Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-10-2010) 21-02-2011, n. 6289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 5 maggio 2010, confermava l’ordinanza in data 2 aprile 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari ad M. A., ultrasettantenne, in ordine al delitto di cui all’art. 416- bis cod. pen., per avere partecipato all’associazione mafiosa "Cosa Nostra", mandamento di Castelvetrano, con condotte dirette, anche attraverso la programmazione di estorsioni, incendi, interposizioni fittizie di valori, al controllo delle attività economiche, di appalti e servizi pubblici e comunque alla realizzazione di profitti ingiusti, nonchè con condotte dirette ad assicurare la latitanza del capo della provincia mafiosa di Trapani Me.De.Ma. (in (OMISSIS) e altre località sino alla data dell’ordinanza cautelare).

2. Osservava il Tribunale, rigettate le eccezioni difensive circa la inutilizzabilità delle conversazioni captate sulla base di decreti intercettazione o di proroga delle relative operazioni, fatta eccezione di due o tre delle dette conversazioni, comunque non determinanti, che i gravi indizi di colpevolezza a carico del M., già condannato irrevocabilmente per partecipazione ad associazione mafiosa con riferimento a condotte pregresse, derivavano, in primo luogo, dalle dichiarazioni, giudicate attendibili, del collaboratore V.A., e, inoltre, da servizi di osservazione di p.g. e da varie conversazioni telefoniche o ambientali intercettate, che davano conto della continua frequentazione del M. con personaggi di elevato spessore mafioso come G.F., reggente del mandamento di Castelvetrano e di R.G., frequentatori della autofficina del coindagato I.L..

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore avv. Celestino Cardinale, il quale denuncia:

3.1. Inutilizzabilità delle conversazioni intercettate sulla base del decreto 2383/04 (oltre che di una tra quelle derivanti dal decreto 2384/04, come già ritenuto dal Tribunale del riesame) nonchè di quelle captate sulla base dei decreti di proroga, per inidoneità della motivazione circa il ricorso a impianti esterni.

3.2. Vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, basati esclusivamente sulla frequentazione da parte del M. dell’officina del coindagato Ippolito e sull’assiduita di contatti con altri coindagati, che in realtà si riducevano a due contatti nel (OMISSIS), due contatti nel (OMISSIS) e uno nel (OMISSIS), non essendovi peraltro alcun elemento concreto che tali incontri riguardassero contenuti criminali di natura mafiosa.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.

Il ricorrente non tiene conto delle puntuali osservazioni del Tribunale, secondo cui, fatta eccezione di due decreti, tutti quelli esecutivi in proroga delle intercettazioni ambientali erano assistiti da adeguata motivazione circa la insufficienza degli impianti situati presso la sala ascolto della Procura; e questo rilievo è in perfetta linea con l’onere motivazione richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità, a partire, quanto meno, dalla sentenza delle Sezioni unite n. 919, 26 novembre 2003, Gatto.

2. Il secondo motivo appare invece fondato.

Il Tribunale adduce come elemento significativo della sussistenza di indizi di colpevolezza, in primo luogo, il fatto che il M. era stato già condannato, circa dieci anni prima, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..

Ma questo precedente, se è certamente idoneo a offrire uno spunto di indagine relativamente alla successiva condotta dell’indagato, non assume di per sè rilievo ai fini della contestazione di una perdurante adesione al sodalizio mafioso con riferimento agli anni presi in considerazione nella ordinanza (2004-2009).

In secondo luogo, si traggono elementi decisivi nel detto senso dalla accertata presenza del M. nell’autofficina di I. L., indicata dal collaboratore V.A. come covo e luogo di riunione del gruppo mafioso di Castelvetrano, nonchè dalla frequentazione da parte del M., anche al di fuori di tale luogo, di personaggi mafiosi di primo piano, quali G. F..

Va al riguardo osservato che questo ulteriore elemento indiziario non risulta qualificato dalla individuazione di condotte specificamente sintomatiche di una fattiva partecipazione al sodalizio criminoso, secondo gli indici più volte evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, che in particolare sottolinea la necessità che emergano elementi significativi di un ruolo funzionale agli interessi del gruppo criminale, consistente in un contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione (per tutte, Sez. un., n. 33748, 12 luglio 2005, Mannino); restando, invece, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio, soprattutto in contesti territoriali ristretti, meri indizi, utilizzabili a norma dell’art. 192 cod. proc. pen., ove qualificati da connotati indicativi di un effettivo contributo dato dall’agente alla esistenza o al rafforzamento del sodalizio (v., ad esempio, Sez. 6, n. 24469, S maggio 2009, Bono).

3. Date tali carenze motivazionali, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1329 Trasferimenti

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Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. W.C., finanziere scelto della Guardia di Finanza, esponeva di essere stato assegnato in servizio, nell’ordine, a Sondrio, Como e, nel 1997 a Roma e qui di aver contratto matrimonio nell’anno 2000. In ragione delle condizioni di salute della moglie, che si trasferiva a Chieti, il ricorrente domandava ed otteneva un trasferimento temporaneo presso Comando della Regione Abruzzo, alle cui dipendenze permaneva per circa tre anni. Il C. chiedeva quindi (istanza 27.9.2002) il trasferimento definitivo al predetto Comando, ma l’amministrazione emetteva un provvedimento negativo, disponendo altresì la riassegnazione a reparto con sede in Roma (determinazione in data 18.12.2003 n. prot. 421737).

Col predetto ricorso il Carestìa impugnava questa determinazione innanzi al TAR Lazio, il quale, con la sentenza epigrafata, accoglieva il gravame riconoscendo fondato il motivo di eccesso di potere, non avendo l’amministrazione tenuto conto della documentazione sanitaria fornita dall’istante e dei profili inerenti il diritto di tutela della salute e dell’unità familiare.

Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il Carestia, resistendo al gravame (che a suo avviso risulterebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse da parte del Ministero) ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.- Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione svolta dall’appellato e che sostiene l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse; ciò in quanto il gravame proposto è infondato nel merito.

2.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un provvedimento che, nei confronti di agente della Guardia di Finanza:

– ha rigettato la sua domanda di trasferimento definitivo "a carattere eccezionale", inizialmente disposto in via transitoria presso la sede richiesta, per poter assistere la moglie affetta da documentata patologia;

– ha disposto la riassegnazione dell’agente presso l’originario Comando di provenienza, con sede in Roma.

3.- A sostegno della decisione gravata, che ha annullato il cennato provvedimento nella sua duplice e richiamata valenza, il TAR ha in sintesi svolto le seguenti argomentazioni:

– il provvedimento di diniego è affetto da eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 L. 241/90), avendo svilito le ragioni familiari in base ad una nozione di "eccezionalità" del tutto opinabile, dopo che si era mantenuto il dipendente per "2 anni e 6 mesi", presso il Comando di Chieti, proprio per le esigenze di famiglia; in questo quadro il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto che il diniego fosse contrario al "giusto trattamento" ed al "diritto di salute";

– l’amministrazione ha ignorato la documentazione sanitaria esibita a motivo della richiesta e dalla quale emergevano i gravi motivi posti a sostegno della domanda;

– il provvedimento non reca, a motivazione del diniego, la benché minima ragione inerente ad esigenze di servizio.

4.- Con l’appello in esame il Ministero argomenta l’erroneità della sentenza, "in primis" ove ha ritenuto il provvedimento affetto da eccesso di potere, per non aver adeguatamente considerato eccezionali le ragioni familiari addotte dall’interessato; l’appellante, dopo aver ricordato che l’istanza del Carestia non risultava riconducibile alle tipologie di trasferimento adottabili in base a specifici benefici di legge (n. 738/1981, n. 100/1987, n. 104/1992, d. leg.vo n. 267/2000), evidenzia di avere esaminato la domanda nell’ambito delle circolari emanate in materia di conferma definitiva dei trasferimenti temporanei (1.7.1997, 30.9.2000 e del regime transitorio di cui al messaggio 1.10.2002). In applicazione delle disposizioni citate, secondo il Ministero, non può essere disposto il trasferimento motivato da condizioni personali o ricongiungimenti familiari, se non nel rispetto dei criteri previsti (tra cui la redazione di una graduatoria), mentre il trasferimento per esigenze contingenti e temporanee può essere disposto solo per gravissimi motivi (connessi alla vita od allo stato di salute dei familiari), che nella fattispecie l’amministrazione non ha invece ravvisato. L’appellante evidenzia infine di aver preso in considerazione le ragioni familiari dell’istante sotto il profilo umano, rilevando tuttavia che le stesse potevano trovare soddisfacimento mediante la presenza in loco di familiari e strutture di cura.

Il Collegio non condivide sotto alcun profilo le tesi svolte dall’appellante.

4.1- Deve anzitutto osservarsi che le censure svolte sono del tutto inconferenti ove richiamano i trasferimenti derivanti da speciali benefici di legge, atteso che la domanda del militare non ne ha chiesto l’applicazione. Sotto questo specifico profilo è perciò illegittimo il riferirsi della motivazione provvedimentale alla possibilità che il coniuge dell’appellato di essere assistito dai familiari presenti sul posto (requisito che la legge n. 104/1993 definisce "esclusività").

4.2- Anche il riferimento alla normativa interna regolante il trasferimento per esigenze contingenti e temporanee non è pertinente al caso del Carestia; questi, infatti, e come risulta dalla stessa determina di rigetto, aveva richiesto la conferma definitiva del trasferimento inizialmente disposto in via provvisoria, restando con ciò confermato (anche considerato il lungo tempo trascorso) che le ragioni del richiesto movimento non rivestivano più oggettivamente il carattere dell’urgenza. Conseguentemente i requisiti di estrema gravità connessi al pericolo di vita o di salute non risultavano applicabili al caso in esame, essendo questo rappresentato semplicemente da una domanda di un trasferimento per gravi motivi di famiglia.

4.3.- Così ricostruita la posizione dell’istante, è evidente a parere del Collegio, anzitutto l’inammissibilità di una eventuale tesi formale per cui o la domanda rientra nella casistica prevista dalle circolari, o essa non può trovare accoglimento; in tal caso, infatti, altrettanto formale avrebbe dovuto essere il riscontro offerto dall’amministrazione, la quale avrebbe dovuto indicare detta circostanza a motivo del rigetto, e non la ritenuta insussistenza delle gravi ragioni familiari, valutazione che comporta un accesso alle ragioni sostanziali della domanda.

4.4.- Dalla cennata ricostruzione deriva altra e decisiva conseguenza, vale a dire che la domanda di trasferimento doveva essere valutata alla luce delle norme di legge (fonti superiori alle circolari) e dei principi generali offerti dalla giurisprudenza amministrativa in materia.

4.4.1- Ed invero, sotto il primo aspetto, la Sezione non può che richiamarsi all’art. 4 del R.D. n. 126/1926, in forza del quale gli agenti della Guardia di Finanza possono ottenere il trasferimento, anche in deroga ai criteri ordinari, quando la domanda è fondata su "gravi motivi di famiglia" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5921/2006).

Al contrario, come confermato dalle censure svolte dell’appellante, l’amministrazione ha applicato alla fattispecie i principi inerenti il trasferimento "eccezionale" (circ.1.7.1997) che per essere disposto postula requisiti di estrema gravità in quanto connessi al pericolo di vita o ad urgenze terapeutiche che, come già sopra rilevato, non risultano riferibili alla fattispecie.

Si palesa quindi fondata la tesi accolta dal TAR, secondo cui l’Amministrazione, nel negare il movimento del militare perché non motivato da gravissimi motivi personali, ha erroneamente applicato alla fattispecie norme interne che ai fini del trasferimento richiedono ragioni di "eccezionalità" e soprattutto di "urgenza" ben superiori ad un giudizio di gravità dei motivi di famiglia posti a fondamento della istanza. E’ perciò evidente l’erroneità della tesi dell’amministrazione tendente a legittimare un giudizio che, nel caso in esame, è stato reso sulla scorta di parametri normativi non applicabili in quanto elevanti la soglia di gravità delle ragioni sufficienti a disporre il movimento. Ne deriva che, contrariamente a quanto affermato dal ricorso, la situazione di divisione del nucleo familiare dell’istante, in presenza della documentazione sanitaria inerente il coniuge, costituiva ragione degna di degna di essere valutata proprio in quanto costituita da esigenze non più provvisorie ma di natura permanente, quali quelle di vicinanza al coniuge, e riferite ad un bene della vita costituzionalmente tutelato quale l’unità familiare.

A quest’ultimo proposito il Collegio ritiene di dover precisare che l’orientamento qui espresso, non ribalta affatto il principio di insindacabilità della valutazione delle condizioni di salute dei familiari (Consiglio Stato, sez. IV, 08/06/2009, n. 3511); ed invero, a parte il fatto che quest’ultime non hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, l’orientamento si limita ad esplicitare i principi giuridici dell’ordinamento sulla base dei quali la domanda doveva essere esaminata.

4.4.2 – Le censure svolte dall’appello investono poi anche il secondo aspetto (la motivazione sulle ragioni di servizio), ove spiegano la carenza di motivazioni, rilevata dal primo giudice, in ordine alle ragioni di servizio ostative al movimento del militare. In particolare il Ministero argomenta che la determinazione gravata non ha inteso esplicitare le esigenze del servizio attesa la carenza dei presupposti normativi per disporlo (questione già sopra esaminata). Ma al contrario proprio la sussistenza di detti presupposti rende condivisibile anche il profilo in esame della motivazione resa dal TAR, mentre resta fermo il dato oggettivo che il provvedimento di diniego non ha posto alla richiesta assegnazione definitiva alcun ostacolo giuridico che facesse riferimento a ragioni di servizio. Peraltro anche sotto tale aspetto il diniego di trasferimento appare illogico proprio perché opposto nonostante l’assenza di profili organizzativi di pubblico interesse a ripristinare il militare nella sede originaria.

5. – Conclusivamente l’appello deve essere respinto, meritando la sentenza del TAR di essere confermata per i profili e le ragioni sopra esposte.

6.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), respinge l’appello.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del presente grado di giudizio. che liquida complessivamente in Euro tremila, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1631 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in appello proposto dalla E. s.r.l. deve essere respinto, in quanto:

a) la contestata certificazione, il cui possesso ha determinato l’attribuzione di 10 decisivi punti all’aggiudicataria, era un requisito non di ammissione alla procedura, ma di valutazione dell’offerta sulla base di una clausola del bando (art. 5.1.b), che non imponeva il possesso del requisito in capo a tutti i partecipanti ad una Ati;

b) in caso di Ati verticale, è ragionevole e coerente con la citata clausola che il certificato possa essere posseduto dall’impresa che svolge quella parte del servizio, oggetto della certificazione;

c) con la nota citata dal Tar, il comune ha dimostrato che la certificazione del sistema di gestione ambientale atteneva alla fase di trasporto dei rifiuti successiva all’espletamento del servizio di mensa (elemento non contraddetto in modo adeguato dalla ricorrente e confermato dal fatto che nell’appalto rientrava anche la fase di eliminazione e trasporto dei rifiuti, cui doveva necessariamente essere riferita la certificazione ambientale);

Ritenuto che alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 05-04-2011, n. 13627 Falsità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Milano, con sentenza 11.7.06, ha assolto F. L. dal reato di falsificazione di un testamento olografo, datato 30.12.1999, a firma apparente di Q.L., con il quale venivano nominati eredi, in parti uguali, il F. e A. R. – nel frattempo deceduta – dell’intero patrimonio e inoltre venivano istituiti legati in favore di M.B., C. C. e D.A.I..

Il tribunale, accertata a mezzo perizia grafologica, la apocrifia della firma della Q., nonchè la non raggiunta prova della responsabilità del F., ha assolto quest’ultimo e, ha dichiarato la falsità del testamento, ex art. 537 c.p.p., e ha ordinato la totale cancellazione della firma di Q.L..

Contro la sentenza venivano proposti appello dalla A. e ricorso per cassazione dal F., in riferimento alla statuizione della cancellazione, ex art. 537 c.p.p.. La corte di appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, che, con sentenza 7.5.08, convertiva in appello il ricorso di F..

Con sentenza 9.11.09, la corte territoriale ha confermato la sentenza del primo giudice.

Il difensore del F. ha presentato ricorso avverso la declaratoria di falsità del testamento olografo per i motivi formulati nell’originario ricorso, poi convertito in appello, che sono confermati e ribaditi:

1. violazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità e travisamento di prove decisive nella valutazione della scrittura di comparazione e sulla tempistica della asserita contraffazione;

2. mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla cartella clinica dell’ospedale (OMISSIS), in cui era la firma del consenso informato, apposta dalla Q. in data 26.5.1999 e quindi contestuale alla data del testamento, 30.12.1999, e quindi estremamente utile per una comparazione tra le due firme. La cartella clinica è stata poi ritenuta dal perito grafico a dir poco fondamentale per conoscere scrupolosamente le esatte condizioni psicofisiche della de cuius al momento della data del testamento;

3. violazione di legge in riferimento all’art. 537 c.p.p.. Questa disposizione al comma 2 prescrive che la cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non sono ordinate quando possono essere pregiudicati interessi dei terzi non intervenuti come parti nel procedimento. La corte di merito ha ritenuto che la doglianza sulla illegittimità della cancellazione – in presenza dell’interesse dei legatali – è inammissibile, poichè il F. sarebbe privo di interesse, essendo tutt’al più l’ufficio del p.m. legittimato ad impugnare, per questa violazione di legge.

Questa posizione non tiene conto della sentenza S.U. n. 20 del 27.10.1999, secondo cui l’imputato non ha interesse a far valere ex 537 c.p.p. i vizi della decisione in luogo di terzi estranei al processo, ma ha subordinato l’efficacia di questo principio all’assenza di "alcun effetto pratico a favore degli imputati".

Questo interesse concreto ed attuale va riconosciuto al F., per i seguenti motivi:

a) egli subirebbe direttamente i riflessi negativi della declaratoria di falsità e ancor più dell’ordine di cancellazione, atteso che sarebbe legittimato passivo della petitio hereditatis;

b) conseguenze negative deriverebbero anche dai rapporti fra lui e i legatari;

c) l’interesse concreto ed attuale alla corretta applicazione delle regole processuali ex art. 357 c.p.p. emerge dalla presentazione dei suindicati motivi.

La sentenza della corte di merito, a fronte delle osservazioni critiche espresse nei motivi di appello sull’ordine di cancellazione, si è limitata a un richiamo degli argomenti del tribunale, indicati alle pagine 7 e 8 della prima sentenza, senza specificare le ragioni per le quali ha affermato l’inconsistenza o la non pertinenza dei motivi dell’impugnazione. Si tratta quindi non di una motivazione per relationem, bensì dell’elusione dell’obbligo di motivazione, previsto a pena di nullità dall’art. 125 c.p.p..

La difesa ha depositato memoria il 25.10.10, in cui ha ribadito l’interesse del F. all’impugnazione, nel caso venisse confermata la dichiarazione di falsità e l’ordine di cancellazione, richiamando una decisione di questa sezione n. 17411 dell’8.3.07, in cui si afferma la sussistenza dell’interesse, quando l’impugnazione è volta all’eliminazione di un atto o di un pronunciamento lesivi della sfera giuridica dell’interessato, anche se involgenti effetti extrapenali.

I motivi dell’impugnazione sono manifestamente infondati.

Quanto al primo, esso propone un serie di censure nei confronti di valutazioni fattuali, formulate dai giudici di merito, attraverso sentenze che, in virtù del conforme apparato logico argomentativo, costituiscono un inscindibile unicum decisionale. Le censure sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata sono quindi del tutto inconsistenti. Le valutazioni delle decisioni sono poi assolutamente non sindacabili in sede di giudizio di legittimità, in virtù della loro stretta fedeltà alle risultanze processuali e del rigore razionale, concernenti i criteri di esame e di giudizio sulla non autenticità della sottoscrizione apposta sul testamento olografo.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente contesta ugualmente l’iter valutativo seguito dai giudici di merito, all’esito del quale essi hanno deciso sulla piena ed esaustiva dimostrazione della falsità della firma, senza che fosse necessaria ulteriore indagine peritale.

Come è stato più volte ribadito, non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva, quando si tratti, come nel caso di specie, di ulteriore accertamento tecnico, che dovrebbe essere valutato e confrontato dialetticamente con gli altri elementi di prova già acquisiti, per giungere a una diversa conclusione argomentativa. Quanto al terzo motivo, l’orientamento interpretativo, fondato sulla decisione delle Sezioni unite n. 20/1999 (in Cass. Pen. 2000, n. 687), concernente l’interpretazione dell’art. 537 c.p.p., comma 2, va richiamato, partendo dalla sua intera lettura e quindi dalla netta distinzione, testuale e logica, effettuata tra:

a) dichiarazione di falsità dell’atto (conseguenza necessaria ed ineludibile del sua accertamento);

b) provvedimenti cd. riparatori (cancellazione parziale o totale, ripristinazione innovazione, riforma), volti a realizzare la restituito in pristino dell’atto o del documento su cui è caduta la falsificazione. Queste conseguenze hanno carattere soltanto eventuale, nel senso che incontrano il limite, esplicitamente indicato nella disposizione, e quindi non possono essere adottati quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

Alla luce di questa originaria distinzione tra conseguenze necessarie e conseguenze eventuali, va valutato, secondo la S.C., l’asserito interesse – avente i necessari caratteri di concretezza e attualità – del ricorrente a denunciare la mancanza o manifestamente erronea motivazione del giudice di merito, laddove questi disconosce la sussistenza della condizione negativa per la cancellazione. La decisione delle S.U. è netta e del tutto convincente sul punto: "a riprova dell’inammissibilità della doglianza è sufficiente osservare che l’eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun effetto pratico a favore degli imputati, nei confronti dei quali resterebbe ferma e farebbe comunque stato la dichiarazione di falsità, e si risolverebbe in una mera declaratoria sulla esattezza teorica della decisione impugnata (cfr. Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino)". Eventuali doglianze di terzi, possono essere fatte valere in sede di incidente di esecuzione. Non sono rinvenibili allo stato argomenti idonei a discostarsi dal suindicato indirizzo interpretativo, fissato dalle S.U..

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.