Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1037 Misure cautelari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 7.6.2010, il Tribunale della Libertà di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame proposta da G.G. e B.C. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il primo e degli arresti domiciliari per la seconda, emessa dal gip del locale Tribunale il 6.5.2010, nei confronti di entrambi per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinques (capo C) della rubrica accusatoria), e inoltre nei confronti del G. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A), e della B. per il reato di cui all’art. 648 ter c.p.(capo D), annullava senz’altro il provvedimento restrittivo nei confronti della B., e limitatamente al reato di cui al capo C) nei confronti del G., che rimaneva sottoposto alla misura cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del G., che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p..

Il ricorrente, dopo aver ricordato che le fonti di prova valorizzate dal Tribunale sono costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia S.O. e D.C., e da un manoscritto rinvenuto presso il covo di (OMISSIS), dove era stata arrestata la moglie del capo del gruppo mafioso dei "Casalesi", Se.Gi., documento in cui sarebbero stati annotati i nominativi degli affiliati dello stesso clan, lamenta che i giudici territoriali avrebbero "provveduto ad una sorta di sommatoria delle fonti senza fermarsi ad esaminare le pur numerose censure che la difesa aveva mosso proprio in relazione all’asserita gravità del compendio indiziario", senza alcuna verifica critica delle fonti di prova.

Non sarebbe infatti sufficiente il collegamento delle troppo generiche dichiarazioni dei collaboranti, con il contenuto del predetto manoscritto. I giudici territoriali avrebbero fra l’altro ignorato "come le dichiarazioni non consentono di individuare l’entità degli stipendi mentre … dopo l’acquisizione dell’elenco tutti ricordano l’entità degli stipendi".

Rileva il collegio che le deduzioni del ricorrente sono generiche e assertive nell’escludere l’evidente collegamento, opportunamente sottolineato dai giudici territoriali, tra le dichiarazioni dei collaboratori e l’inclusione del nominativo del G. in un elenco rinvenuto in circostanze sicuramente significative, insieme ad alcune armi.

Del tutto marginale e irrilevante, oltre che imprecisa e ancora una volta generica, e priva di specifici riferimenti processuali, appare anche la notazione difensiva sulla ignoranza "dell’entità degli stipendi" da parte dei collaboratori.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 02-02-2011, n. 3839 Diritti d’autore

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26.11.2009, in parziale riforma della sentenza 8.7.2005 del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di K. G. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 – lett. c), per avere abusivamente posto in commercio CD musicali e cinematografici illecitamente riprodotti (acc. in (OMISSIS));

e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena principale in mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, confermando la pena accessoria di legge e la concessione del beneficio della sospensione condizionale;

b) assolveva il K.G., "perchè il fatto non costituisce reato", dalla imputazione di cui:

– alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 – lett. d), per avere abusivamente posto in commercio gli anzidetti CD musicali e cinematografici non contrassegnati dalla S.I.A.E..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, il quale ha eccepito: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto proscioglierlo da tutte le contestazioni alla stregua di quanto enunciato dalla sentenza resa della Corte di Giustizia europea l’8/11/2007, nel procedimento C- 20/05, Schwibbert;

– mancanza di prova in ordine al contenuto dei supporti sequestrati.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. Questa Sezione – con le sentenze 12/2/2008 n. 13816, Valentino e 12/2/2008 n. 13818, Ndiaye, alle cui articolate motivazioni si rimanda e che, in questa sede, devono intendersi integralmente recepite – ha fissato, in relazione ai fatti di reato previsti con riferimento alla utilizzazione di supporti privi del contrassegno S.I.A.E, alcuni fondamentali principi interpretativi delle disposizioni incriminatrici della L. n. 633 del 1941.

In particolare è stato evidenziato che la Corte di Giustizia europea l con sentenza resa ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE, emessa l’8/11/2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert – ha stabilito che l’obbligo di apporre sui dischi compatti, contenenti opere d’arte figurativa, il contrassegno S.I.A.E. in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle "regole tecniche" che, ai sensi delle direttive europee 83/189/CEE e 98/34/CEE, devono essere notificate dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea. Con la conseguenza che, qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione, non possono essere fatte valete nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale.

La sentenza Schwibbert, pur riferendosi specificamente ai contrassegni relativi ai CD contenenti opere d’arte figurativa, ha stabilito un principio generale, secondo il quale la violazione dell’obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno S.I.A.E. successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico etc.) e di qualsiasi contenuto (musicale, letterario, figurativo etc.) rende inapplicabile l’obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati e le relative disposizioni interne debbono essere disapplicate dal giudice.

1. Da ciò deriva che:

a) l’obbligo di comunicare alla Commissione le "regole tecniche" introdotte nell’ordinamento italiano vale per tutte le regole istituite dopo l’entrata in vigore della citata direttiva 83/189/CEE, ossia dopo il 31 marzo 1983;

b) devono essere dichiarati non sussistenti i fatti di reato previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), che punisce appunto chiunque detiene per la vendita supporti musicali, audiovisivi, cinematografici etc. privi del contrassegno S.I.A.E., risultando accertato che, fino alla data di emanazione della sentenza Schwibbert, lo Stato italiano era rimasto inadempiente all’obbligo di notificazione delle regole tecniche. Eventuali sentenze di condanna debbono, pertanto, essere annullate senza rinvio;

c) nessun effetto viene prodotto dalla citata sentenza Schwibbert sui fatti di reato previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), sicchè restano in sè punibili le condotte di chiunque detiene a fini commerciali e di commercio di supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione.

In questi casi la mancanza del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta.

2.1 L’obbligo di apposizione del contrassegno – come si è detto – doveva essere previamente notificato alla Commissione Europea.

Tale notifica deve ritenersi effettuata successivamente dallo Stato italiano, attraverso un iter avviato con la comunicazione del 24 aprile 2008, che ha avuto il suo epilogo con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/2/2009, n. 31, recante "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 181 bis".

Detto decreto, entrato in vigore in data 21/4/2009, costituisce il testo definitivo della regola tecnica; ciò comporta la "ripenalizzazione" delle condotte ricollegabili alla mera carenza del contrassegno SI.A.E. poste in essere a decorrere dal 21/4/2009, ma non può rendere penalmente illecite condotte nel frattempo "scriminate" dalla non opponibilità ai privati del contrassegno mancante.

3. Nella vicenda che ci occupa, l’imputato è stato assolto in relazione alla semplice assenza del contrassegno SI.AE. sui supporti sequestrati ed è stato correttamente condannato per avere posto in commercio supporti frutto di abusiva duplicazione del loro contenuto.

Tale condotta è contemplata dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), e – come si è detto dianzi – nessun effetto viene prodotto dalla citata sentenza Schwibbert sui fatti di reato aventi ad oggetto l’utilizzazione di supporti abusivamente riprodotti, come previsti della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c).

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che i giudici del merito hanno adeguatamente valutato, anche sotto il profilo soggettivo, gli elementi costituivi della fattispecie delittuosa per cui è intervenuta condanna e la struttura razionale della decisione è sorretta da logico e coerente apparato argomentativo.

A fronte dell’effettuato accertamento, il ricorrente, con doglianza non ammissibile, ha soltanto ipotizzato che potrebbero essere stati abusivamente riprodotti supporti riproducenti opere non inserite nel pubblico registro previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 103. 5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6431

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trieste con sentenza del 30.6.2009 confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Trieste in data 18.10.2004 di condanna del ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di usura e tentativo di estorsione.

Si tratta di un prestito concesso dall’imputato a C.L. al fine di fronteggiare spese legate alla gestione della pescheria di quest’ultima e garantito dall’emissione di cambiali; emergeva che l’imputato aveva anche telefonato alla parte offesa minacciandola che se non avesse onorato le rate in scadenza avrebbe messo all’incasso le cambiali ricevute.

La Corte territoriale rilevava che prova della responsabili dell’imputato, dell’entità del prestito concesso e del tasso di interessi pattuito (circa il 40% annuo) emergesse dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa, dalle intercettazioni telefoniche effettuate ed anche dal sequestro nella perquisizione disposta a carico dell’imputato dei titoli rilasciati dalla p.o..

La tesi dell’imputato per cui alcuni titoli fossero solo a titolo di garanzia e per le eventuali spese legali veniva giudicata non credibile; la Corte osservava che le pretese spese liberamente sostenute dall’imputato per aiutare la p.o. si limitavano a circa Euro 200 ed all’applicazione di due faretti.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo deduce che non era stato accertato l’effettivo tasso di interessi praticato; non solo perchè si era disattesa la credibile tesi dell’imputato secondo il quale alcuni titoli non erano corrispettivo del debito e perchè non si erano calcolate le regalie e l’aiuto in natura fornito dall’imputato alla p.o. ed infine perchè parte del capitale in realtà consisteva in interessi già maturati. Non sussisteva l’elemento materiale del reato di usura e quindi conseguentemente anche il tentativo di estorsione.

Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza del dolo in quanto era emerso che non era stato l’imputato a pattuire il tasso di interesse, ma questo era stato offerto dalla p.o., questione giudicata erroneamente non rilevante dalla Corte territoriale.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Nel primo motivo si sollevano questioni di ordine meramente fattuale già compiutamente esaminate dai giudici di merito. A carico del ricorrente, che non ha negato la corresponsione di somme in prestito alla parte offesa, sussistono le precise dichiarazioni della stessa, gli inequivocabili colloqui tra l’imputato e la C., le cambiali prodotte dalla stessa e quelle rinvenute nell’abitazione del ricorrente. In base a tale elementi è stato ricavato il tasso di interessi praticato di natura obiettivamente usuraia. La tesi per cui alcune delle cambiali fossero solo a garanzia è stata ampiamente esaminata dalla Corte territoriale che l’ha esclusa per la sua evidente non credibilità posto in caso di insolvenza della debitrice ulteriori cambiali sarebbero state in piena evidenza del tutto inutili.

Il preteso aiuto prestato materialmente alla donna per i lavori della pescheria è risultato consistere in pochissime centinaia di euro e quindi irrilevante per la vicenda di cui è processo.

Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente e le censure sono meramente di fatto circa la seconda doglianza appare sufficiente ricordare che la norma incrimina la pattuizione di interessi usurari anche se a proporlo è la parte offesa per l’evidente ragione che la stessa può essere indotta a stipulare accordi iniqui sotto la pressione della necessità. Sotto tale profilo la circostanza appare inidonea comunque a comprovare la buona fede dell’imputato posto che gli interessi così come sono stati ricostruiti appaiono palesemente sproporzionati al prestito come non poteva sfuggire a qualsiasi persona mediamente informata dei fatti essenziali della società in cui vive.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9966

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Svolgimento del processo

Con decreto del 17 settembre 2008 il giudice di pace di Benevento ha respinto l’opposizione contro il provvedimento di espulsione della cittadina albanese M.Z. emesso dal prefetto di Benevento osservando che, a seguito della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari conseguente alla mancanza del requisito della convivenza con il coniuge italiano, legittimamente era stato messo il provvedimento espulsivo, non sussistendo motivi ostativi per essere stata respinta l’impugnazione avverso la predetta revoca da parte del tribunale. Inoltre il giudice di pace ha affermato che poichè nel caso concreto mancava un interprete della lingua madre della straniera bene il provvedimento era stato tradotto nelle lingue cosiddette veicolari. Infine il giudice di pace ha sottolineato come il provvedimento di espulsione sia vincolato.

Avverso il decreto del giudice di pace di Benevento la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta che il provvedimento di espulsione oggetto dell’opposizione:

a) sia difforme da quello notificato in quanto basato sulla revoca del permesso di soggiorno mentre il provvedimento notificato indica come ragione dell’espulsione la scadenza del permesso stesso;

b) non sia stato tradotto in lingua conosciuta da essa ricorrente;

c) sia stato messo in pendenza del reclamo avverso il provvedimento di primo grado di rigetto dell’impugnazione della revoca del permesso di soggiorno;

d) non abbia tenuto conto delle esigenze di tutela della famiglia, in quanto la convivenza col marito era cessata a causa del suo stato di detenzione.

Inoltre il provvedimento del giudice di pace erroneamente conterrebbe la convalida del decreto di espulsione invece della pronuncia sull’opposizione.

Il ricorso è inammissibile perchè, salva l’ultima critica che non prospetta alcun vizio rilevante della decisione impugnata, contiene esclusivamente censure dirette contro il provvedimento di espulsione.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

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