T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 9017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 dicembre parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed il ricorso, dunque, è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 alla quale il Collegio ha trovato inammissibile la richiesta di parte ricorrente, come nel prosieguo verrà indicato.

Al riguardo è da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza esecutiva, sia indeterminata o futura.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40313

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 25 febbraio 2011, il GIP del Tribunale di Salerno, all’esito dell’udienza camerale tenuta a seguito dell’opposizione proposta da P.D. contro la richiesta di archiviazione del PM, disponeva l’archiviazione nei confronti di P.S. ed invitava il PM a formulare l’imputazione nei confronti di P.G. per il delitto di cui all’art. 388 c.p., commi 3 e 5, entro il termine di dieci giorni.

Contro tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il P.M., che ne ha chiesto l’annullamento per abnormità, per avere il GIP imposto la formulazione di imputazione coatta con sostanziale esproprio del potere di iniziativa costituzionalmente attribuito all’organo di accusa.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, come rilevato dal P.G. con la requisitoria scritta, il GIP non ha imposto la formulazione dell’imputazione per un fatto diverso da quello contestato dal PM, ma ha indicato una diversa qualificazione giuridica in relazione ai medesimi fatti oggetto di denuncia-querela. Va condiviso il canone ermeneutica secondo il quale "non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione" (Case. Sez. 6, 20.1-5.3.2010 n. 9005).

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, come rilevato dal P.G. con la requisitoria scritta, il GIP non ha imposto la formulazione dell’imputazione per un fatto diverso da quello contestato dal PM, ma ha indicato una diversa qualificazione giuridica in relazione ai medesimi fatti oggetto di denuncia-querela. Va condiviso il canone ermeneutica secondo il quale "non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione" (Case. Sez. 6, 20.1-5.3.2010 n. 9005).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43385

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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia ricorre innanzi a questa Corte, deducendo violazione di legge e motivazione illogica e carente riferita all’avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, avverso la sentenza del 21 gennaio 2010, con la quale il Tribunale di Padova ha applicato a G.R. la pena concordata fra le parti ex art. 444 c.p.p., e segg., siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e 5 quater (violazione dell’ordine impartitogli dal Questore di Padova, notificatogli il 10 dicembre 2009, di lasciare il territorio dello Stato).

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata dal P.G. di Venezia va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 2 c.p., comma 2. 2. Va invero rilevato che in data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPL), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3. Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione sia del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, sia del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E’ pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Ritiene il Collegio che l’intervenuta abolitio criminis riferita al reato contestato all’imputato ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata siano da ritenere prevalenti anche sulla evidente inammissibilità del presente ricorso, siccome proposto dal P.G. avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la cui motivazione, anche in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene succinta, appare adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per tali tipi di decisioni.

Invero l’impossibilità di rilevare cause di non punibilità in presenza di ricorsi inammissibili è destinata a cedere in ipotesi, come quella in esame, di successioni di leggi e di abolitio criminis ex art. 2 c.p.; e la nozione di condanna ricavabile da tale ultima norma, letta assieme all’art. 673 c.p.p., dev’essere ricondotta alla nozione di giudicato formale, si che, fin quando quest’ultimo non si sia formato, il giudice della cognizione può prendere atto dell’intervenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per fatto ormai divenuto privo di rilievo penale.

9.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 14-12-2011, n. 46512 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 21 luglio 2006, il Tribunale di Palermo ha applicato a G.V. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, disponendo altresì il versamento della cauzione di Euro 5.000,00. Con lo stesso provvedimento ha ordinato anche la confisca dei beni specificamente indicati.

Pronunciando sul gravame proposto dai difensori, la Corte di Appello di Palermo, con il decreto indicato in epigrafe, ha riformato in parte il provvedimento impugnato revocando la confisca con riferimento a determinati beni, confermando invece nel resto.

Avverso tale decisione, i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, per le ragioni indicate in parte motiva.

2. – Il primo motivo del ricorso denuncia, in riferimento alla misura personale, violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss., in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Lamenta, in particolare, che non motivazione apparente, i giudici di appello abbiano ritenuto attuale la pericolosità sociale del prevenuto, imprenditore ritenuto colluso con l’organizzazione mafiosa cosa nostra, in rapporti di affari con il capo clan P. B. e, per questo, già condannato con sentenza definitiva a titolo di concorrente esterno. Ed invero, pure ad ammettere la presunzione di pericolosità sociale possa legittimamente riconnettersi anche alla condizione del concorrente esterno e non soltanto all’intraneo al sodalizio mafioso, nel caso di specie i giudici di appello non avevano considerato che, non potendosi offrire prova di recesso di un vincolo associativo inesistente, erano stati offerti elementi sintomatici dell’interruzione di ogni rapporto con l’organizzazione mafiosa, considerato che il G. e la sua famiglia si erano trasferiti sin dal 1996 a (OMISSIS) e che non vi erano stati più rapporti di affari con esponenti della consorteria.

Il secondo motivo, riguardante la misura patrimoniale della confisca, deduce violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 1 e ss. e successive modificazioni; L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss. e successive modificazioni, in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e). Denuncia, al riguardo, mera apparenza di motivazione con riferimento alla confermata confisca di immobili che erano stati acquisiti al patrimonio del G. ben prima del periodo di ritenuto inizio dei contatti con personaggi mafiosi e considerati pur essi proventi o reimpiego di proventi illeciti sulla base di criteri meramente probabilistici. In particolare, era stata ingiustamente enfatizzata l’asserita qualità di impresa mafiosa, pur in mancanza di elementi specifici che giustificassero una tale attribuzione e nonostante le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio avessero confermato la sostanziale correttezza della contabilità della ditta individuale. Non era stato, poi, considerato che la partecipazione ad appalti pubblici costituiva soltanto il 10% della complessiva attività della ditta e non era risultato che gli appalti vinti fossero stati conseguiti con metodiche mafiose.

Ingiustamente, era stata valorizzata la circostanza della titolarità del 75% delle quote della Italcostruzioni (la cui restante quota apparteneva a P.S.B., moglie del P.), senza considerare che quelle quote erano state acquistate da altre persone, in periodo in cui, peraltro, la società era retta da amministratore giudiziario successivamente al disposto sequestro delle stesse quote, sicchè sarebbe stato ragionevole ipotizzare che un eventuale interessamento dello stesso P. fosse svanito al momento della confisca delle quote intestate alla moglie. Ad ogni modo, ingiustamente gli asseriti sospetti erano stati estesi alla ditta individuale del G. in ordine alla quale mancava qualsiasi elemento che lasciasse fondatamente ipotizzare una commistione degli interessi del prevenuto e del P. e che dimostrasse, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 2 ter, come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che i relativi beni fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.

3. – Le censure che sostanziano il primo motivo di ricorso, afferente alla misura di prevenzione personale, si collocano in area di inammissibilità in quanto, sostanzialmente, volte a censurare l’apprezzamento delle risultanze processuali in funzione di una prospettazione alternativa, ove invece il sindacato di legittimità, in materia di prevenzione, è notoriamente limitato al vizio di violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, senza poter estendersi al controllo sull’adeguatezza e coerenza logica del percorso giustificativo della decisione impugnata.

D’altronde, il provvedimento in esame non può ritenersi affetto da carenza motivazionale, in astratto integrante vizio di legittimità, risultando anzi corredato di un insieme argomentativo sicuramente adeguato e corretto, in quanto privo di incongruenze o vizi di sorta ed anzi caratterizzato da particolare scrupolo dimostrativo e da apprezzabile linearità e coerenza argomentativa nel suo pur diffuso svolgimento.

In particolare, risulta tratteggiato, con particolare efficacia, il ritratto dell’imprenditore mafioso, che, seppure non organicamente inserito nell’organizzazione criminale, ha sempre operato in rapporto con esponenti di Cosa nostra e, su tutti, il capo indiscusso dell’organizzazione, P.B., con il quale aveva allacciato un rapporto di alleanza imprenditoriale, che gli assicurava cospicui benefici, ora in forma di aggiudicazione di appalti, forniture, noli a freddo ed altri lavori ora con il coinvolgimento in realtà societarie, che, di per sè, rivelava plateale attestazione di fiducia da parte dell’indiscusso capo di cosa nostra. A tali vantaggi faceva riscontro, in chiave sinallagmatica, la piena, totale, disponibilità del proposto a farsi strumento od espressione degli interessi economici della cosca nel mondo imprenditoriale, assecondandone aspettative e programmi strategici.

Un profilo siffatto non è frutto di mere congetture o di apodittiche valutazioni, ma costituisce pacifica, incontrovertibile, acquisizione processuale alla stregua della sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale il G. è stato condannato a titolo di concorso esterno, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p., così riqualificato in appello l’originaria contestazione di partecipazione mafiosa. In quella sede, è stata accertata l’esistenza di una società di fatto tra il G. ed il P., anche sulla base di convergenti propalazioni di collaboratori di giustizia. Era, tra l’altro, emersa la titolarità in capo al predetto del 75% delle quote della società Italcostruzioni, le cui residue quote erano intestate alla moglie del P..

A fronte di tale pacifica risultanza fattuale, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la pericolosità sociale – che, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, è connotazione immanente all’accertata appartenenza del proposto al sodalizio delinquenziale, nell’ampia accezione in cui il relativo concetto è, notoriamente, inteso in subiecta materia – fosse inerente anche alla qualità del concorrente esterno, ossia a chi, pur non essendo organicamente inserito nella struttura mafiosa, abbia offerto un contributo – occasionale o continuativo che fosse – al mantenimento dell’associazione ed al perseguimento dei suoi obiettivi. Assunto questo ineccepibile e, nel caso di specie, ancor più accreditato in ragione del contatto diretto e privilegiato con il capo indiscusso della consorteria, che ne enfatizzava la pericolosità. Donde, il profilo problematico che residuava, nell’ordine delle valutazioni, era quello dell’ineludibile presupposto dell’attualità della condizione di pericolosità sociale. Ma anche in ordine al quesito anzidetto non è mancata un’adeguata risposta motivazionale nel provvedimento impugnato. Al riguardo, il giudice a quo ha, infatti, correttamente applicato la regola di giudizio elaborata – in riferimento alla corrispondente ipotesi di pericolosità sociale qualificata del partecipe dell’associazione – da indiscusso insegnamento giurisprudenziale, che, muovendo da un dato sociologico, reputa che il vincolo associativo sia potenzialmente indissolubile, di talchè è da ritenere persistente, nonostante il tempo trascorso o lo stato di restrizione del proposto, salvo prova positiva di rescissione o di disgregazione del sodalizio malavitoso. Certo, ha ragione la difesa nel sottolineare l’improprietà del riferimento ad un’ipotesi di recesso da un vincolo associativo, che, in caso di concorso esterno, è per definizione inesistente. Ma al di là dell’inesattezza terminologica, la sostanza delle cose non muta per nulla. Ed infatti, l’essenza precipua dell’istituto del concorso esterno, di ben nota coniazione pretoria, è proprio la disponibilità del concorrente esterno nei confronti dell’universo mafioso, al quale offra apprezzabile contributo causale per il mantenimento od il rafforzamento, esprimendo sostanziale adesione alle metodiche delittuose che lo caratterizzano ed alle relative devianze. Sotto il profilo delle esigenze di tutela sociale la forma del concorso – pur nell’ontologica diversità strutturale – non è meno grave della mera partecipazione, ma, per certi versi, è persino più insidiosa in quanto rappresenta il modo in cui il fenomeno mafioso si insinua nei gangli delle istituzioni e della realtà imprenditoriali, per consolidare la sua condizione.

Proprio la connotazione psicologica e sostanziale di piena, incondizionata, disponibilità che sostanzia l’istituto, in uno alle peculiarità contaminanti del fenomeno mafioso, fa sì che la pericolosità sociale del concorrente esterno non si risolva con la prestazione del contributo, anche se occasionale, ma pur sempre di apprezzabile valenza causale, in quanto la piena disponibilità non può essere "a tempo", proprio in quanto sintomatica di quell’atteggiamento di sostanziale condivisione di un sistema di valori (rectius disvalori), che va ben oltre la mera contigenza del contributo causale. Donde, la ragionevole conclusione della persistente attualità del relativo giudizio, salvo che non consti la prova positiva dell’interruzione non già di un vincolo associativo, di fatto inesistente, ma di una siffatta disponibilità, attraverso univoche manifestazioni comportamentali, quali decise prese di distanza, abiura del fenomeno mafioso, collaborazione con le istituzioni, opzione per un diverso stile di vita e quant’altro.

La valutazione della valenza dimostrativa di tali comportamenti costituisce oggetto di apprezzamento tipicamente di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, ove adeguatamente motivato. Ed adeguata – per quanto si è detto – deve ritenersi la risposta motivazionale del giudice a quo che non ha reputato univoche espressioni di dissociazione i fatti allegati dalla difesa (quali il trasferimento del nucleo familiare in altra città, la liquidazione della società Italcostruzioni ed altro ancora), fornendo giustificazione nient’affatto illogica, specie allorquando, rispondendo all’obiezione difensiva, ha sottolineato che, nell’assenza del G., i relativi interessi nel persistente rapporto societario con il P. sarebbero stati curati dalla moglie.

4. – Per quanto concerne, poi, il motivo riguardante la misura patrimoniale, anche le relative doglianze si collocano in area di inammissibilità nella misura in cui sono volte a criticare il percorso giustificativo della pronuncia impugnata, risolvendosi peraltro in questioni di mero fatto o nella prospettazione di ipotesi alternative, estranee all’area del vizio denunciabile in questa sede, anche in tema di misura patrimoniali, ossia solo la violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11.

Anche in questa prospettiva non manca una congrua risposta motivazionale che esprime corretta valutazione dei presupposti normativi ai quali è subordinato l’effetto ablativo della confisca.

Al riguardo, anzi, l’indagine del giudice di appello è stato particolarmente scrupolosa, al punto da individuare opportuna linea di discrimine temporale tra possidenze patrimoniali antecedenti alle prime manifestazioni di contaminazione mafiosa della ditta Giammanco e quelle successive, pervenendo, in esito ad encomiabile indagine selettiva, alla revoca della confisca con riferimento a beni così puntualmente determinati.

Nel contesto di tali doglianze merita particolare attenzione la questione di diritto proposta dai difensori, in ordine all’applicabilità alla fattispecie dei nuovi parametri probatori introdotti dalla novella del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d) n. 2, come coordinato con la Legge di conversione della L. 24 luglio 2008, n. 125, modificativa della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, nella parte in cui richiede che, ai fini della confisca, i beni risultino essere frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. A dire dei difensori la nuova formula legislativa avrebbe elevato lo standard probatorio postulando l’esistenza di prova piena e non più meramente indiziaria in ordine alla provenienza dei beni in questione.

Orbene, non sembra che la novella legislativa, dettata verosimilmente da esigenze di coordinamento con la formulazione normativa riguardante il sequestro abbia portato sostanziali modifiche al regime di riparto probatorio o al grado di intensità dimostrativa rispetto al precedente regime. La locuzione risultino essere frutto non è infatti significativa di alcuna particolare evidenza affidata ad un determinato regime di prova, ma evoca pur sempre un’attività valutativa, spettando al giudice far "risultare" (ovvero dimostrare) con gli ordinari strumenti di prova, dunque anche logica ed indiziaria, che tali beni siano il frutto delle attività illecite esercitate dal proposto.

La censura è, dunque, destituita di fondamento.

5. Per tutto quanto procede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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