T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 10-05-2011, n. 894 Concessioni per costruzione

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Svolgimento del processo

1.Con ricorso notificato il 3 marzo 2004 e depositato il successivo giorno 16, la S. s.r.l ha impugnato la nota prot. n. 7035 del 31 dicembre 2003, con la quale il Comune di Campobello di Licata le ha comunicato che l’Amministrazione "non intende concludere l’iter del progetto che riguarda lampade votive al cimitero comunale…perché non riveste alcun pubblico interesse".

Ha chiesto, altresì, la declaratoria

di illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal predetto Comune in ordine alla valutazione della promozione privata di opera pubblica presentata l’8 febbraio 1997 dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg,le n. 21/1985;

del proprio diritto a vedere assentita la promozione privata di concessione di costruzione e gestione dell’impianto di illuminazione votiva elettrica del cimitero comunale ai sensi dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2003, e

– dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento in questione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e L.r. n. 10/1991;

2) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;

3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; e della L.r. n. 10/1991;

4) eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5) violazione dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2002.

Il Comune di Campobello di Licata, con memoria di costituzione e due memorie difensive depositate nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Alla Camera di consiglio del 2 aprile 2004, su conforme richiesta del difensore della società ricorrente, l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla trattazione di merito del ricorso.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 febbraio 2011 e depositato il giorno 18 dello stesso mese, la medesima società S. ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (Euro 1.000.000) e non patrimoniali (Euro 100.000) subiti a seguito del comportamento omissivo tenuto dal Comune intimato, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

3.- Con due memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi e il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1.In via preliminare e in accoglimento dell’apposita eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente società S. alla pubblica udienza, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente Comune di Campobello di Licata, non essendo stata depositata in giudizio la deliberazione della giunta municipale autorizzativa alla resistenza.

Al riguardo, il Comune ha prodotto il decreto sindacale n. 39 dell’1 aprile 2004; ma è noto che, nell’ambito dell’ordinamento regionale siciliano delle autonomie locali non può trovare applicazione il principio espresso dal Consiglio di Stato (da ultimo, sez. V, 18 marzo 2010), secondo cui il sindaco, nella veste di legale rappresentante dell’amministrazione locale, è legittimato ad agire in giudizio, senza necessità di una preventiva autorizzazione a stare in giudizio, (v. Cass. SS. UU. 10979/09; Cass., sez. III, 23/2/2007 n. 4212; C.G.A. SS.RR. 46/05; C.G.A. Sez. Giur. 25 gennaio 2010, n. 45).

Nella normativa regionale siciliana posteriore alla legge statale n. 142 del 1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, infatti, "non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del Comune, o che, comunque, preveda la possibilità che tale potere sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo, o ad un assessore, poiché, al contrario, l’art. 1 della l.reg. siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli art. 35 e 36 della predetta legge statale n. 142 del 1990, mentre l’art. 41 della successiva l.reg. n. 26 del 1993, pur conferendo al sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all’agire in giudizio" (cfr. C.G.A. 21 settembre 2006, 548).

2.Il ricorso principale non merita accoglimento, a prescindere da ogni indagine sull’ammissibilità e tempestività dell’impugnativa (proposta in data 31 maggio 2004) del "comportamento omissivo" tenuto dal Comune in ordine alla valutazione della promozione privata per la concessione della costruzione e gestione del servizio lampade votive nel cimitero comunale, presentata l’8 febbraio 1997 dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg,le n. 21/1985.

Ed invero, il Collegio non ha ragioni per discostarsi da quanto affermato, in fattispecie analoghe alla presente, sia da questa Sezione (sentenza n. 14033 del 10 novembre 2011) che dal C.G.A. con decisione n. 582 del 5 settembre 2005 di annullamento della sentenza di questa Sezione n. 605 del 29 marzo 2004 (richiamata nella discussione orale della causa dalla difesa della società ricorrente e dalla stessa depositata in giudizio), e cioè che la possibilità da parte del Comune di aderire all’offerta per la promozione privata di concessione di opere pubbliche ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg.le 29 aprile 1985, n. 21, è "rimessa a valutazioni di opportunità, le quali, in quanto rientranti nell’ambito del merito amministrativo, non possono ritenersi suscettibili di sindacato giurisdizionale se non nel caso di manifesta illogicità" (cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 5 aprile 2007, n. 1100; Catania, sez. I, 3 febbraio 2001, n. 191).

Nel caso in esame, il Comune di Campobelo di Licata, nell’ambito dell’ampia discrezionalità allo stesso riservata, con l’impugnata nota n. 7035 del 31 dicembre 2003, ha comunicato alla società ricorrente che l’Amministrazione "non intende concludere l’iter del progetto che riguarda lampade votive al cimitero comunale…perché non riveste alcun pubblico interesse". In buona sostanza, quindi, ha respinto la proposta avanzata dalla ricorrente medesima, per cui, di fronte a tale "ampio e insindacabile potere discrezionale" (C.G.A. n. 582/2004), sembra al Collegio che l’atto, che in effetti conclude il procedimento spontaneamente avviato dalla S., sia immune da vizi cumulativamente dedotti con i primi quattro motivi di gravame.

Quanto, poi, al profilo di doglianza dedotto con il quinto motivo (violazione dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2002), il Collegio non può che richiamare quanto affermato dal C.G.A. nelle decisioni 12 agosto 2005, n. 526, 5 settembre 2005, n. 582 e 2 marzo 2006, n. 61, nelle quali (diversamente opinando rispetto al contenuto del parere dello stesso C.G.A. n. 496/03, depositato in giudizio dalla ricorrente e, peraltro, concernente diversa fattispecie) chiaramente si osserva che la proposta di project financing avanzata per il servizio concernente le lampade votive non può qualificarsi come "opera pubblica", suscettibile di formare oggetto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 42 ter L. R. 21/198, trattandosi di "settori del tutto diversi", vertendosi in materia di mero affidamento in concessione di un pubblico servizio cui accedono in via del tutto accessoria e marginale alcune opere strumentali alla gestione medesima.

Di conseguenza, inapplicabile si appalesa alla fattispecie in esame il citato art. 41 bis L.r. n. 7/2002 che, nel richiamare il procedimento previsto dall’art. 42 ter della L.r. n. 21/1985 "Norme per l’esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", attiene specificamente alla "Promozione privata di concessione di opere pubbliche", stante che, ripetesi, "il comune che si avvalga dell’opera di un privato, per le attività connesse all’illuminazione votiva cimiteriale, pone di regola in essere una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, poiché normalmente detto impianto costituisce un semplice strumento rispetto all’esigenza prioritaria di consentire il culto dei defunti, anche attraverso la gestione del servizio di illuminazione" (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1790).

3.- L’infondatezza del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni, avanzata con il ricorso per motivi aggiunti e sommariamente quantificati in Euro 1.000.000 (per danni patrimoniali) ed Euro 100.000 (per danni non patrimoniali), atteso che l’illegittimità del provvedimento impugnato ovvero del carattere "non iure" dell’attività amministrativa è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 965; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 aprile 2011, n. 699).

Al riguardo, il Collegio ritiene che, trattandosi di "domanda nuova" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 3 dicembre 2008 n. 10948, 15 gennaio 2010, n. 279; T.A.R. Basilicata 20 dicembre 2005 n. 1039; T.A.R. Campania, sez. III, 9 maggio 2008 n. 3862) e concernendo la presente controversia l’affidamento in concessione di un pubblico servizio (illuminazione votiva del cimitero comunale), debba trovare applicazione l’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", secondo cui "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonchè di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000". Pertanto, all’Ufficio di segreteria che ha ricevuto l’atto incombe l’obbligo di regolarizzazione del versamento del contributo unificato.

4.- Per le suesposte considerazioni, il ricorso (con i relativi motivi aggiunti) deve essere rigettato.

Non essendosi ritualmente costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 1642/2004) unitamente ai relativi motivi aggiunti.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-05-2011, n. 20856 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.11.09 la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 21.2.07 del tribunale di Viterbo con la quale I. M. era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione perchè ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di minaccia aggravata dall’uso di coltello e dell’illecito porto dell’arma.

Lo I. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione in ordine al reato di minaccia, da ritenersi insussistente: dall’esame delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa si ricava che questi non era stato intimidito dalla condotta del ricorrente, tanto che non presentò querela, dimostrando di non aver subito alcuna menomazione morale e psichica.

2. violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e per mancata applicazione dell’indulto.

Dalla data della consumazione della contravvenzione (29.6.04) è maturato il termine di prescrizione. Inoltre il giudice di appello ha errato perchè,oltre a non concedere la sospensione condizionale della pena, non ha dichiarato l’estinzione della pena ex L. n. 241 del 2006.

Il ricorso va parzialmente accolto.

Quanto alla censura sulla sussistenza del reato di minaccia grave, va rilevato che le argomentazioni dello I. si pongono in ingiustificato contrasto con consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la norma che incrimina la condotta intimidatoria delinea un reato di pericolo,per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, menomandone la sfera di libertà psichica.

La contravvenzione è effettivamente estinta per prescrizione, essendo maturato il termine previsto dalla legge.

La pena va quindi ridotta, escluso l’aumento per la continuazione, in ordine al reato contravvenzionale, di quindici giorni di reclusione.

Quanto al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, la motivazione della decisione del tribunale emerge in maniera netta dalle considerazioni sui precedenti penali e sulla personalità criminale del prevenuto, assolutamente incompatibili con la necessaria prognosi positiva sui suoi comportamenti futuri.

Quanto al motivo attinente alla mancata declaratoria di estinzione della pena per l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, è da escludere la fondatezza della censura di violazione di legge. Nel caso di omessa applicazione dell’indulto,da parte del giudice di cognizione, non vi è alcuna violazione di legge, qualora, come nel caso in esame, il beneficio non sia stato negato, ma sia stato implicitamente rinviato il relativo provvedimento alla sede esecutiva (sez. 6^, n. 2332 del 13.1.2004, in Cass. pen. 1995, 2927).

Sede naturale dell’applicazione dell’indulto è quella esecutiva, laddove è possibile il complessivo esame delle condanne e un’ unitaria applicazione del beneficio, da parte del giudice competente, senza incorrere negli errori realizzabili con la provvisoria decisione adottata in sede di cognizione.

La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al reato contravvenzionale ed elimina l’aumento della pena, fissato a titolo di continuazione, nella misura di quindici giorni di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente al reato contravvenzionale ed elimina l’aumento relativo di pena di quindici giorni. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-10-2011, n. 20976 Carriera inquadramento Dirigenti Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11/9 – 23/9/08 la Corte d’Appello di Trento rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia sia avverso la sentenza non definitiva n. 121/07 del giudice del lavoro del Tribunale del capoluogo trentino, con la quale era stato dichiarato il diritto di A.R., direttrice di cancelleria "C3", a percepire, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, la differenza tra il trattamento economico previsto per la superiore posizione dirigenziale ricoperta all’interno della segreteria della Procura generale della Repubblica di Trento nel periodo 4/3/01 – 31/12/05 e quella effettivamente percepita, eccettuati i giorni di assenza dal lavoro e quelli dal 26/9/02 al 28/4/03, sia avverso quella definitiva n. 104/08 dello stesso giudice, il quale aveva condannato l’amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 56.027,52, maggiorata degli accessori di legge. A fondamento della decisione di rigetto del gravame la Corte territoriale spiegò che era condivisibile il ragionamento del primo giudice in base al quale lo stesso Ministero aveva ricondotto le superiori mansioni assegnate alla A. alla figura del dirigente di segreteria attribuendole una tale denominazione e riconoscendole, altresì, lo svolgimento di fatto delle stesse, come attestato anche nella nota del Procuratore Generale; inoltre, apparivano infondati i rilevi svolti dal Ministero avverso i criteri adottati dal primo giudice in merito alla quantificazione delle differenze retributive.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia che affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il Ministero della Giustizia denunzia l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), dolendosi della eccessiva valenza data dai giudici del merito al provvedimento dell’amministrazione (p.d.g. del 19/5/03) col quale era stato conferito alla dipendente l’incarico di funzionario delegato per la sola gestione delle spese di giustizia, al punto da ritenerlo come una sorta di esplicita ammissione datoriale dello svolgimento, da parte della A., delle mansioni dirigenziali per il periodo oggetto di contestazione, dando così ingresso all’accoglimento della domanda diretta al conseguimento delle relative differenze retributive.

Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe anche omesso di considerare che il suddetto p.d.g. non poteva ritenersi equivalente ad un provvedimento di nomina a dirigente in mancanza dell’atto di conferimento della reggenza dell’ufficio, che sarebbe stato, invece, di per sè indicativo, almeno sotto il profilo formale, della volontà dell’Amministrazione di attribuire al funzionario reggente le mansioni dirigenziali nel periodo di vacanza dell’ufficio. Ciò trovava riscontro anche nel fatto che gli atti a rilevanza esterna non erano stati mai sottoscritti dalla dipendente, bensì dal Procuratore Generale di quell’ufficio, così come il controllo formale dei modelli di pagamento e dei relativi allegati non era stato mai effettuato dalla medesima, bensì dalla segreteria contabile della Procura Generale. In definitiva, la A. si era occupata esclusivamente della mera gestione del personale (pari a 19 unità) mediante atti interni, ma la esecutività di tali ordini di servizio era, comunque, subordinata alla sottoscrizione del Capo dell’ufficio giudiziario che se ne assumeva la responsabilità. Nè poteva condividersi la motivazione del giudice d’appello in ordine alla imputabilità all’Amministrazione del mancato conferimento degli obiettivi da perseguire, caratteristica, questa, che differenziava in modo saliente il ruolo dei dirigenti da quello dei funzionari, in quanto la A. aveva avuto, comunque, degli obiettivi da raggiungere nell’espletamento della funzione attribuitale, alla stregua di una obbligazione di risultato. Il motivo è infondato.

Invero, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse". Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dalla disamina dei documenti prodotti in ordine a punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa ed insufficiente disamina mosse col presente motivo di doglianza.

Tra l’altro, non va dimenticato che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendo" venga a trovarsi priva di base. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto che la ricorrente si era limitata a riproporre le proprie tesi sulla valutazione delle prove acquisite senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, peraltro esente da lacune o vizi logici determinanti)." (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Nella fattispecie, la Corte d’appello di Trento ha attentamente valutato con argomentazioni logiche e ben motivate, immuni da vizi giuridici, il materiale istruttorie raccolto, per cui le doglianze appena riferite non scalfiscono la validità della relativa "ratio decidendi".

Infatti, la Corte di merito è partita dalla constatazione che a seguito di sollecitazione del Procuratore generale alla nomina di un nuovo funzionario delegato per la gestione delle spese di giustizia, stante il trasferimento del dirigente nominato, il Ministero provvide a nominare la A. con la indicazione di "Dirigente segreteria Procura generale Corte appello di Trento", finendo, in tal modo col prendere atto dello svolgimento delle mansioni dirigenziali già espletate in via di fatto dalla medesima dipendente, così come attestato nella nota del Procuratore Generale; da ciò è poi giunta alla conclusione che il mancato conferimento di obiettivi era addebitabile esclusivamente all’amministrazione, senza che ciò potesse arrecare nocumento alla lavoratrice, la quale aveva di fatto svolto con carattere di prevalenza le mansioni di dirigente dell’ufficio affidatele, maturando il diritto a conseguire le relative differenze retributive. Inoltre, con argomentazione altrettanto immune da vizi di carattere logico-giuridico, la Corte di merito ha evidenziato che i documenti concernenti le comunicazioni tra i rispettivi capi della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Trento in ordine alle questioni inerenti il mancato rispetto del termine nella rendicontazione delle spese di giustizia da parte del Procuratore della Repubblica non erano idonei ad attestare, contrariamente all’assunto del Ministero, la diretta assunzione di responsabilità del magistrato dirigente dell’ufficio gerarchicamente superiore, trattandosi semplicemente di uno scambio di note tra i capi dei due uffici giudiziari interessati.

2. Col secondo motivo il Ministero denunzia la violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 17, 21 e 52 del e della previsione contenuta nell’allegato "A" del ccnl comparto Ministeri 16/2/1999 laddove trascrive le specifiche professionali dell’area "C" posizione economica "C3", contestando che il riconoscimento delle superiori funzioni sia stato basato sul solo atto documentale del p.d.g 19/5/03 di conferimento dell’incarico di funzionario delegato per la gestione delle spese di giustizia.

A conclusione del motivo è formulato il seguente quesito di diritto:

"Dica l’Ecc.ma Suprema Corte adita se – ai fini del riconoscimento delle differenze retributive pretese dal dipendente per l’asserito svolgimento di mansioni dirigenziali – sia necessario, nel giudizio di merito ove tali mansioni superiori siano rivendicate, verificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, il ricorrere del presupposto della prevalenza temporale e qualitativa dell’impegno professionale asseritamente impiegato nella mansione superiore di natura dirigenziale e se dunque incorra nella violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 17, 21 e 52 e della previstone contenuta nell’allegato A del CCNL Comparto Ministeri 16/2/1999 laddove descrive le specifiche professionali dell’area "C", posizione economica C3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la sentenza che ritenga accertato lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali sulla sola base di un atto (il p.d.g. 19/5/2003) contenente la nomina della dipendente a funzionario delegato per la gestione delle spese di giustizia, e quindi per tabulas senza necessità di un articolato accertamento sui concreti compiti affidati alla dipendente e sul ricorrere dei caratteri propri della posizione dirigenziale, cosi come descritti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 17 e 21." Anche tale motivo è infondato.

Anzitutto, in caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, così come nella specie è stato accertato in base alle considerazioni appena svolte in occasione della disamina del primo motivo di doglianza, il dipendente ha diritto in ogni caso, anche quando non possa essergli riconosciuto il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte.

Questo diritto deriva direttamente dall’art. 36 Cost., comma 1, in base al quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente alla quantità e qualità del suo lavoro".

D’altronde, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. sez. Lav. n. 27887 del 30/12/2009), "in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all’art. 2103 cod. civ. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che, rispetto ad un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente la nona qualifica professionale di direttore coordinatore ed adibito allo svolgimento di mansioni superiori presso l’Ufficio provinciale di Grosseto di detto Ministero per circa dodici anni, dal 1993 al 2005, andasse riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente a quello di primo dirigente di fascia B anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.M. 2 agosto 2000, n. 148 con il quale erano state fissate tutte le posizioni dirigenziali degli uffici periferici, tra le quali non era compresa quella dell’Ufficio occupato dal dipendente)." In pratica, tale precedente rappresenta l’applicazione dell’indirizzo già segnato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 25837 dell’11/12/07 per la quale "in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, per la particolare importanza della questione di diritto risolta)".

Ebbene, nel caso concreto la Corte di merito, con accertamento immune da vizi logico-giuridici, ha potuto verificare che le superiori mansioni dirigenziali vennero svolte dalla A. con pienezza sulla scorta delle attestazioni del Procuratore Generale in merito all’effettivo svolgimento, nel periodo preso in considerazione, delle funzioni di dirigente dell’ufficio da parte della lavoratrice.

3. Col terzo motivo si segnala la violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi che il "periodo di effettiva prestazione", contemplato dalla norma in esame ai fini del riconoscimento al trattamento economico superiore, non può ritenersi comprensivo dei riposi settimanali durante i quali la prestazione lavorativa non è resa, per cui il giudice d’appello non avrebbe dovuto considerarli ai fini del calcolo delle differenze retributive. Al riguardo si pone il seguente quesito di diritto: "Se, in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4, debbano computarsi nelle differenze stipendiali riconosciute al dipendente che abbia agito assumendo di aver svolto per un certo periodo mansioni dirigenziali superiori alla qualifica di appartenenza (C3), i periodi di assenza dal servizio per il godimento dei riposi settimanali." Il motivo è infondato.

Invero, il riposo settimanale, che assolve precipuamente alla nota funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e che è tutelato sia dall’art. 36 Cost., comma 3 ("il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi") che dall’art. 2109 cod. civ., comma 1("il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica), non può essere riduttivamente equiparato, seppur nell’ottica del diritto alle sole differenze retributive connesse all’espletamento di mansioni superiori, ad una sorta di periodo di assenza dal servizio non retribuirle. In pratica, il diritto al riposo settimanale non può essere frazionato, come vorrebbe il Ministero, nel senso che esso spetta sempre nella sua interezza, e come tale deve essere retribuito, a prescindere dalla circostanza, puramente occasionale, che la prestazione lavorativa svolta corrisponda di fatto all’espletamento di mansioni superiori. Anzi, atteso che il riposo settimanale cadenza naturalmente lo svolgimento dell’attività lavorativa, costituendone una pausa fisiologica insopprimibile e di regola non procrastinabile, in mancanza di esso sarebbe lo stesso espletamento delle mansioni superiori più impegnative a risentirne.

D’altra parte, questa Corte, nel pronunziarsi in ordine al compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l’acquisizione della promozione di cui all’art. 2103 c.c., seguendo una analoga "ratio", ha escluso dal computo dello stesso solo i periodi di ferie e di sospensione di attività lavorativa a causa di malattia, ma non di certo quelli dovuti a riposi settimanali e compensativi, ritenendo (Cass. sez. lav. n. 1983 del 3/2/2004) che questi ultimi costituiscono parte integrante di un lavoro che si sta svolgendo, come suoi necessari momenti di pausa, o che, costituendo una pausa fisiologicamente insopprimibile e di regola non procrastinabile, per effetto della loro mancanza lo stesso espletamento delle mansioni più impegnative risulterebbe pregiudicata (Cass. sez. lav. n. 15766 del 13/12/2001).

4. Col quarto motivo il Ministero ricorrente, nel contestare la quantificazione delle differenze stipendiali con particolare riferimento all’inserimento nel relativo calcolo della retribuzione di risultato, denunzia la violazione dell’art. 44, comma 3, del CCNL 1998/2001 e 57, comma 3, del CCNL 2002/2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e pone il seguente quesito di diritto:" Se debba computarsi nelle differenze stipendiali riconosciute al dipendente che abbia agito assumendo di avere svolto per un certo periodo mansioni dirigenziali superiori alla qualifica di appartenenza (C3) la retribuzione di risultato, pur in assenza di un provvedimento di incarico formale contenente una preventiva attribuzione di obiettivi e di una successiva verifica, con esito positivo, circa il raggiungimento dei risultati da parte del dipendente, in fedele applicazione di quanto stabilito dall’art. 44, comma 3 CCNL 1998/2001 e dall’art. 57, comma 3 CCNL 2002/2003." Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto di poter riconoscere l’indennità in esame nella sola porzione della misura fissa minima annua, adducendo le seguenti argomentazioni: la retribuzione di risultato, che a norma dell’art. 44, comma 3, ccnl 1998/2001 e dell’art. 57, comma 3, ccnl 2002/2003 può essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi annuali e della verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza coi predetti obiettivi, è sempre eventuale e variabile per definizione; inoltre, il riferimento delle richiamate clausole contrattuali all’importo annuo individuale non inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto riguarda unicamente il "quantum" della stessa retribuzione di risultato, ove dovuta, per cui è erroneo quanto sostenuto dai giudici d’appello circa l’esistenza di una quota fissa della retribuzione di risultato, ossia di una quota dovuta in ogni caso ed indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il motivo è fondato.

Infatti, l’art. 44, comma 3 del CCNL 1998/2001 del personale dirigente dell’area 1^ stabilisce che "le amministrazioni e gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 14, comma 1, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui all’art. 35." L’art. 44, comma 4 dello stesso ccnl prevede, inoltre, che "l’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività:" Analoghe disposizioni a quelle appena trascritte sono, poi, contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 57 del CCNL 2002/2005 dell’Area 1^ – Dirigenza.

Orbene, dalla lettura del suddetto terzo comma emerge chiaramente che la retribuzione di risultato è erogata solo a seguito di una preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali e solo dopo la positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti coerentemente agli obiettivi prefissati, per cui è da escludere che essa possa spettare automaticamente per il solo fatto dello svolgimento delle funzioni dirigenziali; inoltre, dalla lettura del quarto comma dello stesso art. 44 si ricava che non esiste una quota fissa della retribuzione di risultato, che di per sè è solo eventuale, essendo subordinata alle suddette condizioni di cui al comma 3, ma che solo nell’ipotesi in cui la stessa sia dovuta, per effetto della positiva verifica della sussistenza di tali condizioni, essa non può essere mai inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, che rappresenta, pertanto, esclusivamente un limite minimo per la sua erogazione e non l’equivalente di una quota fissa, come erroneamente ritenuto dai giudici del merito.

D’altra parte è certo che nella fattispecie la lavoratrice non ha dimostrato di aver perseguito e conseguito, nello svolgimento di fatto delle superiori funzioni dirigenziali, degli obiettivi prefissati e certificati, rispetto ai quali poter vantare la retribuzione di risultato, tanto che la Corte di merito ha ritenuto che la mancata fissazione degli obiettivi da perseguire era addebitabile solo all’operato della pubblica amministrazione.

Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente al quarto motivo accolto. Ne consegue che il procedimento va rinviato alla Corte d’Appello di Venezia, la quale provvederà, attenendosi ai suddetti principi, ad eseguire il calcolo della decurtazione della misura della presunta quota fissa della retribuzione di risultato, come riconosciuta nei precedenti giudizi di merito, dagli importi liquidati complessivamente alla A..

5. Con l’ultimo motivo il Ministero lamenta la violazione dell’art. 28 ccnl 1998-2001 e dell’art. 52 ccnl 2002-2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando che nel calcolo delle differenze retributive erogate per lo svolgimento delle superiori mansioni potesse essere inclusa la tredicesima mensilità. Al riguardo la difesa di parte ricorrente osserva che la differenza dovuta per l’esercizio di fatto delle mansioni superiori non rientrerebbe in alcun modo nello stipendio tabellare del dipendente interessato, che rimane quello della qualifica di appartenenza, ma costituirebbe il ristoro, di tipo risarcitorio, per l’illegittima pretesa da parte del datore di lavoro pubblico di una prestazione non dovuta, per cui non vi sarebbe alcun collegamento tra la tredicesima mensilità e l’effettivo svolgimento in via di fatto della prestazione lavorativa superiore alla qualifica di appartenenza.

Viene, quindi, posto il seguente quesito. "Dica l’Ecc.ma Corte adita se debba computarsi nelle differenze stipendiali riconosciute ai dipendente che abbia agito assumendo di avere svolto per un certo periodo mansioni dirigenziali superiori alla qualifica di appartenenza (C3) la tredicesima mensilità prevista appunto per la qualifica superiore e non per quella di appartenenza." Il motivo è infondato.

Invero, con argomentazione logico-giuridica assolutamente corretta, la Corte di merito ha rilevato che la tredicesima mensilità costituisce una componente dello stipendio tabellare del dirigente, quindi un corrispettivo del lavoro complessivamente svolto nel corso dell’anno, ragione per la quale la stessa non può non essere valutata nella determinazione della differenza fra il trattamento economico percepito rispetto a quello previsto per la posizione superiore ricoperta per un determinato periodo dalla lavoratrice.

In effetti, l’art. 38 del ccnl 1998-01 del personale dirigente dell’area 1^ prevede espressamente che il trattamento economico fisso annuo è comprensivo de rateo della 13A mensilità, per cui, entrando tale specifico emolumento nella struttura dello stipendio tabellare, lo stesso non può essere escluso dal calcolo delle differenze retributive che competono in relazione allo svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali.

D’altronde, ciò risponde anche al principio costituzionale di proporzionalità espresso dall’art. 36 che comporta l’obbligo di integrare il trattamento economico nella misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato, evitando di produrre all’amministrazione un ingiustificato arricchimento ai danni del lavoratore (in tal senso v. anche Cons. di Stato sent. n. 72 del 21/1/97). In definitiva vanno rigettati i motivi nn. 1, 2, 3 e 5, mentre va accolto solo il motivo n. 4 del ricorso; la sentenza va, perciò, cassata in relazione al motivo accolto ed il procedimento va rinviato alla Corte d’Appello di Venezia che si pronunzierà, attenendosi ai suddetti principi, anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi ed il quinto, accoglie il quarto e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che si pronunzierà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23192 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenze n. 141 e 151 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Vasto, in parziale accoglimento delle domande proposte da L.M.A. e D.F.F. dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con la s.p.a. Poste Italiane e la sussistenza di rapporti a tempo indeterminato tra le parti, disponendo la reintegrazione dei lavoratori, ma respingendo la domanda di risarcimento del danno con riferimento al pagamento della retribuzione maturata.

Sugli appelli proposti dalla società e dai lavoratori, la Corte di Appello di l’Aquila, con sentenza depositata il 27-10-2006, respingeva i primi ed in parziale accoglimento dei secondi, condannava la società a corrispondere la retribuzione maturata dalle rispettive date di messa in mora (22-11-2002 per il D.F. e 19- 11-2002 per la L.), confermando per il resto le impugnate sentenze.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

I lavoratori intimati hanno resistito con controricorso.

E’ stata poi depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra la s.p.a. Poste Italiane e il D.F. in data 24-1-2011 e la società e la L. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del D.F..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

In considerazione, poi, dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra la società e il D.F..

Il ricorso va invece respinto nei confronti della L..

Al riguardo sui primi due motivi, con i quali la ricorrente sostiene sotto vari profili la legittimità del termine, osserva il Collegio che la Corte di merito, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 e successivi -in data successiva al termine fissato dalle stesse parti collettive con l’accordo attuativo del 16-1-1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggetti ve di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063. v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862. Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062. Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383. Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004n.2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998. per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062;

Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Con il terzo motivo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ma in realtà riguardante la asserita violazione di una regola iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – all’art. 384 c.p.c., u.c.) e attinente all’argomento della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione de contratto a tempo indeterminato, la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e censura la sentenza per non avere tenuto conto che l’"aliunde perceptum … non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga)".

Il motivo, così riassunto, conclude poi con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es.

Cass. S.U., 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che i quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1-2011 n. 325).

Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32. commi 5, 6 e 7 (invocato dalla società con la memoria).

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr, Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante la breve durata del contratto, la conclusione dello stesso con la accettazione del TFR senza riserve e la lunga inerzia prima del giudizio.

Anche tale motivo non può essere accolto.

Come questa Corte ha più volte affermato, "nel giudizio instaurato ai lini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell"illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del tasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621. nonchè da ultimo Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevandosi, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Nella fattispecie la Corte di merito, sul punto, dopo aver evidenziato la irrilevanza del mero decorso del tempo, in mancanza di ulteriori elementi significativi, ha affermato che "inoltre deve considerarsi che i contratti a tempo determinato sono stati stipulati dalla società con lavoratori iscritti volontariamente su liste, con iscrizione che implica evidentemente la volontà di rendere prestazioni lavorative, e quindi una volontà antitetica rispetto alla rinuncia a lavorare alle dipendenze della controparte".

Tale decisione, che in sostanza ha escluso una volontà tacita di risoluzione del rapporto, è conforme al principio di diritto sopra richiamato e risulta altresì congruamente motivata.

Il ricorso va così respinto nei confronti della L. e la società, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in suo favore.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti de D. F. e compensa le spese con lo stesso; rigetta il ricorso nei confronti della L. e condanna la società a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.