Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-06-2010) 07-07-2010, n. 25979 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Biella nei confronti di T.R. e C.S. in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 387 c.p., come a ciascuno ascritto in rubrica, dai predetti appellata, riduceva da mesi quattro di reclusione alla multa di Euro 300,00 ciascuno la pena inflitta in primo grado, confermando nel resto.

Si contestava ai predetti, quali agenti di polizia penitenziaria, con funzioni il secondo di caposcorta, incaricati della traduzione dal carcere di (OMISSIS) e all’Ospedale cittadino del detenuto M. M., contravvenendo ai doveri di ufficio e in particolare violando le disposizioni di cui al D.P.R. n. 82 del 1999, art. 24 per colpa, consistita nel lasciare da solo il detenuto all’interno del locale a piano terra, adibito a servizi igienici del nosocomio, ne cagionavano l’evasione, attuata mediante la fuga attraverso la finestra ivi esistente.

Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore e nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento ne denunciano l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando l’errore, in cui erano incorsi i giudici del merito, che da un lato avevano stigmatizzato l’inadeguatezza organizzativa e operativa del servizio e dall’altro avevano incongruamente ravvisato la condotta negligente degli agenti, quasi a voler addossare a costoro la denunciata carenza, dimenticando che gli agenti in ogni caso sono tenuti al rispetto della dignità del cautelato ai sensi dell’art. 24, D.P.R. cit. e alla tutela del medesimo dalla curiosità del pubblico e da ogni sorta di pubblicità ai sensi dell’art. 42 Ord.Pen.. Ad avviso della difesa non si era tenuto conto che altre erano le responsabilità da individuare e che in ogni caso non vi era prova che gli imputati fossero consapevoli della pericolosità del detenuto, che oltre tutto nella circostanza versava in pessime condizioni di salute, che non lasciavano affatto prevedere la condotta – criminosa successivamente posta in essere.

Osserva il collegio che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi difettano di specificità e sono soltanto apparenti. Essi non assolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma si risolvono in una mera prospettazione di un diverso inquadramento giuridico dei fatti, per di più senza alcun collegamento concreto con i passaggi motivazionali della decisione, che giustifica adeguatamente e diffusamente la conferma del giudizio di colpevolezza in coerenza con le acquisite emergenze processuali ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia, a mente della quale, ad integrare l’ipotesi criminosa contestata è necessario che sussista e sia all’evidenza riconoscibile un nesso di causalità tra l’evento e il fatto addebitato all’agente (Cass. 17/11/1950 Pagnotta GP, 51, 2^, 387).

Nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno ampiamente dimostrato come l’evasione fu resa possibile dalla mancata osservanza di norme regolamentari nel servizio da parte degli agenti, e come non potesse considerarsi la risultante di un complesso di fatti accidentali in coincidenza con il subdolo atteggiamento dell’evaso, tale da superare ogni normale previsione.

Non ha mancato poi il giudice del gravame di fornire risposta esaustiva a tutte le censure, formulate nei motivi di gravame, speculari a quelle poste a sostegno dei ricorsi, sicchè ben può dirsi che i ricorsi non soddisfano i requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581 c.p.p..

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 430 del 2004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. ¾ Con due ordinanze di identico contenuto, iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”.

2.1 ¾ In punto di fatto il remittente precisa di dovere decidere vari ricorsi proposti da dipendenti in quiescenza del settore scuola, cessati dal servizio nel periodo 1° giugno 1977 – 31 marzo 1979, i quali hanno richiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell’intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

2.2. ¾ In punto di rilevanza il giudice a quo rileva che l’impugnato articolo 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 attribuisce ai suddetti dipendenti la valutazione dell’anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, mentre l’art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l’università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, riconosce alla medesima categoria di dipendenti, ma cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1979, la valutazione dell’intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il remittente richiama la sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 8 del citato decreto-legge n. 255 del 1981, “nella parte in cui non prevede l’estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest’ultima data”, e sostiene che dalla caducazione dell’impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 deriverebbe l’accoglimento delle domande avanti a sé proposte, le quali andrebbero, altrimenti, respinte.

2.3. ¾ In ordine alla non manifesta infondatezza il remittente ricorda, anzitutto, l’art. 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), con il quale il legislatore si è assunto l’impegno di “correggere” le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del criterio del c.d. maturato economico (criterio prescelto per il reinquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali), prevedendo espressamente il recupero della maggiore anzianità di servizio nei livelli retributivi precedentemente maturati, a cominciare dal triennio contrattuale 1979-1981, con priorità per il personale che avesse già maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

Il giudice a quo richiama, ancora, la citata sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, che ha ritenuto “irragionevole la decisione del legislatore di estendere retroattivamente il beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio limitatamente al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse ad un’epoca anteriore al 1° aprile 1979, avevano tuttavia ottenuto l’inquadramento nelle qualifiche retributive funzionali perché al 1° giugno 1977” (data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, introdotte dalla legge n. 312 del 1980) “erano ancora in servizio”.

Per il remittente l’art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985, nel prevedere, per il personale della scuola collocato in quiescenza tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, la valutazione della anzianità in ragione della metà a decorrere dall’anno 1986 ed interamente dall’anno 1987, avrebbe solo limitato, ma non eliminato la grave e discriminatoria sperequazione rilevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 1988, e, alla luce di questa sentenza e per le medesime ragioni, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

3. ¾ E’ intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza delle questioni.

L’Avvocatura sostiene che “dalla irragionevolezza”, riscontrata dalla sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, “della originaria scelta di estendere il beneficio integrale della anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non a quello cessato in precedenza, non scaturisce, in via automatica, quella dal giudice a quo ipotizzata, ed asseritamente incentrata sulla diversificazione della misura e della decorrenza economica della riliquidazione in questione”. “Una volta eliminato il preponderante fattore di discriminazione, mediante la estensione del beneficio ai soggetti dapprima esclusi, si riafferma”, secondo la difesa erariale, “quanto a profili secondari di diversificazione che il legislatore può mantenere nell’esercizio della sua discrezionalità, il consolidato orientamento della Corte secondo cui non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce un elemento diversificatore”.

Considerato in diritto

1. ¾ Con due ordinanze di identico contenuto, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”.

2. ¾ I due giudizi, di identico oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. ¾ La disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell’ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali.

Il passaggio dall’uno all’altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali (art. 51 della legge n. 312 del 1980), prescindendosi dall’anzianità effettiva. Questo comporta un chiaro vantaggio per il personale all’inizio della carriera, il quale beneficia immediatamente dei miglioramenti retributivi ed ha la prospettiva di beneficiarne a lungo per tutto lo svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso provoca un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità nell’ambito della medesima qualifica, il quale se vede conservato il proprio trattamento economico, può beneficiare del nuovo e più favorevole sistema retributivo per un periodo di tempo molto minore.

Il legislatore si è fatto carico di questo problema e con l’art. 152 della stessa legge n. 312 del 1980 ha manifestato l’intento di disciplinare la valutazione dell’eventuale maggiore anzianità, rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l’inquadramento effettuato, a cominciare dal triennio 1979-1981, con priorità nei confronti di coloro che avessero maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

In attuazione dell’art. 152 della legge n. 312 del 1980 è stato emanato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l’università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, il quale, con norma retroattiva, ha previsto (art. 8, commi 1 e 2) che per il personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979 la pensione viene riliquidata tenendo conto della anzianità pregressa, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

L’impugnato art. 7 della legge n. 141 del 1985 ha poi ulteriormente esteso il beneficio previsto dal citato art. 8, prevedendo anche per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979 la riliquidazione della pensione con valutazione della anzianità, ma in questo caso in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e interamente dal 1° gennaio 1987.

4.1. ¾ La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il canone di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe “gravemente discriminatorio” e “irragionevole” differenziare a fini pensionistici la posizione dei dipendenti della scuola cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, cui l’impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 riconosce la valutazione dell’anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, rispetto a quella dei medesimi dipendenti, cessati dopo il 1° aprile 1979, cui l’art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 riconosce la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell’intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il giudice a quo ricorda in proposito la sentenza di questa Corte n. 504 del 1988, la quale ha ritenuto irragionevole la scelta del legislatore del 1981 di limitare l’estensione del beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione al personale cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, e cioè dalla data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, ritenendo che la citata sentenza implichi una equiparazione del trattamento pensionistico del personale in questione anche sul piano della decorrenza del beneficio stesso.

4.2. ¾ La questione non è fondata.

4.3. ¾ Questa Corte, più volte chiamata a valutare gli esiti del passaggio dall’ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, ed in particolare il criterio prescelto dal legislatore del 1980 del c.d. maturato economico e i successivi interventi volti a temperarne gli effetti meno favorevoli per il personale con notevole anzianità rispetto a quello all’inizio della carriera, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia ed ha chiarito che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza (cfr. sentenze numeri 296 del 1984, 618 del 1987, 624 del 1988, 219 del 1998, 126 del 2000, 376 del 2001 e ordinanza n. 121 del 2003).

D’altro canto questa giurisprudenza è coerente con il consolidato indirizzo della Corte che ha sempre negato l’obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza (cfr. sentenza n. 30 del 2004 e ordinanze n. 162 del 2003 e n. 531 del 2002).

Alla luce della costante giurisprudenza appena ricordata, non appare, dunque, irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell’ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l’entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo.

4.4. ¾ Né d’altra parte vale invocare la sentenza n. 504 del 1988, giacché in quella occasione la Corte si era limitata ad affermare il principio dell’applicazione del beneficio a tutti coloro che erano cessati dal servizio dopo il 1° giugno 1977, senza censurare la diversa decorrenza del beneficio prevista dall’art. 7 della legge n. 141 del 1985.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 19 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 68 ottobre 2010 e depositato il giorno 7, la società I.I. S.p.a. – premesso di avere svolto il servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e prodotti alimentari presso i presidi ospedalieri di competenza dell’Azienda USL di Latina nel periodo 20072009 – ha impugnato gli atti in epigrafe elencati, relativi alla gara d’appalto – in cui la ricorrente si è classificata seconda dietro la società I.I. S.p.a. – indetta dalla Azienda USL di Latina per l’affidamento con procedura aperta della "concessione triennale di spazi per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde/fredde e di prodotti alimentari preconfezionati all’interno dell’Azienda di Latina", da aggiudicarsi con il "criterio della migliore offerta al rialzo e quindi a favore della ditta che avrà proposto il maggior aumento rispetto all’importo di Euro 50 mensili per ogni singolo distributore, tenendo conto del rispetto delle grammature, delle tipologie e della qualità dei prodotti offerti, così come stabilite nel Capitolato Speciale di Gara".

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione di legge – Violazione dell’art. 81 e dell’art. 83 del D.P.R. n. 163/2006 – Eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara e, comunque per illogicità e contraddittorietà dei documenti di gara.

Gli articoli menzionati individuano nel bando la sede non solo della scelta tra uno dei due criteri di aggiudicazione previsti dal codice ma, anche, della indicazione, ove si sia optato per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri per la valutazione dell’offerta che nella specie mancano, posto che il Capitolato Speciale contiene il riferimento al "maggior aumento rispetto all’importo di Euro 50 mensili per ogni singolo distributore".

II) Violazione della par condicio tra i concorrenti – Eccesso di potere per illogicità e contradditorietà manifeste.

La selezione di fatto è stata operata unicamente sull’elemento "prezzo", ma l’aumento che ciascun concorrente era chiamato a esprimere rispetto al canone base per macchina non è riferito a parametri di riferimento certi e omogenei.

III) Violazione di legge – Violazione degli artt. 97 Cost. e 87 del D.L.vo 163/06. Eccesso di potere per motivazione carente, difetto di istruttoria, travisamento di fatti illogicità e ingiustizia manifesta.

La motivazione della pretesa congruità dell’offerta della Italmatic è viziata sotto il profilo della logicità e del corretto apprezzamento dei fatti che incidono sulla pretesa congruità dell’offerta della controinteressata, basata su un fatturato corrispondente a 2.125.547 erogazioni annue rispetto a quelle effettivamente generate di 1.426.695.

3) Con atto depositato in data 25 novembre 2010, si è costituita in giudizio l’Azienda USL di Latina che con successiva memoria ha eccepito la tardività del ricorso per non avere la ricorrente impugnato tempestivamente le contestate "regole della lex specialis".

4) Con ordinanza n. 469 del 4.11.2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) In data 14 dicembre 2010, si è costituita in giudizio la controinteressata Italmatic, sollevando analoga eccezione di tardiva impugnazione del bando.

6) Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

7) In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di tardiva impugnazione del bando.

8) La giurisprudenza, (cfr., per tutte, T.A.R. Lombardia, III Sez., 8 maggio 2007 n. 2575) che di appello (cfr. Cons. Stato, V Sez., 11 novembre 2004 n. 7341 e 30 agosto 2005 n. 4414), afferma costantemente la regola che la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica costituisce un presupposto di legittimazione per l’impugnativa dell’esito di essa, ma anche del bando di gara, configurando, come eccezione, il caso in cui la "lex specialis" rechi clausole che rendano impossibile la predisposizione di un’offerta attendibile.

Si tratta, quindi, di un’applicazione del principio che regola l’impugnazione degli atti a carattere generale (anche se non normativi), ammissibile direttamente quando si tratti di statuizioni che, "omisso medio", arrecano un pregiudizio immediato all’amministrato (cfr. TAR Lazio Roma Sez. I 9.5.2009 n. 5068 citata dalla controinteressata).

9) Tanto premesso, osserva il Collegio che ciò che contesta la ricorrente è la genericità e la contraddittorietà del bando, che tuttavia non ha impedito alla stessa di predisporre un’offerta tenendo conto della esperienza maturata come occupante degli spazi e gestore del servizio negli anni precedenti.

10) Nel merito il ricorso è fondato.

11) All’art. 2 del Capitolato Speciale (intitolato "punti di erogazione e numero delle macchine distributrici) vengono elencati i punti di erogazione corrispondenti ad altrettanti presidi sanitari ma non anche il numero della macchine distributrici.

All’art. 5 (canone di concessione) è spiegato che "lo spazio per l’installazione di distributori automatici è concesso in uso diretto all’appaltatore, dietro pagamento di un canone annuo, pari a quello offerto in sede di gara (…) il canone concessorio è da intendersi dovuto all’Amministrazione a titolo di corrispettivo per la concessione di spazi – sedi di uffici aziendali – sui quali installare distributori automatici, sia di rimborso per le spese relative ai consumi di corrente elettrica, sia ancora di corrispettivo per il consentito accesso a un vasto bacino di utenza.

12) Come già evidenziato nell’ordinanza n. 469/10, quindi, in effetti non vengono indicati elementi certi e precisi sulla base dei quali poter articolare l’offerta e successivamente valutarla, posto che non è determinato né il numero degli spazi né quello dei distributori da ubicare in ciascuno spazio.

Il Capitolato indica i presidi in cui allocare le macchine ma non anche i singoli spazi e la loro ubicazione all’interno di ciascun presidio come avrebbe dovuto essere, anche in ragione della opportunità di assicurare la "capillarità" del servizio tenuto conto dell’esigenza di renderlo funzionale alle necessità dei principali fruitori dello stesso, i dipendenti e i ricoverati.

13) Anche il criterio di aggiudicazione non è bene articolato, posto che non si fa riferimento né a quello del massimo ribasso, né a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa", me viene indicato quello della "migliore offerta al rialzo rispetto all’importo di Euro 50 mensili per ogni singolo distributore" unitamente alla valutazione del "rispetto delle grammature, delle tipologie e della qualità dei prodotti offerti, così come stabilite nel Capitolato Speciale di Gara".

14) Tuttavia, nel verbale n. 6 del 16.6.2010 lo stesso Presidente della Commissione precisa che "il Capitolato e il chiarimento pubblicato sul sito aziendale il 14.1.2010 non prevede l’installazione di un numero preciso di distributori".

15) In altri termini, non avendo l’Amministrazione determinato in modo sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto dell’appalto e il criterio di aggiudicazione non ha posto le concorrenti nella condizioni di formulare delle offerte che potessero essere valutate dalla Commissione con parametri di riferimento certi.

16) Il bando e il capitolato speciale, devono quindi essere annullati con conseguente invalidazione di tutti i successivi atti di gara, compresa l’aggiudicazione.

17) Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, rileva il Collegio che l’annullamento del bando travolge tutta la gara e quindi non può essere accolta la domanda di subentro nel contratto perché nessun contratto può essere stipulato.

18) La gara dovrà essere ripetuta sulla base di un nuovo bando, elaborato tenendo conto di quanto sopra rappresentato e pertanto anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di canches deve essere respinta, perché la ricorrente, al pari degli altri potenziali partecipanti, mantiene intatte le canches di aggiudicazione.

19) Va infine respinta la domanda di risarcimento delle spese sostenute perché non documentate.

20) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 851/10, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Azienda USL di Latina alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-03-2011, n. 5384 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.E. in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ALL BEST di Venera 6 C s.a.s. corrente in (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale le era applicata la sanzione amministrativa di Euro 15.495,71 per violazione del D.Lgs. n. 118 del 2002, art. 3, comma 2 per avere somministrato ad un vitello sostanza anabolizzante vietata.

Il ricorrente si opponeva deducendo, tra l’altro e per quanto qui di interesse, la decorrenza del termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 per la contestazione della violazione in quanto le analisi di revisione erano state effettuate in data 17/6/1998 e la contestazione dell’illecito le era stata notificata solo in data 9/11/1998. L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione.

Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza depositata in data 11/7/2005 accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza ingiunzione per un unico motivo, ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri (costituiti dall’eccezione di prescrizione e dalla contestazione della personale responsabilità in quanto il bovino era allevato presso la soccidaria): il giudice rilevava che non v’era prova che alla ricorrente fosse stato comunicato l’esito delle analisi di revisione e pertanto avrebbe dovuto ricevere la comunicazione del i verbale con gli estremi della violazione entro 90 giorni dell’accertamento avvenuto (all’esito delle analisi di revisione) in data 17/6/1998; il verbale, invece, era stato notificato solo in data 16/11/1998 e quindi a termine scaduto.

Il giudice escludeva che il termine per la suddetta notifica potesse essere fatto decorrere dalla data in cui l’esito delle analisi era comunicato al servizio veterinario dell’USL ritenendo che il termine dovesse decorrere dal momento di completamento delle analisi;

richiamava, per l’affermazione di questo principio, Cass. 29/7/1997 n. 7079.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano deducendo un unico motivo.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano ha depositato memoria.

V.E. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

La ricorrente lamenta con unico motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto insieme con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente all’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e 15 nella parte in cui il giudice a quo, erroneamente applicando tali norme, ha ritenuto che il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 14 per la notifica del verbale di contestazione decorra dalla data (17/6/1998) di effettuazione delle analisi di revisione e non dalla data in cui gli esiti delle analisi di revisione erano stati comunicati al Servizio Veterinario (28/8/1998).

Richiama, al riguardo, la giurisprudenza per la quale il termine di decadenza non decorre dalla acquisizione del fatto nella sua materialità, ma da quando il fatto e valutato e, quindi, accertato dall’organo addetto alla vigilanza; richiama inoltre un precedente della Cassazione, a suo dire pertinente rispetto alla fattispecie, secondo il quale, qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini non siano portati a conoscenza del primo (Cass. 19/5/2004 n. 9456).

La questione è sicuramente rilevante perchè le analisi di revisione sono state effettuate in data 17/6/1998 e il verbale di contestazione dell’illecito amministrativo è stato notificato il 16/11/1998 e pertanto ben oltre i 90 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 richiamato dall’art. 15, comma 6, in tema di violazioni amministrative per il cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione all’interessato dei risultati del a revisione dell’analisi,come prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 15, comma 4, comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, u.c., legge citata), attesa l’equiparazione legislativa (art. 15 cit., comma 5) tra contestazione della violazione, nel caso in cui non vi è necessità di analisi e comunicazione dei risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di queste (Cass. n. 8756/1991). Nel caso di specie non sono state comunicate all’interessato le analisi di revisione, ma, in applicazione dell’art. 15, comma 6 stessa legge, che richiama l’art. 14, è stato notificato il verbale di contestazione (come previsto dall’art. 14, comma 2); l’art. 14, u.c. stabilisce che se la, notificazione non avviene nel termine prescritto l’obbligazione di pagare la somma a titolo di sanzione si estingue.

Facendo applicazione di questi principi il giudice a quo ha ritenuto estinta l’obbligazione ed ha annullato l’ordinanza ingiunzione.

L’ASL ricorrente sostiene che il termine per la notifica doveva essere fatto decorrere solo dal pervenimento del certificato delle analisi di revisione al servizio veterinario che poi ha notificato il verbale e da tale data il termine non era decorso. La censura è infondata.

La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 9456/2004) non è pertinente al caso concreto perchè la Cassazione aveva esaminato il diverso caso di irregolarità riscontrate dalla Banca d’Italia e comunicate alla CONSOB alla quale competeva in via esclusiva l’accertamento della violazione; correttamente, quindi, era stato ritenuto che il termine dovesse decorrere solo dal momento in cui la Commissione competente avesse avuto conoscenza del fatto.

Ne può essere utilmente invocata quella giurisprudenza per la quale il momento iniziale di decorrenza del termine in questione non può essere fatto coincidere con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della sua idoneità ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 2 luglio 1997, n. 5904; 18 febbraio 2000, n. 1866, 15 marzo 2002, n. 3870; 5 marzo 2003, n. 3254). Nel caso di cui all’odierno giudizio l’accertamento si era definitivamente concluso con le analisi di revisione che dovevano semplicemente essere comunicate (non essendo più soggette ad alcuna valutazione da parte della ASL) al contravventore da parte dell’Istituto Superiore della Sanità che era competente ad effettuare le analisi di revisione e a dar corso agli adempimenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 15 (v. art. 15, comma 4) ossia ad effettuare la comunicazione che la stessa norma rende equipollente ala contestazione immediata di cui all’art. 14, comma 1. In conclusione correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il termine di 90 giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 14, u.c. per la notifica della contestazione decorre non dalla comunicazione dell’esito delle analisi di revisione al servizio di veterinario della ASL, ma dal momento dell’esecuzione delle analisi di revisione che concludono l’accertamento.

Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna della ricorrente a pagare a V.E. le spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a V.E. le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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