T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 584 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. T.A., quale legale rappresentante della ditta T. F.lli di T.A. e G. s.n.c. ha edificato, senza la necessaria concessione edilizia, nel periodo fra ottobre 1982 e giugno 1983, un piccolo magazzino artigianale insistente sui mappali 372 e 373 del foglio mappa n. 23 del Comune censuario di Corteno Golgi.

A seguito di ciò esso ha presentato una domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/85 che, però, è stata rigettata con provvedimento del 26 aprile 1986, per contrasto con l’art. 32, lett. c) e con l’art. 33, lett. d) della legge n. 47/85, "essendo il manufatto posto a distanza inferiore a mt. 5 dalla strada comunale e pertanto non conforme con le norme del vigente programma di fabbricazione del Comune di Corteno Golgi".

Tale provvedimento negativo è stato impugnato con ricorso definito con la sentenza n. 490/97 di reiezione del medesimo, cui ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione che è stata impugnata con il ricorso in esame nelle more dell’appello al Consiglio di Stato della suddetta sentenza.

In tale ricorso, premesso che il provvedimento censurato non riportava l’indicazione dell’autorità e dei termini entro cui proporre impugnazione, si deducono i seguenti vizi:

1. illegittimità derivata dal diniego di concessione in sanatoria prot. n. 3632/1986;

2. eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, avendo il Comune adottato l’impugnato provvedimento repressivo pur in pendenza del giudizio di secondo grado, senza comprovare esigenze di interesse pubblico che lo imponessero.

Alla pubblica udienza la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso con cui è stata impugnata, in secondo grado, la sentenza di questo Tribunale n. 490 del 1997 è stato dichiarato perento con decreto decisorio n. 2453 del 2007.

Ciò implica l’infondatezza della prima censura dedotta, in quanto deve ritenersi formato il giudicato sulla pronuncia che ha ravvisato la legittimità del diniego di rilascio della concessione in sanatoria.

Né può ritenersi che l’ordine di demolizione possa essere viziato per il solo fatto di essere stato adottato in pendenza del giudizio di secondo grado, posto che non risulta che l’efficacia della sentenza di primo grado fosse stata sospesa nelle more.

Rigettato il ricorso, nulla deve essere disposto in ordine alle spese, atteso che il Comune non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-05-2011, n. 18082

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Svolgimento del processo

M.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 23 gennaio 2009 della Corte di appello di Milano, la quale ha confermato la sentenza 16 gennaio 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di calunnia, continuata ed aggravata (capo A della rubrica), ai danni di C.M., persona indicata reiterata mente, sia innanzi alla Polizia Giudiziaria, sia innanzi al P.M. quale autore del tentato omicidio volontario commesso nei suoi confronti il (OMISSIS). Fatto accertato in (OMISSIS) e perpetrato al fine di eludere le investigazioni dell’Autorità, con ciò favorendo il vero autore del delitto di tentato omicidio volontario ( art. 378 c.p.: capo B).

Per i predetti delitti, unificati dal vincolo della continuazione, il M. è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, operata la riduzione per il rito abbreviato e senza circostanze attenuanti generiche, per la particolare intensità del dolo e la gravità delle conseguenze, cagionate alla persona ingiustamente accusata, la quale ha subito una carcerazione di quasi due mesi.

1.) la conforme doppia decisione dei giudici di merito.

Il G.U.P., dopo aver premesso che l’estraneità ai fatti del M. – accusato dal M. – è stata verificata avuto riguardo all’incompatibilità tra i profili genetici estrapolati dai reperti rinvenuti sulla scena del delitto e quelli dell’indagato C.M., ha, in punto di responsabilità, osservato quanto segue:

a) che il M., in un primo momento, aveva riferito di essere stato aggredito nel sonno da persona che era entrata clandestinamente nella sua abitazione, passando via via a parziali ricostruzioni della vicenda, man mano che gli inquirenti lo esaminavano, sulla scorta di elementi sempre più precisi acquisiti a seguito dello sviluppo dei tabulati telefonici e delle risultanze scientifiche;

b) che, fin dalla seconda deposizione, l’unico elemento che il M. ha sempre costantemente ribadito è consistito nel rivolgere pervicacemente accuse nei confronti di C., che ha insistito ad accusare anche quando gli sono stati comunicati i risultati degli accertamenti sul D.N.A. che concludevano per completa incompatibilità tra il profilo genetico dell’aggressore e quello dello C. stesso;

c) che nella specie era ravvisabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di favoreggiamento personale, atteso che i due reati hanno ambiti e presupposti di applicabilità specifica presidiando ciascuna fattispecie autonome e distinti interessi.

Proposto appello, la difesa ha concluso chiedendo l’assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, rilevando: 1) che se vera fosse l’ipotesi che il M. avesse voluto proteggere il proprio aguzzino, si sarebbe ben guardato dal chiedere un repentino intervento delle Forze dell’Ordine, correndo, in tal modo, il rischio di far catturare subito il proprio aggressore; 2) che non è ravvisabile alcuna intenzione di ostacolare le indagini e di eludere le investigazioni dell’Autorità, bensì un contegno di assoluto "riserbo" nell’evidenziare le proprie inclinazioni di omosessuale, non rese palesemente note neppure in ambito strettamente familiare;

3) che è quindi ragionevolmente sostenibile che il M. sia caduto in errore nell’avanzare accuse nei confronti di C.; 4) che in ogni caso andava affermato il concorso apparente di norme per essere il fatto contestato sub B) dell’imputazione sussumibile in quello indicato al capo A) ai sensi dell’art. 15 c.p.; 5) che la pena andava ridotta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata sub A), in considerazione della situazione di disagio emotivo e psicologico in cui versava l’imputato che è stato vittima di un accanito accoltellamento che lo ha portato ad essere ricoverato a lungo in pericolo di vita.

La Corte di appello ha ritenuto infondato il gravame e la sentenza è stata oggetto dell’odierno ricorso.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza nel senso che le espressioni usate dalla Corte di appello non costituivano accettabile giustificazione dell’affermazione di colpevolezza.

Per il ricorrente la Corte di appello, con una motivazione, "per relationem", avrebbe proceduto ad un mero ed ingiustificato avallo delle conclusioni espresse nella condanna di primo grado, senza compiere alcun tipo di disamina sulle doglianze prospettate nell’atto di appello e volte, attraverso la ricostruzione minuziosa del modus operandi dell’imputato, a mettere in dubbio l’attendibilità delle conclusioni d’accusa.

In particolare la motivazione sarebbe carente nella trattazione dell’ulteriore e fondamentale aspetto rappresentato dalla precisa dimostrazione dell’esistenza in capo al propalante della consapevolezza dell’innocenza del calunniato, ricavabile dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione delittuosa.

Nè sarebbe utilizzabile in proposito l’ostinazione delle dichiarazioni accusatorie, rimaste tali anche a fronte della comunicata incompatibilità dei profili genetici estrapolati con quelli di C..

Il motivo è manifestamente privo di fondamento in quanto ignora l’ampia e precisa argomentazione sul punto della corte distrettuale, la quale ha fornito adeguata e ragionevole spiegazione della pronuncia di responsabilità e degli elementi utilizzati, per il manifestato convincimento di reità, elementi tutti che, per come sono stati opportunamente valorizzati, ed analiticamente esposti danno risposta adeguata e logicamente ineccepibile alle doglianze del gravame.

Va inoltre precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza, ricostruendo le condotte dell’imputato e l’animus che le ha informate, in un contesto di sempre più evidente e smaccata estraneità dell’incolpevole accusato.

In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

Il motivo è quindi inammissibile non essendo infine, nella specie, ragionevolmente ipotizzabile in capo all’imputato, ed in relazione alla sua concreta condotta, una qualsiasi ombra di dubbio od incertezza circa l’estraneità ai fatti dell’innocente accusato.

Con un secondo motivo si lamenta l’erroneo ritenuto concorso di norme tra l’art. 368 c.p. ed il art. 378 c.p. trattandosi di reati entrambi predisposti a tutelare il lineare sviluppo dell’azione penale e l’amministrazione della giustizia.

Anche questa doglianza è palesemente infondata.

I delitti in questione, entrambi rubricati come delitti contro l’amministrazione della giustizia e specificamente contro l’attività giudiziaria, finiscono con il tutelare in modo esclusivo e preminente due diversi e non sovrapponibili interessi: la tutela dell’innocente da false incolpazioni, presidiata dal disposto dell’art. 368 c.p., ed il corretto e naturale sviluppo delle investigazioni e ricerche dell’Autorità, dopo la commissione di un delitto, che vengono invece salvaguardate, con la norma dell’art. 378 c.p., da "condotte interferenti di aiuto", finalizzate alla elusione ed alla sottrazione della funzionale attività di Polizia giudiziaria, che sia diretta nei confronti di un soggetto, anche se non imputabile o non autore del delitto per cui le dette investigazioni e ricerche vengono iniziate e sviluppate.

Nessun dubbio quindi circa la compatibilità di un concorso tra la calunnia in danno dell’incolpevole C. ed il contestato favoreggiamento personale, in aiuto del vero autore dell’aggressione.

Con un terzo motivo si prospetta l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovuto invece laddove si fosse pesato il contesto dell’agire del ricorrente ed il disagio emotivo e psicologico che lo affliggeva.

Anche questa doglianza non supera la soglia dell’ammissibilità avuto riguardo alla doppia conforme motivazione dei giudici di merito che ha ampiamente giustificato la negazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione all’oggettiva gravità dei fatti, la reiterazione pervicace della condotta e l’intensità del dolo.

Il ricorso quindi, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19931 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– D.A. chiedeva con ricorso alla Corte di appello di Venezia la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennità ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole del processo instaurato il 22 settembre 1997 dalla madre M.G., vedova del maresciallo D. R., dinanzi alla Corte dei Conti per la riliquidazione della pensione ragguagliata all’intero nuovo stipendio e indennità stipendiali in base alla L. n. 468 del 1987. Esponeva che il processo, svoltosi in unico grado, era durato sino all’aprile del 2006;

la Corte di appello di Venezia respingeva il ricorso;

– Ricorre per cassazione D.A. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce omessa, insufficiente e/o illogica motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 cod. civ.;

– Si difende con controricorso il Ministero;

– Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Ritenuto che:

– Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto della indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

– Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo (Cass. civ. 23339/2010);

– Va pertanto accolto il predetto motivo di ricorso, con cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello di Venezia e decisione nel merito che, tenuto conto dei tre anni di durata eccessiva del processo, detratto il quesito di internazione a seguito del decesso della M.;

condanni il Ministero intimato al pagamento, a titolo di indennità per il danno non patrimoniale, liquidato sulla base di 700 Euro per ognuno dei tre anni di irragionevole durata del processo, la somma di 2.100 Euro con interessi dalla domanda;

Il Ministero va condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 2.100, con interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese del primo grado f liquidate in complessivi Euro 811, di cui 50 per esborsi, 311 per diritti, 450 per onorari delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 500 per onorari, oltre 100 Euro per spese, spese generali e accessori.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5173 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che questo Tribunale con sentenza n. 7089 del 17.7.2009 ha accolto la domanda di risarcimento danni, proposta dalla ricorrente nei confronti della Regione Lazio, per l’importo di Euro 888.502,00;

Ritenuto, altresì, che la ricorrente precisa che la sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata nel termine di un anno e 45 giorni e che in data 17.12.2010 la suddetta sentenza, unitamente ad atto di diffida e messa in mora per il pagamento dell’importo complessivo di Euro 909.655,65 oltre interessi successivi al 31.12.2010 è stata notificata alla Regione Lazio;

Ritenuto che all’inutile decorso del termine assegnato per provvedere è seguito il ricorso notificato il 26 gennaio 2011, con cui la Società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.

Considerato che la predetta sentenza non risulta appellata, sicché essendo trascorso il termine di un anno dalla sua pubblicazione, la stessa è passata in giudicato.

Considerato, altresì, che la ricorrente, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm. ha notificato il ricorso all’Amministrazione soccombente, affinché provvedesse a darvi esecuzione; decorso inutilmente tale termine ha proposto ritualmente l’odierno gravame per l’ottemperanza al giudicato ex art.116 cod.proc.amm.

Considerato che all’odierna Camera di Consiglio la Regione Lazio ha depositato il mandato di pagamento dell’importo di euro 888.502,00, in relazione al quale la ricorrente precisa che la suddetta somma dovrà esserle corrisposta dalla Asl competente e che pertanto il suo credito non può dirsi allo stato integralmente soddisfatto. Precisa, inoltre, che l’importo sopra specificato riguarda la sorte capitale e non include gli accessori di legge, anch’essi dovuti;

Considerato, quindi, che il Collegio non può non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente decisione, a quanto disposto dalla sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza.

Considerato che, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del Luigi Consoli, Segretario generale del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, all’ obbligata Regione Lazio, qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 45 giorni assegnatole.

Considerato, infine, che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

ORDINA

alla Regione Lazio, in persona del suo legale rappresentante "protempore", di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, a quanto disposto dalla sentenza, con l’avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, provvederà, come da motivazione, in sostituzione, il suindicato Commissario "ad acta", allo scopo nominato e con i relativi ulteriori oneri a carico dell’Ente intimato.

Condanna la predetta Regione al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.