12348 del 28/05/2007).

Il sindacato di legittimità è su detto punto è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza.

Nella specie la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto e che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dalla corte di appello. Quest’ultima ha proceduto alla attenta disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze di fatto qualificanti, ha coerentemente affermato che solo con la comunicazione da parte del N. ai committenti del vizio progettuale sarebbe stato possibile limitare i danni.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento e facendo riferimento ad elementi di fatto oggettivi. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2233 c.c. e vizi di motivazione sostenendo che, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, esso N. nelle difese di in appello aveva fatto specifico riferimento alle difese scritte ed orali di primo grado con le quali erano stati minuziosamente elencati gli errori commessi dal c.t.u. in ordine alla valutazione degli onorari professionali.

La Corte rileva la manifesta infondatezza (e, in parte, l’inammissibilità) del motivo in esame che – pur se titolato come violazione di legge e come vizi di motivazione – si risolve essenzialmente in una diversa analisi del merito della causa e in particolare in una critica della valutazione operata dalla corte di appello della relazione del c.t.u. e dei rilievi in proposito mossi dal ricorrente. Trattasi di attività riservate al giudice del merito incensurabile in sede di legittimità se (come nella specie) immune da vizi logici e giuridici. Il sindacato di legittimità è sui detti punti limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza.

Deve peraltro affermarsi che la censura concernente sia valutazione e l’interpretazione della espletata c.t.u., sia l’omesso esame delle critiche mosse alla relazione del consulente, non è meritevole di accoglimento anche per la sua genericità, oltre che per la sua incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Nella specie le doglianze in proposito mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della consulenza genericamente indicata in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di detta consulenza e delle osservazioni critiche in proposito prospettate dal V..

Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1997 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n.515 del 2006, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata Gruppo C. s.p.a., con atto notificato il 4 novembre 2005, avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Ufficio territoriale del Governo di Roma sulla istanza della interessata volta ad ottenere le informazioni "antimafia" di cui all’art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Assume l’Amministrazione appellante l’insussistenza di termini perentori per la conclusione del procedimento finalizzato a rilasciare le informazioni di propria competenza, funzionali sulla base della richiamata normativa alla stipula dei contratti pubblici, donde l’erroneità della gravata sentenza che avrebbe ritenuto illegittimo il silenzio amministrativo, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza della società C. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Si è costituita la società appellata per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

All’udienza del 1 marzo 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello va dichiarato improcedibile.

Con atto del 14 marzo 2006 (prot. n. 20493) il Prefetto di Roma, in evasione della istanza proposta il 28 luglio 2005 dalla società Gruppo C. s.p.a., ha decretato che "sussiste allo stato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all’art. 10 del d.P.R. 3.6. 1998 n. 252 nei confronti della Società Gruppo C. spa, con sede in Roma via Giuseppe Marchi n. 10".

A fronte di tale provvedimento espresso adottato dalla odierna Amministrazione appellante si deve ritenere che sia venuto meno l’interesse di entrambe le parti al presente giudizio, riguardando lo stesso un tratto dell’azione amministrativa definitivamente superato dalla nuova configurazione del rapporto riveniente dal nuovo provvedimento di diniego; il giudizio sulla legittimità dell’originario silenzio deve pertanto concludersi con una pronuncia di improcedibilità, salve le sorti dell’eventuale nuovo ricorso che sia stato (se del caso) proposto avverso il sopravvenuto provvedimento di diniego.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo al particolare epilogo della presente controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2403 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 22-04-2011, n. 16142 commercio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, in data 13.8.2010, del Tribunale di Trento, in funzione di Giudice del Riesame, con cui è stata annullata l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di F.M. nell’ambito del procedimento a suo carico in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, perchè, secondo l’imputazione, "in qualità di titolare e webmaster dei domini e siti internet (OMISSIS), pubblicamente istigava all’uso illecito di sostanze stupefacenti svolgendo attività di proselitismo e di induzione dei visitatori dei predetti siti all’uso delle stesse.

Condotta consistita nell’avere posto in vendita, sui predetti siti internet, semi di cannabis femmina (con consigli per la regolazione dell’illuminazione delle lampade da coltivazione, indicazione del tempo di fioritura, dell’altezza raggiunta dalla pianta, del rendimento espresso in grammi, del periodo di raccolto e della difficoltà nella coltivazione, dell’effetto stupefacente e dei valori di THC, CBD e CBN ottenuti), bilance di precisione di vario tipo, fertilizzanti organici con indicazione precisa del dosaggio e delle altre caratteristiche, lampade da coltivazione e prodotti vari tutti attinenti alla coltivazione, all’imballaggio ed al successivo uso della sostanza stupefacente, merce che, successivamente all’ordine di acquisto, veniva effettivamente venduta e spedita a mezzo posta ai destinatari". Il Tribunale, dati per pacifici i fatti sulla base delle dichiarazioni dell’arrestato e della documentazione in atti, negava l’illiceità della condotta rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine all’integrazione della fattispecie criminosa in questione. La Parte pubblica ricorrente denuncia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, nella parte relativa all’affermazione secondo cui "attività di vendita o ausiliaria e connessa alla vendita" di semi di canapa indiana, non integrerebbe il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, non configurandosi in tal caso l’istigazione all’uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trattandosi di attività penalmente non rilevante. Il ricorrente rileva che, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4, sent.

23903 del 2009; Sez. 6, n. 38633 del 2004), la condotta posta in essere dall’indagato -diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame- integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, poichè la condotta dell’agente, fornendo dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione agli acquirenti nonchè circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione dei semi in parola è concretamente idonea a conseguire l’effetto di indurre all’uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti i destinatari dei suggerimenti. Rappresenta, inoltre, contraddizioni nei passaggi motivazionali dell’impugnata ordinanza (laddove precisava che, per non costituire reato occorreva che la messa in vendita dei semi non fosse accompagnata da alcun quid pluris, a fronte della contestazione che non consisteva nella sola messa in vendita, ma anche in consigli utili per la coltivazione ed altro).

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come espone il ricorrente e riconosciuto nella stessa ordinanza de qua, in fatto, è dato non contestato la condotta attribuita al F. così come descritta nel capo d’imputazione sopra riportato.

Tanto premesso, va riaffermata la giurisprudenza di questa sezione della Corte, di cui alla sentenza n. 22911 del 23.3.2004, Rv. 228788 riguardante proprio un caso analogo a quello per cui si procede, sottoposto all’esame della Corte in seguito al ricorso dell’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame de L’Aquila che aveva confermato il decreto del Pubblico Ministero, con il quale si era disposto il sequestro quale corpo di reato, a carico del titolare di un negozio, di numerose bustine di semi di cannabis sativa con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione, configurando – come nel caso in esame- il reato di cui all’art. 82 richiamato, in quanto si fornivano agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione al fine di far sì che ottenessero piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonchè strumenti per la coltivazione ottimale dei semi in parola.

Invero, la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell’uso, di tal che parlare di istigazione alla coltivazione della sostanza stupefacente è equipollente a parlare di istigazione all’uso della medesima (cfr. anche Sez. 4, n. 23903 del 20.5.2009, Rv. 244222; Sez. 4, 20.5.2009, Vona, non massimata).

Se è vero che la disposizione legislativa in esame non vieta in alcun modo la mera messa in vendita tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione, occorre, comunque, che ciò avvenga in forme e modi asettici.

In altri termini, occorre che non si venga a porre in essere alcuna attività aggiuntiva che possa concretizzare l’istigazione alla vendita e all’uso dei semi finalizzati alla coltivazione di essi in modo da ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.

Orbene, l’attività contestata comprende anche quella divulgativa e persuasiva, attuata in diverse modalità, avente l’unico fine di istigare alla coltivazione della cannabis indica.

Non va tralasciato di considerare che tale tipo di condotta, commercialmente, configura una vera e propria pubblicità della merce posta in vendita, diretta ad ampliare la quantità venduta e a rendere elastica la curva della domanda, richiamando l’attenzione del pubblico, modificando i suoi gusti e migliorando negli aspiranti compratori la conoscenza dei prodotti offerti.

Nel caso di specie, attraverso uno strumento di comunicazione di massa ancor più potente e diffusivo della televisione, quale è INTERNET, si è pubblicizzata non solo la vendita dei semi di canapa indiana ed altri accessori per la coltivazione (bilancini di precisione, fertilizzanti etc), bensì anche la formulazione di consigli "per la coltivazione, dell’altezza raggiunta dalla pianta, del rendimento espresso in grammi, del periodo di raccolto e della difficoltà nella coltivazione, dell’effetto stupefacente e dei valori di THC, CBD e CBN ottenuti": in tal modo deve, quindi, ritenersi pienamente realizzato, sul piano oggettivo, l’intento di promuovere l’uso dello specifico stupefacente trattato e, dal punto di vista materiale, la concreta condotta tesa affinchè l’uso dello stupefacente medesimo da parte dei destinatari delle esortazioni pubblicitarie sia effettivamente realizzato.

Giova effettuare, con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in esame, il richiamo ad altra giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. Sez. 6, del 5.3.2001 n. 16041 Rv.

218484), con cui si è affermato il principio in base al quale, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti occorre che l’agente, per il contesto in cui opera e per il contenuto delle sue esortazioni, sul piano soggettivo abbia l’intento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti, o anche con il ricorso a un linguaggio "simbolico", affinchè l’uso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato. Evenienza, questa, come evidenziato, certamente verificatasi per il caso di specie. Il Tribunale, nel rilevare che il legislatore se da un lato vieta una pluralità di condotte (ad es. D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73) con la norma in esame ha collegato la condotta punibile all’uso di sostanza stupefacente, ha comunque riconosciuto che, come già sostenuto nella sentenza sopra richiamata di questa Sezione n. 22911 del 2004, perchè sia superata la soglia di punibilità non occorre che l’uso avvenga, ma ha anche evidenziato che, non essendo affatto vietata dalla norma de qua la produzione o la messa in vendita delle cose necessarie per la coltivazione, "la questione si pone tuttavia in termini di tassatività" delle fattispecie penali, da interpretare, cioè, restrittivamente e con esclusione di qualsiasi estensione analogica, richiamando anche, a confronto, la disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 84, che concerne il divieto, di natura solo amministrativa, della "propaganda pubblicitaria di sostanze". Ma tale assunto non è condivisibile perchè la condotta penalmente rilevante integrante la fattispecie contestata non è quella della produzione o la vendita delle cose necessarie per la coltivazione, quanto l’istigazione pubblica all’uso illecito di sostanze stupefacenti, attuabile anche tramite la messa in vendita delle cose necessarie alla produzione ma con le specifiche modalità sopra indicate (e palesemente esorbitanti dalla mera reclamizzazione dell’articolo che mira ad ampliare la quantità venduta e a rendere più elastica la curva della domanda, richiamando l’attenzione del pubblico, modificando i suoi gusti e migliorando negli aspiranti compratori la conoscenza dei prodotti offerti) concretamente istigative all’effettivo uso delle sostanze stupefacenti. Dunque non si può certo parlare di analogia in malam partem trattandosi di questione d’interpretazione semantica.

Consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trento. Alla luce dell’affermato principio di diritto, il Tribunale del Riesame di Trento valuterà la sussistenza degli altri presupposti necessari per l’adozione del provvedimento cautelare in questione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-05-2011, n. 3996 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 dicembre 2010 e depositato il 4 gennaio 2011 la società cooperativa N.S. a r.l. ha impugnato il silenzio formatosi sulla sua istanza di accesso a documenti detenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, necessari per la difesa dinnanzi al GUP di Catanzaro a seguito di querela sporta dalla società qui controinteressata, relativamente a presunta installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione; procedimento ancora in corso.

In particolare la società ricorrente, ritenendo al contrario che la controintressata gestisca abusivamente l’impianto televisivo sul suo stesso canale, con due istanze del 26 ottobre e 3 novembre 2010, ha chiesto il rilascio di tutta la documentazione relativa alla proprietà o possesso dell’impianto CH 29 UHF da GASPERINA (CZ) loc. Riccia attualmente esercito dal M.V.S.P.T. s.r.l. e, a suo tempo censito ai sensi della legge 223/90 art. 32, della ditta individuale R. di S.I.: eventuali atti di compravendita, pronunzie giudiziali, atti autorizzativi.

Deduce:

violazione dell’art. 22 della legge n. 241/90 e dell’art. 2 del D.M. 1996/60: la ricorrente ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere l’accesso richiesto per la tutela della sua posizione processuale, giuridicamente rilevante, a tutela del diritto a trasmettere dalla sua emittente;

violazione dell’art.8 c.V lett. d) del DPR n.352/92: non sussistono i presupposti di riservatezza per escludere l’accesso della ricorrente, alla quale comunque deve essere garantita la visione degli atti, la conoscenza dei quali sia necessaria per curare e difendere i suoi interessi giuridici;

violazione degli artt. 24 e 25 l.n. 241/90; l’art. 24 c.7 (come novellato dalla legge 15/2005) prevede espressamente che anche in casi di riservatezza deve comunque essere garantito l’accesso a documenti amministrativi, la conoscenza dei quali sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Costituitasi la Mondial Video Studio Produzioni televisive s.r.l. esercente l’attività di radio telediffusione sotto la denominazione R., ha affermato che la ricorrente è già in possesso di tutti gli atti autorizzativi di essa controinteressata in quanto analogo procedimento si è già svolto presso l’Ispettorato territoriale Calabria del Ministero dello sviluppo economico; da ciò l’inammissibilità del presente ricorso per difetto d’interesse. Inoltre gli atti richiesti non hanno rilevanza nel procedimento penale in questione, che prosegue per danneggiamento; non si è formato il silenzio perché l’Amministrazione locale ha consentito l’accesso; alla ricorrente è stato assegnato un nuovo canale e non ha più interesse relativamente al CH29.

Costituitosi il Ministero intimato, ha evidenziato come in un primo tempo abbia fornito alla ricorrente solo l’atto autorizzatorio; deposita quindi in giudizio, con l’atto di costituzione, la restante documentazione ed in particolare l’atto di compravendita datato 9.10.92 relativo al CH29UHF e copia di sentenza del Consiglio di Stato.

Con memoria la ricorrente stigmatizza il comportamento tardivo dell’Amministrazione, dando peraltro conto dell’attuale completezza all’accesso, e contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla controinteressata, in particolare rilevando che il procedimento in sede locale atteneva alla sola documentazione tecnica.

Con memoria la controinteressata insiste nel ritenere che la ricorrente era già in possesso anche di detto atto di compravendita.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe una emittente radiotelevisiva contesta il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla sua istanza di accesso ad atti relativi alla posizione amministrativa della controinteressata, la quale ha dato origine ad un procedimento penale nei suoi confronti, nell’ambito del quale, appunto, la ricorrente stessa avrebbe necessità di esibire la documentazione richiesta.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Risulta agli atti che il Ministero intimato, seppure tardivamente ed a seguito dell’azione giudiziaria, ha completato la produzione documentale richiesta, fornendo in particolare l’atto di compravendita del 1992 relativo al canale CH29UHF nonché copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 5163/2006 (l’atto concessorio della controinteressata era stato già fornito in data 3.11.2010).

Di tali circostanze dà conto anche parte ricorrente, che insiste tuttavia nello stigmatizzare il ritardo dell’amministrazione che ha costretto all’instaurazione del presente giudizio, oltre che nel contestare le affermazioni in fatto ed in diritto della controinteressata.

In relazione a ciò il Collegio deve dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, seppur disponendo la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00; compensa con la parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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