Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il prof. A. A., docente con incarico di presidenza di istituto comprensivo, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche avverso il provvedimento dell’Amministrazione che ha respinto la sua istanza volta a conseguire il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, aspirando all’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici in esaurimento della graduatoria di cui al d.d.g. 22 novembre 2004 (esteso, ex art. 1, comma 619, l. 27 dicembre 2006, n. 296 per la copertura dei posti vacanti relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009), nella quale è collocato al 77° posto; in tal modo potrebbe essere collocato in quiescenza con una pensione maggiore.

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo e al contempo respinto nel merito il ricorso.

3. Ha proposto appello l’originario ricorrente, lamentando:

– la nullità della sentenza, perché se il giudice nega la giurisdizione non può al contempo decidere nel merito;

– la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;

– la fondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Va negata, ad avviso del Collegio, la giurisdizione del giudice amministrativo, e va annullato senza rinvio il capo di sentenza che, dopo aver declinato la giurisdizione, si è pronunciato nel merito.

4.1. Ai sensi dell’art. 63 (controversie relative ai rapporti di lavoro) d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2", fatta eccezione per il contenzioso sulle procedure di concorso per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e fatta eccezione per alcune tipologie di pubblico impiego, che nel caso di specie non vengono in considerazione.

Il rapporto di lavoro del docente rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario, fatta eccezione per le procedure concorsuali, e quale che sia il tipo di atto che viene adottato. Non vi è luogo a distinguere tra atti autoritatividiscrezionali e atti paritetici, atteso che l’avvenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro pubblico implica, legislatore nella ratio che presiede a questo sistema, che gli atti di gestione del rapporto di impiego siano configurati come atti di natura non autoritativa, anche quando la p.a. adotta valutazioni di natura organizzativa.

Non si sottrae a tali principi il contenzioso per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età, contenzioso che compete al giudice amministrativo nei soli casi di residua giurisdizione esclusiva amministrativa sul rapporto di servizio (ad es. per i professori universitari), mentre compete al giudice ordinario nel caso di rapporti di impiego "privatizzati", come accade per i docenti delle scuole.

Invero il provvedimento che dispone o nega il trattenimento in servizio incide pur sempre sul rapporto di lavoro in corso, e nulla ha a che vedere con la costituzione di un diverso rapporto di lavoro, come pretende parte appellante, ancorché nella sua prospettiva il trattenimento in servizio sarebbe strumentale a conseguire un diverso rapporto di impiego (da docente a dirigente scolastico).

4.2. Ha tuttavia errato ecceduto la sentenza nell’esaminare comunque il merito, per desumerne l’infondatezza del ricorso, dopo aver declinato la giurisdizione.

Infatti l’esame del merito è riservato al giudice che ha giurisdizione, e quello privo di giurisdizione non ha il potere di compiere alcuna valutazione, che potrebbe pregiudicare sia la translatio iudicii che il giudizio successivo a detta translatio (Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10).

4.3. Pertanto, il capo di sentenza che ha esaminato il merito deve essere annullato senza rinvio, mentre deve essere confermato il capo di sentenza che ha declinato la giurisdizione.

5. Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, annulla senza rinvio il capo di sentenza che ha esaminato il ricorso nel merito.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 6975

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 914/2011 il Tar per la Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R. L. D. V. avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza prot. n. 16781/2011 del 30/3/2011, con il quale "limitatamente alle sezioni n. 1 e 2 del Comune di Cleto, facente parte del Collegio Uninominale n. 10 di Lago, sono stati convocati, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 maggio, i comizi elettorali per la ripetizione delle votazioni relative all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza" ed avverso il conseguente provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Cleto prot. 0000704 del 7/4/2011.

R. L. D. V. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il Prefetto di Cosenza e il controinteressato E. F. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte dell’originario candidato eletto per la lista Unione di Centro, R. L. D. V., della nuova indizione dei comizi elettorali per le votazioni relative all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza, disposta dal Prefetto di Cosenza limitatamente alle sezioni n. 1 e 2 del Comune di Cleto in esecuzione della sentenza n. 1791/2011 del Consiglio di Stato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni:

a) impossibilità di impugnare gli atti preparatori del procedimento elettorale prima della proclamazione degli eletti, salvo le esclusioni, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.a.;

b) "pur volendo prescindere dalla considerazione sopra esposta, i provvedimenti impugnati sono stati assunti a seguito ed in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1791 del 21 marzo 2011, la quale, in accoglimento dell’appello proposto avverso la decisione di questo Tribunale n. 83/2010, ha annullato le operazioni elettorali nelle sezioni n. 1 e 2 del Comune di Cleto" e pertanto "gli atti medesimi si presentano quali atti vincolati".

L’appellante contesta tali statuizioni, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 129 c.p.a., attesa l’immediata lesività degli atti impugnati e sostenendo che non sarebbe possibile rinnovare le elezioni provinciali in sole due sezioni, non potendo essere considerato tale rinnovo come conseguenza vincolata del giudicato.

Il Collegio ritiene che la ragione di inammissibilità del ricorso di primo grado sub b) sia corretta e resista alla censure mosse dall’appellante, senza alcuna necessità di dover, quindi, affrontare l’ulteriore questione, anche sotto il profilo della costituzionalità, dei limiti posti all’immediata impugnabilità degli atti immediatamente lesivi del procedimento preparatorio delle elezioni amministrative.

Nel caso di specie, infatti, la proclamazione del signor D. V. quale eletto nel consiglio provinciale di Cosenza nella lista dell’UdC (elezioni del 67 giugno 2009) era stata impugnata da altro candidato della stessa lista (E. F.), che aveva ottenuto – con sentenza n. 1791/11 di questa Sezione – l’annullamento delle operazioni elettorali limitatamente alle sezioni n. 1 e 2 del comune di Cleto "in considerazione della decisiva rilevanza dei voti in contestazione ai fini dell’elezione alla carica di consigliere provinciale" (il motivo di ricorso accolto era riferito alla mancata indicazione nei certificati medici dell’infermità dell’elettore che impedisce il voto autonomo).

L’odierno appellante era stato parte di quel giudizio, pur non essendosi costituito in appello.

Con il presente ricorso il signor D. V. tenta di riaprire una serie di questioni, già definite con il giudicato formatosi nei suoi confronti.

La tesi dell’inammissibilità del rinnovo delle operazioni elettorali in due sole sezioni e della inutilità di tale rinnovo, atteso che il risultato non poteva cambiare avrebbe dovuto essere sottoposta nel precedente giudizio all’attenzione del giudice di appello, ma così non è stato (peraltro, il secondo profilo è smentito dalla ripetizione delle elezioni con diverso esito).

Tale giudizio si è ormai concluso con una chiara statuizione di annullamento delle operazioni elettorali limitatamente a due sezioni e l’obbligo conformativo che deriva dal giudicato è di carattere vincolato e impone la rinnovazione delle elezioni in tali due sezioni.

Seguendo le tesi dell’appellante il Consiglio di Stato avrebbe dovuto o dichiarare inammissibile l’originario ricorso dell’odierno controinteressato o annullare le intere elezioni, ma tale profilo non può più essere rimesso in discussione, una volta formatosi il giudicato (incidentalmente, si rileva che alcun ostacolo normativo si oppone alla rinnovazione parziale delle elezioni).

La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso di primo grado, con cui in sostanza il D. V. tenta di riaprire questioni già definite con il giudicato e l’inammissibilità preclude anche di valutare i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente con riferimento a questioni oggetto del precedente giudizio.

Non sussiste l’interesse del ricorrente anche sotto il profilo dell’asserito mancato concerto con il Presidente della Corte di Appello, in quanto il concerto richiamato dall’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 570/1960, riguarda la data di svolgimento delle elezioni, mentre la contestazione qui in esame concerne la radicale impossibilità di procedere al rinnovo delle elezioni, non essendovi interesse a contestare le modalità di individuazione della data.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del Prefetto di Cosenza e nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. in favore di E. F..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 285

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti in data 25.9.2010, ha impugnato: – il provvedimento del 20.07.2010 di esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato,ai sensi dell’art. 16 della legge 23.08.2004 n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (G.U. – 4^ s.s. – n. 34 del 30 aprile 2010) a firma del Direttore p.t. del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; del giudizio di non idoneità del ricorrente, contenuto nel verbale n. 312311 del 20.07.2010; – il decreto n. 52/87 CC del 17.09.2010, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, contestando la violazione dell’art. 11 del bando di concorso ed il contrasto con gli esiti degli accertamenti eseguiti dal ricorrente successivamente all’adozione dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione.

Il Collegio ritiene che le censure proposte dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare. La ratio delle norme sopra riportate, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente:

in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in esecuzione della citata ordinanza collegiale istruttoria, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale. In particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale, come emerge, in particolare, dalla Relazione psicologica e dalla Scheda redatta dall’Ufficiale selettore, che non risultano inficiate dalla certificazione proveniente dalla ASL BA/5 che si limita a confermare l’idoneità medica dell’interessato.

Ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua; né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti. Escluso che, in ragione della lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a giudizi asseritamente analoghi, rileva conclusivamente il Collegio, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

respinge il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13399

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Svolgimento del processo
1.1. P.C. e A.M. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di La Spezia il X e le società X srl e La X srl, contestando la ritualità, l’efficacia o comunque l’opponibilità delle iscrizioni di ipoteca, in favore del primo convenuto ed in danno del secondo, aventi ad oggetto l’immobile da loro acquistato dall’ultimo; e, chieste le relative declaratorie, invocarono la cancellazione totale o parziale dell’ipoteca. L’ultima convenuta rimase contumace ed intervennero altri acquirenti, aderendo alle domande attoree; ma il tribunale le respinse, condannando gli attori anche alle spese in favore dei convenuti costituiti.
1.2. P. – A. interposero appello ed anche in secondo grado rimase contumace la X srl; ma il gravame fu rigettato con sentenza n. 1034 del 30.11.05.
1.3. Per la cassazione di quest’ultima ricorre ora la X srl, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. – la sola X, quale mandataria e procuratrice di X spa, cessionaria del credito garantito da ipoteca.
Motivi della decisione
2. Quanto al primo motivo:
2.1. con esso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2839 c.c., dell’art. 2841 c.c., dell’art. 2843 c.c. nonchè della L. 6 giugno 1991, n. 175, art. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5" – la ricorrente:
contesta le conclusioni della corte territoriale sull’assenza di irregolarità nelle iscrizioni ed annotazioni ipotecarie oggetto di contestazioni, sulla base delle emergenze di causa e di ulteriori considerazioni;
– lamenta il mancato esame della doglianza dei P. A. sulla ritenuta irrilevanza delle modifiche nel lato passivo del rapporto, con conseguente incertezza sui 1 a persona de debitore;
ripropone la tesi dell’invalidità derivante dalla mancata annotazione delle quietanze successive alla prima, di soli L. 210 milioni, con conseguente incertezza sull’entità del debito ipotecario;
2.2. la controricorrente X spa ribatte, al riguardo:
– che del tutto adeguata è la motivazione del tribunale, ribadita dalla corte territoriale, sul rispetto dell’art. 2839 cod. civ. circa l’identità dei soggetti del rapporto, dei beni gravati e dell’ammontare del credito;
– è del tutto idonea la menzione della sola beneficiaria dell’anticipazione, cioè della X srl, soccorrendo, quanto agli aventi causa, il normale diritto di seguito caratterizzante la garanzia reale;
– è irrilevante la mancata annotazione delle quietanze, secondo la giurisprudenza di questa Corte (e specialmente di Cass. 24 aprile 1997, n. 3618, o di Cass. 24 febbraio 2004, n. 3613);
2.3. va osservato che il motivo è inammissibile:
– in primo luogo, l’odierna ricorrente, non avendo mai dispiegato domande nei gradi di merito per essere restata contumace e non essendo nei medesimi alcuna domanda mai stata accolta nei suoi confronti, non può qualificarsi tecnicamente soccombente;
– in secondo luogo, non sono ammissibili in questa sede le "ulteriori … considerazioni" (prospettate come tali a pag. 8 del ricorso, rigo decimo dal termine), diverse dalie risultanze di causa e dalle questioni già sviluppate in precedenza, sulle quali l’odierna ricorrente vorrebbe fondare la contestazione delle opposte conclusioni cui perviene la corte di appello;
– in terzo luogo, quanto alle "emergenze di causa", non sono nel ricorso per cassazione integralmente trascritti – e neppure vi sono riportate le sedi processuali della relativa produzione – nè le clausole del contratto intercorso tra il X e la X srl (dante causa originaria dell’odierna ricorrente e degli originari attori), nè le iscrizioni od annotazioni ipotecarie imperfette o irrituali, nè le testuali argomentazioni a sostegno delle doglianze, non dispiegate neppure dall’odierna ricorrente, sviluppate in primo grado e soprattutto in secondo grado a confutazione degli argomenti del giudice di prime cure;
– è perciò impedito a questa corte di verificare la non novità in questa sede e la stessa fondatezza delle contestazioni dell’odierna ricorrente alle interpretazioni dei giudici di merito sulla completezza, ritualità ed efficacia delle iscrizioni ed annotazioni contestate.
3. Quanto al secondo motivo:
3.1. con esso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2878 c.c., n. 6 nonchè dei principi in materia di accessorietà dell’ipoteca rispetto al diritto principale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5" – la ricorrente ribadisce che l’ipoteca era venuta meno, per essere venuto meno il diritto principale (il rapporto di "anticipazione edilizia"), una volta spirato il termine di durata (pari a dici otto mesi) nell’inerzia del creditore anche in ordine alla necessaria rinnovazione o proroga;
3.2. la controricorrente replica che già il tribunale aveva rilevato l’applicazione della clausola per la quale si sarebbe prodotta la proroga a quindici anni del finanziamento, mediante consolidamento "anche" a titolo di mutuo, alla scadenza ed in difetto di disdetta, senza novazione dell’obbligazione originaria: con la conseguente esclusione di qualsiasi estinzione del rapporto principale e della necessità di qualsivoglia pubblicità;
3.3. va osservato che il motivo è inammissibile:
– in primo luogo, l’odierna ricorrente, non avendo mai dispiegato domande nei gradi di merito per essere restata contumace e non essendo nei medesimi alcuna domanda mai stata accolta nei suoi confronti, non può qualificarsi tecnicamente soccombente;
– in secondo luogo, in violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nel ricorso per cassazione non sono integralmente trascritti – e neppure vi sono riportate le sedi processuali della relativa produzione – nè le clausole del contratto intercorso tra il X e la X srl (dante causa originaria dell’odierna ricorrente e degli originari attori), nè le testuali argomentazioni a sostegno delle doglianze, non dispiegate neppure dall’odierna ricorrente, sviluppate in primo grado e soprattutto in secondo grado a confutazione degli argomenti del giudice di prime cure, invece almeno accennate dalla controricorrente;
– è perciò impedito a questa corte di verificare la non novità in questa sede e la stessa fondatezza de le contestazioni dell’odierna ricorrente all’interpretazione dei giudici di merito sulla protrazione della durata e dell’efficacia del rapporto principale, da cui conseguono quella del vincolo ipotecario.
4. Quanto al terzo motivo:
4.1. con esso (rubricate "violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c., comma 1 e dell’art. 292 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5") la ricorrente contesta la ricostruzione dell’anticipazione, in virtù di cinque erogazioni nell’arco temporale del finanziamento, di totali L. 944 milioni, in forza di quietanze malamente ritenute opponibili, per omesso disconoscimento e mancato esercizio della facoltà di contestazione della conformità delle fotocopie agii originali, anche ad essa contumace: e tanto per omessa notificazione ad essa contumace di atti contenenti menzione dei documenti prodotti, del resto avendo essa contestato, in separato giudizio ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., di avere mai ricevuto gli importi di almeno tre delle relative quietanze;
4.2. la controricorrente oppone: che l’erogazione ora stata riconosciuta dalla X srl, dante causa della odierna ricorrente;
che non incombeva – per la tassatività dell’elenco di quelli ..invece previsti come necessari alcun onere di notifica di produzione di atti al contumace; che comunque le quietanze – erano state prodotte dal convenuto X all’atto della sua costituzione in primo grado, nel cui corso l’odierna ricorrente aveva scelto di rimanere contumace; che le stesse erano state indicate pure nell’atto di appello dei P. – A. notificato anche all’odierna ricorrente; che pertanto si era avuto il riconoscimento tacito delle sottoscrizioni nel corso del processo; che comunque nel separato giudizio di opposizione erano stati prodotti altri, documenti, sulla cui base le quietanze potevano aversi per riconosciute;
4.3. va osservato che il motivo è inammissibile, se non infondato:
– in primo luogo, l’odierna ricorrente, non avendo mai dispiegato domande nei gradi di merito per essere restata contumace e non essendo nei medesimi alcuna domanda mai stata accolta nei suoi confronti, non può qualificarsi tecnicamente soccombente;
in secondo luogo, è anche in tal caso omessa, in violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, l’integrale trascrizione nel ricorso per cassazione – ove neppure sono riportate le sedi processuali della relativa produzione – sia delle quietanze di cui è parola, sia degli atti di separati processi, genericamente e troppo sommariamente indicati, da cui ricavare i sostenuti disconoscimenti;
– in terzo luogo, la produzione di documenti in uno alla comparsa di costituzione di primo grado è indicata come menzionata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado del X, cui è succeduta l’odierna controricorrente, senza che l’odierna ricorrente ritenesse appunto di disconoscerle per quanto di sua spettanza, avendo divisato di rimanere contumace: con conseguente piena ritualità non solo della produzione stessa, ma pure della conclusione del mancato disconoscimento ai sensi proprio dell’art. 215 cod. proc. civ.; occorrendo invero la separata notifica al contumace soltanto del verbale di produzione di documenti successivo alla costituzione della controparte di chi ha scelto di non costituirsi e restando pienamente rituale ed efficace la produzione in uno alla costituzione ed in essa menzionata, ove il soggetto contro cui questa avviene scelga di rimanere contumace nonostante tale produzione.
5. In conclusione, inammissibili tutti i motivi (se non anche infondato l’ultimo), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile a sua volta, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna La X srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della X spa, nella qualità in atti ed in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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